CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 maggio 2021
585.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 21

SEDE REFERENTE

  Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

  La seduta comincia alle 16.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.
C. 2806 Governo e abb. C. 531 Mura e C. 1360 Benedetti.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, rinviato nella seduta del 7 aprile 2021.

  Paolo FORMENTINI, presidente, avverte che al disegno di legge C. 2806 sono state abbinate d'ufficio le proposte di legge C. 531 Mura e C. 1360 Benedetti, vertenti su identica materia, come peraltro proposto dal relatore Olgiati nella precedente seduta.
  Con riferimento al ciclo di audizioni richiesto dal gruppo Lega, segnala che Confindustria, Federchimica e ISPRA si sono dichiarate disponibili a trasmettere note scritte sostitutive dell'audizione e che ENEA ha reso noto di non avere più competenza sulla materia oggetto dei provvedimenti in titolo.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Pag. 22 tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019.
C. 3038 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alessandro BATTILOCCHIO (FI), relatore, segnala che l'Accordo, sottoscritto nell'aprile 2019 e già ratificato da Tunisi, disciplina la costruzione di una interconnessione fra Italia e Tunisia che consentirà di scambiare elettricità, permettendo in un primo periodo al Paese nordafricano di importare energia prodotta in Italia e, in seguito, di esportare elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
  Rileva che gli obiettivi sottesi all'Intesa sono quelli di migliorare l'integrazione dei mercati, di ridurre i problemi di bilanciamento elettrico, di integrare nuova capacità da fonti rinnovabili, nonché di migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e la sostenibilità, nell'ambito di un sistema euro-mediterraneo interconnesso.
  In estrema sintesi, osserva che l'Accordo contempla la realizzazione di un cavo di circa 230 chilometri, prevalentemente in ambiente sottomarino, sviluppato dagli operatori dei sistemi di trasmissione (TSO) della rete elettrica italiana e tunisina, ovvero da Rete elettrica nazionale S.p.A. – TERNA – e dalla Société tunisienne de l'eléctricité et du gaz (STEG), in qualità di co-promotori del progetto.
  Evidenzia che il progetto d'interconnessione, ritenuto prioritario nella nuova Strategia energetica nazionale (SEN) adottata con decreto ministeriale il 10 novembre 2017, è stato inserito anche nella proposta di Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) della Commissione europea per il periodo 2021-2030, adottato nel dicembre 2019. Il Piano, in particolare, sottolinea come lo sviluppo della capacità di interconnessione con il Nord Africa abbia rilevanza strategica in un'ottica di crescente integrazione dei Paesi mediterranei con il mercato europeo.
  Sottolinea che il costo del progetto di interconnessione, da realizzarsi in quattro anni, è stimato in 600 milioni di euro circa, con un finanziamento del 50 per cento da parte della Commissione europea. Gli operatori promotori del progetto devono presentare richiesta formale ai bandi europei per i fondi erogati dal Connecting Europe Facility (CEF).
  Rileva che, poiché il finanziamento ottenibile per ogni bando non può superare metà del costo del progetto, i restanti 300 milioni saranno impegnati equamente dai due operatori, come indicato nella relazione tecnica. I fondi del finanziamento andranno richiesti con la partecipazione al bando comunitario del 2021 e la ratifica dell'Accordo intergovernativo rafforzerà sicuramente la richiesta delle due società.
  Precisa che in data 22 ottobre 2019 TERNA e STEG hanno siglato un ulteriore memorandum che prevede, secondo una nota diffusa dalla società italiana, la condivisione delle reciproche esperienze tecniche e professionali e lo scambio di know how per la formazione di personale altamente specializzato per attività di pianificazione, realizzazione, collaudo e manutenzione di linee elettriche e cavi sottomarini e lo sviluppo di reti elettrice intelligenti.
  Si tratta, pertanto, di un progetto di utilità e convenienza reciproca per l'Italia e la Tunisia, uno Stato chiave per gli interessi strategici nazionali del nostro Paese nell'area mediterranea.
  Sottolinea che l'Accordo, composto da 6 articoli, definisce le attività e le responsabilità dei co-promotori, STEG e TERNA, nell'implementazione dell'opera (articolo 1). Il testo, poi, nel confermare l'impegno dei due Governi a garantire l'inserimento continuativo del progetto nella lista di quelli di interesse comune – condizione propedeutica per avere accesso ai fondi del menzionato programma Connecting Europe Facility (CEF) dell'Unione europea – sancisce il sostegno dei due Governi ai co-promotori nei processi di autorizzazione, sviluppo, realizzazione e operatività dell'interconnessione, nonché i compiti dei co-promotori e Pag. 23la suddivisone dei costi e della capacità di trasmissione (articolo 2).
  Precisa che in materia di finanziamento, l'Accordo riconosce il nuovo progetto come linea pubblica, la cui realizzazione da parte dei co-promotori è soggetta all'ottenimento di un finanziamento da parte della Commissione europea (articolo 3).
  Viene altresì prevista la creazione di un Comitato di monitoraggio, composto da sei membri e coadiuvato da un segretariato di una società mista dei co-promotori, preposto alla promozione delle misure necessarie per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo (articolo 4).
  Sono inoltre stabilite le modalità per la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative fra le Parti (articolo 5).
  Conclusivamente, sottolineando gli effetti positivi che l'Accordo in esame può produrre sull'economia tunisina, che sta attraversando una drammatica crisi, auspica una rapida definizione del provvedimento, già approvato dal Senato il 20 aprile scorso, che rinvia ad un Accordo connotato da una forte rilevanza strategica, avuto riguardo non solo ai rapporti tra Italia e Tunisia, ma anche al ruolo svolto dal nostro Paese per la sicurezza e la stabilità del Mediterraneo.

  Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  Paolo FORMENTINI, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Essendo quindi concluso l'esame preliminare, il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016.
C. 3040 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alessandra ERMELLINO (MISTO-CD), relatrice, in via preliminare, ricorda che l'Ecuador è un Paese di quasi 17 milioni di abitanti, situato nella parte nord-occidentale del Sudamerica, stretto tra l'Oceano Pacifico e i confinanti Colombia e Perù, che vanta con l'Italia crescenti rapporti economici, anche in ragione della presenza di una nutrita comunità di cittadini ecuadoriani residenti nel territorio italiano, stimata in più di 80 mila persone.
  Rileva che l'Intesa in esame, composta da un preambolo e da undici articoli, sancisce l'impegno dei due Paesi ad intensificare la collaborazione bilaterale per prevenire, contrastare e condurre indagini sulla criminalità e sul crimine nelle sue varie forme, ponendosi essa stessa quale strumento giuridico per regolamentare la cooperazione di polizia sotto il profilo strategico ed operativo.
  In particolare, l'Accordo, redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza nelle relazioni con Paesi extraeuropei e perfezionato per alcuni specifici aspetti della collaborazione di polizia, ricalca i contenuti di altre intese della stessa natura già esaminate dalla Commissione.
  Segnala che l'Intesa, dopo aver individuato nei rispettivi Ministeri dell'Interno le autorità responsabili della sua attuazione (articolo 1), indica i settori della cooperazione bilaterale, relativi al crimine organizzato transnazionale, alla tratta di esseri umani, ai traffici di stupefacenti, di migranti, di armi e di beni culturali, alla ricerca dei latitanti, al riciclaggio e alla criminalità informatica (articolo 2).
  Evidenzia che il testo definisce, quindi, le modalità della cooperazione bilaterale (articolo 3), prevedendo lo scambio sistematico di informazioni, anche sui rispettivi strumenti legislativi, l'aggiornamento sulle minacce esercitate dalla criminalità organizzata, l'adozione di misure di coordinamento, l'esecuzione di richieste di assistenza, lo scambio di ufficiali di collegamento. Pag. 24
  Sottolinea che i successivi articoli disciplinano le modalità per le richieste di assistenza (articolo 4) e per la loro esecuzione (articolo 6) e i casi per opporre un rifiuto a tali richieste (articolo 5), ascrivibili a situazioni ritenute pregiudizievoli per la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico di una delle due Parti.
  Precisa che un articolo specifico (articolo 7) è dedicato ai limiti circa l'uso dei dati personali trasmessi e delle informazioni sensibili scambiate, mentre gli articoli 8 e 9 disciplinano, rispettivamente, la possibilità di organizzare riunioni e consultazioni fra i rappresentanti delle competenti autorità delle due Parti e le modalità per la suddivisione delle spese e dei costi delle richieste.
  Da ultimi, gli articoli 10 e 11 disciplinano le modalità per la composizione di eventuali controversie interpretative o applicative dell'Accordo, l'entrata in vigore, la cessazione e l'emendabilità del testo stesso.
  Rileva che il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli. Gli oneri economici complessivi per l'Italia sono stimati, dall'articolo 3, in 166.779 euro annui a decorrere dall'esercizio in corso.
  Segnala che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento europeo né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, a partire dalla Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961, dalla Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1988 e dalla Convenzione contro la criminalità organizzata del 2000, tutti strumenti giuridici adottati nell'ambito delle Nazioni Unite.
  Conclusivamente, raccomanda la definitiva approvazione del disegno di legge in esame, già approvato dall'altro ramo del Parlamento il 20 aprile scorso, poiché l'Accordo realizza una cooperazione fondamentale nel settore delle operazioni di polizia, rispondendo alle esigenze dell'attuale contesto internazionale, che richiede una sempre maggiore collaborazione per il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, a partire dalla prevenzione e dal contrasto dei traffici internazionali di droga. Ricorda, infatti, che le mafie costituiscono ormai un problema globale, non più circoscritto alla dimensione nazionale, anche in conseguenza dell'ampliamento dei mercati.

  Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  Paolo FORMENTINI, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Essendo quindi concluso l'esame preliminare, il provvedimento sarà quindi trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016.
C. 3041 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paolo FORMENTINI, presidente e relatore, ricorda preliminarmente che un analogo provvedimento di ratifica riguardante anche l'intesa bilaterale in esame, risalente ad aprile 2016, era stato presentato dal Governo nel corso della precedente legislatura e discusso dalla Commissione Affari esteri del Senato a partire dal giugno del 2017, ma non poté vedere completato il suo iter di esame a causa della conclusione della legislatura.
  Segnala che l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, composto di ventidue articoli, intende fornire un quadro giuridico essenziale per l'approfondimento e la disciplina dei rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan in questi importanti settori, anche al fine di rafforzare la cooperazione bilaterale nell'ambito dell'istruzione e della formazione, della ricerca e dell'innovazione. Pag. 25
  Sottolinea che l'Intesa esplicita, innanzitutto, l'impegno delle Parti a sviluppare attività che favoriscano una migliore e reciproca conoscenza, a promuovere i rispettivi patrimoni culturali, a rafforzare la cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico, a promuovere programmi multilaterali, nonché la diffusione delle rispettive lingue e culture, a favorire la conoscenza dei rispettivi sistemi educativi e ad incoraggiare la collaborazione tra le rispettive università e istituti di formazione superiore (articoli 1-6).
  Evidenzia che ulteriori ambiti di cooperazione interessano i settori delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e delle arti decorative, da realizzarsi mediante scambio di artisti e la reciproca partecipazione ad eventi culturali (articolo 7).
  Rileva che i successivi articoli incoraggiano la traduzione e la pubblicazione di testi letterari e scientifici dell'altro Paese, promuovono gli scambi culturali, artistici e scientifici per la valorizzazione dei rispettivi patrimoni e assicurano l'impegno delle Parti ad importare pubblicazioni e materiali dell'altro Paese e a facilitare, in regime di reciprocità, lo studio, la ricerca e la collaborazione fra le istituzioni culturali di entrambi gli Stati (articoli 8-11).
  Viene, altresì, previsto che le Parti individuino periodicamente i settori prioritari della cooperazione scientifica e tecnologica, incoraggino una collaborazione diretta tra musei, archivi e biblioteche e assicurino l'erogazione di borse di studio a studenti e docenti (articoli 12-14).
  Precisa che un'attenzione specifica viene garantita anche alla collaborazione nei settori dei media, della promozione dei diritti umani e delle donne e della valorizzazione delle attività sportive (articolo 15-17).
  Sottolinea che l'Accordo impegna, inoltre, le Parti a contrastare il traffico illecito di opere d'arte con azioni di prevenzione e repressione, nel rispetto delle legislazioni nazionali ed internazionali (articolo 18).
  Ad una Commissione mista, da convocarsi alternativamente nelle capitali dei due Paesi, sono affidati compiti di programmazione e di monitoraggio dell'Accordo in esame (articolo 19).
  Evidenzia che il disegno di legge di ratifica dell'Accordo, già approvato dall'altro ramo del Parlamento il 20 aprile scorso, consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 285.620 euro a decorrere dall'anno 2021.
  Segnala che il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.
  Conclusivamente, preannuncia la richiesta, che sarà sottoposta all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, di svolgere un breve ciclo di audizioni sul disegno di legge in esame: l'Accordo con l'Afghanistan s'inserisce infatti in un quadro di grandi mutamenti per Kabul, segnato dal processo di disimpegno della comunità internazionale dal Paese asiatico che dovrebbe completarsi nei prossimi mesi, portando al ritiro definitivo del contingente militare internazionale entro l'11 settembre prossimo e al probabile ritorno al governo dei talebani.

  Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, pur condividendo l'obiettivo di approfondire i profili richiamati dal relatore, auspica che l'attività istruttoria possa essere conclusa in tempi brevi: infatti, proprio in vista del ritiro del contingente internazionale e della probabile, nuova ascesa al potere dei talebani, è opportuno attivare gli strumenti di cooperazione previsti dall'Accordo in esame, che potranno fornire un valido supporto alla società civile afghana, assai vulnerabile, come dimostra il drammatico attentato di qualche giorno fa in una scuola femminile della capitale Kabul.

  Guglielmo PICCHI (LEGA), associandosi alle considerazioni del relatore ed alle preoccupazioni del Governo, condivide l'esigenza che la Commissione svolga un celere ciclo di audizioni: infatti, il ritiro del contingente militare – che il nostro Paese ha Pag. 26subìto più che condiviso – e il conseguente ritorno dei talebani rende quanto mai urgente consolidare il sostegno dell'Italia alla società civile afghana e anche comprendere in quale condizioni si ritroverà il Paese all'indomani del ritiro della presenza internazionale.

  Alessandra ERMELLINO (MISTO-CD), ribadendo che l'attentato alla scuola femminile di Kabul attesta in maniera inequivocabile la fragilità del contesto sociale ed i rischi a cui è sottoposta la società civile afghana, sottolinea che i talebani, in forza dell'accordo negoziato con la mediazione dagli USA, hanno già acquisito una posizione di predominio, ma non riescono a garantire il processo di stabilizzazione e pacificazione del Paese. Concordando sull'opportunità di svolgere un breve ciclo istruttorio, auspica che esso non rallenti l'iter di ratifica dell'Accordo, che è essenziale per formalizzare il sostegno dell'Italia nel settore – delicato e prioritario per la promozione della società civile – della cooperazione culturale.

  Iolanda DI STASIO (M5S), pur dichiarando la disponibilità ad organizzare un breve ciclo di audizioni, auspica che esso non incida sulla rapida approvazione del provvedimento, importante per le ragioni già esposte dai colleghi, a cui si associa.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), intervenendo da remoto, concordando sull'opportunità di approfondire taluni profili della materia, preannuncia la richiesta, che reitererà in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, di audire rappresentanti di «Aiuto alla Chiesa che soffre» e di «Open Doors», due realtà da sempre impegnate nella tutela e promozione del pluralismo religioso. Si tratta di un aspetto assai qualificante della cooperazione culturale, tanto più in un Paese, come l'Afghanistan, che in prospettiva può presentare serie criticità al riguardo. Si associa, inoltre, all'auspicio di un rapido iter di ratifica dell'Accordo.

  Paolo FORMENTINI, presidente, rinviando all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la deliberazione in merito alla richiesta di audizioni poc'anzi formulata, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017.
C. 3042 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Iolanda DI STASIO (M5S), relatrice, ricorda che l'intesa bilaterale in esame, già ratificata dal Parlamento tunisino nel febbraio 2018, si pone quale strumento regolatore del trasporto di persone e merci su strada tra l'Italia e la Tunisia per agevolare lo sviluppo dell'interscambio commerciale e della mobilità fra i due Paesi.
  Composto da 19 articoli, suddivisi in V capitoli, l'Accordo limita innanzitutto il suo campo di applicazione al trasporto su strada (articolo 1), disciplinando in particolare il trasporto di persone (Capitolo II, articoli 3-5) e quello di merci (Capitolo III, articoli 6-8).
  Con riferimento al trasporto di persone, segnala che l'Intesa disciplina i servizi regolari (articolo 3) – di cui statuisce le caratteristiche, prevedendo la necessità del reciproco consenso dei due Stati e specificando le modalità di richiesta di autorizzazione e del relativo rilascio –, nonché i servizi occasionali (articolo 4), esentati dalla preventiva autorizzazione da parte del Paese ospitante nel caso di «circuiti a porte chiuse» e di servizi con viaggio di andata a veicolo carico e di ritorno a veicolo vuoto. Il medesimo capitolo sancisce l'incedibilità delle autorizzazioni rilasciate e il divieto di cabotaggio (articolo 5).
  Con riferimento alle attività di trasporto di merci tra i due Paesi, evidenzia che il testo prevede che esse siano soggette ad autorizzazioni, ad eccezione di quelle relative Pag. 27 a trasporti postali, per cure mediche in casi urgenti e per aiuti umanitari, per trasporto di opere d'arte destinate ad esposizioni o per ragioni non lucrative e per trasporti funebri (articoli 6-8).
  Rileva che l'Accordo (Capitolo IV, articoli 9-16) contiene, altresì, disposizioni in materia fiscale e doganale (articolo 9), sugli obblighi dei trasportatori – connessi in particolare alle leggi e ai regolamenti della Parte contraente sul cui territorio essi si trovino ad operare – alle relative sanzioni e alle coperture assicurative (articoli 11-13).
  Precisa che spetta ad una Commissione mista, di cui fanno parte rappresentanti delle amministrazioni delle due Parti, il compito di definire pareri sui servizi regolari del trasporto viaggiatori, di fissare i contingenti bilaterali, di concordare i modelli di autorizzazione, di risolvere eventuali problematiche applicative e di adottare misure idonee a facilitare lo sviluppo dei trasporti fra i due Paesi (articolo 14).
  Sottolinea che il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di quattro articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 4 mila euro ad anni alterni dal 2021 e in 1.700 euro ad anni alterni a decorrere dal 2022.
  Evidenzia che il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.
  Nell'auspicare una rapida approvazione del disegno di legge, già approvato all'unanimità dal Senato il 20 aprile scorso, rileva che l'Italia costituisce il secondo partner commerciale della Tunisia, con un interscambio valutato nel 2018 attorno ai 5,9 miliardi di euro.
  Segnala che le imprese italiane operanti in Tunisia, attive nei settori manifatturiero, energetico, delle costruzioni, della componentistica e bancario, sono particolarmente numerose (oltre 850), impiegano oltre 63 mila persone e rappresentano quasi un terzo di tutte le imprese a partecipazione straniera presenti nello Stato mediterraneo.
  Conclusivamente, sottolinea che l'Accordo potrà contribuire ad incrementare ulteriormente l'interscambio commerciale e la mobilità delle persone tra i due Paesi.

  Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  Paolo FORMENTINI, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Essendo quindi concluso l'esame preliminare, il provvedimento sarà quindi trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.30.