CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 aprile 2021
563.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 26

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 7 aprile 2021.

Audizione informale del Capo dell'Unità di crisi della Farnesina, Min. Plen. Stefano Verrecchia, sull'attività e sugli strumenti innovativi al servizio della sicurezza dei connazionali, in un contesto mutato dalla pandemia.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 7 aprile 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. – Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

  La seduta comincia alle 15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011.
C. 2656 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre 2020.

  Piero FASSINO, presidente, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio e Cultura.

  Simone BILLI (LEGA), preannunciando il voto favorevole del gruppo Lega, sottolinea che l'Accordo in esame contribuirà a promuovere lo sviluppo a medio e a lungo termine del Gabon.

  La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Emiliozzi, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Piero FASSINO, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019.
C. 2737 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2020.

  Piero FASSINO, presidente, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa e Bilancio.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), preannunciando il voto contrario di Fratelli d'Italia, invita il Governo a valutare con attenzione gli effetti dell'intesa in esame, che rischia di sottoporre i nostri militari alla giurisdizione di uno Stato – il Qatar – Pag. 27che riconosce nel proprio ordinamento le prescrizioni della sharia.

  Piero FASSINO, presidente, riconoscendo la delicatezza della materia, propone di rinviare il seguito dell'esame per approfondire i profili sollevati dal collega Delmastro delle Vedove, eventualmente anche in collaborazione con il Ministero della Difesa.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017.
C. 2746 Governo.
(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2020.

  Piero FASSINO, presidente, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa e Attività produttive, mentre la Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Conseguentemente la relatrice, onorevole Emiliozzi, ha presentato l'emendamento 3.1 di recepimento di tale condizione (vedi allegato 1).

  Mirella EMILIOZZI (M5S), relatrice, illustra l'emendamento 3.1, sottolineando che esso mira a riformulare la clausola di copertura finanziaria al fine di imputare gli oneri previsti al vigente bilancio triennale 2021-2023.

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, esprime parere favorevole.

  La Commissione approva l'emendamento 3.1 della relatrice.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, altresì, di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Emiliozzi, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Piero FASSINO, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.
C. 2806 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Riccardo OLGIATI (M5S), relatore, ricorda che il provvedimento in esame è diretto ad autorizzare la ratifica e a dare esecuzione alla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Persistent Organic Pollutants, POP secondo l'acronimo inglese), entrata in vigore il 17 maggio 2004, già ratificata da 182 Stati, ivi compresi gli altri Stati membri dell'Unione europea.
  Segnala che la continua emissione di inquinanti organici persistenti e il loro rilascio nell'ambiente suscitano infatti grave preoccupazione, poiché essi comportano un rischio per la salute umana e per l'ambiente. Tali sostanze chimiche, la cui struttura è a base di carbonio, possiedono infatti una particolare combinazione di proprietà fisiche e chimiche tale che, una volta rilasciate nell'ambiente, esse persistono, cioè rimangono intatte per periodi di tempo eccezionalmente lunghi.
  Evidenzia che possono inoltre subire un trasporto a lungo raggio e, di conseguenza, sono ampiamente distribuite nell'ambiente, anche molto lontano dal luogo di emissione o di rilascio, come risultato di processi naturali che coinvolgono il suolo, l'acqua e l'aria. Si accumulano nel tessuto adiposo degli organismi viventi, compreso l'uomo, e si trovano in concentrazioni crescenti ai Pag. 28livelli più alti nella catena alimentare, rivelandosi tossiche sia per gli umani sia per l'ambiente.
  Segnala che per questi motivi risulta indispensabile adottare provvedimenti globali per tutelare la salute umana e l'ambiente contro tali inquinanti e quindi si è deciso di affrontare il nodo dei POP attraverso un accordo internazionale sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
  Rileva che la Convenzione di Stoccolma definisce una serie di azioni, tra le quali il divieto della produzione, dell'utilizzo e della commercializzazione – comprese l'importazione e l'esportazione – delle sostanze, prodotte intenzionalmente, elencate nell'allegato A e nell'allegato B, la continua riduzione e, se possibile, la definitiva eliminazione delle emissioni delle sostanze organiche che si generano spontaneamente, elencate nell'allegato C, nonché l'adozione di misure per la riduzione o l'eliminazione di emissioni di POP provenienti dalle scorte e dai rifiuti. Tali elenchi sono stati aggiornati dalla Conferenza delle Parti nella sua ottava riunione tenutasi dal 24 aprile al 5 maggio 2017.
  Venendo ai principali impegni previsti dalla Convenzione, evidenzia che l'articolo 3 dispone l'eliminazione della produzione e dell'uso delle sostanze riportate nell'allegato A, nonché la limitazione della produzione e dell'uso delle sostanze riportate nell'allegato B. In entrambi i casi, sono salvaguardati i quantitativi destinati ad essere utilizzati per ricerche di laboratorio o come campioni di riferimento.
  In merito all'importazione e all'esportazione delle sostanze iscritte negli allegati A e B, precisa che è prevista l'adozione di misure idonee a garantire che esse avvengano soltanto a fini di smaltimento senza rischi per l'ambiente, in modo conforme alle indicazioni riportate nella Convenzione, o per gli scopi consentiti dagli stessi allegati A e B.
  Sono inoltre previste azioni volte a prevenire la produzione e l'uso di nuove sostanze con caratteristiche di inquinanti organici persistenti, nonché ad introdurre nella regolamentazione nazionale, ove opportuno, i criteri per l'identificazione dei POP di cui all'allegato D.
  Evidenzia che la Convenzione prevede, all'articolo 5, la definizione di un Piano d'azione per la diminuzione e, se possibile, l'eliminazione delle emissioni non intenzionali di origine antropica delle sostanze di cui all'allegato C.
  Tale piano, da redigere a cura delle Parti, contiene la valutazione della situazione esistente e dell'efficacia delle leggi e delle politiche per la gestione, le strategie di attuazione, le misure per la promozione dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali e per la diffusione dell'informazione e dell'educazione. Sono previsti la revisione quinquennale dei risultati e il conseguente aggiornamento del piano d'azione.
  Osserva che la Convenzione prevede, inoltre, l'assunzione di ulteriori obblighi tra i quali l'adozione di un Piano nazionale di attuazione, da trasmettere alla Conferenza delle Parti entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione nei loro confronti e da sottoporre periodicamente a revisione e aggiornamento (articolo 7).
  Sottolinea che lo sviluppo di tale Piano consiste nel predisporre inventari di sostanze organiche persistenti, soprattutto per quel che concerne la loro produzione, il loro uso e la loro commercializzazione (comprese l'importazione e l'esportazione), nell'identificare l'opzione più idonea per la gestione di tali sostanze e nell'individuare le priorità nell'ambito degli obblighi da attuare.
  Segnala che è altresì previsto lo scambio delle informazioni riguardanti la produzione, l'uso e le emissioni di POP e le alternative esistenti. A tal fine, ogni Parte designa un punto di contatto nazionale preposto alla trasmissione delle informazioni. Il Segretariato della Convenzione agisce come punto di riferimento e di raccordo per la raccolta e la divulgazione di informazioni provenienti da ogni fonte governativa (articolo 9).
  Precisa che l'organo decisionale della Convenzione è costituito dalla Conferenza delle Parti, composta dai rappresentanti di tutti gli Stati che ne hanno effettuato la Pag. 29ratifica. La Conferenza si riunisce in via ordinaria a intervalli regolari – ogni due anni – e alle sue riunioni possono partecipare, come osservatori, anche gli Stati che non sono Parte della Convenzione, l'Organizzazione delle Nazioni Unite con le sue Agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica. Durante le riunioni della Conferenza delle Parti hanno diritto ad esprimere il proprio voto soltanto i rappresentanti degli Stati Parte che hanno ratificato la Convenzione.
  Sottolinea che un altro organo della Convenzione è il Comitato di revisione degli inquinanti organici persistenti (POPs Review Committee), composto da un ristretto numero di esperti, designati dai Governi e nominati dalla Conferenza delle Parti sulla base di un'equa ripartizione geografica; le riunioni di tale Comitato sono aperte agli osservatori accreditati. Il Comitato ha il compito di attuare la procedura prevista dall'articolo 8 per l'inserimento di nuove sostanze nel novero di quelle previste dalla Convenzione (modifica degli allegati A, B e C).
  Per quanto attiene al disegno di legge, segnala che l'articolo 3 individua nel Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero della Transizione ecologica, l'autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni stabilite dalla Convenzione nonché quale punto di contatto nazionale per lo scambio delle informazioni previsto dalla Convenzione stessa.
  Il medesimo articolo dispone, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di ratifica, l'adozione del piano di attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e del piano d'azione relativo alle emissioni non intenzionali di cui all'articolo 5 della Convenzione. Tale piano viene adottato con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri dello Sviluppo economico, delle Politiche agricole alimentari e forestali, delle Infrastrutture e dei trasporti e della Salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
  Sotto il profilo finanziario, evidenzia che, ai sensi dell'articolo 4 e come dettagliato nella relazione tecnica, le spese riconducibili all'attuazione dell'accordo si ripartiscono in oneri annuali dovuti dall'Italia in qualità di Stato parte, pari a 207.321 euro a decorrere dal 2021, in oneri ad anni alterni per la partecipazione italiana alla Conferenza delle Parti, valutati in 9.440 euro, a decorrere dal 2020 ed oneri annuali per l'attuazione della Convenzione, pari a 220.071 euro a decorrere dal 2020.
  Ribadisce che, come accennato, l'UE ha già approvato la Convenzione di Stoccolma con decisione del Consiglio 2006/507/CE, del 14 ottobre 2004, ed ha recepito nel diritto dell'Unione, con il regolamento (CE) n. 850/2004 del 29 aprile 2004, gli impegni previsti dalla Convenzione stessa, che – come tali – sono già parte integrante del nostro ordinamento.
  Evidenzia che la produzione, l'immissione sul mercato, l'uso e l'emissione non intenzionale delle tre sostanze sono pertanto già cessati o sono stati sostanzialmente ridotti nell'Unione, ma non si può escludere la produzione, l'immissione sul mercato, l'uso e l'emissione non intenzionale in misura significativa in altri paesi.
  Precisa che, dato che le sostanze chimiche in questione possono essere trasportate per lunghe distanze, i provvedimenti adottati a livello nazionale o dell'Unione non sono sufficienti per garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana ed è pertanto necessario intervenire a livello internazionale con azioni di portata più ampia.
  Sottolinea che la convenzione di Stoccolma fornisce pertanto il quadro, basato sul principio di precauzione, volto a garantire l'eliminazione, in condizioni di sicurezza, e la diminuzione della produzione, anche non intenzionale, e dell'uso di tali sostanze nocive per la salute umana e per l'ambiente.
  Segnala che sono state presentate due altre iniziative legislative aventi ad oggetto la ratifica e l'esecuzione della Convenzione di Stoccolma: la proposta di legge n. 531, Pag. 30d'iniziativa della deputata Mura e la proposta di legge n. 1360, d'iniziativa della deputata Benedetti ed altri.
  Conclusivamente, raccomanda, una rapida approvazione del provvedimento, che consentirà al nostro Paese di partecipare a pieno titolo ai lavori della Conferenza delle Parti e di esprimere il proprio voto in relazione ai programmi, alle attività e alle decisioni sottoposte all'approvazione della Conferenza, le cui prossime riunioni si svolgeranno online dal 26 al 30 luglio prossimi e, in presenza a Ginevra, a giugno dell'anno prossimo.

  Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, ringraziando il relatore per la dettagliata ed esauriente illustrazione, ribadisce che la disciplina prevista dalla Convenzione è già stata recepita nell'ordinamento europeo con il citato regolamento (CE) n. 850/2004; tuttavia, la ratifica, sia pur tardiva, consentirà all'Italia di partecipare ai lavori della Conferenza delle Parti.

  Paolo FORMENTINI (LEGA) sottolinea la necessità di approfondire taluni profili della Convenzione attraverso un apposito ciclo di audizioni che coinvolga rappresentanti di Confindustria, di Federchimica, l'ISPRA e l'ENEA.

  Piero FASSINO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, tenuto conto delle richieste di audizioni preannunciate in questa sede dal Gruppo Lega, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019.
C. 2823 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Iolanda DI STASIO (M5S), relatrice, ricorda che la collaborazione italo-argentina nel settore spaziale rappresenta uno dei principali settori di cooperazione nell'ambito delle relazioni bilaterali tra i due Paesi, particolarmente rilevante per i suoi aspetti di natura scientifica, tecnologica, industriale e commerciale.
  Segnala che il primo Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dell'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici è stato concluso dai due Governi il 6 ottobre 1992.
  Sottolinea che la realizzazione delle attività congiunte previste dall'Accordo è stata demandata alle rispettive agenzie spaziali nazionali, l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e la Comisión nacional de actividades espaciales dell'Argentina (CONAE).
  Al riguardo, rileva che una delle principali aree di collaborazione è costituita dall'osservazione della Terra e dalla partecipazione italiana alle prime missioni satellitari argentine, quali la SAC-B nel 1996, la SAC-C nel 2000 e la SAC-D/Aquarius nel 2011.
  In tale settore, l'ASI e la CONAE, sulla base del Memorandum d'intesa firmato a Roma il 7 luglio 2005, successivamente modificato il 30 aprile 2008 e il 17 novembre 2010, stanno altresì realizzando il programma denominato «Sistema italo-argentino di satelliti per la gestione delle emergenze» (SIASGE), che unisce gli strumenti radar ad apertura sintetica (SAR) della costellazione satellitare italiana COSMO-SkyMed in banda X e della costellazione satellitare argentina SAOCOM in banda L.
  Osserva che il nuovo Accordo quadro tra l'Italia e l'Argentina amplia le aree di cooperazione già previste dal precedente Accordo del 1992 e ne aggiorna i termini e le condizioni, in considerazione dell'evoluzione dei programmi e del contesto di riferimento delle iniziative già intraprese, prevedendo anche la possibilità di definire un nuovo quadro di riferimento per l'Italia e per l'Argentina sulla cooperazione nel settore spaziale, esplicantesi in attività di ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione e applicazioni a fini pacifici, in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali delle Parti e ai princìpi e alle norme del diritto internazionale. Pag. 31
  Sottolinea che la nuova intesa conferma le due agenzie spaziali, ossia l'ASI e la CONAE, quali agenzie attuatrici nazionali, responsabili dello sviluppo, del coordinamento e della promozione della cooperazione prevista dall'Accordo.
  Rileva che l'Accordo è composto da quindici articoli: tra questi, particolare rilievo assume l'articolo 3, che individua le possibili aree di cooperazione bilaterale, tra le altre, nel tele-rilevamento della Terra, nelle scienze spaziali e nelle ricerche nello spazio profondo, nello sviluppo di sistemi spaziali per scopi di ricerca, tecnologia, innovazione e applicazioni nonché nella promozione di strumenti per la gestione delle emergenze conseguenti ad incidenti antropici e disastri naturali.
  Evidenzia che le agenzie attuatrici possono proporre ulteriori aree di cooperazione, che dovranno essere concordate dalle Parti e, per la realizzazione di programmi congiunti, potranno sottoscrivere specifici accordi attuativi in conformità alle disposizioni dell'Accordo quadro, alle leggi e ai regolamenti nazionali delle Parti e ai princìpi e alle norme del diritto internazionale.
  Rileva che l'articolo 4 definisce le diverse modalità in cui potrà realizzarsi la cooperazione nell'ambito dell'Accordo, menzionando espressamente i progetti spaziali congiunti, tra i quali rientrano la piena attuazione del programma SIASGE, compresa la fase di distribuzione commerciale dei suoi dati, applicazioni e servizi, nonché l'evoluzione del programma.
  Precisa che, come dettagliato nella relazione tecnica che accompagna il disegno di legge, l'Accordo quadro non determinerà nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto quelli connessi allo svolgimento delle attività bilaterali saranno assunti, per l'Italia, dall'ASI.
  Conclusivamente, raccomanda l'approvazione del provvedimento, poiché la nuova intesa italo-argentina è destinata a confermare e a rafforzare l'importanza della cooperazione nel settore spaziale nell'ambito delle nostre relazioni bilaterali con Buenos Aires.

  Piero FASSINO, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Il provvedimento sarà quindi trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020.
C. 2824 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Gennaro MIGLIORE (IV), relatore, ricorda che Gibuti, ex colonia francese, dopo l'indipendenza nel 1977 ha visto l'instaurazione di un regime monopartitico autoritario, guidato da Hassan, che ha mantenuto la carica di Presidente fino al 1999.
  Segnala che i disordini all'interno della minoranza afar durante gli anni novanta avevano frattanto condotto ad una guerra civile che si concluse nel 2001 con un Accordo di pace tra i ribelli afar e il Governo dominato dagli issa.
  Nel 1999, le prime elezioni presidenziali multipartitiche di Gibuti registravano l'elezione di Ismail Omar Guelleh come presidente, rieletto per un secondo mandato nel 2005. Il suo mandato veniva poi esteso tramite un emendamento costituzionale, e in tal modo Guelleh poteva ottenere un terzo mandato nel 2011 e iniziare un quarto mandato nel 2016.
  Rileva che Gibuti occupa una posizione geografica strategica all'imbocco meridionale del Mar Rosso. I suoi porti gestiscono il 95 per cento del commercio dell'Etiopia, servendo anche per i collegamenti tra Europa, Medio Oriente ed Asia orientale. Il Governo ha legami di lunga data con la Francia, che mantiene una presenza militare nel Paese, così come Stati Uniti, Giappone, Italia, Germania, Spagna e Cina.
  In particolare, osserva che nel periodo di maggiore criticità del problema della Pag. 32pirateria al largo della Somalia, anche il nostro Paese ha stabilito una propria base a Gibuti (base militare italiana di supporto, BMIS), operativa dalla fine del 2013.
  La base era progettata per costituire la sede dei reparti dei fanti di marina impegnati nel contrasto alla pirateria contro le navi civili da trasporto, ma anche per fungere da sede di reparti speciali eventualmente di pronto intervento contro attività terroristiche nella regione.
  Sottolinea che la base è stata da ultimo visitata, nella seconda metà di marzo scorso, dal Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, che ha discusso l'impegno dell'Italia nell'ambito delle missioni internazionali presenti nella regione.
  Evidenzia che in questo contesto si inserisce l'Accordo tra Italia e Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, che sostituisce il precedente accordo del 2002, scaduto il 31 maggio 2014. Nelle more di una nuova intesa regolatrice, era stato siglato uno Scambio di Note concernente le sfere di giurisdizione delle autorità dei due Paesi sul personale militare, profilo particolarmente delicato proprio in ragione della presenza italiana nella base militare di Gibuti.
  Segnala che l'Accordo, costituito da un breve preambolo e dodici articoli, ha l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra le rispettive forze armate, consolidando le reciproche capacità difensive, contribuire ai processi di stabilizzazione e sicurezza di una regione di vitale valore strategico, supportare le attività di contrasto della pirateria nel Corno d'Africa, nonché promuovere positivi effetti nei settori produttivi e commerciali dell'approvvigionamento e della logistica di entrambi i Paesi.
  Dopo aver richiamato nel preambolo la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, l'articolo 1, relativo ai princìpi ed agli scopi dell'Accordo, sulla base dei rispettivi ordinamenti giuridici e degli impegni internazionali assunti – nonché per l'Italia degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea –, ribadisce l'impegno reciproco a facilitare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa.
  Osserva che l'articolo 2 definisce i settori e le modalità di attuazione dell'Accordo, prevedendo, in particolare, l'elaborazione di piani a lungo termine di cooperazione che verranno organizzati e realizzati dai rispettivi Ministeri della Difesa. In questo ambito si terranno con cadenza annuale, alternativamente in Italia e a Gibuti, consultazioni dei rappresentanti delle Parti allo scopo di elaborare e approvare eventuali intese integrative dell'Accordo, nonché possibili programmi di cooperazione bilaterale in campo militare.
  Per ciò che riguarda i settori della cooperazione tra le Parti viene riportato un elenco, peraltro non esaustivo, che comprende: la politica di sicurezza e difesa; la ricerca e lo sviluppo; il supporto logistico e l'acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; lo svolgimento di operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; l'organizzazione delle Forze armate; l'equipaggiamento di unità militari e la gestione del personale.
  Per quanto invece concerne le modalità della cooperazione, sottolinea che questa potrà avvenire mediante visite reciproche, scambi di esperienze, incontri tra rappresentanti della difesa, attività di formazione, partecipazione a corsi teorici e pratici, a seminari e conferenze, ad attività di addestramento, a operazioni di mantenimento della pace, visite di navi e di aeromobili militari, scambio nel campo di eventi culturali e sportivi, supporto a iniziative commerciali nel settore dei materiali e dei servizi della difesa.
  Evidenzia che l'articolo 3 disciplina gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione, stabilendo per ciascuna Parte quali saranno le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l'obbligo di fornire cure d'urgenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie. Specifici programmi verranno formulati per le attività che coinvolgano gruppi superiori a dieci persone, ovvero per l'ammissione ai corsi di formazione del personale militare.
  Rileva che l'articolo 4 prevede la clausola di giurisdizione e stabilisce di norma Pag. 33la giurisdizione della Parte ospitante per reati commessi da un membro del personale della Parte inviante o da persone a suo carico. Tuttavia, le autorità competenti della Parte inviante esercitano giurisdizione in via prioritaria in caso di reati commessi da membri della propria delegazione in servizio o in relazione con il servizio, nonché qualora tali reati pregiudichino unicamente sicurezza, persone o beni riconducibili alla Parte inviante. È infine previsto che se il reato sia commesso da un membro del personale italiano all'interno della base italiana a Gibuti la giurisdizione prioritaria spetti all'Italia.
  Sottolinea che l'articolo 5 disciplina il risarcimento dei danni causati dalla Parte inviante o dalla Parte ospitante a membri, materiali o mezzi della controparte, durante o in relazione alla missione o esercitazione. L'articolo 6 riconosce la giurisdizione esclusiva della Parte inviante sul proprio personale in materia disciplinare, fatte salve le previsioni del precedente articolo 4 in materia giudiziaria.
  Evidenzia che l'articolo 7 regolamenta la cooperazione nel settore dei prodotti della difesa, che potrà avvenire solo in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici e limitatamente alle categorie di armamenti elencate.
  L'articolo 8 impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, in relazione a quanto sviluppato in conformità con l'Accordo in esame mentre l'articolo 9 riguarda la sicurezza delle informazioni classificate e regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza.
  Osserva che l'articolo 10 in materia di risoluzione delle controversie riguardanti l'interpretazione o l'attuazione dell'Accordo prevede la risoluzione tramite consultazioni e negoziati tra le Parti attraverso i rispettivi canali diplomatici, e, in difetto di intesa, per mezzo di contatti tra i livelli più elevati delle rispettive Autorità.
  L'articolo 11 prevede la possibilità di stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in materia di difesa. Inoltre, l'Accordo potrà essere emendato con il reciproco consenso, mediante Scambi di Note tra le Parti.
  Segnala, infine, che l'articolo 12 regola l'entrata in vigore dell'Accordo, prevedendone la durata triennale, con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato per tacito accordo tra le Parti.
  Per quanto attiene ai contenuti del disegno di legge, segnala che gli oneri connessi all'attuazione dell'Accordo sono valutati in euro 7.588 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.
  Conclusivamente, auspica una pronta approvazione del provvedimento, poiché Gibuti svolge un ruolo fondamentale per la stabilità della regione, agendo da facilitatore e da promotore del dialogo e della cooperazione tra i Paesi dell'area.
  Precisa, infatti, che la Repubblica di Gibuti è situata in un'area strategica per il consolidamento degli sforzi della Comunità internazionale – in particolare dell'Unione europea, anche in riferimento ai riflessi sugli Stati del Mediterraneo allargato – intesi a contrastare l'espansione delle attività illegali e segnatamente della pirateria, che continua a destare grande preoccupazione e a rappresentare una minaccia grave per la libertà di navigazione del traffico mercantile e anche per il trasporto degli aiuti umanitari.

  Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  Piero FASSINO, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Il provvedimento sarà quindi trasmesso alle Commissioni Pag. 34 competenti per l'espressione dei pareri.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017.
C. 2858 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Silvana SNIDER (LEGA), relatrice, segnala che lo Scambio di Note italo-elvetico in esame, sottoscritto nell'aprile 2017, è finalizzato a modificare la Convenzione bilaterale risalente al 1986 relativa alla pesca nelle acque italo-svizzere.
  Ricorda che la Convenzione, composta di ventotto articoli, è attualmente lo strumento normativo che la Svizzera e l'Italia hanno sottoscritto al fine di assicurare la gestione ottimale del patrimonio ittico delle acque italo-svizzere dei laghi Maggiore, di Lugano e del fiume Tresa, ed in particolare per favorire lo sviluppo delle categorie che operano nel settore della pesca professionale e delle attività di pesca sportiva, nonché per contribuire alla difesa e al miglioramento dell'ambiente acquatico.
  Rileva che lo Scambio di note in esame, frutto di un intenso lavoro congiunto tra i due Paesi svolto nell'ambito della Commissione italo-svizzera per la pesca (CISPP), reca una proposta di modifica della Convenzione bilaterale del 1986 al fine di adeguarla alle mutate situazioni ambientali, all'accresciuto corpo di conoscenze scientifiche, all'emergere di nuove problematiche ed all'esigenza di rendere più agile l'ordinamento previsto dalla Convenzione medesima.
  In particolare, segnala che vi sono state emergenze che hanno interessato il Lago Maggiore nel corso dell'ultimo decennio, come ad esempio l'introduzione di specie ittiche alloctone o l'inquinamento, con conseguenti divieti e riduzione della pesca. Pertanto, è giustificato un possibile ampliamento di interventi, dalla ricerca scientifica alle pratiche ittogeniche e di ripopolamento su specifiche proposte di spesa della citata Commissione, purché si tratti di misure appropriate fondate su oggettive conoscenze scientifiche.
  Più in dettaglio, evidenzia che le novelle introdotte alla Convenzione dallo Scambio di note consentono una precisazione dei suoi limiti territoriali di applicazione (articolo 1), una ripartizione più funzionale dei compiti della Commissione italo-svizzera (articolo 2) e delle materie affidate al Regolamento di applicazione, oltre all'eliminazione di norme relative all'uso di attrezzi e sistemi di cattura resisi ormai del tutto desueti (articolo 4, capoversi 1-2).
  Sottolinea che ulteriori modifiche riguardano il trasferimento al Regolamento di applicazione di tematiche di gestione, quali i sistemi e le modalità di pesca, le lunghezze minime dei pesci e le limitazioni protettive all'esercizio della pesca (articoli 5-8).
  Lo Scambio di note consente, inoltre, una definizione più accurata di alcune norme della Convenzione, in particolare in materia di violazioni delle limitazioni protettive e di interventi vietati o da sottoporre ad autorizzazione (articoli 4, 9, 14, 16 e 19), e rimette al regolamento di applicazione la fissazione del divieto di pesca dei gamberi autoctoni e la disciplina sulla cattura e il trasporto dei gamberi non autoctoni (articolo 10).
  Osserva che ulteriori misure introdotte dallo Scambio di note riguardano gli obblighi ittiogenici e di ripristino ambientale (articolo 15) e la semina di materiale ittico (articolo 16).
  Segnala che il provvedimento, già approvato dall'altro ramo del Parlamento il 12 gennaio scorso, non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.
  Conclusivamente, confida in una rapida approvazione, in via definitiva, del provvedimento, che mira ad adeguare la Convenzione Pag. 35 italo-svizzera del 1986 alle mutate situazioni ambientali, all'accresciuto corpo di conoscenze scientifiche, all'affacciarsi di problemi ed esigenze in passato sconosciuti, nonché alla necessità di conferire un ordinamento più agile per realizzare le finalità e le prescrizioni della Convenzione stessa. Per il raggiungimento di tale scopo le proposte di modifica della Convenzione non cambiano l'impianto normativo precedente ma lo migliorano riorganizzandolo per quelle tematiche la cui regolamentazione aveva mostrato carenze e difficoltà applicative.

  Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  Piero FASSINO, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Il provvedimento sarà quindi trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Piero FASSINO, presidente, coglie l'occasione per sottoporre alla riflessione del rappresentante del Governo l'esigenza di approfondire l'adeguatezza delle norme di copertura finanziaria delle ratifiche che appaiono spesso alquanto sottodimensionate rispetto all'oggetto, con l'esigenza, per un verso, di ricorrere a complesse estensioni successive delle coperture e con il rischio, per altro verso, di compromettere l'attuazione stessa degli accordi internazionali.

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA prende atto.

  La seduta termina alle 15.25.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 7 aprile 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

  La seduta comincia alle 15.25.

7-00597 Suriano ed altri: Sul rispetto del principio del giusto processo da parte delle Autorità turche, con particolare riferimento ad arresti di massa di avvocati e giuristi.
(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione iniziata nella seduta del 30 marzo 2021.

  Piero FASSINO, presidente, ricorda che nella scorsa seduta il rappresentante del Governo aveva sottolineato la particolare attenzione con cui l'Italia segue la situazione degli avvocati in Turchia e che da parte del collega Migliore, cofirmatario della stessa, era emersa la proposta di integrare il testo dell'atto di indirizzo con uno specifico riferimento alla tutela dei difensori dei diritti umani in Turchia, nonché di prevedere l'inserimento di un passaggio sullo scioglimento dell'HDP, partito di opposizione turco.

  Gennaro MIGLIORE (IV), ribadendo l'apprezzamento per il lavoro svolto dagli estensori della proposta di risoluzione, di cui è cofirmatario, propone di aggiungere, al primo capoverso della premessa, dopo le parole «organismi internazionali», la seguente frase: «come, in particolare, evidenziato dalla risoluzione 2347 (2020) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, dalle deliberazioni della Corte Edu nei casi Demirtas contro Turchia (n. 2) e Kevala contro Turchia, in linea con le decisioni del Consiglio dei Ministri del 1/9/2020 e 29/9/2020;».
  Propone, inoltre, di inserire al tredicesimo capoverso della premessa, dopo le parole «ad ogni detenuto», la seguente frase: «Alle detenzioni di attivisti e avvocati difensori di diritti umani si somma la repressione sistematica dei diritti democratici di molti parlamentari e sindaci, democraticamente Pag. 36 eletti, ai quali viene sistematicamente revocata l'immunità parlamentare, revocato il mandato elettivo e, infine, in molti casi comminata una pena detentiva, in particolare per i leader del partito HDP. Tale condizione viene ulteriormente aggravata dalla recente decisione della Procura Generale turca di procedere allo scioglimento del partito HDP, con ciò cancellando il diritto alla rappresentanza di milioni di cittadini e cittadine turche;».
  Propone, altresì, di inserire nell'ultimo capoverso della premessa, dopo le parole «diritti umani in Turchia», la seguente frase: «condizione aggravata dalla scelta del presidente Erdogan di revocare l'adesione alla Convezione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza domestica nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata dieci anni fa a Istanbul».
  Infine, suggerisce di integrare il dispositivo inserendo, nel secondo capoverso, dopo le parole «le condizioni detentive» la seguente frase: «di tutti i detenuti, secondo le linee indicate dal Comitato per la Prevenzione della Tortura (CPT), e in particolare le condizioni di».

  Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, concordando con le proposte di riformulazione dell'onorevole Migliore, propone di integrare ulteriormente il testo aggiungendo, al tredicesimo capoverso, dopo le parole «decisione della Procura Generale turca di», le parole «chiedere alla Corte Costituzionale di».
  Con riferimento al terzo punto della parte dispositiva propone di riformularlo nei seguenti termini: «ad invitare le autorità turche, congiuntamente con i partner europei, ad acconsentire all'ingresso nel Paese degli osservatori internazionali, inclusi gli esperti delle competenti organizzazioni internazionali (Nazioni Unite, Consiglio d'Europa, Unione europea, OSCE), anche revocando l'eventuale divieto di ingresso stabilito nei confronti di giornalisti ed avvocati in ragione del mero esercizio della loro attività professionale, garantendo loro la dovuta sicurezza;».
  Propone, infine, di aggiungere all'inizio del quarto capoverso del dispositivo le seguenti parole «a continuare».

  Iolanda DI STASIO (M5S), in qualità di cofirmataria della proposta di risoluzione in esame, in particolare a nome dei colleghi Suriano e Perantoni, accoglie le proposte di riformulazione avanzate dal collega Migliore e dal rappresentante del Governo. Tuttavia, anche in ragione dell'assenza dei due colleghi e della rilevanza delle riformulazioni qui proposte, propone di rinviare la deliberazione dell'atto ad altra seduta.

  Piero FASSINO, presidente, concordando con le considerazioni della collega Di Stasio, segnala che nella giornata di domani è in programma un incontro informale con la Commissione Affari esteri della Grande Assemblea Nazionale turca. Condivide, pertanto, a maggior ragione l'opportunità di rinviare l'approvazione della proposta di risoluzione in titolo ad altra seduta, tenuto conto che dall'incontro di domani potranno emergere ulteriori utili elementi di valutazione.

  Eugenio ZOFFILI (LEGA) si associa alle considerazioni del presidente Fassino, evidenziando che la scelta di rinvio è del tutto legittima e ispirata al buon senso.

  Piero FASSINO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00625 Fassino: Sulla repressione dei movimenti di protesta pacifica da parte della giunta militare in Myanmar.
(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00107).

  La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo.

  Piero FASSINO, presidente, segnala di avere trasmesso a tutta la Commissione, per il tramite degli uffici di Segreteria, un nuovo testo della proposta di risoluzione in Pag. 37titolo, di cui illustra le modifiche che tengono conto, da un lato, degli ultimi, drammatici sviluppi in Myanmar; dall'altro, dell'esigenza di avviare forme di interlocuzione con il Comitato delle Rappresentanze Parlamentari (CPRH), organismo istituito dai parlamentari birmani democraticamente eletti.

  Eugenio ZOFFILI (LEGA), pur ribadendo che la Lega annette massima priorità alla crisi in Myanmar, chiede delucidazioni sulla scelta di anticipare il voto su tale proposta di risoluzione, che doveva essere preceduta dall'esame congiunto delle risoluzioni sulla repressione della minoranza uigura nello Xinjiang, così come previsto all'ordine del giorno della Commissione.

  Piero FASSINO, presidente, precisa che tale lieve modifica dell'ordine del giorno è motivata dall'opportunità di approvare rapidamente l'atto in esame, per poi dedicare maggiore spazio alla discussione delle risoluzioni sul tema della repressione della minoranza uigura nello Xinjiang.

  Paolo FORMENTINI (LEGA), concordando sulle proposte di riformulazione avanzate dal presidente, sottolinea l'opportunità di distinguere il ruolo della Cina da quello degli altri players asiatici, stigmatizzando la grave decisione di Pechino di ammassare truppe al confine con il Myanmar con la giustificazione di dovere difendere un'importante infrastruttura energetica nazionale.

  Piero FASSINO, presidente, accoglie la proposta di integrazione del collega Formentini, proponendo di inserirla tra le premesse.

  La Commissione approva, quindi, all'unanimità il nuovo testo della risoluzione n. 7-00625 Fassino, che assume il numero n. 8-00107 (vedi allegato 2).

7-00613 Formentini: Sulla repressione della minoranza uigura nello Xinjiang cinese.
7-00623 Delmastro delle Vedove: Sulla repressione della minoranza uigura nello Xinjiang.
(Discussione congiunta e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo.

  Piero FASSINO, presidente, segnala che il collega Delmastro delle Vedove ha presentato la risoluzione n. 700623 che, vertendo sul medesimo argomento, in assenza di obiezioni sarà discussa congiuntamente alla risoluzione a prima firma Formentini.
  Avverte, inoltre, che la collega Quartapelle Procopio ha preannunciato l'intenzione di presentare, a sua volta, una proposta di risoluzione sul medesimo tema.
  Auspica quindi, fin da ora, che i presentatori delle risoluzioni vogliano cooperare per predisporre un testo unificato, che tenga nella debita considerazione le riformulazioni del Governo e in un'ottica il più possibile inclusiva, per favorire un ampio consenso in sede di deliberazione.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI) rinuncia ad illustrare proposta di risoluzione a sua firma, ritenendo che il tema sia stato già ampiamente dibattuto nella precedente seduta.

  Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, nel preannunciare proposte di riformulazione anche sul testo della risoluzione n. 7-00623 Delmastro delle Vedove, si associa all'auspicio del Presidente Fassino affinché la Commissione possa convergere un testo comune.

  Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), confermando l'intenzione di presentare un proprio testo di risoluzione, sottolinea che l'obiettivo comune deve essere quello di condannare le gravi e persistenti violazioni dei diritti umani contro la minoranza uigura. Nel contempo, giudica improprio l'uso del termine «genocidio» che, dal punto di vista del diritto internazionale, comporta serie conseguenze, tra cui l'attivazione dell'articolo 7 della Carta delle Nazioni Unite, e dunque l'obbligo di un intervento armato. A suo avviso, dunque, l'introduzione della parola «genocidio» rischia, paradossalmente, di privare la risoluzione della necessaria incisività, riducendola ad una mera enunciazione di principio in assenza della Pag. 38determinazione ad assumere le concrete conseguenze. Propone, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, al fine di valutare la possibilità di convergere su un testo unificato.

  Guglielmo PICCHI (LEGA) ricorda che due Governi occidentali – Stati Uniti e Canada, non certo classificabili come di destra – hanno utilizzato la parola genocidio rispetto alla vicenda uigura. Già la precedente Amministrazione Trump, con il Segretario di Stato Pompeo, non ha avuto timore ad evocare questo termine, ripreso dal nuovo Segretario di Stato Blinken nel corso della sua audizione al Senato americano. La medesima definizione si ritrova anche in due risoluzioni approvate dal Parlamento canadese e olandese. Segnala, altresì, che un rapporto del Dipartimento di Stato USA, pubblicato il 30 marzo scorso, elenca nel dettaglio le persistenti violazioni ai danni degli uiguri, che configurerebbero un vero e proprio genocidio. Evidenziando che l'attivazione di determinati strumenti delle Nazioni Unite – quali commissioni d'inchiesta e indagini del Consiglio diritti umani – consentirebbero alla controparte cinese di far valere le proprie obiezioni, auspica che la Commissione esprima con fermezza e determinazione la propria condanna nei confronti di Pechino, esprimendo stupore per il fatto che talune forze politiche, sedicenti progressiste, manifestino tanta cautela nei confronti di così gravi e palesi violazioni dei diritti umani. Del resto, a suo avviso, chiunque abbia visitato il Turkestan orientale può testimoniare la brutalità con la quale il regime comunista reprime la minoranza uigura e non esiterebbe a prendere in considerazione la nozione di genocidio.

  Gennaro MIGLIORE (IV), replicando alle osservazioni del collega Picchi, ribadisce che il dibattito sulla definizione di genocidio non ha nulla a che fare con la distinzione tra progressisti e conservatori, bensì attiene all'ambito strettamente giuridico delineato dalla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio del 1948. Pertanto, piuttosto che richiamare valutazioni eminentemente politiche espresse da organi parlamentari o esponenti di Governo, occorrerebbe approfondire con attenzione tutte le implicazioni di carattere giuridico che potrebbero derivare da un uso improprio del termine.

  Iolanda DI STASIO (M5S), associandosi alle considerazioni dei colleghi Quartapelle Procopio e Migliore e preannunciando che anche il Movimento 5 stelle intende presentare una propria proposta di risoluzione sul tema, si associa alla richiesta di rinvio. Ribadisce che, anche a suo avviso, l'uso della parola «genocidio» in questo caso costituisce una forzatura: peraltro, la sua soppressione manterrebbe inalterata la portata della risoluzione, senza svilire in alcun modo le prerogative parlamentari.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), dichiarando la disponibilità ad accogliere la proposta di rinvio in vista della possibilità di convergere su un testo unitario, precisa che Fratelli d'Italia non ha alcuna remora ad utilizzare il termine genocidio, che è stato peraltro sancito, di fatto anche da un tribunale cinese, allorché ha accertato la pratica dell'espianto degli organi ai danni degli uiguri. Condividendo le osservazioni della collega Quartapelle Procopio sulle inevitabilità delle conseguenze che dovrebbero derivare dall'uso del termine genocidio, sottolinea che il primo effetto dovrebbe essere la rinuncia da parte dell'Italia al progetto della nuova Via della Seta. Al riguardo, ricorda al collega Picchi che tale strategia – avviata nel 2019 e avallata anche dalla Lega, allora al Governo – è una inaccettabile forma di sottomissione al regime cinese.

  Eugenio ZOFFILI (LEGA), rivendicando il merito della Lega di aver avviato il dibattito su un tema così rilevante, al punto che anche gli altri gruppi hanno ritenuto di presentare analoghe proposte di risoluzione, evidenzia che la Lega ha sempre mantenuto una posizione critica sulla nuova Via della Seta e rileva che la proposta di risoluzione del collega Delmastro delle Vedove non menziona il genocidio.

Pag. 39

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI) invita il collega Zoffili a leggere con maggior attenzione il testo della propria risoluzione, nella quale si parla apertamente di genocidio.

  Eugenio ZOFFILI (LEGA), apprezzando che nel testo definitivo della risoluzione Delmastro delle Vedove sia stato introdotto questo riferimento, pur auspicando che si possa addivenire ad un testo unificato di risoluzione, segnala che l'uso del termine genocidio ha solide basi scientifiche: in un recente articolo pubblicato su Formiche.net un team di cinquanta autorevoli studiosi ha denunciato che la repressione degli uiguri si configura come una chiara violazione della citata Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio.

  Paolo FORMENTINI (LEGA), auspicando che la richiesta di rinvio dell'esame non nasconda intenti dilatori, ribadisce la necessità che il Parlamento esprima una posizione chiara, in risposta sia alle sanzioni irrogate dal regime di Pechino ad alcuni deputati del Parlamento europeo sia al trattamento sprezzante che questa Commissione ha ricevuto dall'Ambasciatore cinese nel corso di una recente audizione. Ribadisce che la Lega ha sempre rivendicato l'opportunità di stipulare accordi commerciali con tutti, senza tuttavia mettere a repentaglio la sicurezza nazionale, che oggi è seriamente minacciata dal regime comunista cinese. Quanto alla definizione giuridica del termine «genocidio», invita i colleghi a rileggere l'illuminante descrizione del genocidio armeno fornita dal giurista Raphael Lemkin: discostarsi da questa definizione significa piegarsi ai desiderata di Pechino, offendendo la dignità del Parlamento: scelta tanto più grave in questi giorni, in cui il regime cinese mostra tutta la sua prepotenza inviando aerei da caccia sui cieli di Taiwan.

  Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) ribadisce la necessità di ponderare con grande attenzione l'uso dei termini e giudica inaccettabile l'accusa di subordinare la tutela dei diritti fondamentali agli obiettivi economici e commerciali. Segnala che nella sua proposta di risoluzione si chiede espressamente al settore privato di effettuare una due diligence di diritti umani in Cina nella catena di approvvigionamento, prevedendo azioni concrete in caso di non conformità agli standard internazionali. Si tratta, pertanto, di un meccanismo assai più efficace rispetto alla mera enunciazione del termine genocidio che, in assenza di conseguenze concrete, darebbe la stura ai regimi autoritari per le più inaccettabili violazioni umanitarie. Ricordando che la stessa Amministrazione USA rinunciò ad utilizzarlo con riferimento ai massacri del 1994 in Rwanda, sottolinea che le valutazioni espresse da pur autorevoli esponenti di Governo come Blinken non hanno mai la stessa portata di atti ufficiali approvati dal Parlamento.

  Piero FASSINO, presidente, evidenziando che il rinvio dell'esame non nasconde alcun intento dilatorio e invitando in tal senso Movimento 5 stelle a presentare tempestivamente la propria proposta di risoluzione, rinnova l'auspicio di convergere su un testo unitario. A tal fine, ritiene indispensabile sciogliere il nodo relativo all'uso del termine genocidio, sottolineando che l'eventuale rinuncia a tale riferimento potrebbe consentire l'approvazione unanime di una risoluzione, senza impedire a ciascuna forza politica di continuare a sostenere, in altri contesti, l'esistenza di pratiche genocidiarie a danno della minoranza uigura.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.05.