CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 maggio 2021
591.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 28

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Sui lavori della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, poiché nelle sedute odierne non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nelle riunioni del 31 marzo e del 4 novembre 2020.

Disposizioni in materia di equo compenso e di clausole vessatorie nelle convenzioni relative allo svolgimento di attività professionali in favore delle banche, Pag. 29delle assicurazioni e delle imprese di maggiori dimensioni.
C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli e C. 2192 Morrone.
(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3058 Di Sarno).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 aprile scorso.

  Mario PERANTONI (M5S), presidente, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 3058 Di Sarno recante «Modifiche all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati, nonché disposizioni sulla sua applicazione». Poiché tale proposta verte su materia identica a quella trattata dalle proposte di legge in esame, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.

  La seduta comincia alle 14.20.

DL 44/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazione anti SARS-COV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
C. 3113 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario PERANTONI, presidente, nel ricordare che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 24 maggio, avverte che la Commissione sarà chiamata ad esprimere il prescritto parere nella seduta di domani.

  Roberto CATALDI (M5S), relatore, rammenta che il provvedimento originariamente composto da dodici articoli, ai quali ne sono stati aggiunti nove durante l'esame del Senato, oltre a prorogare fino al 30 aprile 2021 l'applicazione delle disposizioni di contenimento all'epoca più restrittive nonché ad intervenire in materia di svolgimento dell'attività didattica per il medesimo periodo, reca misure in materia di accesso a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, responsabilità penale e colposa del personale medico e sanitario, obbligo per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di vaccinazione anti-SARS-CoV-2, consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 da parte di soggetti incapaci. Sottolinea che il provvedimento reca inoltre disposizioni in materia di giustizia, di lavoro, di rendicontazione del servizio sanitario regionale nonché per il rinnovo degli organi degli ordini professionali e per la semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni riguardano il trattamento dei direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico; gli incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali; l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale; l'accesso alle agevolazioni finanziarie da parte degli istituti tecnici superiori nonché le misure urgenti per le baraccopoli di Messina. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata descrizione dei contenuti del provvedimento, precisa di limitarsi, in questa sede, ad illustrare i profili di competenza della Commissione Giustizia. A tale proposito segnala che l'articolo 1 ha prorogato fino al 30 aprile 2021 l'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal decreto-legge in esame) Pag. 30e di alcune misure già previste dal decreto-legge n. 30 del 2021.
  Evidenzia, in particolare, che la proroga riguarda: l'applicazione nelle regioni incluse nella cosiddetta zona gialla delle misure più restrittive tipiche della zona arancione, sottolineando che, tuttavia, in ragione dell'andamento dell'epidemia, nonché dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, è previsto che, con deliberazione del Consiglio dei ministri, si possa ridurre la durata di applicazione di questa misura nonché individuare misure ulteriori, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020; l'estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100.000 abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute, sia con provvedimento dei Presidenti delle Regioni; per le zone arancioni, la possibilità, in ambito comunale, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, segnala che il comma 7 disciplina le sanzioni per la violazione delle misure di contenimento del contagio recate dall'articolo 1, prevedendo che si applichino le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito dalla legge n. 35 del 2020). Con riferimento al contenuto di tale articolo, fa presente che lo stesso prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le misure di contenimento previste da decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o da ordinanze del Ministro della salute e da provvedimenti delle regioni, è soggetto alla sanzione amministrava pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro. Non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. La sanzione è aumentata fino a un terzo (da 533 a 1.333 euro) se la violazione avviene con l'utilizzo di un veicolo. In base al comma 2 del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni per le violazioni che riguardano specifiche attività ricreative, commerciali o professionali. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre subito la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio, in via cautelare, e per un periodo non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria sarà poi scomputato dalla sanzione accessoria effettivamente irrogata, in sede di esecuzione (comma 4). Ai sensi del successivo comma 5, se l'illecito amministrativo è reiterato, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata (da 800 a 2.000 euro) e la sanzione accessoria interdittiva è applicata nella misura massima (30 giorni). Rammenta che il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 delinea il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa, specificando che si applicano, per quanto non stabilito dall'articolo in esame, le disposizioni della Sezione I (Principi generali) e II (Applicazione) della legge 24 novembre 1981, n. 689; è possibile procedere al pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta in base all'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1 del codice della strada. Conseguentemente, ferma l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative accessorie, l'illecito si estingue pagando una somma pari al minimo edittale ridotto del 30 per cento (280 euro) entro 5 giorni dalla contestazione ovvero il minimo edittale (400 euro) entro 60 giorni dalla contestazione; la sanzione è irrogata dal prefetto, in caso di violazione delle misure di contenimento disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con ordinanze del Ministro della salute, e dalle Pag. 31autorità regionali. Segnala inoltre che, con modifica approvata dal Senato, resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74), secondo cui i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie – che siano accertate in tempo successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 33 che le prevede – siano devoluti allo Stato, qualora si tratti di violazioni accertate da funzionari, ufficiali, agenti dello Stato; siano devoluti agli enti territoriali, qualora l'accertamento sia effettuato da loro funzionari, ufficiali, agenti. Si sofferma, quindi, sui successivi articoli 3 e 3-bis in materia di responsabilità medica, che dimostrano l'enorme evoluzione avvenuta negli ultimi dieci anni nel rapporto tra medico e paziente che ha portato ad un maggiore riconoscimento dei diritti del paziente. Rileva tuttavia che con tale evoluzione, proprio nel tentativo di creare un bilanciamento, si è però creato il fenomeno della «medicina difensiva» che, per evitare la possibilità dell'insorgenza di problemi, preferisce piuttosto non curare. Precisa, quindi, che l'articolo 3 del provvedimento in esame, sul quale il Senato è intervenuto con una modifica di carattere esclusivamente formale, limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, per le somministrazioni dei vaccini contro il virus SARS-CoV-2 operate nel corso della relativa campagna vaccinale. La punibilità è esclusa a condizione che l'uso del vaccino sia stato conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio (emesso dalle competenti autorità) e alle circolari pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione (ed ai singoli prodotti vaccinali). Come riportato dalle relazioni illustrativa e tecnica dell'originario disegno di legge di conversione del decreto, la limitazione della punibilità, definendo un criterio più favorevole per il responsabile dell'evento, si applica – in base al regime delle successioni delle leggi penali nel tempo – anche ai casi già verificatisi. Le suddette relazioni illustrativa e tecnica specificano che la limitazione medesima si pone in deroga rispetto alla disciplina di cui all'articolo 590-sexies del codice penale secondo cui, per i casi di omicidio colposo o lesioni personali colpose commessi nell'esercizio della professione sanitaria, qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida (adeguate alle specificità del caso concreto), come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero, in mancanza di esse, le buone pratiche clinico-assistenziali. Rammento a tale proposito che la sentenza delle Sezioni unite penali della Corte di cassazione n. 8770 depositata il 22 febbraio 2018 ha interpretato tale norma nel senso che essa non esclude i casi di imperizia contraddistinta da colpa grave, oltre che i casi di imperizia verificatasi in assenza di linee guida o buone pratiche applicabili (all'atto sanitario in questione) ovvero con individuazione delle stesse in maniera inadeguata (da parte del reo) e in generale i casi di negligenza o imprudenza. Evidenzia come tale disposizione tranquillizzi il settore perché, a fronte della paura che può innescarsi a seguito della diffusione di notizie mediatiche relative anche ad alcuni casi di morte, fissa il principio che si sta agendo in emergenza e rileva come di fronte a certi timori legati a fattispecie più teoriche che reali il medico debba agire per rimuoverli. In proposito rammenta che la somministrazione di qualsiasi farmaco può comportare eventi avversi e che l'articolo 3 del decreto-legge in esame si riferisce al caso della somministrazione di un vaccino. Sottolinea che la disposizione fa un chiarimento importante perché esclude la punibilità quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio.
  Ricorda che l'articolo 3-bis – inserito dal Senato – reca una disciplina transitoria, che al comma 1 limita solo ai casi di colpa grave la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose per i fatti commessi nell'esercizio di una professione sanitaria durante lo stato di Pag. 32emergenza epidemiologica da COVID-19 e che trovino causa nella situazione di emergenza medesima. Ricorda a tale proposito che l'ambito delle professioni sanitarie comprende i soggetti iscritti agli albi professionali degli ordini: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi. Segnala inoltre che la norma transitoria in esame fa riferimento ai delitti in oggetto che trovino causa nella situazione di emergenza, relativa alla suddetta epidemia da COVID-19. La norma fa quindi riferimento, entro tale ambito, a qualsiasi attività (di professione sanitaria), anche se relativa a casi non inerenti al COVID-19. Ritiene che sia logico che la disposizione non si applichi ai soli casi inerenti al COVID-19, sottolineando come, a seguito della situazione di emergenza, all'interno degli ospedali il personale medico sia costretto a lavorare in condizioni particolarmente difficili. Riguardo al periodo oggetto dello stato di emergenza summenzionato, il medesimo comma 1 fa riferimento alla prima delibera del Consiglio dei ministri – delibera del 31 gennaio 2020 – ed alle successive proroghe; poiché l'ultima proroga è stata stabilita fino al 31 luglio 2021 dalla delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021, la norma transitoria in esame riguarda, al momento, i fatti commessi nel periodo 31 gennaio 2020-31 luglio 2021. Il comma 2 prevede che, ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tenga conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche, al momento del fatto, sulle patologie derivanti dall'infezione da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato, impiegato per far fronte all'emergenza. Osserva come anche tale disposizione quindi bilanci il rapporto tra l'interesse del paziente e quello del medico ribadendo che sono punibili i fatti commessi nei casi di colpa grave.
  Sempre con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia segnala l'articolo 4 che, al comma 1, introduce, per il periodo intercorrente fino alla completa attuazione del piano strategico nazionale relativo alla vaccinazione contro il COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, l'obbligo della suddetta vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali. L'articolo 6, comma 1, lettere da a) a g), è volto a prorogare, dal 30 aprile al 31 luglio 2021, l'efficacia delle disposizioni speciali, contenute nel decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), che disciplinano l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria. In particolare, la lettera a) modifica il comma 1 dell'articolo 23 del citato decreto-legge n. 137 del 2020 per prorogare la trattazione in forma semplificata e prevalentemente da remoto dei procedimenti civili e dei procedimenti penali. La proroga opera sia in relazione alle previsioni dei commi da 2 a 9-ter del citato articolo 23 che di quelle dell'articolo 221 del decreto-legge del 2020. Conseguentemente, per effetto della proroga delle disposizioni dell'articolo 23 del decreto-legge n. 137 del 2020, fino al 31 luglio: alcuni atti delle indagini preliminari possono essere compiuti tramite collegamenti da remoto; è possibile celebrare a porte chiuse le udienze civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico; la partecipazione a tutte le udienze di detenuti, internati, persone in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate avviene – ove possibile – mediante videoconferenza o collegamenti da remoto, applicate, in quanto compatibili le disposizioni sulla partecipazione del procedimento a Pag. 33distanza di cui all'articolo 146-bis del codice di procedura penale; è possibile svolgere con collegamenti da remoto le udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi da pubblico ministero, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria, interpreti consulenti e periti; le udienze civili in materia di separazione consensuale dei coniugi e di revisione delle condizioni di divorzio possono essere sostituite dal deposito telematico di note scritte; è possibile per il giudice partecipare alle udienze da remoto, collegandosi da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario; è possibile trattare in camera di consiglio, con modalità da remoto, i procedimenti penali in Cassazione, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti (per tabulas), salvo che il ricorrente richieda espressamente la discussione orale; il giudizio civile in Cassazione può essere cartolare: i ricorsi civili proposti per la trattazione in pubblica udienza possono essere trattati in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che la discussione orale sia espressamente richiesta da una delle parti o dal procuratore; è possibile assumere mediante collegamenti da remoto le deliberazioni collegiali in camera di consiglio nei procedimenti civili e penali, considerando il luogo dal quale si collega il giudice, qualunque esso sia, camera di consiglio a tutti gli effetti di legge; il cancelliere può rilasciare in forma di documento informatico la formula esecutiva dei titoli giudiziali (articolo 475 del codice di procedura penale), previa istanza da depositarsi sempre con modalità telematica; la discussione nell'ambito del procedimento disciplinare presso il Consiglio superiore della magistratura si può svolgere mediante collegamento da remoto, previa richiesta dell'incolpato o del suo difensore. Per effetto della proroga delle disposizioni dell'articolo 221 del decreto-legge n. 34 del 2020, fino al 31 luglio: è obbligatorio il deposito telematico da parte del difensore di ogni atto e dei documenti che si offrono in comunicazione, con riguardo ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione; le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti possono essere sostituite dal deposito telematico di note scritte; nei procedimenti civili in Cassazione è possibile il deposito telematico di atti e documenti da parte degli avvocati e conseguentemente l'assolvimento dell'obbligo di pagamento del contributo unificato con modalità telematiche; è possibile per i difensori e le parti, su loro richiesta, partecipare da remoto alle udienze civili e sono disciplinate le conseguenti modalità di partecipazione (postazioni, contraddittorio, termine per il deposito dell'istanza, comunicazione alle parti delle modalità del collegamento, verbalizzazione);è possibile trattare da remoto l'udienza civile, con il consenso delle parti, quando non debbano presenziarvi soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice; il consulente tecnico d'ufficio può giurare in forma scritta e con deposito telematico, in alternativa al giuramento in udienza pubblica; negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni i colloqui dei detenuti, internati e imputati con i congiunti o con altre persone sono svolti a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante corrispondenza telefonica. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 proroga fino al 31 luglio 2021 le disposizioni speciali per la decisione dei giudizi penali di appello durante l'emergenza sanitaria, dettate dall'articolo 23-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 e ne estende l'applicazione anche ai procedimenti di appello avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo. Vengono in particolare prorogate le previsioni che consentono, nel giudizio penale di appello, che la decisione possa essere assunta sulla base di un giudizio cartolare, che si svolge in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di pubblico ministero e difensori delle parti. Le modalità semplificate di trattazione non si applicano in caso di rinnovazione dibattimentale, quando le parti facciano richiesta scritta di trattazione orale o quando l'imputato manifesti la volontà di comparire. La stessa lettera b) interviene Pag. 34poi specificamente sul comma 7 dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 per estendere il procedimento speciale in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di pubblico ministero e difensori delle parti, anche ai procedimenti di appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero, di cui all'articolo 322-bis del codice di procedura penale. La lettera c) interviene sull'articolo 23-ter del decreto-legge n. 137 del 2020 per prorogare fino al 31 luglio 2021 le disposizioni che prevedono la sospensione dei giudizi penali durante il tempo in cui l'udienza debba essere rinviata per assenza, dovuta al COVID-19, di testimoni, consulenti tecnici, periti o imputati. Nei medesimi casi, l'articolo 23-ter prevede altresì una sospensione del computo della prescrizione e la sospensione dei termini di custodia cautelare. Tali disposizioni si applicano anche nei procedimenti disciplinari a carico di magistrati. Ricordo che la sospensione, per il medesimo periodo in cui è sospeso e rinviato il giudizio, anche dei termini di prescrizione del reato, era già stata prevista nella prima fase dell'emergenza sanitaria dall'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. decreto-legge Cura Italia) ed era stata oggetto di alcune ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale: la Consulta, con la sentenza n. 278 del 2020, ha ritenuto tali questioni di legittimità costituzionale in parte infondate e in parte inammissibili.
  Ricorda quindi che la lettera d) modifica l'articolo 24 del decreto-legge n. 137 del 2020, relativo alle disposizioni speciali per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nel processo penale, nella vigenza dell'emergenza epidemiologica. In particolare il numero 1) incide sul comma 1 del citato articolo per: prorogare dal 30 aprile al 31 luglio 2021 l'efficacia delle disposizioni relative al deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari (articolo 415-bis del codice di procedura penale). Tali disposizioni prevedono che il deposito avvenga esclusivamente utilizzando il portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite in tale provvedimento e si concretizza al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali; inserire la specificazione secondo la quale il deposito si considera tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. La lettera d), numero 2), inserisce i due nuovi commi 2-bis e 2-ter nell'articolo 24 per specificare che: il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, segnalato sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e costituisce caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo 175 del codice di procedura penale ed è quindi condizione per la restituzione nel termine processuale previsto per il deposito non riuscito a causa della disfunzione tecnologica (comma 2-bis); nei casi di malfunzionamento attestato e segnalato, fino alla riattivazione dei sistemi, l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico (comma 2-ter, primo periodo). Si prevede inoltre (comma 2-ter, secondo periodo) la possibilità per l'autorità giudiziaria procedente di autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche ed eccezionali, diverse dal malfunzionamento del portale telematico. Infine la lettera d), numero 3), interviene sul comma 4 dell'articolo 24 per prorogare dal 30 aprile al 31 luglio 2021 la disciplina speciale concernente il deposito degli atti, documenti e istanze comunque denominati, diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 dello stesso articolo 24 (ossia diversi da quelli indicati dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale per la conclusione delle indagini preliminari e dagli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico in base ad apposito decreto ministeriale).
  Osserva che è dunque oggetto di proroga la disciplina che consente per i suddetti Pag. 35 atti il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata. La lettera e) proroga la disciplina speciale per lo svolgimento del processo amministrativo nella vigenza dell'emergenza epidemiologica, di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 137. In particolare oggetto di proroga sono le disposizioni che consentono – per le udienze pubbliche e per le camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali – l'applicazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, concernente la discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche con modalità di collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d'ufficio. La lettera f) interviene sull'articolo 26 del decreto-legge n. 137 del 2020 in materia di processo contabile, prorogando le disposizioni che prevedono che le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei conti alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrino a porte chiuse. La lettera g) modifica l'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020, prorogando l'efficacia delle disposizioni speciali relative allo svolgimento del processo tributario. Si tratta delle previsioni in base alle quali il presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale può autorizzare la trattazione con collegamento da remoto delle udienze, tanto pubbliche quanto camerali, degli organi di giustizia tributaria. In alternativa alla trattazione da remoto, le controversie da trattare in udienza pubblica possono passare in decisione sulla base degli atti, salvo l'iniziativa di almeno una delle parti che insista per la discussione. Ove sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere da remoto, si procede mediante trattazione scritta, nel rispetto di specifici termini di legge; nell'impossibilità di rispetto dei predetti termini la controversia è rinviata a nuovo ruolo. Il comma 2 dell'articolo 6 interviene – sempre in materia di giustizia contabile – sull'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020, disponendo la proroga fino al 31 luglio 2021, delle misure ivi previste per assicurare la sicurezza e la funzionalità dello svolgimento delle diverse attività istituzionali della Corte dei conti nel pieno rispetto delle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del COVID-19. Il comma 3 dell'articolo 6, apporta alcune modifiche al codice di giustizia contabile concernenti i termini per la proposizione dell'appello e la disciplina del deposito degli atti di impugnazione. In particolare, la lettera a) incide sull'articolo 178, comma 4, del codice di giustizia contabile (di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174), che individua la disciplina in materia di termini per le impugnazioni e decorrenza degli stessi, specificando che – così come già previsto per la revocazione – indipendentemente dalla data della notificazione della sentenza, il termine per proporre appello sia di un anno calcolato dalla pubblicazione della sentenza stessa. La lettera b) incide sull'articolo 180, comma 1, del codice. che detta la disciplina del deposito degli atti di impugnazione, uniformando le modalità previste per la revocazione e l'opposizione di terzo a quelle attualmente previste per il solo giudizio di appello.
  Fa presente che l'articolo 7 stabilisce che il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti può disporre un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto al nostro esame (e quindi entro il 28 settembre 2021). Tale rinvio è consentito al solo fine di permettere il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all'articolo 31, comma 3, del citato decreto-legge n. 137 del 2020. Durante l'esame da parte del Senato è stato inserito nell'articolo un ulteriore comma il quale prevede che le modalità telematiche per le elezioni di cui al comma 1 siano tali da assicurare la libertà del voto e la verifica della sua integrità. L'articolo 7-bis, introdotto dal Senato, consente agli elettori che prestano servizio presso le avvocature distrettuali dello Stato di poter votare per corrispondenza secondo Pag. 36le determinazioni adottate dall'ufficio elettorale di cui all'articolo 22, comma 1, della legge n. 103 del 1979, per le elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dell'Avvocatura dello Stato che si svolgono durante lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (comma 1). L'ufficio elettorale, nell'individuare i casi in cui è ammessa la votazione per corrispondenza, emana le opportune istruzioni per lo svolgimento delle operazioni di voto con tale sistema, tenuto conto delle particolari esigenze degli uffici e della loro dislocazione, oltre che delle possibilità di collegamento con l'ufficio elettorale, che provvede allo spoglio. Tali istruzioni devono garantire il carattere personale, diretto e segreto del voto (comma 2). In caso di voto per corrispondenza ai sensi del comma 4 l'elettore, dopo avere espresso il voto, provvede a chiudere nella busta la scheda piegata e incollata secondo le linee in essa tracciate e a indicare sul retro della busta il proprio cognome, nome e indirizzo. Il plico così formato è spedito, a mezzo di raccomandata di servizio, all'ufficio elettorale, il giorno feriale antecedente a quello stabilito per la votazione. Il timbro postale fa fede della tempestività dell'invio. Il voto per corrispondenza viene manifestato quindi mediante l'ordinaria scheda elettorale, che è fatta pervenire all'elettore in plico sigillato, dall'ufficio elettorale almeno tre giorni prima della data di cui al comma 4, unitamente alla busta da utilizzare per la restituzione della scheda votata e all'indicazione del termine di cui al comma 4 (comma 3). L'articolo 10 reca una serie di misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale. In particolare, il comma 10 dispone in merito a talune modalità di semplificazione dello svolgimento dei concorsi dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità. In particolare, tale comma modifica l'articolo 259, comma 1, del cosiddetto «decreto rilancio», il decreto-legge n. 34 del 2020. La novella estende all'amministrazione penitenziaria e all'amministrazione della giustizia minorile e di comunità l'applicazione della disciplina, lì prevista, relativa allo svolgimento di procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La disposizione di cui al citato articolo 259 è posta per il tempo dell'emergenza e del contenimento dell'epidemia da COVID-19, fino al termine ultimo del 31 dicembre 2021. Ricordo che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (articolo 24, comma 2) già stabilisce che le modalità di espletamento delle procedure concorsuali, previste dall'articolo 259 del decreto-legge n. 34 del 2020, siano applicabili, tra l'altro, alle procedure per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna. Tuttavia – secondo la relazione illustrativa al testo originario del decreto-legge – la novella in esame all'articolo 259 si rende necessaria per estendere a tali amministrazioni, non contemplate nella formulazione previgente del medesimo articolo, le modalità di semplificazione e decentramento delle procedure concorsuali ivi previste.
  Rammenta, in proposito, che il comma 1 del citato articolo 259, specifica che sono interessati sia i concorsi già indetti sia i concorsi da indire, per la durata dello stato di emergenza (prorogato al 30 aprile 2021 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021) e fino al permanere di misure restrittive o di contenimento. È comunque fissato al 31 dicembre 2021 il termine ultimo della disciplina in oggetto. Ricordo, inoltre, che tale articolo dispone in particolare circa talune modalità di semplificazione dello svolgimento dei concorsi – nonché la mancata partecipazione di candidati per motivi connessi alle limitazioni di movimento imposte dal contenimento dell'epidemia e prevede che possano essere effettuate entro il 31 dicembre 2021 alcune assunzioni, puntualmente indicate. Una disposizione infine concerne la mancata fruizione – per motivi indifferibili connessi alla situazione creatasi con l'epidemia da Covid-19 – della licenza ordinaria, del congedo ordinario o delle ferie, da parte del personale di quelle Pag. 37amministrazioni. Il comma 11 dell'articolo 10, intervenendo sul comma 925 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), differisce il termine di vigenza delle graduatorie del personale del Ministero della giustizia, il cui scorrimento è autorizzato per l'assunzione complessivo di 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area II/Fascia retributiva 1, anche in sovrannumero ed in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente dal citato comma 925 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021. Dette assunzioni, a tempo determinato, con contratti di durata non superiore a 12 mesi, sono autorizzate al fine di dare attuazione a un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato a eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e di repressione dei reati. Rammento che il comma 925 precisa che al reclutamento del personale il Ministero possa procedere mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti al momento dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2021. Il decreto-legge interviene proprio su quest'ultima previsione differendo tale termine e consentendo che al reclutamento del personale il Ministero possa procedere mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti al 30 aprile 2021.
  Evidenzia che il comma 11-bis dell'articolo 10, inserito dal Senato, apporta alcune modifiche al decreto-legge n. 183 del 2020 in materia di assunzioni di personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato. Nel dettaglio tale comma interviene sul comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 183 del 2020 nella parte in cui autorizza l'Avvocatura dello Stato ad avvalersi di esperti in possesso di specifica competenza nello sviluppo e gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale, mediante conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo annuale. Ricordo che l'articolo 1-bis, al comma 2, autorizza l'Avvocatura dello Stato ad assumere a tempo indeterminato, nel triennio 2021-2023, mediante concorso per titoli ed esami, un contingente di personale di: 27 unità di livello dirigenziale non generale; 166 unità appartenenti all'area III, posizione economica F1 (di cui 5 unità con particolare specializzazione nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale), disponendo nel contempo un analogo (27 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 166 unità di personale di area III) incremento della dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato. Il quinto e il sesto periodo del comma 2 – sui quali interviene il comma 11-bis dell'articolo 10 del decreto-legge in conversione – autorizza l'Avvocatura dello Stato, nelle more della conclusione della procedura concorsuale e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, ad avvalersi di esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale, mediante conferimento di non più di cinque incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo della durata massima di un anno, equiparato ai fini economici al personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1. È autorizzata a tal fine una spesa massima di 219.436 euro. Le assunzioni del personale con tale profilo professionale non potranno quindi avere luogo prima della scadenza dei suddetti contratti di lavoro autonomo. Il comma 11-bis dell'articolo 10 del decreto-legge in esame modifica il quinto periodo del citato articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge n. 183 del 2020 sopprimendo, da un lato, la limitazione dell'assunzione di personale equiparato ai fini economici al personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1 e, dall'altro, elevando la spesa massima autorizzata a tal fine (da 219.436 euro a 438.872 euro). La disposizione in esame, inoltre, modifica il sesto periodo del comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 183 del 2020 con la precisazione che le assunzioni di 10 unità di Area III, posizione economica F1, ivi incluse le 5 unità con particolare specializzazione professionale (nella formulazione Pag. 38vigente la disposizione richiama le assunzioni «nel medesimo profilo professionale, di cui al secondo periodo») sono effettuate con decorrenza non antecedente alla scadenza dei predetti contratti di lavoro autonomo. Infine, l'articolo 11, in relazione al quale il Senato ha approvato solo alcune modifiche formali, autorizza, al comma 1, lo svolgimento della prova scritta del concorso per 310 posti di magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali durante l'emergenza pandemica da COVID-19. La disposizione demanda ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, previo parere favorevole del Comitato tecnico scientifico la definizione delle modalità operative per lo svolgimento della prova scritta e della prova orale del concorso, nonché le condizioni per l'accesso ai locali destinati per l'esame, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19. In proposito, rammento che, come si evince dalla relazione illustrativa al testo originario del decreto-legge, su 10.751 posti previsti dalla pianta organica, in forza dell'aumento operato con decreto ministeriale 14 settembre 2020, le presenze effettive dei magistrati in servizio sono ad oggi 9.445; costanti, inoltre, sono state le assunzioni dei magistrati negli ultimi anni (2016-2020), con lo svolgimento di un concorso all'anno che nel periodo 2016-2020 ha portato all'ingresso di 1.592 nuovi magistrati e che, al fine di scongiurare un incremento delle scoperture di organico, stante anche il fisiologico flusso in uscita di magistrati che accedono alle varie forme di pensionamento, risulta assolutamente necessario garantire la continuità delle politiche assunzionali del Ministero, anche nell'anno in corso. L'accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale del concorso è, ai sensi del comma 2, comunque subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva (ex articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000) sulle condizioni previste dal decreto del Ministro della giustizia concernente l'accesso ai locali adibiti alle prove.
  Ricorda che la mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva costituisce causa di esclusione dal concorso ai sensi dell'articolo 10, primo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860. Il comma 3 prevede – derogando a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 160 del 2006 – che la Commissione di concorso debba essere nominata nei trenta giorni (secondo la disciplina vigente il termine è di dieci giorni) che precedono quella di inizio della prova scritta. Ciò al fine di consentire che i componenti della commissione del concorso acquisiscano specifiche competenze sulle questioni organizzative concernenti il rispetto della normativa per il contrasto al COVID-19. Nei dieci giorni che precedono lo svolgimento della prova scritta la commissione esaminatrice è chiamata ad individuare e rendere pubblici i criteri per la consultazione dei testi, escludendo quelli che contengono indici dal contenuto non meramente compilativo e descrittivo, schemi o tabelle, ovvero annotazioni diverse dai meri richiami normativi e dalle pronunce della Corte costituzionale (comma 4). Il comma 5 reca inoltre una disciplina specifica per la prova scritta del concorso per magistrato ordinario bandito con il decreto ministeriale del 29 ottobre. La prova scritta consiste – per questa volta – nello svolgimento di sintetici elaborati teorici su due materie tra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo (articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 160 del 2006) individuate mediante sorteggio effettuato dalla commissione di concorso il mattino del giorno fissato per lo svolgimento di ciascuna prova. Nel definire i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 160 del 2006, la commissione tiene conto della capacità di sintesi nello svolgimento degli elaborati. Gli elaborati devono essere presentati nel termine di quattro ore dalla dettatura. L'idoneità al concorso per magistrato ordinario disciplinato dall'articolo in esame è conseguita Pag. 39 dai candidati che ottengono una valutazione complessiva nelle due prove non inferiore a novantasei punti, fermi i restanti criteri di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 160 del 2006 (comma 6). Ai sensi del comma 7, salvo quanto previsto dalle disposizioni dei commi precedenti, allo svolgimento del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto in conversione. Il comma 8 reca la copertura finanziaria autorizzando la spesa di euro 4.130.281 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  Ciò premesso, dichiara la propria disponibilità a valutare eventuali osservazioni che i membri della Commissione ritenessero di trasmettergli ai fini della predisposizione della proposta di parere sul provvedimento in esame.

  Pierantonio ZANETTIN (FI), con riferimento ai recenti fatti di cronaca che hanno visto protagonisti dei pazienti ai quali per errore sono state iniettate più di una dose di vaccino, chiede se le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge troverebbero applicazioni in tali casi.

  Roberto CATALDI (M5S), relatore, nel rammentare che la limitazione prevista dall'articolo 3 del decreto-legge in esame si pone in deroga rispetto alla disciplina di cui all'articolo 590-sexies del codice penale, esclude che la disposizione di cui al citato articolo 3 si possa applicare anche alle ipotesi richiamate dal collega Zanettin.

  Mario PERANTONI, presidente nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani per la deliberazione sul prescritto parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019.
C. 2823 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, avverte che la Commissione inizia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, del disegno di legge C. 2823 Governo recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019, sul quale la Commissione esprimerà il prescritto parere nella seduta già convocata per domani.
  Rammenta, quindi, che la collaborazione bilaterale nel settore spaziale rappresenta uno dei principali settori di cooperazione nell'ambito delle relazioni tra l'Italia e l'Argentina, di particolare importanza per i suoi aspetti di natura scientifica, tecnologica, industriale e commerciale e che il primo Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dell'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici è stato concluso dai due Governi il 6 ottobre 1992. La realizzazione delle attività congiunte previste dall'Accordo è stata demandata alle rispettive agenzie spaziali nazionali.
  Al riguardo, rileva che una delle principali aree di collaborazione è costituita dall'osservazione della Terra e dalla partecipazione italiana alle prime missioni satellitari argentine. In tale settore, le due Agenzie spaziali, sulla base del Memorandum d'intesa firmato a Roma il 7 luglio 2005, successivamente modificato il 30 aprile Pag. 402008 e il 17 novembre 2010, stanno altresì realizzando il programma denominato «Sistema italo-argentino di satelliti per la gestione delle emergenze» (SIASGE), che unisce gli strumenti radar ad apertura sintetica (SAR) della costellazione satellitare italiana COSMO-SkyMed in banda X e della costellazione satellitare argentina SAOCOM in banda L.
  Ricorda che, a seguito della scadenza dell'Accordo sottoscritto nel 1992 e successivamente prorogato dalle Parti fino al 5 ottobre 2017, si è addivenuti alla conclusione di un nuovo accordo, il cui negoziato è stato condotto su impulso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con l'ASI, con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con tutte le altre amministrazioni interessate.
  Nel passare ad esaminare il contenuto del nuovo Accordo, del quale il disegno di legge in esame propone la ratifica, sottolinea che lo stesso si compone di 15 articoli ed amplia le aree di cooperazione, ne aggiorna i termini e le condizioni, delineando un nuovo quadro di riferimento sulla cooperazione nel settore spaziale, esplicantesi in attività di ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione e applicazioni a fini pacifici, in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali delle Parti e ai princìpi e alle norme del diritto internazionale. La nuova intesa è destinata, inoltre, a confermare e a rafforzare l'importanza della cooperazione nel settore spaziale nell'ambito delle relazioni bilaterali con l'Argentina. In particolare, l'articolo 1 definisce l'oggetto dell'Accordo e prevede che tutte le attività in esso previste saranno condotte in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali delle Parti e ai principi di diritto internazionale, mentre l'articolo 2 individua le Agenzie attuatrici dell'Accordo. Gli articoli 3 e 4 individuano rispettivamente le aree di cooperazione e le forme di cooperazione, mentre l'articolo 5 riguarda gli accordi attuativi e i programmi di cooperazione. L'articolo 6 è relativo all'attuazione della cooperazione, mentre l'articolo 7 riguarda lo sviluppo della cooperazione nella ricerca e nell'uso dello spazio extra-atmosferico a fini pacifici, nonché l'utilizzo dei sistemi spaziali sviluppati nell'ambito dell'Accordo, da parte di enti privati di entrambi i Paesi e l'articolo 8 reca le disposizioni finanziarie.
  Ricorda che il successivo articolo 9 è relativo ad aspetti di competenza della Commissione Giustizia. In particolare, tale articolo, che dispone in merito alla proprietà intellettuale, prevede che le Agenzie attuatrici garantiscano un'efficace protezione dei diritti di proprietà intellettuale ottenuti nell'ambito dei programmi di cooperazione, in conformità agli accordi internazionali firmati dalle Parti (paragrafo 1). Ciascun accordo attuativo dovrà definire le condizioni e i termini specifici relativi alla proprietà e all'uso dei diritti di proprietà intellettuale ottenuti nell'ambito dei programmi di cooperazione (paragrafo 2). Le Agenzie attuatrici si informeranno reciprocamente in modo tempestivo in merito a qualsiasi invenzione od opera protetta dal diritto d'autore che possa essere sviluppata nell'ambito di tali programmi (paragrafo 3). Rammenta quindi che gli articoli 10 e 11 prevedono, rispettivamente, il vincolo di riservatezza su tutte le informazioni scambiate ai sensi dell'Accordo, salvo quanto diversamente concordato (articolo 10) e il diritto delle Parti di rendere informazioni al pubblico e di scambiarsi informazioni sui rispettivi principali programmi spaziali nazionali (articolo 11).
  Per quanto riguarda l'articolo 12, che investe profili di competenza della Commissione Giustizia, rileva che esso prevede la rinuncia reciproca ad azioni di responsabilità per quanto riguarda le attività svolte nell'ambito dell'Accordo. A tale fine, le Parti si assicureranno che le proprie agenzie attuatrici inseriscano negli accordi attuativi una rinuncia reciproca ad azioni di responsabilità in caso di perdite e di danni subiti in relazione alle attività svolte nell'ambito dei programmi di cooperazione, specificando i termini e le condizioni pertinenti (paragrafo 1). Le agenzie attuatrici devono altresì assicurare, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, che tale rinuncia reciproca si applichi a tutti gli organismi a esse correlati (contraenti, sotto-contraenti e altri enti a esse associati), Pag. 41coinvolti nell'attuazione dei programmi di cooperazione (paragrafo 2). In caso di richieste di risarcimento avanzate in base alla Convenzione sulla responsabilità internazionale per danni causati da oggetti spaziali, del 29 marzo 1972, le Parti dovranno consultarsi prontamente (paragrafo 3).
  Infine, fa presente che l'articolo 13 riguarda la soluzione delle controversie relative all'interpretazione e all'attuazione dell'Accordo, l'articolo 14 stabilisce che l'Accordo non interferisce con le attività di cooperazione di una delle Parti con altri Stati o con organizzazioni internazionali e l'articolo 15 definisce le disposizioni finali.
  Nel passare, quindi, ad illustrare i contenuti dei disegno di legge di ratifica, rammenta che lo stesso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in esame. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 stabilisce la data di entrata in vigore del provvedimento.
  Nessuno chiedendo di intervenire, riservandosi di presentare una proposta di parere, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la seduta di domani.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020.
C. 2824 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, avverte che la Commissione inizia l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge C. 2824 Governo recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020 e rammenta che la votazione sul prescritto parere sul provvedimento è prevista per la seduta già convocata per domani.
  Rammenta che l'Accordo in esame si ricollega ad una precedente intesa bilaterale, siglata il 30 aprile 2002 e ratificata ai sensi della legge 31 ottobre 2003, n. 327, e scaduta il 31 maggio 2014. Nelle more della stipula di un nuovo accordo complessivo era stato siglato tra i due Paesi uno Scambio di note concernente le sfere di giurisdizione delle autorità dei due Paesi sul personale militare – profilo particolarmente delicato proprio in ragione della presenza italiana nella base militare di Gibuti: l'intesa è entrata in vigore il 14 febbraio 2015.
  Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo, precisando di soffermarsi ad illustrare esclusivamente i profili di competenza della Commissione Giustizia, rammenta che lo stesso è costituito da un breve preambolo e da 12 articoli, e ha l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra le rispettive forze armate, consolidando le reciproche capacità difensive, di contribuire ai processi di stabilizzazione e sicurezza di una regione di vitale valore strategico, di supportare le attività di contrasto della pirateria nel Corno d'Africa, nonché di promuovere positivi effetti nei settori produttivi e commerciali dell'approvvigionamento e della logistica di entrambi i Paesi.
  In particolare, evidenzia che l'articolo 4, disponendo in merito ai reati commessi dai membri del personale o dalle persone a loro carico, prevede la clausola di giurisdizione e stabilisce di norma la giurisdizione della Parte ospitante per reati commessi da un membro del personale della Parte inviante o da persone a suo carico. Nel caso in cui venga applicata la giurisdizione dello Stato ospitante, il paragrafo 1 precisa che la sentenza dovrà contenere una sanzione prevista nella legislazione di entrambi gli Stati. Tuttavia le autorità competenti della Parte inviante esercitano giurisdizione in via prioritaria in caso di reati risultanti da atti o da omissioni o negligenza di un membro del personale commessi in servizio o in relazione con il servizio, nonché qualora tali reati pregiudichino unicamente Pag. 42 la sicurezza della Parte inviante, la persona o i beni di un altro membro del personale della Parte inviante, i beni riconducibili alla Parte inviante. È infine previsto che se il reato sia commesso da un membro del personale italiano all'interno della base italiana a Gibuti la giurisdizione prioritaria spetti all'Italia (paragrafo 3). È inoltre previsto che, qualora la Parte che ha il diritto di esercitare la propria giurisdizione in via prioritaria decida di rinunciarvi, debba notificare immediatamente la propria decisione alle autorità competenti dell'altra Parte (paragrafo 4). Il paragrafo 5 prevede che la Parte inviante si impegna, a fini istruttori, a presentare i membri del personale o le persone a carico dinanzi all'autorità giudiziarie competenti della Parte ospitante. Esse avranno una predisposizione favorevole nei confronti delle richieste avanzate dalle autorità dello Stato inviante volte ad ottenere l'affidamento della persona in questione fino a quando la Parte ospitante non avrà avviato una procedura nei suoi confronti. È quindi previsto che le autorità della Parte ospitante informino senza indugio quelle della Parte inviante in merito all'eventuale arresto di un membro del personale o di persone a carico, precisando i motivi dell'arresto (paragrafo 6). Il paragrafo 7 prevede il supporto vicendevole tra le Parti per la condotta di inchieste e per la ricerca delle prove. Vengono poi specificate (paragrafo 8) le garanzie in caso di procedura dinanzi alla giurisdizione della Parte ospitante per qualunque membro del personale della Parte inviante. Di tali garanzie farà parte il diritto: ad essere giudicati in tempi ragionevoli; a scegliere un proprio rappresentante o a essere assistiti secondo le condizioni giuridiche in vigore nella Parte ospitante, compresa la possibilità di essere assistiti gratuitamente; a comunicare con un rappresentante dell'Ambasciata della parte inviante; a essere informati prima dell'udienza delle accuse nei loro confronti; a essere confrontati con testimoni a carico; a non essere perseguiti per atti od omissioni che non costituiscono reato secondo le normative della Parte ospitante al momento in cui detto atto od omissione è stato commesso; a non essere condannati a pene o sanzioni contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato inviante; a scontare la pena nel territorio dello Stato inviante, su richiesta del soggetto interessato o dell'una o dell'altra Parte dell'Accordo. Il paragrafo 9 infine prevede l'impossibilità ad essere giudicato una seconda volta per lo stesso reato per il quale un membro del personale della Parte inviante o una persona a carico sia stato assolto o condannato a seguito di giudizio in conformità all'Accordo, dai tribunali dell'altra Parte.
  Ricorda che l'articolo 5 disciplina il risarcimento dei danni causati dalla Parte inviante o dalla Parte ospitante a membri, materiali o mezzi della controparte, durante o in relazione alla missione o esercitazione. In paragrafo 3 dispone in particolare che nel caso di richieste di indennizzo presentate da parte di terzi che non derivano dall'applicazione di un contratto privato e fatti salvi i procedimenti penali o disciplinari, la Parte la cui responsabilità è in questione pagherà un indennizzo adeguato secondo equità, qualora il danno sia stato causato da un atto, un'omissione o una negligenza di un membro del proprio personale nell'esercizio di funzioni connesse all'Accordo, o da una qualsiasi violazione di un diritto legittimamente protetto.
  Rileva, infine, che l'articolo 8 impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, in relazione a quanto sviluppato in conformità con l'Accordo in esame, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti, nonché, per l'Italia, nel rispetto delle pertinenti normative dell'Unione europea, e, per Gibuti, in conformità agli obblighi dettati dalla sua appartenenza al Mercato Comune dell'Africa orientale e meridionale.
  Nel passare, quindi, ad esaminare il contenuto del disegno di legge, composto da 5 articoli, fa presente che gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 riguarda la copertura Pag. 43 finanziaria del provvedimento e l'articolo 4 reca disposizioni finanziarie. L'articolo 5 del disegno di legge, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Nessuno chiedendo di intervenire, riservandosi di presentare una proposta di parere, rinvia, quindi, il seguito dell'esame alla seduta già convocata domani.

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
C. 3045 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 18 maggio 2021.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, onorevole Sarti, ha illustrato il provvedimento.

  Giulia SARTI (M5S), relatrice, evidenziando come non vi sia l'esigenza che la Commissione esprima il proprio parere entro la settimana in corso, chiede se i gruppi parlamentari possano far pervenire eventuali osservazioni entro venerdì 21 maggio prossimo. Ricorda che gli articoli del decreto-legge in esame di maggior interesse per la Commissione Giustizia sono l'articolo 9, relativo al cosiddetto «green pass» – tematica sulla quale le Commissioni riunite, I, II e XII della Camera hanno svolto l'audizione del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, professor Pasquale Stanzione –, l'articolo 11, che proroga fino al 31 luglio 2021 i termini di alcune disposizioni legislative e l'articolo 13, relativo al sistema sanzionatorio, che richiama l'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.

  Mario PERANTONI, presidente, non rilevando obiezioni in ordine alla proposta della relatrice di differire alla prossima settimana l'espressione del prescritto parere, fa presente che quindi la Commissione non procederà all'esame del provvedimento nella seduta già prevista per domani e invita i gruppi a far pervenire eventuali osservazioni entro venerdì 21 maggio alle ore 17. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 15.25.

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello.
C. 2435 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2020.

  Mario PERANTONI (M5S), presidente, comunica che sono state presentate circa 700 proposte emendative (vedi allegato), che sono in distribuzione, alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità. Al riguardo ricorda che, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, sono inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione.
  Ciò premesso, ritenuto che il disegno di legge in esame reca interventi normativi comunque incidenti sul procedimento penale, al fine di realizzare una riforma che renda il processo penale più veloce ed efficiente, avverte che la presidenza considera Pag. 44 inammissibili le seguenti proposte emendative, che recano disposizioni non inerenti il ritenuto oggetto del provvedimento: Annibali 01.01, limitatamente alle lettere i) e l), in quanto, nell'ambito dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di giustizia riparativa dettati dall'articolo premissivo, richiamano le disposizioni dell'ordinamento penitenziario, affinché sia prevista la possibilità di fruire di programmi di giustizia riparativa per i condannati e gli internati durante l'esecuzione della pena nonché per i destinatari di misure alternative al carcere; Vitiello 1.45 in quanto, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge, introduce principi direttivi volti a prevedere modifiche alla disciplina sanzionatoria per i reati tributari; Zanettin 1.31, in quanto estende la delega ai reati contro la pubblica amministrazione introducendo principi e criteri direttivi volti alla modifica degli articoli 323, 357, 358 e 359 del codice penale; Zanettin 1.33, in quanto prevede modifiche agli articoli 357, 358 e 359 del codice penale in materia di definizione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio nonché di persone esercenti servizi di pubblica necessità; Zanettin 1.34, in quanto prevede modifiche agli articoli 323 e 323-bis del codice penale in materia di delitti contro la pubblica amministrazione; Zanettin 1.32, in quanto prevede la soppressione dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio; Varchi 1.05, limitatamente al comma 2, in quanto, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge, introduce ulteriori principi e criteri direttivi volti a prevedere la separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri, nonché la modifica delle norme in materia di carriera dei magistrati e di responsabilità civile degli stessi; Vitiello 1.04, limitatamente alla parte sanzionatoria del numero 1) della lettera e), in quanto, nell'ambito dei criteri e principi direttivi per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge, prevede l'inserimento di un nuovo articolo 329-bis nel codice di procedura penale che introduce il divieto di pubblicazione e diffusione del nome del pubblico ministero durante le indagini preliminari stabilendo una sanzione amministrativa pecuniaria per la sua violazione; Vitiello 1.01, in quanto, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge, introduce ulteriori principi e criteri direttivi volti ad intervenire sul codice penale in materia di reati contro la pubblica amministrazione, nonché di reati relativi alla rivelazione di segreto e all'accesso abusivo ai procedimenti penali; Vitiello 1.03, in quanto, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge, introduce ulteriori principi e criteri direttivi volti ad intervenire sul codice penale in materia di reati relativi alla rivelazione di segreto e all'accesso abusivo ai procedimenti penali; Vitiello 1.02, in quanto, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge, introduce ulteriori principi e criteri direttivi volti ad intervenire sul codice penale in materia di riforma dell'abuso d'ufficio; Bartolozzi 2.81, in quanto introduce un ulteriore principio e criterio di delega, al fine di prevedere l'adozione di strumenti che rendano pubbliche le performance degli uffici nonché l'uso di risorse pubbliche e la gestione di attività sensibili; Bartolozzi 2.83, in quanto prevede che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge, sia favorito un apposito meccanismo di revisione della pena al fine di garantire il diritto alla speranza per gli autori di reati puniti con pene detentive potenzialmente perpetue; Bartolozzi 2.82, in quanto prevede che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge, sia garantito con appositi strumenti normativi il diritto alla verità spettante alle vittime di gravi violazioni dei diritti umani e ai loro familiari; Bartolozzi 2.016, in quanto introduce ulteriori criteri e principi direttivi per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge, volti a prevedere l'introduzione di disposizioni in materia di gestione dei beni confiscati; Costa 3.21, limitatamente alla parte conseguenziale, in quanto integra i principi e criteri direttivi in materia di indagini preliminari e udienza preliminare contenuti nell'articolo 3, prevedendo la modifica dei criteri di valutazione dei pubblici ministeri; Zanettin 3.109, Pag. 45limitatamente alla lettera e), in quanto, nell'ambito dei principi e criteri direttivi in materia di indagini preliminari e udienza preliminare contenuti nell'articolo 3, introduce un criterio e principio direttivo volto a prevedere l'aumento dell'organico delle sezioni di polizia giudiziaria; Costa 3.31, limitatamente alla modifica dell'articolo 684 del codice penale, in quanto prevede, nell'ambito dei principi e criteri direttivi in materia di indagini preliminari e udienza preliminare contenuti nell'articolo 3, l'inasprimento della pena per il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale; Costa 3.34, in quanto prevede, nell'ambito dei principi e criteri direttivi in materia di indagini preliminari e udienza preliminare contenuti nell'articolo 3, la modifica dell'articolo 684 del codice penale al fine di inasprire la pena per il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale; Costa 3.40, limitatamente all'ultimo periodo, in quanto integra i principi e criteri direttivi in materia di indagini preliminari e udienza preliminare contenuti nell'articolo 3, prevedendo la modifica dei criteri di valutazione dei giudici dell'udienza preliminare; Bartolozzi 3.157, in quanto, ai principi e criteri direttivi in materia di indagini preliminari e udienza preliminare contenuti nell'articolo 3, aggiunge un ulteriore principio e criterio direttivo volto a prevedere che si intervenga in materia di modalità di applicazione della detenzione domiciliare; Bartolozzi 4.47, in quanto integra i principi e criteri direttivi in materia di procedimenti speciali contenuti nell'articolo 4, prevedendo che si intervenga in materia di accesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare in luogo dell'esecuzione della pena detentiva; Bartolozzi 5.48, in quanto integra i principi e criteri direttivi in materia di giudizio contenuti nell'articolo 5, prevedendo che venga valorizzato il cosiddetto principio della riserva di codice penale, al fine di razionalizzare le ipotesi di reato presenti in leggi complementari; Belotti 5.36, in quanto integra i principi e criteri direttivi in materia di giudizio contenuti nell'articolo 5, prevedendo che la detraibilità delle spese legali venga estesa anche alle persone fisiche in caso di archiviazione e di assoluzione in via definitiva; Miceli 7.15, in quanto integra i principi e criteri direttivi in materia di appello contenuti nell'articolo 7, prevedendo che si intervenga sul codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) al fine di estendere il termine per l'impugnazione delle misure di prevenzione; Bartolozzi 9.8, in quanto prevede che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge, si intervenga sull'articolo 188 del codice penale in materia di trasmissibilità agli eredi degli oneri per le spese per il mantenimento del condannato per specifici reati; Bartolozzi 9.11, in quanto prevede che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge, si intervenga in materia di procedimento di accertamento per la concessione di benefici penitenziari; Bartolozzi 9.12, in quanto prevede che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge, si intervenga in materia di calcolo del cumulo delle pene nei reati ostativi; Bartolozzi 9.13, in quanto prevede che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge, si intervenga sulle ipotesi di responsabilità amministrativa e societaria derivante da reato; Bartolozzi 9.14, in quanto prevede che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge, si modifichi l'articolo 24 del codice antimafia in materia di confisca, al fine di sospendere il procedimento durante l'espletamento della perizia sui beni; Bartolozzi 9.15, in quanto prevede che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge, si modifichi l'articolo 21 del codice antimafia in materia di esecuzione del sequestro dei beni; Bartolozzi 9.16, in quanto prevede che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge, si modifichi l'articolo 17 del codice antimafia con riguardo ai poteri di coordinamento in ordine alle indagini e alle proposte relative alle misure di prevenzione patrimoniale; Bartolozzi 9.17, in quanto prevede che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge, si modifichi l'articolo 46 del codice antimafia in materia di restituzione per equivalente del bene sequestrato; Costa 9.01, in quanto attribuisce al Pag. 46Governo la delega per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili; gli analoghi Annibali 9.03 e Ferri 9.02, in quanto prevedono che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge, siano introdotte modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di arresti domiciliari, fissandone i relativi principi e criteri direttivi; Bartolozzi 10.10, in quanto integra i principi e criteri direttivi in materia di disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni contenuti nell'articolo 10, prevedendo che si intervenga in materia di trasformazione in illeciti amministrativi di determinati reati e contravvenzioni; Bartolozzi 11.4, in quanto prevede che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge, siano introdotte misure normative in materia di amministrazione e gestione dei beni e patrimoni sequestrati e confiscati; Bartolozzi 11.5, in quanto modifica l'articolo 48 del codice antimafia con riguardo alla destinazione delle somme ricavate dalla vendita dei beni immobili sequestrati e confiscati; Belotti 13.05, in quanto istituisce la dichiarazione di pubbliche scuse in caso di ingiusta accusa; Giachetti 13.06, in quanto interviene in materia di liberazione anticipata, modificando gli articoli 54 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà; Vitiello 14.038, limitatamente ai Capi II ter, II quater e II quinquies, nonché ai capoversi art. 14-septiesdecies, art. 14-octiesdecies e art. 14-noviesdecies del Capo II-sexies, in quanto intervengono rispettivamente: sul decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti (Capo II ter); sul decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali e di illeciti per finalità giornalistiche (Capo II quater); sulla legge 8 aprile 1974, n. 98, in materia di tutela della riservatezza (Capo II quinquies); sulla legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, in materia di rettifiche, smentite, risarcimento del danno e pene per la diffamazione (Capo II-sexies – capoverso art. 14-septiesdecies); in materia di procedure di rimozione di contenuti offensivi dalle pubblicazioni e di misure a tutela del soggetto diffamato (Capo II-sexies – capoversi art. 14-octiesdecies e art. 14-noviesdecies); Vitiello 14.039, in quanto introduce modifiche alla legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, con riguardo alle rettifiche e smentite, al risarcimento del danno e alle pene per la diffamazione; Vitiello 14.040, in quanto introduce al decreto legislativo 9 febbraio 2003, n. 70, un nuovo articolo 17-bis in materia di procedure di notifica e rimozione di contenuti offensivi dalle pubblicazioni nonché di tutela del soggetto diffamato; Turri 14.016, in quanto modifica l'articolo 62 del codice penale, al fine di introdurvi una ulteriore circostanza attenuante comune con riferimento a reato del pubblico ufficiale nei confronti della pubblica amministrazione; gli analoghi Turri 14.017 e Turri 14.018, in quanto intervengono sulla disciplina del reato di peculato, modificando l'articolo 314 del codice penale; Ferraresi 14.05, in quanto introduce modifiche agli articoli 316-bis, 316-ter e 640-bis del codice penale, in materia di malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, nonché all'articolo 67 del codice antimafia al fine di tutelare le erogazioni derivanti dall'Unione europea; Turri 14.015, in quanto modifica l'articolo 316-bis del codice penale in materia di malversazione a danno dello Stato; Zanettin 14.024, in quanto introduce ulteriori principi e criteri direttivi per la delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge, relativi alla modifica degli articoli 323, 357, 358 e 359 del codice penale in materia di abuso d'ufficio nonché di nozione di pubblico ufficiale, persona incaricata di pubblico servizio e di persona esercente un servizio di pubblica necessità; Zanettin 14.023, in quanto reca modifiche agli articoli 323, 357, 358 e 359 del codice penale in materia di abuso d'ufficio nonché di nozione di pubblico ufficiale, persona incaricata di pubblico servizio e di persona esercente un servizio di pubblica necessità; Zanettin 14.025, in quanto sopprime l'articolo 323 del codice penale in materia di Pag. 47abuso d'ufficio; Vitiello 14.034, in quanto sopprime l'articolo 323-ter del codice penale relativo alla causa di non punibilità nei reati contro la pubblica amministrazione; Turri 14.019, in quanto sostituisce l'articolo 323-ter del codice penale relativo alla causa di non punibilità nei reati contro la pubblica amministrazione; Turri 14.021, in quanto sostituisce l'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio; Saitta 14.012, in quanto modifica l'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio; Zanettin 14.027, in quanto interviene in materia di abuso d'ufficio, modificando gli articoli 323 e 323-bis del codice penale; Vitiello 14.028, in quanto modifica l'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio; Zanettin 14.026, in quanto introduce modifiche agli articoli 357, 358 e 359 del codice penale in materia di nozione di pubblico ufficiale, di persona incaricata di pubblico servizio nonché di persona esercente un servizio di pubblica necessità; Vitiello 14.033, in quanto introduce modifiche al codice penale in materia di: divieto di rivelazione e di pubblicazione delle conversazioni e delle immagini intercettate; rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale; accesso abusivo ad atti del procedimento penale; detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti; rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni; Turri 14.020, in quanto introduce un nuovo articolo 335-bis al codice penale in materia di ripetizione dei fatti di reato in relazione ai reati contro la pubblica amministrazione; Vitiello 14.030, in quanto interviene sull'articolo 346-bis del codice penale in materia di traffico di influenze illecite; Ferraresi 14.09, in quanto modifica gli articoli 419 e 635 del codice penale in materia di reati di devastazione e saccheggio e danneggiamento; Ascari 14.011, in quanto modifica l'articolo 512-bis del codice penale, intervenendo sulla pena per il reato di trasferimento fraudolento di valori; Ascari 14.013, in quanto introduce un ulteriore principio e criterio direttivo, volto a delegare il Governo ad introdurre il reato di fatturazione falsa nel codice penale; Ascari 14.010, in quanto interviene sugli articoli 575, 579 e 584 del codice penale, al fine di sostituire la parola uomo con quella di persona nel delitto di omicidio; Ferraresi 14.08, in quanto modifica l'articolo 576 del codice penale, al fine di prevedere l'applicazione della pena dell'ergastolo anche nel caso in cui l'omicidio sia commesso contro pubblici ufficiali nell'esercizio o a causa delle funzioni svolte all'interno di istituti penitenziari; Ferraresi 14.06, in quanto modifica l'articolo 583-quater del codice penale, estendendo le pene ivi previste anche alle ipotesi di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio svolti all'interno di istituti penitenziari; Lorenzo Fontana 14.014, in quanto modifica gli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale in materia di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa; Vitiello 14.052, in quanto introduce al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, un nuovo articolo 25-novies in materia di responsabilità degli enti con riguardo alla commissione del reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale; Vitiello 14.053, in quanto interviene sul codice di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, modificando l'articolo 132 in materia di conservazione di dati di traffico telefonico ed introducendo il nuovo articolo 164-ter in materia di illeciti per finalità giornalistiche; Ferraresi 14.07, in quanto reca modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con riguardo alle aggravanti specifiche per i reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope; Vitiello 14.031, in quanto reca modifiche al codice penale in materia di reati commessi a mezzo stampa , di divieto di rivelazione e di pubblicazione delle conversazioni e delle immagini intercettate, di rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale; accesso abusivo ad atti del procedimento penale, di detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti Pag. 48 nonché di rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni; Vitiello 14.032, in quanto reca modifiche al codice penale in materia di reati commessi con il mezzo della stampa o di altri prodotti editoriali registrati nonché di diffamazione; Vitiello 14.056, in quanto introduce misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso dal trattamento illegittimo di dati personali; Delmastro Delle Vedove 15.01, in quanto introduce misure volte alla stabilizzazione dei magistrati onorari; Bartolozzi 16.02, in quanto prevede, al fine di garantire l'efficienza degli uffici giudiziari, l'introduzione in ogni tribunale di un manager che coordini sotto il controllo del capo dell'ufficio tutto il personale e gli uffici; Bartolozzi 16.03, in quanto prevede la creazione di nuove figure di collaboratori del magistrato; Bartolozzi 16.04, in quanto prevede l'integrazione delle funzioni dell'ufficio per il processo; Siracusano 16.07, in quanto reca modifiche al codice antimafia in materia di misure di prevenzione patrimoniale; Annibali 16.06, in quanto reca l'interpretazione autentica della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, con riguardo all'accesso da parte di autorità pubbliche a dati relativi al traffico delle comunicazioni elettroniche e all'ubicazione.
  Ciò premesso avverte che il termine per la presentazione di ricorsi avverso la declaratoria di inammissibilità è fissato a venerdì 21 maggio, alle ore 12.

  Roberto TURRI (LEGA) chiede al presidente se il termine per la presentazione di ricorsi avverso la declaratoria di inammissibilità possa essere posticipato di qualche giorno, tanto più che non si ravvisano motivi di urgenza.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) interviene nel merito della declaratoria di inammissibilità, evidenziando che il presidente ha ritenuto inammissibili una serie di proposte emendative a sua prima firma volte a revisionare alcuni aspetti della disciplina in materia di reati contro la pubblica amministrazione. Preannuncia l'intenzione di presentare ricorso perché ritiene tale decisione immotivata e contrastante con i principi che sottendono il disegno di legge, rilevando di aver acquisito per le vie brevi anche la parziale condivisione delle proprie argomentazioni da parte dell'ex Ministro Bonafede, estensore del testo del provvedimento in esame. Nel far presente in primo luogo che la grande difficoltà sperimentata sul territorio da tutti i partiti nella ricerca di candidature per la carica di amministratore locale deriva anche dal fatto che la disciplina sui reati contro la pubblica amministrazione appare «scivolosa», evidenzia l'esigenza di circoscriverne meglio alcune fattispecie. Precisa in secondo luogo che le sue proposte emendative sono perfettamente in linea con il principio di delega dettato dal disegno di legge, secondo cui occorre semplificare il lavoro della giurisdizione al fine di canalizzare meglio le energie a disposizione, rammentando la disparità tra il gran numero di iscrizioni per il reato di abuso d'ufficio e l'esiguità delle condanne. Nel far presente come il disegno di legge in esame rappresenti un utile strumento per veicolare il richiamato intervento, le cui finalità sono in linea anche con le pronunce giurisprudenziali della Corte di Cassazione, preannuncia l'intenzione di rivolgersi eventualmente anche al Presidente della Camera. Nel sottolineare che le sue proposte emendative sono volte da un lato a chiarire alcune condotte e dall'altro a semplificare il lavoro delle procure, ritenendo opinabili le scelte operate dal presidente, ribadisce che presenterà ricorso avverso la declaratoria di inammissibilità.

  Mario PERANTONI, presidente, in assenza di ragioni di urgenza, considerata la complessità della materia e la ricchezza dei temi, accogliendo la richiesta del collega Turri, differisce il termine per la presentazione dei ricorsi alla declaratoria di inammissibilità alle ore 17 di lunedì 24 maggio.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), preannunciando una questione destinata ad essere affrontata in sede di Ufficio di presidenza, Pag. 49 chiede di sapere quali saranno le modalità per l'esame delle proposte emendative che sono state presentate dai componenti della Commissione nonché di quelle che verranno avanzate dal Governo. Sottolinea a tale proposito la necessità di audire la Commissione ministeriale di studio costituita presso il Ministero della giustizia per elaborare proposte di riforma del processo penale, tanto più che dal Governo è arrivata la richiesta di disporre di un tempo adeguato per la valutazione del necessario intervento e che l'interlocuzione con il Parlamento si è limitata allo stato ai rappresentanti dei gruppi di maggioranza. Rileva da ultimo l'opportunità di tale audizione dal momento che la richiamata Commissione ministeriale svolge un lavoro «paranormativo» che si affianca a quello del Parlamento.

  Mario PERANTONI, presidente, rinvia la questione posta dal collega Colletti all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto al termine della seduta. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 19 maggio 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.10.