CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 maggio 2021
580.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 maggio 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 11.15.

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.
C. 2972-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Mauro D'ATTIS (FI), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 2 degli emendamenti.
  Ciò premesso, sulle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea contenute nel fascicolo n. 2 e non comprese nel fascicolo n. 1 propone di esprimere parere contrario sugli articoli aggiuntivi Gemmato 1.0140 (Nuova formulazione) e 1-bis.0100 (Nuova formulazione), poiché di contenuto analogo alla precedente versione degli stessi, sui quali la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario nella seduta del 27 aprile scorso, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone invece di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative, in quanto di carattere meramente ordinamentale.

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  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.
C. 2806 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile 2021.

  La Viceministra Laura CASTELLI, nel fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice nella seduta precedente, conferma che gli oneri derivanti dagli articoli 5, 6 e 11 della Convenzione sono riconducibili nell'ambito di un tetto di spesa.
  Segnala che l'onere relativo al contributo annuale obbligatorio dovuto per l'attuazione della Convenzione nonché per le attività del Segretariato è stato stimato sulla base del rapporto tra il budget biennale approvato dal predetto Segretariato, il coefficiente assegnato dall'Assemblea nazionale dell'ONU a ciascun Paese e il numero dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione. Fa presente che i budget cui si è fatto riferimento all'epoca della predisposizione della relazione tecnica ai fini del calcolo del predetto contributo annuale sono stati quelli relativi ai bienni 2018-2019 e 2020-2021.
  Considerato che il 2020 è ormai trascorso, ritiene necessario aggiornare la decorrenza degli oneri e della relativa copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, del disegno di legge di ratifica. In particolare, per quanto riguarda gli oneri derivanti da spese di missione, in considerazione del fatto che la prima riunione della Conferenza delle Parti a cui parteciperà il nostro Paese sarà quella che si terrà a Ginevra nell'anno 2022, ritiene necessario aggiornarne la decorrenza prevedendo che i predetti oneri si verificheranno ad anni alterni a decorrere dal 2022. Per quanto attiene altresì agli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Convenzione oggetto di ratifica, considerato che l'ammontare del contributo obbligatorio annuale sarà corrisposto a partire dal momento in cui l'Italia entrerà a far parte della Conferenza delle Parti, ossia dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che avrà luogo verosimilmente nell'anno 2021, ritiene necessario modificarne la decorrenza, prevedendo che i medesimi oneri siano valutati in 230.307 euro per il 2021 e in 207.321 euro annui a decorrere dal 2022. Per quanto riguarda gli oneri derivanti dalle rimanenti spese previste dalla Convenzione, pari a euro 220.071 annui, ritiene necessario prevederne la decorrenza dall'anno 2021.
  Infine, per quanto riguarda la copertura finanziaria, ritiene necessario fare riferimento alla riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2021-2023, anziché al bilancio triennale 2020-2022.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 2806 Governo, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    gli oneri derivanti dagli articoli 5, 6 e 11 della Convenzione sono riconducibili nell'ambito di un tetto di spesa;

    l'onere relativo al contributo annuale obbligatorio dovuto per l'attuazione Pag. 32della Convenzione nonché per le attività del Segretariato è stato stimato sulla base del rapporto tra il budget biennale approvato dal predetto Segretariato, il coefficiente assegnato dall'Assemblea nazionale dell'ONU a ciascun Paese e il numero dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione;

    i budget cui si è fatto riferimento all'epoca della predisposizione della relazione tecnica ai fini del calcolo del predetto contributo annuale sono stati quelli relativi ai bienni 2018-2019 e 2020-2021;

    considerato che il 2020 è ormai trascorso, appare necessario aggiornare la decorrenza degli oneri e della relativa copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, del disegno di legge di ratifica;

    in particolare, per quanto riguarda gli oneri derivanti da spese di missione, in considerazione del fatto che la prima riunione della Conferenza delle Parti a cui parteciperà il nostro Paese sarà quella che si terrà a Ginevra nell'anno 2022, appare necessario aggiornarne la decorrenza prevedendo che i predetti oneri si verificheranno ad anni alterni a decorrere dal 2022;

    per quanto attiene altresì agli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Convenzione oggetto di ratifica, considerato che l'ammontare del contributo obbligatorio annuale sarà corrisposto a partire dal momento in cui l'Italia entrerà a far parte della Conferenza delle Parti, ossia dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che avrà luogo verosimilmente nell'anno 2021, appare necessario modificarne la decorrenza, prevedendo che i medesimi oneri siano valutati in 230.307 euro per il 2021 e in 207.321 euro annui a decorrere dal 2022;

    per quanto riguarda gli oneri derivanti dalle rimanenti spese previste dalla Convenzione, pari a euro 220.071 annui, appare necessario prevederne la decorrenza dall'anno 2021;

    infine, per quanto riguarda la copertura finanziaria, appare necessario fare riferimento alla corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2021-2023, anziché al bilancio triennale 2020-2022,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   all'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

    sostituire le parole: valutati in euro 9.440 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: valutati in euro 9.440 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022;

    sostituire le parole: valutati in euro 230.037 per l'anno 2020 e in euro 207.321 annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: valutati in euro 230.037 per l'anno 2021 e in euro 207.321 annui a decorrere dall'anno 2022;

    sostituire le parole: pari a euro 220.071 annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: pari a euro 220.071 annui a decorrere dall'anno 2021;

    sostituire le parole: ai fini del bilancio triennale 2020-2022 con le seguenti: ai fini del bilancio triennale 2021-2023;

    sostituire le parole: dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 con le seguenti: dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

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  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia.
C. 3072 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Roberto PELLA (FI), relatore, fa presente che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. Evidenzia che il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica, tuttora utilizzabile per la verifica delle quantificazioni, e non è corredato di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica e delle altre disposizioni che presentano profili finanziari, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano l'applicazione della Convenzione per l'effettuazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori per consentire la conclusione delle procedure finalizzate all'aggiudicazione dei contratti di servizio, e comunque non oltre la data del 31 maggio 2021, prevedendo altresì che, in caso di mancata conclusione delle citate procedure entro il 31 maggio 2021, limitatamente ai collegamenti marittimi con le isole maggiori e minori non assicurati dal mercato, l'efficacia della convenzione può essere prorogata per ulteriori trenta giorni. Osserva, in proposito, che la relazione tecnica chiarisce che l'onere per la finanza pubblica è rappresentato dal corrispettivo da erogare alla Compagnia Italiana di Navigazione-CIN S.p.A., attuale concessionaria, per gli ulteriori mesi di vigenza della convenzione e che tale corrispettivo è stato calcolato sulla base del valore di sbilancio delle singole linee esercite da CIN S.p.a. nel periodo 2016-2019 per il quale la relazione tecnica fornisce nel dettaglio l'onere, complessivamente di 13,4 milioni di euro, fatto registrare sulle singole tratte. Al riguardo, alla luce di quanto rappresentato dalla relazione tecnica, non formula osservazioni.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che agli oneri derivanti dalla proroga della convenzione stipulata, in data 18 luglio 2012, per l'effettuazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori si provvede «con le risorse disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo». In proposito, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 2, recante documento unico di circolazione e di proprietà, osserva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano dal 31 marzo al 30 settembre 2021 il completamento delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico per l'utilizzazione delle medesime procedure ai fini del rilascio del documento unico di circolazione. Rileva che la norma ora prorogata, alla quale non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, è assistita da una clausola di invarianza (articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 98 del 2017). Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto di detta clausola e del carattere infrannuale della proroga.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 3, in materia di traffico crocieristico e delle merci nella laguna di Venezia, osserva che le disposizioni in esame autorizzano, per le finalità sopra descritte, la spesa di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021. Al riguardo, sulla base dei presupposti indicati nella relazione tecnica e nella documentazione integrativa sopra richiamata, non ha osservazioni da formulare, tenuto Pag. 34conto altresì che l'onere è configurato come limite di spesa. Trattandosi di spesa in conto capitale (per la quale si verifica spesso un disallineamento temporale degli effetti sui diversi saldi di finanza pubblica), fermo restando l'effetto sul saldo netto da finanziare (integralmente ascritto al 2021, come deducibile dal testo della disposizione), andrebbero a suo avviso acquisiti chiarimenti circa gli effetti attesi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto. Riguardo infine all'attività tecnico-amministrativa per l'esperimento del concorso di idee, ritiene che andrebbe acquisita conferma che la stessa possa essere effettuata dall'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale nell'ambito delle risorse già ad essa assegnate a legislazione vigente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 2 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall'esperimento di un concorso di idee avente ad oggetto l'elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio 2021-2023, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, posto che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità e nel presupposto che il Ministro dell'economia e delle finanze, al di là del tenore letterale della disposizione, sia comunque autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La Viceministra Laura CASTELLI, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato), si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
C. 3045 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cosimo ADELIZZI (M5S), relatore, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Evidenzia che oggetto di esame è testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica e delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure di contenimento sanitario, e dell'articolo 2, recante misure relative agli spostamenti, non formula osservazioni, considerato il carattere essenzialmente ordinamentale delle disposizioni.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 3, recante disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore, pur tenendo conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in merito al carattere ordinamentale delle disposizioni, rileva che – in relazione a ciascuna zona (gialla, arancione, rossa) – la norma ha, nel suo complesso, l'effetto di incrementare le attività scolastiche, didattiche e universitarie da svolgere in presenza rispetto al quadro normativo precedente. Tenuto dunque conto dell'incremento della popolazione scolastica in presenza, andrebbero a suo avviso escluse spese aggiuntive a carico delle strutture scolastiche per consentire lo svolgimento della Pag. 35didattica in presenza nel rispetto dei vincoli posti a tutela della salute (di cui, da ultimo, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021) nonché – pur considerando l'autonomia degli istituti nel decidere gli orari di entrata e di uscita – spese aggiuntive per necessità di incremento delle prestazioni di trasporto locale, trasporto ferroviario regionale e trasporto scolastico dedicato, stanti i vigenti coefficienti di riempimento dei mezzi di trasporto di cui al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non modificati dal decreto in esame.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 4, in materia di attività dei servizi di ristorazione, prende atto del carattere ordinamentale delle norme, volte a porre obblighi e divieti che hanno come destinatari soggetti privati o comunque esterni al perimetro della pubblica amministrazione: in quanto tali le disposizioni non appaiono, a suo parere, suscettibili di comportare effetti di carattere diretto per la finanza pubblica, come evidenziato anche dalla relazione tecnica.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 5, in materia di spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi, prende atto del carattere ordinamentale delle disposizioni, volte a porre obblighi e divieti che hanno come destinatari soggetti privati o comunque esterni al perimetro della pubblica amministrazione: in quanto tali le disposizioni non appaiono, a suo avviso, suscettibili di comportare effetti di carattere diretto per la finanza pubblica, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, e dunque non formula osservazioni. Anche nell'ipotesi di attività di spettacolo o eventi sportivi organizzati da pubbliche amministrazioni, non formula osservazioni tenuto conto che lo svolgimento dei medesimi – assoggettato ad appositi protocolli o linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 – ha natura facoltativa, non obbligatoria, e pertanto le amministrazioni interessate potranno conformarsi ai protocolli di volta in volta applicabili nel quadro delle rispettive disponibilità di bilancio.
  In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 6, in materia di piscine, palestre e sport di squadra, prende atto del carattere ordinamentale delle norme, volte a porre obblighi e divieti che hanno come destinatari soggetti privati o comunque esterni al perimetro della pubblica amministrazione: in quanto tali le disposizioni non appaiono suscettibili di comportare effetti di carattere diretto per la finanza pubblica, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, e dunque non formula osservazioni. Anche nell'ipotesi di attività sportive organizzate da pubbliche amministrazioni (o in gestione diretta o in affidamento tramite contratti pubblici), non formula osservazioni, tenuto conto che lo svolgimento delle medesime – assoggettato ad appositi protocolli o linee guida – ha natura facoltativa, non obbligatoria, e pertanto le amministrazioni interessate potranno conformarsi ai protocolli di volta in volta applicabili nel quadro delle rispettive disponibilità di bilancio.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 7, in materia di fiere, convegni e congressi, prende atto del carattere ordinamentale delle norme, volte a porre obblighi e divieti che hanno come destinatari soggetti privati o comunque esterni al perimetro della pubblica amministrazione: in quanto tali le disposizioni non appaiono suscettibili, a suo parere, di comportare effetti di carattere diretto per la finanza pubblica, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, e dunque non formula osservazioni. Anche nell'ipotesi di fiere, convegni o congressi organizzati da pubbliche amministrazioni, non formula osservazioni, tenuto conto che lo svolgimento dei medesimi – assoggettato ad appositi protocolli o linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 – ha natura facoltativa, non obbligatoria, e pertanto le amministrazioni interessate potranno conformarsi ai protocolli di volta in volta applicabili nel quadro delle rispettive disponibilità di bilancio.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 8, in materia di centri termali e parchi tematici e di divertimento, prende atto del carattere ordinamentale delle Pag. 36norme, volte a porre obblighi e divieti che hanno come destinatari soggetti privati o comunque esterni al perimetro della pubblica amministrazione: in quanto tali le disposizioni non appaiono, a suo avviso, suscettibili di comportare effetti di carattere diretto per la finanza pubblica, come evidenziato anche dalla relazione tecnica.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 9, in materia di certificazioni verdi Covid-19, evidenzia la necessità di acquisire dati ed elementi di valutazione volti a suffragare l'effettiva possibilità di attuare le disposizioni a invarianza di risorse. Ciò in considerazione del fatto che le attività amministrative in questione non appaiono espressamente configurate come facoltative al sussistere di una richiesta da parte degli interessati e, pertanto, non sembrano di fatto comprimibili nell'ambito di un limite di risorse esistenti. Rileva in proposito che la relazione tecnica si limita a ribadire la clausola di invarianza senza fornire elementi utili a suffragare la predetta assunzione di neutralità. In particolare andrebbero acquisiti elementi di valutazione circa i nuovi adempimenti derivanti dalla realizzazione della Piattaforma nazionale-DGC (Digital Green Certificate) necessaria per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19, nonché, in fase di prima attuazione, dalle operazioni di emissione e trasmissione delle certificazioni (cartacea o telematica) nonché di aggiornamento e tenuta dei dati.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 10, recante proroga di disposizioni concernenti misure di contenimento sanitario, non formula osservazioni considerato che, come confermato anche dalla relazione tecnica, alle disposizioni prorogate dalla norma in esame non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 11, Allegato 2, recante proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, evidenzia che, con riguardo alle proroghe in esame, gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In proposito, ritiene preliminarmente opportuno acquisire conferma circa la congruità delle risorse del SSN disponibili per l'anno 2021 da destinare agli interventi prorogati dalle norme in esame. Andrebbero poi verificati, a suo avviso, i possibili effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto qualora le spese in questione non risultino già scontate nelle previsioni tendenziali per il 2021. Con specifico riferimento ai singoli interventi, fa presente inoltre quanto segue.
  Riguardo alla proroga di cui al n. 19, rileva che essa prolunga l'efficacia di una norma che – in sintesi – remunera una specifica funzione assistenziale riconosciuta alle strutture sanitarie, private e pubbliche, inserite nei piani emergenziali da COVID-19. Osserva che la disposizione originaria (relativa al 2020), non oggetto di una specifica quantificazione, era finanziata a valere sul Fondo sanitario nazionale per il 2020 e su un'ulteriore autorizzazione di spesa per il medesimo anno 2020 (quest'ultima, a sua volta, relativa a una pluralità di finalità e disposta a valere sul medesimo FSN). Fa presente che alle successive proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari (secondo la relazione tecnica del decreto-legge n. 183 del 2020 «proroga termini», gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla proroga in questione sarebbero stati coperti nei limiti delle risorse già stanziate a legislazione vigente).
  Tutto ciò premesso, evidenzia che la proroga in esame, avendo l'effetto di riconoscere per tre ulteriori mensilità (maggio-luglio 2021) una remunerazione a valere sul FSN, appare di carattere oneroso: pertanto, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, andrebbe, a suo parere, fornita una specifica quantificazione dei relativi oneri o, in alternativa, andrebbero indicati i dati quantitativi e gli elementi di valutazione idonei a verificare la neutralità delle disposizioni per la finanza pubblica. Inoltre, per quanto attiene ai profili di copertura, osserva che la norma rinvia agli stanziamenti già previsti per il Fondo sanitario nazionale; poiché peraltro le risorse del Fondo dovrebbero essere rapportate alle esigenze derivanti da finalità già previste a legislazione vigente (e non includere Pag. 37quindi oneri derivanti da nuove disposizioni, come quella in esame), ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a dimostrare l'effettiva capienza del Fondo rispetto alle ulteriori esigenze di spesa derivanti dalle disposizioni in questione, senza incidere su prestazioni ed interventi già previsti o programmati a carico del Fondo.
  Con particolare riferimento alla proroga di cui al n. 3, in materia di permanenza in servizio del personale sanitario, evidenzia preliminarmente che la norma consente, fino al perdurare dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, il trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari, del personale del ruolo sanitario del comparto sanità, degli operatori socio-sanitari nonché del personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza. Rileva che la relazione tecnica riferisce che il trattenimento in servizio del suddetto personale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la spesa del personale trattenuto è «compresa comunque nei limiti previsti a legislazione vigente». Osserva che tale limite non è tuttavia esplicitato dalla disposizione, la quale menziona espressamente i soli limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, al fine di derogarvi. In proposito reputa opportuno un chiarimento nonché elementi di valutazione che consentano di verificare che la spesa da sostenere per il personale in questione non ecceda quella già scontata nelle previsioni tendenziali in relazione ai trattamenti da corrispondere ai medesimi soggetti per i quali è previsto il trattenimento in servizio.
  Con riguardo ai profili di quantificazione della proroga di cui al n. 7, concernente misure per il personale delle Forze di polizia, Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non formula osservazioni, considerato che alla norma prorogata non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
  In ordine ai profili di quantificazione della proroga di cui al n. 8, relativa alla dispensa temporanea dal servizio, non formula osservazioni, tenuto conto di quanto riferito dalla relazione tecnica, secondo cui le disposizioni in esame sono attuate in condizioni di neutralità finanziaria e del fatto che alle norme oggetto della proroga non erano stati ascritti effetti finanziari.
  Con riguardo ai profili di quantificazione della proroga di cui al n. 23, in materia di sorveglianza sanitaria e lavoro agile, atteso che la relazione tecnica si limita ad affermare che la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, reputa opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare l'asserita invarianza di effetti per la finanza pubblica.
  Con riferimento alle assunzioni a tempo determinato, andrebbero a suo parere acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a verificare che l'onere previsto per il 2021 dall'articolo 83 del decreto-legge n. 34 del 2020, pari a 83.579.000, risulti congruo anche alla luce della proroga in esame.
  Circa i profili di quantificazione della proroga di cui al n. 24, non formula osservazioni atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni prorogate, cui non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.
  Con riferimento ai profili di quantificazione della proroga di cui al n. 25, riguardante l'avvalimento di uffici da parte del Ministro del lavoro, evidenzia che alla norma originaria, nonché alle proroghe precedenti a questa in esame, non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica. Osserva che la relazione tecnica afferma che l'avvalimento del Comando dei Carabinieri da parte del Ministro del lavoro è disposto sulla base del contingente in organico e delle risorse già assegnate all'Ispettorato nazionale del lavoro: in proposito ritiene che andrebbe acquisita conferma che dette risorse siano congrue rispetto alle finalità delle disposizioni e che il predetto avvalimento non comporti difficoltà Pag. 38 di carattere organizzativo per i soggetti interessati.
  In ordine ai profili di quantificazione della proroga di cui al n. 26, in materia di edilizia scolastica, pur rilevando il carattere prevalentemente procedurale delle disposizioni, andrebbero a suo parere acquisiti elementi di valutazione volti ad escludere effetti di accelerazione per cassa della spesa, con conseguenti eventuali effetti sui saldi. Ciò, in particolare, con riguardo al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati nell'ambito dei contratti di appalto.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 12, concernente il Commissario straordinario per la ricostruzione, evidenzia che la disposizione è volta ad accelerare l'erogazione dell'anticipazione sulle misure compensative previste dal decreto-legge «Cura Italia» in favore delle imprese di trasporto aereo passeggeri con oneri di servizio pubblico (anticipazione originariamente prevista per il 2020). A tal fine, essa precisa talune modalità applicative dell'anticipazione medesima e consente l'utilizzo dei relativi residui. Osserva che alla disposizione in esame non sono ascritti effetti finanziari in quanto, come chiarito dalla relazione tecnica, le relative risorse, disponibili a legislazione vigente, sono già considerate nei tendenziali. In proposito, rammenta che l'anticipazione delle misure compensative in commento avviene in via provvisoria, nelle more dell'autorizzazione della Commissione europea: sul punto ritiene dunque necessario acquisire una conferma dal Governo circa la compatibilità dell'erogazione in questione con la disciplina unionale. Per quanto riguarda, più specificamente, l'assenza di effetti sui saldi, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla neutralità dell'utilizzo dei residui, dovuta al fatto che lo stesso risulterebbe già scontato nelle stime tendenziali. Osserva peraltro che il capitolo su cui è allocato il relativo fondo (capitolo 2250 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico) presenta uno stanziamento di cassa (e non solo di competenza) pari a zero per il 2021. Osserva pertanto che, considerato che gli effetti dell'istituzione del fondo sono stati scontati nel 2020 e che la concessione e l'erogazione dei benefici economici avverrà nel 2021, sarebbe utile acquisire chiarimenti circa gli effetti attesi in termini di fabbisogno per l'attuale esercizio finanziario. Inoltre, in termini di indebitamento netto, che si fonda sul criterio della competenza economica, ritiene utile chiarire se l'assenza di effetti sul 2021 dipenda dal fatto che la concessione delle misure compensative sia stata registrata nell'esercizio in cui si è verificato l'evento calamitoso da compensare (2020) e non nell'esercizio in cui è prevedibile la concessione alle imprese interessate (2021) ovvero da altre ragioni, che appare utile che siano esplicitate.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 12 prevede che – per le finalità di cui al comma 1, concernenti le modalità di calcolo delle anticipazioni relative all'indennizzo dovuto, ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo passeggeri che adempiono ad oneri di servizio pubblico per i danni subiti a causa delle misure restrittive adottate per il contrasto del COVID-19 – le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2021 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 79, possano essere utilizzate nel medesimo anno. In proposito, ricorda che la disposizione da ultimo citata ha istituito presso il predetto Dicastero il Fondo per la compensazione dei danni subiti a causa del COVID-19 dai soggetti dianzi indicati con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di cui la successiva disciplina ha previsto l'utilizzo, per un importo non superiore a 250 milioni di euro, per l'erogazione di risorse, a titolo di anticipazione e nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio della misura da parte della Commissione europea, in favore delle imprese richiedenti il suddetto indennizzo, stabilendo altresì che in caso di mancata autorizzazione le risorse dovranno comunque essere restituite entro l'anno 2021. In tale quadro, osserva Pag. 39che il pertinente capitolo di bilancio richiamato dalla norma è il 2250, che, come risulta da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato in data 30 aprile 2021, presenta una somma in conto residui di lettera c), ossia residui corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, pari a circa 52,7 milioni di euro. Tutto ciò premesso, ritiene necessario che il Governo chiarisca se i residui utilizzabili siano effettivamente quelli di lettera c) e, in tal caso, in quali termini si possa addivenire a tale utilizzo, posto che essi si riferiscono, come detto, ad obbligazioni giuridicamente perfezionate e se i predetti residui possano essere utilizzati, in deroga alla vigente disciplina contabile, solo limitatamente all'anno 2021 e non anche, quanto meno, nell'anno 2022, nel qual caso sarebbe opportuno precisare nel testo, a suo parere, che le somme iscritte nel conto dei residui «devono essere utilizzate» nel medesimo anno – anziché «possono essere utilizzate», come attualmente previsto. In caso contrario, ove non si intenda introdurre siffatta deroga, sarebbe invece opportuno, a suo avviso, riformulare la disposizione nei seguenti termini: «Per le finalità di cui al comma 1, sono utilizzate le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2021 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.25 alle 11.30.