CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 aprile 2021
570.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 21 APRILE 2021

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 aprile 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 11.10.

DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
C. 2945-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena e che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  Fa presente, altresì, che le Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) hanno apportato modifiche al provvedimento nel corso dell'esame in sede referente e che gli emendamenti approvati, di iniziativa parlamentare, non sono corredati di relazione tecnica o di prospetto riepilogativo.
  Con riferimento all'articolo 1, commi da 7-bis a 7-quinquies, recante disposizioni su Ospedale Mater Olbia, per quanto concerne i profili di quantificazione rileva che le norme in esame consentono alla Regione Sardegna talune deroghe alla normativa sulla spesa sanitaria in favore della struttura «Mater Olbia». Rileva altresì che l'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che dall'anno 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato: la norma, cui i commi ora introdotti non derogano, viene espressamente richiamata, con ciò ribadendone l'efficacia anche relativamente alle innovazioni ora introdotte.
  Alla luce di tali constatazioni non ha osservazioni da formulare nel presupposto che la Regione Sardegna si avvalga delle facoltà di cui trattasi nel quadro dei propri vincoli di bilancio, tenuto conto che le norme in esame non derogano a tali vincoli. In proposito appare utile acquisire l'avviso del Governo.
  Per quanto concerne l'articolo 1-bis, recante disposizioni su visite alle persone detenute, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia il contenuto ordinamentale della disposizione.
  In merito all'articolo 2, recante disposizioni su Lavoro agile, congedi per genitori e bonus baby-sitting, con riferimento ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni in esame sono dirette a modificare in senso estensivo gli interventi di sostegno (lavoro agile, congedo straordinario per i genitori e bonus baby-sitting) per lavoratori con figli in didattica a distanza o in quarantena fino al 30 giugno 2021. Evidenzia in primo luogo che i benefici (congedo straordinario e bonus baby-sitting) sono riconosciuti nell'ambito di un predefinito limite di spesa, assistito da uno specifico meccanismo di monitoraggio, in base al quale l'INPS, qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande. Ciò premesso, rileva tuttavia che dalla relazione tecnica (riferita al testo originario C. 2945) si desume l'intenzione di dimensionare il tetto di spesa in modo da soddisfare pienamente le richieste che si assume saranno presentate. A seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, fa presente che è stato incrementato di 16,5 milioni di euro il limite di spesa complessivo, di cui al comma 8: il limite predetto è passato infatti da 282,8 (del testo originario) a 299,3 milioni Pag. 89 di euro per l'anno 2021. Sul punto, pur ribadendo che i maggiori oneri sono limitati all'entità dello stanziamento, ritiene che andrebbero comunque acquisiti gli elementi sottostanti la determinazione del nuovo limite di spesa al fine di poter verificare la congruità dello stanziamento rispetto alla finalità della norma.
  Con riferimento all'articolo 2, comma 1-ter, recante diritto alla disconnessione, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni in esame prevedono, per i lavoratori che svolgono l'attività in modalità agile, il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche. Evidenzia che l'esercizio del diritto alla disconnessione non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi. In proposito, non ha osservazioni da formulare per quanto riguarda l'applicabilità al lavoro privato, posto che sotto questo profilo la norma disciplina rapporti fra soggetti privati, dunque senza effetti diretti sulla finanza pubblica. Per quanto riguarda il lavoro pubblico non ha osservazioni (tenuto conto che viene fatta salva la disciplina contrattuale vigente, che la norma risulta applicabile alle sole prestazioni lavorative che a legislazione vigente possono essere svolte in modalità agile, ossia senza estensione del campo di applicazione dell'istituto, e che, in generale, alla disciplina del lavoro agile applicabile anche nel settore pubblico, di cui agli articoli da 18 a 23 della legge n. 81 del 2017, non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica) nel presupposto che la norma non abbia l'effetto di comportare, per le amministrazioni pubbliche, oneri organizzativi ulteriori rispetto a quelli attuali. Circa tale ipotesi sarebbe comunque utile una conferma.
  Per quanto riguarda l'articolo 2, comma 8-bis, recante disposizioni sul lavoro agile per genitori dipendenti pubblici con figli con disabilità, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la norma introdotta dalla Commissione di merito estende al lavoratore dipendente pubblico il diritto, già previsto in favore del lavoratore dipendente privato, di svolgere in via temporanea fino al 30 giugno 2021, in presenza di prestazioni lavorative compatibili con il lavoro agile, l'attività lavorativa secondo tale modalità nel caso in cui lo stesso lavoratore abbia almeno un figlio in condizioni di disabilità grave, ai sensi della legge n. 104 del 1992. Segnala che tale diritto viene, inoltre, esteso a tutti i lavoratori dipendenti, siano essi pubblici o privati, nel caso in cui abbiano figli in una situazione di bisogno educativo speciale (BES). Al riguardo osserva che, per effetto dei numerosi interventi normativi disposti per fronteggiare l'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da Covid-19, il lavoro agile è stato promosso nelle amministrazioni pubbliche quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. Tra tali interventi segnala che l'articolo 39 del decreto-legge n. 18 del 2020 già riconosce, anche nelle pubbliche amministrazioni e per la durata dell'emergenza epidemiologica, il diritto del lavoratore dipendente con prole in condizioni di disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992 a svolgere la propria prestazione in modalità agile purché tale modalità risulti compatibile con la prestazione medesima. Evidenzia, altresì, che a tali interventi normativi non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. Tanto premesso, ritiene comunque opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito all'eventuale impatto finanziario delle previsioni in esame sulle pubbliche amministrazioni, che, stante il tenore letterale delle stesse, sarebbero comunque tenute a garantire l'effettivo esercizio del suddetto diritto (ove compatibile con la prestazione) anche in presenza di una platea di beneficiari che per effetto del richiamo alla nozione di Bisogni educativi speciali (BES) – nei quali rientrano, tra l'altro, le situazioni di svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale – appare potenzialmente più ampia e difficilmente circoscrivibile, rispetto a quella individuabile a normativa vigente mediante il rinvio alle forme di disabilità grave certificate in virtù della legge n. 104 del 1992.
  Con riferimento all'articolo 3, comma 2, lettera b-bis), recante disposizioni finanziarie, Pag. 90 in merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la lettera b-bis) del comma 2 dell'articolo 3 fa fronte agli oneri derivanti dalle seguenti disposizioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente, dalle quali discendono, rispetto al testo originario del decreto-legge, maggiori spese nell'ordine complessivo di 16,5 milioni di euro per l'anno 2021:

   una più favorevole applicazione del congedo straordinario nei confronti dei genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, da cui derivano oneri pari a 0,4 milioni di euro per l'anno 2021;

   l'ampliamento delle categorie di lavoratori che, sussistendone le specifiche condizioni, possono usufruire del bonus per l'acquisto dei servizi di baby sitting, da cui derivano oneri pari a 16,1 milioni di euro per l'anno 2021.

  In particolare, segnala che ai predetti oneri la citata lettera b-bis) provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2021-2023, utilizzando, quanto a 12,5 milioni di euro, l'accantonamento di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 4 milioni di euro, quello di competenza del Ministero della salute.
  In proposito non ha osservazioni da formulare, posto che entrambi gli accantonamenti oggetto di riduzione recano le necessarie disponibilità. Segnala, inoltre, che le Commissioni di merito hanno altresì recepito, durante l'esame in sede referente, la condizione deliberata sul testo iniziale del decreto-legge, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nella seduta del 13 aprile scorso, essenzialmente diretta a precisare che l'annualità cui si riferisce la copertura di quota parte degli oneri complessivi del provvedimento, disposta dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3, è il 2021. Osserva infine che, ai sensi del successivo comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio connesse all'attuazione del presente provvedimento.

  La Sottosegretaria Laura CASTELLI, riguardo all'articolo 1, commi da 7-bis a 7-quinquies, finalizzato ad assicurare l'operatività del nuovo ospedale e centro di ricerca applicata «Mater Olbia», conferma che la regione Sardegna assicura annualmente la copertura dei maggiori oneri nell'ambito del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvedendo, pertanto, al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.
  Segnala che l'articolo 1-bis, in materia di visite alle persone detenute, ha natura ordinamentale e procedurale e pertanto dall'attuazione dello stesso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che alle attività collegate, ordinariamente già espletate, si potrà provvedere attraverso l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Fa presente che l'incremento del limite di spesa complessivo, pari a 16,5 milioni di euro per l'anno 2021, previsto all'articolo 2, in materia di lavoro agile, congedi straordinari per genitori e bonus baby-sitting, consente di far fronte congruamente ai maggiori oneri derivanti dall'estensione del bonus baby-sitting e dell'istituto del congedo straordinario, introdotta nel corso dell'esame in sede referente. In particolare, per quanto riguarda l'estensione dell'istituto del congedo straordinario a favore di un genitore di figli con disabilità in situazione di gravità, evidenzia che, utilizzando le stesse ipotesi della relazione tecnica del decreto-legge n. 31 del 2021, si stima un maggior onere di 0,4 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 0,15 milioni di copertura figurativa. Per quanto riguarda invece l'estensione del bonus baby-sitting fa presente che si stima che la platea potenziale beneficiaria della misura in esame riguardi 13.400 lavoratori. Segnala che si è inoltre tenuto conto di un numero di settimane di fruizione del bonus baby-sitting pari a 12 e di un importo settimanale del bonus pari a Pag. 91100 euro. Fa presente che l'onere complessivo che ne deriva è risultato pertanto pari a 16,1 milioni di euro per l'anno 2021.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 2945-A Governo, di conversione del decreto-legge n. 30 del 2021 recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    riguardo all'articolo 1, commi da 7-bis a 7-quinquies, finalizzato ad assicurare l'operatività del nuovo ospedale e centro di ricerca applicata “Mater Olbia”, si conferma che la regione Sardegna assicura annualmente la copertura dei maggiori oneri nell'ambito del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvedendo, pertanto, al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

    l'articolo 1-bis, in materia di visite alle persone detenute, ha natura ordinamentale e procedurale e pertanto dall'attuazione dello stesso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che alle attività collegate, ordinariamente già espletate, si potrà provvedere attraverso l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    l'incremento del limite di spesa complessivo, pari a 16,5 milioni di euro per l'anno 2021, previsto all'articolo 2, in materia di lavoro agile, congedi straordinari per genitori e bonus baby-sitting, consente di far fronte congruamente ai maggiori oneri derivanti dall'estensione del bonus baby-sitting e dell'istituto del congedo straordinario, introdotta nel corso dell'esame in sede referente;

    in particolare, per quanto riguarda l'estensione dell'istituto del congedo straordinario a favore di un genitore di figli con disabilità in situazione di gravità, utilizzando le stesse ipotesi della relazione tecnica del decreto-legge n. 31 del 2021 si stima un maggior onere di 0,4 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 0,15 milioni di copertura figurativa;

    per quanto riguarda invece l'estensione del bonus baby-sitting si stima che la platea potenziale beneficiaria della misura in esame riguardi 13.400 lavoratori;

    si è inoltre tenuto conto di un numero di settimane di fruizione del bonus baby-sitting pari a 12 e di un importo settimanale del bonus pari a 100 euro;

    l'onere complessivo che ne deriva è risultato pertanto pari a 16,1 milioni di euro per l'anno 2021,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) preliminarmente chiede al Governo e al relatore di chiarire se alcuni rilievi del Comitato per la legislazione, relativi alla conformità del provvedimento ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, sono stati presi in considerazione, come ad esempio quello di esplicitare il carattere derogatorio delle disposizioni dei commi da 16-bis a 16-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 e quello relativo all'opportunità di dare seguito all'ordine del giorno Ceccanti n. 9/2921/8, accolto con una riformulazione dal Governo nella seduta dell'11 marzo scorso nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2921, di Pag. 92conversione del decreto-legge n. 2 del 2021. Segnala, inoltre, che numerose proposte emendative presentate dal gruppo di Fratelli d'Italia non sono state accolte durante l'esame in sede referente del provvedimento poiché non è stata trovata un'adeguata copertura finanziaria, seppure il Governo sembrava condividerle nel merito, come dimostrato dal fatto che il sottosegretario presente durante le sedute delle Commissioni XI e XII ha assicurato che il loro contenuto verrà trasposto in provvedimenti successivi. In proposito, non comprende come non sia possibile trovare un'adeguata copertura finanziaria per proposte considerate condivisibili quando è prevista l'approvazione di uno scostamento di bilancio di circa 40 miliardi di euro. Al riguardo sospetta che tale atteggiamento del Governo sia volto, in realtà, a rinviare la trattazione di argomenti importanti, che hanno lo scopo di eliminare una serie di discriminazioni, come quello relativo alla possibilità di richiedere il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per tutti i figli minori a carico, invece che per uno solo.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, replicando all'onorevole Lucaselli, evidenzia che sono le Commissioni di merito a valutare se prendere in considerazione i rilievi formulati dal Comitato per la legislazione. Per quanto riguarda le richieste di chiarimento sugli aspetti finanziari ritiene che la rappresentante del Governo abbia fornito risposte esaustive.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala le seguenti:

   Bellucci 1.28, che, allo scopo di garantire l'attività didattica in presenza per l'intera popolazione studentesca, prevede, da un lato, l'attivazione di convenzioni con tutti i gestori di mezzi di trasporto privati, dall'altro, l'erogazione di un contributo di 80 milioni di euro per il 2021 in favore delle scuole paritarie al fine di promuovere collaborazioni e condivisioni di spazi tra queste ultime e le scuole pubbliche statali, senza tuttavia indicare la relativa copertura finanziaria;

   Bellucci 1.29, che prevede che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado debbano garantire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con disabilità, anche qualora sia prevista l'adozione di forme flessibili di organizzazione dell'attività didattica o l'incremento del ricorso alla didattica digitale integrata, complementare alla didattica in presenza, senza tuttavia recare la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria. In tale quadro, propone di esprimere parere contrario sulla proposta emendativa in esame, analogamente a quanto già deliberato dalla Commissione bilancio nella seduta dello scorso 9 marzo sull'emendamento Bellucci 1.5 di identico contenuto, riferito all'A.C. 2921 di conversione del decreto-legge n. 2 del 2021;

   Bellucci 1.27, che prevede che, nelle more di una riforma organica del welfare, le strutture assistenziali per anziani devono essere integrate con le strutture di continuità assistenziale territoriale extraospedaliera, utilizzando il personale inquadrato negli organici della sanità, senza tuttavia recare la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria. In tale quadro, propone di esprimere parere contrario sulla proposta emendativa in esame, analogamente a quanto già deliberato dalla Commissione bilancio nella seduta dello scorso 9 marzo sull'emendamento Bellucci 3.4 di identico contenuto, riferito all'AC 2921 di conversione del decreto-legge n. 2 del 2021;

   Sapia 1.4, che è volta a sospendere le tutele derivanti dalla registrazione dei brevetti sui vaccini approvati dall'Agenzia europea per i medicinali, allo scopo di mettere Pag. 93 i vaccini a disposizione dello Stato italiano per consentirne l'immediata produzione in Italia. Per i produttori di vaccini è previsto un equo indennizzo determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, senza tuttavia quantificare i relativi oneri né indicare la copertura finanziaria;

   Cirielli 1.35, che è volta all'assunzione straordinaria di personale dei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico, mediante scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie valide, affinché sia garantito un controllo più efficiente del territorio in seguito alla diffusione dell'epidemia, senza tuttavia quantificare i corrispondenti oneri né indicare la copertura finanziaria;

   Bellucci 1.32, che è volta a istituire un contributo in favore dei Servizi per le dipendenze patologiche e dei Dipartimenti di salute mentale e di neuropsichiatria infantile, per l'assunzione di medici, infermieri, psicologi ed educatori, nonché di presidi sanitari, senza tuttavia quantificare i relativi oneri né indicare la relativa copertura finanziaria;

   Mollicone 1.0200, che è volta ad esonerare dal pagamento degli oneri contributivi per un periodo non inferiore a sei mesi le imprese che gestiscono attività, servizi culturali, eventi, congressi e spettacoli, cinematografici e teatrali, senza tuttavia quantificare i relativi oneri né indicare la relativa copertura finanziaria;

   Bellucci 1.019 e 2.102, che aumentano fino a diciotto giornate il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa previsto dall'articolo 24 del decreto-legge n. 18 del 2020, disponendo, altresì, che tali giornate siano fruibili fino al 30 giugno 2021, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;

   Delmastro Delle Vedove 1.017, che è volta a riaprire per un periodo non inferiore a trenta giorni i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla sessione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense per l'anno 2020. In tale quadro, propone di esprimere parere contrario sulla proposta emendativa in esame, analogamente a quanto già deliberato dalla Commissione bilancio nella seduta dello scorso 13 aprile sull'emendamento Delmastro Delle Vedove 1.01 di identico contenuto, riferito all'A.C. 2989 di conversione del decreto-legge n. 31 del 2021;

   Mollicone 1.0203, che istituisce un contributo a fondo perduto di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 in favore delle imprese nel settore culturale, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante copertura inidonea, ossia attraverso corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, senza tuttavia intervenire sulla disciplina sostanziale che prevede l'erogazione del predetto reddito, con ciò «spiazzando» la relativa copertura degli oneri prevista a legislazione vigente;

   Mollicone 1.0204, che istituisce un contributo a fondo perduto di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 in favore delle imprese nel settore sportivo, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante copertura inidonea, ossia attraverso corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, senza tuttavia intervenire sulla disciplina sostanziale che prevede l'erogazione del predetto reddito, con ciò «spiazzando» la relativa copertura degli oneri prevista a legislazione vigente;

   Sapia 2.201, che è volta a consentire la fruizione del congedo parentale di cui all'articolo 2, comma 2, da parte del lavoratore dipendente anche in regime di part time genitore di figlio convivente minore di anni quattordici anche cumulativamente all'altro genitore, anziché alternativamente a quest'ultimo come attualmente previsto dal testo, senza tuttavia recare la quantificazione dei maggiori oneri rispetto a quelli stimati dalla relazione tecnica con riferimento al testo originario né l'individuazione della relativa copertura finanziaria;

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   Rizzetto 2.73 e Frassinetti 2.34, che riconoscono il congedo straordinario previsto dal comma 2 dell'articolo 2 anche quando sia possibile svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, senza tuttavia recare la quantificazione dei maggiori oneri rispetto a quelli stimati dalla relazione tecnica con riferimento al testo originario né l'individuazione della relativa copertura finanziaria;

   Bucalo 2.33, che prevede il riconoscimento del congedo straordinario previsto dal comma 2 dell'articolo 2 ai lavoratori dipendenti con figli minori di undici anni anche quando sia possibile svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, mentre prevede tale riconoscimento per i lavoratori dipendenti con figli tra undici e quattordici anni solo nei casi in cui non è possibile svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, come già stabilito dal provvedimento nel caso di lavoratori dipendenti con figli minori di quattordici anni, senza tuttavia recare la quantificazione dei maggiori oneri rispetto a quelli stimati dalla relazione tecnica con riferimento al testo originario né l'individuazione della relativa copertura finanziaria;

   Montaruli 2.112, che estende la platea dei beneficiari del congedo straordinario previsto dal comma 2 dell'articolo 2, includendo anche i lavoratori dipendenti con figli minori di sedici anni, senza tuttavia recare la quantificazione dei maggiori oneri rispetto a quelli stimati dalla relazione tecnica con riferimento al testo originario né l'individuazione della relativa copertura finanziaria;

   Montaruli 2.111, che elimina la previsione per cui il congedo straordinario previsto dal comma 2 dell'articolo 2 sia fruibile alternativamente dai lavoratori dipendenti genitori di figli minori di quattordici anni, senza tuttavia recare la quantificazione dei maggiori oneri rispetto a quelli stimati dalla relazione tecnica con riferimento al testo originario né l'individuazione della relativa copertura finanziaria;

   Bucalo 2.36, Montaruli 2.113 e 2.114, Bucalo 2.35, Montaruli 2.115 e 2.116, che aumentano a vario titolo la percentuale di retribuzione cui corrisponde l'indennità per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, senza tuttavia recare la quantificazione dei maggiori oneri rispetto a quelli stimati dalla relazione tecnica con riferimento al testo originario né l'individuazione della relativa copertura finanziaria;

   Montaruli 2.117, che elimina la previsione per cui l'astensione dal lavoro per i lavoratori dipendenti con figli tra 14 e 16 anni prevista dal comma 5 dell'articolo 2 sia fruibile alternativamente dai genitori, senza tuttavia recare la quantificazione dei maggiori oneri rispetto a quelli stimati dalla relazione tecnica con riferimento al testo originario né l'individuazione della relativa copertura finanziaria;

   Bellucci 2.106, che è volta a prevedere che il congedo fruibile, alternativamente, da uno dei genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2, sia accompagnato dalla corresponsione di retribuzione o indennità all'80 per cento della retribuzione stessa e dal riconoscimento della contribuzione figurativa, in ciò ponendosi in senso diametralmente opposto a quanto attualmente stabilito dal testo del provvedimento, che invece non prevede la corresponsione di indennità né il riconoscimento di contribuzione figurativa. In tale quadro, evidenzia che la proposta emendativa non reca la quantificazione dei maggiori oneri rispetto a quelli stimati dalla relazione tecnica con riferimento al testo originario né l'individuazione della relativa copertura finanziaria;

   Frassinetti 2.37, che è volta a prevedere che il congedo fruibile, alternativamente, da uno dei genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2, sia accompagnato dal riconoscimento della contribuzione figurativa, in ciò ponendosi in senso diametralmente opposto a quanto attualmente stabilito dal testo del provvedimento, che invece non prevede il riconoscimento di contribuzione figurativa. In tale quadro, Pag. 95evidenzia che la proposta emendativa non reca tuttavia la quantificazione dei maggiori oneri rispetto a quelli stimati dalla relazione tecnica con riferimento al testo originario né l'individuazione della relativa copertura finanziaria;

   Varchi 2.109, che estende a tutti i lavoratori dipendenti – e non solo a quelli previsti dal comma 6 dell'articolo 2, sulla base dei quali sono stati quantificati gli oneri della relazione tecnica – l'erogazione del bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, senza tuttavia recare la quantificazione dei maggiori oneri rispetto a quelli stimati dalla relazione tecnica con riferimento al testo originario né l'individuazione della relativa copertura finanziaria;

   Bucalo 2.38, che estende ai lavoratori del comparto della scuola pubblica o paritaria la fruizione del bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, di cui al comma 6 dell'articolo 2, senza tuttavia recare la quantificazione dei maggiori oneri rispetto a quelli stimati dalla relazione tecnica con riferimento al testo originario né l'individuazione della relativa copertura finanziaria;

   Montaruli 2.120 e Bellucci 2.107, che elevano da 100 euro a, rispettivamente, 250 e 200 euro settimanali l'importo del bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, di cui al comma 6 dell'articolo 2, senza tuttavia recare la quantificazione dei maggiori oneri rispetto a quelli stimati dalla relazione tecnica con riferimento al testo originario né l'individuazione della relativa copertura finanziaria;

   Lucaselli 2.108, che prevede che l'importo del bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, di cui al comma 6 dell'articolo 2, sia pari a 100 euro settimanali per ciascun figlio a carico, diversamente dal testo del provvedimento che lo prevede invece come limite massimo per nucleo familiare, senza tuttavia recare la quantificazione dei maggiori oneri rispetto a quelli stimati dalla relazione tecnica con riferimento al testo originario né l'individuazione della relativa copertura finanziaria;

   Moretto 2.30, che estende la fruizione del bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, di cui al comma 6, quarto periodo, dell'articolo 2, anche ai lavoratori dipendenti (per i figli conviventi minori di dieci anni), senza tuttavia recare la quantificazione dei maggiori oneri rispetto a quelli stimati dalla relazione tecnica in rapporto al testo originario né l'individuazione della relativa copertura finanziaria;

   Bucalo 2.39, che prevede che il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, di cui al comma 6 dell'articolo 2, a determinate condizioni possa essere fruito anche cumulativamente al cosiddetto bonus asili nido, diversamente da quanto stabilito dal testo del provvedimento, senza tuttavia recare la quantificazione dei maggiori oneri rispetto a quelli stimati dalla relazione tecnica con riferimento al testo originario né l'individuazione della relativa copertura finanziaria;

   Frassinetti 2.41, che è volta ad eliminare la previsione secondo cui il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting può essere fruito solo in alternativa, tra l'altro, alla misura di cui al comma 1 dell'articolo 2, relativa allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile, senza tuttavia recare la quantificazione dei maggiori oneri rispetto a quelli stimati dalla relazione tecnica con riferimento al testo originario né l'individuazione della relativa copertura finanziaria;

   Bucalo 2.40, che prevede che, nel caso in cui sia presente un solo genitore ovvero nel caso di genitori separati o divorziati o con figli con disabilità in situazione di gravità accertata, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, di cui al comma 6 dell'articolo 2, possa essere fruito sempre, e non quindi in alternativa rispetto alle altre misure previste dal testo del provvedimento, senza tuttavia recare la quantificazione dei maggiori oneri rispetto a quelli stimati dalla relazione tecnica con riferimento al testo originario né l'individuazione della relativa copertura finanziaria;

   Bucalo 2.42, che è volta a limitare i casi in cui l'altro genitore non possa fruire Pag. 96del congedo di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 2 ovvero del bonus di cui al successivo comma 6, in particolare escludendo dall'ambito di applicazione l'ipotesi in cui il genitore svolga la prestazione di lavoro in modalità agile, senza tuttavia recare la quantificazione dei maggiori oneri rispetto a quelli stimati dalla relazione tecnica con riferimento al testo originario né l'individuazione della relativa copertura finanziaria;

   Montaruli 2.121, che è volta a consentire la fruizione del congedo di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 2 ovvero del bonus di cui al successivo comma 6 anche nel caso in cui l'altro genitore svolga la prestazione di lavoro in modalità agile o già fruisca del predetto congedo oppure non svolga alcuna attività lavorativa o sia sospeso dal lavoro, in ciò estendendo la platea dei beneficiari rispetto a quanto attualmente stabilito dal testo del provvedimento. In tale quadro, fa presente che la proposta emendativa non reca tuttavia la quantificazione dei maggiori oneri rispetto a quelli stimati dalla relazione tecnica con riferimento al testo originario né l'individuazione della relativa copertura finanziaria;

   Bellucci 2.105, che prevede il riconoscimento di un voucher in favore di un solo genitore per ciascun figlio a carico di età inferiore a diciotto anni, volto a favorire l'accesso ai servizi psicologici da parte delle famiglie interessate, con oneri quantificati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che risultano tuttavia privi di copertura finanziaria;

   Bellucci 2.104, che prevede il riconoscimento di un contributo fino a 5.000 euro per l'anno 2021 in favore di un solo caregiver per nucleo familiare, purché convivente con la persona assistita, con oneri che non risultano quantificati se non in via indiretta, alla cui copertura si provvede tramite utilizzo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019 e 2020, sul Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge n. 205 del 2017, in ciò concretizzando una modalità di copertura non conforme alla vigente disciplina contabile;

   Montaruli 2.122, che prevede l'erogazione di un contributo di 300 euro mensili a favore dei minori di sedici anni da destinare allo svolgimento di attività sportiva o supporto psicologico, senza tuttavia recare alcuna quantificazione degli oneri né individuazione della relativa copertura finanziaria.

  Per quanto concerne, invece, le proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

   Gemmato 1.34, che è volta a prorogare fino al 31 dicembre 2023 la disposizione dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente il trattenimento in servizio del personale sanitario anche in deroga ai limiti previsti dalla vigente disciplina sul collocamento in quiescenza. Rileva, che l'emendamento, inoltre, estende tale disposizione anche ai dirigenti medici docenti universitari o ricercatori che svolgono attività assistenziale nelle aziende ospedaliere universitarie e presso gli istituti universitari di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, quantificati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione dell'onere e all'idoneità della copertura finanziaria proposta;

   Bucalo 1.09, che è volta, da un lato, a sospendere per l'anno scolastico 2021/2022 la previsione per cui i docenti immessi in ruolo possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità e, dall'altro, a prorogare fino al 15 maggio 2021 i termini per la presentazione delle domande Pag. 97 relative alla mobilità per l'anno scolastico 2021/2022. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

   Bucalo 1.07 e 1.08, che sono volte a prorogare fino al 15 maggio 2021 i termini per la mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2021/2022. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative;

   Frassinetti 1.010, che autorizza una mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 per i dirigenti scolastici neo-assunti nell'anno scolastico 2019/2020. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative;

   Bellucci 1.018, che, tra l'altro, include anche i lavoratori dipendenti pubblici o privati affetti da malattie croniche o rare tra i soggetti per cui, in base all'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero, provvedendo agli oneri derivanti dalla medesima proposta emendativa, valutati in 200 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla quantificazione dell'onere e alla idoneità della copertura finanziaria indicata nella proposta emendativa;

   Sapia 2.61, che prevede che i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 siano coperti da contribuzione effettiva, valida ai fini del trattamento di quiescenza e dei trattamenti di fine rapporto e di fine servizio. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

   Barzotti 2.200, che è volta a prevedere, da un lato, il limite massimo complessivo di 1.600 euro mensili in relazione ai congedi parentali di cui al comma 2 dell'articolo 2, dall'altro, l'incremento da 100 a 250 euro settimanali dell'importo del bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting di cui al successivo comma 6. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

   Bellucci 2.103, che prevede il riconoscimento di un'indennità, di importo variabile tra 300 e 600 euro, in favore dei lavoratori autonomi, non titolari di pensione, commisurata alla durata della quarantena del figlio convivente minore di anni quattordici, provvedendo ai relativi oneri, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della relativa copertura finanziaria.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore in ragione di una quantificazione o copertura carente o inidonea, ivi inclusi gli articoli aggiuntivi Mollicone 1.0203 e 1.0204, che recano una clausola di copertura finanziaria inidonea, per le ragioni dianzi evidenziate dal relatore. Per quanto concerne invece le proposte emendative sulle quali il relatore ha ritenuto opportuno acquisire l'avviso del Governo, esprime parere contrario sull'emendamento Gemmato 1.34, giacché esso da un lato determina oneri non debitamente quantificati, dall'altro utilizza a copertura risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica che risultano viceversa destinate ad interventi considerati prioritari dal Governo. Esprime, altresì, parere contrario Pag. 98sugli articoli aggiuntivi Bucalo 1.09, 1.07 e 1.08, Frassinetti 1.010, Bellucci 1.018, Sapia 2.61 e Bellucci 2.103, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura, nonché sull'emendamento Barzotto 2.200, in quanto suscettibile di comportare lo sforamento del limite di spesa autorizzato dal comma 8 dell'articolo 2. Esprime, infine, un parere di nulla osta su tutti i restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo preliminarmente sull'ordine dei lavori, richiama nuovamente l'attenzione della presidenza sulla problematica, già più volte sollevata in termini critici dal suo gruppo nel corso di precedenti sedute, relativa alla necessità che ai singoli parlamentari sia sempre consentita la piena partecipazione ai lavori sia delle Commissioni di cui sono membri sia dell'Assemblea, anche qualora quest'ultima non sia impegnata in votazioni. A tale specifico riguardo, ritiene infatti inaccettabile che, nel caso concreto testé verificatosi, l'onorevole Lucaselli abbia dovuto poc'anzi assentarsi dalla odierna seduta di Commissione per poter svolgere in Assemblea un intervento sull'ordine dei lavori concernente un argomento di particolare rilevanza e attualità politica, all'uopo utilizzando lo spazio di tempo intercorrente tra il preavviso di venti minuti comunicato dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del Regolamento e l'avvio delle votazioni in Aula. Nel ritenere che in tal modo risulti irrimediabilmente pregiudicato il corretto esercizio delle prerogative riconosciute ai singoli parlamentari, chiede pertanto una sospensione della seduta onde consentire all'onorevole Lucaselli, una volta terminato il suo intervento sull'ordine dei lavori in Assemblea, di partecipare nuovamente ai lavori della Commissione bilancio e poter così illustrare l'emendamento a sua firma evidenziato poc'anzi dal relatore.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non accogliendo l'invito formulato dall'onorevole Trancassini, fa presente che la Commissione bilancio è comunque tenuta ad esprimere il parere di propria competenza sulle proposte emendative riferite al provvedimento in esame, onde consentire l'ordinato svolgimento dei lavori in Assemblea, essendo ivi previste le votazioni sulle stesse a partire dalle ore 12.20 circa, fermo restando che, qualora i restanti punti all'ordine del giorno della Commissione non dovessero essere esauriti, quest'ultima potrà essere successivamente convocata per il loro esame orientativamente alle ore 16 di oggi.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) dissente dalla decisione della presidenza, che considera grave, di non accogliere la richiesta di una breve sospensione dei lavori, scelta che, come già dianzi evidenziato, compromette evidentemente il regolare esercizio delle prerogative parlamentari, rimarcando in proposito come il riconoscimento di quest'ultime in capo a ciascun deputato discenda non solo da apposite norme regolamentari ma anche e soprattutto dal mandato popolare ricevuto dal corpo elettorale. Nel ribadire pertanto la necessità che, nel caso di specie, sia garantito all'onorevole Lucaselli di esercitare pienamente il diritto tanto di svolgere un intervento sull'ordine dei lavori in Assemblea quanto di illustrare in Commissione bilancio il proprio emendamento, invita la presidenza affinché sulla questione contestata della contemporaneità dei lavori di Commissione e di Assemblea, anche qualora quest'ultima non sia impegnata nelle votazioni, sia effettuato presso le sedi competenti il dovuto approfondimento, al fine di pervenire sul punto ad una soluzione possibilmente definitiva, suffragata da convincenti argomentazioni fondate sul Regolamento della Camera.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, rimarcando come la possibilità per le Commissioni permanenti di svolgere i propri lavori contestualmente all'Assemblea, purché quest'ultima non sia impegnata in votazioni, costituisca una prassi assolutamente consolidata, assicura che sarà tuttavia sua cura farsi carico della richiesta di approfondimento Pag. 99 sul tema testé formulata dall'onorevole Trancassini presso il presidente Melilli, anche al fine di eventualmente investire della questione la Presidenza della Camera.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, ritiene comunque essenziale consentire alla Commissione bilancio di assolvere al suo compito regolamentare di esprimere il prescritto parere sulle proposte emendative relative ad un provvedimento all'ordine del giorno dell'Assemblea, invitando in tal senso il collega Trancassini ad un comportamento responsabilmente collaborativo, ferma restando la legittima dialettica tra le diverse posizioni politiche.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nel rivendicare come la condotta parlamentare del suo gruppo sia sempre stata ispirata, nelle diverse sedi parlamentari, ad un confronto aperto e franco ma comunque corretto e civile, ricorda piuttosto al relatore Ubaldo Pagano come il gruppo del Partito Democratico, in particolare quando nel corso della presente legislatura ancora figurava tra le opposizioni, spesso ha dato prova in Parlamento di atteggiamenti non sempre pienamente rispettosi dei differenti ruoli attribuiti, rispettivamente, alla maggioranza e alla minoranza.

  Mauro D'ATTIS (FI) ritiene che sia comunque sempre indispensabile, su un piano più generale, assicurare la tutela delle prerogative riconosciute ai singoli parlamentari ed il loro concreto esplicarsi, allo scopo valorizzando l'accorta programmazione dei lavori presso le Commissioni di settore in modo tale da scongiurare, per quanto possibile, anche la mera simultaneità rispetto a quelli di Assemblea, pure nel caso in cui quest'ultima non fosse impegnata nelle votazioni.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) manifesta il timore che vi sia comunque, da parte di una maggioranza parlamentare fin troppo ampia e inevitabilmente costretta a mediare pressoché su ogni questione, una sorta di fastidio nei confronti della legittima richiesta da parte dell'unica forza di opposizione di poter svolgere una discussione seria ed approfondita sui temi di volta in volta all'esame della Commissione. Ciò premesso, passando ad una disamina delle proposte emendative presentate dal gruppo di Fratelli d'Italia sul provvedimento in titolo, a suo avviso sbrigativamente fatte oggetto di un parere contrario da parte del relatore e del Governo, rileva come le stesse siano volte ad affrontare questioni di assoluta rilevanza e attualità nel quadro dell'emergenza sanitaria in corso, sulla base di un approccio scevro da intenti strumentali e dettato esclusivamente dall'obiettivo di apportare un contributo migliorativo agli interventi normativi predisposti dal Governo, che tanto più nell'attuale contesto pandemico richiedono, per essere effettivamente incisivi, la necessaria tempestività. Rileva che è questo il caso, ad esempio, dell'emendamento Bellucci 1.28, meritoriamente volto a garantire all'intera popolazione studentesca lo svolgimento dell'attività didattica in presenza, previa risoluzione del cruciale nodo rappresentato dal trasporto pubblico locale, sul quale il relatore e il Governo hanno inopinatamente espresso parere contrario e sul quale ritiene invece doveroso un attento approfondimento da parte della Commissione, trattandosi di una proposta emendativa orientata all'esclusivo beneficio della società intesa nel suo complesso, in un momento di così gravi difficoltà. Analogamente, richiama l'attenzione sull'emendamento Bellucci 1.29, che affronta la questione cruciale e non più differibile della reale inclusione scolastica degli alunni con disabilità, rispetto alla quale sarebbe pertanto legittimo attendersi, più che l'espressione affrettata di un parere contrario, una discussione ampia tra le diverse forze politiche.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, replicando alle considerazioni svolte dall'onorevole Trancassini, osserva che la competenza della Commissione bilancio attiene, in questa sede, ad una valutazione delle singole proposte emendative esclusivamente in merito ai profili di carattere finanziario, a prescindere dunque da considerazioni di ordine contenutistico, rimesse alle Commissioni di merito.

Pag. 100

  Paolo TRANCASSINI (FDI) non comprende altresì le ragioni sottostanti il parere contrario proposto dal relatore e dal Governo sull'articolo aggiuntivo Delmastro Delle Vedove 1.017, finalizzato a riaprire per un periodo non inferiore a trenta giorni i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla sessione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professione forense per l'anno 2020, che non appare evidentemente suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico dell'erario.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, replicando all'onorevole Trancassini, rinvia alla puntuale esposizione in precedenza svolta circa le motivazioni sottostanti il parere contrario sulle specifiche proposte emendative, ivi inclusi gli emendamenti per i quali era stato richiesto un chiarimento da parte del Governo. In tale quadro, rappresenta che l'articolo aggiuntivo Delmastro Delle Vedove 1.017, comportando evidentemente un incremento delle domande di partecipazione all'esame per l'abilitazione forense, determina maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, in linea con le indicazioni in tal senso contenute nella relazione tecnica al decreto-legge n. 31 del 2021, laddove i costi relativi allo svolgimento del predetto esame erano stati parametrati sul presumibile numero di domande, che risulterebbe invece modificato in aumento in caso di approvazione della proposta emendativa in commento.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) contesta, infine, le argomentazioni addotte a sostegno del parere contrario proposto sull'articolo aggiuntivo Frassinetti 1.010, che autorizza una mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 per i dirigenti scolastici neo-assunti nell'anno scolastico 2019/2020.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI chiarisce che il prefigurato intervento di mobilità straordinaria sul complesso dei posti vacanti, innovando il quadro definito a legislazione vigente, implica necessariamente costi aggiuntivi in relazione al fabbisogno di ulteriori supplenze che si verrebbe inevitabilmente a determinare.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.4, 1.27, 1.28, 1.29, 1.32, 1.34, 1.35, 2.30, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.61, 2.73, 2.102, 2.103, 2.104, 2.105, 2.106, 2.107, 2.108, 2.109, 2.111, 2.112, 2.113, 2.114, 2.115, 2.116, 2.117, 2.120, 2.121, 2.122, 2.200 e 2.201 e sugli articoli aggiuntivi 1.07, 1.08, 1.09, 1.010, 1.017, 1.018, 1.019, 1.0200, 1.0203 e 1.0204, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.20.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 aprile 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 16.10.

Sull'ordine dei lavori.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), nello stigmatizzare quanto accaduto nella seduta antimeridiana, afferma che è nell'interesse di tutti i parlamentari, sia di maggioranza sia di opposizione, garantire il diritto e il dovere di discutere le proposte emendative, soprattutto le proprie. Ribadisce la necessità che la Commissione bilancio interrompa Pag. 101 i propri lavori cinque minuti prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea per dare la possibilità ai deputati di spostarsi in Aula. Nel sottolineare che la maggioranza deve farsi carico del problema dei tempi nell'organizzare i lavori, asserisce che né alcuna norma regolamentare né alcuna prassi consentono alle Commissioni di proseguire i propri lavori mentre si riunisce l'Assemblea. Nel ricordare che questa mattina aveva l'esigenza di prendere parte tempestivamente ai lavori dell'Assemblea, con inizio alle ore 12, per svolgere un intervento sull'ordine dei lavori, evidenzia la necessità di rispettare le prerogative dei parlamentari nell'interesse di tutte le parti, poiché la violazione di esse oggi può costituire il precedente di una violazione futura. Dichiara di essere rimasta basita per la mancanza di rispetto che le è stata rivolta e di essere pronta a far valere le proprie prerogative di parlamentare in qualunque sede. Sottolinea che questa mattina, poiché i lavori della Commissione sono proseguiti dopo che si era dovuta allontanare per raggiungere l'Aula, le è stato impedito di comprendere i motivi per i quali il Governo ha espresso parere contrario sulle sue proposte emendative. Conclude, infine, affermando che il rispetto delle regole concernenti i diritti dei parlamentari è funzionale alla più proficua organizzazione dei lavori.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nel ribadire che la presidenza intende sottoporre al Presidente della Camera le questioni poste dagli onorevoli Trancassini e Lucaselli riguardo all'esigenza di non proseguire i lavori delle Commissioni durante il lasso di tempo in cui in Assemblea non sono previste votazioni, evidenzia che nella seduta antimeridiana vi era comunque l'urgenza di esprimere il parere sugli emendamenti riferiti al decreto-legge n. 30 del 2021 al fine di assicurare l'avvio dei lavori dell'Assemblea.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), nel sottolineare che non è sua abitudine parlare di ciò che non conosce, afferma di aver studiato in modo approfondito il Regolamento della Camera e, a suo avviso, in base ad esso deve essere data lettura ed illustrazione del provvedimento e delle relative proposte emendative. Nel ringraziare la presidenza per la decisione di sottoporre al Presidente Fico la questione da lei sollevata, sottolinea che la richiesta di leggere ed illustrare le proposte emendative non ha come scopo di sprecare tempo e impedire l'esame dei provvedimenti ma che, invece, corrisponde ad una precisa norma regolamentare. Pertanto conclude che la discussione delle proposte emendative non è una concessione graziosa nei confronti del suo gruppo, ma un diritto di tutti, e che la necessità di assicurare l'avvio dei lavori in Assemblea non può arrivare fino al punto di conculcare le prerogative dei parlamentari nei lavori in Commissione, che hanno la stessa dignità della discussione in Aula.

  Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) chiede alla presidenza una gestione più attenta dei tempi dei lavori in modo che essi non si sovrappongano ai lavori dell'Assemblea e, più in generale, la previsione di tempi più lunghi per la discussione dei provvedimenti.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nel concordare sul principio della necessità di rispettare i diritti dei parlamentari di maggioranza e di opposizione, suggerisce alla presidenza di sottoporre al Presidente Fico l'opportunità di fissare la scadenza per la presentazione degli emendamenti in Assemblea quarantotto ore prima dell'esame del provvedimento, anziché ventiquattro ore prima, come attualmente previsto, in modo da agevolare i lavori dell'Assemblea e, nello stesso tempo, evitare di comprimere troppo i tempi a disposizione per la convocazione della Commissione.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in risposta all'onorevole Lucaselli, evidenzia che nessuno ha mai negato lo svolgimento delle prerogative dei singoli parlamentari durante l'esame dei provvedimenti. Inoltre, per quanto concerne il termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea, in risposta all'onorevole Comaroli, precisa che il termine di ventiquattro ore Pag. 102dalla seduta nella quale avrà inizio la discussione degli articoli è previsto dall'articolo 86, comma 1, del Regolamento.

  Ubaldo PAGANO (PD), nel replicare all'onorevole Lucaselli, afferma che, nella seduta antimeridiana, in qualità di relatore sul decreto-legge n. 30 del 2021, non ha letto il testo degli emendamenti come affermato dall'onorevole Lucaselli, bensì la nota predisposta dagli uffici che era in distribuzione perché tutti potessero prenderne visione, come di consueto. Quindi afferma che non vi è alcuna connessione tra quanto avvenuto e la disciplina regolamentare dell'esame dei progetti di legge in Commissione.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nell'affermare che intende ricostruire l'episodio in modo veritiero, sottolinea di aver fatto riferimento preciso, questa mattina, all'intenzione del suo gruppo di voler partecipare alla seduta dell'Assemblea per intervenire sull'ordine dei lavori. Sottolinea, infatti, che tale momento può essere particolarmente utile per esprimere una protesta o compiere un atto dimostrativo da parte dell'opposizione. Aggiunge di aver fatto persino presente che era possibile riprendere la seduta della Commissione anche dopo gli interventi sull'ordine dei lavori, prima dell'inizio delle votazioni dell'Assemblea. Peraltro sottolinea che la seduta antimeridiana è iniziata in ritardo a causa dell'assenza del Governo e questo ha determinato uno slittamento dei tempi. Infine conclude ricordando che in Commissione per prassi sono sempre stati lette ed illustrate le note sugli emendamenti al fine di acquisire il parere del Governo.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in risposta all'onorevole Trancassini, ricorda che nella seduta antimeridiana ha chiesto di tralasciare la fase della pedissequa lettura della nota sugli emendamenti, peraltro distribuita e quindi a disposizione di tutti i componenti della Commissione, che avrebbe prolungato inutilmente di circa mezz'ora i lavori, per procedere immediatamente agli interventi puntuali sui singoli emendamenti.
  Infine ribadisce che segnalerà al presidente Melilli la questione sollevata, affinché la presidenza della Commissione possa sottoporla al Presidente della Camera.

DL 25/2021: Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021.
C. 3002 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge in esame, approvato con modificazioni dal Senato (AS 2120), dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021 e che il decreto-legge reca all'art. 4 una clausola di neutralità finanziaria, riferita all'intero provvedimento. Rammenta che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, tuttora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni e che gli emendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica. Segnala inoltre che il Governo ha depositato una nota tecnica presso la Commissione bilancio del Senato in risposta alle richieste di chiarimenti formulate durante l'esame in sede consultiva, di cui si dà conto nella presente illustrazione, ove rilevante ai fini dell'analisi. Evidenzia peraltro che il Governo la trasmesso per le vie brevi la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, che è stata anticipata ai componenti della Commissione per posta elettronica.
  Passando all'esame delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica e dalla documentazione tecnica pervenuta nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue. Pag. 103
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni per l'anno 2021, non ha osservazioni da formulare atteso che le norme in esame si limitano a disporre il rinvio infrannuale delle consultazioni elettorali previste nel 2021 e tenuto conto che a norme che avevano disposto analoghi differimenti di consultazioni elettorali amministrative e politiche non sono stati ascritti effetti finanziari.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 3, recante modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio, prende atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e dalla nota fornita dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura, che affermano che i soli costi aggiuntivi derivanti dal prolungamento delle operazioni elettorali trovano capienza nello stanziamento di bilancio disposto a legislazione vigente. Alla luce di tali chiarimenti non formula osservazioni.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3-bis, in materia di apertura degli uffici del casellario giudiziale in occasione di competizioni elettorali, rileva che la norma in esame, che comporta adempimenti ulteriori per l'amministrazione coinvolta, quantifica oneri per 37.301 euro per l'anno 2021 e provvede alla relativa copertura: evidenzia che la stessa è stata introdotta in prima lettura con un emendamento, di iniziativa parlamentare, non corredato di relazione tecnica. Appare pertanto necessario, a suo avviso, acquisire i dati e gli elementi posti a base della quantificazione degli oneri indicati, ai fini della verifica della stessa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 2 dell'articolo 3-bis fa fronte agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa ivi contenuta, pari a 37.031 euro per l'anno 2021, concernente prestazioni di lavoro straordinario del personale giudiziario in occasione delle consultazioni elettorali, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2021-2023, di competenza del Ministero della giustizia. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, posto che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità e nel presupposto che il Ministro dell'economia e delle finanze, al di là del tenore letterale della disposizione, sia comunque autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, conformemente a quanto prescritto dalla vigente disciplina contabile.
  In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 3-ter, recante disposizioni in materia di fine mandato, non formula osservazioni, considerato il carattere essenzialmente ordinamentale della disposizione.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 3-quater, recante ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni AFAM, rileva che le norme in esame si limitano a consentire alle Università e alle istituzioni AFAM di individuare, in deroga alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, modalità di svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici, anche telematiche, che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19. Stante la clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero decreto-legge e applicabile, quindi, anche all'articolo in esame introdotto nel corso dell'esame parlamentare e il carattere facoltativo della previsione di cui al comma 1, non formula osservazioni, nel presupposto che le istituzioni possano comunque provvedere a quanto previsto limitatamente alle relative disponibilità di bilancio: in merito a tale ricostruzione appare comunque opportuna una conferma.
  Riguardo alle disposizioni che prevedono la prorogatio degli organi in carica e la loro sostituzione ope legis in caso di impossibilità sopravvenuta, non formula osservazioni, nel presupposto – sul quale reputa opportuna una conferma – che la proroga e il passaggio di titolarità di un incarico avvengono, senza sovrapposizioni e, quindi, duplicazioni di emolumenti, nel quadro delle risorse già previste a legislazione vigente per l'indennità o la retribuzione dell'incarico medesimo. Pag. 104
  Circa i profili di copertura finanziaria dell'articolo 4, osserva che tale articolo reca una clausola di neutralità finanziaria riferita al provvedimento nel suo complesso, stabilendo che dalla sua attuazione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché le amministrazioni interessate potranno provvedere ai relativi adempimenti mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi stati di previsione, nonché delle risorse stanziate sull'apposito Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum. In proposito non ha osservazioni da formulare, in quanto, al di là del tenore letterale della disposizione, dal suo ambito di applicazione deve ritenersi comunque escluso l'articolo 3-bis, da cui derivano oneri oggetto di copertura, come in precedenza precisato.

  La Sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, già anticipata informalmente ai componenti della Commissione per posta elettronica (vedi allegato).

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, formula pertanto la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3002 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 25 del 2021 recante Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da cui si evince che:

    la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 3-bis, derivanti dall'apertura degli uffici del casellario giudiziale nei giorni festivo e prefestivo immediatamente precedenti al termine della pubblicazione del certificato del casellario giudiziale dei candidati, è stata effettuata ipotizzando, in relazione alla ulteriori prestazioni di lavoro straordinario richieste al personale in servizio presso il casellario giudiziario, l'impiego, per ciascun ufficio del casellario dei 26 distretti di Corti d'appello, di 2 unità di personale della III Area F1, per 2 giorni festivi, per 8 ore di straordinario pro-capite per ciascuna giornata (sabato e domenica), per due tornate elettorali all'anno, per una spesa complessiva di 37.030,30 euro per l'anno 2021;

    l'articolo 3-quater, recante ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni AFAM, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, similmente a quanto verificatosi in occasione dell'adozione delle analoghe misure di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 22 del 2020, nell'ambito degli interventi emergenziali dello scorso anno,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019.
C. 2823 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

Pag. 105

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cosimo ADELIZZI (M5S), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019 e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame dei contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala, in merito ai profili di quantificazione, che la collaborazione fra l'Italia e l'Argentina in materia di ricerche sullo spazio è già in corso, come indicano la relazione tecnica e la relazione illustrativa, ed è svolta, da parte italiana, ad opera dell'ASI (Agenzia spaziale italiana), che è inclusa nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche (cd. «elenco Istat»), e mediante le risorse della stessa Agenzia. Osserva che l'Accordo da ratificare prevede, all'articolo 8, paragrafo 2, che i programmi di cooperazione siano soggetti alla disponibilità di fondi appropriati da parte di ciascuna agenzia attuatrice e alle rispettive procedure di finanziamento, evidenziando che il disegno di legge di ratifica è corredato di una clausola di invarianza, a norma della quale l'attuazione dell'Accordo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e «agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana.» Evidenzia che la relazione tecnica, oltre a fornire dati circa la collaborazione in essere, afferma che il provvedimento è neutrale sulla base delle seguenti considerazioni: – l'accordo non determinerà nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio «dello Stato» in quanto gli oneri associati alle future attività in collaborazione previste nell'accordo stesso saranno a carico delle agenzie attuatrici e, per quanto concerne l'Italia, saranno coperti dal bilancio dell'ASI; inoltre, la relazione afferma che dal combinato disposto degli articoli 5 e 8 dell'Accordo si evince che le agenzie attuatrici procederanno alla stipula di specifici accordi attuativi solo nel caso in cui saranno in grado di assicurare la copertura finanziaria delle attività di cooperazione di propria responsabilità. Alla luce di questi elementi, osserva quanto segue: a) la clausola di invarianza (art. 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica) nel primo periodo dispone che «non devono derivare oneri per la finanza pubblica» mentre nel secondo periodo prevede che «agli oneri ... si provvede nell'ambito» del bilancio ASI. Non appare quindi chiaro, a suo avviso, se dall'attuazione dell'Accordo discendano (come indicherebbe il secondo periodo) o meno (come indicherebbe il primo periodo) oneri. Rileva che la medesima discrasia si riflette nell'affermazione della relazione tecnica che sostiene la neutralità per il bilancio «dello Stato» in quanto «gli oneri saranno coperti dal bilancio dell'ASI». Fa presente in proposito che l'ASI è inclusa nell'elenco ISTAT, gli oneri della stessa concorrono a determinare i saldi di finanza pubblica. In proposito andrebbe quindi acquisito, a suo parere, un chiarimento in quanto, nel caso in cui tali oneri siano effettivamente sussistenti, gli stessi andrebbero specificamente quantificati e coperti ai sensi dell'articolo 17 della L. n. 196 del 2009; b) fermo restando quanto sopra evidenziato in via generale, con specifico riferimento all'articolo 8, fa presente che lo stesso subordina espressamente l'attuazione delle attività di cooperazione alla disponibilità di risorse (come esplicitato anche nella relazione tecnica). Inoltre dalla relazione tecnica risulta che tali attività sono già in corso sulla base della programmazione triennale dell'ASI: da ciò pare desumersi che l'Accordo in esame costituirebbe una cornice giuridica bilaterale della futura collaborazione italo-argentina, avente natura programmatica, ordinamentale e procedurale, in quanto tale priva di riflessi finanziari diretti. Tuttavia, non è a suo parere chiaro se, per effetto della sua entrata in vigore, possano determinarsi nuovi e maggiori oneri per l'ASI (ossia, come sopra visto, per la finanza pubblica) e quindi maggiori esigenze di finanziamento dell'Agenzia, Pag. 106 riconducibili anche ad incrementi di collaborazioni e ad attività preparatorie e progettuali. Richiama in proposito le considerazioni svolte dalla medesima relazione tecnica, allorquando prefigura nuovi programmi satellitari (il cui impegno finanziario però non è noto in attesa di indicazioni da parte argentina) e quando informa che l'ASI intende rafforzare la propria partecipazione a programmi di formazione. Anche alla luce di tali elementi ritiene che andrebbe quindi escluso che dalla ratifica dell'Accordo possano derivare nuovi e maggiori oneri, in relazione a maggiori spese per l'Agenzia e a maggiori, future esigenze di finanziamento della stessa. Per quanto attiene al profilo dell'imputazione temporale degli oneri, rinvia alla successiva parte, relativa ai profili di copertura finanziaria. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che la norma in commento reca una clausola di invarianza finanziaria, per cui dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnala che la medesima norma prevede, altresì, che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge di ratifica si provvede nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana. Dal punto di vista formale, ai fini di una maggiore chiarezza della disposizione in commento, rappresenta l'opportunità di riformularla prevedendo che all'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, in risposta alle richieste del relatore, fa presente quanto segue. L'Accordo in oggetto, avendo natura programmatica, ordinamentale e procedurale costituisce la cornice giuridica bilaterale della futura collaborazione italo-argentina e, in quanto tale, è privo di riflessi finanziari diretti. Inoltre, l'Accordo prevede che i Programmi di cooperazione ivi previsti verranno realizzati, attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi, solo in caso di disponibilità di fondi appropriati da parte di ciascuna Agenzia e delle rispettive procedure di finanziamento; l'ASI pertanto, per quanto di sua competenza, assicurerà l'attuazione del presente provvedimento nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente Infine, ai fini di una maggiore chiarezza della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3, appare necessario riformularne il contenuto prevedendo che all'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Cosimo ADELIZZI (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2823 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'Accordo in oggetto, avendo natura programmatica, ordinamentale e procedurale costituisce la cornice giuridica bilaterale della futura collaborazione italo-argentina e, in quanto tale, è privo di riflessi finanziari diretti;

    inoltre, l'Accordo prevede che i Programmi di cooperazione ivi previsti verranno realizzati, attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi, solo in caso di disponibilità di fondi appropriati da parte di ciascuna Agenzia e delle rispettive procedure di finanziamento;

    l'ASI pertanto, per quanto di sua competenza, assicurerà l'attuazione del presente provvedimento nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente;

Pag. 107

    ai fini di una maggiore chiarezza della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3, appare necessario riformularne il contenuto prevedendo che all'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 3 sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  La Sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020.
C. 2824 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, osserva che il disegno di legge in esame, corredato di relazione tecnica, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020.
  In merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda gli oneri riferiti alle spese di missione prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica e non formula osservazioni, nel presupposto che l'Accordo sia attuato sulla base delle ipotesi e dei criteri applicativi indicati dalla stessa relazione tecnica ai fini della stima degli oneri. Prende atto, altresì, di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in merito all'articolo 5 e all'articolo 11 dell'Accordo, circa la natura meramente eventuale degli oneri correlati al risarcimento dei danni derivanti dalle attività di cooperazione alla stipula di eventuali Protocolli aggiuntivi. Infatti, in base a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del disegno di legge di ratifica e a quanto precisato dalla relazione tecnica, a tali eventuali fattispecie, e ai conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Segnala che identico rinvio ad un successivo provvedimento legislativo è effettuato dall'articolo 4 del disegno di legge di ratifica e dalla relazione tecnica ai fini della copertura degli eventuali oneri relativi agli articoli 3, paragrafo 4, dell'Accordo riguardante le spese mediche e odontoiatriche e le spese di evacuazione del personale, malato, infortunato e deceduto. Anche su questo punto, non ha osservazioni da formulare, stante la natura meramente eventuale di tali oneri ed il rinvio ad un successivo atto legislativo ai fini della relativa copertura finanziaria. Sul punto evidenzia come le considerazioni espresse nella relazione tecnica siano in linea con quelle fornite da relazioni tecniche contenute in precedenti provvedimenti di analogo contenuto e ribadite dal Governo in occasione del relativo esame parlamentare.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo oggetto di ratifica, valutato in 7.588 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento Pag. 108 del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo segnala che, in relazione all'entrata in vigore della legge di bilancio per il triennio 2021-2023, appare necessario aggiornare la norma di copertura finanziaria, facendo riferimento al bilancio triennale 2021-2023, anziché a quello 2020-2022. Ciò premesso, considerato che il 2020 è ormai trascorso, ritiene che dovrebbe essere adeguata la decorrenza degli oneri a far data, ad anni alterni, dal 2021, tenuto conto del fatto che il primo incontro tra le rispettive delegazioni dell'Italia e di Gibuti, come risulta dalla relazione tecnica, si svolgerà a Gibuti nel primo anno di presumibile entrata in vigore dell'Accordo. Fa presente, inoltre, che il comma 1 dell'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo medesimo, alla cui copertura si provvede ai sensi del precedente articolo 3. Al riguardo non ha osservazioni da formulare. Analogamente non ha osservazioni da formulare in merito al comma 2 dell'articolo in commento, atteso che – secondo quanto ivi previsto – agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione di talune specifiche disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica (articoli 3, 4, 5 e 11), di carattere meramente eventuale, si provvederà tramite apposito provvedimento legislativo.

  La Sottosegretaria Laura CASTELLI , considerato che il 2020 è ormai trascorso, ritiene necessario adeguare la decorrenza degli oneri a far data, ad anni alterni, dal 2021, tenuto conto del fatto che il primo incontro tra le rispettive delegazioni dell'Italia e di Gibuti, come risulta dalla relazione tecnica, si svolgerà a Gibuti nel primo anno di presumibile entrata in vigore dell'Accordo. Ritiene altresì necessario aggiornare la norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, facendo riferimento al bilancio triennale 2021-2023, anziché al bilancio triennale 2020-2022.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2824 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    considerato che il 2020 è ormai trascorso, appare necessario adeguare la decorrenza degli oneri a far data, ad anni alterni, dal 2021, tenuto conto del fatto che il primo incontro tra le rispettive delegazioni dell'Italia e di Gibuti, come risulta dalla relazione tecnica, si svolgerà a Gibuti nel primo anno di presumibile entrata in vigore dell'Accordo;

    appare altresì necessario aggiornare la norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, facendo riferimento al bilancio triennale 2021-2023, anziché al bilancio triennale 2020-2022,

  esprime

Pag. 109

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

    sostituire le parole: dall'anno 2020 con le seguenti: dall'anno 2021;

    sostituire le parole: bilancio triennale 2020-2022 con le seguenti: bilancio triennale 2021-2023;

    sostituire le parole: per l'anno 2020 con le seguenti: per l'anno 2021».

  La Sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore.
Nuovo testo unificato C. 43 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Pietro NAVARRA (PD), relatore, osserva che la proposta di legge, non corredata di relazione tecnica, è di iniziativa parlamentare e reca disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore.
  Riguardo agli articoli 1 e 2, che prevedono la facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi presso università ed AFAM, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme, rimuovendo un precedente divieto, consentono l'iscrizione simultanea a due corsi di istruzione universitaria o AFAM. Ricorda che una previsione di carattere simile è già recata, a legislazione vigente, dall'articolo 29, comma 21, della legge n. 240 del 2010, disposizione alla quale non sono stati ascritti effetti finanziari e che viene ora abrogata. In proposito, pur tenendo conto che alla previsione, sostanzialmente analoga, del 2010 non erano stati ascritti effetti finanziari e che le università e gli istituti AFAM sono tenuti all'equilibrio di bilancio e possono fissare – nel rispetto di determinati vincoli – le contribuzioni degli iscritti, ritiene che andrebbe comunque chiarito se dalla norma possano derivare incrementi di iscrizioni in misura tale da non poter essere fronteggiati nel quadro delle risorse già disponibili a legislazione vigente.
  In relazione all'articolo 3, che reca norme sul diritto allo studio, in merito ai profili di quantificazione del comma 1, che concerne gli studenti iscritti a due corsi, non formula osservazioni circa la disposizione che attribuisce una sola volta i benefici per il sostegno allo studio; invece, sulla disposizione che rende applicabile – al sussistere dei relativi presupposti – l'esonero dal contributo onnicomprensivo annuale per entrambe le iscrizioni, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti ad escludere che dalla stessa possano derivare esoneri contributivi in misura numericamente superiore rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente.
  Riguardo agli articoli da 4 a 6, che prevedono le modalità e i criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea, il monitoraggio e la valutazione di impatto della legge e la clausola di invarianza finanziaria, in merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, rileva che la norma prevede interventi sul «fascicolo elettronico dello studente» e sul «curriculum dello studente». Pur rammentando che alle relative disposizioni istitutive non sono stati ascritti effetti finanziari, ritiene comunque opportuno acquisire conferma che anche le modificazioni introdotte dalla disposizione in esame possano essere attuate ad invarianza di risorse. Non formula osservazioni sulle restanti previsioni dell'articolo. Pag. 110
  Riguardo all'articolo 5 non formula osservazioni, nel presupposto, sul quale ritiene opportuno acquisire un chiarimento, che gli adempimenti volti al monitoraggio dell'attuazione della legge in esame possano essere fronteggiati ad invarianza di risorse.
  In merito all'articolo 6, concernente la clausola di invarianza, rinvia a quanto osservato relativamente alle disposizioni del progetto di legge in esame.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 6 prevede che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, rappresenta l'opportunità di integrare la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni previste dalla legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

  La Sottosegretaria Laura CASTELLI fa presente che, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, in materia di facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi presso università ed AFAM, è indubbio che potrà determinarsi un aumento del numero complessivo delle immatricolazioni, per effetto della facoltà di doppia iscrizione resa lecita dal provvedimento in oggetto. Evidenzia che il predetto aumento, rispetto al numero generale degli iscritti delle istituzioni universitarie (1.500.000 studenti circa), ragionevolmente non si verificherà in misura tale da mettere in discussione i vincoli, previsti dalla legislazione vigente, alla contribuzione studentesca per fare fronte ai maggiori oneri da parte delle istituzioni universitarie. Ciò stante, poiché alle nuove iscrizioni corrisponderanno, di converso, un nuovo numero di contribuzioni, in una misura tale da non incidere sul citato vincolo, segnala che le misure di cui agli articoli 1 e 2 non richiederanno risorse ulteriori rispetto a quelle previste a legislazione vigente.
  Riguardo all'articolo 3, comma 1, concernente gli studenti iscritti a due corsi, che rende applicabile – al sussistere dei relativi presupposti – l'esonero dal contributo onnicomprensivo annuale per entrambe le iscrizioni, rappresenta che con l'articolo 1, comma 518, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), sono stati previsti, a decorrere dal 2021, gli incrementi del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) e del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) statali, già disposti, per il 2020, dal decreto-legge n. 34 del 2020, proprio al fine di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell'esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. Pertanto all'eventuale incremento degli iscritti in tali casi si provvederà con le ulteriori risorse già stanziate con la legge di bilancio 2021, la cui cospicua entità rende assolutamente possibile soddisfare una platea di beneficiari di molto più ampia di quella che si potrà ragionevolmente determinare per effetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento.
  Segnala che l'articolo 4, in materia di modalità e criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea, prevede esclusivamente l'aggiornamento delle modalità di funzionamento del fascicolo elettronico dello studente per adeguarlo alle nuove disposizioni introdotte dal provvedimento in oggetto. Tale adeguamento, tenuto conto degli strumenti di integrazioni, sempre crescenti, resi disponibili dalla tecnologia, non dovrebbe determinare aggravi di spesa, fermo restando che, ove ve ne fossero, essi ricadrebbero in ogni caso sul contratto di servizio in essere con il gestore, che ricomprende già la necessità di aggiornamenti sia sotto il profilo tecnico che contenutistico degli strumenti in parola.
  Fa presente che gli adempimenti di cui all'articolo 5, volti al monitoraggio dell'attuazione del presente provvedimento, potranno essere fronteggiati con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  Concorda, infine, sulla necessità di integrare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6 – che prevede che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – prevedendo Pag. 111che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Pietro NAVARRA (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 43 e abb., recante Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, in materia di facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi presso università ed AFAM, è indubbio che potrà determinarsi un aumento del numero complessivo delle immatricolazioni, per effetto della facoltà di doppia iscrizione resa lecita dal provvedimento in oggetto;

    il predetto aumento, rispetto al numero generale degli iscritti delle istituzioni universitarie (1.500.000 studenti circa), ragionevolmente non si verificherà in misura tale da mettere in discussione i vincoli, previsti dalla legislazione vigente, alla contribuzione studentesca per fare fronte ai maggiori oneri da parte delle istituzioni universitarie;

    ciò stante, poiché alle nuove iscrizioni corrisponderanno, di converso, un nuovo numero di contribuzioni, in una misura tale da non incidere sul citato vincolo, le misure di cui agli articoli 1 e 2 non richiederanno risorse ulteriori rispetto a quelle previste a legislazione vigente;

    riguardo all'articolo 3, comma 1, che concerne gli studenti iscritti a due corsi, che rende applicabile – al sussistere dei relativi presupposti – l'esonero dal contributo onnicomprensivo annuale per entrambe le iscrizioni, si rappresenta che con l'articolo 1, comma 518, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), sono stati previsti, a decorrere dal 2021, gli incrementi del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) e del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) statali, già disposti, per il 2020, dal decreto-legge n. 34 del 2020, proprio al fine di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell'esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale;

    pertanto, all'eventuale incremento degli iscritti, in tali casi si provvederà con le ulteriori risorse già stanziate con la legge di bilancio 2021, la cui cospicua entità rende assolutamente possibile soddisfare una platea di beneficiari di molto più ampia di quella che si potrà ragionevolmente determinare per effetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento;

    l'articolo 4, in materia di modalità e criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea, prevede esclusivamente l'aggiornamento delle modalità di funzionamento del fascicolo elettronico dello studente per adeguarlo alle nuove disposizioni introdotte dal provvedimento in oggetto;

    tale adeguamento, tenuto conto degli strumenti di integrazioni, sempre crescenti, resi disponibili dalla tecnologia, non dovrebbe determinare aggravi di spesa, fermo restando che, ove ve ne fossero, essi ricadrebbero in ogni caso sul contratto di servizio in essere con il gestore, che ricomprende già la necessità di aggiornamenti sia sotto il profilo tecnico che contenutistico degli strumenti in parola;

    gli adempimenti di cui all'articolo 5, volti al monitoraggio dell'attuazione del presente provvedimento potranno essere fronteggiati con le risorse disponibili a legislazione vigente;

    appare necessario integrare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo Pag. 112 6 – che prevede che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – prevedendo che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 6, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: 1. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

  La Sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, in materia di proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno.
Nuovo testo C. 2663.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mauro DEL BARBA (IV), relatore, osserva che il progetto di legge in esame, non corredato di relazione tecnica, è di iniziativa parlamentare e si compone di un unico articolo, che reca modifiche all'articolo 3, comma 9, della legge n. 194 del 1998, in materia di proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno.
  In merito ai profili di quantificazione, ritiene utile preliminarmente acquisire conferma che dalla proroga quinquennale in esame non discendano eventuali effetti finanziari negativi – quali, ad esempio, riduzione di entrate per mancata revisione di canoni di concessione, mancati risparmi per riduzione di sovvenzioni, mancata acquisizione per devoluzione di beni del concessionario – non scontati a legislazione vigente. Considera altresì utile acquisire conferma circa la compatibilità della proroga in esame con la normativa europea.

  La Sottosegretaria Laura CASTELLI evidenzia che dalla proroga quinquennale della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno, disposta dal presente provvedimento, non discendono ulteriori effetti finanziari negativi rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente.
  In ogni caso, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, ritiene necessario introdurre nel testo del provvedimento una clausola di invarianza finanziaria, volta a specificare che dall'attuazione del provvedimento medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

  Mauro DEL BARBA (IV), relatore, formula la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione,

   esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 2663, recante Modifica all'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, in materia di proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    dalla proroga quinquennale della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno, disposta dal presente provvedimento, non Pag. 113discendono ulteriori effetti finanziari negativi rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente;

    in ogni caso, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, appare necessario introdurre nel testo del provvedimento una clausola di invarianza finanziaria, volta a specificare che dall'attuazione del provvedimento medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente: 1-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

  La Sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 20 aprile 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 16.50.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni dei comuni per il 2021 e il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.
Atto n. 250.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 aprile 2021.

  Francesca FLATI (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

  La Sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 16.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 20 aprile 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 16.55.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio.
Atto n. 249.
(Rilievi alle Commissioni II e VIII).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 14 aprile 2021.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, fornendo le assicurazioni richieste dalla relatrice nella precedente seduta, fa presente Pag. 114che le amministrazioni pubbliche interessate svolgeranno i compiti ad esse attribuiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 8.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio (Atto n. 249);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le amministrazioni pubbliche interessate svolgeranno i compiti ad esse attribuiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 8,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  La Sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 17.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI