CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 maggio 2021
586.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 116

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.15.

Pag. 117

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.
C. 1813, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 maggio 2021.

  La Viceministra Laura CASTELLI, facendo seguito alle modifiche proposte dal Governo al testo del provvedimento nella scorsa seduta, deposita agli atti della Commissione un appunto dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze e una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 1), nei quali sono evidenziate ulteriori criticità concernenti possibili riflessi finanziari negativi connessi alle attività di vigilanza previste dal provvedimento in esame.

  Mauro DEL BARBA (IV), relatore, si riserva di effettuare i necessari approfondimenti in ordine alla documentazione testé depositata dalla rappresentante del Governo.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.
Testo unificato C. 164 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 maggio 2021.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, fa presente che la Commissione è in attesa di acquisire un ultimo chiarimento da parte del Governo in modo da poter esprimere il parere sul provvedimento nella giornata di domani.

  Paolo RUSSO (FI) chiede quale chiarimento deve essere ancora fornito dal Governo, dal momento che nella scorsa seduta era emerso che tutti gli elementi di approfondimento fossero stati acquisiti.

  La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che, poiché in relazione agli approfondimenti operati del Governo sotto il profilo della copertura finanziaria, potrebbe risultare necessario modificare il testo con la previsione di rimodulazioni di risorse che rientrano nella competenza della Presidenza del Consiglio, si attende il parere di quest'ultima.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 52/221: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
C. 3045 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 maggio 2021.

  Cosimo ADELIZZI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è in attesa dei chiarimenti richiesti al Governo.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta ai chiarimenti richiesti, fa presente quanto segue.
  L'articolo 3, recante disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore, come affermato dalla relazione tecnica, non comporta spese aggiuntive né a carico delle strutture scolastiche, alle quali sono state anche assegnate precedentemente risorse aggiuntive di personale Pag. 118 docente e ATA, cosiddette Covid, né del trasporto locale, trasporto ferroviario regionale e trasporto scolastico. In particolare, per quanto concerne i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale o di trasporto scolastico dedicato, le stime di servizi aggiuntivi di trasporto sono state effettuate in data 5 marzo 2021 dalle Regioni e dalle Province autonome per il periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021, evidenziando un numero di chilometri aggiuntivi pari a 85.333.619, con l'impiego di 6.144 mezzi, ed oneri economici aggiuntivi pari a circa 320 milioni di euro. Tali stime sono state effettuate tenendo conto dell'apertura di tutte le attività economiche e lavorative e di una percentuale di svolgimento dell'attività didattica in presenza presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado fino ad un massimo del 75 per cento e hanno dato luogo allo stanziamento a legislazione vigente di risorse pari a complessivi 390 milioni di euro. L'incremento della percentuale di svolgimento dell'attività didattica in presenza, pertanto, ancorché suscettibile di incrementare l'entità dei servizi aggiuntivi da organizzare ed effettuare, non determina in relazione al corrente anno scolastico (ovvero fino alla data del 30 giugno 2021) nuovi oneri da finanziare, dal momento che risultano già disponibili risorse utilmente impiegabili a tale fine. Analogamente, in merito al trasporto scolastico dedicato, l'articolo 1, comma 790, della legge n. 178 del 2020 ha stanziato risorse, per l'anno 2021, pari a 150 milioni di euro.
  L'articolo 9, in materia di certificazioni verdi Covid-19, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che la piattaforma nazionale Digital Green Certificate (DGC), necessaria per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19, sarà realizzata nell'ambito della vigente convenzione tra MEF e SOGEI Spa per la gestione del Sistema della Tessera sanitaria. Tale sistema alimenterà la predetta piattaforma nazionale poiché esso già raccoglie i dati relativi alle vaccinazioni e test Covid-19 e potrà in prospettiva raccogliere anche i certificati di guarigione, attraverso una funzionalità che il Sistema Tessera Sanitaria ha già sviluppato per i tamponi antigenici effettuati dai medici di medicina generale (MMG). Inoltre, il Ministero della salute ha indicato alla Commissione europea la società SOGEI quale operatore economico responsabile per lo sviluppo della piattaforma nazionale DGC per l'Italia che pertanto potrà accedere al finanziamento che la Commissione europea ha previsto per supportare gli Stati membri ai fini della realizzazione dell'interoperabilità del DGC con il gateway europeo.
  Le proroghe disposte dall'articolo 11, allegato 2, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché le stesse, come evidenziato nella relazione tecnica, vengono attuate nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente a fronte di un fabbisogno sanitario per l'anno 2021, pari a circa 122 miliardi di euro, in aumento di circa 1,5 miliardi di euro rispetto al 2020.
  In particolare, la mancata onerosità della proroga n. 19 deriva dalla circostanza che i costi emergenti per il riconoscimento delle maggiorazioni tariffarie e funzioni COVID trovano compensazione nei costi dell'attività ordinaria che vengono meno per effetto della pandemia.
  La proroga di cui al n. 3, in materia di permanenza in servizio del personale sanitario, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, da un lato, la spesa per il trattenimento in servizio del personale sanitario individuato dalla disposizione risulta essere già a carico del bilancio dello Stato, dall'altro, il personale interessato, non cessando dal proprio impiego, non libera posizioni utili ai fini della determinazione delle unità da destinare a nuove assunzioni, fermo restando che il personale assumibile in forza del meccanismo del turnover è calcolato su base sia capitaria – con riferimento al numero dei cessati – che finanziaria.
  La proroga di cui al n. 23, in materia di sorveglianza sanitaria e lavoro agile, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico Pag. 119della finanza pubblica, in quanto l'INAIL provvede alle previste attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  La proroga di cui al n. 25, in materia di avvalimento di uffici da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché il Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro opera, attraverso l'istituto dell'avvalimento, direttamente alle dipendenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, rimanendo comunque impregiudicata l'attività di vigilanza complessivamente svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro (INL).
  La proroga di cui al n. 26, in materia di edilizia scolastica, correlata alla proroga dello stato di emergenza, non comporta né spese aggiuntive né una accelerazione della spesa per cassa in quanto gli stati di avanzamento vengono comunque erogati sulla base e nei limiti delle attuali disponibilità di cassa e competenza del Ministero dell'istruzione.
  L'articolo 12, recante misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, da un lato, l'erogazione dell'anticipazione, essendo prevista a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, risulta già considerata nelle stime tendenziali e, dall'altro, tali risorse sono allocate sul capitolo di spesa 2250 del Ministero dello sviluppo economico che presenta attualmente una disponibilità di cassa pari ad euro 52.792.000, avendo l'amministrazione provveduto ad effettuare una variazione compensativa di sola cassa, in base a quanto previsto dall'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge n. 196 del 2009.
  Infine, la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 12 si riferisce a residui di lettera c) ed è formulata in termini di facoltà al fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di utilizzare per anticipazioni nel 2021 quota parte delle risorse già impegnate con riferimento alla compensazione di danni del 2020, tenuto conto di quanto effettivamente autorizzato dalla Commissione europea per il 2020 dopo l'assunzione dell'impegno.

  Cosimo ADELIZZI (M5S), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 3045 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 52 del 2021, recante Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'articolo 3, recante disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore, come affermato dalla relazione tecnica, non comporta spese aggiuntive né a carico delle strutture scolastiche – alle quali sono state anche assegnate precedentemente risorse aggiuntive di personale docente e ATA, cosiddette Covid – né del trasporto locale, trasporto ferroviario regionale e trasporto scolastico;

    in particolare, per quanto concerne i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale o di trasporto scolastico dedicato, le stime di servizi aggiuntivi di trasporto sono state effettuate in data 5 marzo 2021 dalle Regioni e dalle Province autonome per il periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021, evidenziando un numero di chilometri aggiuntivi pari a 85.333.619, con l'impiego di 6.144 mezzi, ed oneri economici aggiuntivi pari a circa 320 milioni di euro;

    tali stime sono state effettuate tenendo conto dell'apertura di tutte le attività economiche e lavorative e di una percentuale di svolgimento dell'attività didattica in presenza presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado fino ad un massimo del 75 per cento e hanno dato luogo allo stanziamento a legislazione vigente Pag. 120 di risorse pari a complessivi 390 milioni di euro;

    l'incremento della percentuale di svolgimento dell'attività didattica in presenza, pertanto, ancorché suscettibile di incrementare l'entità dei servizi aggiuntivi da organizzare ed effettuare, non determina in relazione al corrente anno scolastico (ovvero fino alla data del 30 giugno 2021) nuovi oneri da finanziare, dal momento che risultano già disponibili risorse utilmente impiegabili a tale fine;

    analogamente, in merito al trasporto scolastico dedicato, l'articolo 1, comma 790, della legge n. 178 del 2020 ha stanziato risorse, per l'anno 2021, pari a 150 milioni di euro;

    l'articolo 9, in materia di certificazioni verdi Covid-19, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che la piattaforma nazionale Digital Green Certificate (DGC), necessaria per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19, sarà realizzata nell'ambito della vigente convenzione tra MEF e SOGEI Spa per la gestione del Sistema della Tessera sanitaria;

    tale sistema alimenterà la predetta piattaforma nazionale poiché esso già raccoglie i dati relativi alle vaccinazioni e test Covid-19 e potrà in prospettiva raccogliere anche i certificati di guarigione, attraverso una funzionalità che il Sistema Tessera Sanitaria ha già sviluppato per i tamponi antigenici effettuati dai medici di medicina generale (MMG);

    inoltre, il Ministero della salute ha indicato alla Commissione europea la società SOGEI quale operatore economico responsabile per lo sviluppo della piattaforma nazionale DGC per l'Italia che, pertanto, potrà accedere al finanziamento che la Commissione europea ha previsto per supportare gli Stati membri ai fini della realizzazione dell'interoperabilità del DGC con il gateway europeo;

    le proroghe disposte dall'articolo 11, allegato 2, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché le stesse, come evidenziato nella relazione tecnica, vengono attuate nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente a fronte di un fabbisogno sanitario per l'anno 2021, pari a circa 122 miliardi di euro, in aumento di circa 1,5 miliardi di euro rispetto al 2020;

    in particolare, la mancata onerosità della proroga n. 19 deriva dalla circostanza che i costi emergenti per il riconoscimento delle maggiorazioni tariffarie e funzioni COVID trovano compensazione nei costi dell'attività ordinaria che vengono meno per effetto della pandemia;

    la proroga di cui al n. 3, in materia di permanenza in servizio del personale sanitario, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, da un lato, la spesa per il trattenimento in servizio del personale sanitario individuato dalla disposizione risulta essere già a carico del bilancio dello Stato, dall'altro, il personale interessato, non cessando dal proprio impiego, non libera posizioni utili ai fini della determinazione delle unità da destinare a nuove assunzioni, fermo restando che il personale assumibile in forza del meccanismo del turnover è calcolato su base sia capitaria – con riferimento al numero dei cessati – che finanziaria;

    la proroga di cui al n. 23, in materia di sorveglianza sanitaria e lavoro agile, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'INAIL provvede alle previste attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    la proroga di cui al n. 25, in materia di avvalimento di uffici da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché il Comando dei Pag. 121Carabinieri per la tutela del lavoro opera, attraverso l'istituto dell'avvalimento, direttamente alle dipendenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, rimanendo comunque impregiudicata l'attività di vigilanza complessivamente svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro (INL);

    la proroga di cui al n. 26, in materia di edilizia scolastica, correlata alla proroga dello stato di emergenza, non comporta né spese aggiuntive né una accelerazione della spesa per cassa in quanto gli stati di avanzamento vengono comunque erogati sulla base e nei limiti delle attuali disponibilità di cassa e competenza del Ministero dell'istruzione;

    l'articolo 12, recante misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, da un lato, l'erogazione dell'anticipazione, essendo prevista a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, risulta già considerata nelle stime tendenziali e, dall'altro, tali risorse sono allocate sul capitolo di spesa 2250 del Ministero dello sviluppo economico che presenta attualmente una disponibilità di cassa pari ad euro 52.792.000, avendo l'amministrazione provveduto ad effettuare una variazione compensativa di sola cassa, in base a quanto previsto dall'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge n. 196 del 2009;

    infine, la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 12 si riferisce a residui di lettera c) ed è formulata in termini di facoltà al fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di utilizzare per anticipazioni nel 2021 quota parte delle risorse già impegnate con riferimento alla compensazione di danni del 2020, tenuto conto di quanto effettivamente autorizzato dalla Commissione europea per il 2020 dopo l'assunzione dell'impegno,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.
Nuovo testo unificato C. 1825 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2021.

  La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 2).

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, alla luce della documentazione testé depositata dalla rappresentante del Governo, ritiene necessario richiedere la predisposizione di una apposita relazione tecnica, che dovrebbe essere trasmessa entro cinque giorni, in modo da consentire alla Commissione di poter esprimere il proprio parere direttamente all'Aula, essendo il provvedimento già calendarizzato per la discussione in Assemblea.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda sulla necessità di predisporre una relazione tecnica.

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di cinque giorni, di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Pag. 122

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2020, relativo all'approvvigionamento di razzi guidati per sistema d'arma Multiple Launch Rocket System (MLRS) e l'adeguamento tecnologico dei lanciatori.
Atto n. 253.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Mauro DEL BARBA (IV), relatore, fa presente che il Ministro della difesa, in data 27 aprile 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2020, relativo all'approvvigionamento di razzi guidati per sistema d'arma Multiple Launch Rocket System (MLRS) e l'adeguamento tecnologico dei lanciatori (atto del Governo n. 253). Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 27 aprile 2021, alla IV Commissione (Difesa) in sede primaria, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.
  Come si evince dalla scheda tecnica e dalla scheda illustrativa redatte dallo Stato maggiore della Difesa ed allegate al presente schema di decreto, di cui rappresentano parte integrante, il programma in esame si pone l'obiettivo di potenziare la capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito Italiano, mediante l'approvvigionamento di razzi guidati per sistema d'arma lanciarazzi Multiple Launch Rocket System (MLRS) e l'adeguamento tecnologico dei lanciatori.
  Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, si segnala che il programma pluriennale reca un costo complessivo di 418,20 milioni di euro e che, sulla base del piano di sviluppo pluriennale a decorrere dal 2021 fino al 2032, la spesa relativa graverà sullo stato di previsione del Ministero della difesa capitolo 7120, piano gestionale n. 3, denominato «Spese relative a tutti i settori della componente terrestre, ai radar ed ai sistemi per la sorveglianza dell'area operativa terrestre delle Forze armate connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, materiali del genio, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte, ivi comprese le attività complementari». In proposito, si evidenzia che sulla base della vigente legge di bilancio (legge n. 178 del 2020), il predetto piano gestionale reca uno stanziamento pari a 224.764.584 euro per l'anno 2021, a 207.870.896 euro per l'anno 2022 e a 261.002.714 euro per l'anno 2023. Da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato in data 7 maggio 2021 risulta che sul capitolo in oggetto sono attualmente disponibili, nell'anno 2021, 88,7 milioni di euro.
  Nel prendere atto che le risorse stanziate a legislazione vigente, considerata la distribuzione temporale degli oneri, appaiono comunque congrue, almeno per il triennio in corso, rispetto alle spese oggetto di copertura, appare opportuno che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle stesse, anche oltre il predetto triennio, e Pag. 123assicuri che l'utilizzo delle risorse medesime non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  La scheda tecnica precisa inoltre che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica e che l'amministrazione potrà adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del processo di phase-in della capacità.
  Infine, la stessa scheda afferma che i volumi e l'imputazione a capitolo sono indicativi e da intendersi «quale migliore previsione ex-ante dell'iter contrattuale», restando dirimenti le verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della sottoposizione alla definitiva registrazione degli atti e degli impegni discendenti.
  Al riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca se tali ipotesi risultino coerenti con i principi di prudenzialità cui dovrebbero ispirarsi, in ogni caso, le previsioni di spesa.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in relazione alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente quanto segue.
  Il programma pluriennale in oggetto rientra in una strategia elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente, delle risorse previsionalmente stanziate oltre il triennio di riferimento e delle risorse stanziate, con la legge di bilancio 2021, nel fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale, che reca risorse per un periodo quindicennale con stanziamenti a partire dal 2021 fino al 2035. In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato una bilanciata ripartizione delle suddette risorse a favore di programmi qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale e di contribuzione a quella internazionale. L'utilizzo delle suddette risorse, per il programma in titolo, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  L'imputazione a capitolo e soprattutto i volumi annuali sono solamente indicativi, in quanto il presente provvedimento è un atto proceduralmente funzionale e cronologicamente precedente all'avvio delle attività tecnico-amministrative da parte degli organi del Ministero della difesa all'uopo deputati, attività finalizzate alla negoziazione e formalizzazione di un atto contrattuale. La succitata strutturazione dell'iter di acquisizione comporta che, allo stato attuale del processo, si possa disporre di un cronoprogramma dei pagamenti al «meglio delle conoscenze», atteso che lo stesso cronoprogramma troverà una prima definizione vincolante solo successivamente alla sottoscrizione contrattuale. Detto cronoprogramma, tuttavia, potrà subire, anche in costanza di contratto, variazioni in coerenza con l'andamento dell'esecutività contrattuale, fermo restando l'onere complessivo del programma che, in ogni modo, rimarrà invariato.

  Mauro DEL BARBA (IV), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposte di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2020, relativo all'approvvigionamento di razzi guidati per sistema d'arma Multiple Launch Rocket System (MLRS) e l'adeguamento tecnologico dei lanciatori (Atto n. 253);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il programma pluriennale in oggetto rientra in una strategia elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione Pag. 124vigente, delle risorse previste oltre il triennio di riferimento e di quelle stanziate, con la legge di bilancio 2021, nel fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale, per il periodo quindicennale che va dal 2021 fino al 2035;

    in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato una bilanciata ripartizione delle suddette risorse a favore di programmi qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale e di contribuzione a quella internazionale;

    l'utilizzo delle suddette risorse, per il programma in titolo, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

    l'imputazione a capitolo e soprattutto i volumi annuali sono solamente indicativi, in quanto il presente provvedimento è un atto proceduralmente funzionale e cronologicamente precedente all'avvio delle attività tecnico-amministrative da parte degli organi del Ministero della difesa all'uopo deputati, finalizzate alla negoziazione e formalizzazione di un atto contrattuale;

    la succitata strutturazione dell'iter di acquisizione comporta che, allo stato attuale del processo, si possa disporre di un cronoprogramma dei pagamenti al “meglio delle conoscenze”, atteso che lo stesso cronoprogramma troverà una prima definizione vincolante solo successivamente alla sottoscrizione contrattuale;

    tale cronoprogramma, tuttavia, potrà subire, anche in costanza di contratto, variazioni in coerenza con l'andamento dell'esecutività contrattuale, fermo restando l'onere complessivo del programma che, in ogni modo, rimarrà invariato;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dell'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158.
Atto n. 254.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Roberto PELLA (FI), relatore, fa presente che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario in merito allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dell'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158. In proposito, ricorda che la legge 6 ottobre 2017, n. 158 reca misure che riguardano i piccoli comuni, ossia comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti o istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, al fine di favorire lo sviluppo sostenibile, l'equilibrio demografico e la residenza in tali comuni, la tutela e la valorizzazione del loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico, nonché il sistema dei servizi essenziali, con l'obiettivo di contrastarne lo spopolamento.
  L'articolo 1, comma 3, della citata legge dispone che l'elenco dei comuni sia individuato tenuto conto della popolazione risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione (anno 2011) e prevede il successivo aggiornamento triennale dei dati sulla base delle rilevazioni ISTAT. Pag. 125
  In attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 158 del 2017, il decreto del Ministro dell'interno del 10 agosto 2020 ha definito sia i parametri occorrenti per l'individuazione di ciascuna delle tipologie di comuni previste dalla citata legge che possono beneficiare dei finanziamenti concessi a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni sia, in un'apposita nota metodologica, le modalità di costruzione dell'elenco dei piccoli comuni potenzialmente destinatari dei benefici della legge n. 158 del 2017, in quanto in possesso dei requisiti necessari per rientrare in almeno una delle predette tipologie.
  Ciò posto, il presente schema di decreto ministeriale, nel proseguire l'iter volto al riparto del citato fondo, definisce l'elenco dei piccoli comuni che, in base ai parametri stabiliti dal citato decreto ministeriale del 10 agosto 2020, rientrano nelle tipologie degli enti finanziabili.
  Tutto ciò considerato, poiché il provvedimento risulta di carattere ordinamentale e non appare pertanto presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprime sul provvedimento stesso parere favorevole.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO.

  La seduta comincia alle 17.50.

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
C. 3099 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2021.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, avverte che sul provvedimento in esame sono state presentate 282 proposte emendative (vedi allegato 3).
  Ricorda in proposito che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, sono considerati ammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Ricorda, a questo riguardo, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
  Tuttavia, in considerazione degli ampi contenuti del decreto-legge, fa presente che sulla base di quanto già avvenuto in passato in occasione dell'esame da parte della Camera di analoghi decreti-legge di carattere economico, per cui rinvia a quanto stabilito nella seduta della Giunta del Regolamento del 13 marzo 2007, si terrà conto anche di un criterio di ordine finalistico, attribuendo un particolare rilievo alla coerenza delle finalità perseguite dalle proposte emendative con le principali finalità del provvedimento.
  Alla luce di tali criteri, comunica che sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:

   Mollicone 1.08, che, modificando l'articolo 1, comma 101 della legge 4 agosto 2017, n. 124, introduce l'obbligo per i titolari di autorizzazione o di concessione di impianti di distribuzione dei carburanti di aggiornare le informazioni presenti nell'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL;

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   Montaruli 1.16, che modifica l'elenco dei codici Ateco;

   Ferro 4.3, che risulta privo di contenuto normativo in quanto irriferibile;

   Ferro 4.4, che esclude gli amministratori di condominio dall'obbligo di dichiarazione stragiudiziale del terzo previsto nella procedura di espropriazione ad opera dell'agente della riscossione;

   Meloni 5.05, che prevede – ai fini dell'apposizione del nullaosta provvisorio necessario per l'ingresso nel territorio nazionale dello straniero che intende svolgere in Italia attività di lavoro autonomo – che l'interessato presenti alla questura territorialmente competente la ricevuta del versamento anticipato di una somma cauzionale pari a 30.000 euro, a fini di garanzia della propria solvibilità fiscale;

   Zucconi 5-bis.03, che estende a 240 mesi la durata delle operazioni finanziarie con garanzia concessa dal Fondo PMI alle imprese dal decreto-legge n. 23 del 2020;

   Mollicone 6.010, le cui modifiche proposte corrispondono alle novelle già apportate all'articolo 7 del decreto-legge n. 91 del 2013 dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020 e dunque ricalcano il testo già vigente;

   Varchi 10.04, che attua la fiscalità di vantaggio nelle Regioni del Mezzogiorno, istituisce il Fondo straordinario per le assunzioni dei giovani e disciplina l'adozione di un Piano straordinario per le assunzioni dei giovani fino a 45 anni per l'informatizzazione della pubblica amministrazione;

   Ruffino 13-bis.01, che reca un'esenzione del pagamento rate per la scuola dell'infanzia paritarie;

   Trancassini 17.4, che abroga la norma del decreto-legge n. 87 del 2018 (decreto dignità) che reca disposizioni volte a favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali;

   Rizzetto 17.01, che, modificando l'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, dispone in materia di prestazioni di lavoro accessorio, recandone la definizione, l'ambito di applicazione e la disciplina;

   Gemmato 19-bis.02, che abroga l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 2 del 2021, disciplinante il conferimento di incarichi retribuiti al personale sanitario collocato in quiescenza;

   Albano 21.02, che detta disposizioni sull'impiego del personale militare della Croce Rossa Italiana;

   Bellucci 22.02, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo nazionale per la lotta alle dipendenze con uno stanziamento iniziale di 500.000 euro;

   Bignami 22.01, che novella l'articolo 13 della legge n. 247 del 2012, recante la «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», al fine di prevedere una nuova disciplina in materia di equo compenso per gli esercenti libere professioni;

   Bucalo 25.01, che istituisce un Fondo di tre milioni di euro per contrastare gli effetti dannosi prodotti dai ripetuti depositi di cenere lavica generati dalle frequenti eruzioni dell'Etna;

   Bellucci 30.5, che reca modifiche alla disciplina dell'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego, riducendo il limite minimo sotto il quale essa non è dovuta e introducendo ulteriori fattispecie di esclusione dall'applicazione dell'imposta;

   Plangger 30.6 e 30.7, che recano la proroga di un anno del termine, previsto dal Codice dei contratti pubblici, entro il quale i titolari di concessioni già in essere devono adeguarsi all'obbligo di affidamento di una quota dei contratti pubblici, e di contestuale introduzione di clausole sociali, per la stabilità del personale impiegato Pag. 127 e per la salvaguardia delle professionalità;

   Caretta 30.9, che reca una proroga al 1° gennaio 2022 del termine per il pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della strada per la circolazione di convogli di macchine agricole con massa complessiva superiore a 44 tonnellate;

   Bucalo 31.04, che reca modifiche alla disciplina in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria;

   Bucalo 31.05, che autorizza il Ministero dell'istruzione a bandire un concorso per titoli ed esami per coprire i posti vacanti e disponibili dei direttori dei Servizi Generali e Amministrativi nelle istituzioni scolastiche ed educative;

   Bucalo 31.06, che prevede una rimodulazione dell'aliquota destinata alla mobilità territoriale interprovinciale del personale docente, educativo ed ATA;

   Bucalo 31.07, che prevede che con apposito decreto siano definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale con prova finale, con riferimento ai contenziosi pendenti relativi a concorsi per dirigente scolastico;

   Ruffino 31.011, che reca disposizioni in materia di abilitazione all'insegnamento;

   Varchi 32.01, che reca disposizioni in materia di tassazione agevolata per le società UE che stabiliscono la sede o nuovi insediamenti produttivi nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite nel Mezzogiorno d'Italia;

   Varchi 32.02, che reca disposizioni relative all'attuazione del DPCM n. 12 del 2018 (Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES));

   Ferro 34.01, che per l'anno 2021 destina una quota di risorse del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia al riconoscimento di un contributo annuo massimo di 450 euro al fine di sostenere le famiglie conviventi con uno o più animali di affezione;

   Mollicone 36.08, che reca l'istituzione del Comitato di coordinamento per lo sviluppo dei parchi tecnologici;

   Prisco 36.05, che modifica i termini entro cui effettuare, a pena di decadenza, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori;

   Rampelli 37.01 e 37.02, che recano modifiche di natura ordinamentale al Codice degli appalti pubblici;

   De Toma 37.04, che reca modifiche al Codice degli appalti pubblici, istituendo il fascicolo informatico aziendale e dell'anagrafe degli operatori economici;

   Sodano 39.01 che reca alcune modifiche alla legge n. 242 del 2016 recante «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa»;

   Delmastro Delle Vedove 40-quater.01, che riconosce ai magistrati onorari 1.500 euro al mese in più a titolo di contributo integrativo.

  Ricorda infine che, secondo quanto convenuto ieri nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della V Commissione, il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso le pronunce di inammissibilità testé dichiarate è fissato alle ore 9.30 della giornata di domani.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.55 alle 18.