CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 aprile 2021
577.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
Pag. 3

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

  Giovedì 29 aprile 2021. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE indi della vicepresidente Ingrid BISA.

  La seduta comincia alle 9.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Khalid Chaouki, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 3753/15 RGNR – n. 15033/15 RG GIP – n. 2450/19 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 19).
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 7 aprile 2021.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti di Khalid Chaouki, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Roma (proc. n. 3753/15 RGNR – n. 15033/15 RG GIP – n. 2450/19 RG DIB) (Doc. IV-ter, n. 19). Ricorda che nella seduta del 9 marzo 2021 la relatrice, deputata Manuela Gagliardi, ha ampiamente illustrato la vicenda alla Giunta e, a seguito dell'audizione dell'interessato nella seduta del 31 marzo 2021, nella seduta del 7 aprile scorso ha formulato la sua proposta nel senso dell'insindacabilità. Chiede pertanto alla collega se desidera intervenire.

  Manuela GAGLIARDI (MISTO-C!-PP), relatrice, nel richiamarsi integralmente alle considerazioni esposte nella seduta del 7 aprile scorso, ribadisce che la Giunta ha il compito di verificare l'esistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione, e segnatamente il nesso funzionale con atti tipici pregressi, anche a prescindere dalle allegazioni delle parti. Ricorda che l'ex deputato Chaouki non ha prodotto la documentazione di interesse, che pure esisteva, segnatamente una specifica Pag. 4 interrogazione, acquisita d'ufficio dalla Giunta e mai prodotta dall'interessato nemmeno in sede di giudizio. Rileva tuttavia che la Giunta ha il dovere di procedere, con cognizione piena, a tutti gli accertamenti del caso, a tutela di una prerogativa che è strettamente connessa alla funzione parlamentare. Rinnova pertanto la sua proposta nel senso della insindacabilità.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta del relatore nel senso che ai fatti oggetto della richiesta sia applicabile la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  La Giunta approva, a maggioranza, la proposta del relatore, deliberando, pertanto, nel senso che ai fatti oggetto del procedimento si applichi il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione e dando mandato al relatore di predisporre il documento per l'Assemblea.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Pietro Tidei, deputato all'epoca dei fatti (atto di citazione del signor Giovanni Moscherini) (doc. IV-ter, n. 7).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 24 marzo 2021.

  Ingrid BISA, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento civile nei confronti di Pietro Tidei, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Roma (atto di citazione del signor Giovanni Moscherini) (Doc. IV-ter, n. 7). Ricorda che nella seduta del 24 marzo scorso il relatore, deputato Pietro Pittalis, ha illustrato la vicenda alla Giunta. Ricorda, inoltre, che oggi si procederà ad ascoltare Pietro Tidei, deputato all'epoca dei fatti, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera. Invita quindi l'ex deputato Pietro Tidei a entrare in aula.

  (Viene introdotto Pietro Tidei, deputato all'epoca dei fatti).

  Ingrid BISA, presidente, con riferimento al Doc. IV-ter, n. 7, Pietro Tidei, deputato all'epoca dei fatti, è invitato ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni.

  Pietro TIDEI, deputato all'epoca dei fatti, ricorda che la vicenda in esame risale a quasi dodici anni fa e che già nella scorsa legislatura è stato ascoltato su di essa dalla Giunta per le autorizzazioni e ribadisce di avere unicamente espresso le proprie opinioni nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare. Ricorda che la notizia della presunta espulsione da Cuba dell'allora sindaco di Civitavecchia, per presunti reati nei confronti di minori, fu diffusa in una conferenza stampa organizzata da un esponente politico locale, destando notevole scalpore nella città; nel corso della conferenza fu anche distribuita copia di quello che sarebbe stato il documento di espulsione. Riferisce inoltre di essere stato interpellato due giorni dopo la predetta conferenza stampa da un giornalista de Il Messaggero, per esprimere la propria opinione quale unico parlamentare del territorio. Sottolinea di avere dichiarato trattarsi di una vicenda allarmante, di cui bisognava accertare la veridicità, essendo diritto della città conoscere la verità, e di avere aggiunto che, a tal fine, aveva intenzione di presentare un'interrogazione parlamentare. Rileva che l'intenzione di presentare l'interrogazione, manifestata nell'intervista, dimostra che egli non si espresse nel senso di affermare la veridicità dei fatti che avrebbero riguardato il sig. Moscherini; egli sottolineò unicamente l'importanza di conoscere la verità, come poi ribadito anche in altre dichiarazioni rese alla stampa, di cui deposita copia alla Giunta unitamente ad ulteriore documentazione processuale e giurisprudenziale. Riferisce di non avere poi presentato la preannunciata interrogazione Pag. 5perché ritenne opportuno che a fare chiarezza fosse la procura della Repubblica, nel frattempo intervenuta con il sequestro del presunto documento di espulsione. Riferisce che in seguito fu appurato che il documento di espulsione – di cui deposita alla Giunta la copia in lingua spagnola e in traduzione italiana – era falso. Riferisce inoltre che, di tutti gli altri citati in giudizio per la medesima vicenda, solo il promotore della conferenza stampa è stato condannato, mentre sono stati assolti tutti i giornalisti e i responsabili delle testate che diffusero la notizia della presunta espulsione. Rappresenta che i suoi rapporti con il sig. Moscherini sono risalenti nel tempo, inizialmente anche su posizioni politiche coincidenti, e che continuano tuttora su un piano di assoluta civiltà; ciononostante vi sono ancora alcune pendenze giudiziarie, tra cui quella che oggi occupa la Giunta, sulla quale più volte le parti hanno pensato di addivenire a un accordo che, al momento, non si è ancora concretizzato. Rimarca, infine, che le sue dichiarazioni rientrano senz'altro tra quelle attività extra moenia che la giurisprudenza costituzionale ritiene coperte da insindacabilità, essendo stato richiesto dalla stampa, quale parlamentare del territorio, di esprimere la propria opinione sulla vicenda, che consisteva nel sottolineare l'importanza di accertare la verità e non nella espressione di un giudizio nel merito. Pertanto, la Giunta già dispone degli elementi di informazione che le consentirebbero di deliberare sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione, che a suo avviso sono evidenti, avendo egli esercitato il suo diritto-dovere di parlamentare.

  Pietro PITTALIS (FI), relatore, chiede di precisare se l'on. Tidei fosse presente alla conferenza stampa in cui fu diffusa la notizia della presunta espulsione del sig. Moscherini da Cuba.

  Pietro TIDEI, deputato all'epoca dei fatti, risponde di non essere stato presente e ribadisce di essere venuto a conoscenza della questione solo dopo la pubblicazione di articoli di stampa.

  Ingrid BISA, presidente, chiede di sapere se vi sia mai stato, nel lungo periodo intercorso dalla presentazione dell'atto di citazione, un tentativo concreto delle parti per addivenire ad una composizione bonaria della vicenda.

  Pietro TIDEI, deputato all'epoca dei fatti, ribadisce che i rapporti sono proseguiti costantemente e, sebbene le posizioni politiche del Moscherini siano mutate nel tempo, essi sono improntati ad assoluta civiltà, nonostante vi siano ancora pendenze giudiziarie che li riguardano.

  Eugenio SAITTA (M5S) auspica, alla luce dei rapporti esistenti, come descritti dall'audito, che la questione possa essere chiarita in via bonaria e che si addivenga ad una risoluzione consensuale della stessa.

  Pietro TIDEI, deputato all'epoca dei fatti, si dichiara disposto ad esperire un tentativo in tal senso, anche se ritiene, come già detto, di avere legittimamente espresso opinioni in qualità di parlamentare, senza avere mai mosso accuse nei confronti del sig. Moscherini.

  Ingrid BISA, presidente, chiede di precisare se, al di là dell'interlocuzione diretta tra l'audito e il sig. Moscherini, le parti abbiano mai provato formalmente, attraverso i rispettivi legali, ad addivenire ad una conciliazione.

  Pietro TIDEI, deputato all'epoca dei fatti, sottolinea che con ogni probabilità la vicenda è, di fatto, considerata superata da entrambe le parti, e che non gli risulta che sia mai stata sollecitata la prosecuzione della lite in giudizio.

  Pietro PITTALIS (FI), relatore, rileva che la vicenda è all'attenzione della Giunta sin dal 2013 e sottolinea l'importanza che, se vi è effettivamente l'intenzione delle parti di accordarsi, pervenga un atto formale di rinuncia all'azione e un provvedimento di estinzione e cancellazione della causa dal ruolo. Ricorda che la sospensione del processo è conseguenza della trasmissione degli Pag. 6 atti alla Camera da parte dell'autorità giudiziaria. Invita pertanto l'on. Tidei a sollecitare la controparte, precisando che, in assenza di un atto formale di estinzione del procedimento, la Giunta è nelle condizioni di deliberare sulla base della documentazione agli atti.

  Pietro TIDEI, deputato all'epoca dei fatti, ribadisce che si adopererà quanto prima nel senso indicato dal relatore, pur ritenendo che la Giunta sia già nelle condizioni di pronunciarsi in merito alla insindacabilità delle opinioni espresse a suo tempo in qualità di parlamentare.

  Ingrid BISA, presidente, invita l'audito a far pervenire quanto prima alla giunta notizie sull'esito dell'auspicato tentativo di conciliazione e a produrre i documenti che, eventualmente, attestino l'estinzione del processo. In mancanza, la Giunta si avvierà rapidamente alla conclusione dell'esame della domanda in titolo.

  (Pietro Tidei, deputato all'epoca dei fatti, si allontana dall'aula).

  Ingrid BISA, presidente, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo ad altra seduta.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Cosenza nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Vincenza Bruno Bossio (procedimento n. 1156/2017 RGNR – n. 2326/17 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 18).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 21 aprile 2021.

  Ingrid BISA, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca quindi l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti della deputata Vincenza Bruno Bossio, pendente presso il tribunale di Cosenza (procedimento n. 1156/2017 RGNR – n. 2326/17 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 18). Ricorda che nella seduta del 14 aprile 2021 il relatore, deputato Eugenio Saitta, ha illustrato la vicenda alla Giunta e che nella seduta del 21 aprile scorso la Giunta ha ascoltato la deputata Vincenza Bruno Bossio ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera. Chiede, quindi, al relatore di intervenire per formulare una proposta di deliberazione.

  Eugenio SAITTA (M5S), relatore, rileva che nell'audizione della deputata Bruno Bossio dello scorso 21 aprile si è ulteriormente definito un quadro che era già ben delineato dai documenti a disposizione della Giunta. La deputata ha affermato che il post ritenuto diffamatorio dal sig. Sacco rappresentava una proiezione delle sue iniziative parlamentari di tipo ispettivo, condotte a partire dal 2015, sul Centro di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) di Crotone. Appare infatti chiaro che le dichiarazioni all'origine della querela sono divulgative – con le modalità espressive proprie del mezzo utilizzato – della citata attività ispettiva, consistente nella effettuazione di visite, anche senza preavviso, e nella presentazione alla Camera di più di un atto di sindacato ispettivo, prima e dopo la pubblicazione del post contestato; ciò è confermato anche da quella parte del post che ha originato la querela per minacce, giustamente archiviata dall'autorità giudiziaria, dove la deputata scriveva: «ancora non ho finito di indagare su come gestisci gli immigrati. Verrò presto a farti visita». Sottolinea che la deputata ha riferito che l'oggetto della sua attività ispettiva può riassumersi in due questioni fondamentali: la prima riguarda la gestione del pocket money all'interno del CARA e la seconda riguarda l'affidamento del catering a una società riconducibile ai medesimi soggetti titolari di un'altra società che era stata oggetto di una misura interdittiva antimafia. Fa notare che la prima di tali questioni è al centro dell'interrogazione n. 4-08566, esaminata anche dal GIP di Cosenza, il quale però ne ha valutato in modo riduttivo il contenuto e non ha colto la reale portata delle denunce ivi dettagliatamente circostanziate, anche attraverso il rimando a Pag. 7inchieste giornalistiche. Sottolinea inoltre che la seconda questione è emersa sin dalla visita ispettiva del 22 maggio 2015, citata nella medesima interrogazione e in altri atti parlamentari. Ritiene pertanto evidente che, nella sua attività parlamentare ispettiva, svolta anche prima della pubblicazione delle dichiarazioni contestate, l'onorevole Bruno Bossio abbia ritenuto di denunciare irregolarità nella gestione del CARA e avanzato dubbi sulla legalità della stessa, che – come noto – si sono poi dimostrati fondati in sede penale. Ricorda infatti, per quello che rileva in questa sede, che al Sacco è stata inflitta in primo grado dal tribunale di Cosenza una pesante condanna per associazione di tipo mafioso. A suo avviso, in tale contesto, il riferimento al Sacco come «Buzzi de noantri» appare in definitiva rappresentativo e riassuntivo di quanto in precedenza sostenuto in sede parlamentare dalla deputata, in relazione alla gestione del CARA di Isola di Capo Rizzuto. Per le ragioni sopra esposte formula quindi la sua proposta nel senso della insindacabilità.

  Ingrid BISA, presidente, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo ad altra seduta nella quale si procederà con il voto della proposta del relatore.

Comunicazioni del Presidente.

  Ingrid BISA, presidente, per incarico del presidente comunica che, in relazione al Doc. IV-ter, n. 17, nei confronti di Antonio Di Pietro, deputato all'epoca dei fatti, il deputato Eugenio Saitta sostituirà la collega Carla Giuliano in qualità di relatore.

  La seduta termina alle 9.45.