CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 maggio 2021
590.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 18 maggio 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali e di rappresentanti di Confcommercio Professioni, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli e C. 2192 Morrone, recanti disposizioni in materia di equo compenso e di clausole vessatorie nelle convenzioni relative allo svolgimento di attività professionali in favore delle banche, delle assicurazioni e delle imprese di maggiori dimensioni.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.35.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 maggio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.

  La seduta comincia alle 12.35.

Sui lavori della Commissioni.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, poiché nella seduta odierna non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nelle riunioni del 4 novembre 2020.

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DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
C. 3045 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giulia SARTI (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Affari Sociali, il disegno di legge C. 3045, di «Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19». Rammenta in primo luogo che il provvedimento si pone in rapporto di successione e consequenziarietà rispetto ad una serie normativa di decreti-legge che ha posto misure restrittive a fini di contenimento dell'epidemia da COVID-19 innanzi alla sua recrudescenza emersa nell'autunno del 2020, costituendo quindi l'ultimo tassello della sequenza di atti normativi con i quali è stata affrontata l'epidemia da COVID-19. Esso, che si compone di 14 articoli e di 2 allegati, prevede un dettagliato calendario per consentire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali e l'allentamento delle limitazioni degli spostamenti sul territorio nazionale, sempre nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia. Nel passare ad illustrare il contenuto del provvedimento in esame e rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per una più dettagliata disamina dello stesso, sottolinea che l'articolo 1 dispone circa la rimodulazione ed il graduale allentamento delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Viene previsto che per il periodo temporale compreso tra 1° maggio ed il 31 luglio 2021 trovino applicazione le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. Dal 26 aprile si prevede la cessazione del divieto di spostamento in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla. Per il periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 luglio si prevede l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa anche nelle Regioni e Province autonome – individuate con ordinanza del Ministro della salute – nelle quali si registri una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti. È infine prevista la possibilità per i Presidenti di Regione e Provincia autonoma di applicare le misure più restrittive disposte per la zona rossa selettivamente in determinate province o aree qualora in esse venga superato il parametro sopra indicato dell'incidenza cumulativa settimanale dei contagi ovvero se la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 ne determini un rischio alto di diffusività. L'articolo 2 detta alcune disposizioni in tema di spostamenti. Esso in primo luogo definisce gli spostamenti ammessi in entrata ed in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa, consentendoli ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 o motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o di salute, o effettuati per rientrare presso la propria residenza, domicilio o abitazione. Nel periodo che va dal 26 aprile al 15 giugno 2021 viene confermata la limitazione degli spostamenti verso le abitazioni private abitate nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione (mentre per la zona rossa si applicano comunque misure più restrittive). Tali spostamenti sono consentiti per un numero ridotto di persone, una volta al giorno, e verso una sola abitazione privata abitata, nel rispetto dei limiti orari già stabiliti entro le ore 22.00. Si prevede, infine, l'individuazione, con ordinanze del Ministero della salute, dei casi in cui le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate o riconosciute ai sensi del successivo articolo 9, possano consentire deroghe ai divieti di spostamento da e per l'estero o ad obblighi di sottoporsi a misure sanitarie per effettuare i medesimi spostamenti. L'articolo 3 reca Pag. 25disposizioni per lo svolgimento, dal 26 aprile 2021 fino al 31 agosto 2021, delle attività nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, e, dal 26 aprile 2021 fino al 31 luglio 2021, nelle università e nelle istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM). L'articolo 4 disciplina l'attività di ristorazione consentendo, a partire dal 26 aprile 2021, nei territori ricadenti nella zona gialla, i servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti governativi adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, dunque, attualmente fino alle ore 22.00, nonché dei protocolli e dalle linee guida previsti per il settore. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, ivi alloggiati. A decorrere dal 1° giugno, nella zona gialla, i servizi di ristorazione sono consentiti anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida citati. L'articolo 5 detta disposizioni riguardanti lo svolgimento, in zona gialla, degli spettacoli aperti al pubblico e degli eventi sportivi, consentito, a decorrere dal 26 aprile, nel primo caso, e dal 1° giugno, nel secondo, esclusivamente con posti a sedere preassegnati, purché sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e nel rispetto di determinati parametri e linee guida. La capienza consentita per gli spettacoli non può essere superiore al 50 per cento di quella autorizzata, ed al 25 per cento per gli eventi sportivi. Il numero massimo di spettatori in entrambi i casi non può essere superiore a 1.000 per gli spettacoli o gli impianti all'aperto e a 500 per quelli in luoghi chiusi. Restano in ogni caso sospesi gli spettacoli ove non sia possibile assicurare le predette condizioni, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Viene poi stabilito che in relazione all'andamento della situazione epidemiologica può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio. L'articolo 6 disciplina la ripresa, in zona gialla, dell'attività sportiva di base e amatoriale, nonché la riapertura degli impianti sportivi. In conformità ai protocolli ed alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 15 maggio viene prevista la riapertura delle piscine all'aperto, dal 1° giugno la riapertura delle palestre e dal 26 aprile la ripresa di ogni attività sportiva all'aperto, compresi gli sport di contatto e di squadra, fermo restando il divieto di utilizzo degli spogliatoi, se non stabilito diversamente dalle linee guida citate. L'articolo 7 disciplina lo svolgimento in presenza, in zona gialla, di fiere, convegni e congressi. Nel rispetto dei previsti protocolli e linee guida, dal 15 giugno è consentito lo svolgimento di fiere, ferma restando il possibile svolgimento in data anteriore di attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso del certificato verde di cui all'articolo 9. È inoltre consentito l'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi. L'articolo 8 prevede la riapertura dal 1° luglio 2021, in zona gialla, delle attività dei centri termali, e dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida del settore. Resta ferma l'attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario. L'articolo 9 prevede regole per la disciplina, in ambito nazionale, delle certificazioni verdi COVID-19 (cosiddetto green pass), in corso di definizione a livello europeo. Lo strumento rappresenta, per i titolari, una modalità per agevolare la ripresa degli spostamenti e delle attività nel contesto della pandemia. La certificazione riguarda tre diverse fattispecie: a) i certificati di guarigione: hanno la validità di sei mesi dalla guarigione stessa; b) i certificati di avvenuta vaccinazione: hanno la validità di sei mesi dal completamento Pag. 26 del ciclo vaccinale; c) i certificati che attestano l'esito negativo di un tampone: sono validi nelle 48 ore successive all'effettuazione dell'esame. Le fattispecie di certificazione così individuate corrispondono a quelle previste dalla proposta della Commissione europea di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata il 17 marzo 2021 (COM/2021/130 final). Le certificazioni sono rilasciate in forma cartacea o digitale in conformità al modello di cui all'allegato 1 al decreto-legge, in attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ne definirà le modalità di rilascio in forma digitale avanzata (interoperabile e munita di codice a barre). Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno indicati anche i dati che possono essere riportati nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalità di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale digital green certificate, la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. Ove il certificato attesti l'avvenuta guarigione o il completamento del ciclo vaccinale, esso è inserito nel fascicolo sanitario della persona interessata. Si prevede altresì il riconoscimento delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea, ove esse siano conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Allo stesso modo, le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione sono riconosciute se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. È prevista, infine, una clausola di cedevolezza rispetto alle disposizioni europee de iure condendo. L'articolo 10 coordina i termini che consentono di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020 con il nuovo termine del 31 luglio 2021. L'articolo 11 proroga fino al 31 luglio 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 del decreto-legge in esame. Tra le disposizioni di interesse per la Commissione Giustizia, figurano: i commi 1 e 6 dell'articolo 17-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, relativi al trattamento dei dati personali necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica. In particolare, il comma 1 del citato articolo 17-bis amplia il novero di soggetti cui è consentito effettuare trattamenti dei dati personali, inclusa la comunicazione di tali dati tra i medesimi soggetti, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica. I trattamenti possono riguardare anche le particolari categorie di dati cui appartengono quelli relativi alla salute nonché quelli relativi alle condanne penali e ai reati (articoli 9 e 10 del Regolamento 2016/678 UE). I soggetti abilitati a tali trattamenti sono: i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630; gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di Sanità; le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Il trattamento dei dati deve essere effettuato nel rispetto: delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 concernenti il trattamento di categorie particolari di dati (tra i quali vi sono quelli relativi alla salute) e dati relativi a condanne penali e reati con particolare riferimento ai presupposti in presenza dei quali tali dati possono essere legittimamente trattati; delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia Pag. 27 di protezione dei dati personali) concernenti il trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante. Il comma 6 dell'articolo 17-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 specifica che, al termine dello stato di emergenza i soggetti di cui al comma 1 adotteranno misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza, all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali; l'articolo 73 del decreto-legge n. 18 del 2020 in materia di semplificazioni in materia di organi collegiali. Il citato articolo 73 consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale e degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi) e degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, fino alla cessazione dello stato di emergenza e nel rispetto di specifici criteri. Lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, da parte delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti che non si siano già dotati di una regolamentazione che consenta loro il ricorso a tale modalità in via ordinaria, potrà dunque effettuarsi fino al 31 luglio 2021. In particolare, ai sensi del comma 4 anche le associazioni private, incluse quelle non riconosciute, le fondazioni e «le società, comprese le società cooperative e i consorzi» possono svolgere le sedute (s'intende dei rispettivi organi) mediante il ricorso alla videoconferenza, anche nell'evenienza in cui tale possibilità non sia stata già prevista. A tal fine, la norma prescrive: il rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità che devono essere a tal fine previamente fissati; l'individuazione di sistemi che permettano l'identificazione con certezza dei partecipanti; il rispetto delle forme di pubblicità secondo le modalità individuate da ciascun ente; l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 22 del 2020 recante Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari), che prevede che, ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza (originariamente fissato per il 31 luglio 2020 e successivamente prorogato, prima fino al 15 ottobre e poi fino al 30 aprile e infine con il decreto in esame fino al 31 luglio 2021), le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire, tra l'altro, il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. L'articolo 12 chiarisce le modalità per il calcolo dell'anticipazione sull'indennizzo alle imprese di trasporto aereo passeggeri che operino collegamenti di servizio pubblico. L'articolo 13, di particolare interesse per la Commissione Giustizia, reca la disciplina sanzionatoria delle violazioni del decreto-legge e prevede tanto sanzioni amministrative pecuniarie, per la violazione delle disposizioni sul contenimento del contagio, quanto sanzioni penali, per le falsità in atti relative alle certificazioni verdi COVID-19.
  In particolare, il comma 1 prevede che alle condotte di violazione delle misure di contenimento del contagio previste dagli articoli da 1 a 8 del decreto-legge, si applichi l'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. Richiamando una disposizione che già da tempo trova applicazione per la violazione delle restrizioni agli spostamenti, il decreto-legge in esame conferma pertanto la natura di illecito amministrativo di tali violazioni, sanzionate con il pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro. Rammento infatti che l'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, al comma 1, prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le misure di contenimento previste da decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da ordinanze del Pag. 28Ministro della salute o da provvedimenti delle regioni, nonché da atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti dalla legge, sia soggetto alla sanzione amministrava pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro. La sanzione è aumentata fino a un terzo (da 533 a 1.333 euro) se la violazione avviene con l'utilizzo di un veicolo. In base al comma 2 del medesimo articolo 4, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni per le violazioni che riguardano specifiche attività ricreative, commerciali o professionali. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 2, l'organo accertatore può disporre subito, in via cautelare, e per un periodo non superiore a 5 giorni, la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio, «ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione». Tali giorni di chiusura saranno poi scomputati dalla sanzione accessoria effettivamente irrogata (comma 4). Ai sensi del comma 5, se l'illecito amministrativo è reiterato, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata (da 800 a 2.000 euro) e la sanzione accessoria interdittiva è applicata nella misura massima (30 giorni). In base al comma 1, le sanzioni amministrative dovranno essere applicate salvo che la violazione delle misure integri gli estremi di un reato; al riguardo la norma esclude espressamente non solo l'applicabilità dell'articolo 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità), ma anche di altre contravvenzioni previste per la violazione di misure imposte per ragioni di sanità e segnatamente dunque dall'articolo 260 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto n. 1265 del 1934. Il comma 3 delinea il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa, specificando che: si applicano, per quanto non stabilito dall'articolo in esame, ove compatibili, le disposizioni della sezione I (Principi generali) e II (Applicazione) della legge n. 689 del 1981; è possibile procedere al pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta in base alle disposizioni del Codice della strada (articolo 202, commi 1, 2 e 2.1 del decreto legislativo n. 285 del 1992). Conseguentemente, ferma l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative accessorie, l'illecito si estingue pagando una somma pari al minimo edittale ridotto del 30 per cento (280 euro) entro 5 giorni dalla contestazione ovvero il minimo edittale (400 euro) entro 60 giorni dalla contestazione; la sanzione è irrogata dal prefetto, in caso di violazione delle misure di contenimento disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con ordinanze del Ministro della salute e dalle autorità regionali. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge in esame, nel richiamare il rispetto dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, disciplina la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie prevedendo che: se l'illecito è accertato da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, le somme riscosse debbano essere devolute allo Stato; se l'illecito è accertato da funzionari, ufficiali ed agenti delle regioni, delle province e dei comuni, le somme riscosse debbano essere devolute, rispettivamente, alle regioni, alle province e ai comuni. Il comma 2 prevede che le condotte di alterazione o falsificazione, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, costituiscano illeciti penali, sanzionati con le pene previste dal codice penale per i delitti di falsità in atti. In particolare, quando per attestare una condizione di avvenuta vaccinazione, di avvenuta guarigione o di effettuazione di un test dall'esito negativo, saranno commesse condotte di contraffazione o alterazione di documenti, anche informatici, sarà attestato il falso o sarà semplicemente usato un atto falso, troveranno applicazione, a seconda dei diversi casi, le pene previste da: l'articolo 476 del codice penale, Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; l'articolo 477 del codice penale, Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative; l'articolo 479 del codice penale, Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; l'articolo 480 del codice penale, Falsità ideologica Pag. 29commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative; l'articolo 481 del codice penale, Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità; l'articolo 482 del codice penale, Falsità materiale commessa dal privato; l'articolo 489 del codice penale, Uso di atto falso. Sottolinea, infine, che le pene previste da queste disposizioni del codice penale si applicano anche se le falsità riguardano documenti informatici (ex articolo 491-bis del codice penale). Da ultimo, l'articolo 14 dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.40.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 18 maggio 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione comunità papa Giovanni XXIII e di rappresentanti dell'Associazione famiglie separate, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2796 Bellucci, C. 2897 Ascari e C. 2937 Giannone recanti modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.50.