CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 giugno 2021
602.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 8 giugno 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

  La seduta comincia alle 14.30.

In memoria di Ettore Guglielmo Epifani.

  Martina NARDI, presidente, esprime il proprio cordoglio per l'improvvisa scomparsa del deputato Ettore Guglielmo Epifani, già presidente della X Commissione Attività produttive, commercio e turismo per l'intera XVII legislatura, e dichiara la propria vicinanza alla sua famiglia. È dell'avviso che con la sua scomparsa, che provoca innanzitutto dolore e incredulità, il mondo del lavoro e la politica perdono una rilevante figura di riferimento che ha saputo anche arricchire le generazioni più giovani con l'esempio di battaglie che devono essere considerate una preziosa eredità per tutti.
  Ritiene peraltro doveroso ricordarne il grande rilievo politico e sindacale, anche a nome dell'intera Commissione, nella convinzione che i rappresentati di tutti i gruppi possano concordare in merito alla opportunità di rinnovarne la memoria.

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.
C. 2115, approvato dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Benedetta FIORINI (LEGA), relatrice, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame ricordando che il testo, come approvato dal Senato, si compone di 14 articoli. L'articolo 1 definisce le finalità e i principi del provvedimento. Tra le finalità il comma 1 indica la valorizzazione della produzione, della trasformazione e della vendita in limitati quantitativi di prodotti alimentari, anche trasformati, ottenuti a partire da produzioni aziendali. Destinatari Pag. 47 sono gli imprenditori agricoli e ittici. Produzione, trasformazione e vendita devono avvenire nel rispetto dei seguenti principi: salubrità dell'alimento prodotto; marginalità o limitatezza della produzione; localizzazione (commercializzazione di prodotti di esclusiva produzione); specificità (produrre e commercializzare solo i prodotti indicati nel decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, di cui al successivo articolo 11, comma 1). Il comma 1 fa, comunque, salva la facoltà degli imprenditori agricoli di svolgere la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Si tratta di un'aggiunta che è stata introdotta nel corso dell'esame presso il Senato per fugare dubbi in ordine alla possibile sovrapposizione con la normativa vigente sulla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli contenuta, appunto, nel predetto articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, che permette tale attività su tutto il territorio nazionale e senza limiti quantitativi o temporali.
  Il comma 2 chiarisce che per «PPL – Piccole produzioni locali» si intendono i prodotti derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda, destinati, in limitate quantità, al consumo immediato e alla vendita diretta in ambito provinciale o di provincia confinante. Segnala che nel testo iniziale si parlava di somministrazione, anziché di consumo immediato, cioè utilizzando un termine che rischiava di confondersi con l'attività di somministrazione svolta dagli esercizi pubblici commerciali. Il comma 3 stabilisce che i prodotti ottenuti da carni di animali devono provenire, salvo le deroghe previste dall'articolo 1, paragrafo 3, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 853/2004 da animali regolarmente macellati in un macello riconosciuto con sede in ambito provinciale o province contermini.
  L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione. Il provvedimento si applica: agli imprenditori agricoli, apistici e ittici; alle imprese agricole o ittiche che si associano per le finalità della legge; agli istituti tecnici e professionali a indirizzo a indirizzo agrario e alberghiero-ristorativo che nello svolgimento della propria attività didattica, producono e trasformano piccoli quantitativi di prodotti agroalimentari. Segnala che il comma 2 prevede che le aziende agricole che svolgono attività agrituristica possono in tale ambito avvalersi di prodotti PPL purché, limitatamente ad essi, seguano le disposizioni contenute nel provvedimento in esame. La produzione primaria deve essere svolta su terreni di pertinenza aziendale (comma 3).
  L'articolo 3 detta norme in materia di etichettatura dei prodotti derivanti da piccole produzioni locali rinviando (comma 1) alle disposizioni contenute in ambito europeo e nazionale, rispettivamente, dal Regolamento n. 1169/2011 e dal decreto legislativo n. 231 del 2017. Prevede, poi, che i PPL devono indicare in etichetta in maniera leggibile la dicitura «PPL – piccole produzioni locali» seguita dal Comune o dalla provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività, rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di un sopralluogo, secondo le modalità indicate nel decreto previsto dall'articolo 11. Il comma 2 fa salve alcune norme specifiche in materia di indicazione obbligatoria concernenti la sede e l'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento (decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145), etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita (regolamento (UE) n. 1151/2012), prodotti vitivinicoli (regolamento n. 1308/2013) e prodotti vitivinicoli aromatizzati (regolamento n. 251/2014), prodotti biologici (regolamento n. 848/2018) e bevande spiritose (regolamento n. 110/2008). Il comma 3 riguarda la documentazione della tracciabilità delle produzioni.
  L'articolo 4, comma 1, prevede l'istituzione del marchio «PPL – piccole produzioni locali» a cura di un decreto del Ministero (rectius Ministro) delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. Si specifica che il marchio può essere utilizzato nei mercati, Pag. 48nei siti e nelle strutture commerciali in cui si vendono i prodotti in esame. Il comma 3 prevede che la licenza d'uso del predetto marchio è concessa, a titolo gratuito, dietro domanda degli interessati dalle regioni e dalle province di Trento e Bolzano. I commi 4, 5 e 6 prevedono che il marchio può essere utilizzato solo per i prodotti PPL, anche affiancato ad altri marchi già autorizzati. Viene data facoltà alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di includere tra i prodotti a marchio PPL altri prodotti agroalimentari identificati con marchi già autorizzati, qualora sussistano i necessari requisiti.
  L'articolo 5 detta norme in materia di consumo immediato e vendita diretta. Tali attività, riferite alle piccole produzioni locali, possono essere gestite purché svolte nell'ambito della provincia in cui ha sede l'azienda o delle province contermini ed avvengano (comma 1): a) presso la propria azienda o presso gli esercizi di vendita connessi, inclusa la malga; b) nell'ambito di mercati, fiere o altre manifestazioni; c) negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, purché la fornitura non superi il 50 per cento della produzione annuale dell'azienda produttrice. Il comma 2 stabilisce che i comuni possano riservare agli imprenditori ittici o agricoli appositi spazi per la vendita diretta dei prodotti PPL. Gli esercizi commerciali, a loro volta, possono dedicare appositi spazi di vendita in modo da renderli visibili.
  L'articolo 6 prescrive che le attività in oggetto avvengano nel rispetto delle norme igieniche previste dal regolamento (CE) n. 852/2004 mentre l'articolo 7 detta disposizioni dettagliate in merito ai requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti in esame.
  L'articolo 8 istituisce una sezione internet del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la raccolta delle informazioni utili alla valorizzazione dei prodotti PPL.
  L'articolo 9 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano istituire corsi di formazione per il personale addetto alle attività consentite per i prodotti PPL.
  L'articolo 10 prevede che le regioni svolgano i controlli per l'accertamento delle infrazioni, ferme restando le competenze dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi (ICQRF).
  L'articolo 11 reca talune disposizioni applicative. In particolare, il comma 1 prevede che venga approvato un regolamento che contenga i criteri e le linee guida in base alle quali le regioni dovranno individuare per i territori di rispettiva competenza: a) il «paniere PPL», inteso come l'elenco delle tipologie di prodotti che può essere incluso in tale categoria, con l'indicazione dei relativi limiti quantitativi in termini assoluti ed entro i limiti massimi previsti per ciascuna tipologia; b) le modalità per l'ammissione alle procedure semplificare per i prodotti PPL; d) le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL; e) le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del marchio PPL. Il comma 2 fa salve, purché compatibili con il regolamento previsto al comma 1, le disposizioni già emanate dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in materia. I commi successivi contengono alcune clausole di salvaguardia.
  L'articolo 12 stabilisce le sanzioni (amministrative pecuniarie e accessorie) applicabili.
  L'articolo 13 reca disposizioni di carattere finanziario, disponendo che dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri, eccetto quanto previsto dall'articolo 4, per il quale è autorizzata una spesa di 32.000 euro. Infine, l'articolo 14 dispone circa l'entrata in vigore del provvedimento.

  Martina NARDI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca.
Testo unificato C. 208 Fregolent e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Diego ZARDINI (PD), relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame e ricorda che la proposta di legge reca disposizioni in materia di borse di ricerca post lauream, di dottorato di ricerca e di personale accademico, di reclutamento dei ricercatori presso le università e gli enti pubblici di ricerca, nonché di pubblicità delle procedure pubbliche di selezione, contenendo quindi misure che solo indirettamente interessano la competenza della X Commissione.
  Il testo emendato si compone di otto articoli. L'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione della normativa e reca le definizioni utilizzate nel provvedimento. L'articolo 2 è relativo alle borse di ricerca post lauream conferite per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca cui possono concorrere esclusivamente coloro che sono in possesso di titolo di laurea magistrale, specialistica o equipollente, in discipline coerenti con l'attività di ricerca per cui è bandita la borsa, con esclusione del personale di ruolo delle università e degli enti pubblici di ricerca, dei ricercatori a tempo determinato e di chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca. Le procedure per il conferimento delle borse di ricerca sono disciplinate con regolamento d'ateneo ovvero dell'ente pubblico di ricerca con procedura di valutazione comparativa e le borse sono collegate a uno specifico progetto di ricerca e possono avere una durata compresa tra i 6 e i 12 mesi, prorogabili fino a 36 mesi. Non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'università o dell'ente pubblico di ricerca né danno alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli presso gli stessi.
  L'articolo 3 interviene sui dottorati di ricerca rafforzandone il ruolo e riconoscendo al possessore del titolo un punteggio aggiuntivo. L'articolo 4 interviene sugli assegni di ricerca. Novella l'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sostituendo il comma 2 e prevedendo che possono essere destinatari degli assegni di ricerca esclusivamente studiosi in possesso di dottorato di ricerca, ovvero, per le discipline mediche, di diploma di specializzazione.
  Evidenzia che l'articolo 5 innova sensibilmente la normativa riguardante i ricercatori, apportando talune significative modificazioni all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Inserisce il comma 1-bis secondo cui ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo dei posti disponibili in favore di candidati che per almeno 36 mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso atenei o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando. Amplia poi il perimetro concorsuale da «settore» a «macrosettore» e rafforza la trasparenza delle procedure concorsuali stabilendo, peraltro, che la maggioranza dei membri della commissione è in ogni caso costituita da professori di ruolo presso università, italiana o straniera, diverse da quella interessata nonché che la medesima commissione è scelta con sorteggio operato dall'ateneo, sul portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca. Inoltre la chiamata del vincitore è effettuata dall'ateneo e la stipula del contratto per ricercatore universitario a tempo determinato avviene entro 90 giorni dal termine delle procedure pubbliche di selezione. Assai rilevante la modifica riguardante la durata del contratto di ricercatore, attualmente di norma triennale, prorogabile di due anni ovvero rinnovabile (mutando titolo del rapporto) per tre anni: la proposta di legge prevede invece che il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sette anni, non è rinnovabile ed è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati. Circa la valutazione del ricercatore per la chiamata a professore associato segnala che questi verrebbe valutato, dal terzo anno in poi, anche sulla base di una prova didattica e qualora la valutazione fosse positiva verrebbe immediatamente – e non più a fine contratto – Pag. 50inquadrato nel ruolo dei professori associati. In caso di esito negativo della valutazione, l'ateneo è tenuto a fornire adeguata motivazione sulla base del curriculum e della produzione scientifica del titolare del contratto e può procedere nuovamente alla valutazione per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto. Infine, segnala che viene previsto che l'attività didattica e scientifica svolta dai ricercatori concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento, svolta dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale.
  Fa quindi presente che l'articolo 6 reca ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca inserendo al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo l'articolo 12-bis, un articolo 12-ter secondo il quale gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sette anni non rinnovabili. Similmente a quanto visto per i ricercatori universitari, a partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo. Inoltre, introducendo un elemento di mobilità, gli enti, nell'ambito del piano di fabbisogno e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono assumere, con chiamata diretta, con la qualifica di primo ricercatore, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui al citato articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, purché in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni, previa valutazione. Infine, anche le università possono assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.
  Segnala poi che l'articolo 7 prevede il portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca ove le università e gli enti pubblici di ricerca sono tenuti a pubblicare, pena l'invalidità della procedura di selezione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di celerità, le procedure di selezione relative alle borse di ricerca, ai dottorati di ricerca, agli assegni di ricerca e ai contratti per ricercatore a tempo determinato, e ai ruoli di professore di prima o seconda fascia. Il portale è accessibile sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca, che stabilisce con decreto la tipologia e le modalità di pubblicazione dei dati. In ultimo, ricorda che l'articolo 8 reca norme finali e transitorie per armonizzare la normativa vigente con il contenuto della proposta di legge all'esame.

  Martina NARDI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 73/2021 recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
C. 3132 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luca CARABETTA (M5S), relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame ricordando che il testo si compone di 78 articoli suddivisi in nove titoli, oltre un allegato e cinque tabelle. Segnala che le disposizioni di maggiore interesse per la X Commissione sono contenute nel Titolo I – sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi (articoli da 1 a 10), nel Titolo II – misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese (articoli da 12 a 25), in alcuni articoli del Titolo IV – disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali (in particolare gli articoli 42, 43, 45 e 47) e nel Titolo VI – giovani, scuola e ricerca (in Pag. 51particolare agli articoli 58, comma 2, lettera e) e 62. Segnala altresì che il Titolo VIII reca disposizioni volte a sostenere l'agricoltura, la pesca, l'acquacoltura e il settore agrituristico, nonché la sicurezza dei trasporti e le imprese di quest'ultimo settore. Il Titolo IX, infine, reca le disposizioni finali e finanziarie.
  Si sofferma quindi brevemente sugli articoli ricordati in premessa rinviando alla documentazione preparata dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.
  Per quanto riguarda gli articoli da 1 a 10, contenuti nel titolo I, ricorda, innanzi tutto che l'articolo 1, commi 1-4, riconosce e disciplina un «ulteriore» contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), alle seguenti condizioni: che presentino istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA introdotto dall'articolo 1 del decreto sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021, convertito con legge n. 69 del 2021); che non abbiano indebitamente percepito o non abbiano restituito tale contributo. Ai commi da 5 a 15, riconosce un contributo a fondo perduto, alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 3, a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti (commi 5 e 6). I commi 7 e 8 specificano le condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per accedere al contributo. I commi 9 e 10 indicano le modalità di calcolo distinguendo tra i soggetti che hanno, ovvero non hanno, beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021. Il comma 11 stabilisce il limite del contributo spettante, mentre il comma 12 chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. Il comma 13 disciplina le procedure da seguire per l'erogazione del contributo, mentre il comma 15 rimanda alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 13 a 17 con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di monitoraggio e controllo.
  Fa poi presente che i commi da 16 a 27 disciplinano un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti (commi 16 e 17). Il comma 18 specifica talune condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per accedere al contributo. Il comma 19 prevede che il contributo possa essere erogato a condizione che si verifichi un peggioramento del risultato economico di esercizio, nella misura che verrà definita con decreto ministeriale. I commi 20 e 21, rispettivamente, indicano le modalità di calcolo e il limite del contributo spettante (pari a 150.000 euro per tutti i soggetti beneficiari), mentre il comma 22 chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. Il comma 23 disciplina le procedure da seguire per la richiesta del contributo, mentre il comma 24 chiarisce che l'istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021. Il comma 25 reca la quantificazione degli oneri e l'indicazione della relativa copertura finanziaria. Il comma 26 prevede l'applicabilità di talune disposizioni del «decreto sostegni» al contributo in oggetto mentre il comma 27 specifica che l'efficacia delle misure in esame è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
  Evidenzia che il comma 28 concerne l'obbligo per le imprese di presentazione di un'autodichiarazione attestante il rispetto di talune condizioni previste dalla della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Pag. 52 del COVID-19». Il comma 29 dispone in ordine alla copertura finanziaria dei commi 4 e 14, facendo rinvio all'articolo 77. Il comma 30 dispone che le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dei commi 4 e 14 del presente articolo nonché le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 41 del 2021, eccedenti l'importo di 3.150 milioni di cui al comma 25, sono destinate all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario nonché ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in esame.
  Segnala quindi che l'articolo 2 – per favorire la continuità delle attività economiche obbligatoriamente chiuse per almeno 4 mesi nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto-legge – istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (MISE) il «Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. I beneficiari e l'ammontare dell'aiuto sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici e dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e dell'articolo 1 del decreto in esame (entrambe le disposizioni riconoscono contributi a fondo perduto a favore di soggetti con partita IVA attiva). Il decreto del Ministro dello sviluppo economico deve altresì individuare modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro trenta giorni.
  Ricorda brevemente che l'articolo 3 (incremento risorse sostegno comuni vocazione montana) incrementa, al comma 1, di 100 milioni di euro per il 2021 il fondo istituito dal cd. «Decreto Sostegni» per la concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.
  Fa poi presente che l'articolo 4 (credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo) proroga al 31 luglio 2021 lo specifico credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. La disposizione, inoltre, estende per 5 mesi (da gennaio a maggio 2021) il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per tutte le tipologie di imprese che hanno registrato perdite del 30 per cento tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 nei confronti dello stesso periodo 2019-2020. Ricordo preliminarmente che l'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha introdotto un credito d'imposta per l'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto di azienda a favore di alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Il comma 2 prevede che ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in esame (26 maggio 2021), nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d'imposta previsto dal sopracitato articolo 28 spetta in relazione ai canoni versati (canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda) con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. La norma chiarisce che ai soggetti locatari esercenti attività economica il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° Pag. 53aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. Il comma 3 stabilisce che le disposizioni in esame si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e delle successive modifiche.
  Evidenzia che l'articolo 5 (proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche), comma 1, proroga sino al mese di luglio 2021 la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici (piccoli esercizi commerciali, artigiani, professionisti, servizi e piccoli laboratori) già disposta a favore di tali categorie per i mesi di aprile, maggio e giugno dell'anno in corso dall'articolo 6, commi 1-4, del decreto-legge n. 41 del 2021. Si applicano le medesime modalità ivi previste. La proroga opera entro il limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021.Il comma 2 dispone che agli oneri relativi si provveda ai sensi dell'articolo 77. Segnala, peraltro, che il decreto-legge, all'articolo 53, reca delle misure di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, istituendo un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno di 500 milioni di euro per l'anno 2021, destinato ai comuni ai fini dell'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare nonché per dare sostegno alle famiglie che si trovano in stato di bisogno relativamente al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.
  L'articolo 6 (agevolazioni Tari) prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari, o della Tari corrispettiva, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività disposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso.
  Evidenzia, in particolare, l'articolo 7 (sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte e bonus alberghi) che, al comma 1, rifinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo finalizzato a sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide e gli accompagnatori turistici, le strutture ricettive e le imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane e suburbane e, al comma 2, demanda ad un decreto del Ministro del turismo il riparto delle relative risorse. Il comma 3 include i servizi offerti dalle agenzie di viaggi e dai tour operator tra quelli il cui pagamento è coperto dal tax credit vacanze. Il comma 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo per il rilancio della attrattività turistica delle città d'arte, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il comma 5 proroga e rifinanzia di 100 milioni per l'anno 2022 il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture turistico alberghiere. Il comma 6 dispone che agli gli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni per l'anno 2022, si provveda ai sensi dell'articolo 77. Osserva che la relazione illustrativa afferma che l'incremento del fondo si rende necessario in quanto, nel corso del tempo, la platea dei beneficiari è stata estesa mediante ripetute modifiche che hanno interessato la norma di riferimento. Inoltre la medesima relazione illustrativa, ritiene che dando al consumatore la possibilità di spendere il bonus vacanze anche presso un'agenzia di viaggi o un tour operator per l'acquisto di un servizio turistico reso in Italia, si aumenta la propensione ad effettuare un viaggio o un soggiorno in Italia, potendo contare su una vasta rete di operatori capaci di intervenire in modo efficiente ed efficace nell'organizzazione e nella distribuzione di servizi turistici.
  L'articolo 8 (misure urgenti per il settore tessile e della moda), comma 1, modifica la disciplina del credito di imposta sulle rimanenze di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza Pag. 54 dei prodotti. In particolare, la disciplina viene estesa anche al 2021 e il limite di spesa posto dall'articolo 48-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (45 milioni di euro per il 2021) viene elevato a 95 milioni di euro per il medesimo 2021, oltre ad essere creato un nuovo limite di spesa pari a 150 milioni per il 2022. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i beneficiari del credito d'imposta. Il comma 3 individua gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 dell'articolo 8, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022. Segnala che la relazione illustrativa riporta una stima delle perdite subite dal settore: «nel 2020 la moda è stato uno dei settori più colpiti dalla pandemia. Secondo Confindustria moda il fatturato, rispetto al 2019 (quando risultava pari a circa 100 miliardi), si è contratto di ben 25,4 miliardi di euro (-26 per cento) attestandosi a 72,5 miliardi, con un arresto nell'ordine del 20 per cento del valore aggiunto prodotto dal settore. Quasi la metà del 26 per cento di mancato fatturato – cioè almeno il 10 per cento se non di più, del fatturato totale – si ritiene imputabile alla produzione risultata invenduta». L'articolo 8, comma 2, rifinanzia di 120 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo istituto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, in particolare le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Una quota pari a 20 milioni del rifinanziamento viene destinata a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
  Ricorda quindi che l'articolo 9 (proroga termini agente riscossione, plastic tax, sisma 2016 e 2017) differisce dal 30 aprile al 30 giugno 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, nonché il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali. La norma chiarisce a tale proposito che, in ragione della circostanza che il differimento della conclusione del periodo di sospensione dei versamenti previsto dalle norme in esame è stato disposto quando già il termine era decorso, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore (26 maggio 2021) del decreto in esame e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi. Il comma 3 della disposizione differisce al 1° gennaio 2022 l'efficacia delle disposizioni istitutive della cd. plastic tax ovvero dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego. Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2022 il termine per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali presenti nei terreni ubicati nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017.
  Segnalato che l'articolo 10 reca misure di sostegno al settore sportivo, evidenzia che il successivo articolo 11 (misure urgenti di sostegno all'internazionalizzazione), al comma 1, incrementa di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo rotativo a sostegno delle imprese che operano sui mercati esteri, cd. Fondo Legge n. 394/1981. Il comma 2, contestualmente, incrementa di 400 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, perché questo operi in modo complementare con il Fondo Legge n. 394/1981(ai sensi di quanto previsto dall'articolo 72, comma 1, lett. d) del decreto-legge n. 18 del 2020). L'incremento di risorse è infatti finalizzato all'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto sui finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo Legge n. 394/1981. Sono escluse dai Pag. 55cofinanziamenti le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge). Il comma 3, con una novella alla citata lettera d) del comma 1 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 18 del 2020, interviene sulle modalità operative del Fondo promozione integrata e: riduce a regime la percentuale massima dei cofinanziamenti a fondo perduto concedibili dal 50 al 10 per cento dei finanziamenti agevolati, disponendo che tali cofinanziamenti siano riconosciuti quale incentivo a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari secondo criteri selettivi individuati dal Comitato agevolazioni e tenuto conto delle risorse disponibili (lett. a) e lett. b)); in via transitoria, fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del 15 per cento dei finanziamenti, sempre tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni (lett. c)). Il comma 4 dispone che agli oneri derivanti dal dall'articolo in esame, pari a 1,6 miliardi di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
  Per quanto riguarda gli articoli da 12 a 25, contenuti nel titolo II (misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese) ricorda, innanzi tutto, che l'articolo 12 (garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento) introduce uno strumento di garanzia pubblica, attraverso il Fondo di garanzia PMI, su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine (6-15 anni) concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (dunque, PMI e imprese cd. mid cap) finalizzati per almeno il 60 per cento a progetti di R&S e innovazione e/o a programmi di investimenti. La quota di copertura del Fondo sulle «prime perdite» di tali portafogli copre fino al 25 per cento del portafoglio e, in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre fino all'80 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento. Inoltre, sono previste le seguenti semplificazioni: ammissione alla garanzia del Fondo senza valutazione economico finanziaria del gestore, probabilità di default calcolata dal richiedente con i propri modelli interni, la durata della fase di costruzione del portafoglio (ramp up) è di 24 mesi. Il comma 2, per le finalità di cui al comma 1, rifinanzia il Fondo di garanzia PMI di 1 miliardo per il 2021. Agli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.
  L'articolo 13 reca misure per il sostegno alla liquidità delle imprese, prorogando al 31 dicembre 2021 e, contestualmente, rivedendo la disciplina sull'intervento straordinario in garanzia di SACE, del Fondo di garanzia PMI. In particolare, il comma 1 dispone che la Garanzia Italia SACE, anche quella a favore delle imprese cd. mid-cap, sia rilasciata sino al 31 dicembre 2021 anziché sino al 30 giugno 2021 (lett. a) e lett. e)). Il comma, inoltre, estende da 6 a 10 anni, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la durata dei finanziamenti già coperti dalla «Garanzia Italia», anche quelli concessi alle imprese cd. «mid-cap» (lettere b) e c)). Relativamente alla «Garanzia Italia» SACE su prestiti obbligazionari, riduce dal 30 al 15 per cento la quota che i sottoscrittori originari sono obbligati a mantenere per la durata della garanzia (lett. d)). Relativamente alla garanzia SACE sui finanziamenti alle mid-cap, esclude l'obbligo per l'impresa beneficiaria di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni (lett. e)). Con riferimento alle imprese cd. mid-cap, il comma 3 precisa che sono le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alla definizione europea delle micro, piccole e medie imprese. Il comma 2 proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 la disciplina dell'intervento straordinario del Fondo di garanzia PMI. Contestualmente, ai sensi del comma 1, lett. da f) a i), l'intervento straordinario del Fondo subisce alcune revisioni: dal 1° luglio 2021, sui finanziamenti con durata fino a 72 mesi, la garanzia del Pag. 56Fondo sarà concessa nella misura massima dell'80 per cento e non più del 90 per cento (lett. f)). La durata dei finanziamenti garantiti potrà essere maggiore – fino a di 120 mesi – previa notifica e autorizzazione della Commissione europea (lett.g)); dal 1° luglio 2021 i finanziamenti sino a 30 mila euro avranno una copertura del Fondo del 90 per cento – anziché del 100 per cento – e ad essi può essere applicato un tasso di interesse diverso da quello attualmente previsto (lett. h)); l'operatività della riserva di 100 milioni sulle risorse del Fondo per l'erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro a favore degli enti non commerciali, già terminata il 31 dicembre 2020 viene portato al 31 dicembre 2021 (lett. i)). Il comma 5 rifinanzia il Fondo di garanzia PMI, per le finalità sopra indicate di 1.860.202.000 euro per l'anno 2021. Il comma 4 interviene sulla disciplina delle garanzie di mercato che SACE è autorizzata – ai sensi dell'articolo 6, co. 14-bis, decreto-legge n. 269 del 2003- a rilasciare sui finanziamenti alle imprese italiane, prevedendo che possano essere emesse anche a copertura di portafogli di finanziamenti. Il comma 6 assegna ad ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto, di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge n. 23 del 2020. Il comma 7 interviene sulle garanzie che ISMEA è autorizzata a concedere a favore delle imprese agricole, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del decreto-legge n. 193 del 2016 (legge n. 225 del 2016), rimuovendo il limite di 15.000 euro e mantenendo il richiamo ai limiti previsti dai Regolamenti europei sugli aiuti di Stato di importanza minore.
  Fa poi presente che l'articolo 14 esenta temporaneamente da imposizione le plusvalenze realizzate da persone fisiche che derivano dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in start up e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell'investimento nel tempo. In particolare il comma 3 introduce specifici incentivi fiscali per il reinvestimento di plusvalenze in start up e PMI innovative: sono esenti da imposizione le plusvalenze (di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), TUIR), purché realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società ed enti privati (assoggettati a Irpef ai sensi dell'articolo 5 TUIR, escluse le società semplici e gli enti ad essi equiparati, ovvero a IRES ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) e d), del TUIR) qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start up innovative o in piccole e medie imprese innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025. Ricorda che, come precisato dal Governo, l'obbligo di reinvestimento è previsto per le plusvalenze realizzate: pertanto, la sottoscrizione di capitale sociale deve essere fatta in denaro. Ai sensi del comma 4, l'efficacia degli incentivi fiscali disposti dall'articolo in esame è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato.
  Sottolinea che l'articolo 15 istituisce un'apposita sezione nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI destinata a sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale sezione concede garanzie su portafogli di obbligazioni emesse dalle imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio. L'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra 2 e 8 milioni di euro. Segnala che la relazione illustrativa esplicita che l'intervento guarda soprattutto alle medie imprese e alle small mid cap, ovvero a imprese generalmente poco considerate dalle politiche di incentivazioni ma che rivestono un carattere strategico per la crescita e la competitività del Paese. Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire le modalità, Pag. 57i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia, le caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili nonché le modalità e i criteri di loro selezione e le modalità di coinvolgimento nell'operazione di eventuali investitori istituzionali o professionali. Il comma 4 destina agli interventi in esame – in fase di prima applicazione – 100 milioni di euro per il 2021 e 100 milioni per il 2022. La copertura finanziaria è a carico delle risorse di cui all'articolo 77.
  Fa presente che l'articolo 16 proroga fino al 31 dicembre 2021 il termine della moratoria ex lege per il rimborso dei finanziamenti (mutui, finanziamenti a rimborso rateale, prestiti non rateali, linee di credito) in essere a favore delle PMI, limitatamente alla sola quota capitale, ove applicabile. Come chiarisce la relazione illustrativa, «la scelta di limitare alla sola quota capitale la proroga della moratoria sui finanziamenti è stata introdotta in una logica di fuoriuscita graduale delle misure di sostegno».
  Sottolinea che l'articolo 17 interviene sulla disciplina del cd. Patrimonio Destinato, istituito dal decreto Rilancio in seno a Cassa Depositi e Prestiti per effettuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, le norme in esame estendono al 31 dicembre 2021 gli interventi del Patrimonio Destinato effettuati nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (cd. interventi in Temporary Framework: aumenti di capitale di imprese, sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, di prestiti obbligazionari subordinati convertibili e di prestiti obbligazionari subordinati). Si chiarisce inoltre che l'emissione di titoli di stato in anni successivi al 2020, a titolo di apporto al fondo da parte del MEF (se non emessi e assegnati nel medesimo anno), possa avvenire in alternativa all'apporto di liquidità.
  Segnala che l'articolo 18 incide sulla disciplina della variazione dell'imponibile IVA o dell'imposta dovuta e, dunque, sul diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo legato a procedure concorsuali ed esecutive individuali. In particolare le norme in esame, per le procedure concorsuali, ripristinano la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento – emettendo nota di credito IVA – già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l'infruttuoso esperimento della stessa. La condizione di infruttuosità della procedura, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione, permane per le procedure esecutive individuali.
  Ricorda che l'articolo 19 proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità riconosciuta alle società che cedono a titolo oneroso crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets, DTA). La disposizione introduce altresì un regime transitorio straordinario della disciplina dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, che prevede anche la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d'imposta compensabile per il 2021. La norma stabilisce inoltre che nel 2021, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale è pari al 15 per cento (rispetto al coefficiente ordinario di remunerazione dell'1,3 per cento).
  Segnala poi che l'articolo 20 consente anche ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro di usufruire in un'unica quota annuale del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi a condizione che: si tratti di investimenti in beni strumentali materiali Pag. 58 diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (beni diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017); gli investimenti siano effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
  Rileva quindi che l'articolo 21 incrementa le risorse del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di consentire agli enti territoriali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, di poter far fronte ai debiti commerciali diversi da quelli finanziari e sanitari.
  Evidenzia altresì che l'articolo 22 modifica per l'anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, elevandolo a 2 milione di euro. Ricordo sinteticamente che il contribuente ha la facoltà di compensare i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazione in forma unificata, a favore dei quali risulti un credito d'imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.
  Fa poi presente che l'articolo 23 consente al Ministero dell'economia e delle finanze di rafforzare il capitale sociale o la dotazione patrimoniale della nuova società per il trasporto aereo, Italia Trasporto Aereo S.p.A.-ITA S.p.A. nonché di effettuare la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di società controllate sopprimendo il riferimento all'anno 2020 contenuto sia nell'articolo 79, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020 sia nell'articolo 66 del decreto-legge n. 104 del 2020.
  Sottolinea, in particolare, l'articolo 24, comma 1, che incrementa la dotazione del fondo per il sostegno alle grandi imprese di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 41 del 2021 di 200 milioni di euro per il 2021. Viene quindi rafforzata la misura di sostegno alle grandi imprese consistente nella possibilità di concessione di prestiti a quelle tra loro che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Lo scopo è di favorire la prosecuzione delle attività. La norma implementata si aggiunge ai tradizionali strumenti per la liquidità, basati sul ricorso al sistema bancario assistito da garanzie pubbliche. I beneficiari dei finanziamenti sono le grandi imprese, come individuate ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, con esclusione delle imprese del settore bancario finanziario e assicurativo. Ricorda che per grandi imprese si intendono quelle con 250 o più dipendenti e con un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro. Non sono pertanto destinatarie della norma le PMI. In ogni caso, l'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Non possono, comunque, accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in «difficoltà» alla data del 31 dicembre 2019. Il finanziamento di cui al presente articolo è in ogni caso concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Il fondo può operare anche per il finanziamento delle imprese in amministrazione straordinaria, disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347. L'articolo 24, comma 2, prevede inoltre la possibilità, al fine di scongiurare il rischio di interruzione del servizio di trasporto aereo di linea di passeggeri e garantire la continuità territoriale, attualmente assicurata da Alitalia-Società Aerea Italiana S.p.A. di concedere un prestito a titolo oneroso alla società in questione e alle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria.
  L'articolo 25 reca interventi di sostegno alle imprese aerospaziali e rinvia i versamenti, senza applicazione di interessi e di Pag. 59sanzioni, in unica soluzione, di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi nell'ambito del sostegno del settore aeronautico (L. 808/1985), in scadenza nel 2020 e nel 2021, rispettivamente entro il 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023. In alternativa la restituzione dei finanziamenti può avvenire anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere rispettivamente dal 31 dicembre 2022 e dal 31 dicembre 2023. Viene in tal senso introdotta una disciplina specifica relativamente agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale, per i quali dispone che, nelle more della definizione dei diritti di regia maturati, alla data del 31 dicembre 2019, in relazione agli introiti derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, può procedersi all'erogazione delle quote relative ai finanziamenti già oggetto di liquidazione. Ricorda che a valere sulle risorse della legge n. 808/1985, possono essere concessi finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime. Tali finanziamenti sono rimborsabili mediante quote sul ricavato della vendita dei prodotti oggetto del programma in collaborazione determinate in relazione ai previsti risultati commerciali ed economici. L'ammissione del programma di ricerca e sviluppo dell'impresa ai benefici previsti è deliberata dal MISE previo parere del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica.
  Per quanto riguarda il Titolo IV recante disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali, segnala come di particolare interesse per la Commissione gli articoli 42 (indennità per alcune categorie di lavoratori), 43 (sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro operanti nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio), 45 (proroga CIGS per cessazione di attività e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione) e 47 (differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali). I commi da 1 a 8 dell'articolo 42 riconoscono un'indennità una tantum, pari a 1.600 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori. Le categorie interessate sono le seguenti: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori (comma 2); altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (comma 5); lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in regime di somministrazione negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi (commi 3 e 4); lavoratori dello spettacolo (comma 6). Ai soggetti beneficiari dell'analoga ultima indennità precedente (pari a 2.400 euro e stata prevista dall'articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69) la nuova prestazione – ai sensi dei commi 1 e 7 – è corrisposta dall'INPS senza necessità di domanda, mentre gli altri interessati (ai sensi del medesimo comma 7) devono presentare domanda all'INPS; la nuova indennità è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 750,4 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 8). L'indennità in esame (così come quelle precedenti) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi (comma 8 citato). I divieti di cumulo della nuova indennità sono oggetto del suddetto comma 7. Il comma 9 dispone per la copertura finanziaria e il comma 10 incrementa da 897,6 milioni di euro a 918,6 milioni per l'anno 2021 il limite di spesa relativo alla precedente ultima indennità in favore dei lavoratori in oggetto.
  Segnala poi che l'articolo 43 prevede uno sgravio relativo alle quote di contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro privati operanti nei settori del turismo, Pag. 60 degli stabilimenti termali e del commercio; il beneficio concerne esclusivamente i datori suddetti che abbiano usufruito di trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. L'esonero è riconosciuto – nel rispetto di un limite complessivo di minori entrate contributive pari a 770 milioni di euro (per il 2021) – a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (26 maggio 2021) e fino al 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti mesi (commi 1 e 4). L'esonero è riparametrato su scala mensile nell'ambito dell'arco temporale summenzionato; in ogni caso, dal beneficio e dal relativo computo sono esclusi i premi e i contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'applicazione dell'esonero contributivo in esame è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea (comma 5). Alcuni divieti connessi alla fruizione del beneficio sono disciplinati dai commi 2 e 3. Il comma 6 rinvia per la copertura degli oneri finanziari derivanti dallo sgravio in esame al successivo articolo 77.
  Evidenzia quindi che l'articolo 45 prevede, dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021, la possibilità – già riconosciuta per il 2020 – di prorogare ulteriormente per un massimo di sei mesi (che si aggiungono al limite massimo di 12 mesi finora previsto) il trattamento straordinario di integrazione salariale per le aziende con particolare rilevanza strategica che cessano l'attività produttiva, qualora le azioni necessarie alla salvaguardia occupazionale e al completamento del processo di cessazione aziendale avviato abbiano incontrato fasi di particolare complessità. Tale ulteriore proroga è concessa, previo ulteriore accordo stipulato in sede governativa, qualora vi siano state particolari complessità (anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico) per il completamento e per la salvaguardia occupazionale relativi al processo di cessione aziendale avviato (comma 1, primo periodo). Ricorda, infine, che l'articolo 47 differisce dal 17 maggio 2021 al 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione, il termine per il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. Rammenta che per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti il predetto beneficio è subordinato al possesso, nel periodo di imposta relativo al 2019, di un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e della riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 pari ad almeno il 33 per cento rispetto al 2019.
  Per quanto riguarda il Titolo VI recante disposizioni in materia di giovani, scuola e ricerca, segnala come di interesse per la Commissione gli articoli 58, in particolare la lettera e) del comma 2, e 62. L'articolo 58, comma 2, lettera e), riguarda la validità dell'anno scolastico o formativo 2020/2021 relativo ai sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e agli Istituti tecnici superiori (ITS) e l'attribuzione agli stessi di risorse a valere sui Fondi strutturali di investimento europei. In particolare, dispone che qualora, a seguito dell'emergenza da COVID-19, i sistemi IeFP e IFTS e gli ITS non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo, l'anno scolastico o formativo 2020/2021 conserva comunque validità. Inoltre, dispone che, qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività formative svolte, si deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 2018, in base alle quali nelle predette circostanze possono essere previsti meccanismi di riduzione dei contributi concessi a valere sulle risorse dei Fondi strutturali di investimento europei (SIE).
  Segnala quindi che l'articolo 62 modifica la normativa sul Centro nazionale di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino al fine di renderla compatibile con la disciplina degli aiuti di Stato Pag. 61a favore della ricerca, sviluppo e innovazione. Viene anche prevista una autorizzazione di spesa permanente di 20 milioni di euro a decorrere dal 2021 (comma 1, lettera a)). Ricorda che la realizzazione dell'infrastruttura di ricerca di interesse nazionale nell'ambito del programma green new deal e del Piano Transizione 4.0 è stata prevista con l'articolo 49 del decreto-legge 19 maggio 2020. Il centro è destinato a favorire i processi di transizione ecologica nei settori della mobilità sostenibile pubblica e privata e la competitività dell'industria dell'automotive, prevedendo, in origine, una spesa di 20 milioni di euro per il 2020. Osserva che la relazione illustrativa chiarisce che le modifiche sono volte a meglio rispettare i criteri di distinzione tra attività economiche e attività non economiche. In base alla disciplina comunitari appena ricordata, infatti, le sovvenzioni alle prime sono classificabili come aiuto di Stato, mentre i finanziamenti alle attività non economiche non costituiscono aiuto. Per attività non economiche si intendono: la formazione nell'ambito del sistema nazionale di istruzione; la ricerca, anche collaborativa, condotta in maniera indipendente; la diffusione della conoscenza su base trasparente e non discriminatoria. A queste si aggiungono le attività di trasferimento tecnologico qualora i proventi vengano completamente reinvestiti nelle attività di formazione, ricerca e diffusione, sulla base di specifica disposizione statutaria. Per attività economiche si intendono invece: la locazione di attrezzature o laboratori alle imprese; la fornitura di servizi a imprese; l'esecuzione di contratti di ricerca per conto di terzi. Esiste poi una sorta di soglia di tolleranza per lo sfruttamento imprenditoriale delle attività di ricerca, posto che se le attività economiche realizzate con gli stessi fattori produttivi utilizzati dall'istituto di ricerca per le attività non economiche non eccedono il 20 per cento della capacità produttiva complessiva, tali attività (economiche) possono essere compatibili con il non aiuto a condizione che la distinzione tra le due tipologie di attività sia chiaramente individuabile e se ne tenga una contabilità separata. Il comma 1, lettera b), specifica quindi le funzioni del Centro nel senso di accentuare il carattere non economico (o imprenditoriale) delle sue attività. Il comma 1, lettera c), infine, identifica il Politecnico di Torino come soggetto responsabile della realizzazione del Centro. Il beneficiario delle risorse pubbliche è pertanto lo stesso Politecnico, che entro il 31 luglio 2021 deve sottoporre alla valutazione e approvazione del MISE una proposta progettuale contenente i criteri, le modalità e i tempi di attuazione dell'intervento e di realizzazione dell'infrastruttura. Entro 40 giorni dalla presentazione della proposta, il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, approva la proposta con apposito decreto.
  Ricordato che il Titolo VIII, come già segnalato, reca disposizioni volte a sostenere l'agricoltura, la pesca, l'acquacoltura e il settore agrituristico, nonché la sicurezza dei trasporti e le imprese di questo settore fa, infine, presente che il Titolo IX reca le disposizioni finali e finanziarie. Tra di esse evidenzia, in particolare, quanto recato nell'articolo 77, comma 6, che incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 130 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo di cui all'articolo 13-dudodecies decreto-legge n. 137 del 2020 per gli oneri derivanti dall'estensione delle misure restrittive al fine, in via prudenziale, di far fronte ad eventuali necessità derivanti da provvedimenti di chiusura delle attività economiche adottati nel corso del 2021, motivati dall'esigenza sanitaria in corso.

  Martina NARDI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.