CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 maggio 2021
585.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 11 maggio 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di Roberto Bin, già Professore di diritto costituzionale presso l'Università di Ferrara, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1714 Madia, C. 3007 Brescia e C. 3023 D'Ettore, recanti disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.25 alle 11.40.

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 11.55.

DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia.
Emendamenti C. 3072 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Fausto RACITI presidente e relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 3072, di conversione in legge del decreto-legge n. 45 del 2021, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia.
  Evidenzia quindi come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 15.45.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.
Nuovo testo unificato C. 1825 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina, quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

  Fausto RACITI (PD), relatore, illustrando il contenuto del nuovo testo unificato in esame, che si compone di 12 articoli, evidenzia come l'articolo 1, al comma 1, individui l'oggetto dell'intervento legislativo nella tutela e nella valorizzazione dell'agricoltura contadina. Secondo il comma 2, La Repubblica sostiene l'agricoltura contadina per promuovere l'agroecologia e per contrastare e prevenire lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree interne montane e collinari, anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati e la ricomposizione fondiaria.
  Le finalità del provvedimento – elencate nel comma 3 – consistono:

   a) nella promozione dell'agroecologia, di una gestione sostenibile e di un uso collettivo della terra;

   b) nel riconoscimento e nella valorizzazione delle diversità in agricoltura;

   c) nella diffusione della conoscenza di modelli di produzione agroecologica attenti alla salvaguardia dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale, al rispetto e alla protezione del suolo;

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   d) nel contrastare lo spopolamento delle aree rurali interne e montane anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati;

   e) nel sostenere l'esercizio delle agricolture contadine per contrastare lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree montane e collinari e la conseguente drastica riduzione del numero delle aziende agricole forestali e pastorali-zootecniche;

   f) nella valorizzazione del ruolo dell'agricolture «contadino», nonché di quello «custode» – ai sensi della legge dicembre 2015, n. 194 – in quanto soggetti attivi nella protezione e tutela dell'ambiente e nel contrasto al cambiamento climatico, anche attraverso la manutenzione dei paesaggi, la selvicoltura, la tutela della biodiversità e una migliore gestione del territorio.

  In proposito, ricorda che, ai sensi della legge n. 194 del 2015, sono definiti «agricoltori custodi» gli agricoltori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
  L'articolo 2 definisce, al comma 1, i requisiti soggettivi e oggettivi che devono essere posseduti dalle aziende agricole contadine, descrivendone, tra gli altri, il modello societario, i modelli di produzione nonché le modalità di trasformazione e di commercializzazione dei beni prodotti.
  In particolare, si qualificano aziende agricole contadine quelle che:

   a) sono condotte direttamente dal titolare, dai familiari, anche nella forma di società semplice agricola o società di persone, o dai soci della cooperativa costituita esclusivamente da soci lavoratori;

   b) praticano modelli produttivi agroecologici favorendo la biodiversità animale e vegetale, la diversificazione colturali, nonché le tecniche di allevamento attraverso l'utilizzo prevalente del pascolo anche curando anche il mantenimento delle varietà vegetali e animali locali;

   c) favoriscono la tutela e la conservazione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali;

   d) trasformano le materie prime prodotte nell'azienda non avvalendosi di processi di lavorazione automatizzati, avvalendosi, piuttosto, di metodologie tradizionali locali;

   e) producono quantità limitate di beni agricoli e alimentari, destinati al consumo immediato e finalizzati alla vendita diretta ai consumatori finali svolta da svolgersi in ambito locale;

   f) rientrano nella disciplina del coltivatore diretto, ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile o delle forme associative o cooperative.

  Il comma 2 reca la definizione di agricoltori contadini, da intendersi come i proprietari o conduttori di terreni agricoli che esercitano sui di essi attività agricola non in via prevalente secondo le modalità e i principi previsti dalle lettere b) e d) del comma 1 dell'articolo 2.
  Ai sensi del comma 3, le aziende agricole contadine possono costituire associazioni, consorzi agrari, reti e cooperative, e possono avvalersi della collaborazione di istituti tecnici e professionali agrari, ordini e collegi professionali del settore, università e fondazioni. Possono altresì svolgere attività di agricoltura sociale ai sensi della legge n. 141 del 2015.
  I commi da 4 a 7 estendono alle aziende agricole contadine alcune disposizioni volte a favorire tale tipologia di aziende (prelazione agraria, attività di agricoltura sociale, diritto al risarcimento da fauna selvatica, nonché misure volte a favorire la vendita dei prodotti proveniente da filiera corta).
  L'articolo 3, al comma 1, prevede l'istituzione, nel sito internet del Ministero delle Pag. 7politiche agricole alimentari e forestali, del Registro dell'Agricoltura Contadina, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
  Il comma 2 stabilisce inoltre che possono iscriversi nel Registro le aziende agricole contadine e gli agricoltori contadini che autocertifichino il possesso dei requisiti descritti dall'articolo 2, precisando, inoltre, che l'iscrizione ha durata triennale, rinnovabile.
  Il comma 3 disciplina aspetti connessi alle comunicazioni concernenti i cambiamenti di titolarità dei terreni e il comma 4 prevede la clausola di invarianza finanziaria in ordine all'istituzione e manutenzione del Registro.
  L'articolo 4 reca disposizioni in materia di semplificazione delle norme concernenti la produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina. La disposizione prevede inoltre che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, le regioni disciplinino le materie sopra citate, individuando gli ambiti di intervento delle stesse nel rispetto dei principi stabiliti da un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.
  Al riguardo, rileva l'opportunità di prevedere, nell'ambito dell'iter di approvazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 4, il coinvolgimento del sistema delle autonomie locali, tenuto conto delle materie su cui interviene il provvedimento.
  L'articolo 5, comma 1, prevede la possibilità di individuare, nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano Strategico Nazionale, una misura nazionale specifica a valere nei PSR (Piani di Sviluppo Rurali) a favore di determinate categorie di aziende agricole contadine. La norma specifica che tale misura consiste nell'attribuzione di un punteggio premiale il cui ammontare e piano di riparto sono concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  Il comma 2 prevede che le risorse da destinare alle aziende agricole contadine ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne non potrà essere superiore al 60 per cento delle risorse disponibili.
  L'articolo 6 reca disposizioni in materia di recupero e valorizzazione di terreni e beni agricoli abbandonati. In particolare, è previsto che, al fine di conservare il suolo dei terreni agricoli, le regioni possono, ai sensi del comma 1, censire, ai sensi della legge n. 440 del 1978, i terreni coltivati a qualsiasi titolo dalle aziende agricole contadine e possono, ai sensi del comma 3, assegnare i terreni incolti o abbandonati da almeno cinque annate agrarie, tenendo conto di alcuni principi come quello, (di cui al comma 4, lettera b) di accordare preferenza alle aziende agricole contadine il cui titolare abbia meno di 40 anni o a quelle a conduzione femminile.
  Il comma 2 prevede che le regioni, i liberi consorzi e le città metropolitane possono redigere protocolli, piani di manutenzione e di salvaguardia idrogeologica e paesaggistica, che valorizzino e promuovano la presenza diffusa delle aziende che praticano agricoltura contadina nei rispettivi territori, senza imporre ulteriori vincoli e oneri all'attività contadina, nel suo ruolo di presidio del territorio.
  Il comma 5 prevede che il possesso continuato del terreno incolto o abbandonato non assegnato non costituisce presupposto ai fini dell'usucapione, mentre il comma 6 stabilisce che le Regioni, i liberi consorzi e le città metropolitane ed i comuni, possono istituire dei protocolli affinché le aziende agricole contadine, e gli enti costituiti a norma dell'articolo 7, ricadenti nel proprio territorio, possano provvedere ad effettuare opere di manutenzione ordinaria o miglioramento delle infrastrutture afferenti al fondo delle aziende agricole contadine.
  L'articolo 6-bis, comma 1, prevede che, allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuino una ricognizione del catasto dei terreni, volta ad individuare, il proprietario e gli altri titolari di diritti reali sui terreni silenti, come definiti dall'articolo Pag. 8 3, comma 2, lettera h) del decreto legislativo n. 34 del 2018.
  Il comma 2 prevede, tra l'altro, che tali terreni siano censiti e inseriti in un apposito registro, mentre il comma 3 stabilisce che, in presenza di determinati presupposti, i comuni possono attuare una gestione conservativa di tal terreni, direttamente o tramite autorizzazione ai proprietari vicinali.
  Il comma 4 specifica che le attività svolte sulla base dell'autorizzazione di cui al comma 3 rilasciata dal comune non costituiscono, per i proprietari vicinali, titolo o presupposto per vantare diritti, oltre a quelli previsti nell'autorizzazione stessa, sul bene o porzioni di esso, mentre il comma 5 prevede la cancellazione dal registro e la decadenza dalle predette autorizzazioni in caso di ricomparsa del proprietario o di altro titolare di diritto reale.
  L'articolo 7, comma 1, dispone in materia di associazioni, prevedendo che i comuni possono promuovere la costituzione di associazioni volte ad agevolare coloro che praticano attività di agricoltura, anche contadina, o attività forestali al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, il recupero e l'utilizzazione di terreni abbandonati o incolti, o allo scopo di effettuare piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture.
  Il comma 2 indica le finalità che possono essere perseguite attraverso tali associazioni, tra le quali, si richiamano la conservazione e gestione della biodiversità, la tutela e la gestione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali.
  L'articolo 8, comma 1, prevede l'istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina che è individuata nella giornata dell'11 novembre.
  Il comma 2 stabilisce che, in occasione della citata Giornata nazionale possono essere organizzati cerimonie, convegni, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione finalizzate a diffondere e di sviluppare la conoscenza del mondo dell'agricoltura contadina.
  La disposizione specifica che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.
  L'articolo 9 stabilisce, al comma 1, l'istituzione della Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine, disponendo che il Ministero per i beni e le attività culturali (che è stato ridenominato Ministero della Cultura dall'articolo 6 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), di concerto con il Ministero del turismo e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, istituisce, con decreto, la Rete Italiana della civiltà e delle tradizioni contadine.
  In merito alla formulazione del comma 1, rileva l'opportunità di correggere il riferimento al Ministero per i beni e le attività culturali con quello al Ministero della cultura, nonché di indicare il termine entro il quale procedere all'adozione del decreto ivi previsto.
  I commi 2 e 3 disciplinano la composizione e le attività della stessa Rete italiana delle civiltà e delle tradizioni contadine.
  Il comma 4 prevede che la Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine può collaborare con i comuni e le associazioni che ne facciano richiesta, al fine di elaborare politiche di sviluppo agricolo, culturale e turistico.
  L'articolo 10 reca le disposizioni finali e finanziarie, stabilendo, al comma 1, il 1° gennaio 2022 come data di entrata in vigore del provvedimento e statuendo, al comma 2 che dallo stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 10-bis reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del provvedimento siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001. Pag. 9
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come l'agricoltura, intesa come attività di produzione che si estrinseca, a norma dell'articolo 2135 del codice civile, nella coltivazione del fondo, nella selvicoltura e nell'allevamento di animali, rientri nella competenza residuale delle Regioni, non essendo menzionata tra le materie di competenza esclusiva statale o concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117 della Costituzione. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che la competenza residuale regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppur incidenti nel comparto agricolo, sono indicate dall'articolo 117 della Costituzione tra le competenze legislative statali e concorrenti.
  Il riferimento è, in particolare, ai vincoli derivanti dall'ordinamento UE che limitano sia la potestà legislativa statale sia quella regionale, alle materie di competenza legislativa esclusiva statale, quali: la tutela della concorrenza (di cui alla lettera e) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione), l'organizzazione amministrativa dello Stato (di cui alla lettera g), l'ordinamento civile e penale (di cui alla lettera l, nell'ambito del quale possono trovare fondamento la prevalenza delle norme contenute nel provvedimento), la profilassi internazionale (di cui alla lettera q), e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (di cui alla lettera s).
  Ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono materia di competenza concorrente che interessano il comparto agricolo: il commercio con l'estero; la tutela e la sicurezza del lavoro, l'istruzione e la formazione professionale; la tutela della salute; la ricerca e il sostegno all'innovazione; l'alimentazione e gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con tre osservazioni (vedi allegato).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.55.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 11 maggio 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di Maryan Ismail, Docente di antropologia dell'immigrazione, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di legge C. 243 Fiano, recante «Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista», e della proposta di legge C. 2301 Perego di Cremnago, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.35.

Audizione informale, in videoconferenza, di Ciro Sbailò, Professore ordinario di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi internazionali di Roma, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di legge C. 243 Fiano, recante «Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista», e della proposta di legge C. 2301 Perego di Cremnago, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 16.35 alle 17.