CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 maggio 2021
585.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 231

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 15.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Filippo GALLINELLA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
C. 3099 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Raffaele NEVI (FI), relatore, riferisce che la Commissione XIII è chiamata ad esaminare, in sede consultiva, il provvedimento in titolo, nel testo approvato dal Senato, ai fini dell'espressione del parere di competenza.
  Avverte che nel corso della presente relazione, si soffermerà sulle sole disposizioni di stretto interesse della Commissione Agricoltura, che si accinge ad illustrare.
  L'articolo 1 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario (comma 1), specificando (comma 3) che tale contributo spetta ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 (comma 4); al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei suddetti requisiti.
  L'articolo 8 reca nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, prevedendo, per i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività Pag. 232lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, per una durata massima di tredici settimane, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 (comma 1). Analogamente, in presenza dei medesimi presupposti, è prevista la possibilità per i datori di lavoro di presentare domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di ventotto settimane, nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 (comma 2).
  Con specifico riferimento al trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si dispone che lo stesso venga concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 (comma 8). La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di presentazione della domanda, a pena di decadenza, è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge in esame.
  Ricorda che tali deroghe concernono le norme – poste dalla disciplina specifica sul trattamento di integrazione salariale relativo alla categoria in oggetto – che prevedono: un limite di durata del trattamento pari a 90 giorni nell'anno; la condizione dello svolgimento annuale di almeno 181 giornate lavorative presso lo stesso datore. Rileva inoltre che la circolare dell'INPS n. 72 del 2021 sostiene che il trattamento di cui al presente comma 8 possa riguardare solo i lavoratori alle dipendenze alla data di entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021); tale interpretazione è sostenuta, come osserva la medesima circolare, «in via analogica», in quanto i commi 1 e 2, recanti tale clausola limitativa, non fanno letteralmente riferimento anche al trattamento a titolo di CISOA.
  Riguardo alla valutazione delle successive richieste di intervento di integrazione salariale (a titolo di CISOA) in base alle suddette norme ordinarie, segnala che i trattamenti (a titolo di CISOA) con causale COVID-19 non vengono considerati ai fini del limite di durata di 90 giorni nell'anno. Ricorda, inoltre, che la precedente norma temporanea (di cui all'articolo 1, comma 304, della citata L. n. 178 del 2020) sul trattamento a titolo di CISOA con causale COVID-19 aveva specificato che i periodi interessati da quest'ultimo trattamento sono computati come giornate lavorative, ai fini del suddetto requisito di 181 giornate.
  L'articolo 19 dispone, con riferimento al mese di gennaio del 2021, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che svolgono determinate attività.
  In dettaglio, la disposizione modifica il comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, che prevedeva l'esonero, per il mese di dicembre 2020, dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO, di cui all'Allegato 3 del citato decreto-legge n. 137/2020.
  Evidenzia al riguardo che la disposizione in esame, dunque, modificando il primo comma dell'articolo 16-bis, estende tale esonero contributivo anche per il periodo retributivo relativo al mese di gennaio 2021 (comma 1, lett. a)).
  La disposizione sostituisce, altresì, il comma 2 del medesimo articolo 16-bis, in forza del quale «l'esonero è riconosciuto nel Pag. 233rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato», aggiungendo uno specifico riferimento «alla sezione 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e nei limiti e alle condizioni, di cui alla medesima Comunicazione» (comma 1, lett. b)).
  Agli oneri derivanti da tale articolo, valutati in 301 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi della disposizione di copertura finanziaria del provvedimento, vale a dire dell'articolo 42.
  L'articolo 28 modifica la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio, a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile, hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (artt. 54-61 del D.L. n. 34/2020).
  Tale articolo, in particolare, adegua la cornice normativa all'estensione e alla proroga, dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, delle misure di aiuto, ai sensi di quanto disposto dalla quinta modifica del Quadro temporaneo, adottata dalla Commissione UE con la Comunicazione C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021.
  Per quanto concerne il settore della pesca e dell'acquacoltura (cui si riferisce, il comma 1, lettera b, dell'articolo in esame), viene fatto oggetto di modifiche l'articolo 54, comma 3, del richiamato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
  Più in dettaglio, si prevede che gli aiuti, non possano superare l'importo di 270.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 225.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 270.000 euro o 225.000 euro per impresa. Tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
  L'articolo aggiuntivo 30-quinquies, introdotto al Senato, riconosce un contributo ai concessionari di aree demaniali marittime per le attività di acquacoltura, pesca e ripopolamento, nonché per la realizzazione di manufatti destinati al prodotto ittico, nel limite di spesa di 1 milione di euro per il 2021.
  Nello specifico, l'articolo aggiuntivo in commento prevede, al comma 1, che, al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza COVID-19 e di favorire il loro rilancio, sia autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 1 milione di euro, al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al successivo comma 2, e – in ogni caso – non superiore al canone corrisposto, a favore dei concessionari di aree demaniali marittime concernenti zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.
  Il comma 2 – come accennato – prevede che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 60 giorni dalla data di conversione del decreto-legge in esame, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, siano stabilite le modalità di attuazione dell'articolo in commento, ivi incluse quelle per il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 1, che costituisce tetto di spesa massimo.
  Ai sensi del comma 3, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come integrato dall'art. 41 del presente decreto.
  Il comma 4 precisa che l'efficacia della disposizione in commento è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Pag. 234Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
  L'articolo 39, comma 1, incrementa, per il 2021, di 150 milioni di euro, il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.
  Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 128, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di garantire lo sviluppo e il sostegno di tali settori. Il successivo comma 129 ha demandato – ad uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge di bilancio –, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del Fondo. Al riguardo segnala che tali decreti non risultano essere stati ancora adottati.
  Nello specifico, la disposizione in esame interviene sul comma 128, dell'art. 1 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), rifinanziando il Fondo sopra citato di 150 milioni di euro per il 2021, portandolo a complessivi 300 milioni di euro per tale anno. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi del successivo art. 42, che contiene le disposizioni finanziarie del provvedimento. Ciò viene disposto al fine di approntare ulteriori misure di ristoro e sostegno alle imprese operanti nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura a fronte delle perduranti misure restrittive adottate ai fini del contenimento dell'epidemia da Covid-19.
  I commi 1-bis e 1-ter del medesimo articolo 39 – introdotti dal Senato – contengono disposizioni inerenti i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e la proroga in materia di imballaggi.
  Il comma 1-bis interviene sulla disciplina attualmente vigente in materia di preparazione, confezionamento e distribuzione di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, disponendo che la stessa sia applicabile anche ai prodotti ortofrutticoli freschi caratterizzati dall'assenza di elementi inquinanti o nocivi e rinviando ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali l'individuazione dei parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo di tali prodotti.
  In particolare, la richiamata disposizione reca una modifica all'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, prevedendo che le disposizioni attuative in essa contenute, si applichino, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti che assicurino l'assenza di elementi inquinanti o nocivi.
  Un'ulteriore modifica demanda ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni in commento, la definizione dei parametri igienico sanitari del ciclo produttivi dei prodotti sopra richiamati.
  Il comma 1-ter interviene in materia di proroga di termini in materia imballaggi, prevedendo che i prodotti privi dei requisiti di etichettatura stabiliti dalle norme tecniche UNI applicabili e alla normativa europea e già posti in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
  L'articolo 39-bis, introdotto dal Senato, prevede che, nelle zone montane, le misure di incentivazione per interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni, c.d. «Conto termico 2.0», di cui al decreto del ministro dello sviluppo economico del 16 febbraio 2016, si applicano, fino al 31 dicembre 2022, anche alle imprese il cui titolare esercita le attività previste dall'articolo 2135 del codice civile.
  Al riguardo, ricorda che il DM 16 febbraio 2016 reca la definizione, all'articolo 2, comma 1, lettera b), di «azienda agricola», intesa come impresa al cui titolare è stata rilasciata la qualifica di IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) da parte dell'Amministrazione competente.
  Il citato articolo 2 contiene un elenco di definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione del DM del 16 febbraio 2016. Pag. 235
  Al riguardo ricorda che l'articolo 2135 del codice civile prevede per contro che è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
  L'articolo 39-ter, inserito dal Senato, al comma 1, consente al MIPAAF, nell'ambito delle proprie competenze, e al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, di avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, per il 2021 e nel limite di spesa di cui al comma 3 che costituisce tetto di spesa massima, dell'assistenza tecnica dell'ENAMA (Ente nazionale meccanizzazione agricola).
  In particolare, il comma 2 prevede che rientrino nell'attività di assistenza tecnica:

   a) il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;

   b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al Piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato col DM del 22 gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 150/2012;

   c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli enti di ricerca vigilati dal MIPAAF.

  Il comma 3 reca la clausola di copertura degli oneri connessi, pari a 0,5 milioni di euro per il 2021, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, istituito dall'articolo 1, comma 200, della L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), come rifinanziato dall'articolo 41 del provvedimento in esame.
  Segnala al riguardo che l'articolo 19 (Disposizioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali) dell'AC n. 982-673-1073-1362-A, in corso di esame alla Camera, detta una disposizione sostanzialmente identica all'articolo qui in commento, ad eccezione della previsione relativa al tetto massimo di spesa, che non è in essa riprodotta, e, conseguentemente, della clausola di copertura, che si riferisce alle ordinarie disponibilità finanziarie del MIPAAF.

  Filippo GALLINELLA, presidente, esprime apprezzamento per le misure a favore del settore dell'agricoltura contenute nel provvedimento in esame, frutto anche del lavoro di approfondimento compiuto dalla Commissione che ha saputo porre in risalto alcuni temi di assoluto rilievo.
  Più in generale ritiene che tale lavoro di discussione e di sensibilizzazione dovrà continuare anche durante l'esame del c.d. decreto-legge Sostegni bis, in corso di adozione da parte del Governo.
  Ricorda infine che sul provvedimento ora all'esame, la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza nella seduta già prevista per la giornata di domani.

  Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40.