CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 giugno 2021
602.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
Pag. 9

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 8 giugno 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

  La seduta comincia alle 15.45.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
C. 3132 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giovanni Luca ARESTA (M5S), relatore, riferisce sulle parti di competenza del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 osservando che il provvedimento, composto di 78 articoli, suddivisi in 9 Titoli, reca: al Titolo I, misure di sostegno alle imprese e all'economia; al Titolo II, misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese, al Titolo III, misure per la tutela della salute, al Titolo IV, disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali, al Titolo V, interventi a favore degli enti territoriali, al Titolo VI, disposizioni rivolte ai giovani, alla scuola e alla ricerca, al Titolo VII, interventi nel settore della cultura, al Titolo VIII, misure in materia di agricoltura e trasporti e, infine, al Titolo IX, disposizioni finali e finanziarie.
  In particolare, richiama l'articolo 30 che contiene misure per lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico, l'articolo 74, Pag. 10che prevede una proroga dell'integrazione del contingente di personale militare impegnato nell'operazione «Strade Sicure» e l'articolo 75, che reca misure urgenti per l'esercizio dell'attività giurisdizionale militare e per la semplificazione delle attività di deposito degli atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica.
  Più nel dettaglio, l'articolo 30, ai commi da 1 a 3, contiene alcune autorizzazioni di spesa per il servizio sanitario militare e per quello del Corpo della Guardia di finanza. Viene, infatti, autorizzata, al comma 1, la spesa di poco più di 63 milioni di euro per il 2021, per il potenziamento della Sanità militare e, al comma 2, la spesa di 16,5 milioni per la realizzazione di un reparto di confezionamento delle fiale di farmaci, da costituirsi all'interno dello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze. Al riguardo, evidenzia che la relazione illustrativa precisa che il citato intervento si avvale del vantaggio di non configurarsi come realizzazione di una struttura ex novo, quanto piuttosto di costituire ammodernamento e adeguamento di una struttura già esistente.
  Il comma 3 autorizza, invece, la spesa di 2 milioni di euro, per il 2021, per il servizio sanitario della Guardia di finanza. Sul punto, la relazione illustrativa segnala che, al fine di potenziare le capacità di intervento, prevenzione e cura del suddetto servizio, l'autorizzazione di spesa sarebbe impiegata, in particolare, per provvedere all'approvvigionamento di 10 ambulanze in allestimento di soccorso avanzato, per il sostegno alle funzioni vitali di pazienti critici, per l'allestimento di 2 poliambulatori mobili nonché per lo svolgimento delle attività di prevenzione e diagnostiche attraverso l'effettuazione di accertamenti tecnici e strumentali.
  I commi da 4 a 6 riguardano la corresponsione dei pagamenti per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego per il personale militare impiegato nelle sale operative centrali e periferiche, per il personale militare medico, paramedico e di supporto, impiegato nei «Drive Through» dell'operazione Igea e nei presidi vaccinali della Difesa, nonché per quello indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività di stoccaggio, movimentazione e trasporto dei vaccini. In particolare, il comma 4 autorizza la spesa complessiva di circa 6,5 milioni di euro, per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio del 2021, per il pagamento delle richiamate prestazioni da lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego, al fine di mantenere e, se possibile accrescere, attraverso un incremento dell'attività del personale militare impiegato nelle strutture sanitarie sia della Difesa sia del Servizio sanitario nazionale, le capacità quotidiane di diagnostica molecolare e di somministrazione dei vaccini a favore della popolazione. Il comma 5, invece, autorizza la spesa di circa 1,1 milioni, per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio del 2021, il pagamento delle competenze per lavoro straordinario, del compenso forfettario di impiego e dell'indennità di missione al personale militare indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività di stoccaggio, movimentazione e trasporto dei vaccini dall'hub di Pratica di Mare verso le varie Regioni e, qualora necessario, verso i diversi punti vaccinali, nonché per consentire l'impiego di team vaccinali mobili. Infine, il comma 6 permette la corresponsione dei richiamati compensi accessori anche in deroga ai limiti stabiliti all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, in relazione ai limiti orari individuali del lavoro straordinario ed all'articolo 9, comma 3, del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171, in relazione alla misura giornaliera della corresponsione del compenso forfettario di impiego.
  Il comma 7 prevede la possibilità di bandire un ulteriore concorso nell'anno 2021 per il reclutamento straordinario di marescialli in possesso di laurea per le professioni sanitarie e relativa abilitazione professionale, qualora i posti relativi al concorso del 2020 non dovessero risultare coperti. Ricorda, infatti, che l'articolo 21 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto «Rilancio») ha inserito nel Codice dell'ordinamento militare, l'articolo 2197-ter.1 al fine di autorizzare, per l'anno 2020, il reclutamento straordinario, mediante concorso per titoli, di 60 marescialli in possesso Pag. 11 di laurea per le professioni sanitarie e relativa abilitazione professionale, suddivisi per Forza armata (30 per l'Esercito italiano, 15 per la Marina militare e 15 per l'Aeronautica militare). Ribadisce, quindi, che i posti eventualmente non coperti con il citato concorso del 2020 saranno ripartiti per Forza armata con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, nell'ambito delle relative consistenze di personale.
  Infine, il comma 8 introduce alcune modifiche alla disposizione che permette ai medici delle Forze armate, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato che abbiano maturato almeno quattro anni di attività, di svolgere attività di medicina generale, sostituendo il comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge n. 76 del 2020. In particolare, la nuova formulazione estende anche al personale sanitario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco la possibilità di svolgere l'attività di medicina generale, alle stesse condizioni previste per i sanitari degli altri Corpi; sostituisce l'aggettivo «persistente», che nella norma originaria, qualificava la mancanza di medici, con l'aggettivo «riscontrata», che si limita ad evidenziare la necessità di appurare tale carenza; specifica che l'attività di medicina generale può essere svolta dai soggetti individuati dalla norma «subordinatamente all'espletamento delle procedure per l'assegnazione degli incarichi previsti dall'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale del 23 marzo 2005, e successive modificazioni».
  Passando all'articolo 74, osserva che i commi 1 e 2 prorogano, dal 30 aprile al 31 luglio 2021, l'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell'operazione «Strade Sicure» in relazione all'emergenza COVID-19, con una spesa stimata di quasi 7,7 milioni di euro, comprensiva degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario. Ricordo che l'impiego di tale contingente di 753 unità è stato, da ultimo, prorogato fino al 30 aprile 2021 dall'articolo 35, comma 8 del decreto-legge n. 41 del 2021 (decreto «Sostegni») che, a sua volta, è intervenuto sui commi 1025 e 1026 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2021, che contenevano la precedente proroga al 31 gennaio 2021.
  L'articolo 75, invece, estende ai procedimenti penali militari l'efficacia di alcune disposizioni di semplificazione già previste per l'esercizio dell'attività giurisdizionale comune e finalizzate a garantire, nel perdurare della emergenza sanitaria, la tutela della salute e la conduzione dell'attività giudiziaria.
  In particolare, il comma 1 estende ai procedimenti penali militari, in quanto compatibili e limitatamente al periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica, le disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze introdotte nell'ambito della giurisdizione penale ordinaria tramite gli articoli 23-bis e 24 del decreto-legge n. 137 del 2020 e l'articolo 37–bis del decreto-legge n. 76 del 2020. Il comma 2, invece, dispone che per gli uffici giudiziari militari e per il Consiglio della magistratura militare in funzione di giudice disciplinare, i collegamenti da remoto utilizzabili per le attività relative al giudizio di appello (articolo 23-bis del decreto-legge n. 137 del 2020) e di deposito atti, comprese le istanze per la liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sono definiti con provvedimento adottato dal responsabile della struttura tecnica del Ministero della difesa (struttura omologa a quella Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia nell'ambito del processo penale ordinario), d'intesa con il Consiglio della magistratura militare. Infine, il comma 3 prevede che nei procedimenti penali militari, tutti gli atti, i documenti e le istanze previste dagli articoli 24 del decreto-legge n. 137 del 2020 e 37-bis del decreto-legge n. 76 del 2020 sono depositati con valore legale mediante invio da indirizzo di posta elettronica certificata a indirizzo di posta elettronica certificata del competente ufficio giudiziario. A garanzia della regolarità dell'invio e del deposito, similmente a quanto definito per la giurisdizione ordinaria, è previsto altresì che l'indirizzo certificato di Pag. 12invio risulti dal Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e quello di destinazione sia incluso in un provvedimento del responsabile della struttura tecnica del Ministero della difesa, omologa a quella Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, adottato d'intesa con il Consiglio della magistratura militare. Viene, poi, rinviato al sopra citato provvedimento, da pubblicarsi nel sito internet del Ministero della difesa, la definizione delle specifiche tecniche relative ai formati degli atti, alla sottoscrizione digitale, e le modalità di invio, secondo le caratteristiche corrispondenti a quanto previsto per i procedimenti penali ordinari, dagli omologhi provvedimenti del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Da ultimo, il comma 4 contiene una clausola di salvaguardia della validità e dell'efficacia degli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, degli atti di opposizione e dei reclami giurisdizionali di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sottoscritti digitalmente e pervenuti alla casella di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario militare competente, posti in essere in data antecedente rispetto all'entrata in vigore della presente disposizione e, comunque a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 137 del 2020.
  Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere favorevole dichiarandosi sin da ora disponibile a valutare tutti gli spunti di riflessione che dovessero emergere dal dibattito.

  La sottosegretaria di Stato per la Difesa Stefania PUCCIARELLI ringrazia il relatore per la puntuale ed esaustiva illustrazione del provvedimento. Evidenzia, in particolare, che nel decreto-legge vengono autorizzati incrementi di spesa per il potenziamento della sanità militare e per il pagamento delle competenze per lavoro straordinario al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate.
  Si tratta di importanti misure che rafforzano il contrasto all'emergenza legata alla pandemia e che danno atto dello sforzo compiuto dalla Difesa e dagli uomini e donne delle nostre Forze armate.

  Gianluca RIZZO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.55.

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 8 giugno 2021.

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, relativo al differimento della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa.
C. 1934 Deidda, C. 2802 Del Monaco e C. 2993 Ferrari.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 19.05 alle 19.25.

Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati.
C. 1870 Ferrari, C. 2045 Giovanni Russo e C. 2051 Del Monaco.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 19.25 alle 20.20.