CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 giugno 2021
603.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 261

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

  La seduta comincia alle 14.15.

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca.
Nuovo testo unificato C. 208 Fregolent e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla VII Commissione (Cultura) il parere di competenza sul testo unificato delle proposte di legge C. 208 e abbinate, come risultante dalle proposte emendative approvate.
  Fa presente che il provvedimento, che consta di otto articoli, all'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione delle disposizioni, che interviene in materia di Pag. 262borse di ricerca post lauream, di dottorato di ricerca e di personale accademico, di reclutamento dei ricercatori presso le università e gli enti pubblici di ricerca, nonché di pubblicità delle procedure pubbliche di selezione. Le disposizioni del provvedimento si applicano a tutte le università, statali, non statali o telematiche, a tutti gli istituti di istruzione universitaria, nonché a tutti gli enti pubblici di ricerca e, ove compatibili, anche alle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca.
  L'articolo 2 prevede la possibilità per le università e gli enti pubblici di ricerca di conferire borse di ricerca, post lauream, per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca. Non possono accedere alle borse di ricerca il personale di ruolo delle università e degli enti pubblici di ricerca, i ricercatori a tempo determinato e i dottori di ricerca.
  L'articolo 3 dispone che i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche nonché dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
  L'articolo 4 introduce modificazioni alla disciplina degli assegni di ricerca, intervenendo sull'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In particolare, si dispone che possono essere destinatari degli assegni di ricerca esclusivamente studiosi in possesso di dottorato di ricerca, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per le discipline mediche, di diploma di specializzazione, con esclusione del personale assunto a tempo determinato o indeterminato, presso le università e le istituzioni, gli enti pubblici e le agenzie di ricerca. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni viene ridotta da dodici a quattro anni.
  L'articolo 5, che modifica il successivo articolo 24 della legge n. 240 del 2010, prevede, tra l'altro, che il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sette anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri atenei, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita anche da enti terzi. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
  L'articolo 6, che novella il decreto legislativo n. 218 del 2016, consente agli enti pubblici di ricerca di indire procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sette anni, non rinnovabili. I medesimi enti possono assumere con chiamata diretta con la qualifica di primo ricercatore i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato purché in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni, previa valutazione in conformità agli standard qualitativi internazionali individuati con uno specifico decreto ministeriale. Allo stesso modo, le università possono assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo in esame, purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.
  L'articolo 7 impone alle università e agli enti pubblici di ricerca, pena l'invalidità della procedura di selezione, di pubblicare sul portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca ogni bando di concorso relativo a borse di ricerca, a dottorati di ricerca, ad assegni di ricerca, a contratti per ricercatori a tempo determinato, nonché ai ruoli di professore di prima o seconda fascia entro ragionevole termine, comunque non inferiore a venti giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande. L'articolo 8 reca le disposizioni transitorie e finali.
  In conclusione, segnala che, alla luce del contenuto del provvedimento in esame, le Pag. 263competenze della XII Commissione sul medesimo appaiono assai limitate.

  Luca RIZZO NERVO (PD) rileva che le disposizioni recate dal provvedimento in oggetto impattano in maniera rilevante sul percorso formativo e lavorativo dei ricercatori, anche per quanto riguarda i settori scientifici. Nel rilevare che il provvedimento in esame si pone giustamente l'obiettivo di ridurre il precariato all'interno delle università, prevedendo anche una riserva di posti nelle procedure concorsuali per ricercatori provenienti da altri atenei, pone l'attenzione sulle problematiche che si potrebbero determinare per i ricercatori a tempo determinato cosiddetti di «tipo A». Ricorda, in proposito, che vi è una forte preoccupazione non tanto rispetto alla riforma nel suo complesso quanto piuttosto per quello che potrebbe accadere nel corso di una prima fase transitoria. Potrebbe, infatti, determinarsi una situazione paradossale che comporterebbe per molti di costoro l'espulsione dal percorso universitario.
  Pur dichiarandosi consapevole del fatto che il tema da lui sollevato investe solo in maniera marginale le competenze della Commissione Affari sociali, invita a porre la dovuta attenzione su tale problematica.

  Marialucia LOREFICE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, invita il relatore ad illustrare la proposta di parere che ha predisposto.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore, nel manifestare apprezzamento per l'attenzione mostrata dal collega Rizzo Nervo per i ricercatori a tempo determinato, osserva che il tema sollevato esula dalle competenze della Commissione Affari sociali. Ritiene, pertanto, più opportuno proporre eventuali correzioni al testo attraverso un'interlocuzione con i membri della Commissione competente in sede referente o mediante emendamenti da presentare in Assemblea, piuttosto che inserire un rilievo in tal senso all'interno del parere.
  Illustra, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.
Nuovo testo C. 2115, approvata dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Sara FOSCOLO (LEGA), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla XIII Commissione (Agricoltura) il parere di competenza sul testo della proposta di legge recante norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale (C. 2115, approvata dal Senato), come risultante dalle proposte emendative approvate.
  Fa presente che si tratta di un provvedimento composto da quattordici articoli, volto a valorizzare e promuovere la produzione, trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, ottenuti a partire da produzioni aziendali, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta con la dizione «PPL – piccole produzioni locali». Precisa che si soffermerà, in particolare, sulle disposizioni del provvedimento che incidono su materie oggetto delle competenze della XII Commissione.
  Il primo dei princìpi alla base dell'iniziativa normativa indicati nell'articolo 1 è quello della salubrità, inteso come sicurezza igienico-sanitaria dell'alimento prodotto. La disposizione indica come altri princìpi la localizzazione, la limitatezza e la specificità.
  L'articolo 3, relativo all'etichettatura, dispone che i prodotti possono indicare in etichetta in maniera chiara e leggibile la dicitura «PPL – piccole produzioni locali» seguita dal comune o dalla provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività, rilasciato dall'autorità sanitaria Pag. 264 locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda.
  L'articolo 6, che disciplina i requisiti dei locali e delle attrezzature, dispone che, al fine di garantire la sicurezza del prodotto finito, l'imprenditore è tenuto al rispetto della normativa generale in materia di igiene degli alimenti e gli imprenditori agricoli o ittici che intendono produrre e commercializzare i prodotti PPL devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004.
  L'articolo 7 dispone che, nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004, in materia di igiene dei prodotti alimentari, e n. 853/2004, in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, in applicazione dei principi di flessibilità e semplificazione previsti nei medesimi regolamenti europei, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi.
  L'articolo 9 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL allo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle corrette prassi operative e buone prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti PPL nonché, ove necessario, a elementi di microbiologia, valutazione del rischio e procedure di autocontrollo secondo la metodologia HACCP.
  L'articolo 10 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per il tramite dei servizi veterinari e dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della presente legge. A tal fine, le amministrazioni competenti possono avvalersi degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento.
  L'articolo 11, che reca le disposizioni applicative, prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, con proprio decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, adotti un regolamento contenente i criteri e le linee guida sulla base dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori: il «paniere PPL», definito come l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi limitati quantitativi in termini assoluti; le modalità per l'ammissione, su domanda degli interessati, alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla presente legge; le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, prevedendo in ogni caso, all'atto della domanda di ammissione, un sopralluogo preventivo in azienda, con oneri a carico del richiedente, per verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di attività, autocontrolli su tutti i lotti di produzione; le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del logo PPL, nonché i relativi controlli.

  Marialucia LOREFICE, presidente, non essendoci richieste di intervento, invita la relatrice ad illustrare la proposta di parere che ha predisposto.

  Sara FOSCOLO (LEGA) illustra una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. – Pag. 265Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

  La seduta comincia alle 15.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Non essendoci obiezioni, ne dispone pertanto l'attivazione.

5-06190 Noja: Aggiornamento della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale.

  Lisa NOJA (IV), intervenendo da remoto, illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Lisa NOJA (IV), replicando da remoto, ringrazia per la risposta, che fornisce notizie confortanti che saranno sicuramente accolte con soddisfazione dalle associazioni dei pazienti. Si augura che vi possano essere in tempi rapidi ulteriori integrazioni dell'elenco delle malattie oggetto di screening neonatale, alla luce del costante aggiornamento dei percorsi terapeutici.
  Sottolinea che tale approccio appare fondamentale in quanto per molte patologie l'aspetto più rilevante è costituito dalla tempestività degli interventi.

5-06191 Bellucci: Iniziative per fronteggiare l'impatto psicologico della pandemia sui giovani.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI), replicando, nel manifestare apprezzamento per la ricostruzione dell'accaduto oggetto della propria interrogazione, prende atto che evidentemente non vi è stato alcun trattamento sanitario obbligatorio nei confronti del giovane che ha effettuato una protesta contro l'uso della mascherina nelle scuole.
  Esprime, invece, le proprie perplessità rispetto ad alcuni altri dati forniti nella risposta, segnalando che con le risorse attualmente messe a disposizione il servizio di supporto psicologico all'interno degli istituti scolastici può essere offerto soltanto per tre ore settimanali.
  Osserva che una prestazione di tale entità non consente di fornire servizi adeguati, soprattutto in una fase che vede un notevole aumento delle situazioni di disagio, in particolare per quanto riguarda i giovani. Ricorda che i deputati del gruppo Fratelli d'Italia hanno presentato una proposta di legge per promuovere l'inserimento della figura dello psicologo in tutte le scuole, osservando che in tal modo sarebbe possibile garantire un livello adeguato di supporto agli studenti e al personale scolastico, al fine di contrastare le forme di disagio.

5-06192 De Filippo: Iniziative per il superamento degli attuali piani terapeutici specialistici.

  Vito DE FILIPPO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Vito DE FILIPPO (PD), replicando, manifesta soddisfazione per la risposta fornita dal sottosegretario Costa, rilevando che gli interventi in essa riportati porteranno indubbi benefici ai pazienti interessati.

5-06193 Bologna: Riconoscimento del ruolo sanitario alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale agli operatori degli uffici Usmaf-Sasn (Servizi assistenza sanitaria naviganti).

  Manuela GAGLIARDI (CI) illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmataria.

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  Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Manuela GAGLIARDI (CI), replicando, rileva che gli elementi forniti nella risposta confermano quanto sia necessaria un'accelerazione degli interventi volti a dare una risposta alle legittime preoccupazioni dei lavoratori degli uffici Usmaf-Sasn. Nel farsi ancora una volta portatrice delle loro istanze, segnala che occorre assicurare loro il dovuto riconoscimento, anche in ragione del compito svolto durante l'attuale fase pandemica.

5-06194 Novelli: Ripresa delle attività dei locali da ballo.

  Roberto NOVELLI (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Roberto NOVELLI (FI), replicando, rileva che la risposta fornita va nella stessa direzione di quanto segnalato nell'interrogazione in oggetto, con riferimento all'opportunità di prevedere riaperture graduali che assicurino il rispetto delle condizioni di sicurezza per i fruitori dei locali da ballo. Osserva come, al tempo stesso, non possano essere sicuramente trascurati gli aspetti di carattere economico. Si augura, pertanto, che attraverso un confronto con le associazioni di categoria sia possibile individuare procedure che assicurino la sopravvivenza delle strutture e dei posti di lavoro in quel settore.
  In conclusione, osserva che la forte risposta data dai giovani alla campagna di vaccinazione fa ben sperare rispetto a un ulteriore allentamento delle misure restrittive.

5-06195 Massimo Enrico Baroni: Vaccinazioni pediatriche anti Covid-19.

  Massimo Enrico BARONI (MISTO-L'A.C'È) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Massimo Enrico BARONI (MISTO-L'A.C'È), replicando, rileva che la seconda parte della risposta chiarisce come il Comitato tecnico scientifico non abbia competenze specifiche in materia di vaccinazioni pediatriche. Al riguardo, evidenzia come il dibattito scientifico debba essere supportato e non compresso dalla politica.
  Per quanto riguarda il tema della segnalazione degli eventi avversi, oggetto della prima parte della risposta, riferisce di aver avuto un lungo confronto con il responsabile tecnico dell'Aifa, nel corso del quale ha più volte posto in evidenza le notevoli difficoltà che si registrano utilizzando il sito dell'agenzia rispetto a tali segnalazioni. Sottolinea, inoltre, che molti medici vaccinatori riconoscono di avere poco tempo a disposizione per segnalare in maniera compiuta gli eventi avversi, osservando in proposito che i numeri forniti nella risposta appaiono estremamente sottodimensionati rispetto all'esistente, mentre sarebbe fondamentale disporre di dati epidemiologici affidabili. Nel ribadire che occorrerebbe una valutazione imparziale da parte di un soggetto terzo, rileva che l'Aifa stenta ad affrontare le problematiche evidenziate rispetto alla segnalazione di eventi avversi nell'ambito della somministrazione di vaccini contro il Covid-19.

  Marialucia LOREFICE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.45.