CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 giugno 2021
603.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 13.

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca.
Testo unificato C. 208 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, il testo unificato delle proposte di legge C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frassinetti, recante norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente.

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  Sabrina DE CARLO (M5S), relatrice, illustra il contenuto del provvedimento, il quale reca disposizioni in materia di svolgimento delle attività di ricerca nelle università e negli enti pubblici di ricerca, di modalità di selezione dei soggetti ad esse preposti e di pubblicità delle procedure pubbliche di selezione.
  Preliminarmente, evidenzia come il titolo del provvedimento – «Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca» – non appaia propriamente corrispondente all'oggetto dell'intervento legislativo.
  Segnala, dunque, l'opportunità di modificare lo stesso (ad esempio riformulandolo come «Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca»).
  L'articolo 1 definisce, al comma 1, l'oggetto dell'intervento legislativo, disponendo, inoltre, al comma 2, che, ai fini del provvedimento, si intendono:

   per università, le università statali e non statali, anche telematiche, e tutti gli istituti di istruzione universitaria, anche ad ordinamento speciale;

   per enti pubblici di ricerca, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 2016, ai sensi del quale gli enti pubblici di ricerca sono 20, di cui 14 vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca e 6 vigilati da altri Ministeri.

  Inoltre il comma 3 prevede che le disposizioni del provvedimento si applichino, qualora compatibili, anche alle istituzioni che rilasciano diplomi di perfezionamento scientifico riconosciuti equipollenti al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del DPR n. 382 del 1980.
  L'articolo 2 disciplina l'attribuzione da parte di università ed enti pubblici di ricerca di borse di ricerca post lauream per la formazione e per la collaborazione ad attività di ricerca.
  In particolare, ai commi 1 e 3 si dispone che le università e gli enti pubblici di ricerca possono conferire le borse di ricerca post lauream a soggetti in possesso di laurea magistrale, ovvero specialistica, o di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, o di titolo equipollente conseguito in Italia o all'estero, in discipline coerenti con l'attività di ricerca per cui è bandita la borsa.
  Non possono invece concorrere alle borse di ricerca i soggetti già in possesso del titolo di dottore di ricerca, i ricercatori a tempo determinato e il personale di ruolo delle università e degli enti pubblici di ricerca.
  Ai sensi del comma 5 le borse sono collegate ad uno specifico progetto di ricerca e possono avere una durata compresa tra 6 e 12 mesi, prorogabili fino a 36 mesi laddove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca. La durata complessiva di fruizione delle borse di ricerca – anche se conferite da università o enti pubblici di ricerca diversi – non può superare in ogni caso i 36 mesi. Ai fini del calcolo della durata dei predetti rapporti, non rilevano i periodi di astensione dal lavoro per maternità, paternità o per gravi motivi di salute.
  Il comma 4 disciplina le procedure per il conferimento delle borse di ricerca.
  Il comma 6 precisa che le borse di ricerca non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'università o dell'ente pubblico di ricerca, né danno alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli presso gli stessi.
  Ai sensi del comma 2 alle borse di ricerca post lauream si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6, commi 1, 5, 6, 6-bis e 7 della legge n. 398 del 1989.
  Il richiamo a tali previsioni comporta, nello specifico, che:

   le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;

   i soggetti che percepiscono le borse non possono essere impegnati in attività didattiche e sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di concessione della borsa, pena la decadenza della stessa; Pag. 35i dipendenti pubblici possono richiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni (utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza);

   le borse sono esenti dall'imposta locale sui redditi (ILOR) e da quella sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

  Rileva come si tratti di previsioni in parte già presenti, limitatamente alle borse di studio per attività di ricerca post lauream erogate dalle università, nell'articolo 4, comma 3, primo periodo, della legge n. 210 del 1998, che viene conseguentemente novellato dal comma 7, lettera a), espungendo il relativo riferimento.
  Inoltre, il comma 7, lettera b), espunge anche dal secondo periodo del medesimo comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 210 del 1998 – che, come già accennato, affida a decreti del Ministro la determinazione annuale dei criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di studio – il riferimento alle borse di studio per attività di ricerca post laurea, nonché alle borse di studio per attività di ricerca post dottorato, tipologia, quest'ultima, che è stata già soppressa dall'articolo 29, comma 11, della legge n. 240 del 2010, il quale ha abrogato l'articolo 4 della legge n. 398 del 1989, senza tuttavia intervenire anche sull'articolo 1 della stessa legge n. 398, né sull'articolo 4, comma 3, della legge n. 210 del 1998, ora modificato dalle lettere a) e b) del comma 7.
  In tale contesto rileva dunque l'opportunità di eliminare, per esigenze di coordinamento normativo, il riferimento alle borse di studio per attività di ricerca post dottorato anche nell'articolo 1 della legge n. 398 del 1989, sopprimendo in tale ultima disposizione le parole «per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato».
  L'articolo 8, comma 1, integra l'articolo 60, comma 1, del decreto – legge n. 69 del 2013, precisando che tra le borse di studio universitarie post lauream cui sono destinate le risorse confluite nel fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università e nel contributo statale erogato alle università non statali legalmente riconosciute sono ricomprese anche le borse di ricerca (di cui all'articolo 2).
  Inoltre, il comma 2 stabilisce che, relativamente alle borse di ricerca, le università e gli enti pubblici di ricerca, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, adeguano i propri regolamenti alle disposizioni introdotte dall'articolo 2 del provvedimento.
  L'articolo 3 interviene su alcuni aspetti della disciplina riguardante il dottorato di ricerca.
  In particolare, il comma 1 anzitutto amplia le finalità formative dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, all'evidente scopo di una maggiore spendibilità del titolo.
  Inoltre, la disposizione sopprime la possibilità che i corsi di dottorato di ricerca possano essere attivati da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate.
  Al contempo, il comma 2, modificando l'articolo 2 della legge n. 508 del 1999, include tra i soggetti che possono attivare corsi di dottorato di ricerca anche le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
  In connessione con tale previsione, il comma 6 dell'articolo 8 prevede che, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo adegui il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui al DPR n. 212 del 2005, per conformarlo alle disposizioni dell'articolo 2 della legge n. 508 del 1999, come modificato dal comma 2 dell'articolo 3.
  Il comma 3 dell'articolo 3 interviene sull'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale disciplina il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che le pubbliche amministrazioni possono richiedere fra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso di un titolo di dottore di ricerca pertinente.
  In particolare, il comma 3, lettera b), sostituendo il comma 3-quater del predetto Pag. 36articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, dispone che (evidentemente, in fase di valutazione dei titoli) al titolo di dottore di ricerca pertinente (rispetto al posto messo a concorso) è riconosciuto un punteggio aggiuntivo, comunque non inferiore al doppio di quello riconosciuto per il possesso di ulteriori titoli di laurea o laurea magistrale (questi non necessariamente pertinenti), ovvero non inferiore al triplo di quello riconosciuto per il possesso di master universitari o di altri titoli post-lauream di durata annuale (anche questi, non necessariamente pertinenti).
  L'articolo 4 modifica alcuni aspetti della disciplina relativa agli assegni di ricerca, inerenti, in particolare, ai requisiti per l'attribuzione e alla durata degli stessi.
  L'articolo 5 modifica la disciplina per il conferimento di contratti di ricercatore universitario a tempo determinato, novellando in più punti l'articolo 24 della legge n. 240 del 2010.
  In sostanza, la disposizione riconduce a unità le due tipologie di contratto (tipo A e tipo B) previste a legislazione vigente e innova il meccanismo cosiddetto di «tenure track» (cioè della procedura, consolidata a livello internazionale, attraverso la quale un ricercatore universitario inizialmente con contratto «a termine» può essere confermato a tempo indeterminato se in grado di dimostrare un'adeguata attività di ricerca, qualità nella propria docenza, mole di pubblicazioni ed efficienza amministrativa).
  Al riguardo, ricorda che il PNRR prevede, quale misura di riforma «Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità (M4-C2-R.1.1)», un intervento sul percorso di carriera dei ricercatori, anche unificando le figure dei ricercatori a tempo determinato di tipo A e B.
  In merito richiama come, in via transitoria, l'articolo 8, comma 4, disponga, tuttavia, che le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), 4, 5-bis, 8, 9 e 9-bis della citata legge n. 240 del 2010, «nella formulazione vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione poste in essere (...) entro i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge».
  Per quanto attiene al rapporto tra tale previsione transitoria e la nuova disciplina a regime introdotta dal provvedimento, rileva l'opportunità di chiarire se la previsione del comma 4 intenda consentire l'emanazione di nuovi bandi per la selezione di ricercatori di tipo A e di tipo B (secondo la disciplina vigente) per 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
  Inoltre, segnala l'opportunità di esplicitare se si tratti di una possibilità o di un obbligo per gli atenei e di chiarire se gli stessi atenei, nel periodo indicato, potranno anche indire procedure per la selezione di ricercatori in base alla nuova disciplina.
  Sul piano della formulazione del medesimo comma 4 dell'articolo 8 segnala, inoltre, come tra i richiami ai commi dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010 recati dal predetto comma 4 occorrerebbe inserire anche i commi 5 e 9-ter dell'articolo 24 della legge n. 240, mentre non dovrebbe essere inserito il comma 9-bis del medesimo articolo 24, che non è novellato dal provvedimento.
  A tale ultimo riguardo, in ogni caso, potrebbe essere più opportuno fare riferimento al complesso dell'articolo 24 della legge n. 240 e non a singoli commi del medesimo.
  Lo stesso articolo 8 dispone, inoltre, al comma 5, che, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge, possono partecipare alle procedure di selezione per ricercatore a tempo determinato anche i soggetti in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ASN.
  Nello specifico, l'articolo 5 stabilisce, anzitutto, al comma 1, lettera f), novellando l'articolo 24, comma 3, della legge n. 240 del 2010, che il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato – che, come già accennato, ora diverrebbe di un'unica tipologia – ha una durata complessiva di 7 anni e non è rinnovabile. Ai fini della durata, non rilevano i periodi trascorsi in Pag. 37aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute.
  Si specifica inoltre che il conferimento del contratto è incompatibile:

   con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati;

   con la titolarità degli assegni di ricerca, anche presso altri atenei;

   con le borse di dottorato e, in generale, con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita, anche da enti terzi.

  Più in generale, il comma 1, lettera a), introducendo nel richiamato articolo 24 della legge n. 240 un nuovo comma 1-bis, dispone che ogni università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo dei posti disponibili in favore di candidati che, per almeno 36 mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso atenei o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando.
  Per quanto concerne i bandi, comma 1, lettera c), novellando l'articolo 24, comma 2, lettera a), della legge n. 240, dispone che negli stessi deve essere specificato il macrosettore concorsuale e che vi può essere l'indicazione di un profilo scientifico sulla base dell'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti da svolgere in uno o più settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro-settore (anziché dover essere specificato il settore concorsuale e un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari). Tali previsioni appaiono finalizzate a garantire una maggiore flessibilità in materia.
  Il comma 1, lettera d), inserendo una nuova lettera b-bis) nel comma 2 dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, detta una disciplina per la nomina della commissione giudicatrice nell'ambito delle procedure di selezione.
  In particolare, si dispone che la commissione giudicatrice è formata da professori di prima o seconda fascia, ovvero da dirigenti di ricerca e da primi ricercatori in possesso di ASN, in numero compreso fra 3 e 5. La maggioranza dei membri della commissione è in ogni caso costituita da professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella che ha bandito la procedura.
  I membri della Commissione sono scelti con sorteggio operato dall'ateneo sul portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca (di cui all'articolo 7), nell'ambito di una banca dati formata, per ciascun macro-settore concorsuale, sulla base delle liste contenenti i nominativi: dei professori di prima o di seconda fascia che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio; dei dirigenti di ricerca e dei primi ricercatori in possesso di ASN, che abbiano presentato domanda per esservi inclusi.
  Sono esclusi:

   i rettori in carica;

   i professori universitari posti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980;

   i professori universitari che hanno optato per il regime a tempo definito;

   i professori universitari soggetti a sanzioni disciplinari e professori universitari che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale «nei quattro anni antecedenti».

  Rileva al riguardo l'opportunità di chiarire se il termine temporale di 4 anni ivi previsto si applichi sia ai professori universitari soggetti a sanzioni disciplinari, sia a quelli che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale.
  Il comma 1, lettera e), sostituendo la lettera d) del comma 2 del più volte richiamato Pag. 38 articolo 24, stabilisce che l'«ateneo» delibera la chiamata del vincitore al termine dei lavori della commissione giudicatrice e che la stipula del contratto deve avvenire entro 90 giorni dal termine delle procedure di selezione.
  Segnala in merito l'opportunità di indicare a quale organo dell'ateneo spetti la competenza a deliberare la chiamata del vincitore e quale sia la conseguenza dell'eventuale mancato rispetto del predetto termine di 90 giorni.
  Il comma 1, lettera l), inserendo un nuovo comma 5-ter nell'articolo 24 della legge n. 240, dispone, poi, che il ricercatore universitario che ha conseguito l'ASN in un settore concorsuale diverso da quello di riferimento del contratto può richiedere di modificare, nell'ambito del proprio contratto, il settore concorsuale di riferimento, purché rientrante nello stesso macro-settore concorsuale. Su tale richiesta, l'ateneo si esprime motivatamente entro 3 mesi dalla ricezione.
  Il comma 1, lettera m), numero 2), reca inoltre, disposizioni relative al trattamento economico dei ricercatori universitari.
  Con riferimento al meccanismo del cosiddetto «tenure track», lo stesso articolo 5 dispone, al comma 1, lettere h) e i), che la valutazione del titolare del contratto che abbia conseguito l'ASN ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato – che, si specifica, avviene anche sulla base di una prova didattica – è possibile a partire dal terzo anno e in ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, sempre nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione. L'inquadramento come professore associato avviene sempre all'esito positivo della valutazione, ma non più (necessariamente) alla scadenza del contratto. In caso di valutazione negativa, l'università deve fornire adeguata motivazione sulla base del curriculum e della produzione scientifica del titolare del contratto e può procedere nuovamente alla valutazione per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto.
  A tal fine, viene novellato il comma 5 e viene abrogato il comma 5-bis dell'articolo 24 della legge n. 240.
  Il comma 1, lettera p), inserendo un nuovo comma 9-quater nell'articolo 24, dispone che l'attività didattica e scientifica svolta dai ricercatori a tempo determinato concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento, svolta dall'ANVUR, ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo di finanziamento ordinario.
  In conseguenza delle numerose modifiche apportate all'articolo 24 della legge 240 del 2010, a fini di coordinamento, l'articolo 5 novella le seguenti altre disposizioni della medesima legge n. 240:

   al comma 1, lettere b), g), m) numero 1, n) e o), l'articolo 24, commi 2, alinea, 4, 8, primo periodo, 9 e 9-ter;

   al comma 2, lettera a), l'articolo 18, comma 3;

   al comma 2, lettera b), l'articolo 29, comma 5.

  L'articolo 6, inserendo un nuovo articolo 12-ter nel decreto legislativo n. 218 del 2016, introduce una nuova disciplina per la trasformazione di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato attivati dagli enti pubblici di ricerca in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  L'articolo 7 prevede, anzitutto, al comma 1, primo periodo, che le università e gli enti pubblici di ricerca devono pubblicare sul portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, a pena di invalidità della procedura, nel rispetto dei principi di trasparenza e celerità, entro un ragionevole termine, comunque non inferiore a 20 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande, le procedure di selezione relative alle borse di ricerca di cui all'articolo 2, ai dottorati di ricerca, agli assegni di ricerca, ai contratti per ricercatore a tempo determinato, e ai ruoli di professore di prima o seconda fascia.
  Rileva al riguardo l'opportunità di specificare, analogamente a quanto previsto dal comma 3, che la pubblicazione sul portale deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Pag. 39
  In base al comma 3, sempre a pena di invalidità della procedura, le università e gli enti pubblici di ricerca devono pubblicare sul portale anche le informazioni e le comunicazioni relative alle procedure di valutazione in corso o scadute, ai fini dell'osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. La tipologia e le modalità di pubblicazione dei dati sono stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
  Il comma 2 stabilisce che nell'ambito del predetto portale è prevista una sezione nella quale è possibile sorteggiare i componenti delle commissioni giudicatrici per il conferimento di contratti di ricercatore universitario a tempo determinato (di cui all'articolo 5).
  Il comma 1, secondo periodo, prevede che le modalità di adeguamento delle funzionalità «del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca» sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
  Il riferimento sembrerebbe essere all'apposito sito, alimentato dal MUR – ma non definito a livello normativo come «portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca» – che (sulla base di quanto disposto dagli articoli 18, 22, 24 e 24-bis della legge n. 240 del 2010, nonché dall'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 94) fornisce tutte le informazioni relative ai bandi per dottorati, tecnologi, assegni di ricerca, ricercatori a tempo determinato e per le chiamate dei professori comunicati dalle università, dalle istituzioni e dagli enti pubblici di ricerca.
  Rileva inoltre l'opportunità di specificare, analogamente a quanto previsto dal comma 3, che anche la tipologia e le modalità di pubblicazione dei dati sono stabilite con il previsto decreto del Ministro dell'università e della ricerca.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la materia «università» non è espressamente citata nell'articolo 117 della Costituzione.
  In materia, tuttavia, l'articolo 33, sesto comma, stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
  Come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 1996, l'autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione non attiene allo stato giuridico dei docenti universitari, i quali sono legati da rapporto di impiego con lo Stato e sono di conseguenza soggetti alla disciplina che la legge statale ritiene di adottare. Tale orientamento è stato confermato, in tempi più recenti, dalla sentenza n. 310 del 2013.
  In particolare, le disposizioni relative ai docenti universitari sono riconducibili, trattandosi di dipendenti dello Stato il cui rapporto di lavoro è disciplinato con norme pubblicistiche, alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, attribuita alla competenza esclusiva statale. Alla medesima materia è stata ricondotta dalla dottrina anche l'organizzazione del sistema della ricerca in enti.
  Per completezza, ricorda anche che la ricerca scientifica è ricompresa tra gli ambiti di competenza concorrente tra Stato e regioni, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Al riguardo, tuttavia, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 423 del 2004, ha evidenziato come essa «deve essere considerata non solo una “materia”, ma anche un “valore” costituzionalmente protetto (articolo 9 e 33 della Costituzione), in quanto tale in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati». Infatti, la Corte ha ritenuto, anzitutto, che «un intervento “autonomo” statale è ammissibile in relazione alla disciplina delle “istituzioni di alta cultura, università ed accademie”, che “hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato” (articolo 33, sesto comma, della Costituzione). Detta norma ha, infatti, previsto una “riserva di legge” statale (sentenza n. 383 del Pag. 401998), che ricomprende in sé anche quei profili relativi all'attività di ricerca scientifica che si svolge, in particolare, presso le strutture universitarie».
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con due condizioni e sette osservazioni (vedi allegato).

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice, ringraziando quest'ultima per il lavoro svolto e per l'interlocuzione svolta informalmente con i gruppi in vista dell'elaborazione di tale proposta.

  Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 13.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 9 giugno 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 9 giugno 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di Alessandro Sterpa, Professore di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi della Tuscia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1714 Madia, C. 3003 Costa, C. 3007 Brescia, C. 3023 D'Ettore e C. 3026 Ungaro, recanti disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.35.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 9 giugno 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di Andrea Manciulli, Presidente di Europa Atlantica, ex deputato, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di legge C. 243 Fiano, recante «Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista», e della proposta di legge C. 2301 Perego di Cremnago, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.25.