CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 maggio 2021
586.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
Pag. 13

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

GIUNTA PLENARIA

  Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

  La seduta comincia alle 14.10.

Comunicazioni del Presidente.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, in merito al calendario dei lavori comunica, all'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza testé svoltasi, che l'esame dei Doc. IV-ter, n. 3 e Doc. IV-ter, n. 7, relativi a richieste di deliberazione in materia di insindacabilità nell'ambito di procedimenti civili nei confronti, rispettivamente, dell'ex deputata Monica Faenzi e dell'ex deputato Pietro Tidei, riprenderà a partire dal mese di giugno, dopo l'esperimento di tentativi di composizione bonaria delle liti, per i quali i due ex deputati hanno richiesto di poter disporre di un ulteriore lasso di tempo.
  Comunica inoltre di avere provveduto a integrare e modificare le designazioni dei relatori per le richieste di deliberazione in materia di insindacabilità di cui la Giunta inizierà l'esame nella seduta odierna o nelle prossime settimane. Si tratta dei seguenti documenti: procedimento civile nei confronti di Antonio Di Pietro, pendente presso la Corte di appello di Palermo (Doc. IV-ter, n. 17), per il quale l'incarico di relatrice torna ad essere affidato all'on. Giuliano; procedimento civile nei confronti del deputato Andrea Ruggieri, pendente presso il tribunale di Roma (Doc. IV-ter, n. 22), per il quale l'incarico di relatrice è affidato all'on. Eva Lorenzoni; procedimento penale Pag. 14 nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi, pendente presso il tribunale di Perugia (Doc. IV-ter, n. 20), per il quale l'incarico di relatrice è affidato all'on. Covolo; procedimento penale pendente presso il Tribunale di Roma nei confronti dell'on. Luigi Di Maio (Doc. IV-ter, n. 13), per il quale l'incarico di relatore è affidato all'on. Sarro; procedimento penale pendente presso il Tribunale di Roma nei confronti dell'on. Luigi Di Maio (Doc. IV-ter, n. 16), per il quale l'incarico di relatore è affidato all'on. Conte; procedimento penale pendente presso il Tribunale di Roma nei confronti dell'on. Barbara Saltamartini (Doc. IV-ter, n. 21), per il quale l'incarico di relatore è affidato all'on. Vitiello.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione pervenuta dalla Corte d'appello di Palermo nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Antonio Di Pietro, deputato all'epoca dei fatti (atto di citazione di Salvatore Cuffaro) (doc. IV-ter, n. 17).
(Esame e rinvio).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento civile nei confronti di Antonio Di Pietro, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso la Corte d'appello di Palermo – Sezione I Civile (atto di citazione di Salvatore Cuffaro, senatore all'epoca dei fatti) (Doc. IV-ter, n. 17). Cede quindi la parola alla relatrice.

  Carla GIULIANO (M5S), relatrice, riferisce che la richiesta risarcitoria da parte dell'ex senatore Cuffaro riguarda l'articolo intitolato «Vi difendiamo tutti da Cuffaro», pubblicato il 22 ottobre 2009 dall'on. Di Pietro sul proprio sito internet e il video intitolato «Costanzo show: Totò Cuffaro aggredisce Giovanni Falcone», presente sulla piattaforma YouTube e raggiungibile tramite collegamento anche dal sito internet dell'on. Di Pietro. Evidenzia che il video riproduceva l'intervento che l'allora deputato dell'Assemblea regionale siciliana Cuffaro fece il 26 settembre 1991 nel corso della cosiddetta staffetta televisiva in memoria di Libero Grassi tra le trasmissioni Samarcanda e Maurizio Costanzo Show, tra i cui ospiti figurava Giovanni Falcone, allora direttore del dipartimento per gli Affari penali del Ministero della giustizia. Rappresenta che l'articolo dell'on. Di Pietro fu pubblicato dopo che, il 5 ottobre 2009, il senatore Cuffaro aveva presentato querela contro gli autori di tre video presenti su YouTube (uno dei quali è quello che sarebbe poi stato raggiungibile anche tramite il sito dell'on. Di Pietro) che, già nei rispettivi titoli, lo accusavano di avere aggredito o di essere stato contro Giovanni Falcone; la querela raggiunse anche gli autori dei «commenti costituenti reato» (secondo le testuali parole contenute nell'atto di citazione nei confronti dell'on. Di Pietro) e la società Google Italia. La notizia della querela fu pubblicata in data 22 ottobre dal quotidiano Repubblica.it. Nell'atto di citazione è riportato che il sen. Cuffaro era venuto a conoscenza dell'esistenza dei tre video sul portale YouTube il 20 agosto 2009 e ne aveva chiesto alla società Google Italia l'immediata rimozione da internet, senza ottenerla.
  Riferisce che la richiesta di deliberazione è pervenuta alla Camera il 16 aprile 2019, dopo che la prima sezione civile della Corte di appello di Palermo, nella riunione del 27 marzo 2019, non ritenendo di accogliere l'eccezione sollevata dal Di Pietro concernente l'applicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, ha sospeso – ai sensi dell'art. 3 della legge n. 140 del 2003 – il procedimento e disposto la trasmissione degli atti e di copia della sentenza di primo grado alla Camera dei deputati per la valutazione in ordine alle espressioni dell'articolo del 22 ottobre 2009, «nella parte in cui ingeneravano nel lettore la convinzione che Cuffaro Salvatore avesse screditato Giovanni Falcone nel corso della trasmissione televisiva Samarcanda del 26 settembre 1991». Pag. 15
  Sottolinea che nell'articolo all'origine della richiesta risarcitoria si dava conto del fatto che il senatore Cuffaro avesse querelato per diffamazione e minacce i commentatori su internet del video sopra richiamato e si offriva, a nome del partito Italia dei valori, assistenza legale ai querelati, per accedere alla quale era anche pubblicato un apposito modulo da compilare. Fa presente che l'ex senatore Cuffaro ha citato l'ex deputato Di Pietro ritenendo diffamatori il titolo del video e alcune espressioni dell'articolo a commento, tra queste ultime anche quella secondo la quale il Cuffaro «doveva farsi notare (...) anche a costo di screditare un eroe vero che l'anno successivo sarebbe stato ammazzato con 500 chili di tritolo». Precisa che il giudice di primo grado del Tribunale di Palermo ha ritenuto diffamatoria questa affermazione e condannato Di Pietro a risarcire Cuffaro, mentre i restanti contenuti dell'articolo sono stati giudicati rientrare nel diritto di critica, così come non è stato dato rilievo al video che l'articolo commentava.
  Evidenzia che nell'atto di impugnazione della sentenza di primo grado da parte dell'on. Di Pietro, oltre a contestare la sentenza nel merito sotto il profilo del carattere diffamatorio o meno dell'articolo, se ne rileva il vizio in procedendo, consistente nell'essere stata emessa – dopo la valutazione del giudice dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – senza trasmettere gli atti alla Camera per le valutazioni di competenza ai sensi dell'art. 3 della legge n. 140 del 2003.
  A tal proposito rileva, tuttavia, che negli atti e nelle memorie difensive dell'on. Di Pietro relativi al procedimento di primo grado, volti a difendere i contenuti dell'articolo in quanto non diffamatori e compresi nel diritto di critica di cui all'art. 21 della Costituzione, non è del tutto chiaro se sia espressamente sollevata l'eccezione relativa all'esimente di cui all'art. 68 della Costituzione, di cui pure si sostiene l'applicabilità al caso in esame, tra l'altro perché le dichiarazioni di Di Pietro sarebbero «espressione del (suo) pensiero critico (...) sulle vicende giudiziarie politiche del dott. Cuffaro» e si configurerebbero quindi come «espressione di una attività di critica e di denuncia politica». Dagli atti a disposizione della Giunta, sembrerebbe che in primo grado la difesa dell'on. Di Pietro si sia rimessa «all'insindacabile valutazione del giudice» di approfondire se «si debba fare ricorso d'ufficio» all'applicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; sembrerebbe infatti che il richiamo all'art. 68 della Costituzione fosse da intendersi «solo come rafforzativo della sua attività di critica, anche politica», che «il fatto che Di Pietro sia un parlamentare della Repubblica non comporta necessariamente che lo stesso abbia voluto appellarsi all'esimente propria del suo ruolo e delle sue funzioni» e che «il richiamo al suo ruolo di parlamentare» non «può essere inteso come automatica e preliminare invocazione della relativa esimente». L'on. Di Pietro, sempre in primo grado, ha chiesto al giudice il rigetto della domanda di Cuffaro «risultando superfluo trasmettere (...) copia degli atti alla Camera dei deputati perché la stessa renda il relativo parere (salvo diversa valutazione di codesta Autorità giudiziaria)».
  Nei motivi di appello, peraltro, l'on. Di Pietro ha lamentato la mancata trasmissione degli atti alla Camera; ricorda che l'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 dispone che il giudice «se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti» provvede senza ritardo alla trasmissione degli atti alla Camera e che, nella sentenza di primo grado si dice, testualmente, che «va rilevato al riguardo che non viene qui in rilievo la disciplina di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, pure richiamata da parte convenuta».
  Osserva che da ciò si può verosimilmente desumere che il giudice di primo grado abbia ritenuto che l'on. Di Pietro non abbia inteso sollevare espressamente l'eccezione di insindacabilità ma solo fare un generico «richiamo» alla disciplina in materia.
  Fa notare che, qualora invece l'on. Di Pietro avesse realmente inteso proporre l'eccezione di insindacabilità già in primo Pag. 16grado, in tal caso l'intenzione è stata espressa, quantomeno negli scritti difensivi, in modo non del tutto chiaro. Rileva che, ad ogni modo, in appello l'on. Di Pietro ha senza dubbio proposto l'eccezione di insindacabilità, sulla quale la Giunta è quindi chiamata a deliberare.
  Sottolinea pertanto l'importanza di un'integrazione documentale dalla Corte di appello di Palermo, in particolare acquisendo i verbali di udienza tanto del primo quanto del secondo grado di giudizio, citati anche in alcune memorie difensive dell'on. Di Pietro ma non presenti agli atti della Giunta.
  Evidenzia che l'on. Di Pietro, negli atti del primo grado e nell'atto di appello, sostiene di avere reagito, come parlamentare e cittadino, alla querela che sarebbe stata sporta da Cuffaro contro oltre 4.000 commentatori del video presente in internet, senza cernita tra le diverse tipologie di commenti. In tal senso, l'offerta di tutela legale a tutti i querelati è qualificata dal Di Pietro come «iniziativa politica» deliberata dal partito Italia dei valori. Egli ritiene che il suo articolo non abbia contenuti diffamatori e rappresenti «una legittima attività di critica e di denuncia politica e parlamentare»; l'on. Di Pietro sostiene inoltre che la «legittima estrinsecazione della libertà di pensiero (...) acquisirà ancor di più forza e rilievo come espressione del pensiero di un parlamentare, chiamato a seguire le vicende politiche e giudiziarie del proprio Paese e dei suoi rappresentanti, e a farne divulgazione e critica innanzi agli elettori». Rileva che, secondo la difesa dell'on. Di Pietro, in tale attività di divulgazione e critica sarebbe compresa anche la parte dell'articolo che ha determinato la condanna in primo grado, quella cioè in cui l'on. Di Pietro afferma che nella trasmissione televisiva Cuffaro doveva farsi notare «anche a costo di screditare» Giovanni Falcone.
  Rileva che il giudice di primo grado motiva la non applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione con la valutazione, al cui sostegno cita alcune pronunce della Corte di cassazione, «che le dichiarazioni di che trattasi non sono state rese da Di Pietro in chiara e stretta connessione con il concreto esercizio della funzione pubblica – sia o non svolta in forma tipica e/o extra moenia – rivestita, all'epoca dei fatti, dal convenuto, né è configurabile un nesso di pertinenzialità con l'esercizio delle ordinarie attribuzioni ordinamentali», mentre la Corte d'appello sul punto non ha svolto argomentazioni.
  Fa presente infine che è in corso un'approfondita verifica ai fini dell'individuazione di eventuali atti tipici presentati dal deputato Di Pietro con riferimento alla vicenda, di cui darà conto in una prossima seduta, evidenziando il lungo arco temporale intercorrente tra i fatti rappresentati nel video postato su YouTube, che risalgono al 1991, e l'articolo ritenuto diffamatorio, che è del 2009; in tale periodo, l'on. Di Pietro ha svolto tre mandati parlamentari, di cui uno come senatore.
  Si riserva pertanto di avanzare una proposta all'esito dell'audizione dell'interessato e del dibattito che ne seguirà.

  Carlo SARRO (FI) rileva che la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità è pervenuta alla Camera in grado di appello, ciò che fa presupporre che in primo grado non sia stata sollevata alcuna eccezione di insindacabilità. Chiede inoltre di chiarire se in secondo grado l'eccezione di insindacabilità sia stata sollevata dalla difesa dell'ex deputato Di Pietro oppure d'ufficio dal giudice.

  Carla GIULIANO (M5S), relatrice, ribadisce che, dagli atti a disposizione, non appare del tutto chiaro se l'eccezione di insindacabilità sia stata sollevata o meno in primo grado, mentre conferma che è certamente stata sollevata dall'on. Di Pietro in secondo grado. Ribadisce altresì l'importanza dell'integrazione documentale concernente i verbali di udienza, che potrebbero essere dirimenti sul punto.

  Federico CONTE (LEU) osserva che la circostanza della sollevazione dell'eccezione in primo grado non appare avere una diretta ricaduta sulla procedibilità della decisione della Giunta.

  Ingrid BISA (LEGA) osserva che, poiché nella sentenza di primo grado si argomenta Pag. 17in merito alla non applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione, occorre accertare se il giudice – che non ha ritenuto di trasmettere gli atti alla Camera – abbia agito correttamente.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, concorda sull'opportunità della richiesta di integrazione documentale avanzata dalla relatrice. Rileva che nelle memorie difensive di primo grado l'on. Di Pietro sembrerebbe essersi richiamato soltanto alla libertà di espressione del pensiero ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione, senza invocare l'articolo 68 Cost.; alla luce di quanto dispone l'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, da ciò potrebbe discendere la scelta del giudice di primo grado di non trasmettere gli atti alla Camera.

  Silvia COVOLO (LEGA) rileva che, dalla lettura degli atti a disposizione della Giunta, emerge come la difesa dell'on. Di Pietro, in primo grado, si sia appellata soltanto all'articolo 21 della Costituzione, come un semplice cittadino che eserciti il diritto di critica, senza chiedere di sospendere il procedimento per la trasmissione degli atti alla Camera.

  Carlo SARRO (FI) osserva che nel decreto di sospensione pronunciato dalla Corte di appello di Palermo si precisa che la mancata applicazione dell'articolo 68 della Costituzione è un motivo di appello da parte dell'on. Di Pietro. In tale decreto, inoltre, si dà atto che il primo giudice si è effettivamente espresso sulla questione dell'insindacabilità, ritenendola infondata.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che provvederà a richiedere le citate integrazioni documentali e che l'ex deputato Antonio Di Pietro, con lettera pervenuta in data 11 maggio 2021, ha già manifestato l'intenzione di essere ascoltato personalmente, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera. Si riserva pertanto di convocare l'audizione in una prossima seduta, dopo che perverrà la risposta dell'ufficio giudiziario palermitano.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Andrea Ruggieri (atto di citazione di Paola Taverna) (doc. IV-ter, n. 22).
(Esame e rinvio).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento civile nei confronti del deputato Andrea Ruggieri, pendente presso il tribunale di Roma, sezione 18^ civile (atto di citazione della senatrice Paola Taverna) (Doc. IV-ter, n. 22).
  Precisa che si tratta di una richiesta pervenuta dall'autorità giudiziaria il 12 febbraio 2021, sulla quale ha affidato l'incarico di relatrice alla deputata Eva Lorenzoni, che invita a illustrare alla Giunta la questione.

  Eva LORENZONI (LEGA), relatrice, riferisce che la domanda ha ad oggetto alcune dichiarazioni rese dal deputato Ruggieri nel corso della trasmissione televisiva «Quarta Repubblica» andata in onda sul canale televisivo Rete 4, condotta dal giornalista Nicola Porro, anch'egli – unitamente alla società «RTI – Reti Televisive Italiane» – citato in giudizio dalla senatrice Taverna. Nel corso della trasmissione, dedicata al tema dei cd. «costi della politica», si esaminavano le spese sostenute da alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle, che erano state oggetto di pubblicazione sul sito internet maquantospendi.it. Dibattendo in merito alle spese telefoniche dei parlamentari con il deputato Ruggieri e con il giornalista e parlamentare europeo del Movimento 5 stelle Dino Giarrusso, il conduttore Porro chiedeva al deputato Ruggieri «quanto spende di telefono ogni mese? Perché glielo sto pagando io!», dove il riferimento era evidentemente all'indennità parlamentare quale emolumento gravante sul bilancio dello Stato; a tale domanda, il deputato rispondeva di spendere 7 euro al Pag. 18mese. Il conduttore della trasmissione allora chiedeva «io voglio sapere come fa la Taverna ad aver speso 350 euro al mese». Osserva che, a questo punto – secondo la ricostruzione del colloquio fornita nell'atto di citazione della sen. Taverna – l'on. Ruggieri avrebbe affermato «o te li rubi o sei scema...» e «... o te li fotti o sei scema». La sen. Taverna non era presente nello studio televisivo, e ritenendosi lesa nella propria onorabilità, ha presentato l'atto di citazione da cui origina la domanda in titolo.
  Riferisce che, nella comparsa di costituzione e risposta della difesa del deputato Ruggieri è chiesta l'applicazione dell'art. 68 della Costituzione, in quanto «risulta pacifico che le opinioni espresse dall'on. Ruggieri siano state esternate nell'esercizio della propria funzione. Ed infatti la parte della trasmissione televisiva in questione (...) verteva proprio sulle richieste di rimborso delle spese sostenute da parlamentari della Repubblica; è dunque innegabile e di solare evidenza che sia proprio della funzione di ciascun parlamentare effettuare un rigoroso controllo su dette attività».
  Segnala inoltre che il deputato Ruggieri contesta anche la ricostruzione della trasmissione operata nell'atto di citazione: egli avrebbe utilizzato le espressioni all'origine della citazione «rivolgendosi al dottor Giarrusso e non alla sen. Taverna» alla quale si sarebbe riferito unicamente utilizzando l'espressione, non oggetto di doglianza da parte della sen. Taverna, «se io spendo sette euro al mese vuol dire che si possono spendere sette euro al mese, se uno ne spende duecento volte in più, la Taverna ... vuol dire che o non sa fare i contratti telefonici oppure chiama su Marte».
  Riferisce che le parti hanno partecipato a un tentativo di mediazione in data 1° giugno 2020 presso l'Organismo di mediazione forense di Roma, che ha avuto esito negativo, come risulta dal relativo verbale agli atti della Giunta, e che, quindi, il 7 settembre 2020 la sen. Taverna ha presentato atto di citazione.
  Riferisce inoltre che, in data 22 gennaio 2021, il giudice istruttore del Tribunale civile di Roma, sciogliendo la riserva sull'istanza dell'on. Ruggieri relativa all'applicabilità dell'art. 68 della Costituzione, richiamandosi alla giurisprudenza costituzionale sull'art. 3 della legge n. 140 del 2003 e rilevando che il «collegamento funzionale» «dovrebbe investire tanto l'aspetto contenutistico delle affermazioni del parlamentare, quanto la misura ed il modo con cui sono state esternate», non ha ritenuto «in ragione del contesto nel quale sono state rese le dichiarazioni dell'on. Ruggieri, del tono e della qualità di alcune delle locuzioni usate» «di poter invitare sin d'ora le parti a precisare immediatamente le conclusioni ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 140 del 2003» e ha, quindi, dichiarato sospeso il processo e disposto la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati per le determinazioni ad essa riservate in ordine all'applicabilità dell'art. 68 della Costituzione al caso in esame.
  Rileva infine che – allo stato – non risultano o non è stato possibile individuare atti presentati o interventi svolti in sedi parlamentari dal deputato Ruggieri con riferimento alla vicenda. Si riserva pertanto di avanzare una proposta all'esito dell'audizione dell'interessato e del dibattito che ne seguirà.

  Roberto CASSINELLI (FI) fa notare la discrepanza, opportunamente evidenziata dalla relatrice, tra la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto di citazione della senatrice Taverna e quella contenuta negli atti prodotti dalla difesa dell'on. Ruggieri. Ritiene quindi necessario che i componenti della Giunta possano prendere visione del filmato della trasmissione televisiva e chiede alla Presidenza, anche per il tramite degli uffici, di adoperarsi a tal fine. Osserva infatti che le domande potrebbero avere un tenore diverso a seconda di quello che è stato effettivamente detto nel corso della trasmissione televisiva.

  Carlo SARRO (FI) concorda con le osservazioni dell'on. Cassinelli, tanto più che le espressioni rivolte dall'on. Ruggieri alla senatrice Taverna, secondo la ricostruzione dei fatti fornita dall'on. Ruggieri stesso, sarebbero assolutamente neutre.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, fa presente che darà incarico Pag. 19agli uffici di provvedere affinché ai membri della Giunta sia assicurata quanto prima la possibilità di visionare il filmato della trasmissione televisiva. Comunica infine che provvederà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare l'interessato a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta o tramite l'invio di note difensive. Si riserva pertanto di convocare la Giunta in una prossima seduta per svolgere la suddetta audizione, ove richiesta.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Perugia nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi (procedimento n. 2089/19 RGNR – n. 311/20 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 20).
(Esame e rinvio).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi pendente presso il tribunale di Perugia (procedimento n. 2089/19 RGNR – n. 311/20 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 20).
  Fa presente che si tratta di una richiesta pervenuta dall'autorità giudiziaria il 14 dicembre 2020, sulla quale ha affidato l'incarico di relatrice alla deputata Silvia Covolo, che invita a illustrare alla Giunta la questione.

  Silvia COVOLO (LEGA), relatrice, riferisce che il documento in titolo riguarda un procedimento penale pendente presso il tribunale di Perugia, originato da una denuncia-querela nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi da parte della dottoressa Laura Condemi, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, per il reato di cui all'art. 595, comma terzo, del codice penale e all'art. 13 della legge n. 47 del 1948 (diffamazione aggravata a mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione). La richiesta di deliberazione è pervenuta in data 23 dicembre 2020 dal Tribunale di Perugia – Sezione GIP-GUP. Rileva che la denuncia – che non è stata allegata agli atti trasmessi dal Tribunale di Roma alla Camera e non è, quindi, agli atti della Giunta – discende, secondo quanto emerge dalla documentazione agli atti, comprensiva tra l'altro della costituzione di parte civile della dott.ssa Condemi e della memoria difensiva dell'on. Sgarbi, da affermazioni del deputato Sgarbi rilasciate alla testata giornalistica «IlGiornale.it» del 29 novembre 2018 (poi pubblicate anche sulla versione cartacea) e nell'ambito di una intervista radiofonica andata in onda su Rai Radio 2 il 2 dicembre 2018. Sottolinea che le dichiarazioni ritenute diffamatorie sono state rese dall'on. Sgarbi a commento della notizia dell'indagine condotta nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica di Roma per il reato di cui all'art. 178, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, per avere autenticato opere ritenute false dell'artista contemporaneo Gino De Dominicis. Riferisce che nelle dichiarazioni rese a «Il Giornale» l'on. Sgarbi disse «mai il nucleo di tutela del patrimonio artistico dei carabinieri era arrivato più in basso mettendo l'ignoranza al servizio della cecità e della mancanza di giudizio di un magistrato, tale Laura Condemi» e definì l'indagine «irresponsabile e criminale». Nell'intervista radiofonica, l'on. Sgarbi definì la Condemi «una povera disperata».
  Fa presente che il 1° dicembre 2020 il giudice delle indagini preliminari di Perugia non ha ritenuto di accogliere l'eccezione, formulata dalla difesa dell'on. Sgarbi, concernente l'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e ha disposto la sospensione del processo e la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati. Il GIP non ha ravvisato alcun nesso tra le dichiarazioni rese dal deputato Sgarbi e le funzioni parlamentari. In particolare il GIP ha ritenuto non conferente il richiamo, contenuto nella memoria difensiva del deputato, all'audizione del 12 novembre 2018 del prof. Giovanni Canzio, Presidente emerito della Corte di cassazione, presso le commissioni riunite I e II della Camera, «sul tema della ragionevole durata del processo penale e delle prospettive di riforma»; Pag. 20a parere del GIP «ove l'on. Sgarbi avesse inteso censurare anche l'eccessiva durata del procedimento penale che lo riguardava, il tenore complessivo delle dichiarazioni rilasciate alla testata giornalistica e di quelle pronunciate nel corso della trasmissione radiofonica evidenziano chiaramente come le esternazioni incriminate non si inquadrassero nel contesto di una attività esterna di denuncia e/o critica politica, essendo volte a stigmatizzare, in modo specifico, l'oggetto dell'indagine che vedeva coinvolto lo stesso parlamentare, senza alcun riferimento a temi di rilievo generale, oggetto di possibile dibattito parlamentare».
  Osserva che nella memoria difensiva del deputato Sgarbi, in realtà, sono richiamate alcune considerazioni che il prof. Canzio avrebbe svolto in Commissione Giustizia della Camera il 12 novembre 2020 nel corso dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello. Osserva inoltre che in data 12 novembre 2018 il prof. Canzio fu ascoltato in audizione informale, quindi non resocontata, presso le Commissioni riunite I e II, nella veste di professore di ordinamento giudiziario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Evidenzia che alla memoria difensiva sono allegati sia il bollettino dal quale risulta l'audizione del 2018 presso le Commissioni riunite sia il comunicato tratto dal sito internet della Camera in cui si avvisa dello svolgimento dell'audizione del 2020 presso la Commissione Giustizia. Fa presente che l'audizione è citata nella memoria difensiva «a sostegno della ingiustizia del fatto commesso dalla dott.ssa Condemi» e rileva che la possibile confusione tra due diverse audizioni non appare ad ogni modo rilevante ai fini delle valutazioni della Giunta.
  Fa inoltre presente che nella memoria difensiva dell'on. Sgarbi si sostiene che, con il riferimento alla «mancanza di giudizio» del magistrato e la definizione dell'indagine come «irresponsabile e criminale», Sgarbi «come parlamentare, voleva criticare tale indagine, troppo lunga e che aveva violato le norme elementari del codice di rito e della C.E.D.U.». La memoria difensiva dell'on. Sgarbi motiva la non punibilità ex art. 68, primo comma, della Costituzione, argomentando che egli «prima dei fatti per cui è processo – e anche successivamente – si è sempre battuto sulla innocenza degli imputati e sulla lungaggine dei processi, presentando diverse interrogazioni parlamentari e pagando di persona numerosi risarcimenti ai magistrati, e tutto ciò solo per aver osato criticarli, magari duramente e con ragionamenti iperbolici» e che «nella specie, quindi, risulta sussistente il c.d. nesso funzionale» e «il parlamentare risulta non punibile avendo commesso il fatto nell'esercizio delle proprie funzioni».
  In conclusione, rileva che – ferme restando le notorie posizioni dell'on. Sgarbi sul tema della giustizia, richiamate anche nella sua memoria difensiva – non è stato possibile individuare atti presentati o interventi svolti in sedi parlamentari proprie dal deputato Sgarbi con riferimento specifico alla vicenda.
  Si riserva pertanto di avanzare una proposta all'esito dell'audizione dell'interessato e del dibattito che ne seguirà.

  Carlo SARRO (FI) invita la Giunta a valutare con estrema attenzione la vicenda in esame, per i temi delicati e complessi che sono coinvolti, anche alla luce delle recenti deliberazioni della Giunta medesima in ordine alla valutazione degli atti tipici ai fini dell'individuazione del cd. nesso funzionale, che non deve essere improntata a un rigido formalismo.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che provvederà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare l'interessato a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta o tramite l'invio di note difensive. Si riserva pertanto di convocare la Giunta in una prossima seduta per svolgere la suddetta audizione, ove richiesta.

  La seduta termina alle 14.55.