CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 aprile 2021
571.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 122

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 13.45.

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.
C. 2972 Governo.
(Parere alle Commissioni II e XII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali), il disegno di legge C. 2972, di conversione del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

  Sabrina DE CARLO (M5S), relatrice, rileva innanzitutto come il decreto-legge in esame abbia l'obbiettivo di evitare l'abrogazione dei reati della legge n. 283 del 1962 che sarebbe avvenuta il prossimo 26 marzo con l'entrata in vigore del decreto legislativo Pag. 123 di adeguamento della normativa nazionale alla normativa europea sui controlli della filiera agroalimentare. L'abolitio criminis che era in procinto di verificarsi, avrebbe travolto tutti i reati pregressi con effetti retroattivi anche sui reati già coperti dal giudicato colpendo quindi rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande che sarebbero così rimasti privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa, con pregiudizio della salute dei consumatori, in completa controtendenza rispetto alle crescenti esigenze di controllo del settore alimentare, connesse a beni fondamentali come la salute pubblica.
  Passando ad illustrare nel dettaglio il contenuto del decreto-legge, si sofferma innanzitutto sulle modifiche che sono state apportate in sede referente dalle Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali, in ragione delle quali sono stati inseriti nel decreto-legge gli articoli 01 e 01-bis – che intervengono sulla disciplina della controperizia e della controversia prevista agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27 del 2021 – nonché l'articolo aggiuntivo 1-bis, che interviene sull'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 al fine di modificare la disciplina della diffida nel settore agroalimentare.
  Le modifiche recate dagli articoli 01 e 01-bis sono volte a ripristinare l'applicabilità del citato articolo 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, coerentemente con il ripristino delle sanzioni penali in materia di sicurezza alimentare.
  L'articolo 1, comma 1, interviene sul decreto legislativo n. 27 del 2021, modificando l'articolo 18 di tale provvedimento.
  Nello specifico, la lettera a) del comma 1, modificando la lettera b) del comma 1 dell'articolo 18, sottrae all'abrogazione:

   le fattispecie sanzionate penalmente di cui agli articoli 5, 6 12, 12-bis e 18 della legge n. 283 del 1962;

   gli illeciti amministrativi di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 17 e 19 della medesima legge n. 283.

  Al riguardo, ricorda che l'articolo 5 della citata legge n. 283 è la base normativa per la prevenzione e la repressione penale degli illeciti alimentari, in quanto vieta l'impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande che siano: a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali; b) in cattivo stato di conservazione; c) con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali; d) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego.
  A tali precetti, l'articolo 6 della legge n. 283 associa le sanzioni penali contravvenzionali dell'arresto fino ad un anno o l'ammenda da euro 309 a euro 30.987, nonché, per le più gravi violazioni relative a sostanze insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione oppure che contengano residui di prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo, l'arresto da tre mesi ad un anno, o l'ammenda da euro 2.582 a euro 46.481, escludendo, in caso di frode tossica o comunque dannosa per la salute, l'applicazione dei benefici della sospensione condizionale e dell'estinzione della pena per decorso del tempo.
  L'articolo 12 della citata legge n. 283 vieta l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata all'alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti.
  L'articolo 12-bis completa il quadro sanzionatorio accessorio, attribuendo al giudice, in caso di particolare gravità e pericolo per la salute pubblica, ovvero di recidiva specifica, di disporre in sede di condanna la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca Pag. 124della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.
  L'articolo 8 della legge n. 283 punisce con la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 516 la violazione dell'obbligo di riportare sulla confezione o su etichette apposte sui prodotti alimentari e le bevande confezionate, l'indicazione della denominazione del prodotto, nonché la indicazione del nome o della ragione sociale o del marchio depositato, e la indicazione della sede dell'impresa produttrice e dello stabilimento di produzione, con la elencazione degli ingredienti in ordine decrescente di quantità presente, riferita a peso o volume, secondo le norme stabilite in specifico regolamento. L'articolo 9 della medesima legge n. 283 del 1962 disciplina il divieto di detenzione nei locali di lavorazione (o comunque in locali che siano in diretta comunicazione con questi) delle sostanze, il cui impiego non è consentito nella lavorazione di alimenti e bevande (la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 7.746). Anche prima dell'intervento del decreto-legge restava sottratto all'abrogazione l'illecito amministrativo di cui all'articolo 10, unico ad essere fatto salvo dall'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 27 del 2021.
  L'articolo 11 della richiamata legge n. 283 dispone il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 4.648 per chi viola il divieto di produrre, detenere per il commercio, porre in commercio od usare utensili da cucina o da tavola, recipienti o scatole per conservare sostanze alimentari, nonché qualsiasi altro oggetto destinato a venire a contatto diretto con sostanze alimentari, che siano composte da particolari materiali.
  L'articolo 13 della medesima legge n. 283 dispone il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 309 a euro 7.746 per chi viola il divieto di offrire in vendita o propagandare a mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo, sostanze alimentari, adottando denominazioni o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi o attestati di qualità o genuinità da chiunque rilasciati, nonché disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, sostanza, qualità o le proprietà nutritive delle sostanze alimentari stesse o vantando particolari azioni medicamentose.
  L'articolo 17 specifica che i contravventori alle disposizioni contenute nel regolamento generale di esecuzione della legge n. 283 del 1962 (di cui al DPR n. 327 del 1980) e ai vari regolamenti speciali sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 774.
  L'articolo 18 specifica che le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 12 della legge n. 283 si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave ai sensi di altre disposizioni.
  L'articolo 19 prevede l'esimente speciale in forza della quale le sanzioni non si applicano nei confronti di chi immette in commercio prodotti in confezioni originali, quando la non corrispondenza alle prescrizioni riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o che l'involucro originale non presenti segni di alterazione.
  Fa poi presente che oltre a quelle richiamate in precedenza, le ulteriori disposizioni sottratte all'abrogazione già nel testo originario dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, sono le seguenti:

   l'articolo 7, che consente la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti (ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito) purché siano autorizzate con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità;

   l'articolo 22, che ha previsto, entro sei mesi dalla pubblicazione della legge n. 283 del 1962, la pubblicazione di un decreto del Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, contenente l'elenco degli Pag. 125 additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

  La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto – legge interviene sulla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, per sottrarre all'abrogazione alcune disposizioni (gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12) della legge n. 441 del 1963, che ha modificato e integrato la legge n. 283.
  La lettera c) del comma 1 interviene sulla lettera d) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, facendo salve dall'abrogazione del regolamento di esecuzione di cui al DPR n. 327 del 1980 le disposizioni di esecuzione «degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22» della legge n. 283 del 1962.
  Al riguardo, rileva l'opportunità di approfondire se tale formulazione consenta effettivamente di individuare con precisione quali siano le disposizioni del citato regolamento (che consta di 79 articoli e quattro allegati) destinate a sopravvivere e quali quelle abrogate.
  Il «salvataggio» di tali disposizioni ha finalità di coordinamento, in quanto esse sono strettamente connesse alle disposizioni sanzionatorie della legge n. 283 sottratte all'abrogazione.
  L'articolo 1-bis, aggiunto, come ricordato in precedenza, nel corso dell'esame in sede referente, alla lettera a) sostituisce il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014, per modificare la disciplina che, nel settore agroalimentare, consente di escludere, in presenza di particolari condizioni, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, a fronte dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'autorità di controllo (cosiddetta diffida).
  Rispetto alla normativa vigente, la disciplina della diffida contenuta nel nuovo comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 91 si applica non più solo per le violazioni delle norme in materia agroalimentare, ma anche agli illeciti amministrativi in materia di sicurezza alimentare; circoscrive inoltre l'applicazione dell'istituto alla prima contestazione dell'illecito; fissa il più stringente termine di 30 giorni per l'adempimento alle prescrizioni (in luogo degli attuali 90); non prevede un termine per l'elisione delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito (attualmente si applica il medesimo termine di 90 giorni previsto per l'adempimento alle prescrizioni) né richiede l'eventuale presentazione di specifici impegni da parte del trasgressore; introduce, nelle more del termine di 30 giorni, una sospensione dei termini del procedimento di applicazione della sanzione; esclude dall'applicazione dell'istituto i prodotti non conformi che siano già stati oggetto, anche in parte, di commercializzazione. Esclude dunque la possibilità di eliminare le conseguenze dannose dell'illecito tramite comunicazione al consumatore.
  La lettera b) dell'articolo 1-bis interviene, inoltre, sul comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 che, per le violazioni delle norme agroalimentari, consente il pagamento in misura ridotta quando sia prevista la sola sanzione amministrativa pecuniaria. Senza modificare il campo d'applicazione della norma, sempre riferibile esclusivamente alla materia agroalimentare, la novella elimina la parola «sola», consentendo dunque l'applicazione del pagamento in misura ridotta in tutti i casi di illecito amministrativo sanzionato con sanzione amministrativa pecuniaria (e dunque anche a quegli illeciti sanzionati, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche, ad esempio, con una sanzione interdittiva).
  L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo alla pubblicazione (il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 24 marzo 2021 ed è pertanto entrato in vigore il 25 marzo 2021).
  Per quel che attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appaia riconducibile alla materia «ordinamento civile e penale», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Inoltre, le disposizioni sui Pag. 126controlli sono riconducibili alle materie «tutela della salute» e «alimentazione», di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1), che illustra.

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Modifica all'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, in materia di proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno.
C. 2663.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla IX Commissione Trasporti, il disegno di legge C. 2663 Enrico Borghi, recante proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno.

  Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, nel riassumere brevemente il contenuto della proposta di legge, rileva come essa consti di un solo articolo, che novella l'articolo 3, comma 9, della legge n. 194 del 1998, il quale dispone la proroga della durata della concessione ferroviaria della linea Domodossola-Locarno fino al 31 agosto 2026. Precedentemente il decreto-legge n. 670 del 1996 aveva prorogato la medesima concessione fino al 31 dicembre 1997.
  Segnala come il testo originario della proposta di legge prevedesse un'ulteriore proroga della citata concessione fino al 31 agosto 2046. A seguito di un emendamento del relatore approvato nel corso dell'esame in sede referente, tale termine è stato sostituito da quello del 31 agosto 2026. Secondo quanto precisato dal relatore nella seduta della IX Commissione del 7 aprile 2021, l'emendamento nasce da un'istanza del Governo ed è motivato dal fatto che il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 stabilisce che, a decorrere dal 25 dicembre 2023, i contratti di servizio pubblico in ambito ferroviario dovranno essere posti obbligatoriamente a gara e che, di conseguenza, la durata temporale della proroga della concessione della linea Domodossola-Locarno deve essere necessariamente ricalibrata, dal 2046 al 2026.
  Il relatore presso la IX Commissione ha nel contempo precisato come, a suo avviso, questa posizione del Governo debba essere ulteriormente approfondita.
  Ricorda inoltre che la linea ferroviaria Domodossola-Locarno rientra tra le linee ferroviarie isolate individuate dall'allegato al decreto ministeriale n. 347 del 2019. La costruzione e gestione della linea è disciplinata dalla Convenzione tra la Svizzera e l'Italia concernente una ferrovia elettrica a scartamento ridotto da Locarno a Domodossola del 12 novembre 1918, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 16 dicembre 1923, n. 3195.
  Come risulta dall'articolo 1 della citata Convenzione i due Governi si impegnano a far assicurare l'esercizio della ferrovia a scartamento ridotto da Locarno (Svizzera) a Domodossola (Italia) in base alle concessioni date in Svizzera alla «Società delle tramvie di Locarno», alla «Società della ferrovia Locarno–Pontebrolla–Bignasco (linea della Vallemaggia)» e alla «Società delle ferrovie regionali ticinesi» per il tronco da Locarno a Camedo (frontiera italiana) e in Italia alla «Società subalpina di imprese ferroviarie» per il tronco da Domodossola alla frontiera svizzera.
  La Società subalpina di imprese ferroviarie Spa è, sulla base di questa disposizione, che non risulta modificata, tutt'ora concessionaria della rete.
  Da un punto di vista dell'inquadramento normativo rileva come la rete ferroviaria in questione e i servizi su essa resi (essendo una rete ferroviaria isolata adibita al trasporto passeggeri, ed esercitando l'impresa ferroviaria unicamente servizi di trasporto Pag. 127 su tale rete) siano esclusi, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 2015, dall'applicazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo, che ha recepito la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, la quale istituisce uno spazio ferroviario europeo unico.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento, volto a prorogare l'affidamento di una rete ferroviaria la cui gestione è disciplinata da un trattato internazionale, appaia riconducibile alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», attribuita dall'articolo 117, primo comma, lettera a), della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 13.50.

Documento di economia e finanza 2021.
Doc. LVII, n. 4 e Annesso.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 aprile 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come la Commissione sia chiamata a concludere l'esame, in sede consultiva, ai fini del parere alla V Commissione Bilancio, il Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4 e Annesso).
  Ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Ceccanti, ha illustrato il provvedimento e avverte che il parere sul Documento dovrà essere espresso entro la seduta di oggi, atteso che esso sarà discusso in Assemblea nella seduta di domani.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, formula una proposta di parere con osservazioni (vedi allegato 3).

  Emanuele PRISCO (FDI), pur apprezzando lo sforzo intellettuale compiuto dal relatore nella predisposizione della sua proposta di parere, preannuncia il voto contrario del suo gruppo, ritenendo che la parlamentarizzazione sulle materie oggetto del PNRR e del DEF non possa essere solo auspicata, ma dovrebbe essere garantita a priori in qualsiasi democrazia, non potendosi certo richiedere la partecipazione del Parlamento come se fosse una benevola concessione dell'Esecutivo.
  Nel merito, dichiara di non condividere alcuni orientamenti del Governo in materia di immigrazione, che sembrano emergere dall'analisi di alcune parti del DEF e dello stesso PNRR, richiamando alcuni interventi in materia di contribuzione previdenziale degli immigrati, che sembrerebbero far pensare ad una politica di eccessiva apertura verso l'immigrazione, come accaduto sul tema degli sbarchi.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 21 aprile 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.05.

Pag. 128

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA, indi del vicepresidente Fausto RACITI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL 25/2021: Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021.
C. 3002 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 aprile 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha stabilito l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento per la giornata di lunedì 26 aprile prossimo: pertanto l'esame in sede referente dovrà concludersi entro la settimana in corso. In tale contesto segnala che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella riunione odierna, ha fissato la conclusione dell'esame in sede referente al massimo entro le ore 20 di domani, 22 aprile prossimo: pertanto, allo scadere di tale termine la Presidenza si riserva di porre in votazione la proposta di conferire alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento, anche qualora non si fosse concluso l'esame delle proposte emendative.
  Avverte quindi che sono pervenuti 6 ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità di 13 proposte emendative pronunciati nella seduta di ieri.
  In merito la Presidenza, pur avendo ulteriormente approfondito il contenuto delle proposte emendative, nonché le argomentazioni addotte nei ricorsi, ritiene di dover confermare i giudizi di inammissibilità.
  Al riguardo, per quanto attiene all'emendamento Silvestroni 2.2, rileva come esso intervenga sul numero massimo di mandati consecutivi per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il cui mandato termina nell'anno 2021, mentre, per quanto attiene all'emendamento Ferro 3-bis.16, rileva come esso riguardi la disciplina relativa alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre associazioni criminali, per quanto attiene alla tempistica di acquisizione, da parte della stessa Commissione, dei documenti necessari alla verifica della conformità della composizione delle liste alle indicazioni del codice di autoregolamentazione proposto dalla medesima Commissione: entrambi pertanto incidono su materie che non sono oggetto del decreto-legge.
  Con riferimento alle proposte emendative Montaruli 1-bis.10 e Butti 1-bis.01, Montaruli 3.2 e 3.01, relativamente al comma 2, ribadisce che, anche qualora esse fossero ritenute connesse a questioni affrontate dal decreto-legge, l'ambito materiale di quest'ultimo deve essere inteso, come già avvenuto in occasione del precedente decreto-legge in materia esaminato lo scorso anno, considerando che il provvedimento reca solo disposizioni derogatorie e temporanee riferite esplicitamente alle consultazioni elettorali previste nel 2021; pertanto, ogni proposta emendativa che preveda interventi a regime o che comunque fuoriescano da tale ambito temporale, deve considerarsi in questa sede inammissibile.

  Augusta MONTARULI (FDI) non condivide i giudizi di inammissibilità sul suo articolo aggiuntivo 3.01 e sul suo emendamento 3.2, facendo notare che tali proposte emendative recano disposizioni che appaiono strettamente connesse a quelle di carattere temporaneo e urgente già previste nel testo del decreto-legge. Ritiene dunque che si evochino strumentalmente certe argomentazioni – come quella che fa riferimento al carattere non temporaneo di certe norme recate dalle richiamate proposte emendative – solo per giustificarne l'inammissibilità e, quindi, per escluderle dal dibattito.

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  Giuseppe BRESCIA, presidente, invita la relatrice e il rappresentante del Governo a esprimere il parere sulle proposte emendative.

  Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO fa notare che il Governo, nell'espressione del parere sulle proposte emendative presentate, anche al Senato, nel corso dell'iter di esame del provvedimento in titolo, ha tenuto conto della necessità di garantire un effettivo svolgimento delle consultazioni elettorali, avendo ben chiaro l'obiettivo di evitare possibili blocchi di funzionamento della macchina elettorale. Rileva, peraltro, come il Governo abbia ritenuto fosse essenziale concentrarsi sullo specifico oggetto del provvedimento, rappresentato dal rinvio delle consultazioni elettorali per l'anno 2021, evitando, dunque, che si introducessero norme a regime. Pur ritenendo importante svolgere una discussione adeguata su tali temi, ritiene, peraltro, non si possa non tener conto dei termini di conversione del decreto-legge, che appaiono particolarmente stringenti, potendo richiedere modalità di esame che siano a tal fine compatibili.

  Sabrina DE CARLO (M5S), relatrice, pur ritenendo condivisibile il contenuto di alcune di tali proposte emendative – tra le quali richiama, l'emendamento Elisa Tripodi 3.1 volto a rendere possibile la sperimentazione del voto elettronico di cui all'articolo 1, commi 627 e 628, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 al voto elettronico, quelle relative alle modalità di presentazione delle liste, e altre proposte emendative, tra cui cita gli emendamenti Iezzi 2.1, 3-bis.1 e 3-bis.2, D'Ettore 3-bis.4 – fa notare che non vi sono le condizioni per intervenire su tali importanti argomenti in tale sede, considerati i ristretti tempi di esame alla Camera, che sono stati necessariamente imposti dall'andamento dei lavori al Senato.
  Auspica dunque che in futuro entrambe le Camere siano messe nelle condizioni di esaminare adeguatamente i provvedimenti, ponendosi rimedio ad una problematica che rischia di inficiare il confronto tra i gruppi.
  Alla luce di tale considerazioni invita quindi al ritiro di tutte le proposte emendative presentate.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, condivide le considerazioni svolte dalla relatrice, ritenendo opportuno che, attraverso una efficace interlocuzione con il Governo e con il Presidente del Senato, si garantiscano in futuro tempi di esame congrui in entrambi i rami del Parlamento.

  Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) ritira i suoi emendamenti 2.1, 3-bis.1 e 3-bis.2.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) ritira il suo emendamento 3-bis.4.

  Elisa TRIPODI (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.1.

  Augusta MONTARULI (FDI) illustra il suo emendamento 1.51, ritenendo inconcepibile che, adducendo strumentalmente il tema dell'emergenza sanitaria, si rinviino le consultazioni elettorali in Italia, mentre se ne consente lo svolgimento per gli stranieri residenti in Italia.
  Osserva come quello di voto sia un diritto costituzionale, che non può essere rinviato per mere ragioni di convenienza elettorale, facendo notare che in molti altri Paesi le elezioni si sono svolte regolarmente, nonostante l'emergenza epidemiologica.
  Rileva, in particolare, come il differimento delle elezioni amministrative determinerà un danno ai territori, attesa l'impossibilità per i sindaci di agire con pienezza di poteri.

  Emanuele PRISCO (FDI) fa notare che i pareri espressi dalla relatrice e dal Governo testimonino la volontà di blindare il provvedimento, ritenendo paradossale far svolgere le elezioni proprio in una finestra elettorale che non fu ritenuta adeguata in occasione del precedente differimento delle Pag. 130consultazioni elettorali, in ragione di una possibile recrudescenza del virus nel periodo invernale. Ritiene dunque non vi siano ragioni concrete per tale differimento, ritenendo, peraltro, non esaustiva la risposta resa dal Governo alla richiesta di informazioni formulata dal suo gruppo, considerato che gli elementi forniti al riguardo dal Comitato scientifico appaiono troppo generici.
  Richiamando la necessità di far svolgere le elezioni, come avvenuto in altri Paesi, fa notare che l'impossibilità del voto dovrebbe quantomeno condurre a constatare l'assoluto fallimento delle politiche di contrasto della pandemia da parte del Governo. Ritiene, dunque, che alla base di tale differimento vi siano solo ragioni di convenienza politica – in particolare manifestate dal gruppo del PD – tenuto conto che, nel frattempo, è stato consentito agli stranieri residenti in Italia di votare per le elezioni dei Paesi di appartenenza e si concede addirittura la possibilità ad alcuni partiti della maggioranza di svolgere i propri congressi in piena pandemia.

  La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.51.

  Augusta MONTARULI (FDI), illustrando il suo emendamento 1.124, rileva come esso sia volto a sopprimere il riferimento al permanere del quadro epidemiologico complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, assunto quale motivazione per il rinvio delle elezioni. Evidenzia come tale formulazione dell'articolo 1 contraddica in modo palese e paradossale le reiterate affermazioni del Governo e della maggioranza che prefigurano, anche grazie alla campagna vaccinale, un imminente decremento dei contagi e il ritorno alla normalità. Il testo dell'articolo 1 che l'emendamento in esame è volto a sopprimere afferma in sostanza esattamente il contrario, vale a dire che nel momento in cui si sarebbero dovute svolgere le elezioni il quadro epidemiologico non sarà mutato rispetto al momento dell'adozione del decreto-legge.
  Rileva, dunque, come la stessa maggioranza, escludendo la possibilità del miglioramento del quadro epidemiologico, sembri essere consapevole dell'incapacità del Ministro Speranza e del fallimento della campagna vaccinale, a causa dei ritardi finora accumulati e della scelta, dettata dalla volontà di non irritare la Cancelliera tedesca Angela Merkel, di non rendersi autonomi rispetto all'Unione europea, a meno che le reali motivazioni del rinvio delle elezioni non siano in realtà ben altre, di carattere politico.
  Sottolinea come l'emendamento in esame sia volto a evidenziare tale contraddizione e, dunque, le reali motivazioni, di carattere politico, del rinvio delle elezioni, che comporterà, come già osservato in precedenza, la compressione del diritto di voto e la sostanziale mancanza di una vera amministrazione, per diversi mesi, nei comuni interessati dalle consultazioni.

  Emanuele PRISCO (FDI) chiede, anche a nome della deputata Montaruli, la verifica del numero legale.

  Fausto RACITI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del Regolamento, la richiesta di verifica del numero legale in Commissione deve essere avanzata da almeno quattro deputati.

  Emanuele PRISCO (FDI) prende atto che la richiesta non è appoggiata dal prescritto numero di deputati, ma rileva nel contempo come la mancanza del numero legale sia comunque evidente e stigmatizza il fatto che la maggioranza, pur così ampia, non sia in grado di assicurare il numero legale.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) si associa alla richiesta di verifica del numero legale, sottolineando come l'appartenenza alla maggioranza non impedisca di chiedere comunque il rispetto delle regole.

  Fausto RACITI, presidente, fa presente che la richiesta di verifica del numero legale non risulta appoggiata dal numero di deputati prescritto dall'articolo 46, comma 4, del Regolamento, segnalando come, in assenza di tale verifica, non possa affermarsi Pag. 131 che il numero legale non è sussistente.

  Emanuele PRISCO (FDI) stigmatizza nuovamente il fatto che la maggioranza, nonostante la sua ampiezza numerica, non sia in grado di assicurare il numero legale, che è palesemente insussistente, pur non potendosi procedere alla verifica in quanto l'unica forza politica di opposizione non raggiunge il quorum prescritto per la relativa richiesta.
  Interviene, quindi, sull'emendamento Montaruli 1.124, associandosi alle considerazioni della deputata Montaruli e rilevando come il rinvio delle elezioni derivi in realtà dal fatto che le forze politiche della maggioranza non sono in grado di affrontarle, nonché dalla necessità di giustificare il mancato scioglimento delle Camere, motivato pretestuosamente dall'impossibilità di svolgere le elezioni durante la pandemia, a seguito della crisi del secondo Governo Conte. Ritiene del tutto evidente tale circostanza, a meno che la maggioranza non sia in realtà consapevole dell'impossibilità di miglioramento del quadro epidemiologico e dei ritardi della campagna vaccinale, anche a causa dell'inadeguatezza della gestione commissariale di Arcuri, sostenuta da forze politiche che fanno parte anche dell'attuale maggioranza.
  Ritiene dunque che il decreto-legge in esame sia immotivato sia sotto il profilo dei requisiti costituzionali della straordinaria necessità e urgenza, in quanto la pandemia è in atto da oltre un anno e vi sarebbe dunque stato il tempo di provvedere con legge ordinaria, sia nel merito, in quanto le motivazioni addotte per rinviare le elezioni sono pretestuose, come testimoniato dal fatto che in numerosi altri Paesi le elezioni si sono regolarmente svolte nonostante la pandemia.

  La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.124.

  Augusta MONTARULI (FDI), illustrando il suo emendamento 1.125, osserva come esso preveda, laddove si voglia mantenere il riferimento alla permanenza del quadro epidemiologico, che tale permanenza deve essere certificata dal comitato tecnico-scientifico. Ritiene, infatti, che laddove si decida di comprimere il diritto di voto per motivi sanitari, ciò debba avvenire sulla base di dati certi, verificati dal Comitato tecnico-scientifico – i cui membri godono peraltro della fiducia del Governo – il quale attesti che il quadro epidemiologico nella data prevista per l'indizione delle elezioni non è mutato rispetto al momento dell'emanazione del decreto-legge.
  Ritiene, infatti, che la compressione dei diritti fondamentali non possa basarsi su presupposti aleatori e non più attuali, ma debba fondarsi su parametri preventivamente individuati con precisione.
  Ricorda che il Paese sta subendo gravi conseguenze, non soltanto a causa dell'epidemia, ma anche delle misure restrittive che sono state adottate, le quali hanno provocato una grave crisi economica e sociale, che si è sovrapposta a quella sanitaria, e che hanno inciso in modo allarmante anche sulla salute mentale della popolazione.
  Ribadisce come il mancato accoglimento di tali proposte emendative renda evidente che il riferimento al quadro epidemiologico è solo un pretesto per rinviare le elezioni per motivazioni politiche.

  Emanuele PRISCO (FDI) sottolinea come nella documentazione trasmessa dalla Ministra dell'interno in risposta a una sua richiesta di informazioni non sia stata fornita alcuna valutazione del Comitato tecnico-scientifico a sostegno del rinvio delle elezioni, ma soltanto un estratto di verbale contenente valutazioni di carattere generico che non fanno alcun cenno al tema delle elezioni. Dopo aver stigmatizzato la difficoltà che incontra il Parlamento nell'acquisire tali valutazioni, sottolinea come, alla luce della genericità delle motivazioni poste alla base della decisione, il rinvio si configuri come una scelta del tutto arbitraria, in quanto tale incompatibile con un ordinamento democratico, e come l'emendamento in esame sia volto quanto meno a fare in modo che tale rinvio sia sostenuto da evidenze scientifiche.

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  La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.125.

  Augusta MONTARULI (FDI), illustrando il suo emendamento 1.126, sottolinea come esso si ponga in continuità con i precedenti e sia volto a prevedere che la valutazione della permanenza del quadro epidemiologico sia rimessa a un atto del Parlamento. Ritiene tale soluzione coerente con l'importanza della posta in gioco, costituita dal diritto di voto e dalla tenuta democratica delle istituzioni, e rispettosa della centralità del Parlamento, spesso proclamata solo a parole dalle forze politiche della maggioranza.
  Ribadisce come Fratelli d'Italia non possa accettare che l'epidemia, vale a dire un evento drammatico per la vita delle persone e delle famiglie, sia utilizzata a fini strumentali per rinviare le elezioni, e come le reali motivazioni di tale decisione siano altre.

  Emanuele PRISCO (FDI) auspica l'approvazione dell'emendamento Montaruli 1.126, ritenendo sia giusto attribuire al Parlamento il compito di valutare se sussista o meno un rischio sanitario suscettibile di determinare un differimento delle consultazioni elettorali.
  Ritiene grave negare il diritto al voto per ragioni di convenienza politica e restringere i diritti delle opposizioni, facendo notare, peraltro, come non si addica a un Paese civile consentire a un partito – il Partito democratico – di governare per anni, nonostante esso non sia mai risultato vincitore nelle elezioni.

  Stefano CECCANTI (PD), facendo riferimento ad alcune considerazioni svolte dai deputati del gruppo di FdI, i quali hanno fatto riferimento allo svolgimento delle elezioni in altri Paesi, ritiene importante tenere conto anche del livello di partecipazione democratica di tali Paesi e degli standard di competitività elettorale assicurati tra i candidati. Fa notare, ad esempio, che in Paesi come la Russia le elezioni non presentano certi requisiti, dando luogo a risultati piuttosto scontati.
  In risposta al deputato Prisco, fa poi notare che alcune sue considerazioni critiche non tengono conto di alcune dinamiche che possono apparire fisiologiche quando dalle elezioni non emerge alcuna maggioranza autosufficiente, come accaduto in occasione delle ultime elezioni politiche.

  La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.126.

  Augusta MONTARULI (FDI) illustra il suo emendamento 1.129, facendo notare come non esista alcun dato scientifico che giustifichi il rinvio delle elezioni sulla base di una presunta maggiore contagiosità delle varianti del virus. Ritiene dunque incomprensibile tale differimento, a meno che non si voglia riconoscere espressamente il sostanziale fallimento delle politiche del Governo volte a contrastare la pandemia.

  Emanuele PRISCO (FDI), ricollegandosi ad alcune considerazioni svolte dal deputato Ceccanti, fa notare che le elezioni si sono svolte regolarmente anche in Paesi dall'elevato standard democratico, nei quali il relativo esito non appare dunque certo scontato, richiamando, ad esempio, i casi di Israele, della Croazia, del Regno unito, della Germania, degli Stati Uniti, della Francia e di tante altre nazioni.
  Ritiene dunque non vi sia alcun motivo per rinviare le consultazioni elettorali, a meno che non si voglia ammettere che il Governo non sia stato in grado di fronteggiare la pandemia.

  Stefano CECCANTI (PD) ritiene sia ragionevole prevedere un rinvio delle consultazioni elettorali di qualche mese – come avvenuto peraltro in molti Paesi, tra i quali richiama la Serbia e i Paesi Bassi – al fine di garantire ai cittadini di votare in piena sicurezza. Ricorda, peraltro, che in Francia, nello scorso anno, fu necessario prevedere tale rinvio per scongiurare l'eventualità di far svolgere inutilmente il primo turno elettorale.

  La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.129.

  Augusta MONTARULI (FDI) illustra il suo emendamento 1.127, giudicando necessario che il Governo quantomeno rifletta su quale Pag. 133sia la finestra elettorale più adeguata, considerato che quella individuata rischia di compromettere l'avvio dell'anno scolastico e di danneggiare ulteriormente il settore del turismo.

  Emanuele PRISCO (FDI), ritiene inaccettabile cambiare le regole elettorali in corso in base a calcoli politici, dichiarandosi sorpreso che il gruppo del M5S, il quale ha sempre rivendicato, a parole, il suo ruolo di garante della democrazia, sia artefice e complice di tale scempio, rinnegando totalmente il suo spirito originario, nel tentativo di mantenere le sue posizioni di potere.
  Ritiene paradossale consentire di votare in ottobre inoltrato – considerato che molte consultazioni amministrative potrebbero contemplare il doppio turno – se si pensa che in occasione del precedente provvedimento di differimento delle elezioni, la maggioranza ritenne che tale eventualità fosse da scongiurare. Auspica, in conclusione, che il Governo almeno rifletta sull'individuazione di una finestra elettorale più adeguate alle esigenze del mondo della scuola e del turismo.

  La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.127.

  Augusta MONTARULI (FDI), illustrando il suo emendamento 1.130, sottolinea come esso sia volto a porre rimedio a un'evidente lacuna del testo, laddove si fa riferimento alle elezioni dei consigli circoscrizionali, e non anche a quelle dei consigli municipali. Rileva, infatti, come la città di Roma sia suddivisa in municipi, e non in circoscrizioni, e come l'eventuale reiezione dell'emendamento in esame determinerebbe l'insorgere di dubbi interpretativi, in quanto si potrebbe ritenere che le elezioni dei consigli municipali, non menzionate dal testo diversamente da quelle dei consigli circoscrizionali, non siano soggette al rinvio e debbano dunque tenersi alla scadenza naturale, vale a dire fra il 15 aprile e il 15 giugno.
  Ritiene che tale lacuna del testo normativo denoti una preoccupante mancanza di considerazione delle problematiche di Roma Capitale, anche sotto il profilo del decentramento amministrativo, e ricorda come, a seguito del rinvio delle elezioni, anche la città di Roma sarà sottoposta nei prossimi mesi a una sorta di amministrazione provvisoria, in quanto è del tutto evidente che la Sindaca in carica, senza entrare nel merito del giudizio politico sul suo operato, seppure formalmente nella pienezza dei suoi poteri, non lo sarà dal punto di vista politico e sostanziale, in quanto la sua durata in carica viene prorogata oltre la scadenza naturale.
  Raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento in esame, anche al fine di evitare le incertezze interpretative cui ha fatto cenno.

  Emanuele PRISCO (FDI) si associa alle considerazioni della deputata Montaruli, ritenendo la proposta emendativa in esame meritevole di accoglimento, in quanto volta a porre rimedio a un'evidente dimenticanza. Ricorda, infatti, come i municipi in cui è suddivisa Roma Capitale non siano in alcun modo assimilabili alle circoscrizioni e sottolinea come tale disattenzione si abbia proprio nel momento in cui è stato avviato un percorso, apparentemente condiviso, per il rafforzamento dei poteri e delle funzioni di Roma Capitale.
  Rileva quindi come, in occasione del rinvio delle consultazioni elettorali del 2020, sia stato fatto espresso riferimento alle elezioni dei consigli municipali e come, a maggior ragione, la mancanza di tale riferimento nel provvedimento in esame possa determinare i dubbi interpretativi richiamati dalla deputata Montaruli.
  Raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento in esame, rilevando come il suo mancato accoglimento potrebbe celare la volontà di ridimensionare il ruolo dei municipi di Roma Capitale.

  La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.130.

  Fausto RACITI, presidente, essendo prevista per le 15.45 una seduta delle Commissioni riunite I e V, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.45.