CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 maggio 2021
585.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 208

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 11 Maggio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

  La seduta comincia alle 15.35.

Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.
Audizione di rappresentanti d'Associazione italiana società di outplacement (A.I.S.O.) e Assolavoro.
(Svolgimento e conclusione).

  Romina MURA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Intervenendo da remoto, Cristiano PECHY, presidente dell'Associazione italiana società di outplacement (A.I.S.O.), Cetti GALANTE, consigliera delegata per gli affari istituzionali dell'Associazione italiana società di outplacement (A.I.S.O.), e Alessandro RAMAZZA, presidente di Assolavoro, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine.

  Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Antonio VISCOMI (PD), Walter RIZZETTO (FDI) e Graziano MUSELLA (FI).

  Intervenendo da remoto, Cristiano PECHY, presidente dell'Associazione italiana società di outplacement (A.I.S.O.), Cetti GALANTE, consigliera delegata per gli affari istituzionali dell'Associazione italiana società di outplacement (A.I.S.O.), e Alessandro RAMAZZA, presidente di Assolavoro, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

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  Romina MURA, presidente, ringrazia gli auditi per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 16.25.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

  La seduta comincia alle 16.25.

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese.
C. 3099 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Romina MURA, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta di domani, mercoledì 12 maggio.
  Invita, quindi, il relatore, on. Tucci, a svolgere la sua relazione.

  Riccardo TUCCI (M5S), relatore, rileva che il decreto-legge è composto di 94 articoli, suddivisi in cinque titoli. Preannuncia, pertanto, che, data l'estensione del decreto, nella sua relazione si soffermerà esclusivamente sulle disposizioni più direttamente riconducibili alle competenze della Commissione lavoro.
  Segnala che l'articolo 3 dispone l'aumento da un miliardo a 2,5 miliardi di euro per l'anno 2021 delle risorse del Fondo per l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, che abbiano percepito nel 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito nel 2020 un calo del fatturato non inferiore al 33 per cento. L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
  Rileva che l'articolo 4 reca, al comma 1, lettera a), il differimento al 30 aprile della sospensione dei termini di versamento delle cartelle di pagamento e degli avvisi esecutivi, compresi quelli di addebito dell'INPS, modificando, conseguentemente, i relativi termini notifica, di decadenza e di prescrizione. L'articolo introduce, inoltre, ulteriori disposizioni di carattere tributario, riguardanti, tra l'altro, le scadenze dei versamenti delle cosiddette «rottamazione ter», «rottamazione risorse proprie UE» e del cosiddetto «saldo e stralcio». Segnala ai commi da 4 a 9, in particolare, l'annullamento automatico di tutti i debiti fino a 5.000 euro, riguardanti il periodo 2000-2010, se relativi a persone fisiche e a soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito nel 2019 un reddito imponibile fino a 30.000 euro. La disposizione riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico o privato, fatte salve le eccezioni tassativamente indicate dalla norma medesima.
  Segnala che l'articolo 6-quinquies reca disposizioni per incentivare il welfare aziendale disponendo anche per il 2021 il raddoppio del valore l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorrono alla formazione del reddito, disposto, limitatamente al 2020, dall'articolo 112 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020.
  Rileva che il Titolo II reca disposizioni in materia di lavoro. Più in particolare, l'articolo 7 reca la rideterminazione dei limiti di spesa delle misure di integrazione salariale previste dal decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020 , il cosiddetto decreto «Ristori», e dalla legge di bilancio 2021, allo scopo, come si legge nella relazione illustrativa, di rendere disponibili le risorse già stanziate ma non ancora finalizzate per Pag. 210garantire una più ampia tutela delle posizioni lavorative per il 2021, qualora si prolungassero gli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Infatti, tali risorse concorrono alla copertura dell'estensione delle misure di integrazione salariale per il 2021 previste dal decreto in esame.
  L'articolo 8, commi 1 e 2, prevede, per i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di richiedere fino a tredici settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) con causale «emergenza COVID-19» per il periodo dal 22 marzo al 30 giugno 2021 o di richiedere fino a 28 settimane di assegno ordinario o cassa integrazione salariale in deroga per il periodo dal 22 marzo al 31 dicembre 2021, senza l'obbligo del versamento del contributo addizionale. I successivi commi da 3 a 6 disciplinano le modalità di presentazione della domanda e di erogazione del trattamento da parte dell'INPS. Il comma 3-bis differisce al 30 giugno 2021 i termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021. Il comma 6 consente il pagamento diretto da parte dell'INPS dei trattamenti, mentre il comma 7 dispone in materia di concorso dello Stato agli oneri finanziari relativi all'erogazione dell'assegno ordinario da parte dei Fondi di solidarietà. Il comma 8 prevede, in deroga ai limiti vigenti, la concessione del trattamento di cassa integrazione operai agricoli (CISOA) per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per una durata massima di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Il comma 9 proroga al 30 giugno 2021 la sospensione delle procedure di licenziamento individuale e collettivo pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020 nonché dell'avvio delle nuove procedure. Inoltre, fino alla medesima data resta preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. La norma fa tuttavia salve le ipotesi di riassunzione del personale in caso di subentro di un nuovo appaltatore. Invece, con riferimento ai datori di lavoro che usufruiscono dell'assegno ordinario o della cassa integrazione salariale in deroga o della CISOA con causale COVID-19, il comma 10 dispone l'ulteriore proroga del blocco dei licenziamenti dal 1° luglio al 31 ottobre 2021. Sulla base del comma 11, il blocco dei licenziamenti non si applica in caso di cessazione dell'attività di impresa o nelle ipotesi di accordo collettivo di incentivo all'esodo. I successivi commi da 12 a 14 recano le disposizioni finanziarie.
  Passa all'articolo 9, che dispone, in primo luogo, al comma 1, l'incremento di 400 milioni per il 2021 e di 80 milioni per il 2022 delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione. Il comma 2 reca la proroga al 2021 dell'integrazione salariale per i dipendenti delle imprese del gruppo ILVA, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, mentre il comma 3 disciplina l'erogazione delle prestazioni integrative da parte del Fondo di solidarietà del settore del trasporto aereo anche alle aziende che richiedano i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, avendo esaurito la fruizione del trattamento straordinario di cassa integrazione. Come si legge nella relazione illustrativa, tale ultima disposizione mira a garantire che il trattamento di integrazione salariale complessivamento fruito dai dipendenti delle imprese del settore aeroportuale sia pari all'80 per cento della retribuzione lorda di riferimento.
  L'articolo 9-bis dispone, per i lavoratori in esubero delle imprese che operano nei porti che hanno subito una sensibile riduzione del traffico di merci e passeggeri e sussistono stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, in via eccezionale e temporanea, l'erogazione per le giornate di mancato avviamento al lavoro di un'indennità di importo pari a un ventiseiesimo del Pag. 211trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 92 del 2012.
  L'articolo 10 prevede, al comma 1, l'erogazione una tantum di un'ulteriore indennità pari a 2.400 euro ai soggetti che hanno già beneficiato di analogo contributo sulla base degli articoli 15 e 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2021. Si tratta, in particolare, dei lavoratori, anche in somministrazione, stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro. I successivi commi 2, 3, 5 e 6 dispongono, ricorrendo determinati requisiti, l'erogazione di un'ulteriore indennità una tantum di 2.400 euro: alla medesima tipologia di lavoratori dipendenti, anche in somministrazione, stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, il cui rapporto di lavoro sia cessato involontariamente tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto in esame e che in tale periodo abbiano svolto prestazioni lavorative per almeno trenta giorni; ai lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; ai lavoratori intermittenti; ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; agli incaricati di vendite a domicilio titolari di partita IVA e iscritti alla gestione separata dell'INPS; ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali; ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Le indennità, erogate dall'INPS, non sono tra loro cumulabili e non concorrono alla formazione del reddito imponibile. I commi da 10 a 15 prevedono l'erogazione da parte di Sport e Salute Spa di un'indennità una tantum agli atleti, di ammontare differenziato, da 1.200 euro a 3.600 euro, a seconda del reddito percepito nell'ambito sportivo nel 2019, per distinguere, come si legge nella relazione illustrativa, i soggetti che fanno del lavoro sportivo la propria fonte di reddito unica o primaria da coloro che esercitano il lavoro sportivo a latere di altra attività.
  L'articolo 10-bis estende l'esenzione dall'imposta di bollo per il 2021 anche alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipologia.
  Per quanto riguarda il Reddito di cittadinanza, segnala che l'articolo 11 dispone per il 2021, al comma 1, l'aumento delle risorse a disposizione per l'anno 2021, che sono incrementate di un miliardo di euro, e, al comma 2, sempre con riferimento all'anno 2021 la sospensione del beneficio per un massimo di sei mesi, anziché la decadenza, nel caso di variazioni del reddito familiare dovute alla stipula di contratti a tempo determinato fino al limite massimo di 10.000 euro annui.
  L'articolo 12 proroga di ulteriori tre mesi la disciplina del Reddito di emergenza, ampliandone la platea dei beneficiari e mantenendo ferme le incompatibilità già previste. L'articolo 12-bis prevede l'istituzione di un Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di versamento dell'assegno di mantenimento in caso di cessazione, riduzione o sospensione dell'attività lavorativa del genitore tenuto al versamento dell'assegno in conseguenza dell'emergenza epidemiologica. L'articolo 13 dispone un rifinanziamento di 10 milioni di euro del Fondo per il reddito di ultima istanza per il riconoscimento, per il mese maggio 2020, dell'indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, l'articolo 13-bis estende ai padri di figli disabili il contributo economico riconosciuto per il triennio 2021-2023 dall'articolo 1, comma 365, della legge n. 178 del 2020 alle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, mentre l'articolo 14 prevede un incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore per 100 milioni di euro nell'anno 2021. L'articolo 14-bis dispone Pag. 212 l'incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
  Con riferimento ai lavoratori in condizioni di fragilità, rileva che l'articolo 15 dispone, ai commi 1, 2 e 3, la proroga al 30 giugno 2021 della disciplina temporanea introdotta dal decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, in materia di equiparazione al ricovero ospedaliero delle assenze dal servizio, nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta, neanche attraverso l'adibizione a diversa mansione o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, in modalità agile. Inoltre, la norma precisa che tali periodi non rientrano nel computo della durata massima del periodo di comporto e non determinano la sospensione dell'indennità di accompagnamento, se spettante. Infine, il comma 4 dispone l'aumento delle risorse destinate a garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche, assenti dal lavoro perché in condizioni di fragilità.
  Segnala, quindi, che fino al 31 dicembre 2021, sulla base dell'articolo 16, la concessione della NASpI non è subordinata al requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono lo stato di disoccupazione.
  L'articolo 17 proroga al 31 dicembre 2021 la sospensione della disciplina sui contratti a tempo determinato introdotta dal decreto «Dignità», consentendone i rinnovi e le proroghe, per un periodo massimo di dodici mesi e fermo restando il limite di durata complessiva, pari a ventiquattro mesi, in deroga alle condizioni previste da tale disciplina. Nell'ambito di tale periodo, la norma consente la proroga o il rinnovo di contratti già rinnovati o prorogati in base alla deroga introdotta e rinnovata da precedenti disposizioni.
  L'articolo 18 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2021 degli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi Spa ai cosiddetti «navigator» e riconosce il periodo di servizio prestato quale titolo di preferenza nei concorsi pubblici, compresi quelli per i centri per l'impiego, banditi dalle Regioni e dagli enti ed Agenzie dipendenti dalle medesime.
  L'articolo 18-bis prevede un finanziamento per l'erogazione nel 2021 di un'indennità connessa all'emergenza epidemiologica in atto ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità.
  L'articolo 19 estende al mese di gennaio 2021 l'esonero contributivo disposto in favore di aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché di imprenditori agricoli professionali, di coltivatori diretti, mezzadri e coloni dal decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, limitatamente ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il mese di dicembre 2020.
  Al Titolo III, in materia di salute e sicurezza, l'articolo 19-bis consente all'INAIL di avvalersi, per l'anno 2021, di venti medici specialisti e di trenta infermieri del contingente di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da destinare anche alla somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro.
  L'articolo 22 proroga fino al fino al 31 dicembre 2021, subordinatamente al consenso degli interessati, la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati, con servizio temporaneo, in relazione all'emergenza da COVID-19, e degli incarichi individuali conferiti dal Ministero della difesa a funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, in relazione al perdurare dell'emergenza pandemica.
  L'articolo 22-bis dispone che, in caso di impossibilità per il professionista abilitato per motivi connessi all'infezione da COVID-19, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento verso la pubblica amministrazione. La norma, inoltre, esclude la produzione di effetti nei confronti del professionista e del suo cliente e sospende la decorrenza del termine che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione. Pag. 213
  Segnala che, sulla base dell'articolo 24-bis, non sono ripetibili, salvo i casi di dolo e colpa grave, le somme corrisposte al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza fino al 31 dicembre 2020, a seguito di prestazioni lavorative rese in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti.
  L'articolo 28 – nell'ambito del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato dell'Unione europea – modifica le disposizioni che disciplinano la possibilità per Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio di adottare regimi di aiuti alle imprese, tra i quali sono comprese anche sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti, per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19, e dei lavoratori autonomi sulle cui attività commerciali la pandemia ha inciso negativamente.
  L'articolo 30 introduce disposizioni riguardanti i gestori di pubblici esercizi, gli enti locali, tra le quali, al comma 6, l'aumento delle risorse per il potenziamento degli asili nido, nonché il settore dello sport, con il differimento, ai commi da 7 a 11, al 31 dicembre 2023 dell'entrata in vigore dei decreti legislativi n. 37, 38, 39 e 40 del 2021, di attuazione della legge n. 86 del 2019, nonché degli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 del decreto legislativo n. 36, che, in attuazione delle medesima delega, disciplinano il lavoro sportivo.
  Segnala che l'articolo 30-ter autorizza i comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, ad assumere personale con contratto a tempo determinato, nel limite, rispettivamente, di due, quattro e otto unità per il 2021 e in deroga ai vincoli assunzionali posti dalla normativa vigente, al fine di garantire l'operatività degli Uffici addetti alla ricostruzione.
  Il Titolo V reca altre disposizioni urgenti. In particolare, l'articolo 31 aumenta le risorse destinate alle esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali, tra cui la formazione del personale, in considerazione della situazione emergenziale derivante dal COVID-19 e disciplina, al comma 5, il regime di assenze del personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali, comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, nonché degli enti universitari e dell'Afam connesse alla somministrazione del vaccino contro il COVID-19, disponendo che si tratta di assenze giustificate che non determinano alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale, né accessorio.
  L'articolo 34 dispone l'istituzione di un Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, per il finanziamento di progetti riguardanti, tra l'altro, anche l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, e proroga fino al 31 dicembre 2021, la possibilità di fruire il cosiddetto «buono viaggio», istituito e disciplinato dall'articolo 200-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
  Per il settore dell'ordine e della sicurezza pubblica, l'articolo 35 reca autorizzazioni di spesa per le seguenti modalità: il pagamento al personale delle Forze di polizia delle indennità di ordine pubblico e degli oneri connessi nonché delle prestazioni di lavoro straordinario per il periodo febbraio-aprile 2021, nonché per la sanificazione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze di Polizia nonché per assicurare un idoneo equipaggiamento e dispositivi di protezione individuale; il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; il pagamento delle indennità di prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo della polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, nonché per il pagamento delle spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale, nonché a tutela della popolazione detenuta; lo svolgimento, da parte del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, dei compiti connessi al Pag. 214contenimento della diffusione del COVID-19; il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate; il potenziamento dei servizi sanitari militari necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale; l'impiego di unità aggiuntive di personale delle Forze armate impiegate nell'operazione «Strade Sicure» in relazione all'emergenza da COVID-19.

  Romina MURA, presidente, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per domani.

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
C. 3045 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Romina MURA, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta di domani, mercoledì 12 maggio.
  Invita, quindi, il relatore, on. Viscomi, a svolgere la sua relazione.

  Antonio VISCOMI (PD), relatore, evidenzia preliminarmente che la relazione introduttiva del provvedimento evidenzia che esso si inserisce nella strategia di rilancio del Paese fondata su due pilastri: da un lato, la previsione di un dettagliato calendario per le riaperture e per l'allentamento delle limitazioni degli spostamenti sul territorio nazionale, e, dall'altro, l'adozione di misure di sostegno all'economia e alle imprese e per il rilancio della crescita grazie agli investimenti.
  Ricorda, poi, che il decreto-legge si compone di quattordici articoli e, all'articolo 1, reca disposizioni per il ripristino delle zone gialle nonché per l'attivazione, nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2021, attuale termine finale dello stato di emergenza, delle misure necessarie per contrastare eventuali recrudescenze del contagio da COVID-19. In particolare si prevede l'applicazione dal 1° maggio al 31 luglio 2021 delle misure del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo scorso, nella misura in cui non siano derogate dal decreto in esame. L'articolo 2 reca la disciplina degli spostamenti tra i territori, che viene diversificata a seconda dell'incidenza dei contagi. Ferma restando la possibilità di spostamenti legati a comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o rientro presso la residenza, il domicilio o l'abitazione, sarà possibile spostarsi in entrata o in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa con il green pass di cui all'articolo 9. L'articolo 3 dispone in ordine alla ripresa dell'attività scolastica e dell'istruzione superiore in presenza, superando, a decorrere dal 26 aprile scorso, le disposizioni dettate al riguardo dal decreto-legge n. 44 del 2021. Sono previste anche disposizioni riferite allo svolgimento, prioritariamente in presenza, delle attività didattiche e curriculari delle università.
  Con riferimento alle zone gialle, l'articolo 4 disciplina le modalità di ripresa dell'attività di ristorazione nelle zone gialle, nel rispetto dei già vigenti limiti di orario, mentre, sempre con riferimento a tali zone, l'articolo 5 introduce disposizioni per la ripresa degli spettacoli aperti al pubblico e degli eventi sportivi. Segnala che l'articolo 6 regola le modalità di riapertura, a decorrere dal 15 maggio 2021, delle piscine all'aperto, dal 1° giugno 2021, delle palestre nonché di ripresa, dal 26 aprile 2021, degli sport, anche di squadra e di contatto, all'aperto. Fa presente che l'articolo 7 disciplina la graduale ripresa di fiere, convegni e congressi, mentre l'articolo 8 riguarda i centri termali e i parchi tematici e di divertimento. Pag. 215
  Osserva che l'articolo 9 introduce disposizioni per l'introduzione del cosiddetto green pass con lo scopo di agevolare la ripresa degli spostamenti e delle attività sospese a causa della pandemia per i soggetti vaccinati o guariti dall'infezione e per quanti abbiano effettuato un test antigenico rapido o molecolare.
  Fa presente che l'articolo 10 proroga al 31 luglio 2021 i termini per l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzati al contenimento della pandemia ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, e n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2020.
  Si sofferma, in particolare, sull'articolo 11, che reca la proroga al 31 luglio 2021 di termini di disposizioni legislative introdotte da precedenti provvedimenti, elencate nell'allegato 2 al provvedimento. Per quanto di interesse della XI Commissione, segnala, in particolare, la proroga delle disposizioni adottate nell'ambito dell'emergenza da COVID-19, riferite: al conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a laureati in medicina generale e chirurgia, abilitati alla professione medica e iscritti agli ordini professionali (n. 1); al trattenimento in servizio, anche in deroga ai limiti vigenti sul collocamento in quiescenza, del personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato (n. 3); alle misure di profilassi sanitaria per gli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (n. 7); alla dispensa temporanea dal servizio e alla non computabilità di talune assenze dal servizio per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in caso di assenza dal servizio dal servizio per malattia o quarantena dovuta al COVID-19 (n. 8); alla disciplina transitoria sulle modalità di svolgimento delle prove compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali, in ambito sanitario, conseguite nell'ambito dei Paesi membri dell'Unione europea (n. 10); ai requisiti per la partecipazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari (n. 14); alla sorveglianza sanitaria eccezionale da parte dei datori di lavoro dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione di determinati fattori (età, immunodepressione, esiti di patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita o co-morbilità), anche attraverso l'autorizzazione all'INAIL ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di 15 mesi, figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto, di età non superiore a 29 anni, entro uno specifico limite di spesa (n. 23); all'avvalimento in via diretta del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive (n. 25). Particolare rilievo assume la proroga di cui al numero 24, che estende al 31 luglio 2021 l'operatività delle disposizioni in materia di lavoro agile nel settore privato, che consentono di accedere a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa anche in assenza degli accordi individuali previsti dall'articolo 19 della legge n. 81 del 2017 e di comunicare i nominativi dei soggetti interessati e la data di cessazione della prestazione con le modalità semplificate previste dall'articolo 90, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020.
  Osserva che l'articolo 12 chiarisce che le modalità di calcolo dell'anticipazione sull'indennizzo alle imprese che operano nel settore del trasporto aereo di linea di passeggeri, a compensazione dei dati subiti con l'emergenza da COVID-19 sono le medesime previste per l'anticipazione stessa, mentre l'articolo 13 reca la disciplina sanzionatoria delle violazioni del decreto-legge e l'articolo 14 stabilisce che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Pag. 216
  Infine, intende segnalare all'attenzione dei colleghi che il Governo ha presentato presso la Commissione di merito un articolo aggiuntivo con cui propone l'inserimento nel decreto-legge in esame del contenuto del decreto-legge n. 56 del 2021 (C. 3075), recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, in corso di esame presso la I Commissione. Poiché tra le disposizioni di tale proposta emendativa alcune sono di indubbio interesse per la XI Commissione, propone di rinviare alla prossima settimana l'espressione del parere di competenza, allo scopo di condurre i necessari approfondimenti e fare le opportune valutazioni.

  Romina MURA, presidente, condividendo la proposta del relatore, ritiene opportuno rinviare l'espressione del parere di competenza alla prossima settimana, riservando la seduta già fissata nella giornata di domani ad eventuali interventi dei deputati, anche tenendo conto dei contenuti che il Governo intende introdurre nel decreto in esame.
  Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per domani.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.
Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Romina MURA, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta di domani, mercoledì 12 maggio.
  Invita, quindi, la relatrice a svolgere la sua relazione.

  Flora FRATE (MISTO-A-+E-RI), relatrice, intervenendo da remoto, osserva che il testo consta di dodici articoli ed è finalizzato, come disposto dall'articolo 1, alla tutela e alla valorizzazione dell'agricoltura contadina, per promuovere l'agroecologia e contrastare e prevenire lo spopolamento delle zone rurali interne e montane. L'articolo 2 reca le definizioni ricorrenti nel testo, indicando in particolare i requisiti richiesti alle aziende agricole per essere considerate aziende agricole contadine. In tale ambito, segnala, con riferimento al comma 1, lettera a), che le aziende agricole contadine devono essere condotte direttamente dal titolare, dai familiari, anche nella forma di società semplice agricola o società di persone, o dai soci della cooperativa, costituita esclusivamente da soci lavoratori, attraverso un loro apporto di lavoro prevalente sia in termini di tempo dedicato alla produzione contadina sia riguardo all'eventuale collaborazione di lavoratori stagionali o di dipendenti fissi. Di interesse risulta anche la definizione di cui alla lettera f) del medesimo comma 1, che riconduce alla tipologia delle aziende agricole contadine quelle che rientrano nella disciplina del coltivatore diretto, come definito dall'articolo 2083 del codice civile, o delle forme associative o cooperative. Infine, sulla base del comma 2, si definiscono altresì agricoltori contadini i proprietari o conduttori di terreni agricoli che esercitano su di essi attività agricola non in via principale, secondo le modalità e i principi indicati dal provvedimento con riferimento ai sistemi di produzione e alla trasformazione delle materie prime prodotte.
  Le aziende e gli agricoltori contadini possono iscriversi, a richiesta e gratuitamente, nell'apposito Registro istituito, ai sensi dell'articolo 3, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Fa presente che l'articolo 4 introduce disposizioni di semplificazione in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina, che dovranno essere adottate dalle regioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. L'articolo 5 prevede la possibilità, nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano Strategico Nazionale applicativo della politica agricola comune, di individuare Pag. 217una misura nazionale specifica a favore dell'agricoltura contadina. Ricorda che l'articolo 6 introduce disposizioni volte a favorire il censimento dei terreni coltivati dalle aziende agricole contadine e il recupero di terrenti incolti o abbandonati, mentre l'articolo 6-bis reca una disciplina per il censimento e per la gestione conservativa dei terreni cosiddetti silenti. La medesima finalità di valorizzazione dei terreni incolti o abbandonati è perseguibile anche, come disposto dall'articolo 7, mediante la costituzione di unità gestionali nella forma di associazioni di promozione sociale e fondiarie.
  Segnala, poi, che l'articolo 8 dispone l'istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina, senza la determinazione degli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949, mentre l'articolo 9 prevede l'istituzione, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali – più correttamente, occorrerebbe fare riferimento al Ministero della cultura – di concerto con il Ministero del turismo e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, della Rete Italiana della civiltà e delle tradizioni contadine.
  Segnala, infine, che gli articoli 10 e 10-bis, infine, recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e la clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

  Romina MURA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per domani.

  La seduta termina alle 16.40.