CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 maggio 2021
580.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Carlo PIASTRA.

  La seduta comincia alle 15.40.

DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
S. 2191 Governo, approvato dalla Camera.
(Parere alle Commissioni 1a e 11a del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, ricorda che la Commissione si è già espressa sul provvedimento nel corso dell'esame in prima lettura, esprimendo, nella seduta del 24 marzo scorso, un parere favorevole con un'osservazione. L'osservazione invitava ad approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 3, con particolare riferimento all'opportunità di delimitare meglio il concetto di «aree» nelle quali i presidenti di regione hanno la possibilità, in presenza di determinati dati epidemiologici, di applicare autonomamente le regole della zona rossa. Rileva come non ritenga opportuno ribadire ora questa osservazione dato che il provvedimento, chiamato a disciplinare il periodo fino al 7 aprile 2021, ha ormai esaurito i suoi effetti. L'osservazione potrà essere piuttosto inserita in altri provvedimenti che eventualmente riproducano questa formulazione con riferimento alla disciplina attuale e futura di applicazione delle misure di contenimento dell'epidemia.
  Rileva, come già segnalato nel parere del 24 marzo, come il provvedimento appaia riconducibile alle materie «ordinamento civile» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza Pag. 95legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «tutela della salute» e «tutela e sicurezza del lavoro», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione
  Ricorda che si soffermerà quindi sulle modifiche apportate nel corso dell'esame in prima lettura.
  I commi da 7-bis a 7-quinquies dell'articolo 1 contengono misure volte per garantire l'operatività del nuovo ospedale e centro di ricerca medica Mater Olbia, in Sardegna.
  L'articolo 1-bis dispone che gli spostamenti per lo svolgimento dei colloqui con i congiunti o con altre persone ai quali hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati siano consentiti anche in deroga alle norme di contenimento dell'epidemia da COVID-19 quando i medesimi colloqui siano necessari per salvaguardare la salute fisica o psichica delle stesse persone detenute o internate.
  Nel corso dell'esame alla Camera è stato ampiamente riformulato l'articolo 2 in materia di diritto al lavoro agile per i genitori di alunni che vedano la loro attività didattica in presenza sospesa per esigenze di contenimento dell'epidemia da COVID-19. In particolare durante l'esame alla Camera è stato soppresso il requisito della convivenza del figlio con il genitore per accedere al lavoro agile. È stato inoltre specificato che in presenza di figli di ogni età con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali, il diritto al lavoro agile è riconosciuto ad entrambi i genitori e che, per i figli disabili, è possibile accedervi anche per i dipendenti pubblici anche in assenza di accordi individuali al riguardo. Il comma 1-ter prevede poi in via generale il riconoscimento del diritto alla disconnessione per i lavoratori che svolgono l'attività lavorativa in modalità agile, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati.
  Anche per il diritto al congedo nel corso dell'esame in prima lettura è stato specificato che esso vale a prescindere dall'età del figlio in caso di figlio disabile.
  L'articolo 2-bis stabilisce infine che le disposizioni del decreto-legge siano applicabili anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio.
C. 2806 Governo.
(Parere alla III Commissione della Camera).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), relatrice, nel riassumere il contenuto del disegno di legge di ratifica ricorda che l'articolo 1 della Convenzione enuncia l'obiettivo della stessa, vale a dire proteggere la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti. L'articolo 2 reca le definizioni. L'articolo 3 prevede, fatte salve alcune possibili deroghe, l'eliminazione della produzione e dell'uso delle sostanze riportate nell'allegato A. È prevista inoltre una limitazione della produzione e dell'uso delle sostanze riportate nell'allegato B. In entrambi i casi, sono salvaguardati i quantitativi destinati ad essere utilizzati per ricerche di laboratorio o come campioni di riferimento. In merito all'importazione e all'esportazione delle sostanze iscritte negli allegati A e B, è prevista l'adozione di misure idonee a garantire che esse avvengano soltanto a fini di smaltimento senza rischi per l'ambiente, in modo conforme alle indicazioni riportate nella Convenzione, o per gli scopi consentiti dagli stessi allegati A e B. Sono inoltre previste azioni volte a prevenire la produzione e l'uso di nuove Pag. 96sostanze con caratteristiche di inquinanti organici persistenti, nonché a introdurre nella regolamentazione nazionale, ove opportuno, i criteri per l'identificazione dei POP di cui all'allegato D. L'articolo 5 impegna ciascuno Stato a definire, entro due anni, un Piano d'azione per la diminuzione e, se possibile, l'eliminazione delle emissioni non intenzionali di origine antropica delle sostanze di cui all'allegato C. L'articolo 6 definisce gli obblighi relativi ai rifiuti costituiti o inquinati da POP (inquinanti organici persistenti) o contenenti POP. Tali obblighi riguardano la raccolta, la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti in maniera sostenibile per l'ambiente e la salute umana, nonché una forma di smaltimento tale da garantire la distruzione o la trasformazione irreversibile del loro contenuto di POP. L'articolo 7 prevede lo sviluppo e l'implementazione di un Piano nazionale di attuazione per adempiere agli obblighi previsti dalla Convenzione. L'articolo 8 disciplina la facoltà delle Parti di proporre l'inclusione di ulteriori sostanze negli allegati e la relativa procedura. L'articolo 9 prevede lo scambio delle informazioni riguardanti la produzione, l'uso e le emissioni di POP e le alternative esistenti. L'articolo 10 impegna le Parti a promuovere e facilitare la consapevolezza della problematica relativa ai POP, la sensibilizzazione dei propri responsabili politici e decisionali, la diffusione al pubblico di tutte le informazioni utili, l'applicazione di programmi di educazione sui POP, sui rischi ad essi connessi e sulle possibili alternative, la formazione specifica di personale scientifico, accademico, tecnico e direttivo, l'accesso della popolazione alle informazioni pubbliche e l'aggiornamento di tali informazioni, nonché la partecipazione pubblica nell'affrontare gli effetti dei POP e nello sviluppo di risposte adeguate, la diffusione di informazioni da parte dell'industria, lo sviluppo di meccanismi idonei alla raccolta e alla diffusione di informazioni per la stima delle quantità dei singoli POP emesse o eliminate annualmente. L'articolo 11 disciplina lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo, monitoraggio e cooperazione. L'articolo 12 prevede che le Parti possano fornire ai Paesi in via di sviluppo e ai Paesi con economia in transizione la necessaria assistenza tecnica al fine di sviluppare e rafforzare le capacità tecniche necessarie per l'attuazione degli obblighi previsti dalla Convenzione. Gli articoli 13 e 14 riguardano, rispettivamente, le risorse e meccanismi finanziari e le disposizioni finanziarie provvisorie. L'articolo 15 concerne la comunicazione delle informazioni da parte di ciascuno Stato (dati statistici ed elenco degli Stati verso cui sono state esportate o da cui sono state importate le sostanze) al segretariato della Convenzione. L'articolo 16 disciplina la valutazione dell'efficacia della Convenzione, attraverso una procedura da promuovere dopo quattro anni dall'entrata in vigore e successivamente a intervalli regolari. L'articolo 17 demanda alla Conferenza delle Parti la definizione delle procedure in caso di inadempimento, mentre l'articolo 18 regola la risoluzione delle controversie. Gli articoli 19 e 20 istituiscono la Conferenza delle Parti e il Segretariato. L'articolo 21 disciplina le procedure per l'adozione di emendamenti alla Convenzione, mentre l'articolo 22 stabilisce che gli Allegati costituiscono parte integrante della Convenzione e disciplina la procedura per la modifica degli Allegati nonché per l'adozione di nuovi Allegati, i quali potranno avere ad oggetto solo questioni procedurali, tecniche, scientifiche o amministrative. L'articolo 23 riguarda il diritto di voto e prevede che ciascuno Stato disponga di un voto, mentre le organizzazioni regionali dispongono di un numero di voti pari a quello degli Stati membri che siano parti della Convenzione, sempre che questi ultimi non abbiano esercitato il proprio diritto di voto. Gli articoli 24 e 25 sono relativi alla firma e alla ratifica, accettazione, approvazione o adesione. L'articolo 26 è relativo all'entrata in vigore della Convenzione, prevista per il novantesimo giorno successivo al deposito del cinquantesimo strumento. L'articolo 27 prevede l'inammissibilità di riserve, mentre gli articoli 28, 29 e 30 sono Pag. 97relativi alla denuncia della Convenzione, al depositario e ai testi facenti fede.
  Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3, al comma 1, individua quale autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della Convenzione il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si segnala al riguardo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, in corso di conversione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha assunto la nuova denominazione di «Ministero della transizione ecologica». Il comma 2 dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge venga adottato il Piano nazionale d'attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione, il quale comprende il Piano d'azione relativo alle emissioni non intenzionali di cui all'articolo 5 della Convenzione stessa. Il Piano è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In base al comma 3, ai fini della predisposizione del Piano di attuazione, il Ministero si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quel che concerne l'ambito di competenza della Commissione, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Per quanto concerne l'articolo 3, comma 2, che prevede l'adozione di un piano nazionale relativo alle emissioni non intenzionali con decreto del Ministro dell'ambiente previo parere della Conferenza Stato-regioni, assume rilievo sia la materia «tutela dell'ambiente» di esclusiva competenza legislativa statale (articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione), che appare prevalente, sia la materia «valorizzazione dei beni ambientali» di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma).
  Ciò premesso si riserva di formulare una proposta di parere nella prossima seduta.

  Carlo PIASTRA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 52/2021: Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
C. 3045 Governo.
(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La deputata Sara FOSCOLO (LEGA), relatrice, segnala preliminarmente che il provvedimento appare riconducibile alle materie «ordinamento civile» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro» e «ordinamento sportivo», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e le materie «attività produttive» e «commercio» attribuite alla competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Pag. 98
  Nel riassumere il contenuto del provvedimento ricorda come l'articolo 1 disponga circa la rimodulazione ed il graduale allentamento delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Viene previsto che per il periodo temporale compreso tra il 1° maggio ed il 31 luglio 2021 trovino applicazione le misure previste dal DPCM 2 marzo 2021. Dal 26 aprile si prevede però la cessazione del divieto di spostamento in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla. Per il periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 luglio si prevede l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa anche nelle regioni e province autonome – individuate con ordinanza del Ministro della salute – nelle quali si registri una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti. È infine prevista la possibilità per i Presidenti di Regione e Provincia autonoma di applicare le misure più restrittive disposte per la zona rossa selettivamente in determinate province o aree qualora in esse venga superato il parametro sopra indicato dell'incidenza cumulativa settimanale dei contagi ovvero se la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 ne determini un rischio alto di diffusività. Tale facoltà non può tuttavia esercitarsi in relazione alle previsioni (di cui all'articolo 3, comma 1) riguardanti la disciplina dello svolgimento in presenza delle attività scolastiche di ogni ordine e grado.
  Al riguardo, come già rilevato dalla Commissione nell'esame in prima lettura del decreto-legge n. 30 del 2021, segnala l'opportunità di definire con maggiore precisione il concetto di «aree» ai fini dell'individuazione dei territori in cui i presidenti di regione e di provincia autonoma possono decidere, in presenza di determinati dati epidemiologici, l'applicazione delle regole delle «zone rosse».
  L'articolo 2 detta alcune disposizioni in tema di spostamenti. Esso in primo luogo definisce gli spostamenti ammessi in entrata ed in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa, consentendoli ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 o motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o di salute, o effettuati per rientrare presso la propria residenza, domicilio o abitazione. Nel periodo che va dal 26 aprile al 15 giugno 2021 vengono poi definite alcune limitazioni agli spostamenti in zona gialla e, entro l'ambito comunale, in zona arancione, consentendo un solo spostamento in abitazione privata abitata a non più di quattro persone oltre i soggetti lì residenti (mentre per la zona rossa si applicano comunque misure più restrittive). Si prevede, infine, l'individuazione, con ordinanze del Ministero della salute, dei casi in cui le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate o riconosciute ai sensi del successivo articolo 9, possano consentire deroghe ai divieti di spostamento da e per l'estero o ad obblighi di sottoporsi a misure sanitarie per effettuare i medesimi spostamenti.
  L'articolo 3 reca disposizioni per lo svolgimento, dal 26 aprile 2021 fino al 31 agosto 2021, delle attività nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, e, dal 26 aprile 2021 fino al 31 luglio 2021, nelle università e nelle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). In particolare, su tutto il territorio nazionale si stabilisce lo svolgimento delle attività in presenza per il 100 per cento degli studenti nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole primarie e nell'intero ciclo delle scuole secondarie di primo grado. Per le scuole secondarie di secondo grado, si prevedono percentuali di attività in presenza per almeno il 50 per cento degli studenti, differenziate a seconda dei colori delle zone. È possibile derogare a tali previsioni solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità. Per le università, si stabilisce che le attività sono svolte prioritariamente in presenza nelle zone gialle e arancioni, mentre nelle zone rosse possono svolgersi in presenza con riguardo agli insegnamenti del primo anno dei corsi di studio, ovvero per le classi con ridotto numero di studenti. Tali disposizioni si applicano, per quanto compatibili, Pag. 99 in particolare, anche alle istituzioni AFAM.
  L'articolo 4 disciplina l'attività di ristorazione consentendo, a partire dal 26 aprile 2021, nei territori ricadenti nella zona gialla, i servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti governativi adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, dunque, attualmente fino alle ore 22.00, nonché dei protocolli e dalle linee guida previsti per il settore dall'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 (vale a dire linee guida nazionali e linee guida adottate dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto delle linee guida nazionali). Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, ivi alloggiati. A decorrere dal 1° giugno, nella zona gialla, i servizi di ristorazione sono consentiti anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida citati.
  Al riguardo, come già segnalato nel parere approvato lo scorso anno, il 23 giugno 2020, sul decreto-legge n. 33 del 2020, segnala l'opportunità di fare piuttosto riferimento, facendo salve quelle già adottate, a linee guida approvate in sede di Conferenza Stato-regioni; in considerazione dell'assenza di una disciplina legislativa della Conferenza delle regioni e delle province autonome (che allo stato è unicamente l'organo associativo degli esecutivi regionali); ciò nelle more di una più ampia riflessione sull'opportunità di una migliore definizione legislativa ed, eventualmente, di una costituzionalizzazione del sistema delle conferenze. Le medesime considerazioni valgono per le linee guida previste dagli articoli 5, 7 e 8.
  L'articolo 5 detta disposizioni riguardanti lo svolgimento, in zona gialla, degli spettacoli aperti al pubblico e degli eventi sportivi, consentito, a decorrere dal 26 aprile, nel primo caso, e dal 1° giugno, nel secondo, esclusivamente con posti a sedere preassegnati. La capienza consentita per gli spettacoli non può essere superiore al 50 per cento di quella autorizzata, ed al 25 per cento per gli eventi sportivi. Il numero massimo di spettatori in entrambi i casi non può essere superiore a 1.000 per gli spettacoli o gli impianti all'aperto e a 500 per quelli in luoghi chiusi. Viene poi stabilito che in relazione all'andamento della situazione epidemiologica può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida adottate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio.
  L'articolo 6 disciplina la ripresa, in zona gialla, dell'attività sportiva di base e amatoriale, nonché la riapertura degli impianti sportivi: piscine, palestre, centri e circoli sportivi. In conformità ai protocolli ed alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal 15 maggio, viene prevista la riapertura delle piscine all'aperto, dal 1° giugno, la riapertura delle palestre e dal 26 aprile la ripresa di ogni attività sportiva all'aperto, compresi gli sport di contatto e di squadra, fermo restando il divieto di utilizzo degli spogliatoi, se non stabilito diversamente dalle linee guida citate.
  Al riguardo, rileva l'opportunità di valutare il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nell'ambito dell'adozione delle linee guida; si dovrebbe in particolare valutare l'opportunità di prevedere, facendo anche in questo caso salve quelle eventualmente già adottate, l'acquisizione sulle linee guida dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, della competenza coinvolta (ordinamento sportivo).
  L'articolo 7 disciplina lo svolgimento in presenza, in zona gialla, di fiere, convegni e congressi. Nel rispetto dei previsti protocolli e linee guida previsti dal decreto-legge n. 33 del 2020, dal 15 giugno è consentito lo svolgimento di fiere, ferma Pag. 100restando il possibile svolgimento in data anteriore di attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso del certificato verde di cui all'articolo 9. È inoltre consentito l'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi.
  L'articolo 8 prevede la riapertura dal 1° luglio 2021, in zona gialla, delle attività dei centri termali, e dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida del settore previsti dal decreto-legge n. 33 del 2020. Resta ferma l'attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario.
  L'articolo 9 detta la disciplina delle certificazioni verdi COVID-19 strumento che rappresenta, per i titolari, una modalità per agevolare la ripresa degli spostamenti e delle attività sospese a causa della pandemia, anticipazione in sede nazionale del cd. green pass in corso di definizione in ambito europeo. La certificazione riguarda tre diverse fattispecie: i certificati di guarigione (che hanno una validità di 6 mesi dalla guarigione stessa), i certificati di avvenuta vaccinazione (che hanno una validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale) e i certificati che attestano l'esito negativo di un tampone (nelle 48 ore dall'effettuazione del test). Le certificazioni sono rilasciate in formato cartaceo o digitale in conformità al modello allegato al decreto-legge (cfr. allegato 1) nelle more dell'emanazione del DPCM di cui al comma 10, deputato a disciplinarne, tra l'altro, il rilascio con modalità digitale avanzata (interoperabile e munita di codice a barre), a definirne il contenuto, le modalità di aggiornamento, nonché a disciplinare le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale Digital Green Certificate (Piattaforma nazionale-DGC). Ove il certificato attesti l'avvenuta guarigione o il completamento del ciclo vaccinale, esso è inserito nel fascicolo sanitario della persona interessata. Si prevede, inoltre, il riconoscimento delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea ove esse siano conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Allo stesso modo, le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione, sono riconosciute se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. È prevista, poi, al comma 9, una clausola di cedevolezza rispetto alle disposizioni europee.
  Al riguardo, ricorda che sui contenuti dell'articolo 9 è pervenuto il 23 aprile 2021 un provvedimento di avvertimento del Garante per la protezione dei dati personali; tra le altre cose, il Garante ha rilevato che la norma non fornisce un'indicazione esplicita e tassativa delle specifiche finalità perseguite attraverso l'introduzione dei certificati verdi; al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire questo aspetto, alla luce dell'utilizzo che anche le regioni, nelle materie di loro competenza, potrebbero fare delle certificazioni verdi.
  L'articolo 10 coordina i termini che consentono di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020 con il nuovo termine dello stato di emergenza fissato al 31 luglio 2021.
  L'articolo 11 proroga fino al 31 luglio 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 del decreto-legge in esame.
  L'articolo 12 chiarisce le modalità per il calcolo dell'anticipazione sull'indennizzo alle imprese di trasporto aereo passeggeri che operino collegamenti di servizio pubblico, previsto a compensazione dei danni subiti con l'emergenza COVID-19: si dispone che si applichino le stesse regole previste per il calcolo dell'indennizzo.
  L'articolo 13 reca la disciplina sanzionatoria delle violazioni del decreto-legge e prevede tanto sanzioni amministrative pecuniarie, per la violazione delle disposizioni Pag. 101 sul contenimento del contagio, quanto sanzioni penali, per le falsità in atti relative alle certificazioni verdi COVID-19.
  Ciò premesso si riserva di formulare la proposta di parere nella prossima seduta.

  Carlo PIASTRA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI