CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 maggio 2021
585.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 34

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.05 alle 10.25.

SEDE REFERENTE

  Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.

  La seduta comincia alle 10.35.

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, Pag. 35salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
C. 3099 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mauro DEL BARBA (IV), relatore, fa presente che il decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021 recante disposizioni urgenti per il sostegno alle imprese e all'economia, nonché in materia di lavoro, salute e sicurezza, enti territoriali ed altre materie, è stato esaminato in prima lettura dal Senato, che lo ha approvato, con numerose modifiche ed integrazioni, il 6 maggio 2021. Il testo del decreto-legge, inizialmente di 43 articoli, a seguito dell'esame al Senato, si compone ora di 92 articoli, suddivisi in 5 Titoli. Quindi, passando all'illustrazione del provvedimento, rappresenta quanto segue.
  Il Titolo I reca disposizioni di sostegno alle imprese e all'economia.
  L'articolo 01 proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.
  L'articolo 1, commi da 1 a 12, riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti (commi 1 e 2). I commi 3 e 4 specificano le condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per accedere al contributo. I commi 5, 5-bis e 6 indicano le modalità di calcolo, il carattere di impignorabilità e il limite del contributo spettante, mentre il comma 7 chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. Il comma 8 disciplina le procedure da seguire per l'erogazione del contributo, mentre il comma 9 rimanda alle disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge cosiddetto Rilancio con riferimento ai contenuti e alle modalità di presentazione dell'istanza, alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di monitoraggio e controllo. Il comma 10 dispone il rinvio di alcuni adempimenti previsti dalla normativa vigente a carico dell'Agenzia delle entrate. Il comma 11 abroga o circoscrive alcuni contributi previsti da precedenti norme, mentre il comma 12 reca la quantificazione degli oneri e l'indicazione della relativa copertura finanziaria. L'articolo 1, commi da 13 a 17-bis, disciplina le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea.
  L'articolo 1-bis estende la possibilità di effettuare la rivalutazione agevolata dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall'articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020 (cosiddetto decreto Agosto).
  L'articolo 1-ter riconosce per il 2021 un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame. Il contributo è riconosciuto a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
  L'articolo 1-quater consente l'incremento da 9 a 14 dei componenti della Commissione Pag. 36 tecnica responsabile per l'istruttoria delle domande al Fondo indennizzo risparmiatori.
  L'articolo 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2021, destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, la misura intende far fronte alla mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021.
  L'articolo 3 incrementa di 1,5 miliardi di euro per il 2021 (quindi da 1 a 2,5 miliardi di euro) la dotazione del Fondo per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti. L'efficacia della norma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
  L'articolo 4, commi da 1 a 3, dispone la sospensione di una serie di termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione. I commi da 4 a 11 dispongono l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017. L'agevolazione opera in favore di soggetti che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
  L'articolo 5, commi da 1 a 11 e 17, consente agli operatori economici che hanno subito consistenti riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020 (più del 30 per cento), in conseguenza degli effetti economici derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cosiddetti avvisi bonari), ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, le cui comunicazioni sono state elaborate entro il 31 dicembre 2020 (con riferimento alle dichiarazioni 2017) ovvero devono essere elaborate entro il 31 dicembre 2021 (con riferimento alle dichiarazioni 2018), qualora tali comunicazioni di irregolarità non siano state inviate per la sospensione disposta dai provvedimenti emergenziali. La definizione agevolata abbatte le sanzioni e le somme aggiuntive richieste con gli avvisi bonari; restano dovuti imposte, interessi e contributi previdenziali. L'articolo 5, comma 12, lettera a), proroga al 30 aprile 2021 la sospensione, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, dell'applicazione della compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo. L'articolo 5, comma 12, lettera b), e comma 13, proroga al 31 gennaio 2022 il termine finale per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali, in conseguenza di violazioni in materia di certificazione dei ricavi o dei compensi. Il comma 14 differisce di un anno la decorrenza degli obblighi di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate a fronte di una esposizione debitoria rilevante, nell'ambito degli strumenti di allerta previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Il comma 15 sposta il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali. I commi 15-bis e 15-ter dispongono che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo, che rimborsano al venditore l'importo del contributo previsto per l'acquisto di ciclomotori e motocicli nuovi elettrici o ibridi, recuperino tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione. Il comma 16 estende di 3 mesi il termine massimo previsto dalla normativa fiscale vigente per effettuare il processo di conservazione digitale dei documenti tributari. I commi da 19 a 22 intervengono su alcuni termini della dichiarazione dei redditi precompilata 2021. Infine, il comma 22 reca alcune proroghe in materia di pagamento di accise e imposte sui tabacchi e i prodotti da fumo.
  L'articolo 5-bis reca una norma di interpretazione autentica in materia di rivalutazione dei beni nei settori alberghiero e termale. Pag. 37
  L'articolo 6, commi da 1 a 4, prevede che l'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA) operi, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, con propri provvedimenti, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema», nel limite di 600 milioni di euro. I commi da 5 a 7 esonerano, per il solo anno 2021, le strutture ricettive dal versamento del canone di abbonamento RAI.
  L'articolo 6-bis inserisce l'IVA non detraibile, anche parzialmente, relativa alle spese per gli interventi realizzati, tra le spese ammissibili ai fini del Superbonus.
  L'articolo 6-ter rifinanzia con 20 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per le emergenze relative alle emittenti locali, istituito dall'articolo 195 del decreto-legge n. 34 del 2020, individuando la relativa copertura finanziaria.
  L'articolo 6-quater dispone una integrazione di 5 milioni di euro nel 2021 del Fondo per il sostegno del settore termale, istituito dall'articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020.
  L'articolo 6-quinquies detta norme in materia di welfare aziendale, estendendo al periodo di imposta 2021 la previsione, già vigente per il 2020, del raddoppio del limite di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore.
  L'articolo 6-sexies esenta dal pagamento della prima rata dell'IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal provvedimento in esame all'articolo 1, commi da 1 a 4.
  L'articolo 6-septies estende ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020 la misura di detassazione dei canoni non percepiti introdotta dal decreto-legge n. 34 del 2019.
  L'articolo 6-octies proroga i termini di versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento videolottery e newslot e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020.
  L'articolo 6-novies definisce un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari derivante dalle restrizioni sanitarie, dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici.
  Il Titolo II reca disposizioni in materia di lavoro.
  L'articolo 7, nonché i commi da 1 a 8 e da 12 a 14 dell'articolo 8 prevedono – con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – la concessione di ulteriori periodi di trattamento. L'articolo 8, ai commi da 9 a 11, preclude ai datori di lavoro, salve specifiche eccezioni, la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, fino al 30 giugno 2021 per coloro che richiedano il trattamento di cassa integrazione ordinaria, e dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 per coloro che richiedano l'assegno ordinario e il trattamento di integrazione salariale in deroga. Inoltre vengono sospese le procedure di licenziamento e le procedure inerenti l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo già avviate successivamente al 23 febbraio 2020.
  L'articolo 9 incrementa il Fondo sociale per occupazione e formazione di 400 milioni di euro per il 2021 e di 80 milioni di euro per il 2022 e stanzia ulteriori risorse per la proroga per il 2021 dell'integrazione economica del trattamento di CIGS in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva, nonché per il riconoscimento della prestazione integrativa prevista per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore aeroportuale.
  L'articolo 9-bis dispone il riconoscimento in favore dei lavoratori delle imprese operanti in alcuni porti dell'indennità Pag. 38 per le giornate di mancato avviamento al lavoro.
  L'articolo 10 riconosce un'indennità una tantum, pari a 2.400 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori, tra cui i dipendenti stagionali nei settori del turismo e termale e i lavoratori dello spettacolo; inoltre, prevede una indennità una tantum, di ammontare variabile in relazione alla misura del reddito percepito nel 2019, in favore di operatori del settore sportivo che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
  L'articolo 11 dispone, per l'anno 2021, un incremento di 1 miliardo di euro della autorizzazione di spesa del Fondo per il reddito di cittadinanza e, nel caso di variazioni del reddito dovute a occupazione per lavoro subordinato, la sospensione del beneficio in luogo della decadenza attualmente prevista.
  L'articolo 12 rinnova il Reddito di emergenza (Rem) per ulteriori tre quote, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021. La domanda per le quote Rem 2021 deve essere presentata all'INPS entro il 30 aprile 2021. Come per il 2020, l'ammontare di ciascuna quota Rem è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti.
  L'articolo 12-bis prevede l'istituzione di un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, volto ad erogare contributi per consentire ai genitori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, separati o divorziati, di poter corrispondere l'assegno di mantenimento.
  L'articolo 13 prevede il rifinanziamento, per 10 milioni di euro, del Fondo per il reddito di ultima istanza, al fine di garantire il riconoscimento, per il mese maggio 2020, dell'indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
  L'articolo 13-bis estende il riconoscimento del contributo mensile per figli disabili a carico ad uno dei genitori, e non solo alla madre come attualmente previsto, se disoccupato o monoreddito facente parte di nuclei familiari monoparentali.
  L'articolo 14 incrementa il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di 100 milioni di euro per il 2021; proroga inoltre (dal 31 marzo) al 31 maggio il termine entro il quale gli enti del Terzo settore devono ottemperare alle modifiche statutarie in base alle nuove disposizioni del Codice del Terzo settore.
  L'articolo 14-bis prevede il rifinanziamento, per 50 milioni di euro per l'anno 2021, del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche.
  L'articolo 15 estende, con alcune modifiche, fino al 30 giugno 2021, due discipline temporanee, relative a «lavoratori fragili», che hanno trovato già applicazione per alcuni periodi del 2020 e per il periodo 1° gennaio 2021-28 febbraio 2021, tra cui la possibilità di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione.
  L'articolo 16 prevede che, a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021, la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) sia concessa a prescindere dal possesso, da parte dell'interessato, del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono lo stato di disoccupazione.
  L'articolo 17 detta disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato.
  L'articolo 18 proroga al 31 dicembre 2021 gli incarichi di collaborazione dei cosiddetti Navigator conferiti da ANPAL Servizi S.p.A. per la realizzazione delle misure di politica attiva del lavoro destinate ai percettori del reddito di cittadinanza.
  L'articolo 18-bis riconosce un'indennità, connessa all'emergenza da Covid-19, in favore dei lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1° maggio 2021.
  L'articolo 19 dispone un esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura. Pag. 39
  Il Titolo III reca disposizioni in materia di salute e sicurezza.
  L'articolo 19-bis dispone che l'INAIL possa destinare determinate risorse professionali sanitarie al concorso alla somministrazione del vaccino contro il COVID-19 nei luoghi di lavoro.
  L'articolo 20 reca varie disposizioni in materia di vaccinazioni e di farmaci. In particolare, si incrementano, rispettivamente nella misura di 2.100 milioni di euro e di 700 milioni, le risorse stanziate per il 2021 per l'acquisto dei vaccini contro il COVID-19 e per l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla medesima infezione; inoltre, viene rivista la disciplina relativa ai professionisti sanitari competenti per la somministrazione della vaccinazione contro il COVID-19, consentendo, in via temporanea, la somministrazione di tali vaccini nelle farmacie aperte al pubblico.
  L'articolo 20-bis dispone il differimento della decorrenza di talune disposizioni in materia di mobilità sanitaria interregionale.
  L'articolo 20-ter dispone che i malati oncologici in follow up vengono indicati quale categoria target prioritaria e che le Infermiere Volontarie della Croce Rossa vengono abilitate alla esecuzione delle somministrazioni vaccinali.
  L'articolo 21 proroga di quattro mesi le misure relative agli alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19, prevedendo la possibilità di utilizzarli anche quali centri per la vaccinazione.
  L'articolo 21-bis riconosce all'Ospedale Bambino Gesù un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2021 per i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza Covid-19 e per il conseguente incremento delle prestazioni di alta complessità effettuate nel 2020.
  L'articolo 22 proroga fino al 31 dicembre 2021 la durata della ferma dei 190 medici e dei 300 infermieri militari arruolati, con servizio temporaneo, in relazione all'emergenza Covid.
  L'articolo 22-bis prevede la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico dei professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, in caso di impedimento dovuto al Covid-19.
  Il Titolo IV reca disposizioni in materia di enti territoriali.
  L'articolo 23 incrementa le risorse per l'anno 2021 dei Fondi per l'esercizio delle funzioni degli enti locali e delle regioni e Province autonome, istituiti dal decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto Rilancio), per assicurare a tali enti le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'incremento è pari a 1 miliardo di euro in favore degli enti locali e a 260 milioni per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
  L'articolo 23-bis istituisce un Fondo, con una dotazione di pari a 2 milioni per il 2021, per contributi ai Comuni che individuino quali sedi di seggi elettorali edifici diversi dalle scuole.
  L'articolo 23-ter istituisce un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, al fine di sostenere le piccole e medie città d'arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all'epidemia da Covid-19.
  L'articolo 24 istituisce fondo, con una dotazione di 1 miliardo di euro per il 2021, da destinare al rimborso delle spese sostenute nel 2020 dalle regioni e province autonome per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri beni sanitari connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  L'articolo 24-bis reca una norma transitoria che esclude la ripetibilità degli emolumenti non dovuti e corrisposti, fino al 31 dicembre 2020, al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.
  L'articolo 25 istituisce un fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno.
  L'articolo 26 istituisce un fondo, con una dotazione di 220 milioni per l'anno Pag. 402021, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati e le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti.
  L'articolo 26-bis proroga di 90 giorni la validità delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica.
  L'articolo 27 conferma il contributo, pari a 110 milioni di euro per il 2021, in favore delle regioni a statuto ordinario, destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19, disponendone il riparto fra le regioni.
  L'articolo 28 modifica la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio, a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile, hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti ai sensi di quanto disposto dalla quinta modifica del Quadro temporaneo, adottata dalla Commissione UE con la Comunicazione C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021.
  L'articolo 29 prevede il rifinanziamento, con ulteriori 800 milioni di euro per l'anno 2021, delle misure a copertura della riduzione dei ricavi delle imprese di trasporto pubblico locale in ragione della pandemia di Covid-19.
  L'articolo 29-bis prevede misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica o ibrida per i veicoli adibiti al trasporto merci.
  L'articolo 29-ter modifica il regime di ammissibilità degli aiuti alle imprese di autotrasporto esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggette ad obbligo di sevizio pubblico, prevedendo che essi debbano essere riconosciuti nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato e sopprimendo il divieto di cumulo con altre agevolazioni.
  L'articolo 29-quater interviene in materia di infrastrutture stradali, differendo al 31 luglio 2021 il termine, originariamente fissato al 30 aprile 2021, entro il quale devono essere versati gli importi dovuti, per l'anno 2020 e per gli anni precedenti, dal concessionario subentrante nell'infrastruttura Autostradale A22 Brennero-Modena.
  L'articolo 30, commi 1 e 2, dispone proroghe in materia di esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari e canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati, incrementando il fondo destinato al ristoro dei comuni a fronte della diminuzione delle entrate conseguente a tali esoneri. Il comma 2-bis estende all'anno 2021 la possibilità per le regioni e gli enti locali di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti. Il comma 3 modifica il termine entro il quale gli enti locali sono chiamati a restituire i questionari, pubblicati nell'anno 2021, per il calcolo dei fabbisogni standard. Il comma 4 proroga al 30 aprile 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali. Il comma 4-bis introduce modifiche in materia di rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici, in particolare estendendo a ventiquattro mesi il periodo di validità dei voucher emessi a titolo di rimborso. Il comma 5 reca disposizioni finalizzate, da un lato, a prorogare al 30 giugno 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva e, dall'altro, a disciplinare i termini di comunicazione della scelta delle utenze non domestiche di servirsi o meno del gestore del servizio pubblico, in relazione ai cosiddetti rifiuti assimilati. Il comma 6 modifica le modalità di ripartizione delle risorse destinate, nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, al potenziamento degli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna. I commi 6-bis e 6-ter attribuiscono agli enti locali la Pag. 41possibilità di avvalersi della Fondazione patrimonio comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani per l'adozione di misure a sostegno delle attività degli impianti sportivi comunali. Il comma 6-quater consente di utilizzare fino al 31 dicembre 2021, nel limite di 15 milioni di euro, le risorse non spese del Fondo per le politiche della famiglia destinate ai Comuni, per finanziare iniziative volte al potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, nonché progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali ed educative dei minori. I commi da 7 a 11 prorogano al 31 dicembre 2023 gran parte delle disposizioni di riforma del settore sportivo, di cui ai decreti legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021. I commi 11-bis e 11-ter dispongono il rinvio di termini nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali. I commi da 11-quater a 11-sexies prevedono che non si applica il mancato aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto per le amministrazioni pubbliche dal decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente all'anno 2021, ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi; non si applica, inoltre, la possibilità di rinegoziare i contratti di locazione passiva. Il comma 11-septies proroga il termine per l'espletamento, da parte dei Comuni beneficiari delle risorse previste per la messa in sicurezza degli edifici pubblici, delle procedure di individuazione del contraente.
  L'articolo 30-bis consente alle regioni e agli enti locali di determinare il Fondo crediti di dubbia esigibilità calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.
  L'articolo 30-ter autorizza i comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, ad assumere personale con contratto a tempo determinato, in deroga alla normativa vigente, al fine di garantire l'operatività degli Uffici addetti alla ricostruzione.
  L'articolo 30-quater incrementa di 6 milioni di euro la dotazione del Fondo salva-opere per l'anno 2021 e modifica la disciplina relativa all'istruttoria delle domande di accesso ai benefici del fondo medesimo.
  L'articolo 30-quinquies riconosce un contributo ai concessionari di aree demaniali marittime per le attività di acquacoltura, pesca e ripopolamento, nonché per la realizzazione di manufatti destinati al prodotto ittico, nel limite di spesa di 1 milione di euro per il 2021.
  L'articolo 30-sexies prevede una proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, nonché disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale.
  Il Titolo V reca una serie di altre disposizioni urgenti.
  L'articolo 31, commi 1, da 2 a 4 e da 6 a 7, reca un complessivo incremento di 300 milioni di euro per il 2021 delle risorse da destinare alle esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali in considerazione della situazione emergenziale derivante dal COVID-19. Il comma 1-bis stabilisce che, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica, i collegi universitari di merito mantengono il proprio status a prescindere dal rispetto, nell'anno accademico 2020/2021, dei requisiti di riconoscimento e di accreditamento. Il comma 5 disciplina il regime di assenze del personale scolastico e universitario in relazione alla somministrazione del vaccino contro il COVID-19.
  L'articolo 32 incrementa di 35 milioni di euro le risorse destinate all'acquisto di dispositivi che consentano di portare a compimento il programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno.
  L'articolo 32-bis estende agli uffici postali e ai centri di lavorazione postale le semplificazioni normative per la realizzazione di collegamenti in fibra ottica, nonché di interventi per la copertura mobile in banda ultralarga, previste dall'articolo 20 Pag. 42del decreto-legge n. 183 del 2020 per scuole ed ospedali.
  L'articolo 33, commi 1 e 2, incrementa di 78,5 milioni di euro per il 2021 il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca. I commi da 2-bis a 2-quinquies prevedono, in considerazione della sospensione delle attività di ricerca derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità per i dottorandi di ricerca di richiedere una proroga del termine finale del corso, per non più di 3 mesi, con conseguente mantenimento, nei casi previsti, della borsa di studio. Il comma 2-sexies autorizza la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 in favore dell'Ispra, per finalità di sostegno alla ricerca.
  L'articolo 34, commi 1 e 2, istituisce un Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Vengono demandate ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione degli interventi e la fissazione dei criteri per l'utilizzazione delle risorse del Fondo allo scopo di finanziare specifici progetti. Il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di fruire del cosiddetto «buono viaggio», utilizzato per gli spostamenti effettuati mediante taxi o NCC da parte di persone fisicamente impedite, a mobilità ridotta o con patologie accertate, stanziando ulteriori 20 milioni di euro per il finanziamento della misura.
  L'articolo 34-bis prevede, a decorrere dal 2021, la collocazione in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un contributo annuo già previsto in favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi-Onlus, con il conseguente scorporo dal Fondo nazionale per le politiche sociali.
  L'articolo 34-ter detta norme a favore della promozione e del riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIST).
  L'articolo 35, commi 1 e 2, stanzia di 92 milioni di euro per il pagamento in favore del personale delle Forze di polizia delle indennità di ordine pubblico e degli oneri connessi nonché delle prestazioni di lavoro straordinario per il periodo febbraio-aprile 2021; stanzia, inoltre, per il medesimo arco temporale, 24,96 milioni di euro per la sanificazione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze di Polizia, nonché per assicurare un idoneo equipaggiamento e dispositivi di protezione individuale. Il comma 3 stanzia 5,7 milioni per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario dei Vigili del fuoco. Il comma 4 stanzia 44,79 euro per l'anno 2021 per indennità di prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo della polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, nonché per il pagamento delle spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale, nonché a tutela della popolazione detenuta. Il comma 5 stanzia 1,94 milioni di euro al fine di consentire lo svolgimento, da parte del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, dei compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19. Il comma 6 stanzia 6,49 euro per l'anno 2021 per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività aggiuntive necessarie a contrastare la diffusione del COVID-19, a decorrere dal 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021. Il comma 7 stanzia 5 milioni di euro per l'anno 2021 per l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale. Il comma 8 proroga dal 31 gennaio al 30 aprile 2021 l'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell'operazione «Strade Sicure» in relazione all'emergenza Covid. I commi 10-bis e 10-ter autorizzano la spesa di 700.000 euro per l'anno 2021 al fine di sostenere Pag. 43talune spese connesse ad esigenze logistiche delle Forze armate.
  L'articolo 35-bis stanzia 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 per l'acquisto di divise antisommossa e altri strumenti di protezione per gli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria.
  L'articolo 36, comma 1, incrementa di 200 milioni di euro per il 2021 la dotazione del Fondo di parte corrente destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, istituito dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020. Il comma 1-bis estende al 2021 la disciplina che destina il 10 per cento dei compensi per copia privata incassati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) al sostegno di autori, artisti interpreti ed esecutori e lavoratori autonomi. I commi 2 e 3 incrementano di 120 milioni di euro per il 2021 il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il comma 4 incrementa di 80 milioni di euro per il 2021 le risorse destinate al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso. I commi 4-bis e 4-ter modificano la normativa vigente in materia di rimborso dei titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, in particolare estendendo da 18 a 36 mesi il periodo di utilizzabilità del voucher, di importo pari al prezzo del titolo di acquisto, (eventualmente) emesso dall'organizzatore dell'evento in alternativa al rimborso richiesto dall'acquirente. Il comma 4-quater incrementa di 1 milione di euro per il 2021 la dotazione del Fondo «Carta della cultura», istituito dalla legge n. 15 del 2020.
  L'articolo 36-bis introduce un credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l'utilizzo di sistemi digitali. A tal fine si prevede che alle imprese che abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019 è riconosciuto un credito di imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario. Il credito è concesso anche qualora tali imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.
  L'articolo 36-ter interviene sulla normativa, di cui all'articolo 216, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, che disciplina i diritti sorti, per coloro che abbiano acquistato, mediante contratto di abbonamento, servizi sportivi presso impianti sportivi, a seguito della sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse alla epidemia da Covid-19. In particolare, si introduce, per i gestori di servizi sportivi, una terza opzione, alternativa al rimborso ovvero al rilascio di un voucher di valore pari al credito vantato (strumenti già previsti dalla normativa vigente), consistente nella possibilità di riconoscere a coloro che abbiano acquistato i servizi sportivi la realizzazione delle attività con modalità a distanza quando ciò risulti possibile.
  L'articolo 37 prevede la creazione di un apposito fondo di 200 milioni di euro per il 2021 che, in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è volto ad assicurare, tramite la concessione di prestiti, la continuità operativa delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria. La norma si aggiunge ai tradizionali strumenti per la liquidità, basati sul ricorso al sistema bancario assistito da garanzie pubbliche.
  L'articolo 37-bis prevede misure di sostegno per le imprese dell'autotrasporto in conto terzi, stabilendo che ad esse non si applica, per l'anno 2021, l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti.
  L'articolo 37-ter modifica l'articolo 182-bis della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) in tema di accordi di ristrutturazione tra imprenditore e creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. Si prevede, nello specifico, che qualora in seguito all'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti si rendano necessarie Pag. 44 modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore le apporta richiedendo al professionista incaricato il rinnovo della relazione.
  L'articolo 38 rifinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri per la concessione di contributi a fondo perduto, commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, a favore degli enti fieristici italiani per il supporto ai processi di internazionalizzazione. Inoltre, viene istituito un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2021, destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da COVID-19, di fiere e congressi.
  L'articolo 39, comma 1, incrementa di 150 milioni di euro per il 2021 il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. I commi 1-bis e 1-ter recano disposizioni inerenti i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e la proroga di termini in materia di imballaggi.
  L'articolo 39-bis prevede che, nelle zone montane, le misure di incentivazione per interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni, cosiddetto «Conto termico 2.0», si applicano, fino al 31 dicembre 2022, anche alle imprese agricole.
  L'articolo 39-ter consente al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, di avvalersi, previa stipula di apposita convenzione per il 2021, dell'assistenza tecnica dell'ENAMA (Ente nazionale meccanizzazione agricola).
  L'articolo 39-quater modifica il Codice dell'ambiente in materia di esclusioni dall'applicazione della sezione relativa ai rifiuti, inserendo, fino al 31 dicembre 2022, tra le esclusioni previste anche il riferimento alla posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno dei cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
  L'articolo 40 destina risorse, per l'anno 2021, al Commissario straordinario per l'emergenza da Covid-19 (per circa 1,2 miliardi), nonché al Fondo per le emergenze nazionali ed alla Protezione civile. In particolare, viene autorizzata la spesa di 1,238 miliardi di euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica (istituito dall'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020). Di tali risorse, da trasferire sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario, 388,64 milioni di euro sono destinati a specifiche iniziative volte a consolidare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, inteso a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale; mentre 850 milioni di euro sono attribuiti, su richiesta del Commissario e con obbligo di rendicontazione periodica, per le effettive e motivate esigenze di spesa connesse all'emergenza pandemica, di cui 20 milioni destinati al funzionamento della struttura di supporto del medesimo Commissario. Infine, viene disposto un incremento di 700 milioni per l'anno 2021 del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, recante il Codice della protezione civile.
  L'articolo 40-bis prevede l'assegnazione al Comune di Genova delle risorse residue del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera.
  L'articolo 40-ter introduce nuove norme aventi natura temporanea sulla rinegoziazione di mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedure esecutive, esplicitamente volte a fronteggiare in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i più gravi casi di crisi economica dei consumatori. A tal fine viene integralmente sostituito l'articolo 41-bis del decreto-legge n. 124 de 2019, che aveva introdotto una disciplina Pag. 45 temporanea per la rinegoziazione del mutuo in favore del mutuatario inadempiente già esecutato prevedendo, a favore del debitore-consumatore, al ricorrere di specifiche condizioni, la possibilità di ottenere una rinegoziazione del mutuo ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, da una banca terza, con assistenza del Fondo di garanzia prima casa. In particolare, con la disposizione in esame tale disciplina, con alcune limitate modifiche e semplificazioni, viene prorogata fino al 31 dicembre 2022.
  L'articolo 40-quater dispone la proroga della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili. In particolare, viene prorogata la sospensione (già prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020) dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, sospendendo dunque le procedure di esecuzione degli sfratti per morosità, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari, fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.
  L'articolo 41 incrementa di 550 milioni di euro per il 2021 il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili nel corso della gestione.
  L'articolo 42 reca le disposizioni finanziarie, evidenziando in particolare che gli effetti finanziari del decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso al maggiore indebitamento approvata dalle Camere il 20 gennaio 2021.
  L'articolo 42-bis prevede che le disposizioni del decreto-legge in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.
  L'articolo 43 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 23 marzo 2021.
  Infine, per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici.

  Il Sottosegretario Claudio DURIGON ricorda che le Commissioni Bilancio e Finanze del Senato hanno lavorato a lungo e proficuamente sul testo del decreto-legge in esame, apportandovi numerose modifiche ed integrazioni, ma che, tuttavia, molte proposte emendative, presentate dalla maggioranza e dall'opposizione, non sono state approvate in mancanza della necessaria copertura finanziaria. Nell'assicurare che il Governo sta esaminando più approfonditamente tali proposte e che il Consiglio dei ministri approverà nei prossimi giorni il decreto-legge cosiddetto Sostegni-bis, nel quale saranno recepite le proposte sulle quali il Governo è favorevole nonché il contenuto degli ordini del giorno approvati dal Senato, esprime la sua convinzione che anche tale decreto – che dovrebbe essere trasmesso in prima lettura alla Camera – sarà significativamente migliorato a seguito dell'esame parlamentare.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nel richiamare quanto proposto dal presidente Melilli durante l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ossia l'intenzione di programmare i lavori in modo da rendere possibile l'introduzione di modifiche al preannunciato decreto-legge Sostegni-bis anche da parte dell'altro ramo del Parlamento in un'ottica di bicameralismo non solo formale, auspicando al riguardo una condivisione da parte delle forze politiche di maggioranza e di opposizione, propone di anticipare tale intento già sin d'ora sul provvedimento in esame. A tale scopo propone di concentrare l'esame della Commissione su poche proposte emendative da approvare entro la fine della settimana, per procedere all'approvazione finale in Assemblea entro mercoledì prossimo, come stabilito dal calendario dei lavori. Sottolinea che, in tal modo, si eviterebbe una sterile discussione su una quantità esorbitante di emendamenti e si potrebbe dimostrare al Governo che ciascun gruppo, facendo un passo indietro, in realtà Pag. 46 ha fatto avanzare di molto il sistema bicamerale. Quindi chiede al presidente di convocare immediatamente l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per raggiungere un accordo sulla presentazione da parte dei gruppi di un numero limitato di emendamenti condivisi.

  Fabio MELILLI, presidente, in risposta all'onorevole Trancassini, evidenzia che la proposta da lui avanzata è posta all'attenzione dei gruppi, ma che comunque bisogna fare i conti anche con la difficoltà di introdurre in tempi brevissimi modifiche onerose al testo approvato dal Senato, in mancanza delle risorse necessarie ad una idonea copertura finanziaria.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla odierna seduta pomeridiana.

  La seduta termina alle 11.05.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 11.15.

DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia.
C. 3072 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Roberto PELLA (FI), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

   Butti 1.0100, che è volto a disciplinare il completamento del processo di regionalizzazione della gestione della navigazione lacuale per i laghi di Como, Garda e Maggiore entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. In particolare la proposta emendativa dispone che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provveda al risanamento di tale gestione entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge a valere sulle risorse di cui al fondo istituito per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano;

   Spessotto 3.25, che prevede che eventuali attività di risezionamento del canale Malamocco Marghera debbano essere precedute o accompagnate da adeguati interventi di difesa dei bassifondi adiacenti al fine di neutralizzare i fenomeni di erosione, all'uopo anche avvalendosi dell'ausilio del Centro interdipartimentale di modellistica lagunare dell'università di Padova, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

   Spessotto 3.12, che prevede che, nelle more della realizzazione degli interventi previsti dal presente decreto, l'ISPRA, in collaborazione con il CNR, svolga in via sperimentale un monitoraggio periodico relativo all'impatto del transito nel canale di San Marco e della Giudecca delle navi adibite al trasporto passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda, secondo modalità individuate da apposito decreto interministeriale, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

   Rotelli 3.116, che, nel mantenere inalterate le restanti disposizioni del provvedimento, Pag. 47 riduce l'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 3 da 2,2 milioni a un milione di euro per l'anno 2021, in contrasto con i dati analiticamente contenuti nella relazione tecnica, sulla cui base è stato quantificato l'onere complessivo del provvedimento.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

   Foti 1.106, Rotelli 1.101, Silvestroni 1.100, che sono volte a prorogare il termine finale di efficacia della Convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Compagnia Italiana di navigazione (CIN) dal 31 maggio 2021 rispettivamente al 30 settembre 2021, al 30 giugno 2021 e al 15 giugno 2021. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari delle proposte emendative, tenuto conto che la relazione tecnica calcola il corrispettivo da pagare alla Compagnia Italiana di navigazione sulla base del costo medio giornaliero di ciascuna linea di trasporto;

   Foti 1.107, che è volta ad allungare da trenta giorni a novanta giorni il periodo di proroga, successivo al 31 maggio 2021, dell'efficacia della Convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Compagnia Italiana di navigazione (CIN), nell'eventualità in cui le procedure bandite per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio non siano concluse entro quella data. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari delle proposte emendative, tenuto conto che la relazione tecnica calcola il corrispettivo da pagare alla Compagnia Italiana di navigazione sulla base del costo medio giornaliero di ciascuna linea di traporto;

   Silvestroni 2.027, che, al comma 2, è volto a introdurre specifiche disposizioni di dettaglio volte anche alla digitalizzazione degli accertamenti medici e delle correlate certificazioni per il rilascio delle patenti nautiche, in particolare per i portatori di handicap, senza oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Spessotto 3.101, che, nel sostituire quasi integralmente il comma 1 dell'articolo 3, prevede in particolare che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale proceda all'esperimento di un concorso di idee articolato in due fasi, avente ad oggetto l'elaborazione di progetti definitivi, compreso il cronoprogramma delle opere da eseguire entro due anni dall'assegnazione della progettazione, relativi alla realizzazione e alla gestione degli attracchi, in distinte localizzazioni funzionali tra merci e passeggeri, fuori dalle acque della Laguna di Venezia protette dalla paratoie del sistema MoSE. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla compatibilità delle modifiche proposte rispetto all'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 3, quantificata sulla base delle puntuali indicazioni contenute nella relazione tecnica in ordine al valore economico del progetto di fattibilità previsto dal testo originario del decreto-legge in esame;

   Sarli 3.100 e Spessotto 3.105, che, nel sostituire quasi integralmente il comma 1 dell'articolo 3, prevedono che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale proceda all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due fasi, avente ad oggetto l'elaborazione di progetti definitivi, compreso il cronoprogramma delle opere da realizzarsi entro il termine, rispettivamente, di due o tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla compatibilità delle modifiche proposte rispetto all'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 3, quantificata sulla base delle puntuali indicazioni contenute nella relazione tecnica in ordine al valore economico Pag. 48del progetto di fattibilità previsto dal testo originario del decreto-legge in esame;

   Benedetti 3.27 e identici Spessotto 3.3 e Benedetti 3.28, che prevedono diverse ubicazioni dei punti di attracco oggetto delle proposte ideative e dei progetti di fattibilità tecnica ed economica di cui al comma 1 dell'articolo 3. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla compatibilità delle modifiche proposte rispetto all'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 3, quantificata sulla base delle puntuali indicazioni contenute nella relazione tecnica in ordine al valore economico del progetto di fattibilità previsto dal testo originario del decreto-legge in esame;

   Spessotto 3.6, che prevede che i punti di attracco oggetto delle proposte ideative e dei progetti di fattibilità tecnica ed economica di cui al comma 1 siano destinati a navi adibite al trasporto passeggeri e merci non conformi ai requisiti da stabilire – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto – con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla compatibilità delle modifiche proposte rispetto all'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 3, quantificata sulla base delle puntuali indicazioni contenute nella relazione tecnica in ordine al valore economico del progetto di fattibilità previsto dal testo originario del decreto-legge in esame;

   Silvestroni 3.117, che è volta a prevedere che i progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia abbiano ad oggetto le navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 30.000 tonnellate, anziché a 40.000 tonnellate, come attualmente previsto dal testo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla compatibilità delle modifiche proposte rispetto all'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 3, quantificata sulla base delle puntuali indicazioni contenute nella relazione tecnica in ordine al valore economico del progetto di fattibilità previsto dal testo originario del decreto-legge in esame;

   Spessotto 3.5, che prevede che le proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica di cui al comma 1 siano relativi anche alla realizzazione e gestione di punti di scarico di prodotti petroliferi via condotte sottomarine. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla compatibilità delle modifiche proposte rispetto all'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 3, quantificata sulla base delle puntuali indicazioni contenute nella relazione tecnica in ordine al valore economico del progetto di fattibilità previsto dal testo originario del decreto-legge in esame;

   Spessotto 3.16, che prevede che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale assicuri, ai fini della valutazione delle proposte ideative e dei progetti di fattibilità tecnica di cui al comma 1, la presenza nella commissione giudicatrice di almeno un membro con comprovata esperienza in materia di idrodinamica e morfodinamica lagunare e di almeno un membro con comprovata esperienza in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, disponendo che dall'attuazione di tale disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito degli oneri previsti dalla relazione tecnica in relazione ai compensi da corrispondere ai membri della Commissione e comunque senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;

   Spessotto 3.17, che prevede che, al fine di individuare il progetto di fattibilità vincitore, sia costituita una apposita Commissione, ulteriore rispetto a quella già prevista dal testo originario del decreto-legge, composta da esperti designati dai competenti Ministeri, ai quali non saranno corrisposti gettoni di presenza o rimborsi Pag. 49di spese. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa, con particolare riguardo agli eventuali oneri di funzionamento della Commissione prevista dalla proposta emendativa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Spessotto 3.18, che prevede che, nelle more dell'esito del concorso di idee, siano sospese tutte le procedure pubbliche, eventualmente in corso, di aggiudicazione di progettazioni e lavori riguardanti opere adibite all'attracco di navi da crociera site all'interno delle acque della Laguna di Venezia protette dalle paratoie del sistema MoSE. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, con particolare riguardo all'eventuale verificarsi di contenziosi aventi ad oggetto le stazioni pubbliche appaltanti.

  Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre esprime nulla osta su tutti i restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nel ribadire quanto già stigmatizzato in precedenti sedute in merito alla trascuratezza con cui il Governo esamina gli emendamenti presentati dall'opposizione, limitandosi a motivare il proprio parere contrario sulla base dell'assenza della relativa relazione tecnica, chiede alla Viceministra Castelli di fornire ulteriori elementi riguardo alla contrarietà del Governo sugli emendamenti Foti 1.106, Rotelli 1.101, Silvestroni 1.100 e Foti 1.107, sull'articolo aggiuntivo Silvestroni 2.027 e sull'emendamento Silvestroni 3.117. In particolare, segnala che rispetto all'emendamento Foti 1.106 e agli analoghi emendamenti Rotelli 1.102 e Silvestroni 1.100 la relazione tecnica al provvedimento già fornisce gli elementi sufficienti per il calcolo del corrispettivo da versare alla Compagnia Italiana di navigazione. Relativamente all'articolo aggiuntivo Silvestroni 2.027 fa presente che la stessa proposta emendativa specifica che gli interventi ivi previsti devono essere realizzati senza oneri per la finanza pubblica. Pertanto, nel sospettare che il parere contrario del Governo su tali proposte emendative sia dovuto a una contrarietà sul contenuto delle stesse più che a una criticità di tipo finanziario, ritiene necessario un ulteriore approfondimento, anche alla luce del fatto che il parere contrario della V Commissione su tali proposte emendative esclude qualsiasi possibilità per le stesse di essere prese in considerazione durante l'esame in Assemblea.

  La Viceministra Laura CASTELLI, replicando all'onorevole Trancassini, fa presente che l'emendamento Foti 1.106 e agli analoghi emendamenti Rotelli 1.102 e Silvestroni 1.100, così come l'emendamento Foti 1.107, nel prorogare il termine finale di efficacia della Convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Compagnia Italiana di navigazione, comportano chiaramente maggiori oneri per la finanza pubblica che, in assenza della relativa relazione tecnica, non possono essere quantificati. In merito all'articolo aggiuntivo Silvestroni 2.027 evidenzia che non è sufficiente la mera dichiarazione di invarianza finanziaria nel testo dell'emendamento per garantire che esso non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo stesso modo, fa presente che relativamente all'emendamento Silvestroni 3.117 non è pervenuta da parte del competente Ministero la relazione tecnica che escluda la possibilità che da esso derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Pag. 50

  Paolo TRANCASSINI (FDI), reputando insoddisfacente la risposta della Viceministra Castelli, ritiene che il Governo ha il dovere di specificare quali sono gli oneri che possono derivare da una proposta emendativa ritenuta onerosa, assumendosi la responsabilità del proprio parere contrario senza nascondersi dietro il pretesto della mancanza della relazione tecnica.

  Roberto PELLA (FI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 3072 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 45 del 2021, recante Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia, contenuti nel fascicolo n. 1;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

  esprime

PARERE CONTRARIO

   sugli emendamenti 1.100, 1.101, 1.106, 1.107, 3.3, 3.5, 3.6, 3.12, 3.16, 3.17, 3.18, 3.25, 3.27, 3.28, 3.100, 3.101, 3.105, 3.116 e 3.117 e sugli articoli aggiuntivi 1.0100 e 2.027, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura,

NULLA OSTA

   sulle restanti proposte emendative».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019.
C. 2577 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019, approvato dal Senato, è stato già esaminato, nella seduta del 28 ottobre 2020, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole. Evidenzia che la Commissione di merito ne ha quindi concluso l'esame il successivo 12 novembre senza apportare modifiche al testo.
  Tanto premesso, osserva che il provvedimento in esame reca oneri complessivamente determinati in 125.505 euro annui a decorrere dal 2020, in parte configurati quali oneri «valutati», laddove riferiti a spese di missione, e in parte quali oneri «autorizzati», laddove ricompresi in un limite massimo di spesa, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Alla luce di ciò, considerato che il provvedimento è stato incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che per gli oneri relativi alle annualità successive al 2020 la riduzione del predetto accantonamento del Fondo speciale di parte Pag. 51corrente deve intendersi riferita al triennio 2021-2023 e che l'accantonamento stesso reca le occorrenti disponibilità anche in relazione al citato triennio, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 2577 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019,

   premesso che:

    il provvedimento è stato incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

    per gli oneri relativi alle annualità successive al 2020 la riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale deve intendersi riferita al triennio 2021-2023;

    il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità anche in relazione al citato triennio,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018.
C. 2413-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta dell'11 novembre scorso, deliberando un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Rammenta, altresì, che in data 13 gennaio 2021 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo la suddetta condizione.
  Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017.
C. 2414-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Pietro NAVARRA (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta dell'11 novembre scorso, deliberando un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Pag. 52
  Rammenta, altresì, che in data 13 gennaio 2021 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo la suddetta condizione.
  Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016.
C. 2416-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta dell'11 novembre scorso, deliberando un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Rammenta, altresì, che in data 13 gennaio 2021 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo la suddetta condizione.
  Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.
Nuovo testo unificato C. 1825 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Stefano FASSINA (LEU), relatore, fa presente che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina e che oggetto di esame da parte della Commissione è il nuovo testo unificato elaborato dalla Commissione di merito e trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Fa presente, inoltre, che il testo iniziale e gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica.
  Con riferimento agli articoli 1 e 2, recanti oggetto e finalità della legge, definizioni e attribuzioni delle aziende agricole contadine, in merito ai profili di quantificazione, con particolare riguardo alle definizioni previste dall'articolo 2 e ai requisiti ivi indicati per l'appartenenza alle varie categorie individuate dalla stessa norma, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti ad escludere che le disposizioni in esame possano eventualmente determinare un ampliamento dell'ambito applicativo di norme vigenti che prevedono agevolazioni contributive e/o fiscali in favore dei soggetti interessati ovvero benefici comunque non riconducibili entro specifici limiti massimi di spesa. Analogo chiarimento andrebbe acquisito riguardo alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 dell'articolo 2, con riferimento alle facoltà ivi previste in favore delle aziende agricole destinatarie delle norme in esame. Per quanto attiene alla riserva di una quota dei posteggi per la vendita diretta realizzati dai piccoli comuni, configurato come adempimento di carattere obbligatorio per gli enti interessati, andrebbe confermato che la disposizione possa essere attuata ad invarianza di risorse degli enti locali. Inoltre, andrebbe confermato che l'accesso delle aziende agricole contadine ai risarcimenti dei danni Pag. 53prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria (che, ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 157 del 1992, opera nel quadro di un limite massimo di spesa) possa effettivamente avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, senza pregiudizio di altri risarcimenti già programmati a valere sulle medesime risorse.
  In merito all'articolo 3, recante disposizioni sul Registro dell'Agricoltura Contadina, in merito ai profili di quantificazione, pur in presenza della clausola di invarianza contenuta al comma 4, ritiene che andrebbero forniti i dati necessari a stimare le occorrenze finanziarie connesse all'attribuzione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dell'istituzione del Registro, indicando le risorse già disponibili per far fronte a tali spese. Ciò al fine di verificare l'effettiva possibilità di provvedere ai predetti adempimenti in condizioni di neutralità finanziaria. In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 4 dell'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, disponendo che l'istituzione e il mantenimento del Registro dell'Agricoltura Contadina, di cui al medesimo articolo 3, si attuano nell'ambito delle risorse umane, economiche e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, appare necessario riformulare la citata clausola nei seguenti termini: «All'istituzione e al funzionamento del Registro di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
  Con riferimento all'articolo 4, recante semplificazione delle norme in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le norme rinviano alla legislazione regionale – nel rispetto dei principi stabiliti con decreto ministeriale – la disciplina di taluni profili della produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina. Tenuto conto che non sono previsti specifici stanziamenti, mentre taluni contenuti della futura disciplina regionale potrebbero risultare di carattere oneroso (ad esempio l'organizzazione – non configurata come facoltativa – di corsi professionali gratuiti per gli interessati) o potenzialmente oneroso (ad esempio le modalità semplificate di verifica dell'autorità sanitaria), ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione idonei a confermare che la futura disciplina (parte statale, parte regionale) non comporti nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Ciò al fine di verificare la clausola generale di neutralità finanziaria riportata all'articolo 10, comma 2.
  Per quanto riguarda l'articolo 5, recante misure per l'agricoltura contadina nell'ambito dei piani di sviluppo rurale, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare dal momento che le misura nazionale specifica a favore dell'agricoltura contadina prevista sarà individuata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente del Piano Strategico Nazionale e nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo – che la previsione della destinazione di una specifica percentuale delle risorse disponibili alle aziende agricole contadine indicate dalla norma non incida negativamente su interventi o programmi già previsti o finanziati a valere sulle medesime risorse.
  In merito all'articolo 6, in materia di tutela della terra, recupero e valorizzazione di terreni e beni agricoli abbandonati, manutenzione idrogeologica, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare riguardo ai commi 1, 2, 3, 5 e 6, i quali prevedono, in capo alle regioni e ad altri enti pubblici, adempimenti di carattere facoltativo, non obbligatorio, e ai quali, dunque, gli enti interessati potranno dare seguito nel quadro dei rispettivi vincoli di bilancio, sui la norma in esame non deroga. Non ha osservazioni da formulare, inoltre, sul comma 4, stante il suo contenuto ordinamentale.
  Con riferimento all'articolo articolo 6-bis, in materia di gestione dei «terreni silenti», in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la norma prevede Pag. 54 l'effettuazione da parte dei comuni, con cadenza biennale, di una ricognizione del catasto dei terreni volta a individuare il proprietario e gli altri titolari di diritti reali sui terreni silenti, in mancanza dei quali i terreni vengono censiti in un registro tenuto dal comune. Inoltre, nelle more dell'individuazione dei soggetti proprietari o titolari dei terreni, si prevede che i comuni possano attuare una gestione conservativa del bene, direttamente o attraverso l'autorizzazione ai proprietari vicinali. Osserva in proposito che la ricognizione del catasto dei terreni viene formulata in termini di obbligo per i comuni, mentre dal tenore delle disposizioni emerge il carattere facoltativo della gestione conservativa dei beni di cui non siano stati individuati i soggetti proprietari o titolari dei terreni. Ritiene pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo circa l'effettiva possibilità che i comuni possano fronteggiare gli adempimenti di ricognizione e aggiornamento del catasto dei terreni silenti, di carattere obbligatorio, nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente. Non ha osservazioni da formulare circa le attività di gestione conservativa dei terreni silenti, che la norma qualifica come facoltativa e cui dunque le amministrazioni interessate potranno dare attuazione ove sussistano le relative disponibilità di risorse.
  Per quanto concerne l'articolo 7, recante disposizioni sulle associazioni tra soggetti che praticano l'agricoltura, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare tenuto conto che le attività poste in capo ai comuni hanno carattere facoltativo e che la norma non prevede espressamente benefici per le associazioni in questione.
  Con riferimento all'articolo 8, recante istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina – non considerata solennità civile, in base al comma 3 – non comporta effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici, né sull'orario scolastico. Per quanto attiene al comma 2 – relativo alla promozione e all'organizzazione di cerimonie, convegni, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione, anche con il coinvolgimento delle scuole e delle università, così come dell'incontro e la collaborazione tra associazioni, fondazioni, enti e istituti pubblici e privati impegnate nel settore nonché la promozione di attività di formazione, di informazione e di sensibilizzazione – evidenzia che si tratta di attività che risultano testualmente configurate come facoltative. Dal momento, dunque, che la previsione è corredata di clausola di non onerosità, non ha osservazioni da formulare. In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 2 dell'articolo 8 reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che in occasione della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina, istituita dal medesimo articolo 8, possono essere organizzati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, cerimonie, convegni, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, al fine di diffondere e di sviluppare la conoscenza del mondo dell'agricoltura contadina nella sua dimensione antropologica, economica, sociale e storica, di favorire l'incontro e la collaborazione tra associazioni, fondazioni, enti e istituti pubblici e privati, a vario titolo impegnati su tali temi e di promuovere attività di formazione, di informazione e di sensibilizzazione. Al riguardo non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento all'articolo 9, recante istituzione della Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente come la norma preveda l'istituzione, da parte del Ministero per la cultura, di concerto con il Ministero del turismo e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, della Rete Italiana della civiltà e delle tradizioni contadine, indicando a tal fine una serie di adempimenti da parte delle strutture interessate. L'istituzione della rete e le attività in questione non sono configurate come facoltative. Pag. 55 Rileva in proposito come l'istituzione e le attività della costituenda Rete comportino adempimenti di carattere oneroso per l'amministrazione ministeriale interessata; considerato, dunque, che la norma appare assistita dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 10, risulta necessario acquisire dati ed elementi idonei a suffragare l'assunzione che a detti adempimenti, non già previsti a legislazione vigente, possa farsi fronte nel quadro delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In merito agli articoli 10 e 10-bis, recanti disposizioni finali, finanziarie e clausola di salvaguardia, in merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda la clausola di invarianza, rinvia a quanto osservato relativamente alle disposizioni del progetto di legge in esame; per quanto riguarda l'entrata in vigore e la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali non ha osservazioni da formulare. In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 2 dell'articolo 10 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso del provvedimento in esame, prevedendo che da esso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo non ha osservazioni da formulare.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.35.

SEDE REFERENTE

  Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza della vicepresidente Stefania PRESTIGIACOMO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.35.

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
C. 3099 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

  La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento in esame, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato).

  Ylenja LUCASELLI (FDI) richiama, condividendole, le argomentazioni critiche di carattere generale già formulate nella odierna seduta antimeridiana dal collega Trancassini in ordine alla necessità, a fronte di provvedimenti di così rilevante impatto sostanziale e finanziario sulla vita dei cittadini e delle imprese, di consentire ad entrambe le Camere di svolgerne un esame effettivo ed apportarvi, anche durante l'iter in seconda lettura, le eventuali modificazioni ritenute opportune.
  Ritiene che la prassi oramai ricorrente di impedire di fatto al ramo del Parlamento chiamato ad esaminare il testo in seconda lettura qualsivoglia intervento sul piano legislativo rappresenti un elemento che trasgredisce le più elementari regole del corretto funzionamento delle nostre istituzioni, come definite nella Carta costituzionale, nonché una circostanza estremamente avvilente non solo per l'unica forza di opposizione ma anche per le numerose ed assai differenziate componenti dell'attuale maggioranza. In tale contesto, aggravato dalla fissazione di un termine molto ravvicinato per la presentazione degli emendamenti, fa pertanto presente che il gruppo Pag. 56di Fratelli d'Italia si riserva comunque la ripresentazione di alcune qualificate proposte emendative già discusse al Senato, volte a recepire le indilazionabili istanze provenienti dalle diverse componenti della nostra società in un momento di eccezionale crisi economica causata dalla pandemia da COVID-19, anche tenendo conto della cornice più ampia definita nel recente Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  Per quanto riguarda l'impianto complessivo del provvedimento, così come risultante anche alla luce delle modifiche approvate al Senato, rileva anzitutto l'assenza di una chiara visione strategica, ravvisandone piuttosto la continuità rispetto alla linea d'azione tenuta dal precedente Esecutivo, dal momento che esso appare prevalentemente basato su una serie indiscriminata di misure di incentivazione, spesso in forma di bonus e agevolazioni di altro tipo che prescindono da una selettiva individuazione – quanto mai necessaria, invece, nell'attuale momento di grave difficoltà – dei soggetti effettivamente bisognosi di maggior sostegno o tutela.
  In tale contesto, pur apprezzando talune aperture mostrate sul punto dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, reputa tuttavia ancora insufficiente l'attenzione concretamente prestata a talune specifiche categorie di operatori che più di altri sono stati penalizzati dagli effetti negativi connessi alla pandemia, come in particolare le imprese, le partite IVA, i professionisti e i lavoratori autonomi. A suo avviso, sarebbe stato piuttosto necessario prevedere nei confronti delle citate categorie misure incentivanti, anche in forma di esoneri contributivi, in grado di tenere debitamente conto dei costi fissi dalle stesse sostenuti, ciò in una prospettiva volta a sostituire all'assistenzialismo perseguito dall'attuale maggioranza una strategia mirata al sostegno effettivo del mondo produttivo, tale da colmare efficacemente il significativo calo di fatturato registrato negli ultimi mesi, al contempo impegnandosi nella positiva conclusione dei troppi tavoli di crisi aziendali tuttora aperti, come ad esempio quello relativo all'ILVA.
  Considera inoltre eccessivamente limitate le misure relative allo stralcio delle cartelle esattoriali di cui all'articolo 4, che si caratterizzano a suo parere più come uno sfoggio propagandistico che non come un segnale concreto a favore dei contribuenti, in considerazione della soglia di importi ivi prevista e del circoscritto periodo temporale interessato.
  Osserva altresì come una scarsa attenzione sia stata rivolta al settore del turismo, dal momento che, nonostante gli apprezzabili sforzi profusi dal Ministro Garavaglia nel reperimento di risorse aggiuntive, alcune categorie di operatori presenti nel comparto risultano ancora quasi totalmente trascurate. Ribadisce inoltre l'assoluta contrarietà del suo gruppo rispetto al rifinanziamento del reddito di cittadinanza disposto, per un importo pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2021, dall'articolo 11 del provvedimento, evidenziata l'inutilità, quando non la dannosità, di un simile strumento di assistenzialismo rispetto all'obiettivo prioritario di favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, distraendo in tal modo significative risorse dal sostegno alle imprese, che pure costituiscono il fattore trainante del tessuto economico del nostro Paese. Per quanto riguarda, invece, le misure rivolte al mondo del lavoro, considera oramai superata e fallimentare la strumentazione a suo tempo ideata dalla Ministra Bellanova nell'ambito del precedente Governo, dovendosi piuttosto individuare nuove formule contrattuali capaci, da un lato, di meglio tutelare il lavoratore, dall'altro, di assicurare una maggiore flessibilità nelle scelte dei datori di lavoro. Rileva inoltre la necessità di destinare maggiori risorse finanziarie al proseguimento della campagna di somministrazioni vaccinali e, più in generale, al funzionamento della sanità nel suo complesso, anche alla luce delle indicazioni in materia contenute nel PNRR.
  Sottolinea pertanto come, alla luce delle considerazioni sin qui espresse, con il provvedimento in esame il Governo e la maggioranza parlamentare hanno perso l'ennesima occasione per dare un segnale tangibile e concreto alle tante categorie in Pag. 57difficoltà, ribadendo in conclusione come, oggi ancor più che in passato, appaia assolutamente imprescindibile assicurare che entrambe le Camere, su testi legislativi di siffatta rilevanza e complessità, possano svolgere una discussione seria ed approfondita ed apportare agli stessi le modifiche eventualmente ritenute opportune, nel rispetto delle basilari regole di funzionamento stabilite nella nostra Costituzione.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), riprendendo le considerazioni critiche già svolte nella odierna seduta antimeridiana, rimarca come l'esame cui è ora chiamata la Commissione bilancio, stanti le particolari circostanze in cui esso avviene, si configuri inevitabilmente come una sorta di inutile farsa o di sterile esercizio, essendo pacificamente evidente che non sembra possibile apportare al testo alcuna ulteriore modifica. Al riguardo, rileva come il gruppo di Fratelli d'Italia ha sin dall'inizio espresso la propria disponibilità a ridurre al minimo il numero delle proposte emendative da presentare, limitandosi a quelle di carattere prevalentemente ordinamentale, in modo tale da svolgere sul provvedimento una discussione costruttiva e tentare, sulla base di un confronto dialettico con il Governo e la maggioranza parlamentare, di individuare quelle poche, selettive modifiche al testo, da apportare nell'interesso generale del Paese in un momento di straordinaria difficoltà economica e sociale. Osserva con rammarico che viceversa, qualora – come sembra – tale disponibilità non dovesse essere recepita, la Commissione procederà all'esame del provvedimento dando vita, come detto, ad una sorta di pantomima, segno di una crisi irreversibile della politica che non potrà a suo avviso che accrescere ulteriormente il già diffuso senso di sfiducia e profonda riprovazione dei cittadini nei confronti delle nostre istituzioni parlamentari. Intende pertanto lasciare agli atti la totale contrarietà – personale e del gruppo di Fratelli d'Italia – ad una prassi a suo giudizio avvilente e aberrante, secondo cui al ramo del Parlamento chiamato ad esaminare in seconda lettura provvedimenti tanto rilevanti non viene concesso alcuno spazio per una discussione sul merito delle diverse disposizioni, impedendo così ogni fattivo contributo da parte delle singole forze politiche di ciascuna Camera. Nel ribadire nuovamente la disponibilità del gruppo di Fratelli d'Italia ad impegnarsi affinché, sia pure nel poco tempo residuo, il testo possa essere concretamente migliorato, senza pregiudizio alcuno della conversione in legge del decreto in esame, esorta quindi le forze di maggioranza a sottrarsi ad un simile stato di cose, che ritiene assolutamente inaccettabile. Pur nella consapevolezza che tale suo appello non sarà probabilmente accolto, nell'esprimere ancora il proprio sconcerto per le modalità di esame del provvedimento, preannunzia l'intenzione del gruppo Fratelli d'Italia di presentare comunque le proposte emendative segnalate già depositate nel corso del precedente iter presso il Senato.

  Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, nel dichiarare concluso l'esame preliminare del provvedimento, ricorda che, come convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 10 della giornata di domani.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.