CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 maggio 2021
585.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 12

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.

  La seduta comincia alle 10.40.

Sui lavori della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, poiché nelle sedute odierne antimeridiane non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da Pag. 13remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nelle riunioni del 31 marzo e del 4 novembre 2020.

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
C. 3099 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, fa presente che la Commissione avvia oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla V Commissione, l'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 41 del 2021, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19», approvato dal Senato. Nel ricordare che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 17 maggio, avverte che la Commissione sarà chiamata ad esprimere il prescritto parere nella seduta di questo pomeriggio. In qualità di relatore del provvedimento in esame, rammenta che il decreto-legge, diviso in 5 titoli e composto da 43 articoli, nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento ha subito numerose modificazioni, con l'introduzione di 51 nuovi articoli. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una dettagliata esamina del contenuto del provvedimento, precisa di soffermarsi soltanto sui profili di interesse della Commissione Giustizia. In particolare, osserva che l'articolo 5, che prevede ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza da COVID-19, al comma 14, modificando il comma 7 dell'articolo 15 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, differisce di un anno la decorrenza degli obblighi di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate a fronte di una esposizione debitoria rilevante, nell'ambito degli strumenti di allerta previsti dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Nel corso dell'esame da parte del Senato, è stata altresì approvata una modifica con la quale si prevede che per l'INPS e per l'Agente della riscossione l'obbligo di segnalazione decorra dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del codice medesimo. In proposito, rammento che il citato articolo 15 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza prevede che i creditori pubblici qualificati ivi menzionati (Agenzia delle entrate, Istituto nazionale della previdenza sociale e Agente della riscossione) siano tenuti alla segnalazione di allerta a fronte di una esposizione debitoria dell'imprenditore di importo rilevante. Per quanto riguarda l'obbligo posto in capo all'Agenzia delle entrate, al fine di considerare l'inadempimento rilevante, anche all'esito delle audizioni degli interessati, si fa riferimento ad un criterio connesso all'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 (convertito dalla legge n. 122 del 2010).
  Rammenta che l'articolo 12-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, prevede l'istituzione di un Fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, volto ad erogare contributi per consentire ai genitori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, separati o divorziati di poter corrispondere l'assegno di mantenimento (comma 1). Il comma 2 precisa che attraverso le risorse dell'istituendo Fondo si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800,00 euro mensili. La definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi del Fondo è rimessa ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro sessanta giorni dalla data Pag. 14di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame (comma 3). Il comma 4 reca la copertura degli oneri derivanti da tale articolo. Osserva che l'articolo 22-bis, introdotto dal Senato, dispone in merito alla sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico dei professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, in caso di malattia o di infortunio. In particolare, il comma 1 prevede che nei rapporti tra professionista abilitato e pubblica amministrazione – a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione – la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze e il mancato pagamento di somme entro il termine previsto, quando dovuti a impossibilità sopravvenuta per motivi connessi all'infezione da Covid-19: non comporta decadenza; non costituisce inadempimento; non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente. Il comma 2 prevede la sospensione dei termini per adempiere, dall'inizio dell'impedimento fino a 30 giorni dopo la sua cessazione. L'impedimento, relativo a «motivi connessi all'infezione da Covid», consiste nel ricovero in ospedale; nella permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e nella quarantena con sorveglianza attiva. La fine dell'impedimento è individuata nella data di dimissione dalla struttura sanitaria, o della conclusione della permanenza domiciliare o della quarantena, momento a partire dal quale dovranno essere computati ulteriori 30 giorni. Il comma 3 subordina all'esistenza di un mandato professionale, avente data antecedente all'impedimento, la sospensione dei termini per gli adempimenti a carico del cliente delegati al libero professionista. La medesima disposizione individua le modalità per ottenere il riconoscimento della sospensione, prescrivendo al professionista di consegnare o inviare alla pubblica amministrazione interessata dall'adempimento il certificato medico (della struttura sanitaria o del medico curante) attestante la decorrenza dell'impedimento per raccomandata o PEC. Il comma 4 prevede che, alla scadenza del periodo di sospensione (di cui al comma 2) il professionista abbia 7 giorni di tempo per procedere agli adempimenti. Dunque, dalla data di cessazione dell'impedimento, il professionista ha in totale 37 giorni di tempo per adempiere. La disposizione prevede inoltre la facoltà di allegare, contestualmente all'adempimento, anche i certificati attestanti la decorrenza della sospensione. Il comma 5 integra di 9,1 milioni di euro per il 2022 il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 e il comma 6 quantifica in 9,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 l'onere derivante dalla disposizione. Fa presente che l'articolo 35 introduce misure per la funzionalità delle Forze di Polizia e delle Forze Armate. In particolare, osserva che il comma 4, che nel corso dell'esame da parte del Senato ha subito soltanto una modifica di carattere formale, reca autorizzazioni di spesa per indennità di prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo della polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, nonché per il pagamento delle spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale, nonché a tutela della popolazione detenuta. La disposizione, al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e per far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla crisi epidemiologica, autorizza la spesa complessiva di 4.790.384 euro per l'anno 2021. In particolare, tali risorse sono destinate: per una quota pari a euro 3.640.384 al pagamento del lavoro straordinario svolto dal personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni nel periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 in ragione dei più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico; per la restante quota, pari a euro 1.150.000 per le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale, nonché a tutela della popolazione detenuta. Ricordo in proposito che l'articolo 32-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, (cosiddetto decreto-legge Pag. 15 ristori), al comma 5, aveva autorizzato la spesa complessiva di euro 3.636.500 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del solo personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020. L'articolo 35-bis, introdotto dal Senato, è finalizzato ad incrementare il livello di sicurezza negli istituti penitenziari e a salvaguardare l'incolumità del personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso i predetti istituti in occasione di proteste e sommosse da parte della popolazione detenuta ed autorizza la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2021 per l'acquisto di divise antisommossa e altri strumenti di protezione per gli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria per interventi in situazioni a rischio di incolumità (comma 1). Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, ai sensi del comma 2, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge. L'articolo 37-ter, introdotto nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, aggiunge un ulteriore comma all'articolo 182-bis della legge fallimentare di cui al regio decreto n. 267 del 1942, in tema di accordi di ristrutturazione tra imprenditore e creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. Rammenta che l'articolo 182-bis della legge fallimentare disciplina gli accordi di ristrutturazione delineando una procedura suddivisa in due fasi: una fase stragiudiziale: l'accordo, redatto in forma scritta deve essere sottoscritto dai creditori che rappresentano almeno 60 per cento del passivo del debitore e deve garantire l'integrale pagamento dei creditori estranei all'accordo. La veridicità dei dati aziendali deve essere attestata da un professionista. Sono previsti inoltre precisi termini entro i quali deve avvenire il pagamento integrale dei creditori non aderenti all'accordo: entro 120 giorni dall'omologazione in caso di crediti già scaduti a quella data; entro 120 giorni dalla scadenza in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione. L'accordo deve essere quindi pubblicato nel registro delle imprese e i creditori e ogni altro interessato possono, entro 30 giorni, proporvi opposizione. Per sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese sono inibite ai creditori azioni cautelati o esecutive sul patrimonio del debitore ed ogni eventuale azione in essere è sospesa. La pubblicazione comporta altresì il divieto – temporaneo – di acquisire titoli di prelazione se non concordati; una fase puntualmente disciplinata dall'articolo e consistente nella richiesta di omologazione, che deve essere effettuata dal tribunale. Il nuovo comma introdotto dall'articolo 37-ter del decreto-legge in esame, prevede che qualora dopo l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indipendente il rinnovo della relazione. In tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o pec. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale. Sottolinea che la finalità della disposizione, che anticipa di fatto il contenuto dell'articolo 58, comma 2, del Codice della crisi d'impresa, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 (la cui entrata in vigore è stata differita al 1° settembre 2021), è quella di agevolare l'imprenditore che intenda eseguire l'accordo di ristrutturazione, anche quando eventi economici sopravvenuti all'omologazione determinino la necessità di modifiche sostanziali. Rileva che l'articolo 40-quater, introdotto dal Senato, prevede la proroga della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, limitatamente ai casi ivi previsti. In particolare, l'articolo in esame proroga la sospensione (già prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020) dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, sospendendo dunque le procedure di esecuzione degli sfratti: fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati Pag. 16dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020; fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021. La proroga ha effetto solo per: i provvedimenti adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze (c.d. sfratto per morosità); i provvedimenti contenenti l'ingiunzione di rilasciare l'immobile venduto, adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari. Ricorda che l'articolo 103, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, aveva disposto la sospensione (fino al 31 dicembre 2020, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 34 del 2020) dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo. Successivamente, l'articolo 13, comma 13, del decreto-legge n. 183 del 2020 («proroga termini») ha previsto l'ulteriore proroga fino al 30 giugno 2021, introducendo peraltro le limitazioni alla sospensione sopra ricordate. Fa inoltre presente che l'articolo 30-sexies, introdotto dal Senato, che proroga il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e reca disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale, al comma 4 prevede alcune modificazioni al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. Tra tali modificazioni, la lettera b) del citato comma 4, introducendo l'articolo 10-bis del decreto legislativo n. 264 del 2006, disciplina il processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui al medesimo decreto legislativo. In comma 5 dell'articolo 10-bis prevede l'obbligo per il gestore, eseguiti i lavori di adeguamento, di trasmettere la richiesta di messa in servizio entro il 30 giugno 2027. In caso di mancato adempimento a tale obbligo, il Gestore è soggetto, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 16 del predetto decreto legislativo n. 254 del 2006, introdotto dalla lettera c) del comma 4 dell'articolo 30-sexies del decreto-legge in esame, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila euro a trecentomila euro. Evidenzia, infine, che l'articolo 40-ter, inserito al Senato, introduce nuove norme aventi natura temporanea sulla rinegoziazione di mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedure esecutive, esplicitamente volte a fronteggiare in via eccezionale, temporanea e non ripetibile i più gravi casi di crisi economica dei consumatori. A tal fine viene integralmente sostituito l'articolo 41-bis del decreto-legge n. 124 del 2019, che aveva introdotto una disciplina temporanea per la rinegoziazione del mutuo in favore del mutuatario inadempiente già esecutato prevedendo, a favore del debitore-consumatore, al ricorrere di specifiche condizioni, la possibilità di ottenere una rinegoziazione del mutuo ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, da una banca terza, con assistenza del Fondo di garanzia prima casa. Ai sensi delle norme del citato decreto-legge, l'istanza per accedere all'agevolazione era proponibile sino al 31 dicembre 2021. Con le disposizioni in esame tale disciplina, con alcune differenze sottolineate in seguito e alcune semplificazioni, viene prorogata fino al 31 dicembre 2022. In particolare, l'articolo in esame prevede, al comma 7, che, su istanza del debitore che ha fatto richiesta di rinegoziazione del mutuo e sentiti tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, il giudice che dirige la procedura esecutiva può sospendere il processo fino a sei mesi. La medesima disposizione prevede, inoltre, che l'istanza del debitore possa essere proposta nei termini di cui all'articolo 624-bis del codice di procedura civile, primo comma; il giudice, in tal caso, provvede secondo quanto previsto dai testanti periodi del predetto comma 1. Si prevede altresì l'applicazione del comma 2 dell'articolo 624-bis. Rammenta che, ai sensi del richiamato articolo 624-bis del codice di procedura civile il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto. Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se l'accoglie, dispone, nei casi di legge, che, nei cinque giorni successivi Pag. 17 al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito internet sul quale è pubblicata la relazione di stima. La sospensione è disposta per una sola volta. L'ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore. Il secondo comma del menzionato articolo prevede che, entro dieci giorni dalla scadenza del termine, la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire. Ciò premesso preannuncia la presentazione sul provvedimento di una proposta di parere favorevole.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 15.30 della giornata odierna, per procedere alla votazione del prescritto parere.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.
Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del nuovo testo unificato in oggetto.

  Mario PERANTONI, presidente rammenta che il provvedimento in esame è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da giovedì 13 maggio. Avverte quindi che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione sarà chiamata ad esprimere il prescritto parere nella seduta di questo pomeriggio.

  Gianfranco DI SARNO (M5S), relatore, rileva che il provvedimento è composto da 12 articoli, il primo dei quali reca l'oggetto e le finalità dell'intervento che si prefigge di sostenere l'agricoltura contadina, per promuovere l'agroecologia nonché la gestione sostenibile e l'uso collettivo della terra, per valorizzare le diversità in agricoltura e per contrastare e prevenire lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree interne montane e collinari, anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati e la ricomposizione fondiaria. Sottolinea che l'articolo 2 definisce, al comma 1, i requisiti soggettivi e oggettivi che devono essere posseduti dalle aziende agricole contadine, descrivendone, tra gli altri, il modello societario, i modelli di produzione nonché le modalità di trasformazione e di commercializzazione dei beni prodotti. In particolare si qualificano come aziende agricole contadine quelle che sono condotte direttamente dal titolare, dai familiari, anche nella forma di società semplice agricola o società di persone, o dai soci di cooperativa costituita esclusivamente da soci lavoratori. Con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, segnala che l'azienda agricola contadina deve altresì rientrare nella disciplina del coltivatore diretto, come definito dall'articolo 2083 del codice civile, o delle forme associative o cooperative. Rammenta a tale proposito che ai sensi del richiamato articolo del codice civile i coltivatori diretti del fondo figurano tra i piccoli imprenditori, insieme ai piccoli commercianti e a coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Osserva che al comma 2 è contenuta la definizione di agricoltori contadini da intendersi come i proprietari o conduttori di terreni agricoli che esercitano sui di essi attività agricola non in via prevalente. I successivi commi da 3 a 7 dell'articolo 2 introducono alcune disposizioni volte a favorire le aziende agricole contadine (attività di agricoltura sociale, diritto al risarcimento da fauna selvatica, nonché misure volte a favorire la vendita dei prodotti proveniente da filiera corta). In particolare il comma 4 stabilisce che, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, alle aziende agricole contadine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 99 del 2004, in base al quale tale diritto spetta anche alla società agricola di persone, qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto, come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile. Fa presente che, Pag. 18ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 2, il titolare dell'azienda agricola contadina può inoltre concedere in godimento l'uso dei terreni coltivati ai propri familiari che fanno parte dell'impresa, entro il terzo grado di parentela, nonché a società semplici da questi ultimi formate, a qualsiasi titolo. Mentre l'articolo 3 prevede la costituzione presso il sito internet del competente Ministero del registro dell'agricoltura contadina, l'articolo 4 interviene a semplificare le norme in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina. Rammenta che l'articolo 5 prevede la possibilità di individuare, nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano Strategico Nazionale, una misura nazionale specifica a valere nei Piani di Sviluppo Rurali a favore di determinate categorie di aziende agricole contadine, mentre l'articolo 6 reca disposizioni in materia di recupero e valorizzazione di terreni e beni agricoli abbandonati. L'articolo 6–bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, introduce disposizioni per la gestione dei cosiddetti terreni silenti, allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione e il decoro del territorio nonché la tutela del paesaggio. L'articolo 7 dispone in materia di associazioni, prevedendo che i comuni possono promuovere la costituzione di associazioni volte ad agevolare coloro che praticano attività di agricoltura, anche contadina, o attività forestali al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, il recupero e l'utilizzazione di terreni abbandonati o incolti, o allo scopo di effettuare piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture. L'articolo 8 prevede che l'11 novembre sia riconosciuta come Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina mentre l'articolo 9 istituisce la Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine composta da centri di documentazione, di ricerca e di raccolta delle testimonianze del mondo contadino. L'articolo 10 reca infine le disposizioni finali e finanziarie e l'articolo 10-bis introdotto durante l'esame in sede referente introduce la clausola di salvaguardia. Ciò premesso, preannuncia la presentazione sul provvedimento di una proposta di parere favorevole.

  Mario PERANTONI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 15.30 della giornata odierna, per procedere alla votazione del prescritto parere.

  La seduta termina alle 10.50.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 11 maggio 2021.

Audizione, in videoconferenza, di Mirzia Bianca professore ordinario di Istituzioni di diritto privato Università La Sapienza Roma, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2796 Bellucci, C. 2897 Ascari e C. 2937 Giannone recanti modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 11.45.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

  La seduta comincia alle 15.40.

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
C. 3099 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta antimeridiana della giornata odierna.

  Mario PERANTONI, presidente, nel ricordare che nella seduta antimeridiana, in qualità di relatore, ha illustrato il provvedimento, Pag. 19 conferma la proposta di parere favorevole, preannunciata nella seduta antimeridiana.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.
Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta antimeridiana della giornata odierna.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che nella seduta antimeridiana il relatore ha illustrato il nuovo testo unificato preannunciando una proposta di parere favorevole. Nessuno chiedendo di intervenire, chiede quindi al relatore se conferma la proposta di parere favorevole sul provvedimento.

  Gianfranco DI SARNO (M5S), relatore, alla luce di un'ulteriore valutazione, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento con una condizione (vedi allegato).

  Roberto TURRI (LEGA), nel precisare di condividere il contenuto della proposta di parere avanzata dal relatore, chiede tuttavia che per il futuro le proposte di parere sui provvedimenti, in particolar modo quelle con le quali si formulano osservazioni o condizioni, siano anticipate per le vie brevi con un congruo preavviso ai gruppi per consentirne una attenta valutazione da parte dei parlamentari.

  Mario PERANTONI, presidente, nel condividere la richiesta del collega Turri, fa presente che la proposta di parere sul provvedimento in esame è stata elaborata in prossimità dell'avvio della seduta e che pertanto non è stato possibile condividerne anticipatamente il contenuto con i gruppi. Garantisce quindi che per il futuro la presidenza cercherà di fornire un maggior margine di tempo per valutare le proposte di parere.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con una condizione formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.50.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 11 maggio 2021.

Audizione, in videoconferenza, di Arnaldo Morace Pinelli professore di diritto privato presso l'Università Tor Vergata di Roma, di Marilinda Mineccia, già procuratore della Repubblica di Novara e di Riccardo Greco presidente del Tribunale dei minori di Bari nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2796 Bellucci, C. 2897 Ascari e C. 2937 Giannone recanti modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 17.