CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 26 aprile 2021
574.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 2

SEDE REFERENTE

  Lunedì 26 aprile 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.40.

Sulla composizione della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, comunica che, per il Gruppo Italia Viva, il deputato Catello VITIELLO cessa di far parte della Commissione.

Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale, in materia di trasmissione del provvedimento che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati.
C. 2514 Costa.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 14 luglio 2020.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, poiché nella seduta odierna in sede referente non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso. Ricorda poi che la Commissione prosegue oggi l'esame della proposta di legge Costa C 2514, recante «Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale, in materia di trasmissione del provvedimento che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati», la quale riproduce Pag. 3– aggiungendovi un'ulteriore disposizione in merito alla responsabilità disciplinare dei magistrati – il testo della proposta di legge AC 1206 Costa, respinta dall'Assemblea della Camera il 2 luglio 2019, e che è stata ripresentata, decorsi i sei mesi dalla reiezione della proposta di legge sostanzialmente identica, secondo quanto richiesto dall'articolo 72, comma 2, del Regolamento. Ricordo infine che l'esame del provvedimento è stato avviato il 14 luglio scorso e che oggi – come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – la Commissione lo riprende per procedere alla discussione generale.

  Pierantonio ZANETTIN (FI), relatore, nel sottolineare come la proposta di legge Costa C. 1206, della quale il provvedimento in discussione riproduce il contenuto, fosse ampiamente condivisa e come l'esame della stessa si sia bloccato a seguito dell'approvazione, mediante voto segreto, di un emendamento in Assemblea, auspica che l'iter della proposta di legge in esame, che non dovrebbe presentare particolari elementi di contrasto, possa essere rapido.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, fa presente che nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si potranno definire le modalità e i tempi per il prosieguo dell'esame del provvedimento. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta, sospesa alle 14.45, è ripresa alle 15.

Disposizioni in materia di sospensione dell'attività, scioglimento e confisca dei beni di gruppi, organizzazioni, movimenti, associazioni e partiti di carattere fascista o che propugnano la discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
C. 1327 Pastorino.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Federico CONTE (LEU), relatore, fa presente che il provvedimento, che si compone di 4 articoli, disciplina un procedimento uniforme volto a consentire la sospensione delle attività, in via cautelare, e lo scioglimento e la confisca dei beni, in via definitiva, di associazioni, gruppi organizzati e partiti i cui esponenti abbiano commesso specifici delitti. In particolare, evidenzia che l'articolo 1, individua l'ambito di applicazione della proposta di legge, prevedendo che le disposizioni in essa contenute si applichino alle seguenti fattispecie penali: propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, previste dall'articolo 604-bis del codice penale; pubbliche manifestazioni esteriori o ostentazione di emblemi o simboli propri o usuali di organizzazioni razziste o assimilate (articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 122 del 1993); reati aggravati dalla finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero commessi al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità (articolo 604-ter del codice penale); delitti di riorganizzazione del partito fascista (articolo 2 della legge n. 645 del 1952), apologia di fascismo (articolo 4 della legge n. 645 del 1952) e manifestazioni fasciste (articolo 5 della legge n. 645 del 1952); delitti di genocidio, previsti dagli articoli da 1 a 8 della legge 9 ottobre 1967, n. 962. Rammenta che, in base all'articolo 2, comma 1, quando il pubblico ministero procede per uno dei suddetti reati, «o comunque per fattispecie di reato aggravate dal movente del fascismo o della discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi», nei confronti di una persona o di più persone che siano «esponenti» di un gruppo, di un'organizzazione, di un movimento, di un'associazione o di un partito politico, deve chiedere al giudice competente per il giudizio l'applicazione della «misura cautelare» della sospensione immediata dell'attività del relativo gruppo, organizzazione, movimento, associazione partito. In proposito, fa presente che, per quanto riguarda il campo d'applicazione di questa misura, la proposta Pag. 4 di legge richiama il catalogo dei reati di cui all'articolo 1, cui aggiunge i reati aggravati dal movente della discriminazione o del fascismo. Se per l'aggravante discriminatoria il riferimento è ai reati di cui all'articolo 604-ter del codice penale, già ricompresi nell'articolo 1, resta dubbio il riferimento alle «fattispecie di reato aggravate dal movente del fascismo». Nel nostro ordinamento, infatti, tale aggravante non è prevista. Inoltre, il successivo articolo 3 della proposta, che prevede lo scioglimento delle organizzazioni, si riferisce alle sole sentenze di condanna per i reati di cui all'articolo 1.
  Per quanto riguarda, invece, i destinatari della misura, evidenzia che la proposta di legge individua cinque categorie – gruppo, organizzazione, movimento, associazione, partito politico – diversamente disciplinate dall'ordinamento giuridico. Il concetto di associazione, anche non riconosciuta, rinvia alla disciplina del codice civile (articoli 14 e seguenti), che trova applicazione anche in relazione ai partiti politici (stante l'inattuazione dell'articolo 49 della Costituzione); il concetto di «movimento» è accomunato dal legislatore a quello di partito politico, cui sono assimilati i «gruppi politici organizzati», mentre più generico resta il termine «organizzazione». La proposta di legge, peraltro, sembra aver mutuato le espressioni «organizzazione, associazione, movimento o gruppo» dall'articolo 604-bis del codice penale, essendosi limitata poi ad aggiungere il «partito politico». Rammenta che il legame tra il presunto autore (o i presunti autori) di uno dei reati di cui all'articolo 1 e, genericamente, l'organizzazione della quale il pubblico ministero chiede la sospensione delle attività, è individuato dalla proposta di legge nel fatto che la persona fisica incriminata è esponente dell'organizzazione. La definizione di «esponente» è data nel nostro ordinamento unicamente in relazione alla disciplina aziendale, che qualifica gli esponenti come coloro che svolgono «funzioni di amministrazione, direzione e controllo» della società (articolo 26 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993; e articolo 13 del testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998); se si accogliesse dunque anche in questo caso questa definizione, la misura della sospensione non potrebbe essere richiesta se presunti autori dei reati fossero meri partecipanti all'organizzazione. In base alla formulazione della norma non sono rilevanti, sottolinea che, ai fini della sospensione dell'attività, le finalità perseguite dall'organizzazione, né il ruolo che essa abbia svolto in relazione alla commissione del reato. Attualmente invece in base all'articolo 7 della legge Mancino per la sospensione delle attività, devono sussistere «concreti elementi che consentano di ritenere che l'attività di organizzazioni, di associazioni, movimenti o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati». Per quanto riguarda la natura della misura della sospensione delle attività, chiesta al giudice dal pubblico ministero, evidenzia che la proposta di legge la definisce una «misura cautelare». Rammenta che l'attuale disciplina delle misure cautelari ne prevede l'applicazione nei confronti della persona fisica presunta responsabile del reato; le organizzazioni, i gruppi o le associazioni non possono delinquere ma possono essere costituite allo scopo di commettere reati (confronta l'articolo 416 del codice penale); anche in tal caso, peraltro, la costituzione dell'associazione determina un aggravamento della pena per le persone fisiche coinvolte. Nel caso di specie, dunque, la disciplina delle misure cautelari non pare applicabile alla sospensione richiesta dal pubblico ministero, e dunque presumibilmente l'espressione «misura cautelare» è impiegata all'articolo 2 in senso atecnico. Fa presente che il successivo comma 2 prevede che il giudice, entro dieci giorni dalla data della richiesta del pubblico ministero, valutata la gravità del reato, disponga con decreto la sospensione ai sensi del comma 1. Il decreto che dispone la sospensione è reclamabile entro quindici giorni dalla data di comunicazione. A riguardo fa presente la natura atecnica del reclamo al decreto del giudice, stante che avverso tale provvedimento dell'autorità giudiziaria dovrebbe essere previsto il riesame. Sottolinea che nel decidere, dunque, Pag. 5il giudice dovrà tener conto della sola gravità del reato e non anche del legame esistente tra colui che ne è il presunto autore e l'organizzazione stessa. Evidenzia, inoltre, che l'organizzazione non necessariamente sarà a conoscenza del procedimento penale avviato nei confronti del proprio esponente, e che non essendo parte di quel procedimento penale potrebbe non avere strumenti per difendersi in sede di reclamo della misura della sospensione delle attività. Rileva che, ai sensi dell'articolo 3, il giudice, con la sentenza di condanna per i reati di cui all'articolo 1, dovrà disporre: lo scioglimento del gruppo, organizzazione, movimento, associazione o partito politico di cui il condannato è esponente; la confisca delle somme di denaro e delle altre utilità di cui l'organizzazione, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo. Con riferimento allo scioglimento, sottolinea che, a differenza da quanto previsto dalla normativa vigente, il provvedimento ne attribuisce la decisione al giudice. Come si evince, infatti, dalla relazione illustrativa al provvedimento, tale decisione è dettata dall'esigenza di introdurre un procedimento interamente giurisdizionalizzato, «sottratto alla discrezionale iniziativa dell'esecutivo, condizionata per natura dalla maggioranza politica del momento». In base all'articolo in esame, quindi, precisa che il giudice deve disporre lo scioglimento dell'organizzazione (dell'associazione, del gruppo, del movimento o del partito politico) a seguito della condanna (che nel silenzio del legislatore si presume essere divenuta irrevocabile) di un suo esponente, senza operare alcuna verifica circa la responsabilità dell'organizzazione stessa nella commissione del reato e, più in generale, circa le finalità perseguite dall'organizzazione. In merito, rammenta che l'articolo 18 della Costituzione tutela la libertà di associazione e garantisce il diritto dei cittadini di associarsi liberamente per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale (primo comma). In forza di tale norma, lo scioglimento delle associazioni dovrebbe essere esercitato solo dopo l'accertamento, da parte del giudice penale, dell'illiceità dell'associazione o dei fatti posti in essere per il tramite dell'associazione. Relativamente alla confisca, osserva che il medesimo articolo 3 si riferisce alle somme di denaro e alle altre utilità di cui l'organizzazione risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, e non, come previsto dalla disciplina vigente, ai beni dell'organizzazione. Evidentemente, la titolarità di utilità da parte dell'organizzazione è da considerarsi riferibile solo a quelle organizzazioni che assumono la forma di associazioni, anche non riconosciute, tra le quali sono ricomprese i partiti politici. Tali enti hanno infatti una seppur limitata autonomia patrimoniale. In tutti gli altri casi, le somme di denaro o le altre utilità saranno nella titolarità di persone fisiche che potrebbero non aver avuto a che fare con la commissione del reato. Ricorda che l'articolo 4, infine, prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La riforma introdotta dal provvedimento quindi, entrerebbe in vigore senza l'ordinaria vacatio legis.
  Rileva, da ultimo, che la proposta di legge non contiene disposizioni di coordinamento con la normativa vigente, in particolare con il decreto-legge n. 122 del 1993 che all'articolo 7 disciplina un procedimento diverso di sospensione delle attività e scioglimento delle organizzazioni.

  Ciro MASCHIO (FDI) ritiene che la Commissione debba disporre del tempo adeguato per valutare con attenzione le criticità giuridiche sottolineate dal relatore.

  Mario PERANTONI, presidente, sottolinea come la seduta odierna sia riservata soltanto all'illustrazione del provvedimento e che le modalità e i tempi per il prosieguo dell'esame saranno definiti nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Roberto TURRI (LEGA) rammenta che il suo gruppo ha richiesto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'abbinamento al Pag. 6provvedimento in esame della proposta di legge Lorenzo Fontana C. 2756. Chiede alla presidenza se intenda procedere ad un abbinamento d'ufficio o se invece tale richiesta sarà sottoposta al vaglio della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, fa presente che la presidenza, dopo aver esaminato la proposta di legge Lorenzo Fontana C. 2756, ha ritenuto che la stessa non verta su materia identica a quella in esame. Sottolinea infatti che, mentre la proposta di legge Pastorino C. 1327 fa soltanto riferimento all'articolo 604-bis del codice penale ma non interviene sullo stesso, e introduce una normativa specifica per quanto riguarda la procedura da seguire in determinate ipotesi, la proposta di legge del collega Lorenzo Fontana invece modifica gli articoli 604-bis e 604-ter codice penale. Rileva come pertanto un suo eventuale abbinamento – che dovrà comunque essere deliberato dalla Commissione – determinerebbe un allargamento del perimetro di intervento. Ciò premesso, ribadisce che nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi saranno definiti i tempi della seduta in cui la richiesta di abbinamento del gruppo Lega sarà sottoposta a votazione.

  Roberto TURRI (LEGA), nel concordare sull'opportunità di rinviare la discussione sull'abbinamento della proposta di legge Lorenzo Fontana C. 1327 alla prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, sottolinea comunque di non condividere la valutazione della presidenza relativa al fatto che tale proposta di legge non verta sulla medesima materia del provvedimento in discussione.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

COMITATO RISTRETTO

  Lunedì 26 aprile 2021.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense.
Esame C. 2334 Di Sarno e C. 2687 Miceli.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.05 alle 15.30.