CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 aprile 2021
564.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 82

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 8 aprile 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 13.

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.
C. 2972 Governo.
(Parere alle Commissioni II e XII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Alberto MANCA (M5S), relatore, riferisce che la XIII Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza, alle Commissioni riunite II Giustizia e XII Affari sociali, sul provvedimento in titolo, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia alimentare, volto a circoscrivere, prima della sua entrata in vigore, l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 decreto legislativo n. 27 del 2021, che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo, l'abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di cui alla legge n. 683 del 1962, in materia di sicurezza alimentare.
  Al riguardo segnala che, come si legge nel preambolo del decreto-legge, lo scopo di tale intervento normativo sia infatti quello di «evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori».
  L'articolo 1 interviene sul decreto legislativo n. 27 del 2021 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute), modificando l'articolo 18 di tale provvedimento, che reca l'abrogazione di una serie di disposizioni con effetto dall'entrata in vigore del decreto legislativo stesso, ossia a decorrere dal 26 marzo 2021. Pag. 83
  Il decreto-legge in esame incide sull'elenco di abrogazioni previste dall'articolo 18, per circoscriverne la portata e, in particolare, per impedire l'abrogazione dell'apparato sanzionatorio a corredo della disciplina sull'igiene delle sostanze alimentari e delle bevande contenuto nella legge n. 283 del 1962 (così come modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441) e nel regolamento di esecuzione di tale legge (decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327).
  Al riguardo ricorda che la legge n. 283 del 1962 reca la disciplina generale, preventiva e repressiva, sull'igiene degli alimenti, prevedendo, tra l'altro, numerose contravvenzioni di pericolo contro la salute pubblica (articoli 5 e 6), costituendo il primo livello di tutela penale lungo la filiera agroalimentare, rispetto ai più gravi delitti previsti nel codice penale, di comune pericolo mediante frode (articolo 439 e successivo codice penale), applicabili quando gli eventi si sono già verificati.
  Sottolinea infatti che con il provvedimento in esame, tramite l'integrazione dell'elenco delle norme sottratte all'abrogazione, sono di fatto reintrodotte nell'ordinamento tutte le disposizioni sanzionatorie.
  Più in dettaglio, la lettera a) del comma 1, modificando la lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, sottrae all'abrogazione le seguenti disposizioni della citata legge n. 283 del 1962:

   le fattispecie sanzionate penalmente di cui agli articoli 5, 6 12 12-bis e 18. Si tratta in particolare di una serie di contravvenzioni previste in determinate ipotesi di impiego, vendita o somministrazione di sostanze alimentari e bevande cui sono associate anche sanzioni penali, ovvero della fattispecie del divieto di introduzione nel territorio nazionale laddove i fatti sanzionati non costituiscano reato più grave;

   gli illeciti amministrativi di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 17 e 19 in materia di sicurezza alimentare a corredo delle violazioni meno gravi degli obblighi imposti dalla normativa, frutto peraltro nella maggior parte dei casi dell'intervento di depenalizzazione compiuto dall'art. 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della delega contenuta nella legge 25 giugno 1999, n. 205;

   l'esimente speciale di cui all'articolo 19, in forza della quale le sanzioni non si applicano nei confronti di chi immette in commercio prodotti in confezioni originali, quando la non corrispondenza alle prescrizioni riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o che l'involucro originale non presenti segni di alterazione.

  Per ulteriori approfondimenti e per elementi di maggiore dettaglio sulla portata delle descritte disposizioni, rinvia alla documentazione predisposta dal Servizio Studi della Camera dei deputati.
  Le lettere b) e c) del comma 1 intervengono sulle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 18 per sottrarre all'abrogazione alcune disposizioni della legge n. 441 del 1963, che ha modificato e integrato la legge n. 283, e del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante il regolamento di esecuzione della legge. Il «salvataggio» di queste disposizioni ha finalità di coordinamento essendo le stesse strettamente connesse alle disposizioni sanzionatorie della legge n. 283 sottratte all'abrogazione.
  Infine, l'articolo 2 del decreto-legge in esame contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 3 la norma relativa all'entrata in vigore del provvedimento.

  Lorenzo VIVIANI (LEGA) nel ringraziare il relatore per l'esauriente illustrazione del provvedimento, che investe in misura assai rilevante gli ambiti della Commissione Agricoltura, chiede alla presidenza di valutare la possibilità che la Commissione possa esprimere un parere rinforzato sulle norme in questione.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nel condividere le considerazioni svolte dal collega Viviani, preannuncia, acquisito il consenso dei gruppi in merito, di investire la Pag. 84presidenza della Camera affinché la Commissione Agricoltura possa essere chiamata ad esprimere un parere rinforzato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, sul provvedimento in esame.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 8 aprile 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.15.