CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 aprile 2021
567.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 14 aprile 2021. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 13.15.

DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
C. 2945 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni XI e XII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite XI (Attività produttive) e XII Commissione (Affari sociali), il disegno di legge C. 2945, di conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

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  Martina PARISSE (M5S), relatrice, illustrando il contenuto del decreto-legge, che si compone di 4 articoli suddivisi in 24 commi, rileva innanzitutto come l'articolo 1 preveda l'applicazione di disposizioni restrittive per il periodo temporale compreso tra il 15 marzo ed il 6 aprile 2021, volte a rimodulare sul territorio nazionale le misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di limitare ulteriormente la circolazione delle persone ed evitare un aggravamento dell'epidemia.
  Nel dettaglio, ai sensi del comma 1, dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, si dispone l'applicazione alle regioni e province autonome in «zona gialla» delle misure previste per quelle situate in «zona arancione».
  Ai sensi del comma 2, dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.
  Il comma 3, sempre nel medesimo intervallo temporale, prevede che i Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possano disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020:

   a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

   b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

  Il comma 4 prevede che dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non auto-sufficienti conviventi. Lo spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.
  Il comma 5 prevede per i giorni delle festività pasquali (3, 4 e 5 aprile), l'applicazione su tutto il territorio nazionale (ad eccezione della «zona bianca») delle misure previste per «la zona rossa».
  Al comma 6, viene inoltre prevista e disciplinata una comunicazione quotidiana da parte delle Regioni e province autonome al Ministero della salute del numero di tamponi eseguiti sul proprio territorio.
  Ai sensi del comma 7, vengono stabilite le sanzioni applicabili alle violazioni delle prescrizioni previste.
  L'articolo 2 reintroduce, al comma 1, dal 13 marzo fino al 30 giugno 2021, la possibilità – già prevista, con alcune differenze, per taluni periodi del 2020 – per il lavoratore dipendente, che sia genitore di figlio convivente minore di anni sedici, di ricorrere, alternativamente all'altro genitore, al lavoro agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio, o, in alternativa, ai commi 2 e 3, nel caso in cui sia impossibile svolgere il lavoro in modalità agile, per il medesimo periodo e sempre alternativamente all'altro genitore, ad un congedo straordinario retribuito, se genitore di figlio convivente minore di 14 anni. Pag. 103
  Ai sensi del comma 4, si prevede altresì la possibilità, ricorrendone le condizioni, di convertire nel predetto congedo straordinario retribuito gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti, ai sensi della normativa generale, dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 al 13 marzo 2021.
  Ai sensi del comma 5, si prevede altresì la possibilità per tali lavoratori di ricorrere ad un congedo non retribuito per figli tra i 14 e i 16 anni, mentre, ai sensi del comma 6, per i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza e difesa e i lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato accreditato), di fruire della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia.
  Il comma 7 prevede che per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di cui ai commi 2 e 5 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire dell'astensione di cui ai commi 2 e 5, o del bonus di cui al comma 6, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6.
  Il comma 8 stabilisce che i benefìci di cui ai commi da 2 a 7 sono riconosciuti nel limite di spesa di 282,8 milioni di euro per l'anno 2021, intervenendo anche in tema di definizione da parte dell'INPS delle modalità operative per accedere ai benefìci di cui al presente articolo.
  Il comma 9 prevede la copertura finanziaria, al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefìci di cui all'articolo, mentre il comma 10 prevede che le misure di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano fino al 30 giugno 2021.
  Ai sensi del comma 11, agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 293 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 3, mentre il comma 12 stabilisce che le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri recati dal provvedimento, prevedendo in particolare, al comma 1, un rinvio al ricorso all'indebitamento autorizzato ai sensi del «comma 3 lettera a)».
  Rileva, sul piano della formulazione del comma 1, come il riferimento al comma 3, lettera a), del medesimo articolo risulti erroneo e vada sostituito con quello, corretto, al comma 2, lettera a).
  L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge per il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Per quel che attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia come il decreto-legge, all'articolo 1, intervenga nell'ambito delle misure urgenti dirette a contrastare il rapido diffondersi dell'epidemia da COVID-19, riconducibili in via prevalente alle materie «ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «ordine pubblico e sicurezza» e «profilassi internazionale», che l'articolo 117, secondo comma, lettere g), h) e q), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
  Per quanto concerne specificamente gli articoli 2 e 3, riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro, essi prevedono misure riconducibili in via prevalente alla materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
  In tale contesto ricorda che, con la sentenza n. 37 del 24 febbraio 2021 della Corte costituzionale sulla legge della regione Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste n. 11 del 9 dicembre 2020 – legge sospesa in via cautelare con l'ordinanza della Corte costituzionale n. 4 del 2021 – la Corte ha svolto alcuni chiarimenti sul riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni sugli interventi legislativi di contenimento e contrasto della pandemia. Pag. 104
  Sulla base del comunicato emesso dalla Corte nelle more del deposito della sentenza, il ricorso del Governo è stato in particolare accolto con riguardo alle disposizioni con le quali la legge impugnata ha introdotto misure di contrasto all'epidemia differenti da quelle previste dalla normativa statale.
  La Corte ha infatti ritenuto che il legislatore regionale, anche se dotato di autonomia speciale, non può invadere con una sua propria disciplina una materia avente ad oggetto la pandemia da COVID-19, diffusa a livello globale e perciò affidata interamente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, a titolo di profilassi internazionale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione.
  Quanto al rispetto degli altri principi costituzionali, l'articolo 16 della Costituzione prevede che «ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza». Tale disposizione – come evidenziato dalla Corte costituzionale (nella sentenza n. 419 del 1994) – presenta, rispetto all'articolo 13 della Costituzione, una diversa sfera di operatività, non costituendo un mero aspetto della libertà personale. La Corte ha in particolare posto in rilievo come la norma costituzionale ammetta la possibilità di limitazioni ponendo però quale condizione di legittimità che siano previsti dalla legge in via generale i motivi di sanità o sicurezza pubblica. Tali motivi possono nascere da situazioni generali o particolari, inclusa la necessità di isolare individui affetti da malattie contagiose o di prevenire i pericoli che singoli individui possono produrre rispetto alla sicurezza pubblica (n. 68 del 1964).
  Relativamente alla riserva prevista dall'articolo 16 della Costituzione, la giurisprudenza costituzionale l'ha qualificata quale riserva relativa, seppure vincolata nel contenuto, essendo ammessa la possibilità per la normazione secondaria di specificarne il contenuto (in particolare, richiama le sentenze n. 2 del 1956, n. 72 del 1968 e n. 68 del 1964).
  Al contempo, la salute è tutelata dall'articolo 32 della Costituzione come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Tale tutela implica e comprende – oltre alle misure di prevenzione – anche il dovere di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui. Pertanto, ove si profili una incompatibilità tra il diritto alla tutela della salute, costituzionalmente protetto, ed i liberi comportamenti che non hanno una diretta copertura costituzionale, la Corte ha evidenziato come «deve ovviamente darsi prevalenza al primo» (sentenza n. 399 del 1996). In base al secondo comma dell'articolo 32, inoltre, «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». La Corte costituzionale ha in proposito evidenziato come la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (in particolare rinvia alla sentenza n. 307 del 1990).
  Rileva, infine, come, nella seduta dell'11 marzo 2021, nel corso della discussione parlamentare alla Camera sul decreto-legge n. 2 del 2021, il Governo ha accolto, con una riformulazione, l'ordine del giorno n. 8; come riformulato, l'ordine del giorno, che fa seguito al parere espresso sul provvedimento dal Comitato per la legislazione, afferma nelle premesse che «risulta praticabile e probabilmente maggiormente rispettoso del sistema delle fonti, pur in un contesto di rispetto del principio di legalità che l'impiego del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri comunque garantisce, ricondurre alla fonte legislativa – eventualmente anche attraverso decreti-legge – la definizione del quadro generale delle Pag. 105misure da applicare nelle diverse zone di diffusione del contagio per la parte attinente all'esercizio di libertà costituzionali fondamentali quali la libertà di movimento (articolo 16), la libertà di riunione e manifestazione (articolo 17) e la libertà di culto (articolo 19), ferma restando la riserva di legge relativa e rinforzata – e non assoluta – posta a tutela delle medesime dalla Costituzione, che consente dunque l'intervento anche di fonti di rango secondario».
  L'ordine del giorno impegna quindi il Governo a «valutare l'opportunità di operare per una ridefinizione del quadro normativo delle misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19 anche valutando di affidare a una fonte diversa dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato nelle modalità finora osservate, una definizione più stringente del quadro generale delle misure da applicare nelle diverse zone individuate sulla base del grado di diffusione del contagio per la parte attinente all'esercizio di libertà costituzionali fondamentali quali la libertà di movimento (articolo 16), la libertà di riunione e manifestazione (articolo 17) e la libertà di culto (articolo 19)».
  Sul punto, la Corte costituzionale, nella già richiamata recente sentenza n. 37 del 24 febbraio 2021, ha segnalato che, nell'affrontare l'epidemia da COVID-19, «il legislatore statale si è affidato ad una sequenza normativa e amministrativa che muove dall'introduzione, da parte di atti aventi forza di legge, di misure di quarantena e restrittive, per culminare nel dosaggio di queste ultime, nel tempo e nello spazio, e a seconda dell'andamento della pandemia, da parte di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri» (considerato in diritto punto 9).
  Chiede quindi una breve sospensione della seduta, al fine di formulare una proposta di parere.

  Alberto STEFANI, presidente, alla luce della richiesta avanzata dalla relatrice, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 13.20, è ripresa alle 13.30.

  Martina PARISSE (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1), che illustra.

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore.
Testo unificato C. 43, C. 1350, C. 1573, C. 1649, C. 1924 e C. 2069.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, osserva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla Commissione Cultura, il testo unificato delle proposte di legge C. 43 Schullian, C. 1350 Ascani, C. 1573 Minardo, C. 1649 Sasso, C. 1924 e C. 2069 Lattanzio, recante disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla VII Commissione.

  Fausto RACITI (PD), relatore, illustrando il testo unificato in esame, adottato dalla VII Commissione quale testo base nella seduta del 17 dicembre 2020, rileva come esso preveda innanzitutto l'abrogazione del divieto di iscrizione contemporanea a più corsi di istruzione superiore, disposta dal secondo comma dell'articolo 142 del regio decreto n. 1592 del 1933. Conseguentemente, si introduce una nuova disciplina in materia, riguardante i corsi di studio universitari e quelli delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
  Al riguardo evidenzia preliminarmente come le relazioni illustrative di cui sono corredate tutte le proposte di legge abbinate sottolineino la necessità di adeguare la normativa italiana alla maggior parte degli Pag. 106ordinamenti degli altri paesi europei, che riconoscono agli studenti la facoltà di iscriversi contemporaneamente a più di un corso di studio, favorendo così anche l'interdisciplinarietà del sapere al fine di creare figure professionali che rispondano in modo più adeguato alla variabilità e alla complessità del mercato del lavoro.
  Alcune relazioni illustrative, inoltre, evidenziano che il divieto di iscrizione contemporanea impedisce gli accordi tra atenei italiani in materia di titoli congiunti, lasciando agli studenti italiani la possibilità di conseguire un «double degree» solo sulla base di accordi stipulati tra università italiane e atenei stranieri.
  Passando ad esaminare nel dettaglio il contenuto del testo unificato in esame, rileva come l'articolo 1, comma 7, abroghi il secondo comma dell'articolo 142 del regio decreto n. 1592 del 1933 (il quale prevede che nelle Università e negli Istituti superiori si può ottenere l'iscrizione solo in qualità di studenti e vieta in generale l'iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti di istruzione superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola).
  Parallelamente, il comma 5 stabilisce che, fermo restando l'obbligo di possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ad ogni singolo corso di studi, è consentita l'iscrizione contemporanea:

   ai sensi del comma 1, a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale;

   ai sensi del comma 3, a un corso di laurea o di laurea magistrale e ad un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica;

   sempre ai sensi del comma 3, a un corso di dottorato di ricerca o di master e ad un corso di specializzazione medica.

  Il comma 2 stabilisce che non è consentita l'iscrizione contemporanea allo stesso corso di laurea, di laurea magistrale o di master neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.
  Ai sensi del comma 4 l'iscrizione contemporanea è consentita presso istituzioni italiane, ovvero italiane ed estere.
  Il comma 6 stabilisce che resta fermo quanto disposto dal DM 270/2004 in materia di criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e per la determinazione della tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.
  L'articolo 2, anzitutto, al comma 6 consente l'iscrizione contemporanea a corsi di studi universitari e a corsi di studi presso le istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM.
  Il comma 3 prevede che, che, fermo restando l'obbligo di possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ad ogni singolo corso di studi, è consentita l'iscrizione contemporanea, anche presso più istituzioni AFAM:

   ai sensi del comma 1, a due corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di master;

   ai sensi del comma 2, primo periodo, a un corso di diploma accademico di primo o secondo livello e un corso di master o di formazione alla ricerca o di specializzazione;

   ai sensi del comma 2, secondo periodo, a un corso di formazione alla ricerca o di master e un corso di specializzazione.

  Ai sensi del già citato comma 3, l'iscrizione contemporanea è consentita presso istituzioni italiane, ovvero italiane ed estere, e può riguardare – esplicitamente per le fattispecie di cui al comma 1 e, parzialmente, al comma 2, primo periodo – anche i corsi accreditati ai sensi dell'articolo 11 del DPR n. 212 del 2005.
  Al riguardo, ricorda che l'articolo 11 del già citato DPR n. 212 del 2005 ha disposto che, fino all'entrata in vigore del regolamento relativo alle procedure, ai tempi e alle modalità per la programmazione, il Pag. 107riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore – il quale non è ancora intervenuto –, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge.
  Segnala come il riferimento alla necessità di possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso ai corsi di studio è presente sia, in termini generali, nel comma 3, sia nel comma 2, secondo periodo, per le fattispecie considerate in tale ultima disposizione.
  In base al comma 4 non è, invece, consentita l'iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio «presso due istituzioni AFAM italiane, ovvero italiane ed estere».
  Il comma 5 stabilisce altresì che resta fermo quanto disposto dal DPR n. 212 del 2005 in materia di disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni AFAM.
  Il comma 7, a fini di coordinamento normativo, abroga l'articolo 29, comma 21, della legge n. 240 del 2010, il quale rinvia a un decreto ministeriale la disciplina delle modalità organizzative per consentire l'iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso le istituzioni AFAM.
  L'articolo 3, comma 1, dispone che lo studente il quale si iscrive contemporaneamente a due corsi ai sensi degli articoli 1 e 2 beneficia degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, a scelta dello stesso studente, fermo restando che l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale si applica, in presenza dei requisiti previsti, ad entrambe le iscrizioni.
  Inoltre, il comma 2 prevede che le università e le istituzioni AFAM redigono annualmente un programma per favorire e promuovere la partecipazione degli studenti lavoratori a corsi di studio e ad attività formative successive al conseguimento del titolo.
  L'articolo 4 stabilisce, al comma 1, primo periodo, che le modalità della contemporanea iscrizione di cui all'articolo 1, con particolare attenzione per i corsi che richiedono la frequenza obbligatoria, e le modalità per favorire il conseguimento, sulla base di apposite convenzioni, presso due università, di cui almeno una italiana, di titoli finali doppi o congiunti, devono essere definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e sentito, per le parti di competenza, il Ministro dell'istruzione.
  Ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 1 lo stesso decreto ministeriale deve stabilire, oltre che le modalità di implementazione del fascicolo elettronico dello studente (universitario), le modalità di raccordo con il curriculum dello studente (delle scuole secondarie di secondo grado), prevedendo l'accesso tramite SPID, Carta di identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS), nei termini previsti, per l'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, dall'articolo 64, comma 2-quater, 2-novies e 3-bis, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
  Il comma 2 prevede che, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono stabiliti i criteri in base ai quali è consentita l'iscrizione a due corsi universitari con accesso a numero programmato a livello nazionale.
  A sua volta, il comma 3, primo periodo, stabilisce che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), sono disciplinate le modalità per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all'articolo 2 e per favorire il conseguimento, all'esito di corsi di studio integrati Pag. 108istituiti, sulla base di apposite convenzioni, da due istituzioni AFAM o da università e istituzioni AFAM, di cui almeno una italiana, di titoli finali doppi o congiunti.
  Il secondo periodo del comma 3 specifica che «Tale disposizione si applica anche ai corsi accreditati ai sensi dell'articolo 11» del DPR n. 121 del 2005.
  Sotto il profilo della formulazione della disposizione, segnala l'opportunità di chiarire se la previsione «Tale disposizione si applica» si riferisca al primo periodo del comma 3.
  Il terzo periodo dispone che «Sino all'attuazione della disposizione di cui al presente comma, continua ad applicarsi la disciplina recata dall'articolo 29, comma 21, della legge n. 240 del 2010».
  Sotto il profilo della formulazione della disposizione, ricorda che l'articolo 29, comma 21, della legge n. 240 del 2010, richiamato dalla disposizione, è abrogato dal comma 7 dell'articolo 2: pertanto segnala l'esigenza di individuare con precisione il termine dal quale decorre l'abrogazione del predetto articolo 29, comma 21, della legge n. 240.
  L'articolo 5 dispone che il Ministro dell'università e della ricerca, entro 4 mesi dalla conclusione del terzo anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della legge, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della medesima e una valutazione di impatto della stessa, anche sulla base dei rapporti che le università e le istituzioni AFAM trasmettono annualmente al Ministero.
  L'articolo 6 dispone che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite rileva come le materie università e diritto allo studio non siano espressamente citate nell'articolo 117 della Costituzione. Con riferimento al diritto allo studio universitario, ricorda che, a livello legislativo ordinario, l'articolo 3 del decreto legislativo n. 68 del 2012 ha affidato alle regioni la competenza esclusiva, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, al fine di garantirne l'uniformità e l'esigibilità su tutto il territorio nazionale.
  Con la sentenza n. 87 del 2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 269, 270 e 272 della legge n. 232 del 2016 – in base ai quali, in particolare, ciascuna regione doveva razionalizzare l'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante l'istituzione di un unico ente erogatore dei medesimi servizi, al bilancio del quale dovevano essere attribuite le risorse del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio – in quanto la previsione, che poneva un obbligo puntuale in capo alle regioni, incideva su ambiti afferenti alla competenza legislativa regionale, quali l'«organizzazione amministrativa della regione» (sentenze nn. 293/2012, 95/2008 e 387/2007) e il «diritto allo studio» (sentenze nn. 2/2013, 61/2011, 299/2010, 134/2010, 50/2008, 300/2005 e 33/2005).
  Quanto al rispetto degli altri princìpi costituzionali, l'articolo 33, sesto comma, della Costituzione stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
  Al riguardo, ricorda che, con la sentenza n. 383 del 27 novembre 1998, la Corte costituzionale, ricordando preliminarmente che «L'accesso ai corsi universitari è materia di legge», ha sottolineato che l'ultimo comma dell'articolo 33 della Costituzione assume una funzione di «cerniera», attribuendo al legislatore statale la predisposizione di limiti legislativi all'autonomia universitaria relativi tanto all'organizzazione in senso stretto, quanto al diritto di accedere all'istruzione universitaria.
  Nella specie, la Corte ha sottolineato che «La “riserva di legge” assicura il monopolio del legislatore nella determinazione delle scelte qualificanti nelle materie indicate dalla Costituzione, sia escludendo la concorrenza di autorità normative “secondarie”, sia imponendo all'autorità normativa Pag. 109“primaria” di non sottrarsi al compito che solo a essa è affidato». Tuttavia, ha ritenuto che la riserva di legge in tema di accesso ai corsi universitari non è tale da esigere che l'intera disciplina della materia sia contenuta in legge, ma comporta, da un lato, la necessità di non comprimere l'autonomia delle università, dall'altro, la possibilità che la legge, ove non disponga essa stessa direttamente ed esaustivamente, preveda l'intervento normativo dell'Esecutivo, per la specificazione concreta della disciplina legislativa, quando la sua attuazione, richiedendo valutazioni d'insieme, non è attribuibile all'autonomia delle università.
  La sentenza 383 del 1998 è stata richiamata dalla Corte, più di recente, nella sentenza n. 423 del 2004.
  Alla luce di quanto sottolineato dalla Corte costituzionale, rileva l'esigenza di verificare la compatibilità della previsione recata dall'articolo 4, comma 2, che demanda ad un regolamento la definizione dei criteri in base ai quali è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi universitari con accesso a numero programmato a livello nazionale, con l'articolo 33, sesto comma, della Costituzionale e con la giurisprudenza costituzionale in materia.
  Rammenta poi che l'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, dispone che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
  Ricorda, infine, che l'articolo 9, primo comma, della Costituzione, stabilisce che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e osservazioni (vedi allegato 2)

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince».
Testo unificato Doc. XXII n. 47, Doc. XXII n. 49 e Doc. XXII n. 51.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla Commissione IX (Trasporti), il testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 47 Andrea Romano, Doc. XXII, n. 49 Potenti e Doc. XXII, n. 51 Berti – adottato come testo base nella seduta del 7 aprile scorso e non modificato in sede referente dalla Commissione di merito – che ha ad oggetto l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince».

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, illustrando il contenuto del testo unificato, rileva come l'articolo 1, comma 1, specifichi che il compito della Commissione è di accertare le cause della collisione del traghetto «Moby Prince» con la petroliera «Agip Abruzzo», avvenuta il 10 aprile 1991 nella rada del porto di Livorno, e le circostanze della morte di centoquaranta persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio in conseguenza della collisione.
  Il comma 2 specifica in dettaglio gli accertamenti ai quali dovrà procedere la Commissione, che, in particolare dovrà:

   a) ricercare e valutare eventuali nuovi elementi che possano integrare le conoscenze sulle cause e le circostanze del disastro del traghetto «Moby Prince», acquisite dalla Commissione parlamentare di inchiesta istituita nella XVII legislatura con deliberazione del Senato della Repubblica 22 luglio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2015;

Pag. 110

   b) accertare eventuali responsabilità in ordine ai fatti riconducibili ad apparati, strutture o organizzazioni comunque denominati ovvero a persone;

   c) accertare con la massima precisione le circostanze della collisione tra il traghetto Moby Prince e la petroliera Agip Abruzzo, le comunicazioni radio intercorse tra soggetti pubblici e privati nelle giornate del 10 e 11 aprile 1991, i tracciati radar e le rilevazioni satellitari di qualsiasi provenienza inerenti al tratto di mare prospiciente il porto di Livorno nelle stesse giornate;

   d) verificare fatti, atti e condotte commissive o omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento giurisdizionale delle responsabilità relative al disastro della nave «Moby Prince»;

   e) esaminare le procedure, le modalità e i mezzi con cui sono stati organizzati e attuati i soccorsi in mare, le circostanze nelle quali essi sono stati condotti e ogni altro fatto utile a individuare eventuali responsabilità di individui o enti pubblici o privati in ogni fase, anche successiva allo svolgimento degli eventi;

   f) accertare eventuali correlazioni tra l'incidente ed eventuali traffici illegali di armi, combustibili, scorie e rifiuti tossici avvenuti la notte del 10 aprile 1991 nella rada di Livorno, a partire dalla documentazione acquisita nell'ambito dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta di cui alla lettera a);

   g) valutare i termini dell'accordo armatoriale sottoscritto a Genova il 18 giugno 1991 tra la Navigazione arcipelago maddalenino (Nav.Ar.Ma) Spa, l'Unione mediterranea di sicurtà e The Standard Steamship Owners Protection and Indemnity Association (Bermuda) Limited da una parte e, dall'altra, l'ENI Spa, la Società nazionale metanodotti (SNAM), l'AGIP, la Padana assicurazioni Spa e l'Assuranceforeningen Skuld, con particolare riferimento alle perizie in forza delle quali furono determinati gli importi erogati alle compagnie armatrici e ai familiari delle vittime.

  Il comma 3 richiede che la Commissione concluda i suoi lavori entro il termine della legislatura.
  Il comma 4 dispone che la Commissione presenti alla Camera dei deputati una relazione annuale sulla sua attività e al termine dei suoi lavori, una relazione finale sulle conclusioni dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.
  L'articolo 2, al comma 1, prevede che la Commissione sia composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
  Ai sensi del comma 2, il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la sua costituzione.
  In base al comma 3, la nomina del Presidente è effettuata dalla Commissione stessa, nella sua prima seduta, nel corso della quale sono eletti anche due vicepresidenti e due segretari applicando le disposizioni dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati. Ricorda, in particolare, che, nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio l'anziano come deputato e, tra deputati di pari anzianità, il più anziano per età. Per la nomina, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti si procede in analogia a quanto previsto per le elezioni del presidente. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.
  L'articolo 3 prevede, al comma 1, che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e, al Pag. 111comma 2, che – analogamente a quanto previsto dalle leggi istitutive delle Commissioni d'inchiesta antimafia a partire dal 2006 (legge n. 277 del 2006, legge n. 132 del 2008 e legge n. 87 del 2013) – non possa adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  Rammenta, al riguardo, che la limitazione dei poteri della Commissione di inchiesta fu introdotta la prima volta con la legge n. 277 del 2006, di istituzione della Commissione antimafia nella XV legislatura, per la necessità di predisporre adeguate cautele in ordine alla possibilità per la Commissione di disporre provvedimenti limitativi dei diritti costituzionalmente garantiti, in particolare le intercettazioni, al fine di tutelare i soggetti interessati, in quanto all'interno della Commissione non è attivabile quella garanzia che invece può ravvisarsi all'interno dell'autorità giudiziaria quando assume analoghi provvedimenti, che sono disposti dal giudice su richiesta del pubblico ministero.
  Il comma 3 stabilisce che per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applichino le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 384-bis del codice penale, disciplinanti diversi delitti contro l'attività giudiziaria, che vanno dal rifiuto di uffici legalmente dovuti (articolo 366) alla calunnia (articolo 368), dalla falsa testimonianza (articolo 372) alla frode processuale (articolo 374), dall'intralcio alla giustizia (articolo 377) al favoreggiamento (articoli 378 e 379), alla rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale (articolo 379-bis), al patrocinio o consulenza infedele (articoli 380 e 381) e alla punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero (articolo 384-bis).
  Il comma 4 prevede che per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti ed è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  Circa la richiesta di atti e documenti, l'articolo 4, al comma 1, prevede la facoltà della Commissione di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso, presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  Il comma 2 prevede, al primo periodo, che sulle richieste a essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero), stabilendo altresì, al secondo periodo del medesimo comma, che l'autorità giudiziaria possa trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.
  Ai sensi del comma 3, la Commissione può inoltre acquisire copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari; la Commissione acquisisce ed esamina la documentazione raccolta e le relazioni presentate dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a); quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.
  Il comma 4 prevede che la Commissione garantisca il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti acquisiti o trasmessi in copia ai sensi dei commi precedenti siano coperti dal segreto.
  Ai sensi del comma 5, la Commissione ha inoltre la facoltà di acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente all'oggetto dell'inchiesta.
  Si dispone, altresì, al comma 6, primo periodo, che la Commissione stabilisca quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso, prevedendosi altresì, al secondo periodo del medesimo comma, che debbano comunque Pag. 112 essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
  L'articolo 5 disciplina l'obbligo del segreto, prevedendo, al comma 1, che i componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti; tale obbligo permane anche dopo la cessazione dell'incarico.
  Ai sensi del comma 2, la violazione dell'obbligo sopra indicato e la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite a norma delle leggi vigenti.
  L'articolo 6 dispone, per l'organizzazione della Commissione, al comma 1, l'adozione di un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori, stabilendo che ciascun componente possa proporre la modifica delle norme regolamentari.
  Ai sensi del comma 2, le sedute della Commissione sono pubbliche, ma essa può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  Il comma 3, primo periodo, prevede che la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga opportune, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti; si prevede poi, al secondo periodo del medesimo comma, che con il regolamento interno di cui al comma 1 sia stabilito il numero massimo di collaborazioni.
  Il comma 4 prevede che per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  Ai sensi del comma 5, spetta alla Commissione curare l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.
  Il comma 6 prevede che le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite e dei princìpi costituzionali, ricorda che l'articolo 82, primo comma, della Costituzione stabilisce che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
  L'istituzione della Commissione di inchiesta può essere deliberata anche da una sola Camera, con atto non legislativo. Nella storia parlamentare si è andata affermando la prassi di deliberare le inchieste anche con legge, affidandole a Commissioni composte di deputati e senatori ovvero, in alcuni casi, con due delibere di identico contenuto adottate dalle rispettive Assemblee con gli strumenti regolamentari. Nel primo caso viene istituita una vera e propria Commissione bicamerale, mentre nel secondo si hanno due distinte Commissioni, che possono deliberare di procedere in comune nei lavori d'inchiesta, rimanendo tuttavia distinte quanto ad imputazione giuridica dei rispettivi atti.
  In ogni caso, per quanto riguarda il procedimento di formazione, l'articolo 140 del Regolamento della Camera e l'articolo 162 del Regolamento del Senato stabiliscono che per l'esame delle proposte di inchiesta si segue la procedura prevista per i progetti di legge.
  Per quanto riguarda la nomina dei componenti, il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi; tale nomina, quindi, deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità. Di conseguenza, si applicano l'articolo 56, comma 3, del Regolamento della Camera e l'articolo 25, comma 3, del Regolamento del Senato, i quali stabiliscono che per le nomine delle Commissioni che, per prescrizione di legge o regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Pag. 113Gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai Gruppi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio, richiedendo la designazione di un eguale numero di nomi.
  Rammenta altresì che l'articolo 82, secondo comma, della Costituzione stabilisce che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase istruttoria delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testimoni renitenti.
  In particolare, come chiarito anche dal provvedimento in esame, per le convocazioni di testimoni davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 – rifiuto di uffici legalmente dovuti da parte di periti, interpreti o testimoni – e 372 – falsa testimonianza – del codice penale, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria.
  La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 Costituzione, riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione della persona interrogata.
  Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa. In via generale si può affermare che lo svolgimento dell'inchiesta trova gli stessi limiti che la vigente legislazione pone alle indagini dell'autorità giudiziaria, fermo restando che l'atto istitutivo della Commissione può disporne di ulteriori, ovvero prevedere l'inapplicabilità nei confronti della Commissione stessa di disposizioni limitative dell'attività d'indagine dell'autorità giudiziaria.
  Particolarmente complesso è il problema dei rapporti tra l'attività delle Commissioni d'inchiesta e le concorrenti indagini della autorità giudiziaria. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 26 del 2008, ha rilevato che i poteri di indagine spettanti, rispettivamente, alle Commissioni parlamentari di inchiesta e agli organi della magistratura requirente hanno ambiti e funzioni differenti, con la conseguenza che l'esercizio degli uni non può avvenire a danno degli altri, e viceversa. Infatti, il compito delle suddette Commissioni non è di «giudicare», ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere. Pertanto, il normale corso della giustizia non può essere paralizzato a mera discrezione degli organi parlamentari, ma deve arrestarsi unicamente nel momento in cui l'esercizio dei poteri di indagine dell'autorità giudiziaria possa incidere illegittimamente su fatti ad essa soggettivamente e oggettivamente sottratti e rientranti nella competenza degli organi parlamentari.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.35.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 14 aprile 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 13.35.

Variazioni nella composizione della Commissione.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, comunica che, per il Gruppo Forza Italia – Berlusconi Presidente, la deputata Tartaglione cessa di far parte della Commissione e che, per il medesimo gruppo, entra a Pag. 114farne parte il deputato Gianfranco Rotondi.
  Comunica altresì che, per il Movimento 5 Stelle, il deputato Francesco Silvestri cessa di far parte della Commissione.

DL 25/2021: Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021.
C. 3002 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 aprile 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
  Ricorda che la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha stabilito l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento per la giornata di lunedì 26 aprile prossimo: pertanto l'esame in sede referente dovrà concludersi entro la prossima settimana.
  Rammenta altresì che nella precedente seduta di esame la relatrice, De Carlo, ha illustrato il contenuto del provvedimento.

  Emanuele PRISCO (FDI), riservandosi di intervenire, nel prosieguo dell'esame, in modo più approfondito sul contenuto del provvedimento, rileva come esso si ponga in contraddizione con le motivazioni poste alla base dello svolgimento delle consultazioni del 2020 nel mese di settembre. Osserva, infatti, come in tale occasione sia stata sostenuta l'inopportunità di svolgere le consultazioni nel mese di ottobre in relazione a una prevedibile recrudescenza dell'epidemia nel periodo autunnale, mentre ora, con il provvedimento in esame, si prevede una «finestra» elettorale fino al 15 ottobre.
  Stigmatizza il fatto che ai cittadini italiani venga impedito di esercitare il diritto di voto e di partecipare alla vita democratica, al contrario di quanto accade ai cittadini di numerosi altri Paesi, da ultimo il Perù, ai quali è consentito di votare anche durante la pandemia. Ritiene che il diritto di voto debba essere considerato un diritto fondamentale, alla stregua del diritto al lavoro e del diritto alla salute, e come dunque le elezioni debbano svolgersi regolarmente alle scadenze stabilite, pur nel rispetto delle doverose misure di profilassi sanitaria.
  Chiede al rappresentante del Governo se il provvedimento in esame si fondi su valutazioni del comitato tecnico-scientifico e, in caso affermativo, chiede che tali valutazioni siano messe a disposizione della Commissione.

  Stefano CECCANTI (PD), facendo riferimento ad alcune considerazioni svolte dal deputato Prisco, ricorda che, in occasione del precedente rinvio delle consultazioni elettorali, vi fu una sostanziale convergenza dei gruppi circa l'opportunità di disporre tale tipo di intervento, registrandosi solo talune circoscritte perplessità, manifestate da taluni singoli deputati, in ordine al fatto di far svolgere la votazione referendaria in concomitanza con le altre elezioni.
  Evidenzia quindi come il provvedimento in esame, ponendosi sulla medesima scia di quello precedente, abbia la finalità di evitare un peggioramento della situazione epidemiologica, prevedendo un differimento delle consultazioni elettorali che consenta, nel frattempo, di portare a compimento la campagna vaccinale e di assicurare poi lo svolgimento di tali elezioni in piena sicurezza.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare; avverte quindi che la seduta in sede referente già prevista per domani non avrà luogo.
  Fa inoltre presente che il termine per la presentazione delle proposte emendative sarà fissato nell'ambito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti Pag. 115 dei gruppi, già prevista come successivo punto all'ordine del giorno nella giornata odierna.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 14 aprile 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.