CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 maggio 2021
585.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 239

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 15.40.

DL 56/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
C. 3075 Governo.
(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La deputata Marialuisa FARO (M5S), relatrice, nel riassumere brevemente il contenuto del provvedimento, segnala in primo luogo che l'articolo 1, comma 1, proroga il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, fino alla definizione della sua disciplina nei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, sopprimendo la percentuale minima del 50 per cento del personale in lavoro agile, vincolante per ciascuna Amministrazione. Le medesime disposizioni si applicano, per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, fino al termine dello stato di emergenza connessa al COVID-19. Il comma 2 dell'articolo, riduce dal 60 al 15 per cento la quota dei dipendenti che possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, in base al Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), e dal 30 al 15 per cento la quota dei dipendenti che possono comunque avvalersi della predetta prestazione, in caso di mancata adozione del Piano medesimo.
  L'articolo 2 proroga al 30 settembre 2021 il termine di validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020. Inoltre viene estesa al 31 luglio 2021 la validità di permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi nonché di altri titoli e documenti in materia di immigrazione, in scadenza sino alla medesima data (comma 2).
  L'articolo 3 reca una serie di disposizioni volte a prorogare i termini relativi ad alcuni adempimenti contabili degli enti territoriali e di organismi pubblici, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dall'epidemia da COVID-19 ed al fine di non aggravare la situazione amministrativa-contabile degli enti interessati. In particolare, l'articolo reca, ai commi 1 e 2, la proroga al 31 maggio 2021 dei termini, rispettivamente, per la deliberazione dei rendiconti di gestione relativi all'esercizio 2020 e per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 degli enti locali. Il comma 3 stabilisce la proroga dei termini per l'approvazione da parte delle Regioni e delle Province autonome dei rendiconti e dei bilanci consolidati relativi all'esercizio 2020, rispettivamente al 30 settembre 2021 e al 30 novembre 2021. Conseguentemente, il comma 4 proroga al 30 settembre 2021 il termine per la verifica delle effettive minori entrate delle Regioni a statuto ordinario, ai fini della compensazione della perdita di entrate tributarie connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. I commi 5 e 6 rinviano al 30 giugno 2021 i termini per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti del settore sanitario. Il comma 7 differisce i termini per la trasmissione della certificazione del rispetto del vincolo del pareggio di bilancio per l'esercizio 2020 delle regioni a statuto ordinario. Il comma 8 proroga dal 30 aprile 2021 al 30 giugno 2021 il termine per l'adozione del bilancio d'esercizio riferito all'anno 2020 da parte delle Camere di commercio, delle loro Unioni regionali e delle relative aziende speciali. Il comma 9 dispone il rinvio di termini nell'ambito delle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali e di dissesto finanziario.
  L'articolo 4 incide sulla disciplina dei poteri speciali del Governo (cd. golden power) nei settori di rilevanza strategica, estendendo al 31 dicembre 2021 l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica dell'acquisto di partecipazioni, nonché i relativi poteri esercitabili dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all'acquisto) con riferimento: agli attivi strategici.
  L'articolo 5 al comma 1, modifica i termini entro i quali va effettuata la prova teorica dell'esame per il conseguimento della patente di guida, differendoli in base alla data di presentazione della domanda. Il comma 2 dispone la proroga dei termini previsti dall'articolo 124, comma 5-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020 per la rendicontazione delle perdite subite dalle imprese ferroviarie imputabili all'emergenza da COVID-19 e per l'emanazione del decreto interministeriale di assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie in ragione di tali perdite. Il comma 3 proroga dal 30 aprile 2021 al 31 dicembre dello stesso Pag. 241anno la possibilità per le navi da crociera, iscritte al registro internazionale, di svolgere servizi di cabotaggio in deroga al divieto, generalmente previsto per tale tipologia di navi, di effettuare i servizi di cabotaggio stessi. Il comma 4 differisce al 31 dicembre 2021 la possibilità di affidare agli ispettori del Ministero le attività in materia di revisione periodica dei veicoli prevista dal Codice della Strada.
  L'articolo 6 proroga fino al 31 dicembre 2021 la possibilità – prevista, nella norma finora vigente, con riferimento alla sessione relativa al 2020 – di adozione, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, di disposizioni specifiche (anche in deroga alle relative discipline) sull'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento di alcuni esami di abilitazione. Si tratta in particolare degli esami di abilitazione per gli «esperti qualificati» e i «medici autorizzati» nella disciplina di tutela dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti e degli esami di abilitazione per consulente del lavoro.
  L'articolo 7 estende all'anno 2021 la disapplicazione della disposizione che consente la revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, attribuiti alle Amministrazioni a valere sul Fondo investimenti Amministrazioni Centrali e non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione.
  L'articolo 8 proroga al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale gli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, rientranti, in sede di prima approvazione, nei Piani sviluppo e coesione predisposti ai sensi dell'articolo 44, comma 7, del decreto-legge n. 34/2021, possono generare obbligazioni giuridicamente rilevanti.
  L'articolo 9 proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 il termine per l'applicazione del regime transitorio per la sorveglianza radiometrica disciplinato dal decreto legislativo n. 100 del 2011.
  L'articolo 10 dispone che le semplificazioni amministrative, previste per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria COVID-19, già disposte per il periodo dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 dall'articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 34 del 2020, si applicano anche per il periodo che decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto (30 aprile 2021) e fino al 31 dicembre 2021.
  Al riguardo, segnala che tra le disposizioni oggetto di proroga vi è anche quella che consente di chiedere alle amministrazioni comunali il mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente. Il termine entro cui effettuare la richiesta non è stato però adeguato alla proroga e rimane, in maniera che appare incongrua, fissato al 31 dicembre 2020.
  L'articolo 11 proroga al 31 luglio 2021 l'efficacia di alcune norme speciali dettate per fronteggiare l'emergenza sanitaria negli istituti penitenziari. Si tratta delle disposizioni relative all'ammissione al regime di semilibertà (articolo 28 del decreto-legge n. 137/2020), alla concessione di permessi premio (articolo 29 del decreto-legge n. 137/2020) e alla esecuzione domiciliare della pena detentiva non superiore a 18 mesi (articolo 30 del decreto-legge n. 137/2020).
  L'articolo 12 dispone l'entrata in vigore del provvedimento in esame il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto riguarda l'ambito di competenza della Commissione, il provvedimento, come tutti i provvedimenti in materia di proroghe di termini, appare riconducibile a una pluralità di materie. Assumono in particolare rilievo sia materie di esclusiva competenza statale, quali sicurezza dello Stato, tutela della concorrenza, armonizzazione dei bilanci pubblici, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, ordinamento civile e penale, tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma lettere d), e), g), l), s) della Costituzione), sia di competenza legislativa concorrente quali la tutela della salute (articolo 117, terzo comma della Costituzione). Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

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DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
C. 3099 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, ricorda anzitutto che la Commissione ha già avviato l'esame del provvedimento durante la prima lettura al Senato, senza tuttavia giungere all'espressione del parere. Segnala tuttavia che ritiene di confermare, in quanto riferibili anche al testo approvato dal Senato, tutti i rilievi contenuti nella proposta di parere che avevo già depositato, fatta eccezione per il riferimento al problema della riapertura delle RSA che le recenti ordinanze del Ministro della salute hanno risolto in modo ritengo soddisfacente.
  Dichiara che si soffermerà, pertanto, sulle ulteriori disposizioni inserite dal Senato di interesse della Commissione.
  L'articolo 6-sexies esenta dal pagamento della prima rata dell'IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1 (titolari di impresa IVA, esercenti attività di impresa e imprenditori agrari danneggiati da conseguenze epidemia).
  È istituito, per il ristoro delle minori entrate derivanti per i comuni, un fondo di 142,5 milioni di euro per il 2021, da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città;
  L'articolo 14-bis prevede il rifinanziamento, per 50 milioni di euro per l'anno 2021, del fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche. Al riparto delle ulteriori risorse si provvede con DPCM.
  Al riguardo, invita ad approfondire l'opportunità di inserire forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini del riparto delle risorse; in particolare andrebbe valutata l'opportunità di inserire, la previa intesa in sede di Conferenza unificata, dato il carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (ordinamento sportivo).
  L'articolo 18-bis riconosce un'indennità connessa all'emergenza da COVID-19 in favore dei lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1° maggio 2021.
  L'articolo 20-bis prevede il differimento dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 di alcuni effetti di un eventuale inadempimento in materia di mobilità sanitaria interregionale.
  L'articolo 20-ter interviene sulla campagna vaccinale, disponendo che i malati oncologici in follow up (vale a dire quelli che hanno concluso il percorso terapeutico ma sono ancora soggetti a controlli periodici) siano indicati quale categoria target prioritaria e che le infermiere volontarie della Croce Rossa siano abilitate alla esecuzione delle somministrazioni vaccinali.
  L'articolo 23-bis istituisce un fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2021 per erogare contributi ai comuni che individuino quali sedi di seggi elettorali edifici diversi dalle scuole. Al riparto delle risorse si provvede con decreto del Ministro dell'interno previa intesa in sede di Conferenza unificata.
  L'articolo 23-ter istituisce un fondo per il sostegno alle città d'arte e ai borghi con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021. Al riparto si provvede con decreto del Ministro dell'interno.
  Al riguardo, invita a valutare l'opportunità dell'inserimento di forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto; in particolare, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa che appare coinvolta (valorizzazione dei beni culturali), potrebbe risultare opportuno prevedere la previa intesa in sede di Conferenza unificata.
  L'articolo 26-bis proroga di 90 giorni a decorrere dalla data di cessazione dello stato d'emergenza epidemiologica da COVID-19 la validità delle concessioni di posteggio Pag. 243 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
  L'articolo 30, comma 2-bis, estende all'anno 2021 la possibilità per le regioni e gli enti locali di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica in corso, in deroga alle disposizioni vigenti.
  L'articolo 30, comma 6-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, attribuisce la possibilità per gli enti locali di avvalersi della fondazione patrimonio comune dell'ANCI per l'adozione di misure a sostegno delle attività degli impianti sportivi comunali connesse alla ripartenza del settore sportivo.
  Il successivo comma 6-quater dell'articolo 30 consente di utilizzare fino al 31 dicembre 2021, nel limite di 15 milioni di euro, le risorse non spese del fondo per le politiche della famiglia destinate ai comuni, per finanziare iniziative volte ad introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa.
  I commi 11-bis e 11-ter dell'articolo 30 dispongono il rinvio al 30 settembre 2021 del termine per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
  Il comma 11-septies dell'articolo 30 prevede una proroga di cinque mesi, rispetto ai tre attuali, del termine per l'espletamento, da parte dei comuni beneficiari, delle risorse per la messa in sicurezza degli edifici pubblici, delle procedure di individuazione del contraente.
  L'articolo 30-ter autorizza i comuni di Forio, Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, colpiti dal terremoto del 21 agosto 2017, ad assumere personale con contratto a tempo determinato.
  Il comma 1-bis dell'articolo 39 rinvia a un decreto del Ministro delle politiche agricole l'individuazione dei parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti ortofrutticoli freschi ai quali la norma consente l'applicazione della disciplina prevista per i cosiddetti «prodotti di quarta gamma».
  Al riguardo, invita ad approfondire l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del previsto decreto ministeriali; in particolare, si potrebbe valutare la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (tutela della salute).
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con una condizione e osservazioni (vedi allegato 2).

  Il deputato Roberto PELLA (FI) ringrazia il relatore per l'eccellente lavoro svolto.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.
C. 2806 Governo.
(Parere alla III Commissione della Camera).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 maggio 2021.

  La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), relatrice, richiama l'attenzione della Commissione sull'importanza della sollecita ratifica della Convenzione in esame, anche al fine di consentire l'immediata partecipazione del nostro Paese agli organi istituiti dalla Convenzione medesima. Auspica, al riguardo, che la designazione dei rappresentanti italiani in tali organi abbia luogo senza indugio.

  Il deputato Roberto PELLA (FI) si associa all'auspicio formulato dalla deputata Rossini e chiede alla Presidenza di assumere un'iniziativa formale in tal senso.

  Emanuela CORDA, presidente, si riserva di approfondire, in relazione alle competenze della Commissione, la richiesta del deputato Pella.

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  La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
C. 3045 Governo.
(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 maggio 2021.

  La deputata Sara FOSCOLO (LEGA), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 4).

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) stigmatizza il fatto che il decreto-legge in esame, al pari dei provvedimenti analoghi adottati in precedenza, non contenga misure in favore del settore sanitario, volte a far fronte all'emergenza, che si sovrappone a quella del COVID-19, costituita dalla mancata erogazione delle cure e delle prestazioni ordinarie. In particolare, rileva come non sia prevista alcuna misura di sostegno alle aziende sanitarie, né un piano strategico per consentire la ripresa dell'ordinaria attività dei servizi sanitari.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.
Nuovo testo unificato C. 1825 e abb.
(Parere alla XIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), relatore, nel riassumere il contenuto del provvedimento rileva come questo appaia riconducibile principalmente alla materia «agricoltura», di residuale competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
  L'articolo 1 reca l'oggetto e le finalità della proposta di legge, che sono individuati come la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina ed il contrasto allo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree montane e collinari, anche mediante il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonanti.
  L'articolo 2 fornisce le definizioni di aziende agricole contadine, le quali svolgono attività agricola su piccola scala, per la sussistenza o per il mercato, tramite vendita diretta svolta nell'ambito della provincia dove ha sede l'azienda o nelle province vicine. L'azienda agricola contadina non può concedere ad altri, a qualsiasi titolo, l'uso dei terreni coltivati.
  L'articolo 3 istituisce il Registro delle aziende agricole contadine a carico delle Regioni e delle Province autonome.
  L'articolo 4 è volto alla semplificazione delle norme in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina, disponendo che le Regioni e le Province autonome disciplinino la produzione, la trasformazione e la vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina. Ciò dovrà avvenire nel rispetto dei principi stabiliti da un decreto del Ministero delle politiche agricole.
  Al riguardo, rileva l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto; in particolare propone di valutare l'inserimento della previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni alla luce del carattere residuale della competenza legislativa coinvolta (agricoltura).
  L'articolo 5 dispone agevolazioni per le aziende che svolgono agricoltura contadina, da individuare nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano strategico Pag. 245nazionale applicativo della politica agricola comune, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-regioni.
  L'articolo 6 reca norme per la tutela della terra, il recupero e la valorizzazione dei terreni e dei beni agricoli abbandonati e la manutenzione idrogeologica, assegnando alle Regioni, alle Province autonome, ai liberi consorzi ed alle città metropolitane la possibilità di redigere protocolli, piani di manutenzione e di salvaguardia idrogeologica e paesaggistica. Il comma 3 dispone che le Regioni e le Province autonome possano assegnare i terreni incolti o abbandonati da almeno cinque annate agrarie, tenendo conto della presentazione, da parte del richiedente, di un progetto agricolo di durata non inferiore a cinque anni e dando la preferenza, in presenza di più richieste per il medesimo terreno, a quelle presentate da aziende iscritte nel Registro di cui all'articolo 3 e, in tale ambito, a quelle il cui titolare abbia meno di 40 anni o a quelle a conduzione femminile.
  L'articolo 6-bis prevede che, allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuino una ricognizione del catasto dei terreni, volta ad individuare il proprietario e gli altri titolari di diritti reali sui terreni silenti, come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera h) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. La stessa disposizione prevede, tra l'altro, che tali terreni siano censiti e inseriti in un apposito registro e in presenza di determinati presupposti ne sia attuata una gestione conservativa.
  L'articolo 7 dispone in materia di associazioni, prevedendo che i comuni possono promuovere la costituzione di associazioni volte ad agevolare coloro che praticano attività di agricoltura, anche contadina, o attività forestali al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, il recupero e l'utilizzazione di terreni abbandonati o incolti, o allo scopo di effettuare piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture e di promuovere la ricomposizione fondiaria. Sono indicate le finalità che possono essere perseguite attraverso tali associazioni, tra le quali, si ricordano la conservazione e gestione della biodiversità, la tutela e la gestione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali.
  L'articolo 8 prevede l'istituzione della giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina che è individuata nella giornata dell'11 novembre, ricorrenza di san Martino. La stessa disposizione stabilisce che, in occasione della citata Giornata nazionale possono essere organizzati, cerimonie, convegni, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione finalizzate a diffondere e di sviluppare la conoscenza del mondo dell'agricoltura contadina. È poi specificato che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
  L'articolo 9 stabilisce l'istituzione della Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine disponendo che il Ministero per i beni e le attività culturali (rectius Ministero della Cultura) di concerto con il Ministero del turismo e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, istituisce, con decreto, la Rete Italiana della civiltà e delle tradizioni contadine. La disposizione in esame disciplina inoltre la composizione e le attività della stessa Rete italiana delle civiltà e delle tradizioni contadine.
  L'articolo 10 reca le Disposizioni finali e finanziarie prevedendo il 1° gennaio 2022 come data di entrata in vigore del testo unificato in esame e statuendo che dallo stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 10-bis reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del presente progetto di legge in esame siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) esprime perplessità sulla previsione di cui Pag. 246all'articolo 5, comma 2, del testo in esame, laddove prevede, per le risorse da destinare alle aziende ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne, un tetto massimo del 60 per cento delle risorse disponibili. Dichiara di non comprendere la ratio di tale previsione e giudica anomala l'individuazione di un tetto massimo e non, come sarebbe stato ragionevole, di un tetto minimo.

  Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), relatore, ritiene che la previsione richiamata dalla deputata Rossini risponda all'esigenza di non penalizzare le aziende situate in zone diverse da quelle indicate, ad esempio nelle zone di pianura.

  Il deputato Roberto PELLA (FI) rileva come non sia previsto un adeguato coinvolgimento dei comuni, in particolare per quanto concerne le iniziative previste in occasione della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina di cui all'articolo 8, per la cui organizzazione il contributo dei comuni potrebbe rivestire un ruolo importante, anche sotto il profilo del coinvolgimento della cittadinanza.

  Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), relatore, rilevato come il coinvolgimento dei comuni sia previsto dall'articolo 6-bis sulla gestione dei terreni e dall'articolo 7 sulle associazioni, ritiene che le osservazioni del deputato Pella possano essere prese in considerazione nella proposta di parere che si accinge a formulare.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) osserva, in linea generale, come sarebbe opportuno approfondire maggiormente, anche attraverso la previsione di audizioni, il contenuto dei provvedimenti all'esame della Commissione.

  Emanuela CORDA, presidente, osserva come nel caso del provvedimento in esame non sia possibile svolgere ulteriori approfondimenti, in quanto l'avvio dell'esame in Assemblea del provvedimento medesimo è previsto per la giornata di giovedì 13 maggio.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) ribadisce di ritenere necessario che i provvedimenti all'esame della Commissione siano oggetto di maggiori approfondimenti, anche attraverso una diversa programmazione dei lavori.

  Emanuela CORDA, presidente, rileva come le osservazioni della deputata Drago potranno essere oggetto di discussione ai fini dell'organizzazione dei lavori della Commissione.

  La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) richiama l'attenzione sul tema dei programmi di sviluppo rurale, rilevando come tale tema sia meritevole di maggiore considerazione, nell'ambito di un progetto complessivo di sviluppo del Paese.

  Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), relatore, anche alla luce degli elementi emersi nel corso della discussione, formula una proposta di parere favorevole con una condizione e un'osservazione (vedi allegato 5).

  La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) rileva come la proposta di parere non tenga conto delle questioni da lei sollevate.

  Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), relatore, sottolinea come le questioni richiamate dalla deputata Rossini potranno costituire oggetto di proposte emendative nell'ulteriore corso dell'esame parlamentare del provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.
S. 2201, approvato dalla Camera.
(Parere alla 2a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Roberto PELLA (FI), relatore, ricorda che la Commissione si è già espressa sul provvedimento, nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, esprimendo in quell'occasione, nella seduta del 21 aprile 2021, un parere favorevole.
  Dichiara che si soffermerà, pertanto, solo sulle modifiche introdotte rispetto al testo già esaminato dalla Commissione.
  In particolare, alla Camera è stato introdotto l'articolo 1-bis, che interviene sulla disciplina della controperizia e della controversia, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27 del 2021. Si tratta delle disposizioni che disciplinano il prelevamento di campioni da parte delle autorità di controllo al fine del loro esame, la garanzia di poter svolgere analoghi esami in sede di controperizia da parte degli interessati (articolo 7), e la procedura da seguire in caso di contestazione degli esiti del controllo (articolo 8). Nella formulazione attuale entrambi gli articoli escludono l'applicazione dell'articolo 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, relativo alle garanzie dell'interessato nelle attività ispettive e di vigilanza che comportano l'analisi di campioni. Le modifiche approvate in sede referente sono volte a ripristinare l'applicabilità del citato articolo 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, coerentemente con il ripristino delle sanzioni penali in materia di sicurezza alimentare.
  L'articolo 1-ter, poi, interviene sull'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 per modificare la disciplina che, nel settore agroalimentare, consente di escludere in presenza di particolari condizioni l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a fronte dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'autorità di controllo (c.d. diffida). Rispetto alla normativa vigente, la disciplina della diffida contenuta nel nuovo comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto-legge si applica non più solo per le violazioni delle norme in materia agroalimentare, ma anche agli illeciti amministrativi in materia di sicurezza alimentare; circoscrive l'applicazione dell'istituto alla prima contestazione dell'illecito; fissa il più stringente termine di 30 giorni per l'adempimento alle prescrizioni (in luogo degli attuali 90); non prevede un termine per l'elisione delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito (attualmente si applica il medesimo termine di 90 giorni previsto per l'adempimento alle prescrizioni), né richiede l'eventuale presentazione di specifici impegni da parte del trasgressore; introduce, nelle more del termine di 30 giorni, una sospensione dei termini del procedimento di applicazione della sanzione; esclude dall'applicazione dell'istituto i prodotti non conformi che siano già stati oggetto, anche in parte, di commercializzazione. Esclude dunque la possibilità di eliminare le conseguenze dannose dell'illecito tramite comunicazione al consumatore.
  Rileva pertanto come le modifiche non appaiono presentare profili problematici per quello che attiene l'ambito di competenza della Commissione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 11 maggio 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.25 alle 16.35.