CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 giugno 2021
603.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 9 giugno 2021.Presidenza del presidente Stefano CECCANTI.

  La seduta comincia alle 15.05.

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
C. 3132 Governo.
(Parere alla Commissione V).
(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Stefano CECCANTI, presidente, constatata l'assenza del relatore, impossibilitato a partecipare, invita la deputata Tomasi ad assumerne le funzioni.

  Maura TOMASI, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 3132 e rilevato che:

  sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

   il provvedimento, composto da 78 articoli, per un totale di 479 commi, è ricondotto dal preambolo alla finalità unitaria di introdurre misure di sostegno economico in relazione all'emergenza dell'epidemia da COVID-19; in tal senso, esso si prefigura come un “provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo”, categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016), per descrivere quei provvedimenti nei quali “le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo”; al tempo stesso però si ricorda che la Pag. 4medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la “materia finanziaria” in quanto essa si “riempie dei contenuti definitori più vari, dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura ‘finanziaria’”; il riferimento ad essa, come identità di ratio, potrebbe pertanto risultare “in concreto non pertinente”; considerazioni che, come si vede, potrebbero valere anche per il provvedimento in esame;

   quanto da ultimo esposto appare confermato dal fatto che alcune disposizioni del provvedimento, pur non potendosi escludere che possano in qualche modo contribuire alla finalità di generale sostegno economico, suscitano comunque perplessità, anche con riferimento alla loro settorialità, per quel che attiene la riconducibilità alla ratio unitaria del provvedimento; si segnalano in particolare: l'articolo 58, comma 2, lettera i) concernente la Scuola europea di Bari; l'articolo 62 concernente il polo di eccellenza per la ricerca nel settore automotive della città di Torino; l'articolo 76 in materia di subentro di Agenzia delle entrate – Riscossione a Riscossione Sicilia Spa;

   per quanto attiene al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure del decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 479 commi, 47 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; nel complesso sono previsti 50 provvedimenti attuativi: si tratta di 5 DPCM, di 31 decreti ministeriali, di 14 provvedimenti di altra natura; in 15 casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in 6 casi l'autorizzazione della Commissione europea;

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, l'articolo 21, comma 3, attribuisce alle giunte degli enti locali la competenza a richiedere anticipazioni alla Cassa depositi e prestiti; al riguardo, si ricorda che province e città metropolitane non hanno più, a seguito della legge n. 56 del 2014, le giunte tra i loro organi; il comma 1 dell'articolo 48 prevede l'istituzione di un fondo per le “Scuole dei mestieri” da destinare alla formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti; al riguardo, si valuti l'opportunità di circoscrivere meglio la fattispecie dei “settori particolarmente specializzanti”; il comma 1 dell'articolo 50 consente di procedere al reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro; al riguardo, si valuti l'opportunità di fornire ulteriori indicazioni sulle procedure di reclutamento, anche alla luce dei principi in materia di concorso pubblico stabiliti dall'articolo 97 della Costituzione e dalla relativa giurisprudenza costituzionale; il comma 11 dell'articolo 59, al primo periodo, fa salvi i programmi concorsuali dei concorsi per la scuola già banditi, mentre al secondo periodo prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione siano nuovamente definiti i programmi delle prove; il comma 7 dell'articolo 65, nel disporre che alla ripartizione del fondo per il ristoro ai comuni si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2021, specifica anche che, nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 (cioè che non sia raggiunta l'intesa entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza), il decreto è comunque adottato; al riguardo si valuti l'opportunità di approfondire se, in caso di mancata intesa, debba applicarsi anche l'ulteriore parte del comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo, in base alla quale il Consiglio dei Ministri è chiamato a provvedere con deliberazione motivata; il comma 1 dell'articolo 75 prevede l'applicazione ai procedimenti penali militari delle disposizioni per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali Pag. 5nel corso dell'emergenza, in quanto compatibili; al riguardo, si valuti l'opportunità di una più puntuale indicazione delle disposizioni applicabili;

   sono inoltre presenti modifiche non testuali della normativa vigente all'articolo 26, comma 5; all'articolo 64, comma 1 e all'articolo 65, commi 1 e 2;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   il comma 2 dell'articolo 34 consente con DPCM, su richiesta del Commissario straordinario per l'emergenza pandemica, di rimodulare le risorse assegnate alla contabilità speciale del Commissario tra le diverse finalità previste dall'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, ai fini di una migliore allocazione delle risorse confluite a legislazione vigente sulla contabilità; al riguardo si osserva che alcune autorizzazioni legislative di spesa adottate durante l'emergenza prevedono la destinazione di risorse alla contabilità per specifiche finalità indicate direttamente dalle norme; ad esempio, da ultimo, l'articolo 40 del decreto-legge n. 41 del 2021 prevede la destinazione alla contabilità speciale di 388.648.000 euro per il consolidamento del piano nazionale di vaccinazioni; l'articolo 1, comma 467 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) destina alla contabilità 518.842.000 euro per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato con medici, infermieri e assistenti sanitari; l'articolo 19-quater del decreto-legge n. 137 del 2020 destina alla contabilità 100 milioni di euro per l'acquisto di farmaci per la cura del COVID-19; per il rispetto del sistema della fonti occorre quindi escludere che la disposizione del comma 2 dell'articolo 34 trovi applicazione anche per queste autorizzazioni legislative o, in alternativa, prevedere per tali autorizzazioni di spesa un'apposita procedura legislativa di accertamento delle eventuali risorse non utilizzate e da destinare ad altre finalità; si ricorda anche che, per una disposizione di più ampia portata e maggiormente indeterminata (l'articolo 265, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020, che consentiva la rimodulazione con decreto del Ministro dell'economia delle autorizzazioni legislative di spesa recate dal provvedimento) il Comitato aveva richiesto, con una condizione “di approfondire, anche alla luce del vigente sistema delle fonti, l'effettiva necessità della disposizione contenuta nell'articolo 265, comma 8, procedendo, nel caso in cui la disposizione sia ritenuta necessaria, ad inserire l'espressione di un parere parlamentare ‘forte’ (ad esempio attraverso la procedura del ‘doppio parere’ parlamentare) sugli schemi di decreto” (parere del 27 maggio 2020);

   il comma 1 dell'articolo 75 prevede l'applicazione del regime speciale già previsto per i provvedimenti giurisdizionali ordinari ai procedimenti giurisdizionali militari “limitatamente al periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; al riguardo, come più volte richiamato dal Comitato, si segnala la necessità di individuare, in luogo di questo rinvio mobile alla durata dello stato d'emergenza, prorogabile con deliberazione del Consiglio dei ministri, un termine temporale fisso;

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente condizione:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa:

    ad approfondire l'articolo 34, comma 2;

    ad individuare un termine temporale fisso per il periodo di applicazione della disposizione di cui all'articolo 75, comma 1;

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  Il Comitato osserva altresì:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

    approfondire la formulazione dell'articolo 21, comma 3; dell'articolo 48, comma 1; dell'articolo 50, comma 1; dell'articolo 59, comma 11; dell'articolo 65, comma 7, e dell'articolo 75, comma 1;

    riformulare in termini di novella gli articoli 26, comma 5, 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 15.15.