CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 aprile 2021
571.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 318

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Documento di economia e finanza 2021.
Doc. LVII, n. 4 e Annesso.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del documento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 aprile 2021.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata (vedi allegato 1).

  La Commissione approva.

Modifica all'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, in materia di proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno.
Nuovo testo C. 2663 Enrico Borghi e Gariglio.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 aprile 2021.

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), relatrice, illustra la proposta di parere favorevole con osservazione formulata (vedi allegato 2).

  Guido Germano PETTARIN (FI), nell'esprimere apprezzamento per il parere formulato dalla relatrice, ricorda che la tratta ferroviaria in oggetto riveste una particolare Pag. 319 importanza, sia per la sua remota origine, sia per l'arditezza del tracciato. Quest'ultimo, immerso nella natura, presenta tratti in fortissima pendenza e richiede, per le sue caratteristiche strutturali, standard di manutenzione assai più elevati della norma. Ne discende pertanto la necessità di assicurare, nell'ambito della Convenzione stipulata tra l'Italia e la Confederazione elvetica e nel contesto della normativa comunitaria in materia, condizioni di gestione della tratta ed esercizio del servizio ferroviario che assicurino comunque adeguati livelli di sicurezza e una costante manutenzione dell'infrastruttura, anche in vista di una sua opportuna valorizzazione a fini turistici. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo.

  La Commissione approva.

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.
Nuovo testo C. 2972 Governo.
(Parere alle Commissioni II e XII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 aprile 2021.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, ricorda che, nel corso dell'esame in sede referente, le Commissioni riunite II e XII hanno modificato il testo del disegno di legge di conversione in esame introducendovi tre articoli aggiuntivi, sui quali reputa opportuno presentare un'integrazione della relazione.
  I primi due articoli sono connessi con le modifiche apportate all'apparato sanzionatorio in materia di sicurezza alimentare, su cui, ricorda, il provvedimento interviene per evitarne l'abrogazione che era stata originariamente prevista a norma dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci.
  In particolare, i nuovi articoli 01 e 02 intervengono sulla disciplina della controperizia e della controversia, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27 del 2021. Si tratta delle disposizioni che disciplinano il prelevamento di campioni da parte delle autorità di controllo al fine del loro esame, la garanzia di poter svolgere analoghi esami in sede di controperizia da parte degli interessati (articolo 7), e la procedura da seguire in caso di contestazione degli esiti del controllo (articolo 8). Nella formulazione attuale entrambi gli articoli escludono l'applicazione dell'articolo 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, relativo alle garanzie dell'interessato nelle attività ispettive e di vigilanza che comportano l'analisi di campioni. Le modifiche approvate dalle Commissioni sono volte a ripristinare l'applicabilità di tale articolo 223, coerentemente con il ripristino delle sanzioni penali in materia di sicurezza alimentare.
  L'ulteriore articolo aggiuntivo 1-bis interviene invece sull'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 per modificare la disciplina che, nel settore agroalimentare, consente di escludere, in presenza di particolari condizioni, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a fronte dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'autorità di controllo (cosiddetta diffida).
  Rispetto alla normativa vigente, la disciplina della diffida contenuta nel nuovo comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto-legge: si applica non più solo per le violazioni delle norme in materia agroalimentare, ma anche agli illeciti amministrativi in materia di sicurezza alimentare; circoscrive l'applicazione dell'istituto alla prima contestazione dell'illecito; fissa il più stringente termine di 30 giorni per l'adempimento alle prescrizioni (in luogo degli attuali 90); non prevede un termine per l'elisione delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito (attualmente si applica il medesimo termine di 90 giorni previsto per l'adempimento alle prescrizioni), né richiede l'eventuale presentazione di specifici impegni da parte del trasgressore; introduce, nelle more del termine di 30 giorni, Pag. 320una sospensione dei termini del procedimento di applicazione della sanzione; infine, esclude dall'applicazione dell'istituto i prodotti non conformi che siano già stati oggetto, anche in parte, di commercializzazione, escludendo dunque la possibilità di eliminare le conseguenze dannose dell'illecito tramite comunicazione al consumatore.
  La disposizione interviene, inoltre, sul comma 4 del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 che, per le violazioni delle norme agroalimentari, consente il pagamento in misura ridotta quando sia prevista la sola sanzione amministrativa pecuniaria. Senza modificare il campo d'applicazione della norma, sempre riferibile esclusivamente alla materia agroalimentare, la modifica apportata elimina la parola «sola», consentendo dunque l'applicazione del pagamento in misura ridotta in tutti i casi di illecito amministrativo sanzionato con sanzione amministrativa pecuniaria e pertanto anche a quegli illeciti sanzionati, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche, ad esempio, con una sanzione interdittiva.
  Ciò premesso, esprime, anche a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente, una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

  Alex BAZZARO (LEGA) dichiara anche a nome del suo gruppo di condividere la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  Guido Germano PETTARIN (FI), nel ricordare che il provvedimento in esame ha ricevuto, nella giornata odierna, anche il parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali, sottolinea l'esigenza di dare pieno sostegno al ripristino della normativa sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, particolarmente rilevante anche in ragione dell'importanza che assume nel nostro Paese il patrimonio enogastronomico. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo.

  La Commissione approva.

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.