CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 aprile 2021
575.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 27 aprile 2021.

Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle abbinate C. 544 Gelmini, C. 2387 Invidia, C. 2692 Bucalo, C. 2868 Toccafondi, C. 2946 Colmellere, in materia di riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, del presidente dell'INDIRE, prof. Giovanni Biondi.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.05.

Sui lavori della Commissione.

  Vittoria CASA, presidente, propone un'inversione dell'ordine del giorno.

  La Commissione consente.

SEDE REFERENTE

  Martedì 27 aprile 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

  La seduta comincia alle 15.05.

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Disposizioni in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca.
C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli e C. 2294 Angiola.
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 novembre 2020.

  Vittoria CASA, presidente, ricorda che il 3 luglio 2019 la Commissione aveva deliberato di costituire un comitato ristretto, con il compito di definire il testo base. Il comitato ristretto si è riunito più volte, lavorando su una prima bozza di testo unificato predisposta dal relatore, la quale è stata progressivamente affinata alla luce delle indicazioni dei componenti del comitato. Comunica che nell'ultima riunione il comitato ha raggiunto un accordo su un testo, che è stato già anticipato per posta elettronica a tutti i componenti della Commissione ed è in distribuzione. Dà quindi la parola al relatore, onorevole Melicchio, per l'illustrazione del testo del comitato.

  Alessandro MELICCHIO (M5S), relatore, dopo aver premesso che il testo – che riunisce le proposte provenienti da diverse forze politiche – ha l'obiettivo di armonizzare il sistema di reclutamento dei ricercatori, di ridurne il precariato e di introdurre forme di tutela appropriate, illustra sommariamente il contenuto del testo unificato da adottare come testo base.

  Vittoria CASA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, propone di adottare come testo base, per il prosieguo dei lavori, il testo unificato elaborato dal comitato ristretto.

  La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato elaborato dal comitato ristretto (vedi allegato).

  La seduta termina alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 27 aprile 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

  La seduta comincia alle 15.15.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.
C. 2806 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Margherita DEL SESTO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione deve rendere un parere alla III Commissione sul disegno di legge C. 2806 recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Persistent Organic Pollutants, POP secondo l'acronimo inglese), entrata in vigore il 17 maggio 2004, già ratificata da 182 Stati, ivi compresi gli altri Stati membri dell'Unione europea. Si tratta di inquinanti la cui continua emissione nell'ambiente comporta rischi per la salute umana e per l'ambiente. Tali sostanze chimiche, la cui struttura è a base di carbonio, una volta rilasciate nell'ambiente, vi persistono, rimanendo intatte per periodi di tempo eccezionalmente lunghi. Esse, inoltre, possono essere ampiamente distribuite nell'ambiente, anche molto lontano dal luogo di emissione o di rilascio, a seguito di processi naturali che coinvolgono il suolo, l'acqua e l'aria. Si accumulano nel tessuto adiposo degli organismi viventi, compreso l'uomo, e si trovano in concentrazioni crescenti ai livelli più alti nella catena alimentare, rivelandosi tossiche sia per le persone, sia per l'ambiente. La Convenzione di Stoccolma definisce Pag. 20 una serie di azioni, tra le quali il divieto della produzione, dell'utilizzo e della commercializzazione – comprese l'importazione e l'esportazione – delle sostanze, prodotte intenzionalmente, elencate nell'allegato A e nell'allegato B, la continua riduzione e, se possibile, la definitiva eliminazione delle emissioni delle sostanze organiche che si generano spontaneamente, elencate nell'allegato C, nonché l'adozione di misure per la riduzione o l'eliminazione di emissioni di POP provenienti dalle scorte e dai rifiuti. Venendo ai principali impegni previsti dalla Convenzione, di competenza della VII Commissione, segnala che è prevista, all'articolo 5, la definizione, entro due anni dalla sua entrata in vigore, di un Piano d'azione per la diminuzione e, se possibile, l'eliminazione delle emissioni non intenzionali di origine antropica delle sostanze di cui all'allegato C. Tale piano, da redigere a cura delle Parti, contiene la valutazione della situazione esistente e dell'efficacia delle leggi e delle politiche per la gestione, le strategie di attuazione, le misure per la promozione dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali e per la diffusione dell'informazione e dell'educazione. Sono previsti la revisione quinquennale dei risultati e il conseguente aggiornamento del piano d'azione. L'articolo 7 prevede lo sviluppo e l'implementazione di un Piano nazionale di attuazione per adempiere agli obblighi previsti dalla Convenzione, da trasmettere alla Conferenza delle Parti entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione nei loro confronti e da sottoporre periodicamente a revisione e aggiornamento. L'articolo 10 impegna le Parti a promuovere e facilitare la consapevolezza della problematica relativa ai POP, la sensibilizzazione dei propri responsabili politici e decisionali, la diffusione al pubblico di tutte le informazioni utili, l'applicazione di programmi di educazione sui POP, sui rischi ad essi connessi e sulle possibili alternative, la formazione specifica di personale scientifico, accademico, tecnico e direttivo, l'accesso della popolazione alle informazioni pubbliche e l'aggiornamento di tali informazioni. L'articolo 11 disciplina lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo, monitoraggio e cooperazione riguardanti: le fonti e le emissioni, i livelli di concentrazione nella popolazione e nell'ambiente, la diffusione, le trasformazioni e il destino finale, gli effetti sulla salute e sull'ambiente, i metodi di valutazione dei fattori socio-economici e culturali, la riduzione e l'eliminazione delle emissioni, i metodi armonizzati per la formulazione di inventari delle emissioni e le tecniche analitiche per la misura delle emissioni. Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli: oltre alle consuete disposizioni in ordine all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1) ed all'ordine di esecuzione (articolo 2), il provvedimento individua, all'articolo 3, l'autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della Convenzione nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie e dispone in merito alla relativa copertura: gli oneri derivanti dalle spese di missione previsti dalla Convenzione sono valutati in euro 9.440 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020; mentre gli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla medesima Convenzione sono valutati in euro 230.307 per l'anno 2020 e in euro 207.321 annui a decorrere dall'anno 2021; le rimanenti spese ammontano a euro 220.071 annui a decorrere dall'anno 2020. Propone quindi di esprimere un parere favorevole.

  Federico MOLLICONE (FDI) preannuncia il proprio voto favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019.
C. 2823 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Sara DE ANGELIS (LEGA), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione Affari esteri il parere sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019. La collaborazione bilaterale nel settore spaziale tra l'Italia e l'Argentina era stata già avviata mediante l'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dell'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, firmato dai due Governi il 6 ottobre 1992 e ratificato dall'Italia ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 173. La realizzazione delle attività era stata affidata alle rispettive agenzie spaziali nazionali: per l'Italia, l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e, per l'Argentina, la Comisión nacional de actividades espaciales dell'Argentina (CONAE). Una delle principali aree di collaborazione è costituita dall'osservazione della Terra e dalla partecipazione italiana alle prime missioni satellitari argentine. In tale settore, l'ASI e la CONAE, sulla base del Memorandum d'intesa, firmato a Roma il 7 luglio 2005, stanno altresì realizzando il programma denominato Sistema italo-argentino di satelliti per la gestione delle emergenze (SIASGE). A seguito della scadenza dell'Accordo sottoscritto nel 1992 e successivamente prorogato dalle Parti fino al 5 ottobre 2017, si è addivenuti alla conclusione di un nuovo accordo, il cui negoziato è stato condotto su impulso del MAECI, d'intesa con l'ASI, con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con tutte le altre amministrazioni interessate. Il nuovo Accordo amplia le aree di cooperazione, ne aggiorna i termini e le condizioni, delineando un nuovo quadro di riferimento sulla cooperazione nel settore spaziale, esplicantesi in attività di ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione e applicazioni a fini pacifici, in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali delle Parti e ai princìpi e alle norme del diritto internazionale. La nuova intesa è destinata, inoltre, a confermare e a rafforzare l'importanza della cooperazione nel settore spaziale nell'ambito delle relazioni bilaterali con l'Argentina. Il testo dell'Accordo è composto da una breve premessa e da 15 articoli. L'articolo 1 stabilisce che le Parti promuovono la cooperazione nel settore spaziale, per realizzare attività di ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione e applicazioni a fini pacifici. L'articolo 2 riguarda le agenzie attuatrici e conferma le due agenzie spaziali, ovvero l'ASI e la CONAE, quali agenzie attuatrici nazionali responsabili dello sviluppo, del coordinamento e della promozione della cooperazione. L'articolo 3 individua le aree di cooperazione. L'articolo 4 definisce le forme di cooperazione dell'Accordo che potrà articolarsi in progetti spaziali congiunti, tra i quali rientrano la piena attuazione del programma SIASGE; programmi di formazione per personale specializzato, comprese la collaborazione e la partecipazione dell'ASI al progetto dell'Istituto «Mario Gulich» per studi spaziali avanzati della CONAE, in collaborazione con l'Università nazionale di Córdoba; progetti congiunti di ricerca sullo spazio profondo; scambio di scienziati, tecnici, attrezzature, documentazione, dati, risultati di esperimenti e informazioni scientifiche e tecnologiche; promozione e sviluppo di iniziative industriali e commerciali; promozione e costituzione di una joint venture privata italo-argentina per la distribuzione commerciale internazionale dei dati, delle applicazioni e dei servizi del SIASGE; utilizzo di sistemi spaziali per l'attuazione di attività congiunte; organizzazione di simposi e riunioni scientifiche congiunte; cooperazione nei settori della standardizzazione; certificazione e metodologia; coinvolgimento dell'industria e del mondo accademico nei progetti congiunti. L'articolo 5 stabilisce che le Parti provvedano alla realizzazione delle attività congiunte oggetto dell'Accordo, attraverso le loro rispettive agenzie attuatrici, che possono concordare di intraprendere programmi di cooperazione mediante specifici accordi attuativi. L'articolo 6 prevede l'impegno delle Parti a mantenere un dialogo regolare, coinvolgendo anche le agenzie attuatrici, Pag. 22 sulle principali questioni relative all'attuazione della loro cooperazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, ai sensi dell'Accordo quadro. L'articolo 7 stabilisce che le Parti facilitino lo sviluppo della cooperazione nella ricerca e nell'uso dello spazio extra-atmosferico a fini pacifici, nonché l'utilizzo dei sistemi spaziali sviluppati nell'ambito dell'Accordo, da parte di enti privati di entrambi i Paesi, anche attraverso la creazione di nuovi organismi, comprese joint ventures. L'articolo 8 prevede che le agenzie attuatrici siano responsabili del finanziamento dei progetti congiunti, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni. La realizzazione dei programmi di cooperazione è soggetta alla disponibilità di fondi appropriati da parte di ciascuna agenzia e alle rispettive procedure di finanziamento. L'articolo 9 disciplina la protezione dei diritti di proprietà intellettuale ottenuti nell'ambito dei programmi di cooperazione. L'articolo 10 prevede il vincolo di riservatezza su tutte le informazioni scambiate ai sensi dell'Accordo, salvo quanto diversamente concordato. L'articolo 11 disciplina l'aspetto relativo alle informazioni al pubblico e allo scambio di informazioni. L'articolo 12 prevede la rinuncia reciproca ad azioni di responsabilità per quanto riguarda le attività svolte nell'ambito dell'Accordo. L'articolo 13 prevede che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all'attuazione dell'Accordo venga risolta mediante negoziati diretti tra le Parti attraverso i canali diplomatici. L'articolo 14 dispone in materia di effetti su altri accordi. L'articolo 15 infine definisce le disposizioni finali riguardanti l'entrata in vigore dell'Accordo, la sua validità stabilità in dieci anni e prorogabile automaticamente per ulteriori dieci, il diritto di ciascuna Parte di risolvere l'Accordo. Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo si compone, a sua volta, di 4 articoli. Oltre a disporre l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione dell'Accordo e l'entrata in vigore, reca una clausola di invarianza finanziaria prevedendo che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana. Propone quindi di esprimere un parere favorevole.

  Federico MOLLICONE (FDI) preannuncia il proprio voto favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.25.