CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 maggio 2021
594.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 25 maggio 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 15.35.

Disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.
C. 2049 Spena, C. 2930 Incerti e C. 2992 Ciaburro.
(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2992 Ciaburro).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 marzo scorso.

  Filippo GALLINELLA, presidente, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 2992 Ciaburro recante «Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura», vertente sulla stessa materia.
  Questa proposta di legge si intende perciò abbinata alle proposte di legge C. 2049 Spena e C. 2930 Cenni ai sensi dell'articolo 77, comma 1 del Regolamento.

  Antonella INCERTI (PD), relatrice, riferisce che la XIII Commissione agricoltura avvia l'esame della proposta di legge in titolo di cui è stato disposto l'abbinamento alle altre proposte sulla medesima materia già all'esame della Commissione.
  Evidenzia che l'articolo 1 della presente proposta di legge definisce le finalità specificando che essa è volta a promuovere il lavoro e l'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura, con particolare riferimento alle aree interne, montane e rurali, prevedendo interventi che garantiscano la valorizzazione delle esperienze e delle professionalità delle donne, che riconoscano il diritto alla maternità, che promuovano la presenza delle donne nei processi di sviluppo e di imprenditorialità, nonché l'abbattimento delle barriere economiche e di genere e il contrasto delle disparità salariali.
  Sottolinea che l'articolo 2 prevede l'istituzione di una Cabina di regia, mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, composta da rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dei Dipartimenti per le pari opportunità e per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi Pag. 64dell'economia agraria, avente il compito di monitorare l'evoluzione e la crescita dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura e di redigere il Piano nazionale annuale di interventi di cui all'articolo 3.
  In particolare si prevede che la Cabina di regia abbia il compito di redigere il Piano nazionale di cui all'articolo 3;monitorare l'evoluzione dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura, con particolare riferimento alle aree interne, montane e rurali; monitorare l'evoluzione del lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura, con particolare riferimento alla qualità delle retribuzioni e delle progressioni di carriera, al rispetto delle norme sulla maternità, alle situazioni di lavoro irregolare e a situazioni di molestie e violenza nei luoghi di lavoro; monitorare l'impatto delle misure previste dalla Politica agricola comune, dai piani triennali della pesca e dell'acquacoltura e dalle norme nazionali e regionali per la crescita del lavoro e dell'imprenditoria femminile e delle attività connesse nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura; condurre indagini annuali sulle iniziative necessarie per promuovere la parità tra i sessi nell'accesso al credito, alla terra e alle acque nonché per garantire il sostegno all'attività di impresa durante la maternità, la genitorialità e nell'assistenza ai figli e ai familiari.
  Segnala altresì che la Cabina di regia è convocata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 ai fini dell'elezione del suo presidente il quale è eletto a maggioranza dei componenti e ha il compito di coordinare le attività. Il mandato del presidente della Cabina di regia ha una durata di due anni, rinnovabile.
  La Cabina di regia per le proprie deliberazioni, può avvalersi, ove necessario, del supporto tecnico dell'ISMEA e del CREA. Per i componenti della Cabina di regia non sono previsti rimborsi delle spese o emolumenti di alcun tipo.
  Evidenzia quindi che l'articolo 3 disciplina la procedura di adozione e il contenuto del Piano nazionale annuale di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile, per la cui attuazione sono stanziati 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021.
  In particolare, dal punto di vista del contenuto, si prevede che il Piano nazionale annuale sia finalizzato: alla realizzazione di interventi per sostenere le imprese e il lavoro femminili, mediante la previsione di criteri di premialità adottabili nell'ambito del Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale e nei programmi di sviluppo rurale regionali e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; all'elaborazione di misure per il sostegno dell'imprenditoria femminile nell'ambito della Politica agricola comune; all'elaborazione di misure per tutelare la maternità e la genitorialità delle lavoratrici e delle imprenditrici nonché per garantire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso la creazione di servizi alle famiglie e di politiche di welfare, prevedendo l'istituzione di asili nido presso le imprese del settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura, e la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting; alla promozione di idonee iniziative per la tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e delle imprenditrici; alla creazione di reti di imprese femminili, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e di distretti del cibo, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; alla realizzazione di attività di potenziamento dell'offerta formativa e dell'aggiornamento professionale delle lavoratrici e delle imprenditrici; alla realizzazione di iniziative volte ad attivare e a potenziare i servizi di trasporto pubblico locale, prevedendo incentivi per l'acquisto di abbonamenti a tali servizi, nonché i servizi di assistenza sanitaria e di cura nei territori rurali e costieri periferici al fine di promuovere un reale ed effettivo diritto Pag. 65alla mobilità sostenibile e alla salute delle donne nonché di contrastare fenomeni di intermediazione illecita di manodopera e di sfruttamento del lavoro; alla realizzazione di iniziative e di misure volte ad agevolare l'accesso al credito da parte delle lavoratrici e delle imprenditrici; a promuovere l'installazione e l'utilizzo della banda larga e ultralarga nelle aree interne, montane e rurali.
  Il Piano nazionale è adottato, entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.Il Piano può prevedere l'integrazione e l'orientamento di strategie di spesa legate alla Politica agricola comune e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca o l'erogazione di apposite misure economiche. In ogni caso, l'allocazione delle risorse è soggetta a prelazione nei confronti di beneficiari (intesi come persone fisiche e attività) situati in aree interne, montane e rurali.
  L'articolo 4 dispone innanzitutto alcune misure a sostegno dell'imprenditoria femminile: in particolare, viene modificato il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, inerente i progetti finanziabili nell'ambito delle misure volte a favorire la nuova imprenditorialità nei settori della produzione di beni e servizi, estendendo il contenuto della stessa anche all'imprenditoria femminile.
  Si interviene inoltre, sul comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di incentivi alle attività imprenditoriali, prevedendo che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provveda mediante con propri decreti – da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sulla base dei criteri di cui al comma 4 del medesimo articolo 4, alla revisione della disciplina attuativa degli strumenti di competenza allo scopo di favorire la costituzione di imprese nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura, in particolare a conduzione femminile.
  È inoltre prevista l'istituzione di un apposito Fondo, con dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La definizione delle modalità di accesso al Fondo sono rinviate ad un successivo regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, stabilendo che le risorse siano destinate alla realizzazione di iniziative di aggregazione imprenditoriale a conduzione prevalentemente femminile, anche in forma consorziale.
  Riferisce, infine, che l'articolo 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.45.