CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 maggio 2021
586.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 13.45.

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
C. 3099 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla V Commissione Bilancio, il disegno di legge C. 3099, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, illustra il contenuto del decreto-legge, che era composto in origine di 43 articoli, si è notevolmente arricchito nel corso dell'esame al Senato e consta ora di 94 articoli, suddivisi in 5 Titoli.
  Per quanto riguarda il Titolo I (Sostegno alle imprese e all'economia), che comprende gli articoli da 01 a 6-novies, l'articolo Pag. 71 01, introdotto presso il Senato, proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 («decreto rilancio»), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
  L'articolo 1, modificato dal Senato, riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti (commi 1 e 2).
  I commi 3 e 4 specificano le condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per accedere al contributo.
  I commi 5, 5-bis (introdotto dal Senato) e 6 indicano le modalità di calcolo, il carattere di impignorabilità e il limite del contributo spettante, mentre il comma 7 chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.
  Il comma 8 disciplina le procedure da seguire per l'erogazione del contributo, mentre il comma 9 rimanda alle disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 («decreto rilancio») con riferimento ai contenuti e alle modalità di presentazione dell'istanza, alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di monitoraggio e controllo.
  Il comma 10 dispone il rinvio di alcuni adempimenti previsti dalla normativa vigente a carico dell'Agenzia delle entrate.
  Il comma 11, modificato dal Senato, abroga o circoscrive alcuni contributi previsti da precedenti norme, mentre il comma 12 reca la quantificazione degli oneri e l'indicazione della relativa copertura finanziaria.
  I commi da 13 a 17-bis disciplinano le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea, sulla base delle Sezioni 3.1 («Aiuti di importo limitato») e 3.12 («Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti») della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e successive modificazioni.
  Il comma 17-bis, inserito dal Senato, consente di versare, per l'anno 2021, le somme affidate all'agente di riscossione entro il 31 ottobre 2021 mediante la cosiddetta «compensazione straordinaria» con i crediti debitamente certificati, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali.
  L'articolo 1-bis, introdotto dal Senato, estende la possibilità di effettuare la rivalutazione agevolata dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall'articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020 (cosiddetto «decreto agosto»). Per effetto delle modifiche detta rivalutazione, oltre a potersi effettuare nel bilancio o nel rendiconto successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può essere eseguita anche nel bilancio successivo a quest'ultimo, ma solo con riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente, senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo (con applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e delle addizionali nella misura del 10 per cento) e senza il riconoscimento degli altri effetti fiscali.
  L'articolo 1-ter, introdotto dal Senato, al comma 1 riconosce per il 2021 un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in Pag. 72base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge. Il contributo è riconosciuto a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e condizioni previsti dal citato articolo 1 del decreto-legge.
  L'articolo 1-quater, introdotto dal Senato, consente l'incremento da 9 a 14 dei componenti della Commissione tecnica responsabile per l'istruttoria delle domande al Fondo indennizzo risparmiatori.
  L'articolo 2, integralmente sostituito dal Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.
  L'articolo 3 incrementa, nella misura di 1.500 milioni di euro, la dotazione, per il 2021, del Fondo per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, inizialmente pari a 1.000 milioni di euro, elevandola ora a 2.500 milioni di euro. L'efficacia della norma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
  L'articolo 4, al comma 1, differisce dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge. Il comma 2 posticipa dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997.
  Il comma 3, in ragione della circostanza che il differimento della conclusione del periodo di sospensione dei versamenti previsto dalle norme in esame è stata disposta quando già il termine era decorso, precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021) e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.
  I commi da 4 a 11 dispongono l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017. L'agevolazione opera in favore di persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro e di soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
  Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 11 e al comma 17 dell'articolo 5 consentono agli operatori economici che hanno subito consistenti riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020 (più del 30 per cento), in conseguenza degli effetti economici derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (avvisi bonari), ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, le cui comunicazioni siano state elaborate entro il 31 dicembre 2020 (con riferimento alle dichiarazioni 2017) ovvero devono essere elaborate entro il 31 dicembre 2021 (con riferimento alle dichiarazioni 2018), qualora tali comunicazioni di irregolarità non siano state inviate per la sospensione disposta dai provvedimenti emergenziali. La definizione agevolata abbatte le sanzioni e le somme aggiuntive richieste con gli avvisi bonari; restano dovuti imposte, interessi e contributi previdenziali.
  Il comma 12, lettera a), proroga al 30 aprile 2021 la sospensione, in sede di erogazione dei due rimborsi fiscali, dell'applicazione Pag. 73 della compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo. La lettera b) proroga al 31 gennaio 2022 il termine finale per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali, in conseguenza di violazioni in materia di certificazione dei ricavi o dei compensi.
  Il comma 14 differisce di un anno la decorrenza degli obblighi di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate a fronte di un'esposizione debitoria rilevante, nell'ambito degli strumenti di allerta previsti dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Con modifica introdotta dal Senato, si prevede che per l'INPS e per l'agente della riscossione l'obbligo di segnalazione decorra dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del codice medesimo.
  Il comma 15, alle lettere a) e b), sposta il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali dal 16 febbraio al 16 maggio dell'anno solare successivo a quello in cui sono prodotti i ricavi derivanti dai predetti servizi, nonché quello di presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo al 30 giugno del medesimo anno. La lettera c) dispone, in sede di prima applicazione, lo slittamento del termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali dal 16 marzo al 16 maggio 2021, con riferimento alle operazioni imponibili nel 2020, nonché lo spostamento del termine di presentazione della relativa dichiarazione dal 30 aprile al 30 giugno 2021.
  I commi 15-bis e 15-ter, introdotti al Senato, dispongono che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo, che rimborsano al venditore l'importo del contributo previsto per l'acquisto di ciclomotori e motocicli nuovi elettrici o ibridi, recuperino tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.
  Il comma 16 estende di tre mesi il termine massimo previsto dalla normativa fiscale vigente per effettuare il processo di conservazione digitale dei documenti tributari.
  I commi 19 e 20 stabiliscono che il termine per l'invio (agli interessati e all'Agenzia delle entrate) da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni uniche venga posticipato al 31 marzo 2021 e con esso il termine per la scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni.
  Il comma 21 posticipa dal 16 al 31 marzo 2021 il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni.
  Il comma 22 posticipa dal 30 aprile al 10 maggio 2021 il termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.
  Nel corso dell'esame al Senato è stato inserito il comma 22-bis, il quale consente ai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione, nonché dell'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, di versare gli importi dovuti per il periodo contabile del mese di giugno 2021 entro il 30 novembre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno.
  L'articolo 5-bis – introdotto al Senato – reca una norma di interpretazione autentica volta a consentire la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall'articolo 6-bis del decreto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto «decreto liquidità»), in favore delle imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, anche con riferimento agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, nonché per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. Pag. 74
  L'articolo 6, comma 1, prevede che l'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente – ARERA operi, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, con propri provvedimenti, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema». La riduzione opera nel limite delle risorse stanziate dal comma 3, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, che costituiscono limite massimo di spesa. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, per quota parte (180 milioni), mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione, disposta dal comma 2, dell'articolo 8-ter del decreto-legge n. 137 del 2020, che aveva disposto una riduzione per l'anno 2021 degli oneri in bolletta per gli utenti del medesimo tipo le cui attività rientravano tra quelle agevolate dal medesimo «decreto ristori», secondo i criteri e i codici ATECO ivi indicati. Ai sensi del comma 4, il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare l'importo di cui al comma 3 sul Conto emergenza COVID-19, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
  I commi da 5 a 7, come modificati dal Senato, esonerano, per il solo anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, dal versamento del canone di abbonamento RAI. In tale ambito il comma 6 assegna 83 milioni di euro ad una contabilità speciale al fine di riconoscere un credito d'imposta di importo corrispondente a favore di coloro che hanno già provveduto al versamento del canone e di compensare la RAI per le minori entrate derivanti da questa disposizione.
  L'articolo 6-bis – introdotto al Senato – inserisce l'IVA non detraibile, anche parzialmente, relativa alle spese per gli interventi realizzati tra le spese ammissibili ai fini del «superbonus».
  L'articolo 6-ter, introdotto al Senato, rifinanzia con 20 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per le emergenze relative alle emittenti locali istituito dall'articolo 195 del decreto-legge n. 34 del 2020, individuando la relativa copertura finanziaria.
  L'articolo 6-quater, introdotto dal Senato, dispone un'integrazione di 5 milioni di euro nel 2021 del Fondo per il sostegno termale.
  L'articolo 6-quinquies – introdotto dal Senato – reca l'estensione al periodo di imposta 2021 della previsione, già vigente per il periodo di imposta 2020, del raddoppio del limite di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore; tale limite viene quindi elevato, anche per il suddetto periodo di imposta, da 258,23 euro a 516,46 euro. Resta fermo il principio che, qualora il valore complessivo dei suddetti beni e servizi sia superiore al limite, l'intero valore concorre a formare il reddito imponibile.
  L'articolo 6-sexies – introdotto dal Senato- esenta dal pagamento della prima rata dell'IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal decreto – legge (all'articolo 1, commi da 1 a 4), cioè i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo.
  L'articolo 6-septies, introdotto dal Senato, estende ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020 la misura di detassazione dei canoni non percepiti introdotta dal decreto-legge n. 34 del 2019.
  L'articolo 6-octies, introdotto dal Senato, proroga i termini di versamento del PREU (prelievo erariale unico) sugli apparecchi da intrattenimento e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020.
  L'articolo 6-novies, introdotto dal Senato, è volto a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione Pag. 75 del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto. In tale ambito i prevede che locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione.
  Per quanto attiene al Titolo II (Disposizioni in materia di lavoro), che comprende gli articoli da 7 a 19, l'articolo 7 opera alcune riduzioni degli stanziamenti e degli oneri previsti in materia interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 per il periodo 16 novembre 2020-31 dicembre 2020 e per i primi mesi del 2021.
  L'articolo 8 prevede – con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – la concessione di ulteriori periodi di trattamento.
  I commi da 9 a 11 precludono ai datori di lavoro, salve specifiche eccezioni, la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo: a) fino al 30 giugno 2021, per coloro che richiedano il trattamento di cassa integrazione ordinaria; b) dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, per coloro che richiedano l'assegno ordinario e il trattamento di integrazione salariale in deroga. Le disposizioni in esame, inoltre, sospendono di diritto, salve specifiche eccezioni, le procedure di licenziamento e le procedure inerenti l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo già avviate successivamente al 23 febbraio 2020.
  L'articolo 9 incrementa il Fondo sociale per occupazione e formazione di 400 milioni di euro per il 2021 e di 80 milioni di euro per il 2022 e stanzia ulteriori risorse – anche a valere su tale Fondo – per la proroga per il 2021 dell'integrazione economica del trattamento di CIGS in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva, nonché per il riconoscimento della prestazione integrativa prevista per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore aeroportuale anche con riferimento all'ulteriore periodo di cassa integrazione in deroga con causale Covid-19 concessa ai sensi del decreto-legge.
  L'articolo 9-bis – inserito dal Senato – dispone il riconoscimento in favore dei lavoratori delle imprese operanti in alcuni porti, nei limiti di uno stanziamento pari a 2.703 migliaia di euro per il 2021, dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro.
  L'articolo 10 riconosce un'indennità una tantum, pari a 2.400 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori. Le categorie interessate sono le seguenti: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori (ai sensi del comma 2); altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (ai sensi del comma 5); lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in regime di somministrazione negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi (ai sensi dei commi 3 e 4); lavoratori dello spettacolo (ai sensi del comma 6). Ai soggetti beneficiari delle analoghe ultime due indennità precedenti – pari ciascuna a 1.000 euro – la nuova prestazione – in base ai commi 1 e 7 – è corrisposta dall'INPS senza necessità di domanda, mentre gli altri interessati (ai sensi del medesimo comma 7) devono presentare domanda all'INPS; la nuova indennità è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro per l'anno 2021 (ai sensi del comma 8) ed essa (così come quelle precedenti) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. I divieti di cumulo della nuova indennità sono disciplinati dal comma 7.
  Il comma 9 rinvia per la copertura dell'onere finanziario corrispondente al summenzionato limite di spesa alle disposizioni di cui al successivo articolo 42.
  I commi da 10 a 15 prevedono, in favore di titolari di rapporti di collaborazione Pag. 76presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), una federazione sportiva nazionale o una disciplina sportiva associata del CONI o del CIP, un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI o dal CIP, ovvero presso una società o associazione sportiva dilettantistica, nel rispetto di un limite di spesa pari a 350 milioni di euro per il 2021, un'indennità una tantum, di ammontare variabile in relazione alla misura del reddito percepito, nell'anno di imposta 2019, in relazione ad attività rientranti nelle fattispecie summenzionate. Il riconoscimento dell'indennità è subordinato alla condizione che i soggetti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività; a tali fini il comma 13 considera in ogni caso cessati a causa della suddetta emergenza anche i rapporti di collaborazione scaduti entro il 30 dicembre 2020 e non rinnovati. L'indennità è corrisposta dalla società Sport e salute S.p.A. I divieti di cumulo dell'indennità con altri redditi ed altre prestazioni sono definiti dal comma 10.
  L'articolo 10-bis, inserito al Senato, dispone per il 2021 l'esenzione dall'imposta di bollo per convenzioni relative allo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento.
  L'articolo 11 dispone, per l'anno 2021, al comma 1, un incremento dell'autorizzazione di spesa del Fondo per il reddito di cittadinanza, per un importo pari a 1000 milioni di euro e prevede al comma 2, nel caso di variazioni del reddito dovute a occupazione per lavoro subordinato, la sospensione del beneficio stesso in luogo della decadenza attualmente prevista.
  L'articolo 12 rinnova il Reddito di emergenza – REM – per ulteriori tre quote, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021. Come per il 2020, l'ammontare di ciascuna quota REM è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso fino a 840 euro). Al fine di ampliare la platea dei destinatari, innovando rispetto ai requisiti precedentemente richiesti, per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, la soglia di accesso è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE. Ulteriore novità è costituita da quanto stabilito dal comma 2, che riconosce le predette tre quote di REM, nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, anche in favore dei soggetti con ISEE in corso di validità non superiore a 30.000 euro, che hanno terminato le prestazioni di NASpI e DIS-COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021. Restano fermi i requisiti e le incompatibilità precedentemente richieste. A copertura degli oneri, l'autorizzazione di spesa complessiva per il 2021 da iscrivere sul «Fondo per il Reddito di emergenza» è incrementata di 1.520,1 milioni di euro.
  L'articolo 12-bis – introdotto dal Senato – prevede l'istituzione di un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, volto ad erogare contributi per consentire ai genitori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, separati o divorziati di poter corrispondere l'assegno di mantenimento.
  L'articolo 13 prevede il rifinanziamento, pari a 10 milioni di euro, del Fondo per il reddito di ultima istanza, al fine di garantire il riconoscimento, per il mese maggio 2020, dell'indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
  L'articolo 13-bis – introdotto al Senato – estende il riconoscimento del contributo mensile per figli disabili a carico ad uno dei genitori, e non solo alla madre come attualmente previsto, se disoccupato o monoreddito facente parte di nuclei familiari monoparentali.
  L'articolo 14 dispone un incremento, in conseguenza degli effetti dell'emergenza epidemiologica in corso, del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, con copertura a valere sulle disposizioni finanziarie del presente provvedimento. La norma proroga inoltre dal Pag. 7731 marzo al 31 maggio il termine entro il quale gli enti del terzo settore devono ottemperare alle modifiche statutarie in base alle nuove disposizioni del codice del terzo settore.
  L'articolo 14-bis, introdotto dal Senato, prevede il rifinanziamento, per 50 milioni di euro per l'anno 2021, del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche, al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  L'articolo 15 estende fino al 30 giugno 2021 due discipline temporanee relative a lavoratori fragili, che hanno trovato già applicazione per alcuni periodi del 2020 e per il periodo 1° gennaio 2021-28 febbraio 2021; tali discipline prevedono: per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che abbia in carico il paziente, ai fini del trattamento giuridico ed economico, al ricovero ospedaliero.
  La novella di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, oltre alla suddetta proroga del termine temporale, reca alcuni chiarimenti (riguardo ai quali la riformulazione approvata dal Senato ha operato un'ulteriore specificazione) ed introduce la limitazione dell'equiparazione medesima ai casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta – neanche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento (come definite dai contratti collettivi vigenti) – in modalità agile. Per la fattispecie in oggetto, il relativo stanziamento per il 2021 a carico del bilancio dello Stato resta pari all'importo già vigente di 282,1 milioni di euro; la possibilità, di norma, per i medesimi soggetti, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.
  Il comma 4 incrementa l'importo dell'autorizzazione di spesa già prevista per il 2021, intesa a garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche, in relazione alle suddette due fattispecie transitorie. Tale stanziamento viene elevato da 53,9 milioni di euro a 157,0 milioni. Per la copertura dell'onere finanziario derivante da tale incremento (onere pari a 103,1 milioni) il comma 5 rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 42.
  L'articolo 16 prevede che, a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021, la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego – NASpI – sia concessa a prescindere dal possesso, da parte dell'interessato, del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono lo stato di disoccupazione.
  L'articolo 17 modifica una disciplina transitoria in materia di proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato. In primo luogo, si differisce dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria in oggetto (disciplina di cui all'articolo 93, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020). La novella consente, dunque, che i contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato siano rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di dodici mesi e fermo restando il limite di durata complessiva, pari a ventiquattro mesi, mediante un atto intervenuto entro il 31 dicembre 2021 (anziché, come nella norma vigente, entro il 31 marzo 2021), anche in assenza delle condizioni poste dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. L'atto in deroga alle suddette condizioni può essere stipulato una sola volta, come previsto anche dalla formulazione vigente prima della novella in esame; tuttavia, il comma 2 consente (nell'ambito del periodo temporale così ridefinito) la stipulazione del medesimo atto in deroga anche qualora, prima dell'entrata in vigore del decreto – legge, siano stati già stipulati proroghe o rinnovi Pag. 78in base alla medesima deroga (questi ultimi atti restano validi, in ogni caso, fino alla scadenza già pattuita).
  L'articolo 18 proroga al 31 dicembre 2021 gli incarichi di collaborazione dei cosiddetti «navigator» conferiti da ANPAL Servizi S.p.A. per la realizzazione delle misure di politica attiva del lavoro destinate ai percettori del reddito di cittadinanza.
  L'articolo 18-bis – introdotto dal Senato – riconosce un'indennità connessa all'emergenza da Covid-19 in favore dei lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1° maggio 2021.
  L'articolo 19, modificato dal Senato, dispone, con riferimento al mese di gennaio 2021, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che svolgono determinate attività. Sono, altresì, determinati i limiti individuali per l'accesso agli esoneri contributivi.
  In merito al Titolo III (Misure in materia di salute e sicurezza), che comprende gli articoli da 19-bis a 22-bis, l'articolo 19-bis – inserito dal Senato – dispone che l'INAIL possa destinare determinate risorse professionali sanitarie al concorso alla somministrazione del vaccino contro il COVID-19 nei luoghi di lavoro.
  L'articolo 20 reca varie disposizioni in materia di vaccinazioni – con particolare riferimento a quella contro il COVID-19 – e in materia di farmaci.
  Il comma 1 incrementa, rispettivamente nella misura di 2.100 milioni di euro e di 700 milioni, le risorse stanziate per il 2021 per l'acquisto dei vaccini contro il COVID-19 e per l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla medesima infezione.
  Il comma 2 – in cui il Senato ha operato alcune integrazioni – reca una revisione della disciplina relativa ai professionisti sanitari competenti per la somministrazione della vaccinazione contro il COVID-19 – prevedendo, tra l'altro, un'estensione del relativo ambito dei professionisti – ed incrementa gli stanziamenti inerenti alla medesima somministrazione (il nuovo stanziamento, pari a 345 milioni di euro per il 2021, concerne i professionisti sanitari di cui al comma 2, lettera c)); nell'ambito delle novelle in oggetto, la lettera h) opera una revisione della disciplina che consente, in via temporanea, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico, prevedendo, tra l'altro, l'esclusione di tale possibilità per i vaccini diversi da quello contro il COVID-19.
  I commi 4 e 5 prevedono, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie, relativamente ai medicinali erogati con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le somministrazioni, operate da parte delle medesime farmacie, del vaccino contro il COVID-19. Lo stanziamento ai fini della remunerazione aggiuntiva – stanziamento pari a 50 milioni di euro per il 2021 e a 150 milioni per il 2022 – è posto a valere sulle risorse destinate al finanziamento di progetti di carattere prioritario nel settore sanitario (comma 6, nel quale il Senato ha operato una specificazione).
  I commi da 7 a 10 prevedono uno stanziamento di 200 milioni di euro, per il 2021, al fine del riconoscimento – mediante l'istituto del contratto di sviluppo – di agevolazioni finanziarie relative a: gli investimenti privati concernenti la ricerca e produzione di nuovi farmaci e vaccini inerenti al contrasto, nel territorio nazionale, di patologie infettive emergenti, nonché di quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione e forme di riconversione industriale; la realizzazione di interventi complementari e funzionali ai suddetti investimenti.
  Il comma 12 reca alcune modifiche ed integrazioni della disciplina sui sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico della vaccinazione contro il COVID-19. Le novelle sono intese ad includere nei suddetti sistemi l'informazione sull'eventuale pregressa infezione da Pag. 79COVID-19 della persona interessata, a garantire la circolarità delle informazioni tra i vari Servizi sanitari regionali, anche in relazione alle ipotesi di prenotazione e somministrazione del vaccino in una regione diversa rispetto a quella di residenza anagrafica, e a coordinare la disciplina dei medesimi sistemi con l'estensione (di cui al comma 2) dell'ambito dei professionisti sanitari competenti per la somministrazione del vaccino.
  L'articolo 20-bis – inserito dal Senato – prevede il differimento dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 di alcuni effetti di un eventuale inadempimento in materia di mobilità sanitaria interregionale.
  L'articolo 20-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni per la campagna vaccinale in corso contro COVID-19. Più precisamente, i malati oncologici in follow up vengono indicati quale categoria prioritaria e le infermiere volontarie della Croce rossa vengono abilitate alla esecuzione delle somministrazioni vaccinali.
  L'articolo 21 proroga per quattro mesi, a partire dal 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge), le misure relative agli alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19, ovvero alle strutture alberghiere o beni immobili idonei, di cui può essere disposta la requisizione in uso per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso. Per l'intervento vengono stanziati 51,6 milioni di euro per il 2021, a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, che viene corrispondentemente incrementato. In forza di una modifica proposta nel corso dell'esame al Senato, è stato previsto di utilizzare gli alberghi sanitari, per lo stesso periodo previsto dalla proroga, anche quali centri per la vaccinazione contro il COVID-19.
  L'articolo 21-bis, approvato dal Senato, riconosce all'Ospedale Bambino Gesù un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 per i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione 7 dell'emergenza COVID-19 e per il conseguente incremento delle prestazioni di alta complessità effettuate nel 2020.
  L'articolo 22 proroga, ai commi 1 e 2, fino al 31 dicembre 2021 la durata della ferma dei 190 medici e dei 300 infermieri militari arruolati, con servizio temporaneo, in relazione all'emergenza COVID-19. L'onere della misura è quantificato in 11.978.000 euro per il 2021.
  I commi 3 e 4 prorogano di 12 mesi gli incarichi individuali a tempo determinato di 15 funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, in relazione al perdurare dell'emergenza pandemica. Gli oneri della misura sono quantificati in 231.000 euro per il 2021 e 346.470 euro per il 2022.
  L'articolo 22-bis, introdotto dal Senato, prevede la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico dei professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, in caso di impedimento dovuto al COVID-19.
  In riferimento al Titolo IV (Enti territoriali), che comprende gli articoli da 23 a 30-sexies, l'articolo 23 incrementa le risorse per l'anno 2021 dei Fondi per l'esercizio delle funzioni degli enti locali e delle regioni e Province autonome, istituiti dal decreto-legge n. 34 del 2020 («decreto rilancio») per assicurare a tali enti le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  I commi 3-bis e 3-ter, introdotti durante l'esame al Senato, prevedono una spesa di 1,2 milioni di euro, per l'anno 2021, per le finalità previste dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 549 del 1995 (legge finanziaria 1996), per le attività di redazione della valutazione di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti, al fine di sostenere e accelerare l'attività di concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici.
  L'articolo 23-bis – inserito dal Senato – istituisce (entro lo stato di previsione del Ministero dell'interno) un Fondo (con dotazione pari a 2 milioni per l'anno 2021) per erogare contributi ai comuni che individuino quali sedi di seggi elettorali edifici diversi dalle scuole.
  L'articolo 23-ter, introdotto dal Senato, al comma 1 istituisce presso il Ministero Pag. 80dell'interno un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, al fine di sostenere le piccole e medie città d'arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all'epidemia da COVID-19.
  L'articolo 24 prevede l'istituzione di un fondo – nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – con una dotazione pari ad 1 miliardo di euro per il 2021, da destinare al concorso (a titolo definitivo, quindi non a titolo di anticipazione) del rimborso delle spese sostenute nel 2020 dalle regioni e province autonome per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri beni sanitari connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La norma in esame demanda ad un apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità di riparto delle somme.
  L'articolo 24-bis – inserito dal Senato – reca una norma transitoria che esclude la ripetibilità degli emolumenti non dovuti e corrisposti fino al 31 dicembre 2020 al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza. Sono esclusi dalla norma transitoria i casi di dolo o colpa grave.
  L'articolo 25 al comma 1 istituisce un fondo, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19. Durante l'esame presso il Senato è stato inserito il riferimento alla legge della Provincia Autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, la quale disciplina, all'articolo 1, l'imposta comunale di soggiorno. Al Fondo è attribuita una dotazione di 250 milioni di euro.
  Durante l'esame presso il Senato è stato anche introdotto un comma 3-bis, il quale stabilisce che la dichiarazione che deve essere presentata dai gestori delle strutture ricettive per l'anno 2020 – ai fini del pagamento delle imposte in oggetto – deve essere presentata unitamente alla dichiarazione per l'anno 2021.
  L'articolo 26 prevede l'istituzione di un fondo, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Con modifica approvata dal Senato, la dotazione del fondo è stata incrementata a 220 milioni di euro (da 200 milioni), prevedendo, altresì, di includere tra i beneficiari delle risorse le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti.
  Durante l'esame presso il Senato, inoltre, sono state introdotte disposizioni volte ad incrementare (di 2 milioni di euro per l'anno 2021) le risorse finanziarie in favore della tutela della ceramica artistica di qualità.
  L'articolo 26-bis, inserito dal Senato, proroga di 90 giorni a decorrere dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 la validità delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'articolo richiama espressamente il termine finale introdotto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, e conseguentemente dispone che le stesse concessioni conservino la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.
  L'articolo 27 novella il comma 2 dell'articolo 32-quater del decreto – legge n. 137 del 2020, confermando il contributo, pari a 110 milioni di euro per il 2021, in favore delle Regioni a statuto ordinario destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19 e disponendone il riparto fra le Regioni.
  L'articolo 28 modifica la cornice normativa entro la quale le regioni, le province Pag. 81autonome, gli altri enti territoriali e le camere di commercio – a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile – hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (articoli 54-61 del decreto-legge n. 34 del 2020). L'articolo, in particolare, adegua la cornice normativa all'estensione e alla proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 delle misure di aiuto, ai sensi di quanto disposto dalla quinta modifica del Quadro temporaneo, adottata dalla Commissione UE con la Comunicazione C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021.
  L'articolo 29, modificato al Senato, al comma 1 prevede il rifinanziamento, con ulteriori 800 milioni di euro per l'anno 2021, delle misure a copertura della riduzione dei ricavi delle imprese di trasporto pubblico locale, in ragione della pandemia di COVID-19, individuando al comma 2 le modalità di assegnazione di tali risorse e stabilendo al comma 3 la relativa copertura finanziaria.
  Si prevedono inoltre, al comma 5, alcune disposizioni correttive concernenti l'assegnazione delle risorse per i servizi di trasporto pubblico aggiuntivo previste dall'articolo 22-ter del decreto-legge n. 137 del 2020 e dall'articolo 1, comma 816, della legge di bilancio 2021, con particolare riferimento alle modalità di calcolo del tasso di occupazione dei mezzi, al divieto di finanziare tali servizi aggiuntivi a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale, nonché alla possibilità di prevedere un indennizzo agli operatori cui sono affidati i servizi aggiuntivi nel caso di mancata prestazione dei servizi stessi per cause sopravvenute.
  Il comma 3-bis, introdotto al Senato, proroga non oltre il 31 luglio 2021 il divieto di applicare decurtazioni di corrispettivo o sanzioni o penali ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale per le minori corse effettuate durante l'emergenza COVID-19.
  Il comma 4 prevede la corresponsione delle risorse indicate al citato comma 816 della legge di bilancio 2021 anche alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi.
  L'articolo 29-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede delle misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica o ibrida per i veicoli adibiti al trasporto merci.
  L'articolo 29-ter, introdotto al Senato, modifica il regime di ammissibilità degli aiuti alle imprese di autotrasporto esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggette ad obbligo di servizio pubblico, di cui ai commi da 113 a 115 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2020, prevedendo che gli stessi debbano essere riconosciuti nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ma sopprimendo il divieto di cumulo con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo di aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
  L'articolo 29-quater, introdotto dal Senato, interviene in materia di infrastrutture stradali modificando l'articolo 1, comma 722, della legge n. 178 del 2020.
  L'articolo 30, comma 1, proroga (dal 31 marzo al 31 dicembre 2021, a seguito di una modifica approvata dal Senato) l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati. Inoltre, è incrementato (da 82,5 a 330 milioni di euro, a seguito della medesima modifica approvata dal Senato) il fondo destinato al ristoro dei comuni a fronte della diminuzione delle entrate conseguente a tali esoneri. Sono inoltre prorogate (dal 31 marzo al 31 dicembre 2021) le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse. Sono altresì prorogate, per il medesimo periodo, le disposizioni che prevedono, Pag. 82 al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell'emergenza da COVID-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.
  Il comma 2-bis, introdotto dal Senato, estende all'anno 2021 la possibilità per le regioni e gli enti locali di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica in corso, in deroga alle disposizioni vigenti.
  Il comma 3 modifica il termine entro il quale gli enti locali sono chiamati a restituire i questionari, pubblicati nell'anno 2021, necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli enti locali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 216 del 2010.
  Il comma 4 dispone un'ulteriore proroga, dal 31 marzo al 30 aprile 2021, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione.
  Il comma 4-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, novella l'articolo 88-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 (decreto «cura Italia») in materia di rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici, anche in relazione alla sospensione di viaggi e iniziative di istruzione. Oltre all'estensione a ventiquattro mesi del periodo di validità dei voucher emessi a titolo di rimborso la nuova disposizione prevede che nei casi cui il titolo di viaggio, il soggiorno e il pacchetto turistico sia stato acquistato attraverso agenzia di viaggi o un portale di prenotazione con il consenso delle parti, il voucher possa essere ceduto dal beneficiario all'agenzia di viaggio, ovvero possa essere emesso direttamente in favore di quest'ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione sia stato effettuato dalla stessa.
  Il comma 5 reca disposizioni finalizzate a prorogare al 30 giugno 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva e a disciplinare i termini di comunicazione della scelta delle utenze non domestiche di servirsi o meno del gestore del servizio pubblico, in relazione ai rifiuti assimilati. Tali termini di comunicazione sono stati modificati nel corso dell'esame al Senato.
  Il comma 6 è volto a modificare le modalità di ripartizione delle risorse destinate, nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, al potenziamento degli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna.
  Il comma 6-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, attribuisce la possibilità per gli enti locali di avvalersi della Fondazione patrimonio comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani per l'adozione di misure a sostegno delle attività degli impianti sportivi comunali connesse alla ripartenza del settore sportivo.
  Il comma 6-quater, inserito nel corso dell'esame al Senato, consente di utilizzare fino al 31 dicembre 2021, nel limite di 15 milioni di euro, le risorse non spese del Fondo per le politiche della famiglia destinate ai Comuni, per finanziare iniziative volte ad introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, nonché progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei minori.
  I commi da 7 a 11, a seguito delle modifiche introdotte in Senato, rinviano l'applicazione di gran parte della riforma dello sport al 31 dicembre 2023.
  I commi 11-bis e 11-ter, inseriti nel corso dell'esame al Senato, dispongono il rinvio di un termine nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali.
  I commi da 11-quater a 11-sexies, introdotti dal Senato, prevedono che non si applica il mancato aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT previsto per le amministrazioni pubbliche dal decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente all'anno 2021, ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi Pag. 83 ad immobili dismessi. Non si applica altresì la possibilità di rinegoziare i contratti di locazione passiva.
  Il comma 11-septies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede una proroga di cinque mesi, rispetto ai tre mesi attuali, del termine per l'espletamento, da parte dei comuni beneficiari delle risorse previste per la messa in sicurezza degli edifici pubblici, delle procedure di individuazione del contraente; tale proroga riguarda sia i contributi relativi all'anno 2019 che all'anno 2020.
  L'articolo 30-bis, introdotto dal Senato, consente alle regioni e agli enti locali di determinare il Fondo crediti di dubbia esigibilità calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.
  L'articolo 30-ter, introdotto dal Senato, autorizza i comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, ad assumere personale con contratto a tempo determinato – nel limite, rispettivamente, di 2, 4 e 8 unità per il 2021 e in deroga a determinati vincoli assunzionali posti dalla normativa vigente – al fine di garantire l'operatività degli uffici addetti alla ricostruzione.
  L'articolo 30-quater, introdotto dal Senato, incrementa di 6 milioni di euro la dotazione del Fondo salva-opere per l'anno 2021 e modifica la disciplina relativa all'istruttoria delle domande di accesso ai benefici del fondo medesimo.
  L'articolo 30-quinquies – introdotto dal Senato – riconosce un contributo ai concessionari di aree demaniali marittime per le attività di acquacoltura, pesca e ripopolamento, nonché per la realizzazione di manufatti destinati al prodotto ittico, nel limite di spesa di 1 milione di euro per il 2021.
  L'articolo 30-sexies, introdotto dal Senato, prevede una proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, nonché disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale.
  In relazione al Titolo V (Altre disposizioni urgenti), che comprende gli articoli da 31 a 43, l'articolo 31, modificato dal Senato, reca anzitutto un complessivo incremento di euro 300 milioni per il 2021 delle risorse da destinare alle esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali in considerazione della situazione emergenziale derivante dal COVID-19.
  Il comma 5, modificato dal Senato, disciplina il regime di assenze del personale delle scuole statali, comunali e paritarie, delle istituzioni del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni, delle università e delle istituzioni AFAM connesse alla somministrazione del vaccino contro il COVID-19.
  Il comma 1-bis, introdotto dal Senato, stabilisce che – in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica – i collegi universitari di merito mantengono il proprio status a prescindere dal rispetto, nell'anno accademico 2020/2021, dei requisiti di riconoscimento e di accreditamento.
  L'articolo 32 incrementa di 35 milioni di euro le risorse destinate all'acquisto di dispositivi che consentano di portare a compimento il programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno.
  L'articolo 32-bis, introdotto al Senato, estende agli uffici postali e ai centri di lavorazione postale le semplificazioni normative per la realizzazione di collegamenti in fibra ottica nonché di interventi per la copertura mobile in banda ultralarga previste dall'articolo 20 del decreto-legge n. 183 del 2020 per scuole ed ospedali.
  L'articolo 33 incrementa di euro 78,5 milioni per il 2021 il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca dal decreto-legge n. 18 del 2020 e incrementato, da ultimo, dalla legge di bilancio 2021.
  I commi da 2-bis a 2-quinquies, introdotti dal Senato, prevedono, in considerazione della sospensione delle attività di ricerca derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità per i dottorandi di ricerca di richiedere una proroga del termine finale del corso, per non Pag. 84più di 3 mesi, con conseguente mantenimento, nei casi previsti, della borsa di studio. A tal fine, incrementano di euro 61,6 milioni per il 2021 il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO).
  Il comma 2-sexies, introdotto dal Senato, novella l'articolo 238, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che per le medesime finalità di sostegno alla ricerca sia altresì autorizzata la spesa per un importo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 in favore dell'ISPRA.
  L'articolo 34 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Vengono demandate ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, l'individuazione degli interventi e la fissazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo allo scopo di finanziare specifici progetti. In forza di una modifica approvata nel corso dell'esame al Senato, viene specificato che sui predetti decreti in materia di infrastrutture digitali, inclusione sportiva e turismo accessibile è acquisito, rispettivamente per ogni singolo decreto, il concerto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, dell'autorità politica delegata in materia di sport e del Ministro del Turismo.
  Sempre nel corso dell'esame al Senato, è stato inserito il comma 2-bis, che definisce gli ambiti di intervento a cui devono riferirsi i progetti a cui sono indirizzati i finanziamenti del Fondo (promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, destinate ad attività ludico-sportive; inclusione lavorativa e sportiva, nonché per il turismo accessibile).
  Il comma 3 proroga, fino al 31 dicembre 2021, la possibilità di fruire del cosiddetto «buono viaggio», istituito e disciplinato dall'articolo 200-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, attribuendo ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2021 per il finanziamento della misura.
  L'articolo 34-bis – inserito dal Senato – prevede, a decorrere dal 2021, la collocazione in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un contributo annuo già previsto in favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi – Onlus, con il conseguente scorporo del medesimo contributo dal Fondo nazionale per le politiche sociali e dalla procedura di riparto di quest'ultimo Fondo.
  L'articolo 34-ter, introdotto dal Senato, prevede norme a favore della promozione e del riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIST).
  L'articolo 35 autorizza lo stanziamento di 92.063.550 euro per il pagamento in favore del personale delle Forze di polizia delle indennità di ordine pubblico e degli oneri connessi, nonché delle prestazioni di lavoro straordinario per il periodo febbraio-aprile 2021. La disposizione autorizza inoltre, per il medesimo arco temporale, uno stanziamento di 24.960.000 euro per la sanificazione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze di Polizia nonché per assicurare un idoneo equipaggiamento e dispositivi di protezione individuale.
  Il comma 3 destina risorse (per circa 5,7 milioni) per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario dei Vigili del fuoco.
  Il comma 4 reca autorizzazioni di spesa per indennità di prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo della polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, nonché per il pagamento delle spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale, nonché a tutela della popolazione detenuta.
  Il comma 5 autorizza la spesa di 1.940.958 di euro dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 al fine di consentire lo svolgimento, da parte del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, dei compiti Pag. 85connessi al contenimento della diffusione del COVID-19.
  Il comma 6 autorizza la spesa di 6.489.000 euro per l'anno 2021 per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività aggiuntive necessarie a contrastare la diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, a decorrere dal 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021.
  Il comma 7 autorizza la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2021 per l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, anche mediante l'approvvigionamento di dispositivi medici e presidi igienico-sanitari per incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi, di cura e di supporto al piano vaccinale.
  Il comma 8 proroga dal 31 gennaio al 30 aprile 2021 l'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell'operazione «Strade Sicure» in relazione all'emergenza COVID-19, con una spesa stimata di 7.164.575 euro per l'anno 2021, comprensiva degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario. Inoltre, nel corso dell'esame parlamentare è stato incrementato di euro 10.051.789 lo stanziamento per il 2021 destinato alla vigilanza a siti e obiettivi sensibili.
  I commi 10-bis e 10-ter – introdotti durante l'esame al Senato – autorizzano la spesa di 700.000 euro per l'anno 2021 al fine di sostenere talune spese connesse ad esigenze logistiche delle Forze armate.
  L'articolo 35-bis – inserito dal Senato – stanzia 1.500.000 euro per l'anno 2021 per l'acquisto di divise antisommossa e altri strumenti di protezione per gli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria.
  L'articolo 36 incrementa di 200 milioni di euro per il 2021 la dotazione del Fondo di parte corrente destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, istituito dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020.
  Il comma 1-bis, introdotto dal Senato, estende l'ambito di applicabilità della disciplina, che destina il 10 per cento dei compensi per copia privata incassati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) al sostegno di autori, artisti interpreti ed esecutori e lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva, invece che a iniziative volte a promuovere la creatività dei giovani autori.
  Il comma 3 incrementa di 120 milioni di euro per il 2021 il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  Il comma 4 incrementa di 80 milioni di euro per il 2021 le risorse destinate al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
  I commi 4-bis e 4-ter – introdotti dal Senato- novellano la normativa vigente in materia di rimborso dei titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura.
  Il comma 4-quater, introdotto dal Senato, incrementa di 1 milione di euro per il 2021 la dotazione del Fondo «Carta della cultura», istituito dalla legge n. 15 del 2020.
  L'articolo 36-bis – inserito dal Senato- introduce un credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l'utilizzo di sistemi digitali.
  L'articolo 36-ter – introdotto dal Senato – novella l'articolo 216, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale disciplina i diritti sorti – per coloro che abbiano acquistato, mediante contratto di abbonamento, servizi sportivi presso impianti sportivi Pag. 86 – a seguito della sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse alla epidemia da COVID-19. Tale sospensione è infatti qualificata come sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile.
  L'articolo 37 prevede la creazione di un apposito fondo, dotato di 200 milioni di euro per il 2021 che, in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è diretto ad assicurare, tramite la concessione di prestiti, la continuità operativa delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria.
  L'articolo 37-bis, introdotto dal Senato, prevede alcune misure di sostegno per le imprese dell'autotrasporto, in considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  L'articolo 37-ter – introdotto dal Senato – modifica l'articolo 182-bis della legge fallimentare (di cui al regio decreto n. 267 del 1942) in tema di accordi di ristrutturazione tra imprenditore e creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. Si prevede, nello specifico, che, qualora in seguito all'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore le apporta richiedendo al professionista incaricato il rinnovo della relazione.
  L'articolo 38 al comma 1 rifinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri per la concessione di contributi a fondo perduto – commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili – a favore degli enti fieristici italiani per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti.
  Il comma 3 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da COVID-19, di fiere e congressi. Ai sensi del comma 5, l'indennità di sostegno disciplinata dal comma 3 è incompatibile con i contributi a fondo perduto di cui al comma 1.
  L'articolo 39 incrementa, per il 2021, di 150 milioni di euro, il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.
  I commi 1-bis e 1-ter – introdotti dal Senato – contengono disposizioni inerenti i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e la proroga in materia di imballaggi.
  L'articolo 39-bis, introdotto dal Senato, prevede che, nelle zone montane, le misure di incentivazione per interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni (cosiddetto «Conto termico 2.0»), si applichino, fino al 31 dicembre 2022, anche alle imprese il cui titolare esercita le attività previste dall'articolo 2135 del codice civile.
  L'articolo 39-ter, inserito dal Senato, al comma 1 consente al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, e al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, di avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, per il 2021 e nel limite di spesa di cui al comma 3, che costituisce tetto di spesa massima, dell'assistenza tecnica dell'ENAMA (Ente nazionale meccanizzazione agricola) in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali.
  L'articolo 39-quater, introdotto dal Senato, novella l'articolo 185, comma 1, lettera f), del codice dell'ambiente in materia di esclusioni dall'applicazione della Parte quarta inerente i rifiuti, inserendo, limitatamente a un arco temporale definito sino al 31 dicembre 2022, tra le esclusioni previste anche il riferimento alla posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno dei cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
  L'articolo 40 destina risorse per l'anno 2021 al Commissario straordinario per l'emergenza da COVID-19 (per circa 1,2 miliardi), Pag. 87 nonché al Fondo per le emergenze nazionali ed alla Protezione civile.
  L'articolo 40-bis, introdotto dal Senato, prevede un'assegnazione al Comune di Genova delle risorse residue del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera.
  L'articolo 40-ter, inserito dal Senato, introduce nuove norme aventi natura temporanea sulla rinegoziazione di mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedure esecutive, esplicitamente volte a fronteggiare in via eccezionale, temporanea e non ripetibile i più gravi casi di crisi economica dei consumatori. A tal fine viene integralmente sostituito l'articolo 41-bis del decreto-legge n. 124 del 2019, che aveva introdotto una disciplina temporanea per la rinegoziazione del mutuo in favore del mutuatario inadempiente già esecutato prevedendo, a favore del debitore-consumatore, al ricorrere di specifiche condizioni, la possibilità di ottenere una rinegoziazione del mutuo ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, da una banca terza, con assistenza del Fondo di garanzia prima casa.
  L'articolo 40-quater, introdotto dal Senato, reca la proroga della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, limitatamente ai casi previsti dall'articolo 103, comma 6, del decreto – legge n. 18 del 2020.
  L'articolo 41 incrementa di 550 milioni di euro per il 2021 il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili nel corso della gestione.
  L'articolo 42 reca le disposizioni finanziarie, oltre alla quantificazione degli oneri recati dal provvedimento e alle relative coperture.
  L'articolo 42-bis, introdotto dal Senato, prevede che le disposizioni del decreto-legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.
  L'articolo 43 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appaia riconducibile alle materie, di esclusiva competenza legislativa statale: tutela della concorrenza; sistema tributario; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; norme generali sull'istruzione; previdenza sociale; profilassi internazionale (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), n), o) e q), della Costituzione), nonché alle materie, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni: istruzione; tutela della salute; governo del territorio; porti e aeroporti civili; ordinamento sportivo; valorizzazione dei beni culturali (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e alle materie di residuale competenza regionale trasporto pubblico locale e agricoltura (articolo 117, quarto comma).
  A fronte di questo intreccio di competenze, ricorda che la giurisprudenza costituzionale richiede in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la giurisprudenza costituzionale (richiama ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (secondo le sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un intervento che rappresenti un «nodo inestricabile» di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibile di competenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere.
  In merito evidenzia come il provvedimento già disponga, con riferimento ad alcune specifiche disposizioni, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la previa intesa in Pag. 88sede di Conferenza Stato-regioni è prevista per l'adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 23 (incremento risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome), all'articolo 24 (modalità di riparto del fondo per il rimborso delle spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari) e all'articolo 26 (riparto fondo 2021 per il sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19).
  La previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali è invece prevista per i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 6-sexies (riparto tra i comuni del fondo per il ristoro dei mancati introiti della prima rata dell'IMU), all'articolo 25 (riparto del fondo per il ristoro delle minori entrate comunali derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno) e all'articolo 30, comma 6 (riparto delle risorse per gli asili nido).
  La previa intesa in sede di Conferenza unificata è infine prevista per il provvedimento attuativo di cui all'articolo 23-bis (riparto fondo per i comuni che individuino sedi di seggi elettorale alternative alle scuole) e di cui all'articolo 29 (rifinanziamento del settore del trasporto pubblico locale).
  Sotto tali profili e alla luce della richiamata giurisprudenza della Corte costituzionale segnala quindi l'opportunità di approfondire le seguenti disposizioni:

   l'articolo 2, che istituisce un fondo di 700 milioni di euro destinato alle regioni e alle province autonome per la concessione di contributi per le attività di impresa svolte nei comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici, prevedendo che il fondo è ripartito con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni: al riguardo, rileva l'opportunità che il predetto decreto ministeriale venga adottato in sede di Conferenza unificata;

   l'articolo 14-bis, che prevede il rifinanziamento, per 50 milioni di euro per l'anno 2021, del fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche, disponendo che al riparto di tali risorse si provveda con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: al riguardo, segnala l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali la previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai fini del riparto delle risorse, dato il carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (ordinamento sportivo);

   l'articolo 23-ter, che istituisce un fondo per il sostegno alle città d'arte e ai borghi con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, disponendo che al riparto si provvede con decreto del Ministro dell'interno: al riguardo, segnala l'opportunità di inserire forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del predetto decreto ministeriale; in particolare, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa che appare coinvolta (valorizzazione dei beni culturali), potrebbe risultare opportuno prevedere la previa intesa in sede di Conferenza unificata;

   l'articolo 32, che incrementa di 35 milioni di euro per il 2021 la dotazione finanziaria del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale nelle regioni del Mezzogiorno, prevedendo che le risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell'istruzione tra le istituzioni scolastiche delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia: al riguardo, segnala l'opportunità di inserire la previsione che il predetto decreto ministeriale sia adottato d'intesa con le medesime regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (istruzione);

   l'articolo 34, che prevede l'istituzione di un fondo di 100 milioni di euro per l'anno 2021 per l'inclusione delle persone con disabilità, stabilendo che il fondo è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e del lavoro: al riguardo, rileva Pag. 89l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del predetto decreto, l'intesa in sede di Conferenza unificata, atteso che la materia della disabilità appare infatti caratterizzata da un «intreccio» tra la competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la competenza residuale regionale in materia di assistenza sociale, con un forte ruolo nel settore anche dei servizi sociali comunali;

   l'articolo 38, che, tra l'altro, istituisce un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'epidemia da COVID-19, di fiere e congressi, stabilendo che al riparto del fondo si provvede con decreto del Ministro del turismo: al riguardo, segnala l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del predetto decreto ministeriale, l'intesa in sede di Conferenza unificata, in quanto la materia appare insistere su un «intreccio» di competenze nel quale assumono rilievo, a fianco della competenza legislativa esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza», quella residuale regionale in materia di «commercio» e alla luce anche dei regolamenti comunali in materia commerciale;

   il capoverso 1-ter del comma 1-bis dell'articolo 39, che rinvia a un decreto del Ministro delle politiche agricole l'individuazione dei parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti ortofrutticoli freschi ai quali la norma consente l'applicazione della disciplina prevista per i cosiddetti «prodotti di quarta gamma»: al riguardo, rileva l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del previsto decreto ministeriale; in particolare, si potrebbe prevedere la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (tutela della salute; ricorda, infatti, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 104 del 2014 ha ricondotto alla «tutela della salute» le disposizioni di tutela della salute dei consumatori in ambito alimentare).

  Per quanto concerne il rispetto dei requisiti di necessità e urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione, rileva come il provvedimento appaia riconducibile alla finalità unitaria di fornire misure di sostegno, principalmente economiche, per i settori economici e per le pubbliche amministrazioni, colpiti dalle restrizioni dovute alle misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19; in tal senso il provvedimento si configura come un «provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo», categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016), per descrivere quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo»; al tempo stesso però ricorda che la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la «materia finanziaria», in quanto essa si «riempie dei contenuti definitori più vari» e «perché la “materia finanziaria” risulta concettualmente “anodìna”, dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura “finanziaria”; il riferimento ad essa, come identità di ratio, può risultare “in concreto non pertinente”».
  Ciò premesso, rileva l'opportunità di approfondire la riconducibilità alla sopra indicata ratio unitaria del provvedimento, in particolare delle seguenti disposizioni:

   l'articolo 29-quater, che posticipa alla data del 31 luglio 2021 il termine, originariamente fissato al 30 aprile di quest'anno, entro il quale dovranno essere versati gli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena;

   i commi da 7 a 11 dell'articolo 30, che prorogano l'entrata in vigore dei decreti legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021 in materia di sport;

Pag. 90

   i commi 4 e 5 dell'articolo 30-sexies, che intervengono sulla disciplina della sicurezza delle gallerie stradali;

   l'articolo 34-ter, che reca disposizioni ordinamentali in materia di riconoscimento della lingua dei segni;

   l'articolo 35-bis in materia di divise antisommossa per la polizia penitenziaria;

   l'articolo 37-ter, che prevede una modifica a regime della legge fallimentare in materia di accordi di ristrutturazione;

   i commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 39, recanti disposizioni ordinamentali in materia di requisiti igienico-sanitari dei prodotti ortofrutticoli e in materia di imballaggi;

   l'articolo 39-ter, che consente al Ministero delle politiche agricole di avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Ente nazionale meccanizzazione agricola in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali;

   l'articolo 39-quater, in materia di trattamento di materiale vegetale spiaggiato;

   l'articolo 40-bis, che prevede l'assegnazione al comune di Genova delle risorse residue del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera.

  Formula quindi una proposta di parere favorevole con tre osservazioni (vedi allegato), ritenendo necessario porre all'attenzione alcune questioni rientranti nell'ambito di competenza della Commissione.
  Al riguardo, pur non intendendo mettere in alcun modo in discussione la necessità di approvare quanto prima il provvedimento, così come attualmente formulato, considerate peraltro le sue meritorie finalità, evidenzia come la lettera c) delle osservazioni contenute nella sua proposta di parere faccia riferimento all'opportunità di approfondire la riconducibilità alla ratio unitaria del provvedimento, richiamando aspetti che attengono anche alle modalità di esame dei provvedimenti presso i due rami del Parlamento, che conducono spesso, a suo avviso, anche a causa del diverso regime sull'ammissibilità degli emendamenti vigente al Senato, all'elaborazione di testi normativi dal carattere «omnibus» ed eterogeneo, come nel caso del testo in discussione.
  Osserva, inoltre, come le altre due osservazioni della sua proposta di parere richiamino l'esigenza di valutare un maggiore coinvolgimento del sistema delle autonomie locali, nell'adozione dei provvedimenti governativi previsti in alcuni articoli del testo in esame, alla luce del quadro delle competenze legislative costituzionalmente definite.
  Nel raccomandare l'approvazione della sua proposta di parere, si augura quindi che le osservazioni da essa recate possano quantomeno richiamare l'attenzione su tali delicate questioni, contribuendo a migliorare in futuro la qualità delle leggi.

  Vittoria BALDINO (M5S), con riferimento al fatto, evidenziato dal relatore, che il provvedimento in esame giunge alla Camera «blindato», sottolinea come sia necessario superare la prassi per cui i disegni di legge di conversione esaminati in prima lettura dal Senato vengono trasmessi alla Camera in tempi tali da non consentire alcuna modifica né un esame approfondito.
  Al riguardo invita il Governo e i Presidenti delle Camere ad attivarsi affinché la trasmissione dei disegni di legge al ramo del Parlamento di volta in volta chiamato a svolgere l'esame in seconda lettura avvenga con tempistiche che consentano un adeguato esame anche in tale fase.
  Dichiara conclusivamente il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene Pag. 91 il sottosegretario di Stato per l'Interno Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza.
C. 1714 Madia, C. 3007 Brescia e C. 3023 D'Ettore.
(Seguito esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3003 e C. 3026).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 maggio 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, avverte che nella giornata di ieri sono state assegnate in sede referente alla Commissione la proposta di legge C. 3003 Costa, recante «Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini domiciliati, per motivi di studio universitario o di lavoro, fuori della regione di residenza» e la proposta di legge C. 3026 Ungaro, recante «Disposizioni concernenti l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori che si trovano temporaneamente in una regione diversa da quella di residenza per motivi di lavoro, studio o cure mediche».
  Come già anticipato in occasione della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, tali proposte di legge sono abbinate alle proposte di legge già in esame.
  Avverte inoltre che, essendosi svolte nei giorni scorsi le audizioni del professor Salvatore Curreri e del professor Roberto Bin, può ritenersi concluso il ciclo di audizioni informali ai fini dell'istruttoria legislativa sui provvedimenti.
  Auspica il sollecito avvio di un'interlocuzione con il Governo, al fine di individuare soluzioni rispetto alle criticità che sono state evidenziate e di pervenire al più presto alla definizione e adozione di un testo condiviso, in tempo utile per le consultazioni elettorali previste per il prossimo autunno.
  Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'Interno Carlo Sibilia.

  La seduta comincia alle 14.05.

7-00620 Meloni: Iniziative in merito all'indicazione del luogo di nascita nei documenti personali e nelle certificazioni relative a cittadini italiani nati nei territori poi ceduti alla ex Jugoslavia.
(Seguito discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 6 maggio 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la Commissione prosegue la discussione della risoluzione 7-00620 Meloni, relativa a iniziative in merito all'indicazione del luogo di nascita nei documenti personali e nelle certificazioni relative a cittadini italiani nati nei territori poi ceduti alla ex Jugoslavia.
  Ricorda che nella precedente seduta di discussione si è svolta l'illustrazione dell'atto di indirizzo.

  Il Sottosegretario Carlo SIBILIA, svolgendo alcune considerazioni preliminari, fa presente che la legge 15 febbraio 1989, n. 54, recante «Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in Comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al Trattato di pace» ha stabilito, all'articolo 1, che «Tutte le amministrazioni dello Stato, del parastato, degli enti locali e qualsiasi altro ufficio o ente, nel rilasciare attestazioni, dichiarazioni, documenti in genere, a cittadini italiani nati in comuni già sotto la sovranità italiana ed Pag. 92oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati, ai sensi del trattato di pace con le potenze alleate ed associate, quando deve essere indicato il luogo di nascita dell'interessato, hanno l'obbligo di riportare unicamente il nome italiano del comune, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene».
  Osserva come la stessa legge abbia previsto, inoltre, all'articolo 2, che «le amministrazioni, gli enti, gli uffici di cui all'articolo 1, sono obbligati, su richiesta anche orale del cittadino stesso, ad adeguare il documento alle norme della presente legge».
  Dà quindi conto del fatto che, al fine di assicurare la corretta applicazione delle norme soprarichiamate, il Ministero dell'interno ha ripetutamente fornito, nel corso degli anni, numerosi chiarimenti interpretativi.
  In particolare:

   con la circolare n. 9/2005, è stato richiamato l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di riportare unicamente il nome italiano del Comune di nascita (articolo 1) e l'obbligo di adeguare il documento alle norme della legge (articolo 2);

   con la circolare n. 4/2007, inviata per conoscenza anche a tutte le Amministrazioni pubbliche interessate, è stata richiamata l'attenzione dei Prefetti sulla necessità di sensibilizzare i Comuni e le Aziende Sanitarie Locali sull'applicazione della normativa in esame e sono stati trasmessi gli elenchi dei comuni appartenenti ai territori ceduti alla ex Jugoslavia in base ai Trattati internazionali.

  Nel 2009 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato, inoltre, istituito il Tavolo di Coordinamento Governo Associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati (composto da rappresentanti dei Ministeri dell'Interno, degli Affari esteri, dell'Economia e delle finanze, del Lavoro e delle politiche sociali, dell'Istruzione, dell'Università e ricerca), con il compito di monitorare ed esaminare le diverse problematiche di interesse delle associazioni.
  Successivamente, con la Direttiva emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2012, sono stati definiti i termini di applicazione della legge 15 febbraio 1989, n. 54, precisando che la stessa «mira ad affermare il principio secondo cui “il luogo di nascita” delle persone nate in Italia deve essere storicizzato, ovvero riferito al momento in cui l'evento “nascita” si è verificato. Pertanto quando deve essere indicato il luogo di nascita dell'interessato, tutte le amministrazioni dello Stato, del parastato, degli enti locali e qualsiasi altro ufficio o ente hanno l'obbligo di riportare unicamente il nome italiano del comune, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene».
  Con la circolare n. 25 del 17 ottobre 2012 del Ministero dell'interno, sono state, quindi, fornite informazioni sulla Direttiva citata, richiamando, in particolare, l'attenzione sul principio della storicizzazione del luogo di nascita.
  Fa quindi notare che nel corso degli ultimi anni sono pervenute alcune segnalazioni da parte dei cittadini interessati che lamentavano la mancata applicazione della legge n. 54 del 1989, originate prevalentemente dal mancato adeguamento dei sistemi informativi in uso presso uffici pubblici e privati.
  In relazione alle intese intervenute nell'ambito del Tavolo sopra richiamato, poi riconvocato nel 2017, tali segnalazioni sono state puntualmente portate all'attenzione dei competenti uffici, fornendo le necessarie istruzioni operative per i conseguenti adempimenti.
  Alle associazioni, infine, è sempre stata assicurata la più ampia disponibilità a promuovere ogni utile intervento si rendesse necessario ai fini della soluzione delle questioni evidenziate.
  Osserva come più di recente si sia accertato che il sistema informatico relativo alla registrazione dei documenti rilasciati ai cittadini italiani nati in Comuni ceduti all'Italia ad altri Stati, integrato con i servizi WEB dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), è stato completato il 26 novembre 2018 e in esso è stata introdotta anche la gestione dei territori ceduti. Pag. 93
  Rileva come da quel momento l'implementazione dei dati sia stata effettuata in piena conformità alle disposizioni di legge e il sistema realizzato permette la gestione degli stessi consentendo all'ufficiale di stato civile di verificare le informazioni acquisite, adeguandole con immediatezza, in caso di inesattezze.
  Ciò premesso, in relazione all'impegno previsto nell'atto di indirizzo in esame, esprime parere favorevole a condizione che l'impegno stesso sia riformulato nei termini seguenti: «impegna il Governo, a proseguire in conformità a quanto disposto dalla legge 15 febbraio 1989, n. 54», nella piena attuazione di tutte le misure idonee, al fine di garantire l'efficace operatività dei relativi sistemi.
  Fa notare, in conclusione, che, si tratta, dunque, di proseguire il lavoro già svolto in tale ambito, compiendo un ulteriore sforzo di attuazione della normativa, che consenta, nel quadro degli strumenti già a disposizione, di rendere più efficace il funzionamento dei sistemi in oggetto, anche considerato che la legge in vigore appare piuttosto risalente.

  Emanuele PRISCO (FDI), riservandosi di esprimere una valutazione sulla riformulazione proposta dal rappresentante del Governo, rileva come l'affermazione, implicita nelle dichiarazioni del Sottosegretario, secondo cui sulla questione è stato fatto tutto ciò che era necessario è contraddetta dalla circostanza, evidenziata nella sua risoluzione, che continuano a pervenire segnalazioni, da parte dei cittadini interessati, relative alla mancata attuazione della legge n. 54 del 1989.
  Chiede, pertanto, di rinviare la discussione ad altra seduta, al fine di valutare la proposta di riformulazione, nonché di svolgere le opportune interlocuzioni con le associazioni rappresentative dei cittadini interessati.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, anche al fine di consentire gli approfondimenti richiesti dal deputato Prisco, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 12 maggio 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.35.