CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 aprile 2021
571.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 327

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.35.

Documento di economia e finanza 2021.
Doc. LVII, n. 4 e Annesso.
(Parere alla V Commissione della Camera e alla 5ª Commissione del Senato).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e un'osservazione).

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  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 aprile 2021.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, ricorda che nella seduta di ieri, il collega Pettarin ha richiesto chiarimenti in ordine a quello che sarà, in base al DEF, il percorso di rientro dal debito accumulato, in particolare dal 2028 in avanti, quando dovrà iniziare il rimborso dei prestiti ottenuti nell'ambito del PNRR.
  Al riguardo, ricorda che in base alla legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) il DEF è vincolato a dare il quadro degli obiettivi di politica economica per il triennio successivo.
  Ciò premesso è vero che il documento fornisce alcune indicazioni. Oltre agli elementi già riportati nella relazione di ieri, segnala che la premessa del Ministro Franco precisa l'importanza del fattore crescita anche per il futuro riequilibrio dei conti pubblici. La premessa segnala infatti che il livello molto elevato di indebitamento è dovuto «principalmente a misure di natura temporanea, nonché alla caduta del PIL» e che il «rapporto tra deficit e prodotto tenderà a rientrare nei prossimi anni mano a mano che l'economia crescerà». Tuttavia si osserva anche che «affidarsi al solo fattore crescita per riequilibrare il bilancio sarebbe imprudente» e per questo lo scenario programmatico vede a partire dal 2024 il percorso graduale di aggiustamento già ricordato nella mia relazione di ieri. La premessa ricorda anche che, in ogni caso, sono ancora in corso di definizione le regole del patto di stabilità e crescita post-pandemia in quanto è opinione diffusa – e condivisa dal governo italiano – che non si potrà procedere ad un semplice ritorno al passato e che «le regole fiscali europee debbano essere riviste allo scopo di promuovere maggiormente la crescita e la spesa per investimenti pubblici».
  Più nel dettaglio il documento prevede poi uno scenario di medio periodo che costituisce la proiezione degli effetti degli interventi indicati per il prossimo triennio fino al 2032. È uno scenario articolato in tre ipotesi: l'ipotesi positiva di una piena realizzazione degli effetti previsti dal Recovery Fund; un'ipotesi intermedia di solo raggiungimento degli obiettivi indicati nel DEF per il 2024 e un'ipotesi negativa di assenza di effetti dall'attuazione del Recovery Fund.
  Nell'ipotesi positiva il PIL crescerà mediamente nel periodo 2025-2031 dell'1,1 per cento e nel 2032 del medesimo 1,1 per cento; il rapporto deficit/PIL medio del periodo 2025-2031 sarà del 2,7 per cento, e nel 2032 è stimato al 3,5 per cento; il rapporto debito/PIL medio del periodo 2025-2031 sarà 142,7 per cento e nel 2032 del 135,3 per cento.
  Nell'ipotesi intermedia il PIL crescerà mediamente nel periodo 2025-2031 dello 0,9 per cento e nel 2032 dello 0,6 per cento; il rapporto deficit/PIL medio del periodo 2025-2031 sarà del 4,4 per cento, e nel 2032 è stimato al 5,6 per cento; il rapporto debito/PIL medio del periodo 2025-2031 sarà 148,8 per cento e nel 2032 del 149,9 per cento.
  Nell'ipotesi negativa il PIL crescerà mediamente nel periodo 2025-2031 dello 0,8 per cento e nel 2032 dello 0,1 per cento; il rapporto deficit/PIL medio del periodo 2025-2031 sarà del 5,1 per cento, e nel 2032 è stimato al 6,3 per cento; il rapporto debito/PIL medio del periodo 2025-2031 sarà 159,2 per cento e nel 2032 del 163,1 per cento. È evidente che occorre il massimo sforzo per realizzare l'ipotesi positiva, che in vero contiene stime realistiche e non frutto di un eccessivo ottimismo, ed evitare l'ipotesi negativa.
  Formula una proposta di parere favorevole con una condizione e un'osservazione (vedi allegato 1).

  Il deputato Guido Germano PETTARIN (FI) ringrazia il relatore per aver accolto le istanze rappresentate ieri e per i dati forniti che, a suo avviso, completano il quadro. Sottolinea che, nonostante l'ipotesi negativa dello scenario di medio periodo risulti davvero, per le grandezze che i rapporti deficit/PIL e debito/PIL assumerebbero, catastrofica, rileva che la stessa assume un dato di crescita bassa del PIL (0,1) che non è in fondo lontana dai livelli pre-COVID. A conferma che l'immane tragedia che stiamo vivendo può costituire l'occasione per affrontare Pag. 329 in maniera strutturale i ritardi italiani.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.
C. 2972 Governo.
(Parere alle Commissioni II e XII della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuela CORDA, presidente, constatata l'assenza del relatore Roberto Pella, chiede al deputato Guido Germano Pettarin di assumerne le funzioni.

  Il deputato Guido Germano PETTARIN (FI), relatore, nel riassumere il contenuto del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, rileva come questo, in estrema sintesi, sia volto a circoscrivere, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 27 del 2021, l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 27 del 2021 (di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, recante un quadro armonizzato dei controlli ufficiali nell'intera filiera agroalimentare, che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo, l'abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di cui alla legge n. 283 del 1962 in materia di sicurezza alimentare, al fine di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa, con pregiudizio della salute dei consumatori.
  Rileva come la legge n. 283 del 1962 rechi la disciplina generale, preventiva e repressiva, sull'igiene degli alimenti, prevedendo, tra l'altro, numerose contravvenzioni di pericolo contro la salute pubblica, costituendo il primo livello di tutela penale lungo la filiera agroalimentare, rispetto ai più gravi delitti previsti nel codice penale, di comune pericolo mediante frode (articolo 439 e seguenti del codice penale) applicabili quando gli eventi si sono già verificati.
  In tale contesto, l'articolo 18, comma 1, lettera b), del richiamato decreto legislativo n. 27 del 2021, disponeva l'abrogazione dell'intera legge n. 283 del 1962, facendo salve solo alcune specifiche disposizioni. Risultavano quindi abrogate le sanzioni penali contravvenzionali e i principali illeciti amministrativi relativi all'impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande. Con il decreto-legge in esame, tramite l'integrazione dell'elenco delle norme sottratte all'abrogazione, sono reintrodotte nell'ordinamento tutte le disposizioni sanzionatorie.
  Segnala anche che l'abrogazione della legge n. 283 del 1962 (così come della legge di modifica della stessa e del regolamento di esecuzione) non era presente nello schema di decreto legislativo (AG 206, poi divenuto il decreto legislativo n. 27 del 2021) presentato alle Camere per l'espressione del parere parlamentare. Peraltro, una parziale depenalizzazione della materia della sicurezza alimentare, effettuata attraverso l'abrogazione della legge del 1962 e la contestuale previsione di sanzioni amministrative pecuniarie, era prevista nell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-regioni il 3 dicembre 2020. Sull'inserimento delle disposizioni sanzionatorie di cui alla legge n. 283 nell'elenco delle disposizioni da abrogare, è poi intervenuto l'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, che ha sottolineato, nella Relazione del 17 marzo 2021, che, con riferimento ad esso appare configurabile un possibile eccesso di delega.
  Passando ad illustrare nel dettaglio il contenuto del decreto-legge, l'articolo 1, comma 1, interviene sull'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021.
  Nello specifico, la lettera a) del comma 1, modificando la lettera b) del comma 1 dell'articolo 18, sottrae all'abrogazione le fattispecie sanzionate penalmente di cui agli articoli 5, 6 12, 12-bis e 18 della legge n. 283 del 1962 e gli illeciti amministrativi Pag. 330di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 17 e 19 della medesima legge n. 283.
  Tra le condotte che, in assenza del decreto-legge sarebbero state depenalizzate ricordo il divieto dell'impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande che siano: private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali; in cattivo stato di conservazione; con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali; con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego.
  La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge interviene sulla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, per sottrarre all'abrogazione alcune disposizioni (gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12) della legge n. 441 del 1963, che ha modificato e integrato la legge n. 283.
  La lettera c) del comma 1 interviene sulla lettera d) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, facendo salve dall'abrogazione del regolamento di esecuzione di cui al DPR n. 327 del 1980 alcune disposizioni con finalità di coordinamento, in quanto esse sono strettamente connesse alle disposizioni sanzionatorie della legge n. 283 sottratte all'abrogazione.
  L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 3 fissa l'entrata in vigore del decreto-legge al giorno successivo alla pubblicazione (il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 24 marzo 2021 ed è pertanto entrato in vigore il 25 marzo 2021).
  Nel corso dell'esame in sede referente, le Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali hanno approvato alcuni emendamenti mediante i quali hanno inserito nel decreto-legge 3 ulteriori articoli.
  Gli articoli 01 e 02 intervengono sulla disciplina della controperizia e della controversia, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27 del 2021. Si tratta delle disposizioni che disciplinano il prelevamento di campioni da parte delle autorità di controllo al fine del loro esame, la garanzia di poter svolgere analoghi esami in sede di controperizia da parte degli interessati (articolo 7), e la procedura da seguire in caso di contestazione degli esiti del controllo (articolo 8). Nella formulazione attuale entrambi gli articoli escludono l'applicazione dell'articolo 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, relativo alle garanzie dell'interessato nelle attività ispettive e di vigilanza che comportano l'analisi di campioni. Le modifiche approvate dalle Commissioni sono volte a ripristinare l'applicabilità del citato articolo 223 delle disposizioni attuative del codice penale, coerentemente con il ripristino delle sanzioni penali in materia di sicurezza alimentare.
  L'articolo 1-bis interviene sull'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 per modificare la disciplina che, nel settore agroalimentare, consente di escludere in presenza di particolari condizioni l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a fronte dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'autorità di controllo (c.d. diffida). Rispetto alla normativa vigente, la disciplina della diffida contenuta nel nuovo comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto-legge: 1) si applica non più solo per le violazioni delle norme in materia agroalimentare, ma anche agli illeciti amministrativi in materia di sicurezza alimentare; 2) circoscrive l'applicazione dell'istituto alla prima contestazione dell'illecito; 3) fissa il più stringente termine di 30 giorni per l'adempimento alle prescrizioni (in luogo degli attuali 90); 4) non prevede un termine per l'elisione delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito (attualmente si applica il medesimo termine di 90 giorni previsto per l'adempimento alle prescrizioni) né richiede l'eventuale presentazione di specifici impegni da parte del trasgressore; 5) introduce, nelle more del termine di 30 giorni, una sospensione dei Pag. 331termini del procedimento di applicazione della sanzione; 6) esclude dall'applicazione dell'istituto i prodotti non conformi che siano già stati oggetto, anche in parte, di commercializzazione. Esclude dunque la possibilità di eliminare le conseguenze dannose dell'illecito tramite comunicazione al consumatore.
  La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1-bis interviene, infine, sul comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 che, per le violazioni delle norme agroalimentari, consente il pagamento in misura ridotta quando sia prevista la sola sanzione amministrativa pecuniaria. Senza modificare il campo d'applicazione della norma, sempre riferibile esclusivamente alla materia agroalimentare, il provvedimento elimina la parola «sola» consentendo dunque l'applicazione del pagamento in misura ridotta in tutti i casi di illecito amministrativo sanzionato con sanzione amministrativa pecuniaria (e dunque anche a quegli illeciti sanzionati, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche, ad esempio, con una sanzione interdittiva).
  Per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione, segnala che il provvedimento appare riconducibile in via prevalente alla materia «ordinamento civile e penale», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
  Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per quel che attiene l'ambito di competenza della Commissione. Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia.
S. 2168 Governo.
(Parere alla 8a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Bianca Laura GRANATO (MISTO), relatrice, ricorda anzitutto che il provvedimento è stato presentato al Senato il 1° aprile scorso per la conversione in legge; e si compone di 4 articoli.
  L'articolo 1 prevede che continuino ad applicarsi, non oltre la data del 31 maggio 2021, le disposizioni della convenzione stipulata con CIN (Compagnia Italiana di Navigazione) S.p.a per il trasporto marittimo con la Sardegna, la Sicilia e le Isole Tremiti, in modo da consentire la conclusione delle procedure già bandite per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio ed evitare che si verifichino interruzioni nell'erogazione dei servizi di continuità marittima.
  L'articolo 2 proroga dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021 il termine entro il quale deve essere completato il passaggio alle procedure telematiche per il rilascio del documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.
  L'articolo 3 prevede che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale proceda all'esperimento di un concorso di progettazione, secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, al fine di acquisire proposte ideative e progetti di fattibilità tecnica ed economica volti a contemperare lo svolgimento dell'attività crocieristica nel territorio di Venezia e della sua laguna al fine di salvaguardare l'unicità e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di tale territorio.
  L'articolo 4 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 1, in materia di proroga delle convenzioni marittime, appare riconducibile alla materia di competenza legislativa esclusiva tutela della concorrenza di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione In proposito ricorda che la sentenza n. 230 del 2013 della Corte costituzionale ha stabilito che la materia delle convenzioni marittime è riconducibile alla Pag. 332«tutela della concorrenza» di esclusiva competenza statale.
  L'articolo 2, in materia di documento unico di circolazione e di proprietà, appare riconducibile alla competenza legislativa esclusiva ordinamento civile di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
  L'articolo 3, in materia di traffico crocieristico e merci nella Laguna di Venezia, appare riconducibile sia alla materia di esclusiva competenza statale tutela dei beni culturali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione – che appare prevalente – sia alle materie di competenza legislativa concorrente porti e aeroporti civili e valorizzazione dei beni culturali, di cui all'articolo 117, terzo comma della Costituzione.
  Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per quel che attiene il riparto di competenze tra Stato e regioni.
  Ciò premesso rileva, con riferimento all'articolo 3, che ritiene comunque attinente con le competenze della Commissione indicare nella proposta di parere come la finalità perseguita dall'articolo (cioè la tutela della città di Venezia e della sua laguna) possa essere perseguita anche sollecitando un'azione sinergica dello Stato e delle autorità locali che si ponga l'obiettivo di una migliore programmazione, nelle more del concorso di idee proposto dall'articolo 3, dei flussi delle navi da crociera nella laguna e della rapida approvazione del piano regolatore portuale e di un piano di recupero idro-geo-morfologico. Per questo motivo prospetta l'inserimento nella proposta di parere di due condizioni. La prima volta a richiedere l'introduzione nel testo di previsioni per far sì che nelle more dello svolgimento del concorso di cui all'articolo 3 sia avviata un'azione sinergica tra i vari enti ed attori locali competenti al fine di attuare, già entro la presente stagione crocieristica, una programmazione degli arrivi e delle partenze delle navi distribuite sui diversi giorni della settimana, definendo una soglia massima di compresenze giornaliere. La seconda volta a richiedere che, in concorso con gli enti locali competenti, venga realizzato un nuovo Piano Regolatore Portuale che affronti, dopo cinquant'anni dal precedente, in tutta la sua complessità e radicalità, il futuro del rapporto tra città, laguna e porto, nel quadro di riferimento della portualità dell'Alto Adriatico e contestualmente venga elaborato un Piano di recupero idro-geo-morfologico della laguna che affronti la prospettiva dei cambiamenti climatici, il problema dell'assenza dei sedimenti fluviali, dell'asimmetria di comportamento idrodinamico delle bocche di porto, della pesca, ecc., ripensando nel suo insieme al ruolo e al modo di essere di una laguna riunificata con Venezia e le sue isole.

  La senatrice Roberta TOFFANIN (FIBP-UDC) nel condividere l'esigenza di tutela ambientale della laguna di Venezia, ricorda anche la grave situazione economica della città a seguito della pandemia e ritiene che colpire ulteriormente il turismo attraverso il divieto del traffico crocieristico potrebbe decretare definitivamente la «morte» della città in quanto tutto il sistema economico di Venezia ruota intorno al turismo. Chiede, pertanto, che in attesa che siano individuati nuovi sistemi, si possa pensare a procedere alla pulizia del canale Vittorio Emanuele III che consentirebbe il transito delle navi da crociera senza che queste debbano passare per San Marco, ciò per salvaguardare la città nel suo aspetto artistico ma anche economico.

  Il deputato Davide GARIGLIO (PD) nel condividere le preoccupazioni della collega Toffanin, fa tuttavia presente l'imperativo categorico di evitare che le colossali navi da crociera possano rappresentare un rischio concreto per la Basilica di San Marco e di mettere in sicurezza la città cercando, al contempo, di salvaguardare il turismo. Richiama inoltre la complessità della vicenda che ha visto decreti ministeriali consentire il transito delle navi e lo sversamento di liquami in contrasto con convenzioni internazionali. Ritiene poi singolare ricorrere alla fonte legislativa per far promuovere dall'autorità portuale veneziana un concorso di idee.

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  La senatrice Rosa Silvana ABATE (MISTO) nel riconoscere l'importanza di mantenere in vita il sistema economico nella città di Venezia, ricorda che questo obiettivo può essere perseguito solo tutelando il patrimonio ambientale e culturale della città e della laguna. Ricorda come l'entrata nei porti di queste navi con il conseguente flusso eccessivo di turisti abbia portato allo spopolamento della città. Rileva la necessità di proteggere anzitutto la città e di trovare una sintesi studiando un diverso percorso per portare i turisti a Venezia.

  La senatrice Roberta TOFFANIN (FIBP-UDC) precisa che la sua osservazione era volta ad evitare che le navi stazionino proprio davanti a San Marco mentre potrebbero attraccare al porto di Marghera che è isolato rispetto a Venezia consentendo comunque ai turisti di giungere a Venezia, ciò, ovviamente, in attesa di un progetto alternativo. Ricorda poi che lo spopolamento di Venezia non è dovuto soltanto al turismo. e come, in questo momento, a seguito dei gravi effetti della pandemia, le attività commerciali si trovino in una pesante crisi e corrano il rischio di essere vendute sottocosto, in particolare a soggetti cinesi. La città è vuota e stiamo perdendo il turismo che certo è da regolamentare ma sicuramente non certo con il blocco del sistema crocieristico perché ciò rischia di far perdere un indotto preziosissimo. Chiede pertanto di valutare questo aspetto e di trovare una sintesi delle diverse esigenze.

  La senatrice Bianca Laura GRANATO (MISTO) nel sottolineare che non intendeva vietare l'arrivo delle navi da crociera ma solo di distribuirne il transito su diversi giorni della settimana al fine di preservare quel patrimonio artistico che è poi la ragione per la quale i turisti vengono a Venezia. Si tratta, infatti, di una sorta di moratoria in attesa di un provvedimento strutturale, per gestire il flusso delle navi in maniera sostenibile. Questo è il senso delle condizioni introdotte nel parere al fine di preservare il più a lungo possibile le attività economiche e produttive di questo sito unico al mondo.

  Il deputato Diego ZARDINI (PD) Invita a trovare una soluzione che non indichi nello specifico la pulizia del canale Vittorio Emanuele III ma trovi una sintesi tra le diverse posizioni espresse.

  La senatrice Bianca Laura GRANATO (MISTO), relatrice, nel fare una sintesi delle posizioni emerse, propone quindi la trasformazione in osservazioni delle due condizioni in precedenza prospettate; propone inoltre di aggiungere alla prima osservazione le parole: «che contemperi le esigenze di tutela ambientale e quelle di promozione del turismo», espressione da riferirsi alla soglia massima di compresenze giornaliere da programmare; propone infine, nella seconda osservazione di indicare la pulizia dei canali tra i problemi da affrontare nell'ambito del piano di recupero idro-geo-morfologico. In tal senso, formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
S. 2144 Governo.
(Parere alla Commissioni 5a e 6a del Senato).
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 aprile 2021.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, formula una proposta di parere favorevole con una condizione e osservazioni (vedi allegato 4).

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) nel sottolineare l'importante ruolo della Commissione la cui competenza è molto complessa ribadisce l'importanza di non abdicare alla funzione di indirizzo propria della Commissione e ricorda che all'articolo 2 viene stanziato un fondo di 700 Pag. 334milioni di euro destinato alle aree alpine per il ristoro alle aree montane colpite nella stagione invernale. Poiché la ripartizione spetta al Governo sarebbe fondamentale dare una linea di indirizzo tenendo in considerazione le perdite subite dall'indotto dell'attività sciistica e non solo dai gestori degli impianti.
  Inoltre, con riferimento all'articolo 20 in materia di attività vaccinali espone la problematica delle RSA dove gli anziani, che pure sono stati vaccinati non possono entrare in contatto con i loro cari mentre è necessario avviare un piano di riaperture perché possano essere ripristinati i contatti con i familiari.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, invita a considerare i limiti determinati dall'ambito di competenza della Commissione, che impedisce di compiere valutazioni proprie delle commissioni di merito; con riferimento all'articolo 2 ritiene che comunque l'inserimento della rappresentanza di comuni e province tra i soggetti chiamati ad esprimere il parere sul riparto delle risorse sicuramente farà emergere l'aspetto richiamato dalla collega Rossini.

  La senatrice Rosa Silvana ABATE (MISTO) concorda con quanto dichiarato dalla collega Rossini, e ribadisce che tutto ciò che afferisce alle materie di competenza concorrente o residuale regionale è riconducibile alla competenza della commissione.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S) relatore, ritiene che una soluzione di mediazione possa essere rappresentata dall'inserimento nelle premesse di riferimenti ai due aspetti segnalati dalla collega Rossini. In particolare, nella premessa relativa all'articolo 2, si potrebbe in fine precisare che l'intesa in sede di Conferenza unificata proposta, anziché Stato-regioni come ora previsto, avvenga «tenendo altresì conto, ai fini del riparto, anche delle perdite di fatturato dell'indotto».
  Con riferimento all'articolo 20, alla fine della relativa premessa si potrebbe invece aggiungere che il migliore coordinamento delle disposizioni in materia di trasmissione dei dati sulle vaccinazioni dovrebbe essere operato «anche con riferimento alla necessità che Stato ed enti territoriali, a fronte dei progressi del piano di vaccinazione, elaborino linee guida per una maggiore possibilità di accesso dei familiari alle RSA».

  La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) ringrazia il relatore per aver accolto i suoi suggerimenti.

  La senatrice Roberta TOFFANIN (FIBP-UDC) chiede che l'approvazione del parere venga rinviata ad altra seduta in modo da poter meglio valutare anche ulteriori istanze che potrebbero essere sollevate, in quanto le Commissioni 5a e 6a del Senato non concluderanno l'esame prima della fine della settimana prossima.

  Emanuela CORDA presidente accede alla proposta avanzata e non essendovi altri iscritti a parlare rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

DL 44/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e i concorsi pubblici.
S. 2167 Governo.
(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e un'osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Sonia FREGOLENT (L-SP-PSd'Az), relatrice, rileva anzitutto come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, norme generali sull'istruzione, profilassi internazionale (articolo 117, secondo comma, lettere g), l), e q) della Costituzione) e alle materie di competenza legislativa concorrente istruzione e tutela Pag. 335della salute (articolo 117, terzo comma della Costituzione).
  Nel riassumere il contenuto del provvedimento ricorda come l'articolo 1 estenda a tutto il mese di aprile 2021 l'applicazione delle misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, adottate con il «provvedimento» (DPCM) del 2 marzo 2021. I commi da 2 a 6 prevedono l'applicazione per il periodo tra il 7 aprile e il 30 aprile 2021 di disposizioni intese a rimodulare sul territorio nazionale le misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica, in senso restrittivo a fronte della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti. Il comma 7 disciplina le sanzioni per la violazione delle misure di contenimento del contagio recate dall'articolo in esame, prevedendo che si applichino le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
  Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnala che il comma 2 dell'articolo 1, nel disporre, al primo periodo, che fino al 30 aprile 2021 alle regioni in zona gialla si applichino le misure previste per le regioni in zona arancione, stabilisce anche, al secondo periodo, che, sulla base dei dati epidemiologici e dell'andamento della campagna di vaccinazione, con deliberazione del Consiglio dei ministri siano possibili determinazioni in deroga; al riguardo, per l'impatto che la misura può avere sugli enti territoriali, rileva la necessità di un approfondimento sulla portata della disposizione, posto che comunque con una deliberazione non legislativa del Consiglio dei ministri non si potrebbe derogare a quanto stabilito al primo periodo con norma di rango primario.
  L'articolo 2 reca disposizioni per lo svolgimento delle attività nei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado nel periodo dal 7 al 30 aprile 2021. In particolare, si stabilisce la ripresa delle attività in presenza fino al primo anno della scuola secondaria di primo grado su tutto il territorio nazionale – zone rosse comprese –, con possibilità di deroga solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità. Per le zone gialle e arancioni si conferma l'attività didattica in presenza anche per gli studenti del secondo e terzo anno di scuola secondaria di primo grado. Per le medesime zone si conferma, altresì, che nella scuola secondaria di secondo grado l'attività didattica in presenza deve essere garantita ad almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento degli studenti.
  L'articolo 3 limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, per le somministrazioni dei vaccini contro il virus SARS-CoV-2 operate nel corso della relativa campagna vaccinale. La punibilità è esclusa a condizione che l'uso del vaccino sia stato conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio (emesso dalle competenti autorità) e alle circolari pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione (e ai singoli prodotti vaccinali).
  L'articolo 4 introduce, per il periodo intercorrente fino alla completa attuazione del piano strategico nazionale relativo alla vaccinazione contro il COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, l'obbligo della suddetta vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o nelle parafarmacie e negli studi professionali; i casi di esclusione dall'obbligo sono definiti dal comma 2 (con gli effetti previsti dai commi 10 e 11).
  Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 4 in materia di vaccinazioni pone diversi adempimenti in capo alle regioni e alle aziende sanitarie locali, con riferimento ai quali potrebbe risultare opportuno chiarire alcuni aspetti; in particolare, per quanto concerne il comma 1 potrebbe risultare opportuno circoscrivere meglio nel testo la platea degli «operatori di interesse sanitario» sottoposti, insieme agli «esercenti le professioni sanitarie», all'obbligo di vaccinazione, ad esempio richiamando anche nel testo, e non solo nella relazione Pag. 336illustrativa, la legge n. 43 del 2006 che attribuisce alla competenza delle regioni l'individuazione dei profili degli operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie disciplinate a livello nazionale; il comma, inoltre, prevede l'obbligo di vaccinazione «fino alla completa attuazione» del piano nazionale di vaccinazioni «e comunque non oltre il 31 dicembre 2021»; al riguardo, segnala che la disciplina vigente non contempla una procedura di accertamento della completa attuazione del piano; il comma 4 prevede poi che le regioni segnalino all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti «che non risultano vaccinati»; al riguardo appare opportuno chiarire se tali elenchi debbano comprendere anche i casi in cui risulti comunque presentata la richiesta di vaccinazione e i casi in cui, al momento, risulti effettuata solo la prima delle dosi di vaccino previste, nell'ambito dei prodotti vaccinali che richiedano un ciclo di somministrazioni;
  L'articolo 5 estende la disciplina relativa alla manifestazione del consenso alla vaccinazione anti SARS-CoV-2, prevista per i pazienti in condizioni di incapacità naturale ricoverati in strutture sanitarie assistite, anche alle persone incapaci non ricoverate.
  L'articolo 6 è volto a prorogare, dal 30 aprile al 31 luglio 2021, l'efficacia delle disposizioni speciali, contenute nel decreto-legge n. 137 del 2020, che disciplinano l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria.
  L'articolo 7 consente al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di disporre un ulteriore differimento della data delle elezioni da svolgersi comunque entro sei mesi dalla entrata in vigore del decreto-legge in conversione.
  L'articolo 8, ai commi da 1 a 3, dispone in materia di assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità. Il comma 4 reca una disciplina semplificata per le assemblee degli enti del terzo settore.
  L'articolo 9 differisce, per il solo anno 2021, dal 30 aprile al 15 giugno il termine limite previsto per la certificazione da parte delle regioni e province autonome dell'equilibrio di bilancio tramite rendicontazione dell'esercizio finanziario precedente,
  L'articolo 10, nei commi da 1 a 9, introduce a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni. Il comma 10 reca disposizione concernente talune modalità di semplificazione dello svolgimento dei concorsi dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità.
  L'articolo 11 consente lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti, che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell'emergenza pandemica da COVID-19.
  Formula una proposta di parere favorevole con una condizione e con osservazioni (vedi allegato 5).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli.
S. 1583.
(Parere alla 9a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Rosa Silvana ABATE (MISTO), relatrice, nel riassumere il contenuto del provvedimento ricorda come l'articolo 1, inserendo un nuovo articolo al decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, ha la finalità di introdurre le linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola. Le linee guida hanno lo scopo, tra le altre cose, di: Pag. 337assicurare ai produttori un accesso non discriminatorio nel mercato mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita che tengano conto del prezzo di produzione; favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata; garantire il rispetto dei princìpi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle relazioni commerciali in materia di cessione del prodotto agrumicolo.
  L'articolo 2 modifica il comma 2 dell'articolo 10-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, specificando le modalità di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli, con l'obiettivo di consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione e, nello stesso tempo, di tutelare la produzione agricola nazionale e di garantire il sostegno e la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole. Tale modalità deve, tra le altre cose, tenere conto del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche e del differente costo della manodopera negli areali produttivi, stimato sulla base dei dati forniti dal Ministero del lavoro, dall'ISTAT, dall'INPS, dall'INAIL e dall'ANPAL.
  L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Sottolinea che la finalità del provvedimento è quella di garantire una stabilizzazione della produzione e quindi dei redditi dei produttori, a sostegno di un settore importante per la vita sociale ed economica.
  Per quanto attiene alle competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali, il provvedimento appare riconducibile sia alla materia tutela della concorrenza, di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione sia alla materia agricoltura, di residuale competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma.
  A fronte di questo intreccio di competenze il comma 2 dell'articolo 1 opportunamente prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a stabilire le linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola; segnalo, però, dal punto di vista della formulazione, l'opportunità di sostituire le parole: «d'intesa con la» con le seguenti: «previa intesa in sede di».
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 6).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 9.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 21 aprile 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.