CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 maggio 2021
590.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 18 maggio 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di Angelo Camilli, Presidente di Unindustria, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte di legge costituzionale C. 1854 Barelli, C. 2938 Morassut e C. 2961 Ceccanti, recanti modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica, e delle proposte di legge C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri, recanti disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 11.25.

Audizione informale, in videoconferenza, di Giuseppe Roscioli, Presidente di Federalberghi Roma, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte di legge costituzionale C. 1854 Barelli, C. 2938 Morassut e C. 2961 Ceccanti, recanti modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica, e delle proposte di legge C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri, recanti disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.25 alle 11.35.

Audizione informale, in videoconferenza, di Nicolò Rebecchini, Presidente di ANCE Roma-ACER (Associazione costruttori edili di Roma e provincia), nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte di legge costituzionale C. 1854 Barelli, C. 2938 Morassut e C. 2961 Ceccanti, recanti modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica, e delle proposte di legge C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri, recanti disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 11.45.

Audizione informale, in videoconferenza, di Luca Pietromarchi, Rettore dell'Università degli studi Roma Tre, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte di legge costituzionale C. 1854 Barelli, C. 2938 Morassut e C. 2961 Ceccanti, recanti modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica, e delle proposte di legge C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri, recanti disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.10.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 18 maggio 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di Diletta Berardinelli, Expert pool e Coordinatrice del gruppo di lavoro PRISONS della Radicalisation Awareness Network della Commissione Europea, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di legge C. 243 Fiano, recante «Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista», e della proposta di legge C. 2301 Perego di Cremnago, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 12.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 18 maggio 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.05.

SEDE REFERENTE

  Martedì 18 maggio 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 13.05.

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DL 44/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
C. 3113 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
  Rileva quindi come la Commissione avvii oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 3113, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
  Informa che la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha stabilito l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento per la giornata di lunedì 24 maggio prossimo: pertanto l'esame in sede referente dovrà concludersi entro la settimana in corso.
  Al riguardo ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha stabilito che l'esame si concluderà entro la giornata di giovedì 20 maggio.
  Rammenta altresì che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per le ore 12 di mercoledì 19 maggio.

  Simona BORDONALI (LEGA), relatrice, illustra il contenuto del provvedimento, rilevando innanzitutto come l'articolo 1 rechi disposizioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica derivante dal COVID-19 per il periodo 7 aprile-30 aprile 2021.
  In particolare, il comma 1 estende a tutto il mese di aprile 2021 l'applicazione delle misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021.
  Evidenzia come il testo originario del decreto-legge non menzionasse il DPCM, bensì «il provvedimento adottato in data 2 marzo 2021». La menzione esplicita del DPCM del 2 marzo 2021 è stata introdotta dal Senato.
  I commi da 2 a 6 prevedono l'applicazione per il periodo tra il 7 aprile ed il 30 aprile 2021 di disposizioni intese a rimodulare sul territorio nazionale le misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica, in senso restrittivo in ragione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti.
  Le previsioni non modificano l'impianto della classificazione vigente delle regioni, bensì le misure restrittive corrispondenti a ciascuna zona.
  In particolare, per il periodo di aprile considerato, la zona gialla di fatto non si applica, ai sensi del comma 2, in quanto si dispone l'applicazione – appunto per le regioni e province autonome che si trovino in zona gialla – delle misure previste per quelle situate in zona arancione.
  La disposizione costituisce di fatto una proroga rispetto ad analoga previsione, dettata (per il periodo 15 marzo-2 aprile e per il giorno 6 aprile 2021) dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 (che ha peraltro stabilito l'applicazione della zona rossa per i giorni 3-5 aprile 2021, in corrispondenza delle festività pasquali).
  La disposizione prevede la possibilità, in relazione all'andamento dell'epidemia e allo stato di avanzamento della campagna vaccinale, di adottare, con deliberazione del Consiglio dei ministri, «determinazioni in deroga». Rileva in merito come tale previsione sia rimasta inattuata, in quanto si è fatto ricorso, laddove si sia ravvisata l'esigenza di attenuare le misure in vigore, a norme di rango primario (decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52). Pag. 9
  Il comma 3 conferma inoltre l'applicazione per il mese di aprile di vigenti disposizioni, legittimanti l'adozione (in via temporanea) di ordinanze d'urgenza del Ministro della salute, nonché di misure ulteriormente restrittive da parte delle regioni, derogatorie rispetto a quelle dettate dalla fonte normativa statale, o di contro ampliative, in tal caso però previa intesa col Ministro della salute.
  Il comma 4 prevede, sempre per il medesimo periodo 7 aprile-30 aprile 2021, l'applicazione in ogni caso delle misure della zona rossa nelle regioni e province autonome nelle quali venga accertata un'incidenza settimanale cumulativa dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, ovvero, secondo il comma 5, all'interno della regione e della provincia autonoma, nelle province in cui si rilevino quella medesima incidenza settimanale o nelle aree in cui si riscontrino condizioni di particolare grave diffusività o morbilità del virus.
  Il comma 6 reca disposizioni, relative sempre al predetto periodo, in materia di spostamenti verso le abitazioni private.
  Il comma 7 disciplina le sanzioni per la violazione delle misure di contenimento del contagio recate dall'articolo 1, prevedendo che si applichino le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, vale a dire la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene con l'utilizzo di un veicolo, e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio da cinque a trenta giorni. In virtù di una modifica introdotta dal Senato, si specifica che la norma si applica nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, il quale stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie – che siano accertate in tempo successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 33 che le prevede – siano devoluti allo Stato, qualora si tratti di violazioni accertate da funzionari, ufficiali, agenti dello Stato; siano devoluti agli enti territoriali (regioni, province, comuni), qualora l'accertamento sia effettuato da loro funzionari, ufficiali, agenti.
  L'articolo 1-bis, introdotto dal Senato, ripristina l'accesso, su tutto il territorio nazionale, di familiari e visitatori muniti delle certificazioni verdi COVID-19, a strutture residenziali socioassistenziali, sociosanitarie e hospice.
  Ricorda che con la definizione «certificazioni verdi COVID-19» (di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021) si intende una certificazione comprovante uno dei seguenti stati:

   stato di completamento del ciclo vaccinale contro il SARS-CoV-2;

   guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 (che corrisponde alla data di fine isolamento, prescritto a seguito del riscontro di un tampone positivo);

   referto di un test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del virus SARS-CoV-2 e che riporti un risultato negativo, eseguito nelle 48 ore antecedenti.

  L'accesso a familiari e visitatori nelle citate strutture residenziali è ripristinato nel rispetto delle linee guida «Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale», definite con l'ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021 e successive modificazioni, a cui le direzioni sanitarie delle predette strutture sono tenute a conformarsi immediatamente, adottando le misure necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19.
  L'articolo 2 reca disposizioni per lo svolgimento delle attività nei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado nel periodo dal 7 al 30 aprile 2021.
  In particolare, al comma 1 si stabilisce la ripresa delle attività in presenza fino al primo anno della scuola secondaria di primo grado su tutto il territorio nazionale – zone rosse comprese –, con possibilità di deroga solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità.
  Per le zone gialle e arancioni il comma 2 conferma l'attività didattica in presenza Pag. 10anche per gli studenti del secondo e terzo anno di scuola secondaria di primo grado. Si conferma, altresì, che nella scuola secondaria di secondo grado l'attività didattica in presenza deve essere garantita ad almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento degli studenti.
  Rileva come tali previsioni si siano di fatto applicate fino al 25 aprile 2021. Infatti, a decorrere dal 26 aprile 2021, sono state superate da quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 52 del 2021, attualmente all'esame della Camera.
  Il comma 3 prevede che sull'intero territorio nazionale resti sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dalle linee guida per la didattica digitale integrata, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020 (relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi), garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che partecipano alle attività didattiche a distanza.
  L'articolo 3 riguarda la limitazione della responsabilità penale da somministrazione del vaccino contro il virus SARS-CoV-2.
  In particolare, la norma limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose per le somministrazioni dei vaccini contro il virus SARS-CoV-2 operate nel corso della relativa campagna vaccinale, prevedendo che la punibilità è esclusa a condizione che l'uso del vaccino sia stato conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio (emesso dalle competenti autorità) e alle circolari pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione (ed ai singoli prodotti vaccinali). Trattandosi di norma penale più favorevole, essa si applica anche ai casi già verificatisi.
  L'articolo 3-bis, introdotto dal Senato, riguarda la limitazione della responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza da COVID-19.
  Il comma 1 limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, per i fatti commessi nell'esercizio di una professione sanitaria durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e che trovino causa nella situazione di emergenza medesima. I predetti fatti sono punibili solo nei casi di colpa grave.
  Ricorda che lo stato di emergenza è stato deliberato dal Consiglio dei ministri ed è stato da ultimo prorogato, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 fino al 31 luglio 2021: la norma, pertanto, si riferisce allo stato di fatto verificatisi nel periodo 31 gennaio 2020-31 luglio 2021.
  La limitazione della punibilità concerne i delitti in questione commessi nell'esercizio di una professione sanitaria. Rammenta al riguardo che l'ambito delle professioni sanitarie comprende i soggetti iscritti agli albi professionali degli ordini: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi.
  Il comma 2 prevede che, ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tenga conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche, al momento del fatto, sulle patologie derivanti dall'infezione da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato, impiegato per far fronte all'emergenza.
  Ricorda in merito che, in base alla disciplina generale di cui all'articolo 590-sexies del codice penale, è esclusa la punibilità, per i casi di omicidio colposo o Pag. 11lesioni personali colpose commessi nell'esercizio della professione sanitaria, qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia – e quindi non per negligenza o imprudenza – e siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida (adeguate alle specificità del caso concreto), come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero, in mancanza di esse, le buone pratiche clinico-assistenziali.
  L'articolo 4, al comma 1 introduce, per il periodo intercorrente fino alla completa attuazione del piano strategico nazionale relativo alla vaccinazione contro il COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, l'obbligo di vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali.
  Riguardo all'individuazione «altri operatori di interesse sanitario», una modifica introdotta dal Senato rinvia all'articolo 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006 – come peraltro già indicato dalle relazioni illustrativa e tecnica – che attribuisce alla competenza delle regioni l'individuazione dei profili (e dei relativi requisiti di formazione) degli operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie disciplinate a livello nazionale.
  Riguardo alla legittimità costituzionale di norme di rango legislativo che impongano obblighi di vaccinazione, ricorda che la sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 22 novembre 2017-18 gennaio 2018 (menzionata anche nelle relazioni illustrativa e tecnica) ha affermato la legittimità di queste eventuali scelte del legislatore – con le quali si privilegerebbe la «tutela degli altri beni costituzionali» rispetto alla «libera autodeterminazione individuale» – in relazione a specifiche condizioni epidemiologiche e conoscenze scientifiche e a situazioni in cui «lo strumento della persuasione» appaia «carente sul piano della efficacia».
  Ricorda altresì che le vaccinazioni obbligatorie rientrano tra i trattamenti sanitari per i quali si applica, in caso di conseguenti lesioni o infermità, dalle quali derivi una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, l'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (peraltro, alcune sentenze della Corte costituzionale hanno esteso quest'ultima tutela anche a vaccinazioni soltanto raccomandate, e quindi non obbligatorie).
  Il comma 2 esclude dall'obbligo di vaccinazione in esame i casi di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale.
  Ai sensi del comma 3, entro cinque giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge: ciascun ordine professionale territoriale trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o provincia autonoma in cui l'ordine medesimo abbia sede; i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie o socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie o nelle parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio tali dipendenti operino.
  Il comma 4 prevede che, entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, mediante i sistemi informativi vaccinali a disposizione delle stesse, verifichino lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulti l'effettuazione della vaccinazione in oggetto o la presentazione della richiesta di vaccinazione (nelle modalità di richiesta stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto), la regione (o la provincia autonoma), nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti «che non risultano vaccinati».
  Ai sensi del comma 5, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione Pag. 12 del medesimo invito, la documentazione che attesti l'effettuazione della vaccinazione o che giustifichi l'omissione o il differimento ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti (di cui al comma 1) per l'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino in oggetto, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere l'obbligo. Nel caso invece di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere, immediatamente e comunque entro i tre giorni successivi alla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.
  Il comma 6 dispone, in primo luogo, che, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale entro il termine indicato dall'azienda sanitaria locale ai sensi del secondo periodo del comma 5 o (nella fattispecie di cui al terzo periodo del medesimo comma 5) in caso di mancato invio entro il termine di tre giorni della certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, l'azienda sanitaria locale competente accerti l'inadempimento medesimo e, previa acquisizione delle eventuali ulteriori informazioni presso le autorità competenti, ne dia immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'ordine professionale di appartenenza. Si prevede inoltre che l'adozione del suddetto atto di accertamento determini la sospensione del diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implichino contatti interpersonali o che comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da COVID-19.
  Il comma 9 specifica che la sospensione si applica fino all'adempimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino alla completa attuazione del summenzionato piano strategico nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
  Il comma 7 prevede che la sospensione suddetta sia comunicata immediatamente all'interessato da parte dell'eventuale ordine professionale di appartenenza.
  Ai sensi del comma 8, in conseguenza della comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate; qualora non sia possibile l'assegnazione a mansioni diverse, non è dovuto, per il suddetto periodo di sospensione, la retribuzione ovvero altro compenso o emolumento, comunque denominato.
  Il comma 10 prevede che, per il periodo in cui la vaccinazione in oggetto sia omessa o differita ai sensi del comma 2, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisca, senza decurtazione della retribuzione, i soggetti interessati a mansioni – anche diverse – in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da COVID-19. Il medesimo comma 10 fa in ogni caso salva l'applicazione delle vigenti norme temporanee relative ai cosiddetti «lavoratori fragili».
  Il comma 11 prevede che i soggetti rientranti nella fattispecie di omissione o di differimento di cui al comma 2 adottino, per il periodo interessato dalla medesima fattispecie e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate da uno specifico protocollo di sicurezza, adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.
  Il comma 12 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 5 estende la disciplina relativa alla manifestazione del consenso alla vaccinazione anti SARS-CoV-2, prevista per i pazienti in condizioni di incapacità naturale ricoverati in strutture sanitarie assistite, anche alle persone incapaci non ricoverate. Nei confronti di questi ultimi soggetti, il direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale di assistenza dell'interessato, Pag. 13 o un suo delegato, assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso alla vaccinazione.
  A tal fine viene inserito un nuovo comma 2-bis nell'articolo 1-quinquies del decreto-legge n. 172 del 2020, con la finalità di estenderne le previsioni anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non sono ricoverate in RSA o in strutture analoghe.
  Conseguentemente, vengono apportate modifiche ai commi 3, 5 e 7 dell'articolo 1-quinquies, per garantirne la relativa applicazione anche ai soggetti in stato di incapacità naturale non ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali o strutture analoghe (di cui all'introdotto comma 2-bis). Infine, poiché, per effetto delle modifiche apportate, l'articolo 1-quinquies è deputato a disciplinare le modalità di manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti SARS-CoV-2 per le persone che si trovino in condizioni di incapacità, a prescindere dal fatto che le stesse siano o meno ricoverate presso strutture sanitarie, viene altresì emendata la rubrica dell'articolo mediante l'espunzione delle parole «ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali».
  L'articolo 6, comma 1, alle lettere da a) a g), proroga, dal 30 aprile al 31 luglio 2021, l'efficacia delle disposizioni speciali, contenute nel decreto-legge n. 137 del 2020, che disciplinano l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria.
  In particolare, con le lettere da a) a c), sono prorogate le disposizioni già dettate dagli articoli 23, 23-bis e 23-ter del decreto-legge n. 137 del 2020 per consentire la trattazione in forma semplificata e prevalentemente da remoto dei procedimenti civili e dei procedimenti penali, in ogni stato e grado, e per prevedere la sospensione dei giudizi penali, con conseguente sospensione della prescrizione e dei termini di durata della custodia cautelare, quando le relative udienze debbano essere rinviate per impedimenti delle parti legati al COVID-19.
  La lettera d) proroga l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 137, di semplificazione per le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari (articolo 415-bis del codice di procedura penale) e la disciplina speciale concernente il deposito degli atti, documenti e istanze comunque denominati, diversi dai suddetti atti. La medesima lettera specifica che il malfunzionamento del portale del processo penale telematico costituisce condizione per la restituzione nel termine processuale previsto per il deposito non riuscito a causa della disfunzione tecnologica.
  La lettera e) proroga la disciplina speciale per lo svolgimento del processo amministrativo nella vigenza dell'emergenza epidemiologica, di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 137.
  La lettera f) interviene sull'articolo 26 del decreto-legge n. 137 del 2020 in materia di processo contabile, prorogando le disposizioni che prevedono che le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei conti alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrino a porte chiuse.
  La lettera g) modifica l'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 137, prorogando l'efficacia delle disposizioni speciali relative allo svolgimento del processo tributario.
  Il comma 2 interviene – sempre in materia di giustizia contabile – sull'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020, disponendo la proroga fino al 31 luglio 2021, delle misure ivi previste per assicurare la sicurezza e la funzionalità dello svolgimento delle diverse attività istituzionali della Corte dei conti nel pieno rispetto delle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del COVID-19.
  Il comma 3 apporta alcune modifiche al codice di giustizia contabile concernenti i termini per la proposizione dell'appello e la disciplina del deposito degli atti di impugnazione.
  In particolare, la lettera a) incide sull'articolo 178, comma 4, del codice di giustizia contabile (di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 174 del 2016), che individua la disciplina in materia di termini per le impugnazioni e decorrenza degli stessi, specificando che – così come già Pag. 14previsto per la revocazione – indipendentemente dalla data della notificazione della sentenza, il termine per proporre appello sia di un anno calcolato dalla pubblicazione della sentenza stessa.
  La lettera b) incide sull'articolo 180, comma 1, del codice, che detta la disciplina del deposito degli atti di impugnazione, uniformando le modalità previste per la revocazione e l'opposizione di terzo a quelle attualmente previste per il solo giudizio di appello.
  L'articolo 7 reca misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine dei giornalisti.
  In particolare, il comma 1 prevede che il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti possa disporre un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure.
  La disposizione non specifica quali siano gli organi soggetti al rinnovo, ovvero se si tratti dei membri del Consiglio nazionale e/o dei componenti dei Consigli regionali dell'ordine dei giornalisti.
  In proposito è opportuno rilevare che nella relazione illustrativa si fa invece espresso riferimento alle elezioni degli organi territoriali e nazionali dell'ordine professionale dei giornalisti.
  Il comma 1-bis, introdotto dal Senato, prevede che le modalità telematiche di svolgimento delle elezioni siano tali da assicurare la libertà del voto e la verifica della sua integrità.
  L'articolo 7-bis, introdotto dal Senato, consente il voto per corrispondenza per le elezioni dei componenti del Consiglio degli avvocati e dei procuratori dello Stato.
  In particolare, il comma 1 consente agli elettori che prestano servizio presso le avvocature distrettuali dello Stato di poter votare per corrispondenza secondo le determinazioni adottate dall'ufficio elettorale di cui all'articolo 22, comma 1, della legge n. 103 del 1979, per le elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dell'Avvocatura dello Stato che si svolgono durante lo stato di emergenza.
  Il comma 2 rimette al predetto ufficio elettorale l'emanazione delle istruzioni per lo svolgimento delle operazioni di voto, garantendo il carattere personale, diretto e segreto del voto, mentre i commi 3 e 4 recano norme di dettaglio sulle modalità di espressione del voto.
  L'articolo 8, al comma 1, proroga dal 31 marzo 2021 al 31 luglio 2021 (il testo originario del decreto-legge prevede la proroga fino al 31 maggio) un termine nell'ambito della disciplina transitoria e speciale relativa alle assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità. Tale proroga concerne il termine, posto per alcuni dei soggetti in esame, entro il quale i medesimi possono essere assunti – da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice – in posizione di lavoratori sovrannumerari, in deroga alla dotazione organica, alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale ed ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente.
  Le relazioni illustrativa e tecnica del disegno di legge di conversione del decreto-legge rilevano che la proroga di cui al comma 1 concerne procedure esperibili nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia.
  Il comma 2 consente la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato degli enti pubblici della Regione Calabria con soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità; il termine in oggetto viene prorogato dal 31 marzo 2021 al 31 luglio 2021 (il testo originario del decreto-legge prevede la proroga fino al 31 maggio).
  Ai fini della copertura dell'onere finanziario derivante dalla proroga di cui al comma 2 – onere quantificato, in virtù di una modifica introdotta dal Senato, in 10 milioni di euro per il 2021, mentre il testo originario del decreto quantifica l'onere in 5 milioni – il comma 3 prevede l'utilizzo del Fondo sociale per occupazione e formazione. Pag. 15
  Il comma 2-bis, introdotto dal Senato, ammette in ogni caso, per i lavoratori in esame impegnati in attività di pubblica utilità, la possibilità di assunzione – anche da parte di un'altra pubblica amministrazione – in posizione di lavoratori sovrannumerari, in deroga alla dotazione organica e alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale, purché l'assunzione sia operata nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente presso le regioni.
  Il comma 4 estende agli enti del Terzo settore le disposizioni in materia di proroga dei termini e di ricorso a modalità telematiche previste per lo svolgimento delle assemblee chiamate ad approvare i bilanci.
  L'articolo 9 differisce, per il solo anno 2021, dal 30 aprile al 15 giugno il termine limite previsto per la certificazione da parte delle Regioni e Province autonome dell'equilibrio di bilancio tramite rendicontazione dell'esercizio finanziario precedente, nel caso in cui i medesimi enti territoriali presentino un disavanzo di gestione del servizio sanitario regionale per il quarto trimestre consecutivo. In caso di disequilibrio dei conti, successivamente a tale data, a seguito della diffida con atto del Presidente del Consiglio dei ministri, la Regione o la provincia autonoma interessata deve adottare i provvedimenti necessari al rientro finanziario.
  Conseguentemente, viene differito dal 31 maggio al 15 luglio, il termine entro il quale il Presidente della Giunta regionale, nel ruolo di Commissario ad acta per la Regione interessata, è chiamato ad applicare comunque il divieto di effettuare spese non obbligatorie fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica e – nella misura massima prevista dalla vigente normativa – l'incremento dell'addizionale IRPEF e le dovute maggiorazioni dell'aliquota IRAP.
  L'articolo 10 introduce a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni – ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico –, nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale.
  Si consente altresì dal 3 maggio 2021 lo svolgimento delle prove selettive in presenza dei concorsi delle pubbliche amministrazioni per il reclutamento di personale, nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico scientifico.
  La disposizione reca, inoltre, una procedura semplificata anche per le assunzioni di personale a tempo determinato autorizzate, nelle amministrazioni pubbliche operanti nel Mezzogiorno, dalla normativa vigente per l'attuazione degli interventi di politica di coesione nell'ambito della programmazione 2014-2020 e 2021-2027.
  In particolare, il comma 1, al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, dispone in via strutturale che le pubbliche amministrazioni prevedano – anche in deroga alla disciplina vigente dettata dal DPR n. 487 del 1994, dal DPR n. 272 del 2004 e dalla legge n. 56 del 2019 recanti norme in merito allo svolgimento dei concorsi pubblici – le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove concorsuali, assicurandone comunque il profilo comparativo:

   secondo la lettera a), nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;

   secondo la lettera b), l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

   secondo la lettera c), una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti, al fine – analogamente alla prova preselettiva spesso prevista sinora – dell'ammissione Pag. 16 a successive fasi concorsuali; in virtù di una modifica introdotta dal Senato la previsione di tale fase è limitata ai profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, e i titoli devono essere strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite;

   secondo la lettera c-bis), introdotta dal Senato, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale in misura non superiore a un terzo.

  Il comma 1-bis, introdotto dal Senato, dispone in ordine all'equipollenza, ai soli fini dell'accesso alla pubblica amministrazione, del titolo di laurea magistrale in scienze delle religioni con i titoli di laurea magistrale: in scienze storiche, in scienze filosofiche e in antropologia culturale ed etnologia.
  Ai sensi del comma 2, in base al numero di partecipanti e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, le medesime amministrazioni possono prevedere l'utilizzo di sedi decentrate – con le modalità previste dall'articolo 247, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede a tal fine l'utilizzo di ogni struttura, pubblica o privata, nonché l'individuazione delle sedi anche sulla base della provenienza geografica dei candidati – e, ove necessario, in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
  Ai sensi del comma 3, fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, attualmente previsto sino al 30 aprile 2021, vengono introdotte alcune norme transitorie per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati al 1° aprile 2021 (data di entrata in vigore del decreto in esame) o successivamente a tale data e fino al permanere dello stato di emergenza, volte – come specificato anche nella relazione illustrativa – a consentire lo svolgimento dei concorsi pubblici sospesi.
  Nel caso di procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati al 1° aprile 2021 e nel caso non sia stata svolta alcuna attività, le suddette pubbliche amministrazioni:

   ai sensi del comma 3, primo periodo, prevedono l'utilizzo dei predetti strumenti informatici e digitali, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

   ai sensi del comma 3, secondo periodo, possono prevedere:

    l'utilizzo di sedi decentrate;

    la fase di valutazione dei titoli – dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo, per un massimo di trenta giorni (limite introdotto dal Senato) i termini di partecipazione – in deroga alla disciplina a regime dettata dal comma 1 per le procedure concorsuali, che prevede l'obbligatorietà di tale fase di valutazione;

   ai sensi del terzo periodo del comma 3, nel caso di procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente al 1° aprile 2021 e fino al permanere dello stato di emergenza, le pubbliche amministrazioni richiamate possono prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dalla disciplina generale posta dal comma 1, ferma restando l'obbligatorietà delle altre modalità previste a regime dalle lettere b) e c) del comma 1, ossia l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e lo svolgimento di una fase di valutazione.

  Il comma 4 prevede una procedura semplificata anche per l'assunzione di personale a tempo determinato nelle amministrazioni pubbliche operanti nel Mezzogiorno, autorizzate dalla normativa nel limite massimo di 2.800 unità, al fine di Pag. 17garantire la definizione e l'attuazione interventi di politica di coesione nell'ambito della programmazione 2014-2020 e 2021-2027.
  La procedura concorsuale semplificata prevede:

   una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale, anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi e il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale;

   una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della prova orale.

  Tale procedura avviene in deroga:

   alla previsione che subordina l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi (ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali) alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco (ex articolo 34, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001);

   al divieto di procedere a nuove assunzioni senza il previo espletamento delle procedure di mobilità collettiva (ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001);

   alla disciplina vigente dettata dal D.P.R. n. 487 del 1994 e dalla legge n. 56 del 2019 recanti norme in merito allo svolgimento dei concorsi pubblici.

  Segnala al riguardo che, in adempimento delle previsioni del comma 4, il Dipartimento per la funzione pubblica ha avviato la procedura per l'assunzione a tempo determinato delle suddette 2.800 unità di personale, con bando pubblicato il 6 aprile 2021.
  In base al comma 5 le predette misure si applicano anche alle procedure concorsuali volte all'assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati al 1° aprile 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto), che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione.
  Tale applicazione può avvenire anche in deroga al bando, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando stesso, senza necessità di riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti. Resta ferma l'attività già espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito.
  Il comma 6 prevede che le commissioni esaminatrici dei concorsi possano essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente.
  In virtù di una modifica introdotta dal Senato, è attribuito alla sola commissione il compito di definire, in una seduta plenaria preparatoria, procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni, in luogo della previsione originaria del decreto-legge che attribuisce sia alla commissione sia alle sottocommissioni il compito di garantire l'omogeneità dei criteri di valutazione delle prove. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati sul sito dell'amministrazione procedente, contestualmente alla graduatoria finale.
  In base al comma 7 le previsioni di cui all'articolo 10 si applicano, come detto, alle procedure concorsuali indette dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e anche a quelle indette dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), prevista dall'articolo 35, comma 5, del medesimo decreto legislativo citato.
  Il comma 8 esclude dal campo di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 (ad eccezione quindi del comma 9, che consente lo svolgimento in presenza delle procedure selettive a partire dal 3 maggio 2021) il personale in regime di Pag. 18diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001- tra cui i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia – che rimane disciplinato dai rispettivi ordinamenti.
  Secondo il comma 9, dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e, in virtù di una modifica introdotta dal Senato, delle selezioni pubbliche indette dalle società a controllo pubblico, nel rispetto del nuovo Protocollo validato, lo scorso 29 marzo, dal Comitato tecnico-scientifico (di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630).
  Il reclutamento del suddetto personale – a cui provvede il Dipartimento della funzione pubblica anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e del possibile ricorso a sedi decentrate – per le amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo), le agenzie e gli enti pubblici non economici, avviene mediante concorsi pubblici unici, come stabilito dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013 relativamente al reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni ai predetti soggetti; i concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica che si avvale a tal fine della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (Commissione RIPAM), nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. I concorsi si articolano in una fase di valutazione dei tioli ed esperienze professionale e in una prova scritta con quesiti a risposta multipla, con esclusione della prova orale. Per le restanti amministrazioni pubbliche (diverse da quelle centrali) è prevista la facoltà, non l'obbligo, di rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione RIPAM, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  Il comma 10 reca una disposizione concernente talune modalità di semplificazione dello svolgimento dei concorsi dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità.
  Il comma 10-bis, introdotto dal Senato, prevede che il 110° corso ed il 111° corso per commissari di Polizia abbiano durata pari a quattordici mesi, anziché gli ordinari ventiquattro mesi (previsti in via generale dal decreto legislativo n. 334 del 2000).
  Il comma 11 differisce il termine di vigenza delle graduatorie del personale del Ministero della giustizia, il cui scorrimento è autorizzato per l'assunzione complessiva di 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale dalla legge di bilancio 2021. Dette assunzioni sono autorizzate al fine di dare attuazione a un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato a eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e di repressione dei reati.
  Il comma 11-bis, introdotto dal Senato, apporta alcune modifiche al decreto-legge n. 183 del 2020, in materia di assunzioni di personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, sopprimendo talune limitazioni e aumentando la spesa a tal fine autorizzata.
  Il comma 11-ter, introdotto dal Senato, estende alle Autorità amministrative indipendenti la possibilità di svolgere le prove di concorso in modalità semplificata, al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale.
  L'articolo 10-bis, introdotto dal Senato, reca una norma di interpretazione autentica, concernente la disciplina previdenziale relativa ai direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di natura pubblica; più in particolare, la disciplina concerne l'eventuale rapporto di lavoro sussistente al momento della nomina, alla quale ultima consegue, in via tassativa, il collocamento in aspettativa senza assegni. Pag. 19
  In base al comma 1, il quale avendo natura di interpretazione autentica, ha effetto retroattivo, la disciplina previdenziale per la suddetta fattispecie è identica a quella posta dall'articolo 3, commi 11 e 12, del decreto legislativo n. 502 del 1992, con riferimento ai casi omologhi relativi ai direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (tra questi ultimi rientrano anche gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di natura pubblica).
  Tale disciplina prevede che il periodo di collocamento in aspettativa sia utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e che l'ente o azienda sanitario – ovvero, in alcuni casi, l'eventuale pubblica amministrazione di appartenenza – provveda al versamento dell'intera contribuzione; l'ente o azienda sanitario – ovvero, in alcuni casi, come detto, la pubblica amministrazione di appartenenza – procede altresì al recupero della quota di contribuzione a carico dell'interessato.
  Il comma 2 provvede alla quantificazione degli oneri finanziari annui derivanti dal comma 1, nonché alla relativa copertura, riducendo nelle misure annue corrispondenti l'autorizzazione di spesa relativa all'attività e al funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (istituito presso il Ministero della salute).
  L'articolo 10-ter, introdotto dal Senato, consente, in via straordinaria, anche per l'anno scolastico 2021/2022, l'attivazione di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, per le sostituzioni, personale docente abilitato.
  L'articolo 10-quater, introdotto dal Senato, modifica la disciplina sulla formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale.
  La modifica proposta concerne l'ambito temporale delle esperienze dirigenziali precedenti oggetto di valutazione; la norma vigente prevede che la Commissione preposta alla formazione dell'elenco in oggetto valuti esclusivamente le esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi sette anni e che, analogamente, ai fini della decurtazione di punteggio, si tenga conto esclusivamente degli eventuali provvedimenti di decadenza, o provvedimenti assimilabili, riportati dal candidato negli ultimi sette anni; l'articolo 10-quater dispone, con esclusivo riferimento alle regioni con popolazione inferiore ai 500.000 abitanti, l'elevamento dei due limiti temporali da sette a dieci anni.
  In merito rammenta che le esperienze dirigenziali oggetto di valutazione sono costituite esclusivamente dall'attività di direzione di enti, aziende, strutture o organismi – ovvero di un'articolazione degli stessi comunque contraddistinta – svolta, nel settore pubblico o privato, a seguito di formale conferimento di incarico, con autonomia organizzativa e gestionale, nonché con diretta responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie; non si considera, ai fini in esame, esperienza dirigenziale valutabile l'attività svolta a seguito di incarico comportante funzioni di mero studio, consulenza e ricerca.
  L'articolo 11, al comma 1 autorizza lo svolgimento della prova scritta del concorso per 310 posti di magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali durante l'emergenza pandemica da COVID-19. La disposizione demanda ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, previo parere favorevole del Comitato tecnico scientifico la definizione delle modalità operative per lo svolgimento della prova scritta e della prova orale del concorso, nonché le condizioni per l'accesso ai locali destinati per l'esame, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19.
  Ai sensi del comma 2, l'accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale del concorso è comunque subordinato alla presentazione di una dichiarazione sulle condizioni Pag. 20 previste dal decreto di cui al comma 1. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva costituisce causa di esclusione dal concorso ai sensi dell'articolo 10, primo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.
  Il comma 3 prevede – derogando a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 160 del 2006 – che la Commissione di concorso debba essere nominata nei trenta giorni (secondo la disciplina vigente il termine è di dieci giorni) che precedono quella di inizio della prova scritta. Ciò al fine di consentire che i componenti della commissione del concorso acquisiscano specifiche competenze sulle questioni organizzative concernenti il rispetto della normativa per il contrasto al COVID-19.
  Ai sensi del comma 4, nei dieci giorni che precedono lo svolgimento della prova scritta la commissione esaminatrice è chiamata ad individuare e rendere pubblici i criteri per la consultazione dei testi, escludendo quelli che contengono indici dal contenuto non meramente compilativo e descrittivo, schemi o tabelle, ovvero annotazioni diverse dai meri richiami normativi e dalle pronunce della Corte costituzionale.
  Il comma 5 reca quindi una disciplina specifica per la prova scritta del concorso per magistrato ordinario bandito con il DM del 29 ottobre. La prova scritta consiste – per questa volta – nello svolgimento di sintetici elaborati teorici su due materie tra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo individuate mediante sorteggio effettuato dalla commissione di concorso il mattino del giorno fissato per lo svolgimento di ciascuna prova. Nel definire i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti, la commissione tiene conto della capacità di sintesi nello svolgimento degli elaborati. Gli elaborati devono essere presentati nel termine di quattro ore dalla dettatura.
  Ai sensi del comma 6, nel concorso per magistrato ordinario di cui al presente articolo, l'idoneità è conseguita dai candidati che ottengono una valutazione complessiva nelle due prove non inferiore a novantasei punti, fermi i restanti criteri di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 160 del 2006.
  Il comma 7 precisa che, salvo quanto previsto dalle disposizioni dei commi precedenti, allo svolgimento del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
  Il comma 8 reca la copertura finanziaria. In particolare, per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo è autorizzata la spesa di euro 4.130.281 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  L'articolo 11-bis, introdotto dal Senato, amplia la platea degli Istituti tecnici superiori (ITS) titolati ad avanzare istanza per l'accesso ai contributi per investimenti in conto capitale per la infrastrutturazione di sedi e di laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0, stanziati con la legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2019).
  L'articolo 11-ter, introdotto dal Senato, reca disposizioni finalizzate al risanamento e alla riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina, nonché ad assicurare gli investimenti necessari per il ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti.
  Per tali finalità è prevista la nomina a Commissario straordinario del Prefetto di Messina, di cui vengono disciplinati la durata, le funzioni, le prerogative e i poteri derogatori, nonché la struttura di supporto. In particolare al Commissario spetta la perimetrazione della baraccopoli e la predisposizione di un piano degli interventi, per la cui realizzazione viene autorizzata Pag. 21 la spesa complessiva di 100 milioni di euro per il triennio 2021-2023.
  Viene altresì disciplinata la revoca delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti stabiliti dal Piano.
  L'articolo 11-quater, introdotto dal Senato, reca la clausola di salvaguardia, in virtù della quale le disposizioni del decreto-legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.
  L'articolo 12 prevede l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione.

  Stefano CECCANTI (PD), intervenendo da remoto, ritiene importante individuare uno strumento di indirizzo attraverso il quale segnalare al Governo – eventualmente anche nel corso del presente iter di esame – l'esigenza che nei testi delle proposte normative si eviti di prevedere disposizioni che rischiano di ledere le prerogative legislative del Parlamento, apparendo discutibili sotto il profilo del rispetto della gerarchia delle fonti. Cita, al riguardo, il contenuto del comma 2 dell'articolo 1, il quale – seppure rimasto inattuato – suscita molte perplessità, dal momento che prevede la possibilità, in relazione all'andamento dell'epidemia e allo stato di avanzamento della campagna vaccinale, di adottare, con deliberazione del Consiglio dei ministri, «determinazioni in deroga».

  Giuseppe BRESCIA, presidente, con riferimento alle considerazioni testé espresse dal deputato Ceccanti, ritiene che la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea possa costituire lo strumento più indicato per rappresentare tale condivisibile esigenza.

  Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo da remoto, ringrazia anzitutto la relatrice per aver approfondito le tematiche oggetto del provvedimento, nonostante si sia dinanzi ad un passaggio parlamentare a suo avviso solo formale, attesa la sostanziale blindatura del testo. Manifesta – a titolo personale e a nome del suo gruppo – il forte disappunto per la persistenza di una prassi legislativa che, conducendo ad un monocameralismo di fatto, ritiene lesiva delle prerogative di una delle due Camere, chiamata alternativamente a ratificare le determinazioni assunte dall'altra, senza aver alcuna possibilità di incidere sui testi e di discutere dei temi oggetti dei provvedimenti d'urgenza, spesso trasmessi a ridosso della loro scadenza.
  Lamenta dunque una organizzazione dei lavori – come definita emerso nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – che, a suo avviso, anche in questo caso – in linea con quanto avveniva con il precedente Governo – determinerà una compressione dei tempi di esame, impedendo qualsiasi forma di confronto e discussione, rilevando che essa appare ancora più paradossale se si considera l'ampia maggioranza che sostiene il Governo attualmente in carica.
  Dopo aver rilevato come anche per l'esame del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, già all'ordine del giorno dell'Assemblea, sarà impossibile ogni dialogo a causa della posizione della questione di fiducia, si augura che il Governo, oltre a manifestare, nell'ambito di sedi informali, comprensione rispetto all'insoddisfazione espressa dall'opposizione, assuma comportamenti concrete e garantisca tempi certi di esame dei provvedimenti presso entrambi i rami del Parlamento.
  Si augura, dunque, che si ponga fine a tale disdicevole prassi, facendo notare che, altrimenti, apparirebbe paradossalmente più coerente introdurre un monocameralismo in via di diritto, come propose in passato il Governo Renzi.
  Fa presente che il suo gruppo, in ogni caso, continuerà a svolgere il suo ruolo di unica opposizione presente in Parlamento, preannunciando la presentazione di proposte di modifica tese al miglioramento del testo in esame.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, fa notare come l'organizzazione dei lavori definita in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Pag. 22Commissione appaia l'unica possibile alla luce delle determinazioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, in base alle quali l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento – considerata la necessità di convertirlo entro la sua scadenza del 31 maggio – è previsto per lunedì 24 maggio.
  Condividendo le preoccupazioni manifestate nel dibattito odierno, ritiene in ogni caso opportuno che la I Commissione – anche considerate le sue specifiche competenze – segnali l'esigenza di svolgere una seria riflessione sulla questione testé posta, affinché sia garantita a ciascuna Camera la possibilità di svolgere adeguatamente il proprio ruolo. Per tale ragione, fa presente che si impegnerà a farsi interprete con propria lettera di tali preoccupazioni e a richiamare l'attenzione sulla necessità di garantire tempi adeguati di esame dei provvedimenti di urgenza presso ciascuna Camera.

  Vittoria BALDINO (M5S), intervenendo da remoto e associandosi alle considerazioni svolte dai deputati intervenuti in precedenza, dichiara di condividere l'iniziativa preannunciata dal Presidente di trasmettere le preoccupazioni emerse nell'ambito della Commissione circa il perpetuarsi di una prassi legislativa che rischia di ledere le prerogative di entrambe le Camere. Si augura che tale iniziativa, anche attraverso un'interlocuzione tra i Presidenti delle due Camere e con il Governo, possa condurre ad una organizzazione dei lavori parlamentari che, seppur nel quadro di tempistiche certe, compatibili con la necessità di fronteggiare una situazione di emergenza, pongano entrambe le Camere nelle condizioni di operare efficacemente.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nel ribadire che sarà sua cura sollevare tale questione a livello istituzionale, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.35.