CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 aprile 2021
577.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 29 aprile 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 13.35.

Variazioni nella composizione della Commissione.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, comunica che, per il Gruppo Italia Viva, i deputati Ettore Rosato e Davide Bendinelli cessano di far parte della Commissione e che, per il medesimo gruppo, entra a farne parte il deputato Catello Vitiello.

Disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza.
C. 3007 Brescia.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
  Rileva quindi come la Commissione avvii oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 3007 a sua prima firma, recante «Modifiche alla legge 2 luglio 2004, n. 165, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali e comunali da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza».
  Ringrazia innanzitutto i colleghi che hanno sottoscritto la proposta di legge, elaborata dai costituzionalisti Bin e Curreri dopo la mobilitazione di un gruppo di giovani calabresi, il Collettivo Valarioti.
  In queste ore tutti i commissari sono stati sollecitati da diverse realtà associative che hanno aderito alla rete «Voto sano da lontano». La Commissione è chiamata dunque a rispondere concretamente a tutti quei cittadini fuorisede che chiedono solo di poter esercitare il diritto di voto, facendolo in piena sicurezza.
  Rileva quindi come l'imminenza delle elezioni regionali in Calabria e delle consultazioni amministrative in più di 1.300 comuni (più di 500 nelle regioni del Sud) imponga un forte impegno comune e un rapido confronto con il Ministero dell'Interno, per individuare una soluzione definitiva a una questione sempre più centrale in una società caratterizzata da flussi di mobilità territoriale.
  Al riguardo ricorda che lo Stato garantisce agli elettori che si recano a votare nel proprio comune di iscrizione elettorale alcune agevolazioni, comunque parziali, sull'acquisto di biglietti per viaggi ferroviari, aerei e via mare.
  Segnala che, come illustrato dal rappresentante del Ministero dell'Interno presso questa Commissione, in risposta all'interrogazione 5-01755, svolta in data 27 marzo 2019, per tali agevolazioni lo Stato ha speso negli ultimi 15 anni più di 60 milioni di euro, con punte di oltre 7 milioni di euro negli anni in cui si sono svolte le elezioni politiche.
  Per quanto riguarda il contesto normativo in cui si inserisce la proposta di legge, fa presente che l'ordinamento prevede la possibilità, per i cittadini residenti all'estero, di esercitare nel luogo di residenza il diritto di voto per le elezioni politiche e per i referendum (per corrispondenza) e per le elezioni europee (presso le rappresentanze diplomatiche e consolari). In alcuni casi, come per le elezioni politiche (per la circoscrizione Estero) e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, è inoltre prevista anche la possibilità di votare al di fuori del luogo di residenza per coloro che si trovano temporaneamente all'estero o in altro comune. Al riguardo la legge n. 52 del 2015 ha introdotto la possibilità – per gli elettori che si trovano temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche – di esercitare il diritto di voto per corrispondenza, alla stregua dei residenti all'estero previa opzione in tal senso.
  Quanto al contenuto della proposta di legge, che si compone di 2 soli articoli, essa introduce previsioni volte a consentire l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza per le elezioni regionali e comunali. A tal fine la proposta modifica la legge 2 luglio 2004, n. 165 – in materia di elezioni regionali – e il testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  L'articolo 1 inserisce tra i princìpi fondamentali dei sistemi elettorali regionali delle regioni a statuto ordinario la previsione di misure dirette a consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti. Pag. 13
  Si prevede inoltre che anche le regioni a statuto speciale e le province autonome sono tenute ad adeguarsi a tale principio entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della legge.
  In particolare, per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, il comma 1 dell'articolo modifica la legge n. 165 del 2004, che, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, reca i princìpi fondamentali dei sistemi elettorali regionali.
  A tal fine, inserendo una nuova lettera c-ter) nel comma 1 dell'articolo 4 della citata legge n. 165, si introduce un nuovo principio fondamentale in materia di sistema di elezione regionale, secondo il quale le regioni sono tenute a definire previsioni volte a consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.
  Al contempo, il medesimo comma 1 reca – sempre nell'ambito dei principi fondamentali dettati dalla legge n. 165 del 2004 – una disposizione transitoria in base alla quale, nelle more dell'approvazione da parte delle regioni di tali previsioni, i predetti elettori possono votare presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo (UTG) competente nel territorio del comune in cui hanno eletto domicilio.
  La disposizione transitoria (fino all'adozione della normativa regionale) prevede la seguente procedura:

   entro quattro mesi dalla data prevista per le elezioni regionali (o, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni) l'elettore interessato deve inviare una specifica comunicazione all'Ufficio territoriale del Governo operante nella circoscrizione elettorale di residenza;

   l'Ufficio territoriale del Governo operante nella circoscrizione elettorale di residenza trasmette il «materiale elettorale» agli altri Uffici territoriali operanti fuori dal territorio regionale;

   i voti espressi (rectius le schede votate) sono trasmessi dall'Ufficio territoriale del Governo competente nel territorio di domicilio dell'elettore all'Ufficio elettorale centrale operante nella circoscrizione di residenza per il loro immediato conteggio.

  Ai sensi del comma 2 anche le regioni a statuto speciale e le province autonome sono tenute ad adeguare entro centottanta giorni le rispettive legislazioni ai suddetti principi, in modo da assicurare ai loro elettori il diritto di esercitare il diritto di voto nella sede del loro temporaneo domicilio.
  In caso di inadempienza, trascorso il termine di centottanta giorni, si applicano le medesime disposizioni di cui al comma 1 stabilite per le regioni a statuto ordinario con l'entrata in vigore della proposta di legge nelle more dell'adozione della legislazione regionale.
  L'articolo 2 della proposta di legge inserisce un nuovo articolo 75-bis nel Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, consentendo agli elettori aventi diritto – temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti – di votare alle elezioni del consiglio comunale e del sindaco. La procedura prevista è la medesima di quella stabilita, in via transitoria, per le elezioni regionali e viene disposta l'applicazione di tali previsioni anche ai comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano «finché queste non approvino disposizioni dirette a consentire l'esercizio del diritto di voto degli elettori temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti».
  Per quel che attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala come la proposta di legge intervenga – per quanto riguarda le elezioni amministrative – sulla materia «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione. Pag. 14
  Per quanto concerne la disciplina delle elezioni regionali di cui all'articolo 1 della proposta di legge, con particolare riguardo alla disciplina transitoria ivi prevista, viene inoltre in rilievo l'articolo 122 della Costituzione, il quale dispone che «Il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi».
  Ricorda che, in attuazione del citato articolo 122, primo comma, della Costituzione, la legge n. 165 del 2004 ha dettato i principi fondamentali in materia di cause di ineleggibilità e di incompatibilità (agli articoli 2 e 3), in materia di sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei consiglieri regionali (all'articolo 4), nonché in materia di durata degli organi elettivi regionali (all'articolo 5).
  Per quanto riguarda il sistema elettorale regionale, la citata legge n. 165 pone i seguenti princìpi fondamentali:

   individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;

   contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale;

   divieto di mandato imperativo;

   promozione delle pari opportunità tra donne e uomini.

  Segnala come la disciplina di principio in materia elettorale, dettata dalla legge n. 165 del 2004, nonché da altre disposizioni statali, rappresenti un limite costituzionalmente interposto a cui il legislatore elettorale regionale è tenuto ad attenersi.
  Nella sentenza n. 196 del 2003 la Corte costituzionale, nel ritenere esente da censura la disposizione della legge regionale dell'Abruzzo che disciplinava il termine iniziale per lo svolgimento delle elezioni, ha evidenziato che «la previsione, conforme del resto a quella della legge statale, riguarda il procedimento elettorale, di competenza della Regione».
  Con la sentenza n. 2 del 2004 la Corte ha evidenziato come il primo comma dell'articolo 122 della Costituzione determini, in parte esplicitamente e in parte implicitamente, un complesso riparto della materia elettorale fra le diverse fonti normative statali e regionali: anzitutto dispone che la legge della Repubblica stabilisce i principi fondamentali in tema di «sistema di elezione» e di determinazione dei «casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali»; «e sui medesimi temi viene al contempo riconosciuta una competenza del legislatore regionale per tutta la parte residua».
  La Corte, nella sentenza n. 143 del 2010, ha affermato altresì il carattere vincolante della legge 165 del 2004, anche rispetto alle regioni speciali, se non laddove ricorrano «condizioni peculiari locali», affinché venga garantita l'uniformità imposta dagli articoli 3 e 51 della Costituzione.
  Con riferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, ricorda altresì che la legge costituzionale n. 2 del 2001 ha modificato le norme degli statuti speciali della Regione siciliana, della Valle d'Aosta, della Sardegna, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia concernenti l'elezione degli organi e la forma di governo, nonché dettato in materia i principi fondamentali. Analogamente a quanto fatto con la legge costituzionale n. 1 del 1999 per le regioni a statuto ordinario, le modifiche apportate a ciascuno statuto attribuiscono alla regione e alle province autonome di Trento e di Bolzano la competenza legislativa sulla forma di governo, sul sistema di elezione dei consiglieri, del Presidente e degli altri componenti della Giunta, nonché sulla disciplina dei casi di ineleggibilità e incompatibilità.
  La fonte normativa per queste discipline è la legge «statutaria»: una legge approvata dalla maggioranza dei consiglieri, che può Pag. 15essere sottoposta a referendum popolare con specifiche procedure.
  Secondo le norme di ciascuno statuto modificate dalla legge costituzionale n. 2 del 2001, la regione adotta la normativa elettorale in armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dallo statuto.
  Le norme statutarie stabiliscono, tra gli altri, il numero di componenti del Consiglio, fissano in 5 anni la durata del mandato per gli organi elettivi e stabiliscono che le elezioni sono indette dal Presidente della Regione (o Provincia autonoma).
  Per le regioni Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e per la Provincia autonoma di Trento la legge costituzionale n. 2 del 2001 detta inoltre la disciplina transitoria per le elezioni dei rispettivi consigli e Presidenti, fino all'entrata in vigore della normativa di ciascuna regione.
  Per la regione Valle d'Aosta e per la Provincia autonoma di Bolzano, invece, in considerazione delle specificità linguistiche delle rispettive popolazioni, non sono state emanate norme transitorie e per la Provincia autonoma di Bolzano è stato inserito il vincolo statutario dell'elezione del consiglio provinciale con sistema proporzionale (ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del DPR n. 670 del 1972).
  Tutte le autonomie speciali hanno disciplinato le elezioni dei propri organi.
  Riguardo alla Regione Trentino-Alto Adige ricorda che lo statuto stabilisce che il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano e che il Presidente della Regione e la Giunta sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta (ai sensi dell'articolo 25, comma 1, e dell'articolo 36, comma 2, del citato DPR n. 670).
  Rammenta inoltre che, più di recente, nell'introdurre disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario, l'articolo 1 del decreto-legge n. 86 del 2020 ha disposto che «il mancato recepimento nella legislazione regionale in materia di sistemi di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta Regionale, nonché dei consigli regionali dei principi fondamentali posti dall'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificata dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20, integra la fattispecie di mancato rispetto di norme di cui all'articolo 120 della Costituzione e, contestualmente, costituisce presupposto per l'assunzione delle misure sostitutive ivi contemplate». La disposizione ha altresì previsto che al fine di «assicurare il pieno esercizio dei diritti politici e l'unità giuridica della Repubblica», nella Regione Puglia per le elezioni del consiglio regionale, in luogo delle vigenti disposizioni regionali in contrasto con i principi della legge n. 165 del 2004 e salvo sopravvenuto autonomo adeguamento regionale ai predetti principi, si applicano le disposizioni recante dal suddetto decreto-legge in materia di equilibrio di genere.
  Relativamente al richiamato potere sostitutivo previsto dal secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, che disciplina l'esercizio da parte dello Stato di poteri sostitutivi rispetto agli organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, ricorda che tali poteri sono attivabili quando si riscontri che tali enti non abbiano adempiuto a norme e trattati internazionali o alla normativa comunitaria, oppure vi sia pericolo grave per la sicurezza e l'incolumità pubblica, ovvero lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
  La disposizione costituzionale demanda ad una successiva legge statale di attuazione il compito di disciplinare l'esercizio dei poteri sostitutivi nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.
  L'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, nel dettare le norme attuative del predetto l'articolo 120, comma secondo, della Costituzione, ha in primo luogo delineato (al comma 1) un meccanismo che ruota attorno alla fissazione di un congruo termine per l'adozione da parte dell'ente degli «atti dovuti o necessari». Pag. 16
  La fissazione del termine e la previsione, dopo il suo inutile decorso, dell'intervento sostitutivo del Governo viene a configurare un'ipotesi di inadempienza avente ad oggetto atti che, in quanto «dovuti» dovrebbero trovare un proprio fondamento in una disposizione di legge o comunque normativa.
  È prevista una procedura che può essere qualificata come «generale», sulla quale si innestano, poi, le procedure «settoriali».
  Alla fissazione del «congruo termine» per l'adozione degli atti «dovuti o necessari» provvede il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio, esercita il potere sostitutivo, che può esprimersi adottando direttamente i «provvedimenti necessari, anche normativi», ovvero nominando un apposito Commissario. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.
  Ricorda quindi che l'articolo 10 della medesima legge n. 131 del 2003 affida l'esecuzione di provvedimenti costituenti esercizio del potere sostitutivo direttamente adottati dal Consiglio dei ministri al Rappresentante dello Stato, ossia al prefetto titolare dell'Ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione, cui sono trasferite le funzioni del Commissario del Governo compatibili con la riforma costituzionale del 2001.
  La legge n. 131 del 2003 prevede inoltre una seconda «procedura settoriale» (all'articolo 8, comma 3) per i casi in cui l'esercizio del potere sostitutivo riguardi gli enti locali (Comuni, province o Città metropolitane).
  In questi casi si prevede che la nomina del Commissario debba tenere conto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione e si richiede, per l'adozione dei provvedimenti sostitutivi da parte del Commissario stesso, che sia sentito il Consiglio delle autonomie locali (qualora tale organo sia stato istituito).
  Poiché anche tale disposizione pare innestarsi come specificazione di una particolare fase procedurale, nell'ambito della disciplina generale delineata dal comma 1, essa non comporta l'esclusione dell'esercizio dei poteri sostitutivi nei riguardi degli enti locali secondo l'altra opzione indicata dal comma 1, ossia attraverso l'adozione, direttamente da parte del Consiglio dei ministri, dei provvedimenti necessari, anche normativi.
  L'articolo 8 della legge n. 131 prevede poi, al comma 4, una «procedura d'urgenza», ricalcando almeno in parte quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998: si tratta di una procedura speciale, cui il Governo può fare ricorso nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione: in questi casi, i provvedimenti necessari sono adottati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali. I provvedimenti in questione sono poi immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che possono chiederne il riesame.
  Il comma 5 dell'articolo 8 della legge n. 131 evidenzia altresì che i provvedimenti sostitutivi «devono essere proporzionati alle finalità perseguite»; in base al comma 6, il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni.
  Segnala quindi che sulla tematica oggetto della proposta di legge C. 3007 sono state presentate, ma non sono ancora state assegnate alla Commissione:

   la proposta di legge C. 3003 Costa, recante «Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini domiciliati, Pag. 17 per motivi di studio universitario o di lavoro, fuori della regione di residenza»;

   la proposta di legge C. 3023 D'Ettore, recante «Modifiche alla legge 2 luglio 2004, n. 165, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali e comunali da parte degli elettori temporaneamente domiciliati in una regione non confinante con quella di residenza»;

   la proposta di legge C. 3026 Ungaro, recante «Disposizioni concernenti l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori che si trovano temporaneamente in una regione diversa da quella di residenza per motivi di lavoro, studio o cure mediche».

  Tali ulteriori proposte di legge potranno essere abbinate alla proposta di legge C. 3007 successivamente alla loro effettiva assegnazione.
  Rammenta inoltre che è già assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 1714 Madia, recante «Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di assenza per motivi di studio, lavoro o cura, e delega al Governo per la sperimentazione di sistemi telematici di votazione». Tale proposta di legge ha contenuti più ampi e articolati della proposta C. 3007, e potrà pertanto essere abbinata alla proposta di legge C. 3007 previa deliberazione della Commissione.
  In tale contesto fa altresì presente che gli articoli 2 e 3 (recanti norme in materia di espressione del voto in un comune diverso da quello di residenza in occasione di consultazioni referendarie e di elezioni europee) della proposta di legge C. 1714 attengono alla medesima tematica affrontata dall'articolo 7 della proposta di legge C. 543 Nesci, esaminata in sede referente dalla I Commissione e approvata dalla Camera, attualmente in discussione presso la 1a Commissione del Senato (come disegno di legge A.S. 859) congiuntamente al disegno di legge A.S. 602, ma il cui esame risulta fermo alla seduta dell'8 gennaio 2019.
  Anche in virtù del lavoro svolto anche nella scorsa legislatura sul tema e della positiva soluzione individuata di concerto con il Ministero dell'Interno, ritiene quindi opportuno sollecitare il più opportuno coordinamento tra i lavori dei due rami del Parlamento su tali tematiche, riservandosi quindi di scrivere al Presidente della 1a Commissione del Senato al fine di sottoporgli tale esigenza, anche ai fini di una ripresa dell'iter di tale provvedimento.
  Segnala infine come in seno all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione si sia già convenuto di procedere a un ciclo di audizioni informali, in videoconferenza, di alcuni costituzionalisti (segnatamente i professori Roberto Bin e Salvatore Curreri), ai fini dell'istruttoria legislativa sui provvedimenti.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI), dopo aver ricordato come la sua proposta di legge C. 3023, richiamata nella relazione, verta su analoga materia, rileva come la materia sia delicata, tale da richiedere un attento approfondimento, in particolare da parte del Governo, anche per quanto concerne gli aspetti organizzativi. Sottolinea infatti come l'immediata applicabilità della disciplina transitoria prevista dalla proposta di legge in titolo presenti profili problematici, comportando un notevole aggravio degli adempimenti a carico delle prefetture nel procedimento elettorale, anche in considerazione dell'elevato numero di elettori interessati.
  Ricorda quindi come nella sua proposta di legge C. 3023 la possibilità di votare al di fuori del proprio comune sia limitata a coloro che siano temporaneamente domiciliati in una regione non confinante e come comunque non vadano trascurate misure volte a facilitare il rientro nei comuni di residenza, anche attraverso l'estensione delle agevolazioni per i trasporti.
  Ribadisce altresì come la proposta di legge in titolo, ferma restando la condivisione del principio che la ispira, necessiti di un approfondimento per quanto concerne gli aspetti organizzativi, anche in considerazione della delicatezza della materia.

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  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, sottolinea di avere ben presenti le problematiche richiamate dal deputato D'Ettore e assicura che esse saranno oggetto di attenta valutazione nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Vittoria BALDINO (M5S), dopo aver richiamato la propria trascorsa esperienza personale di studentessa fuori sede, ritiene che la complessità e la delicatezza della questione in discussione non debba far desistere dal perseguimento dell'obiettivo, che ritiene importante raggiungere al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di voto, anche considerato l'elevato tasso di astensionismo che ormai si registra, soprattutto tra i giovani, in occasione delle consultazioni elettorali.
  Nel manifestare la disponibilità del suo gruppo a confrontarsi sul merito, nell'ambito di un'adeguata istruttoria legislativa che preveda lo svolgimento di audizioni con i soggetti interessati, auspica si possa giungere ad un intervento coraggioso ed efficace in grado di risolvere definitivamente tale problematica, che non può essere superata, a suo avviso, solo prevedendo incentivi economici, ad esempio in relazione ai trasporti.
  Ritiene che vi siano le condizioni per giungere a soluzioni condivise e ragionevoli, anche valutando di circoscrivere le fattispecie ammesse, eventualmente ragionando sulle motivazioni alle quali ricollegare tale facoltà del voto fuori sede.

  Stefano CECCANTI (PD), anche con riferimento alle proposte di legge richiamate dal Presidente e delle quali sarà proposto l'abbinamento a quella in titolo, rileva come sia essenziale che il lavoro di approfondimento tecnico sia svolto in primo luogo dal Governo, il quale, a suo avviso, dovrà indicare quali misure siano realisticamente applicabili fin dalla tornata elettorale del prossimo autunno e quali, invece, dovranno eventualmente essere rinviate a un momento successivo.

  Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO, dopo aver rilevato come la proposta in esame persegua una condivisibile finalità di semplificazione e modernizzazione, a tutela della rappresentanza democratica, fa presente che il Governo intende affrontare la questione in discussione con concretezza e visione d'insieme, avendo ben chiaro anche l'obiettivo di preservare il corretto funzionamento della complessa macchina elettorale e valutando tutte le possibili implicazioni tecniche e organizzative che potrebbero conseguire da tale intervento.

  Maria Anna MADIA (PD), associandosi alle considerazioni della deputata Baldino, osserva come gli elettori interessati dalla tematica oggetto della proposta di legge siano diversi milioni, in quanto non si tratta soltanto degli studenti fuori sede, ma di tutti coloro che, anche per altri motivi, quali, ad esempio, quelli di salute, si trovino ad essere temporaneamente domiciliati in un comune distante da quello di residenza.
  Evidenzia inoltre come la proposta in esame, e quelle che ad essa saranno successivamente abbinate, siano volte a porre rimedio a una disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani residenti, anche temporaneamente, all'estero, ai quali, nelle elezioni politiche e nei referendum, è consentito di votare senza dover fare rientro in Italia, mentre ciò non è consentito a chi è temporaneamente domiciliato in Italia in un comune diverso da quello di residenza.
  Alla luce di tali considerazioni, ritiene sia doveroso farsi carico delle difficoltà organizzative che sono state evidenziate e si associa al richiamo del deputato Ceccanti circa la necessità che il Governo fornisca elementi alla Commissione su tutti gli aspetti tecnici e organizzativi coinvolti.
  Esprime comunque la propria soddisfazione per l'avvio della discussione sulla materia, evidenziando come ciò costituisca un fatto molto rilevante.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI), facendo riferimento ad alcune considerazioni svolte nel dibattito, osserva come il tema in discussione non evochi semplicemente problematiche di carattere organizzativo, ma richiama la necessità di valutare con attenzione Pag. 19 anche altre delicate questioni, che riguardano la genuinità del voto e la partecipazione alla formazione del consenso. Dopo aver rilevato come non appaiano del tutto congruenti alcune comparazioni svolte con il voto all'estero, soprattutto in raffronto con quelle consultazioni elettorali regionali che si svolgono con determinati sistemi elettorali, fa presente, quindi, che il suo gruppo ritiene dirimente escludere da subito dal dibattito talune argomenti, osservando, ad esempio, che il suo gruppo esprimerebbe la sua netta contrarietà ad un'eventuale introduzione del voto telematico e del voto per corrispondenza.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, dopo aver assicurato che nel corso dell'iter sarà possibile approfondire tutte le questioni in gioco, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 29 aprile 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

  La seduta comincia alle 14.05.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Avverte inoltre che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

5-05869 Iezzi: Iniziative per il rafforzamento dei presìdi di Polizia nelle località balneari della riviera romagnola in vista della prossima stagione estiva.

  Jacopo MORRONE (LEGA) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, rilevando come, con l'approssimarsi della stagione estiva e le progressive aperture che sembrano ormai confermate dal miglioramento della situazione epidemiologica, anche quest'anno si riproponga la questione del rafforzamento dei presidi di Polizia nelle località di mare.
  Questo vale, in particolare, per la riviera romagnola dove, nel periodo stagionale, il territorio arriva quasi a decuplicare i propri residenti. Sorprendentemente e, a parere degli interroganti, inavvedutamente, l'anno scorso il Ministero degli Interni decideva di non inviare i tradizionali rinforzi estivi in molti comuni della Riviera. Lo scorso luglio, con atti di sindacato ispettivo nn. 4-06187 e 4-06219 (a cui peraltro non è mai stata data risposta), si sottolineavano le preoccupazioni sollevate dalla società civile e dalle associazioni di categoria così come i problemi che tale decisione ha concretamente comportato in termini di mancata prevenzione e repressione dei reati che, immancabilmente, si sono verificati.
  Richiama come a Cesenatico, ad esempio, che è tra le aree più sensibili, l'anno scorso si siano verificate in pieno centro, risse e persino un accoltellamento. In vista della riapertura estiva in Riviera, un altro luogo strategico è l'aeroporto di Forlì, che sconta un'endemica carenza di organico, tanto più allarmante in vista dell'incremento dei voli internazionali in partenza e in arrivo.
  Ricorda che anche questo problema era stato rilevato con l'atto di sindacato ispettivo n. 4.07370, che parimenti è rimasto senza risposta.
  Ritiene dunque indispensabile, quest'anno, anche in vista del definitivo superamento della crisi pandemica, evitare di compiere il medesimo passo falso dell'anno scorso e garantire l'apertura del presidio estivo di polizia in tutte le località marittime della riviera romagnola tra cui Rimini, Ravenna, Cesenatico e Rimini, e un rafforzamento dei controlli nell'aeroporto servente di Forlì.
  In tale contesto l'interrogazione chiede se e quali misure il Ministro interrogato intenda adottare per assicurare il rinforzo dei presìdi di Polizia, in particolare quello Pag. 20di Cesenatico e dell'aeroporto di Forlì, al fine di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza in vista dell'apertura della stagione estiva.

  Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Jacopo MORRONE (LEGA), replicando, ringrazia il Sottosegretario per l'approfondita risposta, la quale ha carattere interlocutorio, nell'ottica di un rafforzamento dei presidi di polizia nelle località di villeggiatura delle province che si affacciano sulla Riviera romagnola.
  Sottolinea quindi la necessità di un maggior coordinamento tra prefetture e questure, anche al fine di monitorare la situazione e di individuare il reale fabbisogno di forze di polizia, nonché di dar seguito ad ulteriori esigenze che nel prossimo futuro dovessero emergere in relazione al rinforzo dei presidi di sicurezza in tale territorio.
  Prende atto di quanto riferito in relazione alla situazione dell'aeroporto di Forlì, sottolineando, in particolare, l'importanza di un'adeguata dotazione di dispositivi informatici, in considerazione della crescita del traffico aereo su tale scalo.

5-05870 Prisco: Sui criteri utilizzati per determinare il punteggio nella selezione dei viceispettori della Polizia di Stato.

  Salvatore DEIDDA (FDI) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, rilevando come recentemente sia stato pubblicato il bando di concorso per la copertura di 1.141 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
  Ai sensi del bando, la partecipazione al concorso è consentita al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con un'anzianità di servizio non inferiore ai 5 anni e in possesso di diploma scuola superiore, che non ha riportato sanzioni o deportazioni e non ha riportato il giudizio inferiore a buono. In particolare, l'articolo 9 del bando medesimo indica le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione, ed il punteggio massimo attributo a ciascuna di esse.
  Nel suddetto bando, nelle premesse, si riporta come fonte il decreto 20 settembre 2017, recante «Modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della polizia mediante concorsi interni», il quale, all'articolo 7, stabilisce le categorie dei titoli ammessi ed il punteggio massimo attributo a ciascuno di essi, contemplando anche i «Titoli di cultura» che attribuiscono un punteggio massimo di 8 punti.
  Rileva quindi come sia stata più volte reiterata l'opportunità di ricorrere a un punteggio premiante, grazie ai «Titoli di studio e di cultura», nei concorsi per ispettori della Polizia di Stato con i decreti del 26 marzo e del 29 aprile 2020.
  Alla luce di tali precedenti normativi considera pertanto singolare che nel predetto bando di concorso per 1.141 viceispettori della Polizia di Stato non sia previsto il riconoscimento di alcun tipo di punteggio per il possesso di uno o più titoli di studio, in aperta contraddizione con quanto stabilito dalla disciplina in materia.
  In tale contesto l'interrogazione chiede se il Ministro, per quanto di competenza, sia a conoscenza di quanto esposto e quali siano le ragioni delle modificazioni apportate ai criteri selettivi elencati in premessa.

  Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Salvatore DEIDDA (FDI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che ritiene faccia chiarezza su una vicenda che ha generato disorientamento tra le forze dell'ordine a causa della forte stratificazione normativa sviluppatasi nel tempo e dell'articolata sovrapposizione di provvedimenti.
  Ribadisce quindi che occorre conciliare, da un lato, l'esigenza di valorizzare l'esperienza dei più anziani in servizio, con quella di consentire l'accesso e la progressione di carriera ai più giovani.

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5-05871 Baldino: Iniziative per garantire il corretto svolgimento delle procedure elettorali amministrative nel comune di Nardò in provincia di Lecce.

  Maria Soave ALEMANNO (M5S) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

  Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Maria Soave ALEMANNO (M5S), replicando, ringrazia per la risposta fornita dal rappresentante del Governo, facendo notare come appaia opportuno fare chiarezza su una vicenda che rischia di gettare ombre e incertezze sulla prossima tornata elettorale amministrativa nel comune di Nardò.
  Dopo aver ricordato che i consiglieri comunali rivestano ruolo di pubblico ufficiale e, in quanto tale, sono tenuti ad evitare situazioni di conflitto di interesse, ritiene che i cittadini di Nardò meritino la massima trasparenza su tale opaca vicenda, osservando come, altrimenti, si rischi di screditare le istituzioni e di incidere sul corretto svolgimento della democrazia.

5-05872 Gebhard: Sui mancati controlli di polizia di frontiera in relazione alla partenza, nell'agosto del 2020, di tre minori cinesi portati in Cina dai nonni paterni senza l'autorizzazione della madre.

  Giorgio SILLI (MISTO-C!-PP) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, la quale riguarda la vicenda di tre minori cinesi di 9, 13 e 15 anni, partiti per la Cina dall'aeroporto Malpensa, il 17 agosto 2020, senza l'autorizzazione della madre, accompagnati dai nonni paterni.
  La mamma dei tre minori, Xu S., nata in Cina e attualmente domiciliata presso la ditta del marito, a Prato, il 20 agosto 2020 si è recata presso gli uffici della Questura di Prato per denunciare l'accaduto, dichiarando, tra l'altro, di essere in fase di separazione dal marito, con cui decideva di comune accordo sui bambini, i quali, durante la prima fase della pandemia da Coronavirus, con il consenso della mamma, erano rimasti a casa del padre.
  A seguito dei problemi sempre più gravi nel comunicare con i propri figli, la signora ha chiesto ad un legale di intimare al padre di non portare fuori dall'Italia i figli senza una sua espressa preventiva autorizzazione ed il 20 agosto 2020, nell'apprendere che i suoceri erano rientrati in Cina con i nipoti, tutti minori, ha quindi presentato presso la Questura di Prato una denuncia/querela per sottrazione di minori.
  Ricorda che la questione è stata già segnalata al Governo con l'interrogazione a risposta scritta n. 4-07849 a sua firma, a cui tuttavia fino ad oggi non è stata data risposta.
  Sottolinea quindi come la gravità della problematica esposta meriti un tempestivo riscontro da parte del Governo in sede istituzionale, al fine di acquisire ogni informazione utile circa dove e con chi si trovino attualmente i minori citati, le loro condizioni attuali e, soprattutto, al fine di pervenire ad una soluzione della problematica descritta.
  In tale contesto l'interrogazione chiede di quali informazioni disponga il Ministro interrogato su tale vicenda e quali iniziative urgenti intenda adottare, per quanto di competenza, al fine di chiarire le ragioni per le quali i predetti minori abbiano potuto varcare, senza autorizzazione dei genitori, la frontiera a Malpensa senza alcun controllo da parte delle autorità di polizia preposte.

  Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Giorgio SILLI (MISTO-C!-PP), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la risposta, esprimendo nel contempo perplessità per il fatto che sia possibile che tre minorenni lascino il territorio nazionale senza che sia verificata la sussistenza dell'autorizzazione della madre da parte dei competenti uffici di polizia.
  Auspica quindi che su tale vicenda la giustizia compia rapidamente il suo corso.

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5-05873 Pollastrini: Sullo stato di attuazione delle norme introdotte dal decreto-legge n. 34 del 2020 per favorire l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari relativi a lavoratori immigrati.

  Elena CARNEVALI (PD) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmataria, osservando come il decreto – legge n. 34 del 2020 abbia introdotto una disposizione volta a favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, a favore dei lavoratori stranieri impiegati nei settori dell'agricoltura, della cura della persona e del lavoro domestico.
  In base alle disposizioni introdotte, le domande di regolarizzazione potevano essere presentate dal 1° giugno al 15 agosto 2020, previo pagamento a carico del datore di lavoro di un contributo forfettario pari a 500 euro, nel caso di dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, cui andavano aggiunte le ulteriori somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale.
  Fa notare tuttavia, come, sebbene siano trascorsi quasi 9 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con il versamento dei relativi importi, la regolarizzazione straordinaria prevista dal decreto-legge Rilancio nel 2020 rischi di fallire e di trasformarsi in un'occasione persa in termini di sicurezza sociale e sanitaria e di legalità per il Paese, sebbene sia stato previsto l'impiego di circa 800 lavoratori interinali proprio per supportare gli uffici competenti nello smaltimento delle relative pratiche.
  Infatti, dai dati raccolti dal Ministero dell'Interno, dalle prefetture e dalle questure, nonché in base alle numerose segnalazioni di criticità provenienti da parte di associazioni, patronati e operatori in tutto il Paese, sembrerebbe che solo il 5 per cento delle 207.000 domande presentate sia giunto nella fase finale della procedura, mentre in almeno una quarantina di prefetture sembrerebbe che non sarebbero state avviate neppure le convocazioni di datore di lavoro e del lavoratore, necessarie in base alla procedura prevista, per la firma del contratto; tali pratiche sarebbero ancora nella fase iniziale di istruttoria.
  Reputa il quadro descritto estremamente preoccupante, delineando una sorta di limbo giuridico per almeno 200.000 persone ancora in attesa di sapere se la propria domanda andrà a buon fine, e nel frattempo impossibilitate ad accedere pienamente a servizi, prestazioni sociali, tutele e diritti previsti per chi lavora nel nostro Paese, con gravi ripercussioni anche sotto il profilo della salute pubblica, non potendo tali persone rientrare a pieno nella campagna vaccinale pur svolgendo spesso un lavoro di assistenza e cura verso persone anziane e fragili.
  In tale contesto l'interrogazione chiede quali iniziative urgenti il Ministro interrogato intenda adottare per velocizzare l'iter delle domande presentate, anche prevedendo la possibilità di concludere la procedura per via telematica, e se, nelle more della conclusione dei procedimenti in atto, non ritenga opportuna l'adozione di circolari volte a chiarire che, sino alla conclusione della procedura, i cittadini stranieri che hanno chiesto la regolarizzazione godono di tutti i diritti connessi allo status di lavoratore regolare.

  Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Elena CARNEVALI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita e per la puntualità dei dati comunicati.
  Dopo aver ricordato che nel tempo si è assistito a molte sanatorie su tale tema, ritiene che la regolarizzazione degli stranieri che lavorano in Italia sia un bene sia per i lavoratori interessati sia per la collettività nel suo complesso, rilevando come sussistano tuttavia ancora molte difficoltà nell'espletamento delle relative pratiche, dato che al momento è stato esaminato solo un quinto del totale di quelle presentate.
  Dopo aver osservato che la carenza di risorse e di personale rischia di compromettere il completamento delle procedure Pag. 23per l'emersione di tali lavoratori, precludendo loro la possibilità di accedere a servizi fondamentali e mettendo in difficoltà molte famiglie, si augura, in conclusione, che il Sottosegretario possa svolgere un proficuo ruolo di supervisore su tale problematica, al fine di velocizzare l'iter procedurale delle domande, anche considerato il processo di digitalizzazione in atto nella pubblica amministrazione.

  Fausto RACITI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.40.