CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 maggio 2021
595.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 26 maggio 2021. – Presidenza del Presidente Stefano CECCANTI.

  La seduta comincia alle 15.30.

Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 3119 Governo.
(Parere alla Commissione XII).
(Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Devis DORI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 3119 e rilevato che:

  sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

   il provvedimento, composto da 17 articoli, per un totale di 27 commi, appare riconducibile alla finalità unitaria di integrare la disciplina delle misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19 nel quadro della graduale ripresa delle attività sociali ed economiche in corso;

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, ai commi 1 e 4 dell'articolo 1, si richiamano “i provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”, anziché, come appare più preciso, “il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021” le cui misure, in base all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2021, continuano a trovare applicazione fino al 31 luglio 2021; al comma 3 del medesimo articolo 1 andrebbero meglio specificati “gli eventi di particolare rilevanza” che consentono di derogare con ordinanza del Ministro della salute ai limiti agli spostamenti orari stabiliti ai precedenti commi 1 e 2, al fine di evitare la possibilità che si prefiguri, in assenza di una maggiore determinazione della fattispecie, una “delegificazione spuria”; l'articolo 12 prevede l'adozione di ordinanze del Ministro della salute “d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome”; al riguardo occorre rilevare che si tratta di una formulazione che prefigura una procedura anomala che, Pag. 4in luogo dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, disciplinata in particolare dal decreto legislativo n. 281 del 1997, dispone un'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, che, allo stato, pur citata in alcune circostanze dalla legislazione, rappresenta l'organo associativo degli esecutivi regionali, privo di un'apposita disciplina legislativa;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   il provvedimento prosegue nell'opera di “trasferimento” alla fonte legislativa di misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19 in precedenza regolate dai DPCM, entro la cornice definita dai decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020; in particolare, con l'articolo 1 del provvedimento si disciplina direttamente nel decreto-legge il cd. “coprifuoco”; ciò costituisce un recepimento dell'ordine del giorno n. 8 presentato dai componenti del Comitato nel corso della discussione parlamentare sul disegno di legge C. 2921 di conversione del decreto-legge n. 2 del 2021; al tempo stesso, il provvedimento inevitabilmente integra e modifica tacitamente parte delle misure contenute nel decreto-legge n. 52 del 2021 (C. 3045), anch'esso attualmente all'esame della Camera; fermo restando che l'“intreccio” tra più provvedimenti di urgenza contemporaneamente all'esame delle Camere deve essere limitato a circostanze oggettivamente eccezionali, come nel caso in esame, si pone quindi l'esigenza di approfondire i necessari coordinamenti tra i due testi; in particolare, l'articolo 4, comma 1, in materia di riapertura di palestre, piscine, centri natatori e centri benessere, supera il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 52 vertente sulla stessa materia;

   come già richiamato, l'articolo 12 prevede che i protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 siano adottati ed aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, al riguardo, fermi restando i profili in ordine alla formulazione, sembra quindi essere superato quanto previsto dal citato articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 che prevede che i protocolli e le linee guida siano adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei protocolli e delle linee guida nazionali; andrebbe comunque valutata l'opportunità, per una maggiore chiarezza, di riformulare la disposizione in termini di modifica esplicita dell'articolo 1, comma 14, in coerenza con il paragrafo 3, lettera a) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera; si osserva infine che andranno comunque garantite adeguate forme di pubblicità a linee guida e protocolli, dato il rilievo che questi strumenti assumono per la ripresa delle attività sociali ed economiche; andrebbe quindi considerata l'opportunità di prevedere un obbligo di pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale”;

   nel corso dell'esame del disegno di legge C 3045 di conversione del decreto-legge n. 52 del 2021, contenente misure anti-COVID, è stato presentato l'emendamento 2.100 del Governo volto a far confluire in quel provvedimento il contenuto del provvedimento in esame; al riguardo si ricorda che nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato dalla Camera con 464 voti favorevoli l'ordine del giorno 9/2835-A/10, sottoscritto da componenti del Comitato per la legislazione; tale ordine del giorno, dopo aver richiamato nelle premesse il parere del Comitato sul provvedimento in discussione, impegna il Governo ad operare per evitare la “confluenza” tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari; successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (cd. “DL proroga termini”) il Governo ha espresso parere favorevole con una riformulazione Pag. 5 all'ordine del giorno 9/2845-A/22, anch'esso sottoscritto da componenti del Comitato per la legislazione; nel testo riformulato l'ordine del giorno impegna il Governo a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10; ciò premesso, occorre considerare anche la complessità di questa fase dei lavori parlamentari, anche per la decisione del Governo, sollecitata dal Comitato, di spostare a livello legislativo, con norme inserite in successivi decreti-legge, parte delle prescrizioni fin qui affidate ai DPCM e all'intreccio quasi inevitabile tra più provvedimenti d'urgenza in corso di conversione che ciò comporta; alla luce di tutte le considerazioni richiamate si segnala comunque la necessità che il Governo fornisca, nel prosieguo dei lavori parlamentari adeguata motivazione della decisione di presentare il richiamato emendamento 2.100;

   il provvedimento, nel testo originario, non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); si deve comunque ritenere che esso rientri nelle fattispecie di esclusione dell'AIR di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del DPCM n. 169 del 2017 (disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato);

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente condizione:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a:

    individuare, al comma 3 dell'articolo 1, in termini più precisi gli “eventi di particolare rilevanza” che consentono, con ordinanza del Ministro della salute, di stabilire limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai precedenti commi 1 e 2;

    sostituire, all'articolo 12, comma 1, il riferimento all'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome con il riferimento all'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

  Il Comitato osserva altresì:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   valuti la Commissione di merito, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, commi 1 e 4;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

    coordinare l'articolo 4, comma 1, con l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 2021;

    approfondire l'articolo 12

  il Comitato raccomanda infine:

   abbia cura il Governo nel prosieguo dei lavori parlamentari, di fornire adeguata motivazione delle ragioni alla base della decisione di presentare l'emendamento 2.100 che fa confluire il provvedimento in esame nel decreto-legge n. 52, dando seguito agli ordini del giorno 9/2835-A/10 e 9/2845-A/22 richiamati in premessa».

  Stefano CECCANTI, presidente, nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, ritiene opportuno inviare una lettera al Ministro per i rapporti con il Parlamento per sollecitare la partecipazione di un rappresentante del Governo ai lavori del Comitato, come d'altra parte richiesto dall'articolo Pag. 6 16-bis del Regolamento. Tale presenza infatti potrebbe in primo luogo favorire l'approfondimento dei profili problematici indicati nelle proposte di parere ed in tal modo qualche aspetto potrebbe trovare i necessari chiarimenti. Inoltre, le sedute del Comitato potrebbero costituire una sede ulteriore, oltre a quella della Commissione competente in sede referente, per fornire quell'adeguata motivazione delle circostanze eccezionali che inducono alla presentazione di emendamenti per la confluenza dei decreti-legge, come richiesto dagli ordini del giorno richiamati nella proposta di parere.

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 15.40.