CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 maggio 2021
582.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 6 maggio 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di Sabino Cassese, Giudice emerito della Corte Costituzionale, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte di legge costituzionale C. 1854 Barelli, C. 2938 Morassut e C. 2961 Ceccanti, recanti modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica, e delle proposte di legge C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri, recanti disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.40.

Audizione informale, in videoconferenza, di Rosario Cerra, Presidente del Centro economia digitale, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte di legge costituzionale C. 1854 Barelli, C. 2938 Morassut e C. 2961 Ceccanti, recanti modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica, e delle proposte di legge C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri, recanti disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.

RISOLUZIONI

  Giovedì 6 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 14.

7-00620 Meloni: Iniziative in merito all'indicazione del luogo di nascita nei documenti personali e nelle certificazioni relative a cittadini italiani nati nei territori poi ceduti alla ex Jugoslavia.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

  Fausto RACITI, presidente, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede risoluzioni in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni.
  Rileva quindi come la Commissione avvii oggi la discussione della risoluzione 7-00620 Meloni, relativa a iniziative in merito all'indicazione del luogo di nascita nei documenti personali e nelle certificazioni relative a cittadini italiani nati nei territori poi ceduti alla ex Jugoslavia.

  Emanuele PRISCO (FDI), illustrando la risoluzione, di cui è cofirmatario, ricorda in primo luogo come la legge n. 54 del 1989 stabilisca che «Tutte le amministrazioni dello Stato, del parastato, degli enti locali e qualsiasi altro ufficio o ente, nel rilasciare attestazioni, certificazioni, dichiarazioni, documenti in genere, a cittadini italiani nati in comuni già sotto la sovranità italiana ed oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati, ai sensi del trattato di pace con le potenze alleate ed associate, quando deve essere indicato il luogo di nascita dell'interessato, hanno l'obbligo di riportare unicamente il nome italiano del comune, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene».
  Fa inoltre notare come la stessa legge n. 54 preveda, per i medesimi cittadini, la possibilità di adeguare eventuali documenti su semplice richiesta verbale dell'interessato, osservando come queste disposizioni Pag. 17riguardino anche i cittadini italiani nati nei territori poi ceduti alla ex Jugoslavia, quando erano ancora parte integrante del Regno d'Italia.
  Fa presente che, nonostante le disposizioni sopra richiamate siano in vigore da oltre quarant'anni, per i cittadini italiani nati in Istria e Dalmazia quando erano ancora territori italiani, al momento della richiesta di un semplice codice fiscale, continua a ripetersi il paradosso di vedersi consegnare documenti che attestano la loro nascita in Jugoslavia.
  Ritiene che tale inconveniente sia probabilmente dovuto a un errore originario commesso dal Ministero dell'interno in fase di digitalizzazione, non considerando che tutti i cittadini nati nei 136 comuni passati dall'Italia alla Jugoslavia al termine del conflitto, sarebbero erroneamente risultati come nati all'estero.
  Fa notare come le associazioni degli esuli abbiano più volte denunciato tale problematica, che, oltre a ferire la loro sensibilità, determina anche diversi inconvenienti di carattere pratico, facendoli risultare cittadini stranieri agli occhi degli erogatori di prestazioni sanitarie e complicando non poco la stesura di atti notarili in cui venga richiesto il codice fiscale. Sempre secondo le associazioni degli esuli, il problema non sarebbe circoscritto esclusivamente ai codici fiscali, ma risulterebbe esteso a qualunque inserimento o elaborazione di dati che non preveda un'analisi di relazione tra la data di nascita, il luogo di nascita e la nazionalità del cittadino interessato.
  In tale contesto l'atto di indirizzo in discussione intende impegnare il Governo ad adottare tempestivamente iniziative per definire indirizzi affinché ogni ente pubblico gestore dei dati personali dei cittadini provveda ad un tempestivo adeguamento dei relativi sistemi, dando finalmente attuazione al dettato della legge n. 54 del 1989, e mettendo fine a una situazione inaccettabile che si protrae vergognosamente da decenni.

  Fausto RACITI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 6 maggio 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di Matteo Bressan, Docente presso la Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI) e analista presso il NATO Defense College Foundation, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di legge C. 243 Fiano, recante «Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista», e della proposta di legge C. 2301 Perego di Cremnago, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.30.

Audizione informale, in videoconferenza, di Michele Groppi, Docente di sicurezza internazionale e terrorismo al King's College di Londra, presso l'Accademia della Difesa del Regno Unito, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di legge C. 243 Fiano, recante «Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista», e della proposta di legge C. 2301 Perego di Cremnago, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.50.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 6 maggio 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 14.50.

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DL 56/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
C. 3075 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
  Rileva quindi come l'ordine del giorno rechi l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 3075, di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
  Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge in esame, segnala come l'articolo 1, comma 1, proroghi il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, fino alla definizione della sua disciplina nei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, sopprimendo la percentuale minima del 50 per cento del personale in lavoro agile, vincolante per ciascuna Amministrazione. Le medesime disposizioni si applicano, per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, fino al termine dello stato di emergenza connessa al COVID-19.
  Il comma 2 riduce dal 60 al 15 per cento la quota dei dipendenti che possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, in base al Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), e dal 30 al 15 per cento la quota dei dipendenti che possono comunque avvalersi della predetta prestazione, in caso di mancata adozione del Piano medesimo.
  L'articolo 2, comma 1, proroga al 30 settembre 2021 il termine di validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020, mentre rimane limitata alla data di scadenza indicata nel documento la validità ai fini dell'espatrio.
  Inoltre, al comma 2, viene estesa al 31 luglio 2021 la validità di permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi nonché di altri titoli e documenti in materia di immigrazione, in scadenza sino alla medesima data.
  L'articolo 3 reca una serie di disposizioni volte a prorogare i termini relativi ad alcuni adempimenti contabili degli enti territoriali e di organismi pubblici, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dall'epidemia da COVID-19 ed al fine di non aggravare la situazione amministrativa-contabile degli enti interessati.
  In particolare, l'articolo reca, ai commi 1 e 2, la proroga al 31 maggio 2021 dei termini, rispettivamente, per la deliberazione dei rendiconti di gestione relativi all'esercizio 2020 e per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 degli enti locali.
  Il comma 3 stabilisce la proroga dei termini per l'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome dei rendiconti e dei bilanci consolidati relativi all'esercizio 2020, rispettivamente al 30 settembre 2021 e al 30 novembre 2021.
  Conseguentemente, il comma 4 proroga al 30 settembre 2021 il termine per la verifica delle effettive minori entrate delle regioni a statuto ordinario, ai fini della compensazione della perdita di entrate tributarie connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  I commi 5 e 6 rinviano al 30 giugno 2021 i termini per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti del settore sanitario.
  Il comma 7 reca il differimento dei termini per la trasmissione della certificazione del rispetto del vincolo del pareggio di bilancio per l'esercizio 2020 delle Regioni a statuto ordinario.
  Il comma 8 proroga dal 30 aprile 2021 al 30 giugno 2021 il termine per l'adozione del bilancio d'esercizio riferito all'anno 2020 da parte delle Camere di commercio, delle loro Unioni regionali e delle relative aziende speciali. Pag. 19
  Il comma 9 dispone il rinvio di termini nell'ambito delle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali e di dissesto finanziario.
  L'articolo 4 incide sulla disciplina dei poteri speciali del Governo (cosiddetta golden power) nei settori di rilevanza strategica, estendendo al 31 dicembre 2021 l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica dell'acquisto di partecipazioni, nonché i relativi poteri esercitabili dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all'acquisto) con riferimento:

   agli attivi strategici, includendo tutti quelli connessi ai fattori critici richiamati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452, compresi quelli relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo;

   alle operazioni di acquisto di partecipazioni, includendo quelle che abbiano per effetto l'assunzione del controllo da parte di qualunque soggetto estero, anche appartenente all'Unione europea, nonché quelle che attribuiscano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10, 15, 20, 25 e 50 per cento da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, a prescindere dall'assunzione del controllo societario.

  Le disposizioni si applicano nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni per i quali l'obbligo di notifica sia sorto entro il 31 dicembre 2021, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. I relativi atti e i provvedimenti connessi all'esercizio dei poteri speciali restano validi anche successivamente a termine e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi successivamente al decorso del predetto termine.
  Ricorda, in proposito, che, per salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, il legislatore ha organicamente disciplinato, con il decreto-legge n. 21 del 2012 e con il decreto-legge n. 105 del 2019 – successivamente modificati nel tempo – la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo, anche per aderire alle indicazioni e alle censure sollevate in sede europea. Le norme in esame, più in dettaglio, incidono sui termini contenuti nell'articolo 4-bis, commi 3-bis e 3-quater del decreto-legge n. 105 del 2019.
  Più in dettaglio, la lettera a) dell'articolo 4 modifica anzitutto la lettera a) del comma 3-bis, mentre la lettera b) novella i termini di cui al comma 3-quater dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 105 del 2019.
  L'articolo 5, comma 1, modifica i termini entro i quali va effettuata la prova teorica dell'esame per il conseguimento della patente di guida, differendoli in base alla data di presentazione della domanda.
  Il comma 2 dispone la proroga dei termini previsti dall'articolo 124, comma 5-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020 per la rendicontazione delle perdite subite dalle imprese ferroviarie imputabili all'emergenza da COVID-19 e per l'emanazione del decreto interministeriale di assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie in ragione di tali perdite.
  Il comma 3 proroga dal 30 aprile al 31 dicembre 2021 la possibilità per le navi da crociera, iscritte al registro internazionale, di svolgere servizi di cabotaggio in deroga al divieto, generalmente previsto per tale tipologia di navi, di effettuare i servizi di cabotaggio stessi.
  Il comma 4 differisce al 31 dicembre 2021 la possibilità di affidare agli ispettori del Ministero le attività in materia di revisione periodica dei veicoli prevista dal Codice della Strada.
  L'articolo 6 proroga fino al 31 dicembre 2021 la possibilità – prevista, secondo la normativa finora vigente, con riferimento alla sessione relativa al 2020 – di adottare, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, disposizioni specifiche (anche in deroga alle relative discipline) sull'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento:

   degli esami di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli «esperti qualificati» e nell'elenco nominativo dei «medici autorizzati» (soggetti competenti a Pag. 20svolgere, su incarico del datore di lavoro, la sorveglianza, rispettivamente, fisica e medica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti);

   degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro.

  L'articolo 7 estende all'anno 2021 la disapplicazione della disposizione che consente la revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, attribuiti alle Amministrazioni a valere sul Fondo investimenti Amministrazioni Centrali e non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione.
  In particolare, il comma 1, modificando il comma 15 dell'articolo 265 del decreto-legge n. 34 del 2020, estende all'anno 2021 la disapplicazione prevista per l'anno 2020 delle disposizioni introdotte a salvaguardia degli investimenti posti in essere dalle Amministrazioni centrali a valere sulle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, istituito dal comma 95 della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018).
  Il comma 2 dispone, analogamente, la disapplicazione per il 2021 della norma che prevede l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro ventiquattro mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dal diverso Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, previsto dalla legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020).
  L'articolo 8, modificando il comma 7, lettera b), dell'articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione rientranti, in sede di prima approvazione, nei «Piani sviluppo e coesione», di cui al citato articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 34, devono generare obbligazioni giuridicamente vincolanti.
  L'articolo 9, modificando testualmente l'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo n. 10 del 2020, proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 il termine per l'applicazione del regime transitorio per la sorveglianza radiometrica disciplinato dal decreto legislativo n. 100 del 2011.
  Ricorda che l'applicazione di tale regime transitorio è stata disposta dal decreto legislativo n. 101 del 2021, recante misure di contrasto del rischio di esposizione a eccessivi di radioattività e di contaminazione dell'ambiente.
  L'articolo 10 dispone che le semplificazioni amministrative, previste per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria COVID-19, già disposte per il periodo dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 dall'articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 34 del 2020, si applicano anche per il periodo che decorre dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (30 aprile 2021) e fino al 31 dicembre 2021.
  Nella relazione illustrativa del disegno di legge si specifica che le disposizioni introdotte dal citato articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 34 del 2020 – di cui, come detto, l'articolo 10 prevede l'applicazione anche per il periodo dal 30 aprile al 31 dicembre 2021 – sono state disposte in deroga alle procedure indicate dal D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), prevedendo, in particolare, semplificazioni dell'iter autorizzativo di procedimenti amministrativi, che coinvolgono più soggetti istituzionali e riguardano piccoli interventi edilizi (capanni per il ricovero di lettini e per il deposito di ombrelloni, divisori in plexiglass), necessari per assicurare il distanziamento sociale in luoghi all'aperto (spiagge libere, piscine, parchi).
  L'articolo 11 proroga al 31 luglio 2021 l'efficacia di alcune norme speciali dettate per fronteggiare l'emergenza sanitaria negli istituti penitenziari. Si tratta delle disposizioni relative all'ammissione al regime di semilibertà (articolo 28 del decreto-legge n. 137 del 2020), alla concessione di permessi premio (articolo 29 del decreto-legge n. 137 del 2020) e alla esecuzione domiciliare della pena Pag. 21detentiva non superiore a 18 mesi (articolo 30 del decreto-legge n. 137 del 2020).
  In particolare, è prorogata fino al 31 luglio 2021 la disciplina che:

   consente di concedere al condannato, ammesso al regime di semilibertà, licenze di durata superiore, nel complesso, ai 45 giorni all'anno ordinariamente previsti dall'articolo 52 della legge n. 354 del 1975 (cosiddetto ordinamento penitenziario), salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura (articolo 28, del decreto-legge n. 137 del 2020). Una previsione analoga era contemplata dall'articolo 124 del decreto-legge n. 18 del 2020, ed è stata in vigore nella prima fase dell'emergenza sanitaria, fino al 30 giugno 2020;

   consente di concedere al condannato, cui siano già stati concessi permessi premio o che sia già stato assegnato al lavoro all'esterno o ammesso all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno, permessi premio anche in deroga ai limiti temporali ordinariamente previsti dall'articolo 30-ter dell'ordinamento penitenziario, purché la condanna non riguardi specifici gravi delitti (articolo 29 del decreto-legge n. 137 del 2020);

   la disciplina che consente di eseguire presso il domicilio la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, in deroga alla legge n. 199 del 2010, salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati. L'esecuzione domiciliare si accompagna all'applicazione di procedure di controllo mediante i cosiddetti braccialetti elettronici. L'applicazione della suddetta procedura di controllo – che cessa in ogni caso quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di 6 mesi – è esclusa per i condannati la cui pena da eseguire non è superiore a 6 mesi e per i condannati minorenni.

  La procedura per l'applicazione della misura rimane in larga parte quella contemplata dall'articolo 1 della legge n. 199 del 2010 (e dunque vi provvede il magistrato di sorveglianza, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi), con la significativa possibilità, per la direzione dell'istituto penitenziario, di omettere la relazione sul complessivo comportamento tenuto dal condannato durante la detenzione.
  Rammenta che le disposizioni di cui ai richiamati articoli 28, 29 e 30 del decreto-legge n. 137 del 2020 dovevano restare originariamente in vigore fino al 31 dicembre 2020; esso sono state dapprima prorogate al 31 gennaio 2021 dalla legge di conversione del decreto-legge n. 137 del 2020, poi al 30 aprile 2021 dall'articolo 22-ter del decreto-legge n. 183 del 2020 e vengono ora ulteriormente prorogate fino al 31 luglio 2021.
  Con questa proroga, la scadenza di tutte le disposizioni speciali dettate per fronteggiare l'emergenza nel settore della giustizia è ora individuata nella fine del mese di luglio; ricorda, infatti, che l'articolo 6 del decreto-legge n. 44 del 2021 (in corso di esame al Senato) ha già prorogato dal 30 aprile al 31 luglio 2021 l'efficacia delle disposizioni speciali, contenute nel decreto-legge n. 137 del 2020, che disciplinano l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria.
  L'articolo 12 stabilisce l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (e dunque il 30 aprile 2021).
  Fa, quindi, presente che nel corso della riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, il Sottosegretario Scalfarotto ha esplicitato l'intenzione del Governo di presentare nell'ambito dell'esame, presso la XII Commissione, del disegno di legge C. 3045, di conversione del decreto-legge n. 52 del 2021, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, una proposta emendativa volta a trasfondere in tale provvedimento i contenuti del decreto-legge n. 56 del 2021, che reca già diverse disposizioni di proroga di termini legati alla proroga dello stato di emergenza per la pandemia da COVID-19.
  Avverte che, pertanto, il seguito dell'esame del provvedimento sarà definito alla Pag. 22luce dell'andamento dei lavori, presso la XII Commissione, sul disegno di legge C. 3045.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 6 maggio 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di Salvatore Curreri, Professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università «Kore» di Enna, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1714 Madia, C. 3007 Brescia e C. 3023 D'Ettore, recanti disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.50.