CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 aprile 2021
563.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 45

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 7 aprile 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.30.

Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2989 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, fa presente che il disegno di legge – approvato con modificazioni dal Senato – dispone la conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica nonché delle altre disposizioni del provvedimento che presentano Pag. 46profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione degli articoli 1 e 2, recanti disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per la sessione 2020, non formula osservazioni riguardo all'articolo 1, mentre per quanto riguarda l'articolo 2, relativo alle modalità di svolgimento dell'esame di Stato, rinvia a quanto osservato con riferimento alle nuove modalità di organizzazione e svolgimento delle prove.
  Circa i profili di quantificazione degli articoli 3, 6 e 7, in materia di composizione delle sottocommissioni d'esame, compensi dei relativi componenti e disposizioni finanziarie, evidenzia preliminarmente che la norma, al fine di portare a termine le prove d'esame per l'abilitazione professionale forense relative alla sessione 2020 (in corso di svolgimento) secondo le nuove modalità introdotte – che prevedono due prove orali da svolgersi da remoto in luogo di una prova scritta e una orale da svolgersi in presenza – riduce il numero dei componenti delle sottocommissioni d'esame da 5 effettivi e 5 supplenti, previsti dalla previgente disciplina, a 3 effettivi e 3 supplenti. Evidenzia, inoltre, che viene confermata la presenza di un segretario in ciascuna sottocommissione, prevedendo che le funzioni di quest'ultimo vengano esercitate, qualora proveniente da altre amministrazioni pubbliche, da personale appartenente alla carriera direttiva. Osserva che ai componenti e al segretario viene riconosciuto, per la prima prova orale, un gettone di presenza d'importo pari ad euro 70, ferma restando l'attribuzione dei compensi previsti dalla vigente disciplina recata dal decreto ministeriale 15 ottobre 1999, segnalando che, per far fronte all'onere derivante dall'attribuzione del suddetto gettone, che la relazione tecnica quantifica in 1.820.000 euro per il 2021, viene autorizzata una spesa di importo corrispondente. Rileva che, sul punto, la relazione tecnica, nel fornire i sottostanti elementi di quantificazione, riferisce che ad eccezione di tale fattispecie onerosa, dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, evidenzia che la quantificazione dell'onere per i gettoni di presenza appare verificabile alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica. Rileva, altresì, che tra tali elementi la relazione tecnica riferisce che la nuova composizione delle sottocommissioni consente di aumentarne il numero complessivo per le finalità del provvedimento. Al riguardo, premesso che il decreto ministeriale cui viene demandata la variazione della composizione delle sottocommissioni non sembra contemplare, testualmente, l'ipotesi di un loro aumento, segnala che nel corso dell'esame al Senato sono stati forniti ulteriori elementi volti a confermare la neutralità del provvedimento con particolar riguardo alla compensazione tra i maggiori oneri (stimati in euro 429.686) derivanti dall'aumento del numero delle sottocommissioni e i possibili risparmi derivanti dalla diminuzione del numero dei componenti di ciascuna sottocommissione e dalle nuove modalità di svolgimento delle prove (da remoto); modalità che comporterà il venir meno delle spese d'affitto dei locali sede di esame per le prove scritte, il cui importo viene riferito essere stato nel 2019 pari a 1.081.522 euro. Tanto premesso, rileva peraltro che nella quantificazione dei suddetti oneri sono stati considerati solo alcuni degli emolumenti previsti dal decreto ministeriale 15 ottobre 1999. In particolare, con riguardo ai commissari, è stata valutata esclusivamente la componente relativa al compenso fisso di euro 413,16 dovuto per la prima prova e non sono stati computati la maggiorazione del 20 per cento di tale importo dovuto per i presidenti delle commissioni né i compensi variabili spettanti ai membri delle sottocommissioni in relazione al numero di prove corrette e di candidati esaminati. Andrebbero quindi acquisiti, a suo parere, chiarimenti riguardo alle predette componenti di spesa (maggiorazione dei compensi fissi e compensi variabili) e alla loro quantificazione; ciò al fine di verificare la compensatività di tali spese rispetto ai risparmi Pag. 47sopra indicati per le spese di affitto (1.081.522 euro).
  Ritiene che non appaia inoltre complessivamente determinata la componente d'onere relativa ai segretari di commissione, non espressamente contemplata dalla documentazione tecnica fornita al Senato. Evidenzia che, sul punto, la relazione tecnica e l'ulteriore documentazione pervenuta nel corso dell'esame si limitano a riferire che l'individuazione dei segretari a livello distrettuale comporterà un contenimento delle relative spese di missione e che, qualora questi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, verranno scelti tra il personale della carriera direttiva di altre pubbliche amministrazioni, gli eventuali oneri aggiuntivi per la finanza pubblica potranno essere compensati dai suddetti risparmi di spesa. Tanto premesso, andrebbero quindi, a suo avviso, acquisiti gli elementi di quantificazione riferiti sia alle voci d'onere derivanti dai compensi da corrispondere ai segretari sia ai possibili risparmi per spese di missione; ciò al fine di verificare in termini numerici l'effettiva compensatività di tali risparmi rispetto ai predetti oneri.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 7 autorizza la spesa di euro 1.820.000 per l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2021-2023, di competenza del Ministero della giustizia e che il successivo comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, giacché l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità.
  Dal punto di vista formale evidenzia che la disposizione non indica puntualmente, come invece richiesto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, quali siano le disposizioni del presente decreto da cui derivano gli oneri alla cui copertura si provvede. Segnala, peraltro, che dalla relazione tecnica si evince che la copertura finanziaria in esame si riferisce agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 6, pari a euro 1.820.000 per l'anno 2021, relativi al pagamento del gettone di presenza di 70 euro, per ciascuna seduta minima di quattro ore, a tutti i componenti e segretari delle sottocommissioni che abbiano effettivamente partecipato alle riunioni.
  In ordine ai profili di quantificazione degli articoli 4 e 5, in materia di lavori delle sottocommissioni e verbalizzazione delle prove d'esame, evidenzia che le norme prevedono che la prima prova orale di abilitazione all'esercizio forense relativa alla sessione d'esame 2020 si svolga obbligatoriamente mediante collegamento da remoto, mentre per la seconda prova tale la modalità di svolgimento è prevista «in presenza» e, in via alternativa, «da remoto». Al riguardo non formula osservazioni alla luce di quanto affermato nella relazione tecnica e confermato nel corso dell'esame al Senato, circa la possibilità di dare attuazione a tale disposizione in condizioni di neutralità finanziaria potendosi provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare prende atto che, secondo la relazione tecnica, gli uffici giudiziari sono già dotati delle attrezzature e dei sistemi applicativi per i collegamenti telematici e che, pertanto, gli adempimenti relativi a tali attività previsti dalla norma potranno essere fronteggiati attraverso le risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente.
  Non ha alcunché da osservare in merito all'articolo 5, considerata la sua natura ordinamentale.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, deposita una nota del Ministero della giustizia (vedi allegato 1).

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, si riserva di effettuare i necessari approfondimenti in merito alla nota testé depositata dalla rappresentante del Governo.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
C. 2945 Governo.
(Parere alle Commissioni XI e XII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 1, recante ulteriori misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia il carattere essenzialmente ordinamentale delle norme, volte a limitare temporaneamente la circolazione delle persone nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 6 aprile 2021 con finalità di contenimento epidemiologico. Gli effetti finanziari che potrebbero discenderne, oltre ad assumere carattere eventuale, anche in ragione dell'efficacia infrannuale delle disposizioni, appaiono per lo più di tipo indiretto. Sul punto il Governo, in occasione dell'esame di analoghe misure, ha evidenziato che questi effetti non sono stimati con riguardo a provvedimenti infrannuali e che gli stessi potranno essere, comunque, oggetto di valutazione nel Documento di economia e finanza. Sulla base di tale presupposto – sul quale appare utile una conferma – non ha osservazioni da formulare.
  Per quanto concerne l'articolo 2, recante disposizioni sui congedi per genitori e bonus baby-sitting, in merito ai profili di quantificazione, osserva che la norma reca interventi di sostegno (congedo straordinario per i genitori e bonus baby-sitting) per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena fino al 30 giugno 2021. I benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 282,8 milioni di euro per l'anno 2021. Il predetto limite di spesa è assistito inoltre da apposito meccanismo di monitoraggio, in base al quale l'INPS, qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande. Rileva tuttavia che dalla relazione tecnica si desume l'intenzione di dimensionare il tetto di spesa in modo da soddisfare pienamente le richieste che si assume saranno presentate. In proposito, evidenzia in primo luogo che, sulla base dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, la quantificazione appare verificabile. Tanto premesso, pur ribadendo che – per quanto riguarda i bonus (commi 1-8) – l'onere è limitato all'entità dello stanziamento (limite di spesa assistito da meccanismo di monitoraggio), tenuto conto del tipo di prestazione, difficilmente contingentabile, e delle esigenze sottostanti la fruizione dei bonus medesimi, dall'analisi della relazione tecnica emergono profili rispetto ai quali appare necessario acquisire chiarimenti ed ulteriori elementi di valutazione ai fini della valutazione della congruità dello stanziamento rispetto alle finalità dell'intervento in esame. Osserva, in particolare, che nella definizione della platea potenzialmente interessata, la relazione tecnica ipotizza una riduzione del numero di soggetti che chiedono l'accesso al beneficio rispetto a quanto avvenuto nella prima fase della pandemia, al fine di considerare gli effetti positivi nella riduzione del contagio dovuti alla campagna di vaccinazione in corso. La relazione tecnica, infatti, ipotizza una riduzione del 50 per cento rispetto ai soggetti che hanno richiesto i benefici nel periodo marzo-agosto 2020. In proposito andrebbero acquisiti ulteriori elementi a conferma della prudenzialità di tale ipotesi; ciò per diverse ragioni: in primo luogo, i due periodi non sono perfettamente confrontabili in quanto sul periodo marzo-agosto 2020 incidono fasi di assenza di attività scolastica (giugno-agosto) e di fruizione di ferie da parte dei lavoratori, mentre nel periodo considerato dalla norma in esame (gennaio-giugno 2021) è previsto lo svolgimento Pag. 49 dell'attività scolastica. Inoltre, nella definizione della platea potenziale, la relazione tecnica non menziona gli eventuali oneri connessi alla possibilità, contemplata dalla norma in esame (comma 4), di convertire i congedi parentali ordinari in congedi straordinari per COVID-19, fruiti dal 1° gennaio 2021 all'entrata in vigore del decreto in esame (13 marzo 2021). Riguardo allo stanziamento per la sostituzione del personale scolastico (comma 9), configurato anch'esso come limite di spesa, osserva che la relazione tecnica non esplicita i dati utilizzati per la stima dei relativi oneri, pari a 10,20 milioni di euro: ai fini della verifica, andrebbero quindi acquisiti i dati e gli elementi sottostanti la predetta quantificazione; ciò anche in considerazione del fatto che la norma non prevede un meccanismo di monitoraggio per il rispetto del limite di spesa con conseguente sospensione dell'operatività della disposizione.
  In merito all'articolo 3, comma 1, in materia di interessi passivi derivanti dal ricorso all'indebitamento, in merito ai profili di quantificazione, osserva che la norma determina entro limiti massimi annui gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento (per la quota utilizzata dal provvedimento in esame) in coerenza con l'autorizzazione disposta con le risoluzioni parlamentari del 20 gennaio 2021. La norma definisce detti limiti, con riguardo al saldo di indebitamento netto, da un lato, e del fabbisogno nonché del saldo netto da finanziare, dall'altro, nei termini riportati di seguito, tenendo conto dello sviluppo degli oneri anche oltre il triennio.
  Il limite degli interessi passivi sui titoli del debito pubblico con riguardo al saldo netto da finanziare e al fabbisogno è stabilito in 0,14 milioni di euro per l'anno 2021, 0,76 milioni di euro per l'anno 2022, 1,07 milioni di euro per l'anno 2023, 1,37 milioni di euro per l'anno 2024, 1,62 milioni di euro per l'anno 2025, 2,00 milioni di euro per l'anno 2026, 2,28 milioni di euro per l'anno 2027, 2,67 milioni di euro per l'anno 2028, 2,87 milioni di euro per l'anno 2029, 3,18 milioni di euro per l'anno 3,18; mentre a decorrere dal 2031 è stabilito in 3,63 milioni di euro. Il limite degli interessi passivi sui titoli del debito pubblico con riguardo al saldo di indebitamento netto è stabilito in 0,11 milioni di euro per l'anno 2021, 0,66 milioni di euro per l'anno 2022, 1,15 milioni di euro per l'anno 2023, 1,54 milioni di euro per l'anno 2024, 1,85 milioni di euro per l'anno 2025, 2,20 milioni di euro per l'anno 2026, 2,59 milioni di euro per l'anno 2027, 2,90 milioni di euro per l'anno 2028, 3,19 milioni di euro per l'anno 2029, 3,48 milioni di euro per l'anno 2030; mentre a decorrere dal 2031 è stabilito in 3,84 milioni di euro.
  In proposito evidenzia che la relazione tecnica non fornisce gli elementi sottostanti la quantificazione dell'onere per interessi (tassi di interesse, durata e piano di emissioni) e l'impatto stimato sui diversi saldi, con riferimento all'arco temporale interessato e alla previsione, dal 2031, dell'onere a regime; andrebbero quindi acquisiti tali elementi, sottostanti la stima indicata.
  Evidenzia inoltre, dal punto di vista della formulazione letterale delle disposizioni, che la configurazione dell'onere entro limiti massimi non appare conforme alla natura della spesa in questione che non si presta, in linea di principio, ad essere contenuta entro un ammontare predefinito. Sul punto appare necessario acquisire la valutazione del Governo.
  In merito all'impatto stimato sui diversi saldi, richiama i diversi criteri di contabilizzazione, che afferiscono alla contabilità finanziaria (per quanto attiene al saldo netto da finanziare e al fabbisogno) e alla contabilità nazionale, secondo gli specifici criteri definiti dalla disciplina contabile europea (per quanto riguarda l'indebitamento netto). Ritiene peraltro che andrebbero esplicitati gli specifici elementi sottostanti il diverso impatto stimato sui predetti saldi.
  Osserva infine che all'onere per interessi indicato dal comma in esame – decorrente dal 2021 – si fa fronte mediante utilizzo dell'autorizzazione al maggior indebitamento approvata nel gennaio scorso. Quest'ultima distingueva il maggior indebitamento per interventi, con decorrenza 2021, Pag. 50da quello riferito alla spesa per gli interessi, autorizzato invece dal 2022. Per il 2021 quindi l'intero scostamento riguardava gli interventi da realizzare e non la quota degli interessi. Il provvedimento in esame, peraltro, per la copertura degli oneri per il servizio del debito, utilizza anche per il 2021 lo scostamento autorizzato dalle Camere il 20 gennaio scorso; in tal modo una quota di spesa per interessi, sia pur di entità contenuta (0,14 milioni), è posta a carico dell'autorizzazione riferita agli interventi. In proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'articolo 3, comma 3, in materia di livelli massimi dei saldi, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare tenuto conto che l'incremento del livello dei saldi corrisponde sostanzialmente alla quota utilizzata dal provvedimento in esame rispetto al maggior ricorso all'indebitamento autorizzato con le risoluzioni parlamentari del 20 gennaio 2021.
  Per quanto riguarda l'articolo 3, commi da 2 a 4, recante disposizioni finanziarie, in merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), provvede agli oneri derivanti:

   dal congedo straordinario e dal bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting in favore di lavoratori dipendenti con figli minori in didattica a distanza ovvero in quarantena a causa del COVID-19, nel limite complessivo di spesa di 282,8 milioni di euro per l'anno 2021 (articolo 2, comma 8);

   dall'introduzione di una specifica autorizzazione di spesa, pari a 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, volta ad assicurare la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, che usufruisce dei benefici dianzi menzionati (articolo 2, comma 9);

   dagli interessi passivi sui titoli del debito pubblico determinati dal ricorso all'indebitamento disposto, con finalità di copertura della quasi totalità degli oneri del presente provvedimento, dal comma 2 (erroneamente indicato dal testo come «comma 3»), lettera a), del medesimo articolo 3 e già autorizzato dalle Camere con le risoluzioni approvate nel mese di gennaio 2021.

  Tanto premesso, alla copertura dei predetti oneri le disposizioni in commento provvedono complessivamente tramite le seguenti modalità:

   il ricorso a quota parte dell'indebitamento autorizzato, come detto, dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 gennaio 2021 in forza di distinte risoluzioni approvate dai due rami del Parlamento sulla Relazione presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 (lettera a));

   quanto a 4,94 milioni di euro in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, comma 9 (lettera b)).

  In merito alla prima modalità di copertura, rammenta preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il Governo, in presenza di eventi straordinari, può, sentita la Commissione europea, discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico di medio termine (OMT), previa autorizzazione approvata dalle Camere, adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, sulla base di apposita Relazione ad esse presentata.
  In tale quadro, segnala che le Camere, con le risoluzioni dianzi citate, hanno autorizzato per l'anno 2021, a fronte del perdurare degli effetti negativi sul piano economico dovuti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il ricorso a un maggior indebitamento nella misura di 32 miliardi di euro in termini di indebitamento netto, di 35 miliardi di euro in termini di fabbisogno, nonché di 40 miliardi di euro per il saldo netto da finanziare in termini di competenza e di 50 miliardi di euro in termini di cassa. Al riguardo, rileva in primo luogo che l'utilizzo della predetta Pag. 51quota dell'indebitamento autorizzato dalle Camere nel mese di gennaio 2021 risulta coerente rispetto alle finalità cui le risorse rivenienti dal predetto scostamento sono state preordinate sulla base di quanto indicato nella citata Relazione al Parlamento, dal momento che gli obiettivi perseguiti dal provvedimento in esame appaiono direttamente riconducibili allo scopo generale di «sostenere ulteriormente», tra gli altri, «i cittadini maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia da COVID-19», fermo restando quanto evidenziato, per i profili di quantificazione, in merito alla copertura degli interessi passivi per l'anno 2021. In secondo luogo, ricorda che a una medesima modalità di copertura ha fatto dapprima ricorso l'articolo 3 del decreto-legge n. 7 del 2021 (in materia di proroga di termini tributari), successivamente trasfuso nell'articolo 22-quinquies del decreto-legge n. 183 del 2020 (cosiddetto Milleproroghe), per un importo pari, per l'anno 2021, a 64,1 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare di competenza, in 206,9 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare di cassa e in 253,2 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno, e da ultimo, per importi quantitativamente assai più rilevanti, il decreto-legge n. 41 del 2021, cosiddetto Sostegni, ora all'esame del Senato.
  Come è dato evincere dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato a tale ultimo provvedimento, la somma degli oneri derivanti dal decreto-legge n. 7 del 2021 (indi trasposto, come detto, nel decreto-legge n. 183 del 2020), dal presente provvedimento e dal decreto-legge Sostegni appare compatibile con il limite massimo del ricorso all'indebitamento complessivamente autorizzato dalle Camere per l'anno 2021. In merito alla seconda modalità di copertura, non ha osservazioni da formulare, posto che l'importo ivi indicato corrisponde alle maggiori entrate di natura tributaria e contributiva attese, in termini di effetti riflessi, dalla disposizione relativa alla sostituzione del personale scolastico di cui all'articolo 2, comma 9, del presente decreto. Ciò premesso, appare tuttavia necessario esplicitare nel testo l'annualità cui è riferita la modalità di copertura in esame, che – come si ricava dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica – risulta essere il 2021. Il comma 3, in conseguenza del ricorso all'indebitamento previsto dal presente decreto, dispone l'aggiornamento dei risultati differenziali di cui all'allegato 1 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021), allineando gli importi relativi al livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, sia in termini di competenza che di cassa. In proposito, non ha osservazioni da formulare. Il comma 4, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti, ai fini dell'immediata attuazione del presente decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.
C. 1813, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 marzo 2021.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI fa presente che sono in corso ulteriori approfondimenti sul provvedimento che potrebbero determinare l'esigenza da parte della Commissione di merito di apportare alcune modifiche al testo. Ciò posto chiede pertanto un breve rinvio dell'esame.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 7 aprile 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la sottosegretaria per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe.
Atto n. 247.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 marzo 2021.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, ricorda che la Commissione è in attesa della trasmissione della relazione tecnica verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica positivamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze (vedi allegato 2).

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, si riserva di effettuare i necessari approfondimenti in ordine alla relazione tecnica testé depositata dalla rappresentante del Governo.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel ringraziare per l'accoglienza ricevuta nella Commissione bilancio alla quale partecipa in sostituzione della collega Prestigiacomo, richiama l'attenzione sull'articolo 9 dello schema di decreto in esame, contenente una norma transitoria di particolare interesse con riguardo ai profili finanziari esaminati da codesta Commissione. Evidenzia, infatti, che il comma 3 dell'articolo 9 prevede che le tariffe e gli altri importi previsti dal listino dei prezzi allegato allo schema di decreto saranno applicati, con effetto retroattivo, alle intercettazioni eseguite in forza di incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo e la cui istanza di liquidazione sia depositata dopo tale termine. Nell'illustrare la prassi di affidamento di tali servizi, spiega che tali prestazioni sono affidate dalle singole procure in base ad un contratto di appalto con un capitolato diverso per ciascuna procura e che la previsione di prezzi più bassi, introdotti dallo schema di decreto, esporrà le procure e le cancellerie presso le stesse ad una responsabilità per l'inadempimento dei contratti già stipulati.
  Segnala, inoltre, che il medesimo articolo 9 contiene un'imprecisione perché fa riferimento all'«istanza di liquidazione» depositata dalle imprese affidatarie dopo l'entrata in vigore del decreto stesso. Precisa che, secondo la prassi vigente, tale istanza non esiste: le imprese che svolgono tali prestazioni, infatti, presentano alle procure la fattura delle spese sulla base della quale le procure emettono il decreto di liquidazione. In base allo schema di decreto in esame, invece, la procedura di pagamento sarà sostanzialmente modificata prevedendo che il decreto di liquidazione sia emanato sulla base di una nota informale delle imprese e che la fattura di pagamento sia emessa soltanto in seguito. Fa presente che tale nuova procedura potrebbe creare difficoltà alle imprese affidatarie per l'impossibilità di ottenere in anticipo lo sconto della fattura presso gli istituti di credito. Per tali ragioni chiede pertanto al Governo di svolgere ulteriori approfondimenti sul testo.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), nell'associarsi alle considerazioni illustrate dall'onorevole Bartolozzi, ricorda preliminarmente che è compito della Commissione Bilancio vigilare sul rispetto delle norme di contabilità pubblica. Ciò posto, fa presente che, poiché il nuovo tariffario introdotto dallo schema di decreto fissa prezzi inferiori di oltre la metà a quelli generalmente praticati per le prestazioni di intercettazione, le imprese fornitrici di tali servizi, che da tempo collaborano Pag. 53 con gli uffici giudiziari, ne riceverebbero un grave danno. Ritiene quindi necessario, prima di procedere all'espressione del parere, un approfondimento volto a valutare l'opportunità di sopprimere l'articolo 9.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nel concordare con quanto affermato dalle colleghe Bartolozzi e Lucaselli, sottolinea l'assurdità della norma di cui all'articolo 9, che introduce una previsione insensata dal punto di vista giuridico ed economico. Propone pertanto di sopprimere l'articolo 9 dello schema di decreto, poiché non ravvisa altre possibilità per risolvere la questione.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di effettuare i necessari approfondimenti sulle questioni poste dai componenti della Commissione intervenuti nella seduta odierna.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 562 del 6 aprile 2021, a pagina 35, prima colonna, trentottesima riga, dopo la parola «in», aggiungere le seguenti: «modo da dotare il Ministero della cultura di uffici di diretta collaborazione adeguatamente».