CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 aprile 2021
566.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 27

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 13 aprile 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 10.50.

DL 31/2021: Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2989 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti.

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  La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato) e, replicando alle richieste di chiarimento formulate dal relatore in occasione dell'esame del testo per l'espressione del parere alla Commissione giustizia, testo che non è stato modificato in sede referente, evidenzia quanto segue.
  Dal raffronto tra il numero dei commissari delle sottocommissioni di cui all'articolo 3, corrispondente a quello dei commissari nominati per lo svolgimento del concorso per l'anno 2020, pari a 1.500 unità, e i 460 nominati nel 2019, risulta una differenza di 1.040 unità. L'onere per compensi fissi da corrispondere alle predette 1.040 unità è stato stimato prudenzialmente in euro 429.686,40, tenuto conto dei compensi definiti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 15 ottobre 1999, pari a 413,16 euro. L'onere da sostenere per la maggiorazione del 20 per cento sul compenso fisso da corrispondere ai soli Presidenti delle Commissioni ai sensi del medesimo articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale è invece pari ad euro 33.713,86. A tali voci di costo sono stati altresì aggiunti gli oneri, pari complessivamente a 33.540 euro, relativi ai compensi variabili spettanti ai membri delle sottocommissioni, pari a 1,29 euro per ciascuno dei candidati esaminati, che si ipotizzano, secondo un criterio di massima prudenzialità, corrispondenti al numero di coloro che hanno trasmesso la domanda di partecipazione al concorso per l'esame di abilitazione alla professione forense (26.000 candidati). L'onere lordo annuo complessivo, stimato in via prudenziale, ammonta quindi ad euro 496.940,26 e potrà trovare ampia copertura nell'ambito dei margini di risparmio derivanti dalle minori spese non sostenute per l'affitto dei locali sede di esame per le prove scritte, che nel 2019 ammontava a 1.081.522,26 euro.
  Per quanto riguarda il compenso del segretario delle sottocommissioni, fa presente che l'individuazione distrettuale di quest'ultimo produrrà effetti di contenimento dei costi per missione, posto che soltanto in via residuale e per limitati casi si opterà per il personale della carriera direttiva di altre pubbliche amministrazioni, il cui onere potrà comunque gravare sul capitolo 1250 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, «Spese per il funzionamento compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione-delle commissioni per gli esami di abilitazione alla professione forense e per il concorso di esami per notaio», che reca uno stanziamento per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 di euro 2.969.890.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 2989 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 31 del 2021, recante Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    dal raffronto tra il numero dei commissari delle sottocommissioni di cui all'articolo 3, corrispondente a quello dei commissari nominati per lo svolgimento del concorso per l'anno 2020, pari a 1.500 unità, e i 460 nominati nel 2019, risulta una differenza di 1.040 unità;

    l'onere per compensi fissi da corrispondere alle predette 1.040 unità è stato stimato prudenzialmente in euro 429.686,40, tenuto conto dei compensi definiti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 15 ottobre 1999, pari a 413,16 euro;

    l'onere da sostenere per la maggiorazione del 20 per cento sul compenso fisso Pag. 29da corrispondere ai soli Presidenti delle Commissioni ai sensi del medesimo articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale è invece pari ad euro 33.713,86;

    a tali voci di costo, sono stati altresì aggiunti gli oneri, pari complessivamente a 33.540 euro, relativi ai compensi variabili spettanti ai membri delle sottocommissioni, pari a 1,29 euro per ciascuno dei candidati esaminati, che si ipotizzano, secondo un criterio di massima prudenzialità, corrispondenti al numero di coloro che hanno trasmesso la domanda di partecipazione al concorso per l'esame di abilitazione alla professione forense (26.000 candidati);

    l'onere lordo annuo complessivo, stimato in via prudenziale, ammonta quindi ad euro 496.940,26 e potrà trovare ampia copertura nell'ambito dei margini di risparmio derivanti dalle minori spese non sostenute per l'affitto dei locali sede di esame per le prove scritte, che nel 2019 ammontava a 1.081.522,26 euro;

    per quanto riguarda il compenso del segretario delle sottocommissioni, l'individuazione distrettuale di quest'ultimo produrrà effetti di contenimento dei costi per missione, posto che soltanto in via residuale e per limitati casi si opterà per il personale della carriera direttiva di altre pubbliche amministrazioni, il cui onere potrà comunque gravare sul capitolo 1250 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, “Spese per il funzionamento compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione-delle commissioni per gli esami di abilitazione alla professione forense e per il concorso di esami per notaio”, che reca uno stanziamento per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 di euro 2.969.890,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala l'emendamento Varchi 1.2, che estende le disposizioni del decreto-legge anche alla sessione di esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato immediatamente successiva a quella disciplinata dal medesimo decreto, senza adeguare la relativa copertura finanziaria.
  Per quanto concerne, invece, le proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

   Varchi 1.1, che estende la possibilità di presentare domanda di ammissione alla sessione d'esame disciplinata dal decreto anche ai candidati che avranno conseguito il certificato di compimento della pratica entro il 30 aprile 2021. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla eventualità che l'attuazione della proposta emendativa possa comportare un allungamento delle giornate in cui si svolge la prima prova orale e dunque un aggravamento degli oneri che ne conseguono, posto che la relazione tecnica prevede la corresponsione di un gettone di presenza di euro 70 per ogni giornata della predetta prova, in cui possono essere esaminati al massimo quattro candidati per un tempo limite di sessanta minuti ciascuno;

   Delmastro Delle Vedove 1.01, che è volta a riaprire per un periodo non inferiore a trenta giorni i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla sessione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense per l'anno 2020. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente Pag. 30 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Varchi 2.16 e 2.17, che prevedono che sia direttamente il Ministero della giustizia ad elaborare i quesiti per ogni materia oggetto della prova orale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative in commento, posto che le stesse pongono direttamente in capo al Ministero della giustizia, anziché alle sottocommissioni, l'elaborazione dei quesiti per le materie della prima prova orale;

   identici Varchi 2.24 e Trano 2.100 e Delmastro Delle Vedove 2.29, che prevedono che per lo svolgimento della prima prova orale siano assegnati complessivamente novanta minuti, anziché sessanta, come previsto dal testo in esame. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla eventualità che l'attuazione delle proposte emendative possa comportare un allungamento delle giornate in cui si svolge la prima prova orale e dunque un aggravamento degli oneri che ne conseguono, posto che la relazione tecnica prevede la corresponsione di un gettone di presenza di euro 70 per ogni giornata della predetta prova, in cui possono essere esaminati al massimo quattro candidati per un tempo limite di sessanta minuti ciascuno;

   Delmastro Delle Vedove 4.6, che è volta a sopprimere la previsione di cui all'articolo 4, comma 2, in forza della quale la prima prova orale deve svolgersi con modalità di collegamento da remoto, lasciando pertanto intendere che essa debba aver luogo in presenza, senza peraltro modificare le restanti disposizioni del provvedimento relative alla disciplina delle sottocommissioni preposte all'espletamento delle prove concorsuali. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che la relazione quantifica gli oneri e i risparmi di spesa (costi per affitto dei locali) in considerazione dello svolgimento da remoto della prima prova di esame;

   Delmastro Delle Vedove 4.7, che è volta a prevedere che la prima prova orale di esame sia fonoregistrata, a cura del segretario di sottocommissione, mediante apparecchiature appositamente fornite dal Ministero della giustizia a ciascuna delle predette sottocommissioni, in modo anche da consentire a ciascun candidato di poter richiedere copia della propria fonoregistrazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta su tutti i restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) chiede alla rappresentante del Governo di chiarire le motivazioni per cui gli emendamenti Varchi 2.16 e 2.17 sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Evidenzia, infatti, che le citate proposte emendative sono volte a prevedere che sia direttamente il Ministero della giustizia ad elaborare i quesiti per ogni materia oggetto della prova orale. In proposito, ritiene che il Ministero della giustizia potrà far fronte a tale attività con le risorse di propria competenza già previste a legislazione vigente.

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  Ylenja LUCASELLI (FDI), nel concordare con l'onorevole Trancassini, evidenzia che il Ministero della giustizia ha sempre elaborato i quesiti per le prove d'esame e che in questa occasione, poiché viene modificata la modalità di svolgimento della prima prova, gli emendamenti Varchi 2.16 e 2.17 chiedono di assicurare che sia il Ministero della giustizia ad elaborare i quesiti al fine di garantire l'uniformità nella valutazione dei candidati su tutto il territorio nazionale.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI fa presente che la previsione per cui sia il Ministero della giustizia, anziché le sottocommissioni, ad elaborare i quesiti per le materie della prima prova orale comporta un aumento di oneri a carico di tale amministrazione. Rileva, peraltro, che la relazione tecnica aggiornata testé depositata quantifica puntualmente gli oneri derivanti dal provvedimento e che una modifica al testo come quella proposta dagli emendamenti Varchi 2.16 e 2.17 comporta inevitabilmente un aumento degli stessi.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) non reputa sufficienti le motivazioni illustrate dalla rappresentante del Governo, come pure non concorda sul parere contrario relativo agli identici emendamenti Varchi 2.24 e Trano 2.100 e all'emendamento Delmastro Delle Vedove 2.29, che prevedono semplicemente che per lo svolgimento della prima prova orale siano assegnati complessivamente novanta minuti, anziché sessanta, come previsto dal testo in esame. Ritiene che il Governo valuti con troppa superficialità le proposte emendative presentate, limitandosi in varie occasioni a giustificare il proprio parere contrario con la mancanza della relativa relazione tecnica. Ciò, a suo avviso, fa parte di una strategia del Governo per evitare di entrare nel merito delle proposte emendative, che, ricevendo il parere contrario della Commissione bilancio, non hanno alcuna possibilità di essere valutate in Assemblea. Concludendo, quindi, stigmatizza l'atteggiamento del Governo volto a limitare il dibattito politico e democratico in Parlamento.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, replicando all'onorevole Trancassini, assicura che il Governo valuta attentamente le proposte emendative presentate. In proposito, considerate le recenti sollecitazioni da parte dei gruppi parlamentari e della Presidenza della Commissione bilancio, segnala di aver chiesto alle amministrazioni dei Ministeri di adoperarsi affinché le relazioni tecniche sugli emendamenti presentati siano predisposte in tempo utile per consentirne un esame approfondito. Quanto agli identici emendamenti Varchi 2.24 e Trano 2.100 e all'emendamento Delmastro Delle Vedove 2.29 evidenzia che tali proposte emendative, prevedendo un aumento della durata della prima prova orale, comportano un maggior numero di giornate in cui si svolge tale prova e, pertanto, un maggior onere riferito al gettone di presenza di euro 70 corrisposto ai componenti della commissione d'esame.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 2.16, 2.17, 2.24, 2.29, 2.100, 4.6 e 4.7 e sull'articolo aggiuntivo 1.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017.
C. 2578 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 13 ottobre 2020, ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione Affari esteri, deliberando un parere favorevole. Rammenta, altresì, che nella seduta del 5 novembre 2020 la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento, in sede referente, senza apportare al testo alcuna modificazione.
  Ricorda, inoltre, che gli oneri derivanti dall'Accordo per lo svolgimento di visite ufficiali e incontri operativi alternativamente in Macedonia e in Italia, si suddividono in oneri di missione per l'invio a Skopje di rappresentanti italiani, valutati in 1.603 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2020, e in spese di vitto, alloggio e trasporto di rappresentanti macedoni inviati a Roma, valutate in 840 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2021.
  Ciò premesso, fa presente che l'andamento degli oneri risultanti dal testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea presuppone che il primo incontro tra le rispettive delegazioni dell'Italia e della Macedonia abbia luogo in Macedonia nell'anno 2020. Considerato tuttavia che il 2020 è ormai trascorso, al fine di assicurare che l'andamento degli oneri a decorrere dall'anno 2021 rimanga quello indicato dal provvedimento, ritiene necessario che il Governo assicuri che il primo incontro tra le predette delegazioni avrà luogo nel 2021 in Italia, anziché in Macedonia, fermo restando che gli oneri imputati all'anno 2020, slittati al 2021 ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, confluiranno in economia.
  Infine, ritiene in ogni caso necessario che il Governo assicuri che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2020-2022 sia da intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri a regime a decorrere dall'anno 2021 e dall'anno 2022, al nuovo bilancio triennale 2021-2023.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI assicura che il primo incontro tra le rispettive delegazioni avrà luogo nel 2021 in Italia, anziché in Macedonia.
  Fa presente che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2020-2022 è da intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri a regime a decorrere dall'anno 2021 e dall'anno 2022, al nuovo bilancio triennale 2021-2023.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 2578 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il primo incontro tra le rispettive delegazioni avrà luogo nel 2021 in Italia, anziché in Macedonia;

    il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2020-2022 è da intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri a regime a decorrere dall'anno 2021 e dall'anno 2022, al nuovo bilancio triennale 2021-2023,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
C. 2945 Governo.
(Parere alle Commissioni XI e XII).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 aprile 2021.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, rispondendo alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta precedente, evidenzia che le disposizioni previste dall'articolo 1, volte a limitare temporaneamente la circolazione delle persone con finalità di contenimento epidemiologico, hanno carattere ordinamentale e non producono effetti finanziari diretti. Eventuali effetti indiretti derivanti da tali misure potranno essere oggetto di valutazione nel prossimo Documento di economia e finanza, in sede di aggiornamento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica e del quadro macroeconomico.
  Segnala che la stima della platea dei lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena beneficiari dei congedi e bonus baby-sitting nel periodo gennaio-giugno 2021, di cui all'articolo 2, commi da 1 a 8, effettuata in misura corrispondente al 50 per cento della platea che ha fruito delle medesime misure nel periodo marzo-agosto 2020, appare appropriata. Evidenzia, infatti, che a questo riguardo si deve tenere conto sia del carattere diversificato con cui la pandemia si sta manifestando nelle diverse regioni, sia del fatto che l'ultimo decreto Covid, emanato lo scorso 30 marzo, prevede la didattica in presenza, anche nelle zone rosse, per le scuole primarie di primo e secondo grado – comportando conseguentemente un minor ricorso alle prestazioni in esame da parte dei genitori – sia, infine, del forte impulso che il piano vaccinale avrà nei prossimi mesi, che auspicabilmente porterà gradualmente ad un abbassamento considerevole della curva dei contagi. Fa presente, inoltre, che nella stima della durata media del congedo, pari a 18 giornate, si è tenuto conto anche delle eventuali giornate di conversione in congedi straordinari per Covid-19 dei congedi parentali fruiti dal 1° gennaio 2021 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto durante i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2. Ricorda che entrambe le misure (congedo parentale e bonus baby-sitting) sono comunque riconosciute nell'ambito di un limite di spesa con la previsione di un congruo meccanismo per assicurarne il rispetto.
  Fa presente che, all'articolo 2, comma 9, la stima degli oneri concernenti la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, che fruisce dei congedi di cui si è detto in precedenza, è stata effettuata considerando la medesima propensione al ricorso al congedo utilizzata per la stima degli oneri derivanti dal congedo previsto dal comma 1 del medesimo articolo 2. Tale propensione, applicata ad una platea di potenziali beneficiari di circa 376 mila soggetti (in età compresa tra 23 e 50 anni), maggiorata del 10 per cento per tenere conto della prevalenza di docenti donne, ha consentito di definire una platea di circa 5.000 soggetti interessati con una retribuzione lorda giornaliera di 113 euro, comprensivi anche degli oneri previdenziali, per una media di 18 giornate.
  Evidenzia che la spesa per interessi prevista per il 2021 dall'articolo 3, comma 1, in conseguenza del ricorso all'indebitamento, coerentemente con quanto previsto nella relazione presentata al Parlamento lo scorso 15 gennaio, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, è posta a carico dello scostamento autorizzato. La predetta relazione richiede infatti una autorizzazione «complessiva» per l'anno 2021, specificando invece che l'importo autorizzato dal 2022 debba destinarsi al finanziamento del solo onere per il servizio del debito. Pag. 34
  Rileva che ai fini della stima della maggiore spesa per interessi sono stati ipotizzati maggiori collocamenti di titoli di Stato, necessari per la copertura del provvedimento in oggetto, in linea con la politica di emissione programmata e tenendo conto dei tassi di interesse forward (tassi di interesse a termine) rilevati al momento della stima medesima. Segnala che i tassi forward presentano un andamento crescente, con un profilo più accentuato rispetto ai tassi a pronti, e generano pertanto una spesa per interessi che va ad aumentare negli anni per poi stabilizzarsi nel lungo termine, fermo restando, da un lato, che per il primo anno l'esigenza di finanziamento, limitata solo a una frazione di anno, genera una spesa più contenuta, dall'altro, che i tassi di interesse per il medesimo anno attualmente sono più bassi rispetto a quelli sperimentati in media nel 2020. Inoltre, i maggiori interessi calcolati con il criterio della competenza economica sono sempre maggiori di quelli calcolati con il criterio della cassa (ai fini del bilancio o della stima del fabbisogno di cassa). Tale profilo è tipico di uno scenario con tassi progressivamente sempre crescenti sull'orizzonte temporale con il rifinanziamento integrale attraverso debito del debito creato inizialmente. In tali casi la cassa tende a svilupparsi sempre più lentamente della competenza, in quanto computa gli effetti degli interessi soltanto alla fine del periodo cedolare (la competenza li considera invece giorno per giorno).
  All'articolo, 3 comma 2, lettera b), laddove si prevede la copertura di quota parte dei nuovi o maggiori oneri in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dal presente decreto, mediante utilizzo delle maggiori entrate costituite dagli effetti riflessi prodotti dalla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche in congedo straordinario, di cui all'articolo 2, comma 9, ritiene necessario precisare, conformemente a quanto previsto dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica, che gli oneri oggetto di copertura si riferiscono all'anno 2021.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 2945 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 30 del 2021, recante Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le disposizioni previste dall'articolo 1, volte a limitare temporaneamente la circolazione delle persone con finalità di contenimento epidemiologico, hanno carattere ordinamentale e non producono effetti finanziari diretti;

    eventuali effetti indiretti derivanti da tali misure potranno essere oggetto di valutazione nel prossimo Documento di economia e finanza, in sede di aggiornamento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica e del quadro macroeconomico;

    la stima della platea dei lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena beneficiari dei congedi e bonus baby-sitting nel periodo gennaio-giugno 2021, di cui all'articolo 2, commi da 1 a 8, effettuata in misura corrispondente al 50 per cento della platea che ha fruito delle medesime misure nel periodo marzo-agosto 2020, appare appropriata;

    infatti, a questo riguardo si deve tenere conto sia del carattere diversificato con cui la pandemia si sta manifestando nelle diverse regioni, sia del fatto che l'ultimo decreto Covid, emanato lo scorso 30 marzo, prevede la didattica in presenza, anche nelle zone rosse, per le scuole primarie di primo e secondo grado – comportando conseguentemente un minor ricorso alle prestazioni in esame da parte dei genitori – sia, infine, del forte impulso che Pag. 35il piano vaccinale avrà nei prossimi mesi, che auspicabilmente porterà gradualmente ad un abbassamento considerevole della curva dei contagi;

    inoltre, nella stima della durata media del congedo, pari a 18 giornate, si è tenuto conto anche delle eventuali giornate di conversione in congedi straordinari per Covid-19 dei congedi parentali fruiti dal 1° gennaio 2021 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto durante i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2;

    entrambe le misure (congedo parentale e bonus baby-sitting) sono comunque riconosciute nell'ambito di un limite di spesa con la previsione di un congruo meccanismo per assicurarne il rispetto;

    all'articolo 2, comma 9, la stima degli oneri concernenti la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, che fruisce dei congedi di cui si è detto in precedenza, è stata effettuata considerando la medesima propensione al ricorso al congedo utilizzata per la stima degli oneri derivanti dal congedo previsto dal comma 1 del medesimo articolo 2;

    tale propensione applicata ad una platea di potenziali beneficiari di circa 376 mila soggetti (in età compresa tra 23 e 50 anni), maggiorata del 10 per cento per tenere conto della prevalenza di docenti donne, ha consentito di definire una platea di circa 5 mila soggetti interessati con una retribuzione lorda giornaliera di 113 euro, comprensivi anche degli oneri previdenziali, per una media di 18 giornate;

    la spesa per interessi prevista per il 2021 dall'articolo 3, comma 1, in conseguenza del ricorso all'indebitamento, coerentemente con quanto previsto nella relazione presentata al Parlamento lo scorso 15 gennaio, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, è posta a carico dello scostamento autorizzato;

    la predetta relazione richiede infatti una autorizzazione “complessiva” per l'anno 2021, specificando invece che l'importo autorizzato dal 2022 debba destinarsi al finanziamento del solo onere per il servizio del debito;

    ai fini della stima della maggiore spesa per interessi sono stati ipotizzati maggiori collocamenti di titoli di Stato, necessari per la copertura del provvedimento in oggetto, in linea con la politica di emissione programmata e tenendo conto dei tassi di interesse forward (tassi di interesse a termine) rilevati al momento della stima medesima;

    i tassi forward presentano un andamento crescente, con un profilo più accentuato rispetto ai tassi a pronti, e generano pertanto una spesa per interessi che va ad aumentare negli anni per poi stabilizzarsi nel lungo termine, fermo restando, da un lato, che per il primo anno l'esigenza di finanziamento, limitata solo a una frazione di anno, genera una spesa più contenuta, dall'altro, che i tassi di interesse per il medesimo anno attualmente sono più bassi rispetto a quelli sperimentati in media nel 2020;

    inoltre, i maggiori interessi calcolati con il criterio della competenza economica sono sempre maggiori di quelli calcolati con il criterio della cassa (ai fini del bilancio o della stima del fabbisogno di cassa);

    tale profilo è tipico di uno scenario con tassi progressivamente sempre crescenti sull'orizzonte temporale con il rifinanziamento integrale attraverso debito del debito creato inizialmente;

    in tali casi la cassa tende a svilupparsi sempre più lentamente della competenza, in quanto computa gli effetti degli interessi soltanto alla fine del periodo cedolare (la competenza li considera invece giorno per giorno);

    all'articolo, 3 comma 2, lettera b), laddove si prevede la copertura di quota Pag. 36parte dei nuovi o maggiori oneri in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dal presente decreto, mediante utilizzo delle maggiori entrate costituite dagli effetti riflessi prodotti dalla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche in congedo straordinario, di cui all'articolo 2, comma 9, appare necessario precisare, conformemente a quanto previsto dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica, che gli oneri oggetto di copertura si riferiscono all'anno 2021,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   all'articolo 3, comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente: b) quanto a 4,94 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, comma 9».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.
C. 2972 Governo.
(Parere alle Commissioni II e XII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mauro D'ATTIS (FI), relatore, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare e che oggetto di esame è il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente come le norme in esame modificano l'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 27 del 2021 che ha abrogato una serie di disposizioni e al quale non sono stati ascritti effetti finanziari. Osserva, in particolare, che vengono escluse dall'abrogazione, e dunque mantenute vigenti, una pluralità di disposizioni della legge n. 283 del 1962 e del suo regolamento di esecuzione nonché della legge n. 441 del 1963 relative a divieti, autorizzazioni, prescrizioni e sanzioni in materia di igiene alimentare, così come il relativo apparato sanzionatorio. Al riguardo, non formula osservazioni in considerazione del carattere ordinamentale delle disposizioni e di quanto afferma la relazione tecnica. Osserva inoltre che il decreto in esame mantiene l'efficacia nell'ordinamento di norme già vigenti, alla cui abrogazione (ora revocata) non sono stati ascritti effetti finanziari. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita in linea generale al provvedimento in esame, stabilendo che dall'attuazione delle sue disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che le amministrazioni interessate provvederanno ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, in considerazione dello specifico contenuto dell'articolo in commento, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario del presente decreto, reputa tuttavia necessario riformularne la rubrica sostituendo le parole: «Disposizioni finanziarie» con le seguenti: «Clausola di invarianza finanziaria». Pag. 37
  Tutto ciò premesso, formula pertanto la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge, di conversione in legge del decreto-legge n. 42 del 2021, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare;

   premesso che il provvedimento in oggetto non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario;

   considerato tuttavia che si potrebbe valutare l'opportunità, sotto il profilo formale, di sostituire la rubrica dell'articolo 2 in modo che la stessa risulti conforme al contenuto del medesimo articolo, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario del provvedimento in esame,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente osservazione:

  Sia sostituita la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: “Clausola di invarianza finanziaria”».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince».
Testo unificato Doc. XXII, n. 47 e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in esame, composto da sei articoli, reca l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince», avvenuto il 10 aprile 1991, ed è stato adottato dalla Commissione trasporti come testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 47 Andrea Romano, Doc. XXII, n. 49 Potenti e Doc. XXII, n. 51 Berti. Fa presente che la Commissione, composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera, dovrà concludere i propri lavori entro la fine della XVIII Legislatura e presentare alla Camera una relazione annuale e, al termine dei suoi lavori, una relazione finale sulle conclusioni dell'inchiesta, con la possibilità di relazioni di minoranza.
  Segnala che il testo prevede che la Commissione, nell'accertamento dei fatti, proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e che essa abbia facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, con particolare riferimento alla Commissione parlamentare di inchiesta istituita sulla medesima materia, nella XVII Legislatura, presso il Senato della Repubblica, che ha terminato i suoi lavori con l'approvazione della relazione finale il 22 dicembre 2017.
  Per quanto riguarda gli oneri derivanti dall'attività della istituenda Commissione, fa presente che il comma 6 dell'articolo 6 prevede che le spese per il funzionamento della Commissione siano stabilite nel limite massimo di euro 50.000 annui e che siano poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  Poiché il provvedimento in esame non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso un parere di nulla osta.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

Pag. 38

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 11.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 13 aprile 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 11.10.

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe.
Atto n. 247.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 aprile 2021.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, nel rispondere alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice e nel dare conto degli approfondimenti svolti a seguito delle richieste avanzate da taluni deputati nella seduta precedente, con riferimento all'articolo 4, in materia di garanzie di sicurezza nella conservazione e gestione dei dati, precisa che l'adeguamento dei protocolli di sicurezza informatica, inserendosi nell'ambito dei più ampi interventi connessi al processo di digitalizzazione del settore giustizia, non darà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia, U.d.V. 1.2 – Giustizia civile e penale – CDR «Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi» – Azione «Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia» – capitolo 1501 «spese per la gestione e il funzionamento del sistema informatico», che reca uno stanziamento di euro 45.993.808, per ciascun anno del triennio 2021-2023, nonché sul capitolo 7203 «spese per lo sviluppo del sistema informatico», che reca uno stanziamento di euro 193.333.667 per l'anno 2021, di euro 165.271.036 per l'anno 2022 e di euro 137.604.864 per l'anno 2023.
  Con riguardo agli adempimenti connessi all'applicazione dell'articolo 7, in materia di verifiche e controlli di funzionalità e sicurezza, precisa che l'attività di verifica, controllo di funzionalità e sicurezza da parte dell'autorità giudiziaria potrà essere espletata dal personale tecnico/informatico già in servizio presso l'amministrazione della giustizia e, in via del tutto residuale, attraverso l'ausilio di esperti che potranno essere remunerati a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia C.d.R. Dipartimento per gli Affari di giustizia, Azione: «Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni», sul capitolo 1363 «Spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni» che reca uno stanziamento di euro 213.718.734 per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, nell'ambito delle rivenienti disponibilità finanziarie derivanti dalle ampie prospettive di risparmio connesse all'introduzione delle nuove tariffe.
  Con riferimento all'articolo 8, precisa che con decreto ministeriale 10 maggio 2018, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2017, è stato istituito, presso il Gabinetto del Ministro della giustizia, un Tavolo tecnico permanente il cui compito è quello di provvedere al monitoraggio del sistema delle prestazioni funzionali alle prestazioni obbligatorie e delle relative tariffe. Il Tavolo tecnico permanente non risulta tuttavia ancora operativo e per il suo funzionamento lo stesso decreto non prevede la possibilità di erogare compensi o gettoni Pag. 39di presenza ai componenti del medesimo tavolo. All'articolo 6 del predetto decreto ministeriale 10 maggio 2018 si prevede, infatti, per i soli componenti esterni all'amministrazione e ove competa, esclusivamente il rimborso delle spese di trasferta a norma della vigente legislazione in materia, la cui spesa potrà gravare sul bilancio del Ministero della giustizia Missione 32 – U.D.V. 2.1 Indirizzo politico – Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – capitolo 1081 piano gestione 27 «Spese di trasporto e soggiorno ai componenti di commissioni e tavoli di lavoro estranei all'Amministrazione», nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio. All'articolo 8 ritiene comunque necessario prevedere espressamente che ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
  Circa gli effetti connessi all'applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 9, fa presente allo stato non risulta possibile prevedere l'instaurarsi di eventuali contenziosi e, in tal senso, non risulta possibile stimare eventuali ricadute finanziarie correlate agli stessi.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, sottolineando il lavoro svolto dalla Commissione e dal Governo per migliorare il testo del provvedimento in esame, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato lo Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe (Atto n. 247),

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    con riferimento all'articolo 4, in materia di garanzie di sicurezza nella conservazione e gestione dei dati, si precisa che l'adeguamento dei protocolli di sicurezza informatica, inserendosi nell'ambito dei più ampi interventi connessi al processo di digitalizzazione del settore giustizia, non darà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia, U.d.V. 1.2 – Giustizia civile e penale – CDR “Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” – Azione “Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia” – capitolo 1501 “spese per la gestione e il funzionamento del sistema informatico”, che reca uno stanziamento di euro 45.993.808, per ciascun anno del triennio 2021-2023, nonché sul capitolo 7203 “spese per lo sviluppo del sistema informatico”, che reca uno stanziamento di euro 193.333.667 per l'anno 2021, di euro 165.271.036 per l'anno 2022 e di euro 137.604.864 per l'anno 2023;

    con riguardo agli adempimenti connessi all'applicazione dell'articolo 7, in materia di verifiche e controlli di funzionalità e sicurezza, si precisa che l'attività di verifica, controllo di funzionalità e sicurezza da parte dell'autorità giudiziaria potrà essere espletata dal personale tecnico/informatico già in servizio presso l'amministrazione della giustizia e, in via del tutto residuale, attraverso l'ausilio di esperti che potranno essere remunerati a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia C.d.R. Dipartimento per gli Affari di giustizia, Azione: “Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni”, sul capitolo 1363 “Spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni” che reca uno stanziamento di euro 213.718.734 per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, nell'ambito delle rivenienti disponibilità finanziarie derivanti dalle ampie prospettive di risparmio connesse all'introduzione delle nuove tariffe;

Pag. 40

    con riferimento all'articolo 8, si precisa che con decreto ministeriale 10 maggio 2018, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2017, è stato istituito, presso il Gabinetto del Ministro della giustizia, un Tavolo tecnico permanente il cui compito è quello di provvedere al monitoraggio del sistema delle prestazioni funzionali alle prestazioni obbligatorie e delle relative tariffe;

    il tavolo tecnico permanente non risulta tuttavia ancora operativo e per il suo funzionamento lo stesso decreto non prevede la possibilità di erogare compensi o gettoni di presenza ai componenti del medesimo tavolo;

    all'articolo 6 del predetto decreto ministeriale 10 maggio 2018 si prevede, infatti, per i soli componenti esterni all'amministrazione e ove competa, esclusivamente il rimborso delle spese di trasferta a norma della vigente legislazione in materia, la cui spesa potrà gravare sul bilancio del Ministero della giustizia Missione 32 – U.D.V. 2.1 Indirizzo politico – Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – capitolo 1081 piano gestione 27 “Spese di trasporto e soggiorno ai componenti di commissioni e tavoli di lavoro estranei all'Amministrazione”, nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio;

    all'articolo 8 appare comunque necessario prevedere espressamente che ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati;

    circa gli effetti connessi all'applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 9, allo stato non risulta possibile prevedere l'instaurarsi di eventuali contenziosi e, in tal senso, non risulta possibile stimare eventuali ricadute finanziarie correlate agli stessi;

   ritenuto che si dovrebbe valutare l'opportunità di:

    sopprimere la clausola di invarianza di cui all'articolo 10, considerato che la legge n. 103 del 2017 – di cui il presente schema costituisce attuazione – all'articolo 1, comma 92, già reca una clausola di neutralità di carattere generale e che lo schema di decreto in esame costituisce un atto normativo di rango secondario che, per sua natura, non è suscettibile di determinare nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica;

    verificare, anche attraverso incontri con tecnici e aziende del settore, la congruità delle tariffe e degli altri importi previsti dal listino allegato rispetto alle prestazioni richieste;

   rilevato che:

    l'evoluzione tecnologica dei servizi offerti in materia di intercettazioni è quotidiana e ciò comporta, per le aziende che erogano i servizi oggetto di esame, una indispensabile, continua e preventiva attività di analisi, realizzazione, manutenzione e aggiornamento delle infrastrutture e/o degli apparati hardware e software necessari per adempiere agli incarichi loro affidati dall'autorità giudiziaria;

    tali attività sono necessariamente antecedenti e solo astrattamente e successivamente imputabili ad incarichi effettivamente ricevuti, e, dunque, concretamente remunerabili e remunerati;

    appare opportuno prevedere ulteriori margini di flessibilità delle tariffe che consentano all'autorità giudiziaria, in casi di particolare meritevolezza, difficoltà tecnica, differenziazione territoriale, di remunerare l'attività in concreto prestata in suo favore, ed allo Stato, – seppure indirettamente – di favorire ed incentivare le attività propedeutiche di ricerca e innovazione, indispensabili a mantenere ai massimi livelli le capacità tecnologiche, anche al fine di non depauperare e disperdere, in prospettiva, il patrimonio di ricerca e di eccellenza che molte imprese hanno accumulato, nel corso degli anni, in questo specifico settore;

    nel listino allegato al presente schema di decreto sono stati raggruppati in Pag. 41macrocategorie prestazioni funzionali e materiali utilizzati eccessivamente diversificati a livello di costi effettivi;

    in questo quadro si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere, nel listino allegato al presente schema di decreto, una più specifica classificazione delle prestazioni effettuate e dei materiali utilizzati, sentiti gli operatori del settore, ai fini dell'adempimento degli obblighi dei fornitori delle prestazioni, di cui all'articolo 3;

   rilevata infine la necessità, al fine di escludere l'insorgenza di contenziosi, di sopprimere il comma 3 dell'articolo 9;

   preso atto della relazione tecnica riferita al provvedimento in oggetto, verificata positivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;

   valutati positivamente i rilievi formulati dalla Commissione giustizia ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento della Camera dei deputati, che devono pertanto considerarsi parte integrante del presente parere,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 8 aggiungere infine il seguente comma: 3. Ai componenti del Tavolo tecnico permanente di cui al comma 1 non spettano, per l'attività prevista dai commi 1 e 2, compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati;

  All'articolo 9, sopprimere il comma 3;

   e con le seguenti osservazioni:

    si valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 10;

    si valuti l'opportunità di prevedere, nel listino allegato al presente schema di decreto ministeriale, una più specifica classificazione delle prestazioni effettuate e dei materiali utilizzati, sentiti gli operatori del settore, ai fini dell'adempimento degli obblighi dei fornitori delle prestazioni di cui all'articolo 3».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, nel ringraziare i componenti delle Commissioni II e V per il prezioso lavoro svolto, che ha portato a una convergenza che ha permesso di indicare significativi miglioramenti al testo del provvedimento, concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 11.25.