CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 aprile 2021
566.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 13 aprile 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 12.

DL 31/2021: Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Esame emendamenti C. 2989 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, avverte che il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali è chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2989, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 31 del 2021, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio Pag. 13 della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

  Martina PARISSE (M5S), relatrice, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 12.05.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 13 aprile 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di Aristide Police, professore di diritto amministrativo presso l'Università «Luiss Guido Carli» di Roma, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte di legge costituzionale C. 1854 Barelli, C. 2938 Morassut e C. 2961 Ceccanti, recanti Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica, e delle proposte di legge C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri, recanti disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 16.20 alle 16.40.

Audizione informale, in videoconferenza, di Achille Chiappetti, professore emerito di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università «La Sapienza» di Roma, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte di legge costituzionale C. 1854 Barelli, C. 2938 Morassut e C. 2961 Ceccanti, recanti Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica, e delle proposte di legge C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri, recanti disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 16.40 alle 16.55.

SEDE REFERENTE

  Martedì 13 aprile 2021. — Presidenza della vicepresidente Annagrazia CALABRIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'Interno Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 16.55.

DL 25/2021: Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021.
C. 3002 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Annagrazia CALABRIA, presidente, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

  La Commissione avvia oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 3002, approvato dal Senato, di conversione del decreto –legge n. 25 del 2021, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021.
  Informa che la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha stabilito l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento per la giornata di lunedì 26 aprile prossimo: pertanto l'esame in sede referente dovrà concludersi entro la prossima settimana.
  Da quindi la parola alla relatrice, De Carlo, per l'illustrazione del provvedimento.

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  Sabrina DE CARLO (M5S), relatrice, illustrando il contenuto del provvedimento, rileva come esso differisca i termini ordinari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste per il 2021, prevedendo una «finestra» elettorale fra il 15 settembre e il 15 ottobre, in ragione della situazione di emergenza sanitaria derivante dal Covid-19. Contestualmente dispone altresì che le consultazioni si svolgano in due giornate, sia di domenica sia di lunedì, e riduce ad un terzo il numero delle sottoscrizioni necessarie per le elezioni comunali e circoscrizionali.
  Il provvedimento, che deroga ai termini previsti dalle disposizioni vigenti, si riferisce alle seguenti consultazioni elettorali previste per l'anno in corso:

   elezioni suppletive della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per i seggi dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021;

   elezioni comunali per scadenza naturale del mandato;

   elezioni comunali per il rinnovo dei consigli sciolti per infiltrazioni mafiose;

   elezioni comunali per il rinnovo della consultazione in alcune sezioni, ove annullate, anche se già indette;

   elezioni comunali cui debba provvedersi per motivi diversi dalla scadenza del mandato, quando le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 27 luglio 2021;

   elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario, anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verifichino le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo.

  Nel corso dell'esame da parte del Senato sono state introdotte le seguenti ulteriori previsioni:

   l'estensione delle disposizioni vigenti sui termini di svolgimento delle elezioni degli organi delle città metropolitane e dei presidenti nelle province e dei consigli provinciali in scadenza nel primo semestre 2021, anche a quelli in scadenza tra luglio e settembre 2021;

   la possibilità di presentare, per le elezioni del 2021, l'atto di designazione dei rappresentanti di lista mediante posta elettronica certificata;

   l'introduzione di disposizioni speciali in materia di quorum di validità per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale per il 2021 nei comuni fino a 15.000 abitanti nel caso in cui sia stata ammessa una sola lista;

   la non applicazione delle sanzioni per l'anno 2021 per il mancato adempimento dell'obbligo di redazione della relazione di fine mandato del sindaco;

   disposizioni in materia di possibilità di svolgimento con modalità alternative (anche telematiche) delle elezioni degli organi universitari;

   l'ampliamento degli orari di apertura degli uffici del casellario giudiziario in occasione delle competizioni elettorali 2021.

  Passando a illustrare più nel dettaglio il contenuto dei singoli articoli del provvedimento, rileva come l'articolo 1 disponga che, per l'anno 2021, si tengano tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021:

   le elezioni comunali e circoscrizionali indette sia per la scadenza naturale degli organi, sia a seguito di scioglimento per mafia, sia per il verificarsi, entro il 27 luglio 2021, di condizioni che ne rendano necessario il rinnovo (ai sensi del comma 1, lettera a), e lettera b), numeri 2, 3 e 4);

   le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021 (ai sensi del comma 1, lettera b), numero 1);

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   le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, sia quelle già indette, sia quelle che si rendessero necessarie a seguito del verificarsi, entro il 31 luglio 2021, di condizioni che determinino l'esigenza del rinnovo degli organi elettivi (ai sensi del comma 2).

  Ai sensi del comma 1, lettera a), viene posticipato il turno annuale ordinario per le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali: esso avrà luogo nel periodo compreso fra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021, in deroga alla normativa vigente in materia, la quale stabilisce (all'articolo 1, comma 1, della legge n. 182 del 1991) che le elezioni dei consigli comunali si svolgano in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.
  Osserva che il differimento delle consultazioni elettorali dei consigli comunali comporta contestualmente il differimento delle elezioni dei sindaci dei medesimi comuni, tenuto conto che queste ultime, come è noto, si svolgono contestualmente a quelle per i consiglieri comunali (in base agli articoli 71, comma 1, e 72, comma 1, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, rispettivamente per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in cui è previsto il turno unico, e per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, in cui è previsto il doppio turno con l'eventuale ballottaggio).
  Osserva altresì che si intendono parimenti differiti anche i termini del procedimento elettorale preparatorio quali, ad esempio, quelli relativi alla presentazione dei contrassegni e delle liste di candidati, che devono essere consegnati tra il trentesimo e il ventinovesimo giorno antecedente la data delle elezioni (secondo gli articoli 28 e 32 del DPR n. 570 del 1960).
  Ricorda, inoltre, che la data delle elezioni comunali è fissata con decreto del Ministro dell'interno, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione (ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 182 del 1991).
  Segnala che il differimento delle elezioni dei consigli comunali comporta altresì il differimento delle elezioni dei consigli circoscrizionali (l'articolo 4 della citata legge n. 182 del 1991 dispone, infatti, che l'elezione dei consigli circoscrizionali abbia luogo contemporaneamente all'elezione per il rinnovo del consiglio comunale).
  Il comma 1, lettera b), inserisce nel richiamato turno elettorale (compreso come detto tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021) anche ulteriori procedure elettorali amministrative, individuate ai numeri da 2 a 4.
  In particolare, il numero 2) stabilisce che si svolgano nel medesimo turno elettorale anche le elezioni nei comuni i cui organi siano stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
  Ricorda che, ai sensi del comma 10 del citato articolo 143 – la cui disciplina viene derogata dal provvedimento in esame – le elezioni degli organi sciolti per infiltrazioni mafiose si svolgono, una volta che si è concluso il periodo di commissariamento dell'ente (come disposto dal decreto di scioglimento), in occasione del turno annuale ordinario di rinnovo degli organi comunali (fra il 15 aprile e il 15 giugno). Nel caso tuttavia in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno tra il 15 ottobre e il 15 dicembre.
  Contestualmente si prevedono l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale, nel caso di elezioni già indette, e la proroga della durata della gestione commissariale fino al rinnovo degli organi, al fine di assicurare la continuità nell'amministrazione degli enti interessati.
  Sottolinea come l'intervento normativo in esame operi in continuità con provvedimenti legislativi analoghi che, in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, Pag. 16avevano già differito il termine di svolgimento delle consultazioni elettorali riguardanti i comuni i cui organi erano stati sciolti per infiltrazione mafiosa. Il rinvio aveva riguardato lo svolgimento delle elezioni già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, che avrebbero dovuto tenersi dapprima entro il 31 marzo 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-terdecies, del decreto-legge n. 125 del 2020, indi al 20 maggio 2021, a seguito della novella introdotta dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 2 del 2021.
  Il numero 3) dispone che si svolgano nel turno elettorale previsto tra il 15 settembre e il 15 ottobre altresì le elezioni, anche se già indette, per il rinnovo degli organi amministrativi comunali nelle sezioni dei comuni in cui sia intervenuto l'annullamento dell'elezione.
  Al riguardo ricorda che il decreto-legge n. 183 del 2020, all'articolo 2, comma 4, aveva previsto che tali elezioni avrebbero dovuto tenersi entro il 20 maggio 2021. Sia l'intervento legislativo operato dal decreto-legge in esame sia quello disposto ai sensi del citato decreto-legge n. 183 operano in deroga al testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al richiamato DPR n. 570 del 1960, il quale disciplina, agli articoli 77 e 79, il caso in cui in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione: se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sull'elezione di alcuno degli eletti, non sono previsti né lo svolgimento, né la ripetizione della votazione; viceversa, il prefetto, di concerto col presidente della corte d'appello, stabilisce la data dell'elezione, entro i successivi due mesi. Nella relazione illustrativa del disegno di legge si precisa che il comune interessato è quello di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro.
  Il numero 4) dispone che si svolgano nel turno elettorale previsto tra il 15 settembre e il 15 ottobre anche le elezioni nei comuni i cui organi debbano essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato (quale lo scioglimento nei casi previsti dall'articolo 141 del citato testo unico sugli enti locali), se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verifichino entro il 27 luglio 2021. Tale data, come rilevato nella relazione illustrativa, corrisponde al cinquantesimo giorno antecedente il 15 settembre 2021, ovvero il primo giorno della prevista finestra elettorale. La disposizione in esame deroga, per il 2021, all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 182 del 1991, ai sensi del quale le elezioni dei consigli comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nel turno annuale ordinario (previsto fra il 15 aprile e il 15 giugno) se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio (che corrisponde al cinquantesimo giorno antecedente il primo giorno della finestra elettorale), ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data.
  Il comma 1, lettera b), dispone, al numero 1), che nella medesima tornata elettorale tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021 si tengano anche le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021.
  Rammenta che il procedimento derogato dalla norma in esame, per lo svolgimento delle elezioni suppletive, cui si procede nel caso di vacanza di un seggio attribuito con sistema maggioritario nell'ambito di un collegio uninominale, è disciplinato dalla legge elettorale del Senato (all'articolo 21-ter del decreto legislativo n. 533 del 1993), che si applica anche alle elezioni suppletive della Camera in virtù del rinvio recato dall'articolo 86, comma 4, della legge elettorale per la Camera (decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957). Tale disciplina prevede che le elezioni siano indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni. Se il termine di novanta giorni cade in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni. Qualora invece cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni. Pag. 17
  Al momento risulta vacante il seggio nel collegio uninominale 12-Siena della XII Circoscrizione Toscana per la Camera dei deputati, a seguito delle dimissioni del deputato Padoan.
  In merito rileva come anche lo scorso anno, in ragione della gravità della situazione epidemiologica da Covid-19, era stato disposto un differimento dei termini per lo svolgimento delle elezioni suppletive, con il decreto-legge n. 26 del 2020 (il termine per le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica per i seggi resisi vacanti entro il 31 luglio 2020 era stato fissato in duecentoquaranta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni).
  Il comma 2 dell'articolo 1 reca disposizioni in materia di elezioni per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, stabilendo che queste si terranno nel medesimo turno delle elezioni comunali (e delle suppletive). Si tratta, nello specifico, come precisato al primo periodo, sia delle elezioni già indette, sia di quelle che lo saranno in relazione agli organi elettivi per i quali, entro il 31 luglio 2021, si verifichino le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo.
  Il secondo periodo del comma 2 proroga i poteri del Consiglio e della Giunta in carica, che potranno continuare ad essere esercitati fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi statuti, nel rispetto delle prerogative regionali.
  In proposito, il richiamo all'autonomia statutaria si spiega in quanto la disciplina del regime di prorogatio rientra nella competenza degli statuti regionali, come in più occasioni riconosciuto dalla Corte costituzionale (richiama in merito, ad esempio, la sentenza n. 196 del 2003).
  Il comma 2 specifica altresì che gli organi scaduti sono tenuti «in ogni caso a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria». Tale precisazione parrebbe volta a fugare possibili dubbi in ordine alla legittimità di atti adottati dagli anzidetti organi nel periodo di prorogatio per la gestione dell'emergenza, anche nel caso in cui gli statuti non precisino l'estensione dei poteri degli organi in regime di prorogatio. In ogni caso, la giurisprudenza costituzionale consolidata riconosce a detti organi la facoltà, in tali circostanze, di adottare atti necessari e indifferibili, ai quali parrebbero potersi ascrivere quelli connessi con la gestione dell'emergenza sanitaria in corso.
  L'intervento normativo opera in continuità con quanto già disposto dall'articolo 8 del decreto-legge n. 150 del 2020, recante il primo differimento per le elezioni regionali.
  La norma in esame, così come il citato articolo 8, pur dettando disposizioni dirette alla totalità delle regioni a statuto ordinario, è destinata a trovare immediata applicazione con riferimento alla Regione Calabria, in cui occorre procedere alle elezioni degli organi regionali, ai sensi dell'articolo 126 della Costituzione e dell'articolo 33, comma 6, dello statuto regionale, a seguito del decesso della Presidente della regione Jole Santelli. Al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame con decreto del Presidente facente funzione della Regione Calabria n. 1 del 4 gennaio 2021 le elezioni erano state indette per l'11 aprile 2021.
  Il comma 2-bis novella l'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge n. 183 del 2020, con l'effetto di estendere le disposizioni vigenti sui termini di svolgimento delle elezioni degli organi delle città metropolitane e dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in scadenza nel primo semestre del 2021 anche a quelli la cui scadenza è compresa nel periodo luglio-settembre 2021.
  Ricorda che in base al citato comma 4-ter, le elezioni devono tenersi entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 o, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni.
  L'articolo 1-bis, introdotto dal Senato, prevede che, nell'ambito delle operazioni Pag. 18elettorali di cui all'articolo 1, l'atto di designazione dei rappresentanti della lista possa essere presentato presso gli uffici comunali mediante posta elettronica certificata entro il mercoledì antecedente la votazione, in luogo delle altre forme previste dalla legislazione vigente.
  La disposizione tiene conto del permanere del quadro epidemiologico connesso alla diffusione del Covid-19 ed è finalizzata ad assicurare il necessario distanziamento sociale nell'ambito delle operazioni di votazione in questione.
  Al riguardo rileva pertanto l'opportunità chiarire se, in tale ambito, le disposizioni possano trovare applicazione esclusivamente alla trasmissione dell'atto di designazione presso gli Uffici elettorali di sezione ovvero anche ai rappresentanti di lista/di candidato presso l'Ufficio centrale.
  L'articolo 2, comma 1, riduce a un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e delle candidature nell'ambito delle elezioni comunali e circoscrizionali che avranno luogo nel 2021.
  Nel corso dell'esame da parte del Senato sono stati aggiunti i commi 1-bis e 1-ter vertenti sul quorum di validità, per l'anno 2021, delle elezioni del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti nel caso in cui sia stata ammessa e votata una sola lista.
  Entrambe le disposizioni sono introdotte in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e a causa delle oggettive «difficoltà di movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati». I predetti commi aggiuntivi introducono deroghe – solo per l'anno 2021 – all'articolo 71, comma 10, del testo unico sugli enti locali.
  In particolare, il comma 1-bis dispone che per l'anno 2021, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, a due condizioni:

   che la lista abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti (come già prevede, in via ordinaria, l'articolo 71, comma 10, del testo unico);

   che il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune (la disposizione del testo unico, oggetto di deroga puntuale per l'anno 2021, prescrive invece che il numero di votanti non debba essere inferiore al 50 per cento degli elettori).

  Il comma 1-ter stabilisce che per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, «in deroga a quanto previsto dall'articolo 71, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che non esercitano il diritto di voto.
  La disposizione mira dunque a scomputare gli elettori iscritti all'AIRE ai fini della determinazione del quorum strutturale cui è subordinata la validità delle elezioni nei comuni con meno di 15.000 abitanti in cui sia stata ammessa e votata una sola lista. Invero rileva come il citato articolo 71, comma 10, del testo unico, non imponga esplicitamente di tener conto degli elettori iscritti all'AIRE ai fini della determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, limitandosi – come detto – a richiedere che il numero dei votanti debba essere almeno pari al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Tale effetto inclusivo dei cittadini residenti all'estero nelle liste elettorali del comune dipende da altre fonti giuridiche.
  In merito alla formulazione del comma 1-ter, il quale (diversamente dal comma 1-bis), non si riferisce espressamente all'anno 2021, rileva l'opportunità di chiarire l'ambito temporale di applicazione delle Pag. 19relative previsioni che – richiamando l'emergenza Covid-19 e inserendosi nel decreto-legge riguardante le «consultazioni elettorali per l'anno 2021» – sembrerebbero trovare applicazione con riguardo all'anno 2021.
  Circa le fonti giuridiche che dispongono di includere i cittadini iscritti all'AIRE nelle liste elettorali comunali, si tratta, nello specifico, del combinato disposto fra l'articolo 13 del DPR n. 570 del 1960, ai sensi del quale «sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a termini della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni» e l'articolo 11, secondo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, ai sensi del quale «i cittadini italiani residenti all'estero, purché in possesso dei requisiti [...], possono chiedere di essere iscritti nelle liste elettorali o di esservi reiscritti se già cancellati o di conservare la iscrizione nelle liste, anche quando non risultino compresi nel registro della popolazione stabile del Comune».
  La disposizione del comma 1-ter, la cui efficacia è circoscritta, come detto, all'anno in corso, affronta una problematica di attualità, precedente rispetto alla pandemia in corso, che semmai rischia di aggravarla. In sintesi, l'inclusione nelle liste elettorali di cittadini residenti all'estero fa sì che, specie nei comuni di minori dimensioni e con alto tasso di emigrazione, si renda arduo il raggiungimento del quorum strutturale richiesto per la validità delle elezioni amministrative, con conseguente nullità della procedura elettorale.
  Segnala peraltro come presso la Commissione Affari costituzionali del Senato sia in corso l'esame del disegno di legge n. 1196 (Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni) che, all'articolo 1, mira ad escludere gli elettori residenti all'estero dalla determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune ai fini del raggiungimento del quorum di validità della procedura elettorale.
  In proposito, nel corso delle audizioni svolte sul richiamato provvedimento, segnala, fra le altre, la posizione dell'ANCI, favorevole ad un tale intervento normativo. Nel ricordare le difficoltà in molti comuni «per le note problematiche legate allo spopolamento ed al voto degli elettori aventi diritto, sia dei residenti ma anche di quelli iscritti all'AIRE», l'ANCI ha infatti precisato che i residenti all'estero «generalmente non esercitano più questo diritto da tempo e contribuiscono al mancato raggiungimento del quorum previsto per la validità delle elezioni». Nello specifico, l'ANCI ha ravvisato la necessità di procedere ad una revisione della normativa, perché altrimenti «si rischia la nullità delle elezioni con il commissariamento dell'ente fino alle elezioni successive con tutto ciò che ne consegue», nonostante il frequente ricorso, per evitare tale situazione, alle cosiddette «liste satellite».
  Rammenta altresì che sull'articolo 71, comma 10, del testo unico sugli enti locali si era peraltro espressa anche la Corte costituzionale (con la sentenza n. 242 del 2012). Pur rigettando la questione di legittimità prospettata dal giudice remittente (il Consiglio di Stato), in quanto la disposizione è giudicata frutto del legittimo (in quanto non manifestamente irragionevole) esercizio del potere spettante al Parlamento, la Corte non ha mancato di «ritenere opportuna, da parte del legislatore, una rimeditazione del bilanciamento di interessi attuato in detta norma» (Considerato in diritto n. 5, secondo capoverso).
  L'articolo 3, al comma 1, stabilisce che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali di cui all'articolo 1 si svolgano nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23 e nella giornata di lunedì dalle ore 7 alle ore 15.
  Il comma 2 detta disposizioni riferite alla fase dello spoglio delle schede elettorali e all'ordine dello scrutinio, prevedendo che, nel caso di coincidenza di elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica con elezioni regionali o elezioni amministrative, appena completate Pag. 20 le operazioni di votazione e quelle di riscontro del numero dei votanti per ogni consultazione, si proceda, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali o alle elezioni amministrative.
  Si dispone inoltre che si applichino le disposizioni previste per le elezioni politiche, relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti il funzionamento degli uffici elettorali di sezione.
  Si prevede altresì che le operazioni di scrutinio per ciascuna consultazione debbano essere ultimate entro dodici ore dal loro inizio. Nel caso di coincidenza delle elezioni regionali con le elezioni amministrative, lo scrutinio delle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali.
  Con riferimento agli oneri si dispone che le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni siano proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.
  L'articolo 3-bis, introdotto dal Senato, prevede che, al fine di consentire la pubblicazione del certificato del casellario giudiziale dei candidati a norma dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 3 del 2019, per le consultazioni elettorali dell'anno 2021 il Ministero della giustizia deve garantire l'apertura degli uffici del casellario giudiziario della procura della Repubblica presso il Tribunale che ha sede nel capoluogo di ciascun distretto di corte d'appello nei giorni prefestivo e festivo immediatamente precedenti al termine della predetta pubblicazione.
  Per l'attuazione di tale previsione è autorizzata la spesa di euro 37.031 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia.
  Ai sensi dell'articolo 3-ter, inserito dal Senato, per l'anno 2021 non sono irrogate le sanzioni per mancato adempimento all'obbligo di redazione e di pubblicazione della relazione di fine mandato del sindaco, ai sensi del comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 149 del 2011, il quale prevede che, in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione e a motivarne le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.
  L'articolo 3-quater, introdotto dal Senato, detta disposizioni per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM (di cui alla legge n. 508 del 1999) in relazione alle esigenze di rinnovo dei propri organi collegiali e monocratici.
  In dettaglio, il comma 1 attribuisce agli atenei e alle predette istituzioni la facoltà, nell'esercizio della loro autonomia, di individuare, in deroga alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, modalità (anche telematiche) di svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo dei propri organi collegiali e monocratici. Si tratta sia delle procedure elettorali in corso alla data di entrata in vigore del decreto – legge, sia di quelle da svolgersi nel corso dello stato di emergenza.
  Il comma 2 stabilisce che le richiamate procedure elettorali devono concludersi, in ogni caso, entro il 31 ottobre 2021 e che, fino a tale data, nei casi in cui gli organi monocratici siano nell'impossibilità (intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Pag. 21decreto) di proseguire l'incarico, subentri nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.
  Il comma 3 dispone che i soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del decreto, le funzioni degli organi interessati al rinnovo, ovvero quelli subentrati ai sensi del comma 2, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi. Ciò anche in deroga alla normativa vigente in materia di durata prevista per i singoli mandati: nello specifico la disposizione richiama, come oggetto di deroga, per l'università, l'articolo 2 della legge n. 240 del 2010, e, per le istituzioni artistiche e musicali, l'articolo 4 del regolamento di cui al DPR n. 132 del 2003, nonché, più in generale, le «disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni».
  Il comma 4 dispone che, ai fini del subentro nell'incarico, l'atto di nomina degli organi eletti in esito alle richiamate procedure elettorali contempli la decorrenza immediata, anche in deroga alle disposizioni di legge, statutarie o regolamentari, che prevedano termini diversi.
  L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (e dunque il 9 marzo 2021).

  Annagrazia CALABRIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ed essendo imminente l'avvio della seduta pomeridiana dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.05.