CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 maggio 2021
586.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 14.

Sull'ordine dei lavori.

  Sergio BATTELLI, presidente, avvisa che, per consentire la partecipazione ai lavori del il sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno, Ivan Scalfarotto, si rende necessario anticipare l'esame degli atti dell'Unione europea rispetto agli altri punti all'ordine del giorno.

  La Commissione concorda.

Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo.
COM(2020)609, COM(2020)610, COM(2020)611, COM(2020)612, COM(2020)613 e COM(2020)614.
(Parere alla I Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

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  La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea in oggetto.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla I Commissione, del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Si tratta di un'iniziativa di notevole rilevanza, che era stata preannunciata dalla Presidente della Commissione europea già nei suoi orientamenti e che è particolarmente importante per l'Italia, tenuto conto delle sollecitazioni provenienti dal nostro Paese in questi anni.
  Il nuovo patto interviene in un contesto caratterizzato dal sostanziale stallo dell'iter normativo della complessiva riforma del Sistema europeo comune di asilo (CEAS) del 2016, nel cui ambito particolare importanza assumeva la proposta di modifica del cosiddetto «regolamento di Dublino».
  Fa presente che i contenuti del nuovo patto sono stati inquadrati in una comunicazione della Commissione del 23 settembre dell'anno scorso, accompagnata da una tabella di impegni (COM(2020)609 final), che reca la descrizione del contesto in cui si inserisce l'intervento, dei presupposti relativi ai negoziati del precedente pacchetto, e dell'approccio che la Commissione europea ha inteso seguire nella formulazione delle nuove proposte.
  Il pacchetto si compone di cinque proposte di regolamento, che non sostituiscono integralmente le proposte del 2016. La Commissione europea sollecita, anzi, la rapida adozione tra di esse delle misure il cui rispettivo procedimento legislativo europeo aveva registrato uno stadio negoziale più avanzato. Si tratta, in particolare, delle proposte in materia di condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (COM(2016)465), di attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale (COM(2016)466), nonché della proposta volta a riformare il quadro giuridico dell'attuale EASO (Ufficio europeo per l'asilo), trasformandolo in Agenzia (COM(2016)271).
  Le nuove proposte della Commissione intervengono invece sulle proposte del 2016 volte a riformare il regime di Dublino in materia di procedura di asilo, nella consapevolezza che le precedenti iniziative normative avevano provocato significative distanze tra le posizioni assunte dai Governi degli Stati membri in sede di Consiglio dell'UE e anche nell'ambito del dibattito interistituzionale.
  Passa a dare conto in sintesi dei principali contenuti del pacchetto di proposte, rinviando per maggiori dettagli alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Il nuovo patto modifica il Sistema comune europeo di asilo CEAS (Common European Asylum System), peraltro includendo un nuovo regime per i controlli alle frontiere esterne dei cittadini stranieri non adempienti alle condizioni di ingresso nell'UE o salvati in una operazione SAR nelle acque.
  Il nuovo pacchetto si articola in tre pilastri: 1) nuove procedure per stabilire rapidamente lo status all'arrivo; 2) un quadro comune per la solidarietà e la condivisione della responsabilità; 3) un cambiamento di paradigma nella cooperazione con i Paesi terzi.
  È riconducibile al primo obiettivo la proposta di regolamento che dispone attività preliminari di accertamento alle frontiera (COM(2020)612final), per l'avvio delle diverse procedure cui deve sottoporsi lo straniero ai fini dell'ingresso o dell'allontanamento dallo Stato membro (cosiddetto screening). Le attività preliminari di accertamento alle frontiere dovrebbero essere applicabili a tutti i cittadini di paesi terzi che non hanno i requisiti previsti dal Codice frontiere Schengen per l'ingresso nel territorio, anche qualora facciano domanda di protezione internazionale, e a coloro che sono sbarcati a seguito di un'operazione di soccorso in mare. Gli accertamenti che si intende introdurre includono: controlli dello stato di salute e delle vulnerabilità; verifiche dell'identità; registrazione dei dati biometrici; controlli volti a verificare che la persona non rappresenti una minaccia per la sicurezza interna. Durante gli accertamenti i cittadini di paesi terzi ad essi sottoposti alla frontiera esterna non sono autorizzati a entrare nel territorio dell'Unione. Osserva al riguardo che varrà la pena approfondire la Pag. 383praticabilità del meccanismo giuridico per cui i luoghi dove effettuare i controlli dovrebbero considerarsi su un territorio esterno al confine Schengen, soprattutto se teniamo conto delle frontiere marittime del nostro territorio.
  Al primo obiettivo è altresì riconducibile la proposta modificata di regolamento che istituisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione (COM(2020)611 final), volta a un'estensione dei casi cui si dovrebbe applicare la procedura speciale di esame delle domande di asilo (ed eventualmente di rimpatrio) alla frontiera. La proposta prevede infatti che tale tipologia di iter per la concessione della protezione internazionale (della durata massima di 12 settimane) sia applicata anche ai richiedenti asilo provenienti da Paesi terzi con tassi di riconoscimento del diritto di asilo pari o inferiori al 20 per cento. Segnala che sul punto il Governo ha sottolineato il fatto che in Italia questa procedura di asilo finirebbe per essere applicata a gran parte delle richieste di protezione internazionale, con probabili impatti sul sistema nazionale.
  Il regime prevede che i richiedenti sottoposti a questo iter speciale di asilo non siano autorizzati ad entrare nel territorio dello Stato membro, che dovrebbe possibilmente individuare i luoghi dove espletare la procedura alla frontiera esterna, in prossimità della stessa oppure in zone di transito. La Commissione ha altresì proposto una procedura di rimpatrio «alla frontiera» (la cui durata non può superare le dodici settimane a partire dal momento in cui la persona non ha più diritto di rimanere e non è più autorizzata a rimanere), cui sono soggette persone che in linea di principio non sono legittimate a entrare nel territorio dello Stato membro e dovrebbero pertanto essere mantenute alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito (solo se questo risulta impossibile, lo Stato membro può ricorrere ad altre sedi sul proprio territorio).
  Evidenzia che elemento chiave del pacchetto è la proposta di regolamento sulla gestione della migrazione e l'asilo (COM(2020)610 final) che, oltre a intervenire sul cosiddetto «regime Dublino» senza modificare nella sostanza il principio dello Stato di primo approdo, introduce misure di solidarietà agli Stati con l'onere della migrazione maggiore, anche per i casi di sbarchi a seguito di ricerca e soccorso in mare.
  Tali misure includono forme flessibili di redistribuzione di richiedenti asilo, oltre all'offerta di mezzi e strutture di sostegno ai sistemi nazionali di asilo, a forme di collaborazione sul piano dei rapporti con Paesi di provenienza o di transito dei migranti; da ultimo si introduce la cosiddetta «sponsorizzazione dei rimpatri», che prevede come forma di aiuto l'impegno di uno Stato membro rimpatriare il migrante irregolare.
  In tale quadro giuridico gli Stati membri, tranne in determinati casi, godono di discrezionalità nella scelta tra le varie misure di solidarietà. Osserva che tale situazione rischia di determinare uno squilibrio tra responsabilità in capo ai Paesi di primo ingresso e nuovi meccanismi di solidarietà soggetti a valutazioni discrezionali degli altri Paesi membri. A tale proposito, sarebbe pertanto opportuno, a suo avviso, prevedere quote di ricollocazione obbligatoria, almeno per i casi di sbarchi a seguito di operazioni SAR.
  Osserva inoltre che la stessa sponsorizzazione dei rimpatri rischia di non sostenere in maniera efficace gli Stati membri di primo approdo, anche tenuto conto dei tempi e delle caratteristiche della procedura, che per essere realmente efficace dovrebbe presupporre la stipula di accordi di riammissione con i principali Paesi africani.
  Al riguardo, segnala che la Commissione ha recentemente presentato ulteriori iniziative per rafforzare la politica di rimpatrio dell'UE, che includono tra l'altro: l'istituzione della nuova figura del coordinatore europeo per i rimpatri, sostenuto da una rete ad alto livello, che avrà il compito di assistere gli Stati membri nel collegare tra loro i diversi assi d'intervento della politica di rimpatrio dell'UE; un programma di formazione comune per i consulenti esperti di rimpatrio; un quadro di qualità per i prestatori di servizi di reintegrazione Pag. 384basato su standard comuni per la gestione dei progetti, con il sostegno dei finanziamenti dell'UE.
  In tale contesto, la Commissione ha garantito un uso più coordinato delle risorse finanziarie che saranno disponibili nell'ambito di diversi fondi dell'UE per sostenere l'intero processo di rimpatrio volontario e reintegrazione.
  Auspica che tali misure possano sostenere anche il nuovo strumento di sponsorizzazione dei rimpatri in modo da migliorare significativamente il tasso di rimpatrio effettivo.
  La proposta di regolamento sulle situazioni di crisi e di forza maggiore (COM(2020)613 final), nel settore della migrazione e dell'asilo, dispone una serie di deroghe al regime di solidarietà citato e alle procedure di asilo e di rimpatrio alla frontiera. Per situazione di crisi deve intendersi una situazione eccezionale di afflusso massiccio di cittadini di Paesi terzi o di apolidi arrivati in modo irregolare in uno Stato membro o sbarcati sul suo territorio a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, la cui entità, in proporzione alla popolazione e al PIL dello Stato membro interessato, rende inefficace il sistema di asilo, accoglienza o rimpatrio dello Stato membro in questione e può avere gravi conseguenze sul funzionamento del sistema europeo comune di asilo o del quadro comune in materia di gestione dell'asilo e della migrazione, oppure un rischio imminente che si verifichi una tale situazione.
  Il regime speciale prevede tempi più brevi per l'attivazione della procedura di solidarietà, l'ampliamento dell'ambito d'applicazione per le ricollocazioni, il dimezzamento del termine per la sponsorizzazione dei rimpatri. In situazioni di crisi gli Stati membri possono applicare la procedura di asilo alla frontiera a tutti i richiedenti provenienti da un paese con un tasso di riconoscimento a livello dell'UE pari o inferiore al 75 per cento. Infine in situazioni di crisi è possibile la concessione dello status di protezione immediata agli sfollati che, nel loro paese d'origine, sono esposti a un rischio eccezionalmente alto di subire violenza indiscriminata, in una situazione di conflitto armato, e che non sono in condizione di ritornare in tale Paese terzo.
  Con il regolamento Eurodac (COM(2020)614 final) si amplia l'uso della banca dati europea per il confronto delle impronte digitali in particolare al fine di identificare i migranti irregolari, di abbassare la soglia di età per il rilevamento delle impronte digitali, di permettere il rilevamento delle informazioni sull'identità insieme ai dati biometrici, e di estendere il periodo di conservazione dei dati.
  Osserva che il pacchetto merita un'attenta valutazione, trattandosi di un settore sensibile che richiede da anni un assetto giuridico europeo stabile, in grado di fronteggiare l'aggravarsi di situazioni di emergenza. Tale assetto dovrà necessariamente bilanciare in modo equo i principi di responsabilità e solidarietà delineati nel Trattato; tale obiettivo potrebbe essere raggiunto più opportunamente, come segnalato anche in sede di negoziati sul precedente complesso di proposte, tramite una «logica di pacchetto» che preveda l'adozione contestuale di tutte le proposte in esame, considerate come profili di un unico equilibrio politico complessivo.
  Ricorda che la 14a Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato, con risoluzione approvata il 19 gennaio 2021, ha ritenuto non rispettati i princìpi di sussidiarietà e proporzionalità con riferimento al pacchetto normativo della Commissione europea.
  Si augura che nei prossimi mesi, anche grazie all'impulso proveniente da nuove sedi di discussione come la Conferenza per il futuro dell'Europa, possano ritrovare un rinnovato slancio i negoziati volti a mettere a punto le nuove riforme europee in materia di migrazione e asilo.
  In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere, tenendo conto di taluni profili precedentemente evidenziati in relazione all'esigenza di un equilibrio tra principi di solidarietà e responsabilità e del dibattito che si svolgerà in Commissione.

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) esprime apprezzamento per la presenza del Sottosegretario di Stato, che evidenzia l'importanza del documento in esame. Pag. 385
  Nel merito della relazione introduttiva, rileva che a suo avviso andrebbe maggiormente approfondita la terza proposta di regolamento contenuta nel pacchetto di proposte della Commissione europea, in ordine alla quale intende chiedere chiarimenti al Governo. Tale proposta prevede un nuovo paradigma per la cooperazione con l'Africa, prendendo atto del fallimento di quello finora adottato. Chiede quindi al sottosegretario se può esprimersi in merito al nuovo paradigma di cooperazione che si intende sviluppare, auspicando che esso si ispiri a quello adottato per il Ghana, basato non soltanto sull'erogazione di fondi bensì soprattutto sulla creazione, ai fini dello sviluppo, di rapporti di collaborazione comune.
  Rispetto alle altre proposte dalla Commissione, sulle quali sono già state sollevate nel dibattito pubblico alcune perplessità, sottolinea che le nuove procedure comuni prefigurate, che sostituirebbero quelle adottate dai singoli Paesi, rischiano di non attribuire la necessaria protezione ad alcune fattispecie che sono invece considerate nelle procedure nazionali. Cita, ad esempio, la presenza tra i migranti anche di figure religiose, aspetto questo particolarmente importante per il nostro Paese, caratterizzato peraltro dalla presenza del Vaticano, con la conseguente necessità di tenere conto di tale aspetto anche nelle procedure comuni.
  Ravvisa inoltre il rischio che nuove procedure massive non tengano in debita considerazione i diritti individuali delle persone. Ad esempio, migranti provenienti da Paesi non indicati nella lista prevista dalle norme comunitarie potrebbero comunque essere portatori di diritti individuali che diano titolo al diritto di asilo, ad esempio in caso di persecuzioni per orientamento sessuale, politico o religioso. Occorre pertanto scongiurare il rischio che la definizione di procedure comuni configuri l'anticamera per azioni massive che disconoscano i diritti degli individui.
  Un'ulteriore perplessità riguarda il rischio che si creino veri e propri luoghi di detenzione, per la difficoltà di gestire la massa dei richiedenti asilo durante la durata dell'iter per la concessione della protezione internazionale. Osserva inoltre che, al fine di evitare che la discrezionalità lasciata agli altri Paesi si tramuti in strategia dilatoria e mancata assunzione di responsabilità, si potrebbe circoscrivere tale discrezionalità, prevedendo in ogni caso l'obbligo di adozione di una scelta tra le possibili forme di aiuto.
  Sottolinea, infine, che in questo nuovo pacchetto non ravvisa una adeguata attenzione alla necessità di adottare uno specifico approccio per i minori, che necessitano di un livello di protezione maggiore rispetto agli altri migranti.

  Ivan SCALFAROTTO, Sottosegretario di Stato per l'interno, ricorda che quello in esame non costituisce un pacchetto di proposte chiuso e che esiste invece un'ampia e approfondita discussione in corso a livello europeo. Anche il Governo ha formulato proprie osservazioni e condiviso alcune riserve espresse nel corso dell'esame delle proposte in oggetto presso il Senato. Assicura pertanto che terrà conto delle valutazioni dei due rami del Parlamento, con una particolare considerazione per quelle formulate dalle Commissioni per le politiche europee, nonché delle riflessioni esposte nella seduta odierna dalla deputata Rossini.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.
Nuovo testo C. 1825 Cunial e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

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  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2021.

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), relatrice, nell'illustrare la proposta di parere favorevole con osservazione formulata (vedi allegato 1), sottolinea che si tratta di una proposta di legge volta a valorizzare l'agricoltura contadina e a riconoscere alle Regioni la facoltà di concedere deroghe volte ad adattare, semplificandole, le normative europee ai contesti locali produttivi. Osserva in proposito che tali deroghe devono comunque rispettare le procedure previste a livello europeo.

  La Commissione approva.

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
C. 3099 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Guido Germano PETTARIN (FI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla V Commissione bilancio, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19», anche detto decreto Sostegni, finalizzato a supportare le imprese e gli operatori economici danneggiati dalle conseguenze economiche derivanti dalla pandemia da Covid-19, nonché a stabilire connesse misure in materia di lavoro, salute e servizi territoriali.
  Rammenta che il provvedimento ha subito numerose modificazioni nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, passando da 43 articoli nel testo originario a 94 articoli, sempre suddivisi in cinque titoli. Richiama quindi brevemente l'intero articolato, nel testo approvato dal Senato, per poi passare all'illustrazione più dettagliata delle disposizioni di interesse per la Commissione.
  Il titolo I contiene misure a sostegno dell'economia e delle imprese, tra cui: la proroga del termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di mancato rispetto dei limiti per gli aiuti di Stato (articolo 01); la previsione di un ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita IVA (articolo 1); l'estensione, con alcune limitazioni, della possibilità di effettuare la rivalutazione agevolata dei beni d'impresa prevista dal DL 104/2020 (articolo 1-bis); la previsione di un contributo a fondo perduto per le start up che non beneficiano del contributo per i titolari di partita IVA di cui all'articolo 1 (articolo 1-ter); l'incremento dei componenti della Commissione tecnica per il Fondo per l'indennizzo ai risparmiatori istituito dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1-quater); la previsione di contributi in favore delle imprese nei comuni appartenenti a comprensori sciistici (articolo 2); un incremento dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti da lavoratori autonomi e professionisti (articolo 3); la proroga della sospensione delle cartelle di pagamento e l'annullamento di quelle fino a 5.000 euro (articolo 4); la definizione agevolata degli avvisi bonari per i titolari di partita IVA colpiti dalla pandemia (articolo 5); il differimento di un anno dell'efficacia dell'obbligo di segnalazione di possibile crisi di impresa da parte dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 14); il rinvio della disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata dal 30 aprile al 10 maggio (articolo 5, comma 22); l'estensione dell'ambito di applicazione della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, disposta dall'articolo 6-bis del decreto-legge n. 23 del 2020 (cd. Liquidità) in favore dei settori alberghiero e termale (articolo 5-bis); la riduzione della bolletta elettrica non domestica per i mesi da aprile a giugno e la riduzione fiscale del canone di abbonamento alle radioaudizioni per strutture ricettive e i Pag. 387bar (articolo 6); l'inclusione dell'IVA non detraibile nell'ambito delle spese per gli interventi realizzati ammissibili ai fini del Superbonus (articolo 6-bis); il rifinanziamento del Fondo per le emergenze relative alle emittenti locali (articolo 6-ter); il rifinanziamento del Fondo per il sostegno termale, istituito dal DL 34/2020 (articolo 6-quater); l'estensione al 2021 dell'esenzione dall'IRPEF dei beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore, con innalzamento del relativo limite di importo (articolo 6-quinquies); l'esenzione dal pagamento della prima rata dell'IMU 2021 per i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dall'articolo 1 del provvedimento in esame (articolo 6-sexies); l'applicazione anche ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020 della misura di detassazione dei canoni non percepiti introdotta dal decreto-legge n. 34 del 2019 (articolo 5-septies); la proroga dei termini per i versamenti PREU (articolo 6-octies); la previsione di un percorso condiviso tra locatario e locatore per la ricontrattazione delle locazioni commerciali in taluni comparti colpiti dalla crisi (articolo 6-novies).
  Il titolo II contiene disposizioni in materia di lavoro, tra cui l'estensione degli interventi di integrazione salariale con causale Covid (articoli 7 e 8); l'estensione del blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno (articolo 8, comma 9); l'ulteriore finanziamento della cassa integrazione per i dipendenti ex Ilva e del settore aeroportuale (articolo 9); la previsione di un'indennità in favore di lavoratori portuali per le giornate di mancato avviamento al lavoro (articolo 9-bis); un'indennità una tantum per i precari del turismo, i lavoratori dello spettacolo e gli operatori del settore dello sport (articolo 10); l'esenzione dall'imposta di bollo per le convenzioni relative allo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento (articolo 10-bis); il rifinanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza (articolo 11); il rinnovo fino a maggio del reddito di emergenza (articolo 12); l'istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di versamento dell'assegno di mantenimento (articolo 12-bis); l'incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti (articolo 13); il riconoscimento anche nei confronti del padre, e non solo alla madre come attualmente previsto, del contributo mensile per figli disabili a carico, nel caso di genitore disoccupato o monoreddito facente parte di nuclei familiari monoparentali (articolo 13-bis); un incremento del Fondo per il sostegno degli enti del Terzo settore (articolo 14); il rifinanziamento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche (articolo 14-bis); disposizioni in favore dei lavoratori fragili (disabili o immunodepressi) (articolo 15) e dell'assicurazione per l'impiego Naspi (articolo 16), la proroga dal 30 aprile al 31 dicembre degli incarichi di collaborazione dei 2.654 Navigator (articolo 18); il riconoscimento di un'indennità straordinaria in favore dei lavoratori in somministrazione del comparto sanità (articolo 18-bis); l'estensione per gennaio dell'esonero contributivo per le filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (articolo 19).
  Il titolo III contiene misure in materia di salute e sicurezza, tra cui: il concorso del personale medico dell'INAIL alla vaccinazione nei luoghi di lavoro (articolo 19-bis); l'incremento delle risorse per l'acquisto dei vaccini e farmaci di cura contro il COVID-19, misure inerenti la campagna di vaccinazione (articolo 20); il differimento al 1° gennaio 2022 di alcuni effetti di un eventuale inadempimento in materia di mobilità sanitaria interregionale (articolo 20-bis); l'inclusione dei malati oncologici in follow up tra le categorie prioritarie per la vaccinazione (articolo 20-ter); la proroga di quattro mesi delle misure relative agli alberghi sanitari (Covid Hotel) (articolo 21); il riconoscimento di un contributo in favore dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù per il ristoro dei costi conseguenti all'emergenza Covid-19 (articolo 21-bis); la proroga fino al 31 dicembre della ferma dei 190 medici e dei 300 infermieri militari (articolo 22); la sospensione dei termini relativi ad adempimenti a carico dei professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, Pag. 388 in caso di impedimento dovuto al Covid-19 (articolo 22-bis).
  Il titolo IV contiene misure relative agli enti territoriali, tra cui: lo stanziamento di 1 miliardo di euro da trasferire regioni, province e comuni a titolo di compensazione per i minori introiti fiscali (articolo 23); l'erogazione di contributi ai Comuni per l'individuazione di seggi elettorali diversi dagli edifici scolastici (articolo 23-bis); l'istituzione di un Fondo per il sostegno alle Città d'Arte e ai borghi (articolo 23-ter); lo stanziamento di 1 miliardo di euro come rimborso alle regioni per l'acquisto di mascherine nel 2020 (articolo 24); l'esclusione della ripetibilità degli emolumenti non dovuti e corrisposti fino al 31 dicembre 2020 al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza (articolo 24-bis); lo stanziamento di 250 milioni di euro per il mancato introito della tassa di soggiorno per i comuni (articolo 25); lo stanziamento di 220 milioni, da ripartire con Dpcm, a sostegno delle categorie particolarmente colpite dal Covid quali attività commerciali o di ristorazione nei centri storici e del settore dei matrimoni e degli eventi privati (articolo 26); la proroga della validità delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (articolo 26-bis); la conferma del contributo di 110 milioni alle regioni, per ristori, di cui era scaduto il termine per l'emanazione del decreto di riparto (articolo 27); la modifica della disciplina inerente al recupero degli aiuti di Stato non rimborsati e della facoltà per le Regioni e le Camere di commercio di adottare aiuti alle imprese (articolo 28); l'assegnazione alle regioni di 800 milioni di euro per i mancati introiti del trasporto pubblico locale dovuti alle restrizioni di capienza (articolo 29); l'estensione ai veicoli adibiti al trasporto merci delle misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica (articolo 29-bis); la possibilità di cumulo di agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di aiuti agli investimenti delle imprese di autotrasporto esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggette ad obbligo di servizio pubblico (articolo 29-ter); il posticipo dal 30 aprile al 31 luglio 2021 del termine di versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante l'infrastruttura Autostradale A22 Brennero-Modena (articolo 29-quater); una serie di proroghe, tra cui quella, fino al 30 giugno, dell'esonero per ristoranti e bar dal pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, ed altre misure di interesse degli enti locali (articoli da 30 a 30-quater); un contributo ai concessionari di aree demaniali marittime per le attività di acquacoltura, pesca, nel limite di spesa di 1 milione di euro per il 2021 (articolo 30-quinquies); la proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale (articolo 30-sexies).
  Il titolo V contiene disposizioni varie, tra cui l'incremento di 300 milioni di euro destinati a favorire l'attività didattica e il recupero delle competenze e della socialità degli studenti (articolo 31); lo stanziamento di 35 milioni di euro per le regioni del Mezzogiorno, per l'acquisto di dispositivi digitali individuali da concedere in comodato d'uso agli studenti meno abbienti, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per assicurare una connettività di dati illimitata (articolo 32); misure di semplificazione per l'ampliamento dei collegamenti digitali (articolo 32-bis); lo stanziamento, per le medesime predette finalità, di 78,5 milioni per le università, istituti Afam e i centri di ricerca (articolo 33); 100 milioni di euro per il fondo per l'inclusione delle persone con disabilità (articolo 34); la proroga fino al 31 dicembre e il rifinanziamento del «buono viaggio» (articolo 34, comma 3); misure per i portatori di disabilità visive e uditive (articoli 34-bis e 34-ter); la proroga e rifinanziamento del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio, compreso il personale militare medico e l'operazione «Strade sicure» (articolo 35); stanziamenti per esigenze logistiche della Polizia penitenziaria e delle Forze armate (articoli 35, commi 10-bis e 10-ter, e articolo 35-bis); l'incremento di 200 milioni di euro del fondo per i settori Pag. 389dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, e di 120 milioni del fondo per le imprese e istituzioni culturali (articolo 36); un credito di imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo (articolo 36-bis); misure per la mancata fruizione di attività sportive dovuta alle restrizioni Covid-19 (articolo 36-ter); misure a sostegno delle grandi imprese (articolo 37); esclusione per l'anno 2021 per le imprese di autotrasporto dall'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti (articolo 37-bis); modifiche procedurali alla legge fallimentare in materia di accordi di ristrutturazione (articolo 37-ter); sostegni agli enti fieristici e alla loro internazionalizzazione (articolo 38); e per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (articolo 39); disposizioni su alimenti, imballaggi e cooperative (articolo 39 commi da 1-bis e 1-ter); estensione alle imprese agricole dell'accesso al Conto termico (articolo 39-bis); possibilità di convenzioni del MIPAAF con l'ENAMA (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola) (articolo 39-ter); esclusione, fino al termine del 2022, della posidonia spiaggiata dalla disciplina del codice dell'ambiente inerente ai rifiuti, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici produttivi, mediante processi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana (articolo 39-quater); lo stanziamento di risorse per il Commissario straordinario per l'emergenza da Covid-19 (per circa 1,2 miliardi) nonché per il Fondo per le emergenze nazionali e per la Protezione civile (articolo 40); l'assegnazione al Comune di Genova delle risorse residue del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera (articolo 40-bis); la proroga della possibilità di accedere alla ristrutturazione di mutui ipotecari per immobili, costituenti abitazioni principali, oggetto di procedura esecutiva (articolo 40-ter); disposizioni in materia di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili (articolo 40-quater); il rifinanziamento del fondo per le esigenze indifferibili (articolo 41).
  Infine l'articolo 42 reca disposizioni finanziarie, l'articolo 42-bis reca la clausola di salvaguardia della compatibilità con le norme statutarie dei territori ad autonomia speciale e l'articolo 43 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.
  Evidenzia poi che il provvedimento, data la sua finalità di sostegno ai settori economici colpiti dalla crisi, presenta numerose disposizioni attinenti all'ordinamento dell'Unione europea, volte, nella maggior parte dei casi, a richiamare la necessaria compatibilità degli aiuti previsti con il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 definito dalla normativa comunitaria.
  Al riguardo ricorda, preliminarmente, che con la quinta modifica, del 28 gennaio 2021, di cui alla Comunicazione della Commissione C(2021) 564 (GUUE 2021/C 34/06) sono stati definiti nuovi tetti di aiuti di Stato ammissibili, riguardanti in particolare gli «Aiuti di importo limitato» (sezione 3.1), che passano da 800 mila a 1,8 milioni di euro per impresa, e gli «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» (sezione 3.12), che passano da 3 a 10 milioni di euro per impresa. L'erogazione è consentita per le imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o indisponibilità di liquidità. L'aiuto – che deve essere concesso entro il 31 dicembre 2021 – non può essere riconosciuto a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019, ad eccezione delle micro e piccole imprese.
  Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti dai ricavi dell'impresa, la normativa europea consente contributi degli Stati, se l'impresa ha subito una riduzione di almeno il 30 per cento del fatturato rispetto allo stesso periodo del 2019. L'intensità di aiuto non può superare il 70 per cento dei costi fissi non coperti, o il 90 per cento se si tratta di micro o piccole imprese. L'importo complessivo dell'aiuto non supera 10 milioni di euro per impresa.
  Passando a descrivere le disposizioni di interesse contenute nel provvedimento in esame, segnala di seguito le principali.
  L'articolo 01, introdotto dal Senato, dispone la proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 del termine per il versamento, Pag. 390senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di mancato rispetto dei limiti del citato Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato previsto dalla Commissione europea.
  L'articolo 1, ai commi da 13 a 17, prevede una disciplina procedurale specifica, in materia di aiuti di Stato, da applicare alle misure di cui ai commi da 1 a 9 dello stesso articolo 1 (contributo a fondo perduto per le partite IVA), ai commi 5 e 6 dell'articolo 6 (riduzione fiscale del canone di abbonamento alle radioaudizioni per strutture ricettive e i bar) e a determinate misure di sostegno stabilite dai decreti-legge n. 34, 104, 137 e 172 del 2020, e dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020). È prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia per stabilire le modalità di attuazione della nuova disciplina, ai fini della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea.
  L'articolo 1-ter, introdotto dal Senato prevede la concessione di un contributo a fondo perduto per le start up che non beneficiano del contributo per i titolari di partita IVA di cui all'articolo 1, per un importo complessivo di 20 milioni per il 2021, specificando che al contributo in esame si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del medesimo articolo 1.
  L'articolo 2, modificato dal Senato, prevede l'erogazione di contributi a favore degli esercenti attività d'impresa di vendita di beni o servizi svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, nel limite di una dotazione complessiva di 700 milioni per il 2021. Il Senato ha introdotto una modifica volta a specificare che i contributi in questione sono riconosciuti in conformità al citato Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, nonché, quanto al contributo, previsto dal comma 2, lettera a), in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune – nella misura del 70 per cento della media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019, per un ammontare complessivo di 430 milioni di cui – in conformità all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE (aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali), previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato.
  L'articolo 5, comma 15, prevede il differimento di tre mesi del termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali (Web Tax) da parte dei prestatori con ricavi superiori a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano. Ricorda che la norma, prevista dalla legge di bilancio 2019 (commi da 35 a 50 dell'articolo unico della legge n. 145/2018), è entrata in vigore il primo gennaio 2020. Essa recepisce a grandi linee una proposta di direttiva (COM(2018) 148), relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali, che prevede un'imposta temporanea che gli Stati membri dovrebbero introdurre e applicare a determinate attività digitali che generano utili nell'UE, in attesa che venga attuata una soluzione strutturale a lungo termine, da concordare prima in sede di OCSE.
  L'articolo 6-sexies dispone l'esenzione dal pagamento della prima rata dell'IMU 2021 per i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dall'articolo 1 del provvedimento in esame nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal citato Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.
  L'articolo 17 estende dal 31 marzo al 31 dicembre la disciplina transitoria in materia di proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, di cui all'articolo 93, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, che consente una proroga di dodici mesi, fermo restando il limite di durata complessiva pari a ventiquattro mesi, anche in assenza delle condizioni di straordinarietà poste dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Ricorda che, secondo la normativa generale, qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato. Pag. 391
  L'articolo 19 prevede l'estensione al mese di gennaio 2021 dell'esonero contributivo per le filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nei limiti del citato Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato. Il comma 2-bis, introdotto dal Senato, esplicita inoltre che per accedere agli esoneri contributivi previsti dai decreti legge n. 34 e n. 137 del 2020 in favore dei vari comparti del settore agricolo, i beneficiari nella domanda dichiarino di non avere superato i limiti individuali fissati dal citato Quadro temporaneo.
  L'articolo 20, commi da 7 a 10, prevede, previa autorizzazione della Commissione europea e nei limiti del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati effettuati nel settore biofarmaceutico.
  L'articolo 28, al comma 1, la lettera 0a) – inserita dal Senato – integra l'articolo 53 del decreto-legge n. 34/2020, con due nuovi commi (1-bis e 1-ter), i quali dispongono che, fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia, l'importo degli aiuti non rimborsati può essere rateizzato fino ad un massimo di 24 rate mensili, comprensive degli interessi (comma 1-bis), subordinando quanto sopra alla previa autorizzazione della Commissione europea. Le restanti lettere del comma 1 dell'articolo 28 modificano gli articoli 54-61 del decreto-legge n. 34 del 2020, che consentono alle regioni, agli altri enti territoriali e alle Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile – di adottare aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal Temporary Framework, al fine di adeguare tali disposizioni alla citata quinta modifica, del 28 gennaio 2021, di cui alla Comunicazione della Commissione C(2021) 564 (GUUE 2021/C 34/06), che innalza i tetti degli aiuti e ne estende la durata di validità fino al 31 dicembre 2021.
  Il comma 1-bis dell'articolo 28, introdotto dal Senato, interviene sulla disciplina del credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere – disciplinato dall'articolo 10 del decreto-legge n. 83/2014 e riconosciuto anche per il biennio 2020-2021 dall'articolo 79, comma 1 del decreto-legge n. 104/2020 – al fine di specificare che esso è concesso, oltre che nei limiti del de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, anche nei limiti consentiti dal Temporary Framework.
  L'articolo 29-ter, inserito dal Senato, rimuove il divieto di cumulo tra agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di aiuti agli investimenti delle imprese di autotrasporto esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggette ad obbligo di servizio pubblico. In particolare, i contributi per il rinnovo del parco veicolare, previsti dall'articolo 1, comma 113, della legge 160/2019, sono cumulabili con gli aiuti de minimis, concessi ai sensi del citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Resta comunque fermo il rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti.
  L'articolo 30-quinquies prevede un contributo ai concessionari di aree demaniali marittime per le attività di acquacoltura e pesca, nel limite di spesa di 1 milione di euro per il 2021. L'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del TFUE, per la verifica della compatibilità dell'aiuto con le regole di concorrenza del mercato interno.
  L'articolo 30-sexies, comma 4, lettera b), introdotto dal Senato, disciplina il processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza, incluse le gallerie stradali oggetto dell'estensione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), come definita dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, prevedendo altresì una disciplina transitoria nelle more del perfezionamento del processo di rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio.
  L'articolo 36-bis, introdotto dal Senato, prevede un credito di imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo, specificando anche in tal caso che la disposizione trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle Pag. 392condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.
  L'articolo 37 prevede lo stanziamento di 200 milioni per la concessione di prestiti, da restituire nel termine massimo di 5 anni, finalizzati alla continuità operativa delle grandi imprese, escluse quelle operanti nel settore bancario finanziario e assicurativo, che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria. Si tratta di imprese con più di 250 occupati e un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio – ossia un totale attivo dello stato patrimoniale – superiore ai 43 milioni di euro. I prestiti sono concessi nei limiti ed alle condizioni previste dal Temporary Framework; il comma 6 contiene inoltre la clausola in base alla quale l'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  Il comma 3 specifica che, in base al Quadro temporaneo non possono accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in «difficoltà» alla data del 31 dicembre 2019. Si chiarisce inoltre che per imprese in temporanea difficoltà si intendono le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di «difficoltà» come definita all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 (cd. regolamento GBER), ma che presentano prospettive di ripresa dell'attività. Viene in proposito specificato che il prestito può essere concesso solo a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.
  Ricorda al riguardo che la presunzione del rimborso integrale dell'esposizione è una clausola già usata nella disciplina sui ristori conseguenti alla pandemia (articolo 13 del decreto-legge n. 23/2020; articolo 64 del decreto-legge n. 104/2020), in cui si prevedevano garanzie prestate ad imprese in difficoltà. Le norme richiamate legavano la prognosi di rimborso all'analisi della situazione finanziaria del debitore, elemento probabilmente implicito anche nell'articolo in commento e che verosimilmente sarà esplicitato dal decreto ministeriale di cui al comma 5.
  L'articolo 39, comma 1-bis, introdotto dal Senato, prevede la possibilità, fino al termine del 2022, di estendere agli ortaggi ortofrutticoli freschi le norme riguardanti le procedure di preparazione e confezionamento previste per i prodotti ortofrutticoli di IV gamma (ovvero gli ortaggi preparati, lavati, freschi e confezionati), demandando alla normativa secondaria la definizione dei parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo di tali prodotti. Ricorda in proposito che si tratta di una materia oggetto di una disciplina comunitaria, in particolare del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione e successive modificazioni.
  Il comma 1-ter dello stesso articolo 39, anch'esso introdotto dal Senato, interviene in materia di proroga di termini in materia imballaggi, prevedendo che i prodotti privi dei requisiti di etichettatura stabiliti dalle norme tecniche UNI applicabili e alla normativa europea e già posti in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
  In conclusione, propone di anticipare alla seduta odierna la votazione della proposta di parere dal lui formulata, che preannuncia favorevole.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che il voto sul provvedimento in esame era calendarizzato per la seduta di domani, facendo presente che, tuttavia, se vi è il consenso unanime della Commissione, si può procedere ad anticipare la votazione del parere.

  La Commissione concorda.

  Guido Germano PETTARIN (FI) illustra la proposta di parere favorevole formulata (vedi allegato 2).

  La Commissione approva.

  La seduta termina alle 14.35.

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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio.
Atto n. 249.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 5 maggio 2021.

  Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), relatore, illustra la proposta di parere favorevole formulata (vedi allegato 3).

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) sottolinea che la ratifica della convenzione di Stoccolma, attualmente all'esame del Parlamento, si armonizza con le finalità previste dal provvedimento in esame, volto a sanzionare le violazioni delle disposizioni europee sull'uso del mercurio nei prodotti e nei processi produttivi. Evidenziando pertanto che, ratificando la citata convenzione, l'Italia adotterà, nel modo più fattivo, l'impegno a ridurre la produzione e l'utilizzo del mercurio, preannuncia il suo voto favorevole.

  La Commissione approva.

Sull'ordine dei lavori.

  Matteo Luigi BIANCHI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda la notizia degli attacchi terroristici, con lancio di missili, in corso da ieri in Israele. Stigmatizza in proposito l'imbarazzante silenzio delle istituzioni comunitarie e internazionali a fronte di un episodio che mina la pacifica convivenza tra i popoli nel Medio Oriente. Sollecita quindi la Commissione ad associarsi alla sua richiesta al Governo di prendere posizione al riguardo e sollecitare l'Unione europea a farsi parte attiva per difendere gli accordi in quell'area.

  Sergio BATTELLI, presidente, fa presente che, trattandosi di politica estera, la competenza primaria della questione sollevata è della III Commissione.

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) sottolinea l'importanza del tema anche per questa Commissione. L'Europa deve poter assumere iniziative per salvaguardare quei territori, in particolare al fine di proteggere dagli eventi in corso soprattutto i luoghi dell'educazione e dell'infanzia, che sono i pilastri della società, e offrire una collaborazione per avviare dialoghi multilaterali che possano contribuire a stemperare i conflitti in corso.

  Guido Germano PETTARIN (FI), dà lettura di un'agenzia di stampa che riporta la richiesta della Cina al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, formulata tramite la portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, di agire nel nuovo conflitto tra israeliani e palestinesi, lavorando sulla soluzione dei due Stati, condannando le violenze contro i civili ed esortando le parti a evitare provocazioni con azioni e dichiarazioni. Sottolinea la rilevanza della dichiarazione, non tanto per i suoi contenuti, quanto per il contesto in cui essa è espressa. È infatti in atto un confronto tra i grandi attori mondiali, tra cui anche l'Unione europea dovrebbe far sentire la sua voce, non solo per esprimere solidarietà a Israele, ma per prendere atto che siamo di fronte a una pericolosa escalation delle tensioni internazionali.

  Sergio BATTELLI, presidente, nel ringraziare i colleghi deputati per le considerazioni esposte, fa presente come l'Assemblea possa rappresentare il luogo più idoneo entro il quale svolgere un ampio dibattito su un tema delicato e complesso come quello sollevato.

  La seduta termina alle 14.45.