CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 maggio 2021
591.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 211

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.
C. 1825 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, ricorda che in data 11 maggio 2021 la Commissione bilancio ha avviato l'esame del nuovo testo della proposta di legge, recante Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina, al fine dell'espressione del parere alla Commissione di merito. Ricorda, inoltre, che in tale occasione la Commissione bilancio ha deliberato di richiedere al Governo la trasmissione di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, entro il termine di cinque giorni.
  Segnala poi che la Commissione agricoltura, nella seduta del 12 maggio 2021, essendo il provvedimento calendarizzato in Assemblea, pur in mancanza del parere della Commissione bilancio, ne ha concluso l'esame approvando alcuni emendamenti, che apportano modificazioni al testo che appaiono prive di profili problematici dal punto di vista finanziario. Pag. 212
  Fa presente che la Commissione è quindi ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea e pertanto chiede al rappresentante del Governo se sia stata predisposta la relazione tecnica richiesta nella menzionata seduta dello scorso 12 maggio.

  La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica, verificata positivamente con condizioni dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 1).

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 1825 e abb.-A, recante Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, verificata positivamente con condizioni dalla Ragioneria generale dello Stato, da cui si evince che:

    l'articolo 2, commi da 1 a 3, che reca le definizioni di azienda agricola contadina e di agricoltori contadini, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica giacché esso non determina un ampliamento dell'ambito applicativo di norme vigenti che prevedono agevolazioni contributive e/o fiscali in favore dei soggetti interessati;

    al comma 4 del medesimo articolo 2, che prevede, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, alle aziende agricole contadine, appare necessario circoscrivere l'applicazione delle predette disposizioni al solo primo periodo del medesimo comma 3, posto che, mentre quest'ultimo si riferisce specificamente all'esercizio del diritto di prelazione, il secondo periodo del medesimo comma 3, prevedendo il riconoscimento di agevolazioni previdenziali ed assistenziali alle società agricole di persone ivi richiamate, comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura;

    l'articolo 3, che prevede l'istituzione, presso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), del Registro dell'agricoltura contadina per le aziende e gli agricoltori definiti ai sensi dell'articolo 2, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente a quanto previsto dalla clausola di neutralità di cui al comma 4 del medesimo articolo 3, dal momento che le attività concernenti tale istituzione saranno effettuate dagli uffici che aggiornano, verificano e implementano il sito istituzionale del MIPAAF nell'ambito della loro attività ordinaria;

    l'articolo 4, comma 1, lettera d), che affida alle regioni la disciplina di modalità semplificate, tra l'altro, per l'esercizio della vendita diretta, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto sostanzialmente non innova rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente;

    all'articolo 4, comma 1, lettera e), che prevede l'individuazione da parte delle medesime regioni delle modalità di organizzazione di corsi per assicurare la preparazione in merito alla trasformazione e alla somministrazione degli alimenti e delle bevande, appare necessario prevedere che all'attuazione di tale disposizione si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in modo da rinviare alle regioni stesse le scelte attuative occorrenti in funzione delle risorse di cui esse dispongono a legislazione vigente;

    l'articolo 5, che reca misure per l'agricoltura contadina nell'ambito dei piani Pag. 213di sviluppo rurale, avendo natura programmatica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché le stesse misure dovranno comunque essere attuate nel quadro delle risorse disponibili relative al Piano Strategico Nazionale applicativo della politica agricola comune;

    all'articolo 7, che reca disposizioni per la gestione dei terreni i cui proprietari non siano individuabili o reperibili, appare necessario precisare, al comma 1, che la ricognizione almeno biennale del catasto dei terreni ivi prevista sia effettuata dai comuni, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    all'articolo 10 appare necessario precisare che all'istituzione della Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine ivi prevista si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, da un lato, la disposizione prevede l'istituzione di una Rete telematica a cui partecipano amministrazioni pubbliche che provvederanno ai relativi adempimenti con proprie risorse, dall'altro, la gestione del sistema informativo e la creazione di un apposito spazio dedicato alla Rete suddetta nei siti web delle predette amministrazioni saranno curate dal personale delle stesse con l'utilizzo delle medesime risorse;

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 2, comma 4, dopo le parole: comma 3, inserire le seguenti: primo periodo;

  All'articolo 4, comma 1, lettera e), dopo la parola: contadine inserire le seguenti: , nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

  All'articolo 7, comma 1, dopo le parole: i comuni inserire le seguenti: , nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

  All'articolo 10, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

   Ciaburro 2.23, volta a prevedere che, ai fini del presente provvedimento, siano considerate aziende agricole contadine quelle che posseggono almeno uno dei requisiti indicati al comma 1 dell'articolo 2, anziché tutti quelli ivi elencati, come attualmente stabilito dal testo del provvedimento in esame. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dal potenziale ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione del presente provvedimento, conseguente alla modifica relativa al possesso dei requisiti prescritti per la Pag. 214qualificazione del soggetto quale azienda agricola contadina;

   identici emendamenti Colucci 2.100, De Toma 2.103, Squeri 2.104, Golinelli 2.105 e Gadda 2.106, volti a prevedere che i dati relativi al benessere degli animali debbano essere riportati sul sistema informatico veterinario aziendale Classy Farm, adottato in attuazione del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se agli adempimenti introdotti dalle proposte emendative, che si configurano di carattere obbligatorio, possa darsi attuazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di neutralità di cui all'articolo 12, comma 1;

   identici emendamenti Colucci 4.101, Zucconi 4.104, Squeri 4.108 e Gadda 4.109, volti ad ampliare le materie oggetto dei corsi professionali organizzati dalle regioni ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 in favore delle aziende agricole contadine, prevedendo che gli stessi debbano essere svolti nell'ambito dell'attuale sistema formativo previsto per il personale alimentarista. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di neutralità di cui all'articolo 12, comma 1;

   Loss 4.110, volta ad ampliare le materie oggetto dei corsi professionali organizzati dalle regioni ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 in favore delle aziende agricole contadine, ferma restando la previsione dell'assenza di oneri economici a carico delle aziende medesime. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di neutralità di cui all'articolo 12, comma 1.
   Fa presente, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.23, 2.100, 2.103, 2.104, 2.105, 2.106, 4.101, 4.104, 4.108, 4.109 e 4.110, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 44/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
C. 3113 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Pietro NAVARRA (PD), relatore, osserva che il disegno di legge – approvato con Pag. 215modificazioni dal Senato – dispone la conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. Evidenzia che non è stata ancora trasmessa la relazione tecnica aggiornata alle modifiche apportate dal Senato. Rileva che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni e che un'ulteriore relazione tecnica, presentata nel corso dell'esame in prima lettura, è riferita all'emendamento governativo che ha introdotto l'articolo 11-ter. Segnala che gli altri emendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica. Rileva altresì che il Governo ha depositato una Nota tecnica presso la Commissione Bilancio del Senato (seduta del 22 aprile 2021) nella quale fornisce chiarimenti in risposta a richieste di ulteriori elementi emerse durante l'esame presso la stessa Commissione.
  Con riferimento all'articolo 1, recante ulteriori misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica, in merito ai profili di quantificazione evidenzia il carattere essenzialmente ordinamentale delle norme, volte a disciplinare la circolazione delle persone nel periodo compreso tra il 7 e il 30 aprile 2021 con finalità di contenimento epidemiologico. Gli effetti finanziari che potrebbero discendere da tali disposizioni, oltre ad assumere carattere eventuale, anche in ragione dell'efficacia infrannuale delle stesse, appaiono per lo più di tipo indiretto. Sul punto, il Governo, in occasione dell'esame di analoghe misure, ha evidenziato che questi effetti non sono stimati con riguardo a provvedimenti infrannuali evidenziando che gli stessi potranno essere, comunque, oggetto di valutazione in sede di aggiornamento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica e del quadro macroeconomico. Tanto premesso, non formula osservazioni al riguardo.
  Riguardo all'articolo 1-bis, recante norme sull'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice, in merito ai profili di quantificazione ritiene che andrebbe confermato che le misure necessarie alla prevenzione del contagio da Covid-19 previste dall'ordinanza del Ministro della salute dell'8 maggio 2021 possano essere adottate da parte delle strutture pubbliche o convenzionate nell'ambito delle risorse del SSN disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto concerne l'articolo 2, recante disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, in considerazione del tenore essenzialmente ordinamentale delle disposizioni, evidenziato dalla relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, concernente la responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, non ha osservazioni da formulare, dato il carattere ordinamentale della norma.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3-bis, relativo alla responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante l'emergenza SARS-Cov-2, non ha osservazioni da formulare, considerato il carattere ordinamentale della disposizione in esame.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, relativo agli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e di interesse sanitario, evidenzia che la norma prevede, in relazione all'epidemia in corso e nell'ambito del relativo piano vaccinale nazionale, un obbligo di vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, con obbligo di adibire i lavoratori eventualmente non vaccinatisi a mansioni che non comportino il contatto col pubblico. Per la verifica del rispetto dell'obbligo, a carico delle amministrazioni pubbliche competenti – si tratta principalmente di regioni e province autonome e di ASL – sono posti una serie di adempimenti, vincolati da brevi termini temporali. In proposito, non formula osservazioni per quanto riguarda gli obblighi vaccinali, tenuto conto del carattere ordinamentale della disposizione, né per quanto riguarda gli obblighi posti a Pag. 216carico dei datori di lavoro privati, tenuto conto che dagli stessi non derivano effetti diretti sulla finanza pubblica. Per quanto riguarda, invece, gli adempimenti posti a carico delle amministrazioni pubbliche, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione idonei a confermare che agli stessi si possa provvedere, nei termini ravvicinati previsti dalla norma, nel quadro delle risorse disponibili, come previsto dal comma 12. Inoltre, per quanto riguarda la sospensione dei lavoratori non vaccinati dal contatto con il pubblico, occorre considerare le differenze fra operatori «giustificati» per ragioni di salute e «non giustificati». In merito agli «operatori giustificati» – per i quali è mantenuta la corresponsione dell'emolumento – ritiene che andrebbe chiarito come possa essere assicurata l'invarianza di risorse qualora la mansione dell'operatore sospeso con conservazione dell'emolumento debba essere affidata ad altro operatore, che andrà, a sua volta, retribuito. In merito agli operatori «non giustificati», da un lato, ritiene che andrebbe confermato che le operazioni di destinazione ad altra mansione e di sostituzione possano essere effettuate senza aggravio di oneri amministrativi; dall'altro, considera necessario acquisire elementi idonei a confermare che la remunerazione dovuta all'operatore «sostitutivo» possa trovare integralmente compensazione nella remunerazione già spettante all'operatore «sostituito» – per il quale è prevista la sospensione degli emolumenti – e che vi sia quindi coincidenza sia per quanto riguarda l'ammontare della remunerazione, che potrebbe variare in funzione di fattori quali l'anzianità o il tipo di contratto, sia per quanto riguarda il profilo temporale della sostituzione.
  Per tutte e due le ipotesi di sostituzione, infine, ritiene che andrebbe chiarito se agli oneri delle procedure di selezione e reclutamento del personale sostitutivo possa effettivamente farsi fronte nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5, concernente la manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti SARS-CoV-2 per i soggetti che versino in condizioni di incapacità naturale, prende atto del carattere sostanzialmente ordinamentale delle norme, finalizzate alla individuazione del soggetto cui compete prestare il consenso dell'incapace naturale non ricoverato nel quadro del piano vaccinale straordinario. Prende atto altresì di quanto affermato nel corso dell'esame al Senato dal Governo, che ha chiarito che gli uffici giudiziari potranno far fronte alle attività ad essi rimesse avvalendosi delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente mediante l'adozione di opportune ed adeguate misure organizzative. Ritiene peraltro che andrebbe acquisita conferma che i direttori sanitari potranno effettuare gli adempimenti previsti senza oneri a carico della finanza pubblica e senza pregiudicare l'adempimento delle funzioni ordinarie ad essi assegnate.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 6, recante misure urgenti per l'esercizio dell'attività giudiziaria, evidenzia preliminarmente che le norme prorogano dal 30 aprile al 31 luglio 2021 l'efficacia di disposizioni del decreto-legge n. 137 del 2020 (comma 1), che disciplinano l'esercizio dell'attività giurisdizionale mediante modalità telematiche da remoto durante l'emergenza sanitaria. Tale proroga ha efficacia infrannuale e opera con riferimento a disposizioni cui non sono ascritti effetti finanziari ai fini dei saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica riferisce che la proroga dell'impiego delle summenzionate modalità processuali da remoto si inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione delle procedure in atto dell'amministrazione giudiziaria e che i relativi adempimenti continueranno ad essere garantiti mediante l'utilizzo dei sistemi tecnologici e strumentali già in uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tanto premesso, non formula osservazioni nel presupposto, come confermato nel corso dell'esame al Senato, che il limite finanziario vigente delle suddette risorse sia da intendersi comunque al netto di quelle già destinate ad altre finalità di spesa. Pag. 217
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 7, che reca misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine dei giornalisti, considerato che l'ordine dei giornalisti, al pari degli altri ordini professionali, non rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche rilevanti ai fini della contabilità nazionale, non formula osservazioni. Prende atto, altresì, di quanto affermato dalla relazione tecnica, che riferisce che la disposizione non produce effetti onerosi per la finanza pubblica in quanto gli adempimenti previsti, compresi gli interventi di natura informatica, volti a consentire lo svolgimento telematico delle procedure elettorali, saranno sostenuti nell'ambito del bilancio del consiglio dell'ordine.
  Per quanto concerne i profili di quantificazione dell'articolo 7-bis, recante disposizioni per le elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dell'Avvocatura dello Stato, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti in merito alla portata applicativa della disposizione in esame, che introduce il voto per corrispondenza per il rinnovo degli organi dell'Avvocatura dello Stato durante l'emergenza sanitaria in atto. In particolare, stante la portata letterale della norma che demanda all'ufficio elettorale l'emanazione delle istruzioni per lo svolgimento delle operazioni di voto per corrispondenza, ritiene che andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione volti ad escludere nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica e a confermare che, comunque, le eventuali spese correlate a tale modalità di voto – tra le quali figurano in particolare le spese derivanti dal ricorso alla corrispondenza raccomandata – potranno essere fronteggiate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti a normativa vigente.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 8, commi da 1 a 3, che reca disposizioni sui termini in materia di lavoratori socialmente utili, per quanto riguarda il comma 1, non ha osservazioni da formulare, considerato che le assunzioni che possono essere effettuate in deroga alle vigenti misure limitative del turn over, ai sensi del medesimo comma, risultano già integralmente coperte a legislazione vigente. Non formula altresì osservazioni con riferimento ai commi 2 e 3, considerato che l'onere stimato per la proroga di due mesi di contratti di lavoro a tempo determinato ivi previsto è in linea con la quantificazione proposta in sede di approvazione di altre norme che disponevano, in precedenza, altre analoghe proroghe. Ritiene peraltro che andrebbe confermato, come sembrerebbe dedursi dal comma 3, che l'onere debba comunque intendersi come limite di spesa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 8 provvede agli oneri derivanti dal comma 2, relativi alla proroga fino al 31 luglio 2021 dei contratti a tempo determinato dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e dei lavoratori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 468 del 1997 stipulati nella regione Calabria, pari complessivamente a 10 milioni di euro per il 2021, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione (capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). In proposito segnala preliminarmente che durante l'esame del provvedimento presso il Senato la proroga dei citati contratti è stata differita dal 31 maggio 2021 al 31 luglio 2021, aggiornando il relativo onere da 5 a 10 milioni di euro per il 2021. Ciò posto, nell'evidenziare che l'articolo 9 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto Sostegni) ha rifinanziato il citato Fondo per 400 milioni di euro per l'anno 2021, considera comunque necessaria una rassicurazione da parte del Governo circa la disponibilità delle risorse utilizzate per far fronte ai predetti oneri, quali risultanti dall'estensione della proroga dianzi citata.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 8, comma 4, recante norme in materia di svolgimento delle assemblee di enti del terzo settore, non ha osservazioni da formulare.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 9, evidenzia che la norma in esame – limitatamente al 2021 – opera una proroga infrannuale di taluni termini relativi Pag. 218 alla rendicontazione e all'assunzione di misure correttive nel quadro delle procedure per il disavanzo di gestione del servizio sanitario regionale. In proposito prende atto che alla disciplina quadro di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004 non erano ascritti specifici effetti finanziari, che ad una proroga di portata quasi identica (articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 35 del 2013, relativamente all'anno 2013) non sono stati ascritti effetti finanziari, che il rinvio in esame è di carattere infrannuale, operando limitatamente all'esercizio 2021 e che, infine, la relazione tecnica afferma la neutralità della norma, ribadita dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura. Tanto premesso, considera comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo circa l'eventualità che il posticipo dell'avvio delle misure correttive, dal 31 maggio al 15 luglio 2021, possa determinare riflessi apprezzabili sui saldi di finanza pubblica. Non ha, infine, osservazioni, circa il posticipo dei termini di rendicontazione.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 10, che reca misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici, non formula osservazioni, nel presupposto che, come previsto dalle norme e confermato dalla relazione tecnica riferita al testo iniziale, all'attuazione delle suddette disposizioni le amministrazioni interessate possano, comunque, effettivamente provvedere nei limiti delle pertinenti risorse già disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 10, comma 10-bis, che reca disposizioni sull'accesso alla qualifica di Commissario della Polizia di Stato e sull'avanzamento al grado di Commissario capo, evidenzia che la norma, con riguardo a due specifici corsi, riduce la durata del corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di Commissario della Polizia di Stato, portandolo dagli attuali 2 anni (24 mesi) a 14 mesi (-10 mesi). Viene altresì modificata la disciplina e ridotta la durata (da due anni a 10 mesi) per il successivo tirocinio operativo che i Commissari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale sono tenuti a svolgere. Tuttavia, rispetto alla disciplina vigente, si prevede che l'accesso alla qualifica di Commissario Capo avvenga non più al termine del corso iniziale (attualmente di 24 mesi) ma al termine del tirocinio operativo (di 10 mesi in base alle modifiche in esame) che segue il predetto corso (portato a 14 mesi dalle modifiche in esame). Pertanto, la durata del periodo complessivo necessario al conseguimento del grado di Commissario capo risulta di 24 mesi (14 di corso + 10 di tirocinio), analogamente a quanto previsto dalla vigente normativa (24 mesi di corso). Rileva che, ove confermata tale ricostruzione, la disposizione non sembrerebbe suscettibile di determinare un'accelerazione della dinamica di carriera del personale interessato, con conseguenti effetti di maggior onere retributivo in un orizzonte pluriennale. Sul punto considera comunque necessaria una conferma.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 10, comma 11-bis, relativo al conferimento di incarichi individuali presso l'Avvocatura dello Stato, evidenzia preliminarmente che la norma raddoppia il numero di incarichi individuali a tempo determinato corrispondenti all'Area III-F1 conferibili presso l'Avvocatura dello Stato in base all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge n. 183 del 2020 (da 5 a 10) ed incrementa corrispondentemente l'importo della spesa autorizzata per far fronte al relativo onere di personale (da 219.436 a 438.872 euro, con un incremento di 219.436 euro). Al riguardo non formula osservazioni; evidenzia tuttavia che gli incarichi conferibili sono rideterminati in un numero puntuale di unità (dieci), mentre gli oneri sono limitati all'entità della relativa autorizzazione di spesa. Tale formulazione dell'onere richiederebbe quindi che anche il numero di conferimenti venisse definito entro il limite di un contingente massimo, come, peraltro, previsto dal testo vigente dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge n. 183 del 2020. In merito a tale aspetto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 10-bis, che reca disposizioni per i direttori scientifici per gli istituti di ricovero a carattere scientifico di diritto Pag. 219pubblico, rileva che i maggiori oneri recati dalle disposizioni in esame – configurati come limite di spesa e di carattere permanente a decorrere dal 2022 – derivano dalle modalità di calcolo che, per effetto della norma in esame, andrebbero applicate alle prestazioni previdenziali in favore delle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). A tale personale si applicherebbero infatti i criteri previsti con riferimento ai direttori generali, amministrativi o sanitari delle aziende sanitarie locali o ospedaliere, per quanto attiene al computo dei periodi riguardanti lo svolgimento dell'incarico fino al termine dello stesso. Considerato che la norma è priva di relazione tecnica, ritiene che andrebbero in primo luogo precisati i meccanismi che determinano gli oneri indicati dalle disposizioni in esame e che andrebbero inoltre forniti dati ed elementi di valutazione idonei a verificare la congruità degli oneri medesimi, con particolare riferimento all'onere medio unitario e alla numerosità della platea interessata. Inoltre, trattandosi di norma di interpretazione autentica, la stessa è suscettibile di determinare effetti retroattivi, interessando quindi anche soggetti già collocati in quiescenza al momento della sua entrata in vigore. Tuttavia, data l'assenza dell'indicazione di un onere per l'esercizio in corso e considerata l'esiguità dell'importo previsto per il 2022 – 61.200 euro rispetto ai 262.500 euro per il 2023 – gli oneri previsti dalla norma non sembrerebbero includere i predetti effetti retroattivi. Sul punto ritiene quindi necessario acquisire chiarimenti ed ulteriori elementi informativi, anche in relazione all'eventuale contenzioso in essere. Osserva ancora che gli oneri sembrano configurati come «limiti massimi» pur facendo riferimento a prestazioni previdenziali che, in quanto spese di carattere obbligatorio, non appaiono riconducibili entro limiti di spesa predeterminati. In proposito considera opportuno acquisire l'avviso del Governo. Infine, poiché ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'istituzione del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, ritiene che andrebbe confermata l'effettiva disponibilità delle risorse in questione, senza incidere su interventi già avviati o programmati.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 10-bis provvede agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, in materia di interpretazione autentica delle norme sul trattamento dei direttori scientifici degli IRCSS – pari a euro 61.200 per il 2022, euro 262.500 per il 2023, euro 213.100 per il 2024, euro 334.400 per il 2025, euro 204.600 per il 2026, euro 219.600 per il 2027, euro 330.200 per il 2028, euro 302.900 per il 2029 ed euro 424.500 a decorrere dal 2030 – mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 81 del 2004, che ha stanziato le risorse finanziarie occorrenti all'attività e al funzionamento, ivi comprese quelle per far fronte alle spese di personale, del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie istituito presso il Ministero della salute. Nell'evidenziare che tali risorse risultano iscritte sul capitolo 4393 dello stato di previsione del predetto Ministero, che reca, per il triennio in corso, un importo pari a 9.913.600 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, considera necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito sia all'effettiva disponibilità sul menzionato capitolo delle risorse previste a copertura a decorrere dal 2022, sia al fatto che l'utilizzo delle stesse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità cui l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione risulta preordinata, posto che essa attiene, come detto, anche a spese di personale del medesimo Centro, che per loro natura rivestono, di norma, carattere obbligatorio.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 10-ter, relativo agli incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali, non ha osservazioni da formulare, in considerazione del carattere Pag. 220ordinamentale della disposizione, già evidenziato nella relazione tecnica della norma prorogata, del fatto che gli incarichi in questione sono comunque conferiti nel quadro delle risorse disponibili e della clausola di invarianza che permane applicabile alla disposizione prorogata anche a seguito della novella in esame.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 10-quater, relativo all'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ritiene che andrebbero chiarite le determinanti dell'onere indicato dalla norma in misura pari a 75.000 euro per l'anno 2021; ciò in considerazione dell'assenza di una relazione tecnica e del fatto che la norma medesima appare incidere sui soli requisiti personali di taluni soggetti idonei a ricoprire determinati incarichi dirigenziali, intervenendo peraltro su una disciplina di carattere ordinamentale cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Ritiene inoltre, che andrebbero chiarite le ragioni per cui il predetto onere è coperto a valere su risorse di parte capitale.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 10-quater provvede agli oneri derivanti dalle modifiche apportate dal comma 1 del medesimo articolo al decreto legislativo n. 171 del 2016, pari a 75.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al triennio 2021-2023, di competenza del Ministero della salute. Al riguardo, considera necessario acquisire dal Governo una conferma circa la natura capitale degli oneri oggetto di copertura, al fine di escludere un'eventuale dequalificazione della spesa, fermo restando che il predetto accantonamento reca comunque le occorrenti disponibilità e che il Ministro dell'economia e delle finanze, al di là del tenore letterale della disposizione, deve intendersi autorizzato, come già accaduto in precedenti occasioni, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 11, evidenzia preliminarmente che la norma autorizza (comma 1) lo svolgimento della prova scritta del concorso per 310 posti di magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali durante l'emergenza pandemica in atto, demandando ad un successivo decreto ministeriale la definizione delle modalità di svolgimento delle prove – scritta e orale – del medesimo concorso. Segnala che ai fini dell'attuazione della disposizione in esame viene autorizzata la spesa di euro 4.130.281 per il 2021 (comma 8). A tale riguardo, la relazione tecnica e l'ulteriore documentazione integrativa acquisita durante l'esame al Senato forniscono i dati sottostanti la quantificazione della spesa autorizzata, precisando che questa si è resa necessaria per far fronte alla previsione di un significativo incremento dei costi dovuti ad una diversa strutturazione organizzativa che si prevede di attuare con riguardo al concorso in riferimento rispetto a quelli sostenuti per il concorso svoltosi prima dell'inizio della emergenza sanitaria. Al riguardo, rileva preliminarmente che l'onere appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa; prende atto inoltre che, secondo quanto riferito dalla relazione tecnica, tale spesa è stata determinata in via prudenziale, senza detrarre la componente già finanziata a normativa vigente, e sulla base di una serie di elementi di cui dà conto la stessa relazione tecnica e la relativa documentazione integrativa acquisita al Senato. In proposito non formula quindi osservazioni. Peraltro, per quanto attiene alla procedura seguita ai fini della determinazione della spesa da finanziare, ritiene opportuno acquisire chiarimenti riguardo alle modalità di svolgimento delle prove orali, di cui non viene dato conto nella documentazione tecnica complessiva e la cui definizione, al pari di quelle scritte, viene demandata ad un successivo decreto ministeriale. In particolare ritiene che andrebbe chiarito se, anche con riguardo a tale fase concorsuale, si provvederà in maniera difforme rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa, fornendo, in caso affermativo, Pag. 221 opportuni elementi di valutazione volti ad evidenziare gli eventuali correlati effetti finanziari. Prende atto, infine, di quanto chiarito con riguardo alla disponibilità delle risorse previste a copertura della suddetta autorizzazione di spesa, al netto di quelle destinate a fabbisogni di spesa eventualmente già programmati.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 8 dell'articolo 11 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa, pari a 4.130.281 per l'anno 2021, da destinare allo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019, previsto dal medesimo articolo 11, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2021-2023, di competenza del Ministero della giustizia. In proposito, non ha osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 11-bis, che reca disposizioni sugli Istituti tecnici superiori ammessi alle agevolazioni di cui alla legge n. 160 del 2019, prende preliminarmente atto che la norma amplia la platea dei potenziali beneficiari di un'agevolazione configurata entro limiti massimi di spesa; sotto questo profilo la norma non appare quindi suscettibile di incrementare l'onere rispetto allo stanziamento iniziale. Tuttavia, tenuto conto che essa comunque fissa la data del 31 dicembre 2021 affinché i beneficiari siano «ammissibili alle agevolazioni» e considerato altresì che queste ultime sono state inizialmente disposte per il solo 2020, ritiene opportuno che sia chiarito se tale proroga possa determinare, con lo slittamento dell'erogazione di risorse ad esso destinate, effetti finanziari non scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 11-ter, concernente la «Baraccopoli» di Messina, rileva che le norme stanziano la somma di 100 milioni di euro – 75 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per l'anno 2023 – configurata quale tetto massimo di spesa, «per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo» e la somma di 0,40 milioni di euro – 0,10 milioni di euro per il 2021 e 0,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 – sempre configurata quale tetto di spesa – per gli oneri «di personale e di funzionamento della struttura». Per quanto riguarda, in primo luogo, gli interventi di riqualificazione in favore della città di Messina, rileva preliminarmente che gli stessi sono configurati in termini di tetto di spesa, e dunque l'onere risulta limitato all'entità dello stanziamento. Tuttavia, considerata la finalità della norma, relativa a interventi la cui esecuzione appare difficilmente frazionabile o modulabile sulla base delle risorse disponibili, risulta necessario acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione idonei a consentire la verifica della congruità dello stanziamento rispetto all'obiettivo che la norma si propone, anche al fine di prevenire l'insorgere del fabbisogno di futuri rifinanziamenti. La relazione tecnica, infatti, si limita a fornire l'onere stimato a fronte di determinate «macrovoci» di spesa, senza fornire il dettaglio delle componenti che hanno contribuito alla determinazione della spesa complessiva o del loro sviluppo temporale. Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli oneri di personale e di funzionamento della struttura commissariale, osserva che, dai dati forniti dalla relazione tecnica, sembra dedursi che questa autorizzazione di spesa risulti completamente utilizzata per le spese di personale che ammonterebbero, a regime, a 149.163 euro. Di conseguenza, ritiene che andrebbe chiarito quali siano le previste spese di funzionamento della struttura commissariale: ciò anche in considerazione del fatto che l'avvalimento, ai sensi del comma 4, è disposto «senza nuovi o maggiori oneri, sulla base di appositi protocolli d'intesa nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente», formula questa che non menziona – rispetto alla consueta formulazione della clausola di non onerosità – anche le risorse strumentali già disponibili. Infine, rileva che il comma 12 prevede la revoca delle risorse stanziate in Pag. 222caso di mancato rispetto dei termini stabiliti dal Piano di risanamento «per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti». In proposito non formula osservazioni, nel presupposto che l'esercizio della revoca non comporti eventuali forme di responsabilità per i soggetti pubblici interessati, con conseguenti oneri. In proposito ritiene opportuno acquisire una conferma. Infine, quanto all'utilizzo, a fini di copertura, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ritiene che andrebbe confermato che il profilo di cassa degli interventi da finanziare sia compatibile con quello scontato, ai fini dei saldi, con riferimento alle risorse del predetto Fondo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 11 dell'articolo 11-ter, al primo periodo, provvede agli oneri derivanti dagli interventi previsti dal medesimo articolo - da realizzare attraverso il Commissario straordinario, nominato dal Governo nella persona del Prefetto di Messina – volti al risanamento alla bonifica e alla riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina, nonché ad assicurare gli investimenti necessari per il ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti. In particolare, a tali oneri, complessivamente pari a 100 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Sempre il predetto comma 11, al secondo periodo, provvede, invece, agli oneri relativi alle spese di personale di funzionamento della struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, di cui al comma 2, nel limite di 0,1 milioni di euro per il 2021 e di 0,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).
  Ciò posto, considera necessaria una rassicurazione da parte del Governo circa il fatto che i fondi utilizzati rechino le occorrenti disponibilità e che l'utilizzo delle stesse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità cui le medesime risorse risultano preordinate.

  La Viceministra Laura CASTELLI, riservandosi di rispondere più puntualmente alle richieste di chiarimento del relatore, deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 2).

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, nel rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, avverte che la Commissione, in vista della predisposizione da parte del Governo degli elementi di chiarimento richiesti dal relatore, si esprimerà direttamente per l'Assemblea.

  La Commissione prende atto.

  La seduta termina alle 14.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate della Repubblica del Niger.
Atto n. 258.
(Rilievi alle Commissioni III e IV).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

Pag. 223

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, fa presente che lo schema di decreto ministeriale in titolo reca l'approvazione della cessione a titolo gratuito di n. 250 giubbetti antiproiettile e n. 250 elmetti in kevlar dichiarati fuori servizio dal Comando Logistico dell'Aeronautica Militare e n. 10 caschi balistici, n. 8 tute antiframmento, n. 2 kit corazzato (giubba e pantalone) per tuta antiframmento e n. 10 contenitori per tute antiframmento dichiarati fuori servizio dal Comando Logistico dell'Esercito a favore delle Forze Armate nigerine. Tale cessione dovrebbe presumibilmente essere finalizzata entro il 31 dicembre 2021, nel quadro di quanto disciplinato dall'articolo 311, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  Rammenta in proposito che, ai sensi della disposizione da ultimo citata, il Ministero della difesa può cedere a titolo gratuito materiali difensivi d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche in favore di Paesi in via di sviluppo e di Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione.
  Al riguardo, osserva che – come dettagliato nella relazione dello Stato maggiore della difesa allegata al presente schema di decreto, di cui costituisce parte integrante – nel caso di specie sussistono tutti i requisiti giuridici richiesti dalla disposizione sopra richiamata. In particolare la relazione specifica che i giubbetti antiproiettile e gli elmetti in kevlar risultano obsoleti a causa dell'impossibilità e della non economicità ad effettuare interventi di ripristino e di mantenimento delle caratteristiche prestazionali e di protezione originarie indispensabili per poterli impiegare per fini operativi e aggiunge altresì che tale materiale, già presente in teatro operativo, è stato utilizzato per l'addestramento del personale militare nigerino nell'ambito dell'attività di collaborazione e di cooperazione con il Paese africano. La relazione precisa inoltre che le tute antiframmentazione «RAV 501» risultano obsolete a causa della vetustà del materiale e della progressiva scadenza di validità della protezione balistica dei vari lotti, che non hanno superato le prove balistiche per l'estensione della vita tecnica.
  Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, non ha osservazioni da formulare, posto che la cessione a titolo gratuito, secondo quanto asserito nella predetta relazione, è da considerarsi priva di costi per l'amministrazione della Difesa, in quanto il materiale si trova già in teatro operativo, e, come tale, non risulta suscettibile di determinare effetti pregiudizievoli a carico della finanza pubblica.
  Tanto considerato, propone pertanto di esprimere sullo schema di decreto in oggetto una valutazione favorevole.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.