CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 giugno 2021
602.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 8 giugno 2021.

Audizione informale in videoconferenza del dottor Paolo Ciocca, componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE (COM(2020) 591 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l'UE (COM(2020) 592 final), della Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (COM(2020) 593 final e Allegati), della Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito (COM(2020) 594 final), della Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Pag. 31Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 (COM(2020) 595 final) e della Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 e EU/2016/2341 (COM(2020) 596 final).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 8 giugno 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

  La seduta comincia alle 15.45.

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca.
Testo unificato C. 208 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.
  Avverte inoltre che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista a partire dalla giornata di lunedì 14 giugno prossimo e che la Commissione Cultura ne concluderà l'esame nella giornata di giovedì 10 giugno. La Commissione Finanze dovrà quindi esprimere il parere di competenza entro la seduta già prevista per la giornata di domani.

  Massimo UNGARO (IV), relatore, avverte che la Commissione Finanze avvia l'esame, ai fini del parere da rendere alla Commissione Cultura, del testo unificato della proposta di legge recante Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca (C. 208 e abb.), come risultante dagli emendamenti approvati.
  Il testo della proposta di legge consta di 8 articoli e reca disposizioni in materia di borse di ricerca post lauream, di dottorato di ricerca e di personale accademico, di reclutamento dei ricercatori presso le università e gli enti pubblici di ricerca, nonché di pubblicità delle procedure pubbliche di selezione.
  Ritiene opportuno sottolineare in particolare la riduzione a quattro anni della durata degli assegni di ricerca, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), che consentirà un più rapido accesso al mondo del lavoro dei destinatari degli assegni medesimi, e la previsione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo la quale ogni università vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo dei contratti di ricercatore universitario a tempo determinato in favore di candidati che abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca presso atenei o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando, in modo tale da favorire la mobilità tra atenei.
  Quindi, rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, si sofferma sull'articolo 2, comma 2, relativo al trattamento fiscale delle borse di ricerca, che attiene alle competenze della Commissione Finanze. Tale disposizione stabilisce che le borse post lauream per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca, denominate borse di ricerca, siano esenti dall'IRPEF.
  In proposito evidenzia che le borse di ricerca, introdotte dall'articolo 2 del provvedimento sono conferite dalle università e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo Pag. 32 1, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 2016, a soggetti in possesso di titolo di laurea, con esclusione dei dipendenti di ruolo delle università e degli enti di ricerca, dei ricercatori a tempo determinato e dei soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca. Le borse di ricerca, che non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato, hanno una durata compresa tra 6 e 12 mesi, prorogabili a 36; in ogni caso la durata complessiva della fruizione delle borse di ricerca non può superare 36 mesi.
  Segnala quindi che, in linea generale, le borse di studio sono soggette ad IRPEF ai sensi della lettera c) dell'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 – TUIR, che ricomprende, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.
  Sono tuttavia previste alcune esenzioni, tra le quali quelle di cui all'articolo 6, commi 6 e 6-bis, della legge n. 398 del 1989, richiamate dall'articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame. Al riguardo rammenta che l'articolo 6, comma 6, della legge n. 398 del 1989 esenta dall'IRPEF le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero, mentre il comma 6-bis dello stesso articolo stabilisce l'esenzione dall'IRPEF per le borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero erogate dalla provincia autonoma di Bolzano.
  Preannunciando l'intenzione di proporre un parere favorevole sul provvedimento, invita i colleghi a formulare eventuali osservazioni.

  Luigi MARATTIN, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.
C. 2115, approvata dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.
  Avverte inoltre che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista a partire dalla giornata di lunedì 14 giugno prossimo e che la Commissione Agricoltura ne concluderà l'esame nella giornata di giovedì 10 giugno. La Commissione Finanze dovrà quindi esprimere il parere di competenza entro la seduta già prevista per la giornata di domani.

  Nicola GRIMALDI (M5S), relatore, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla Commissione Agricoltura, della proposta di legge recante Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale (C. 2115, approvato dal Senato), che consta di 14 articoli.
  L'articolo 1 reca le finalità e i principi della legge, definendo, in particolare, al comma 2, i prodotti PPL come prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda, destinati, in Pag. 33limitate quantità in termini assoluti, al consumo immediato e alla vendita diretta nell'ambito della provincia dove si trova la sede di produzione o delle province contermini.
  L'articolo 2 definisce i soggetti (imprenditori agricoli, apistici e ittici, aziende agricole e ittiche associate e istituti tecnici e professionali a indirizzo agrario e alberghiero-ristorativo) ai quali si applica il provvedimento e prevede che le aziende agricole che svolgono attività agrituristica possono avvalersi di prodotti PPL. Il comma 4 fa salva la possibilità per gli imprenditori agricoli di effettuare la vendita diretta dei prodotti PPL, applicando l'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001.
  In merito alla vendita diretta, ricorda che l'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001 prevede che:

   possono svolgere attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese;

   i prodotti devono essere quelli provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende;

   possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli;

   non possono esercitare tale forma di vendita gli imprenditori agricoli che hanno subito condanne per delitti in materia di igiene e sanità e per frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività;

   alla vendita diretta non si applicano le norme sul commercio, salvo che l'ammontare dei ricavi sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali o a 4 milioni di euro per le società;

   nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è possibile vendere prodotti agricoli trasformati, già pronti per il consumo, mediante strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché consumare nell'immediato i prodotti oggetto di vendita.

  L'articolo 3 detta norme in materia di etichettatura dei prodotti PPL, prevedendo che sia indicata in maniera leggibile la dicitura «PPL – piccole produzioni locali» seguita dal Comune o dalla provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività, rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di un sopralluogo.
  L'articolo 4 prevede l'istituzione del marchio PPL – piccole produzioni locali mediante un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro 3 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.
  L'articolo 5 detta norme in materia di consumo immediato e vendita diretta dei prodotti PPL, prevedendo che tali attività, che devono essere svolte nell'ambito della provincia in cui ha sede l'azienda o delle province contermini entro il territorio regionale, avvengano:

   presso l'azienda produttrice o presso gli esercizi di vendita connessi, inclusa la malga;

   nell'ambito di mercati, fiere o altre manifestazioni;

   negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, purché la fornitura non superi il 50 per cento della produzione annuale dell'azienda produttrice.

  L'articolo 6 disciplina i requisiti igienici applicabili ai locali e alle attrezzature, mentre l'articolo 7 detta disposizioni dettagliate in merito ai requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti in esame. Pag. 34
  L'articolo 8 istituisce un'apposita sezione del sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la raccolta delle informazioni utili alla valorizzazione dei prodotti PPL.
  L'articolo 9 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, trasformazione e confezionamento, trasporto e vendita dei prodotti PPL.
  L'articolo 10 prevede che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, svolgano i controlli per l'accertamento delle infrazioni. Restano ferme le competenze del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  L'articolo 11 reca talune disposizioni applicative. In particolare, il comma 1 prevede che venga approvato, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento che contenga i criteri e le linee guida in base alle quali le regioni dovranno individuare, per i territori di rispettiva competenza:

   il «paniere PPL», inteso come l'elenco delle tipologie di prodotti che può essere incluso in tale categoria, con l'indicazione dei relativi limiti quantitativi in termini assoluti ed entro i limiti massimi previsti per ciascuna tipologia;

   le modalità per l'ammissione alle procedure semplificate per i prodotti PPL;

   le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL;

   le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del marchio PPL.

  Per quanto di competenza della Commissione Finanze, segnala che il comma 7 dell'articolo 11 conferma che per i prodotti PPL offerti in vendita diretta, per la definizione della quale rinvia a quanto evidenziato in relazione all'articolo 2, si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale.
  L'articolo 12 stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per chi immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli prodotti PPL, utilizzi l'etichetta o il marchio in assenza dei prescritti requisiti. L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni è il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  Infine l'articolo 13 reca disposizioni di carattere finanziario, stabilendo che dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri, eccetto quanto previsto dall'articolo 4 per l'istituzione del marchio, per la quale è autorizzata una spesa di 32.000 euro per l'anno 2019, mentre l'articolo 14 dispone in merito all'entrata in vigore.
  Anticipa quindi l'intenzione di formulare una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

  Luigi MARATTIN, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 15.55.