CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 31 marzo 2021
560.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 38

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 31 marzo 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.05.

Variazione della composizione della Commissione.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, avverte che sono entrati a far parte della Commissione bilancio, per il gruppo Misto, il deputato Rizzone, in sostituzione del deputato Tabacci, nonché i deputati Benigni, Ehm e Trano e, per il gruppo Lega, il deputato Tullio Patassini, in sostituzione del deputato Massimo Garavaglia, ai quali porge i migliori auguri di buon lavoro.
  Avverte infine che ha cessato di fare parte della Commissione bilancio il deputato Giorgio Trizzino, che ringrazia per il lavoro svolto.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra Pag. 39 il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89a sessione.
C. 2666 CNEL.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 gennaio 2021.

  Cosimo ADELIZZI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è in attesa degli esiti degli approfondimenti che il Governo si era riservato di effettuare in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dal provvedimento.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI comunica di aver sollecitato alle amministrazioni competenti gli elementi di informazione occorrenti.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.
Testo unificato C. 164 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 febbraio 2021.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, ricorda che la Commissione è in attesa della trasmissione della relazione tecnica da parte del Governo.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato).

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, si riserva di effettuare i necessari approfondimenti in ordine alla nota testé depositata dalla rappresentante del Governo.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 31 marzo 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe.
Atto n. 247.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 marzo 2021.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, chiede un rinvio dell'esame del provvedimento in attesa che la Commissione Giustizia, convocata nella giornata di domani, esprima i propri rilievi ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, chiede al Governo di attendere il parere della Commissione bilancio prima dell'adozione definitiva dell'atto, precisando comunque che la Commissione stessa dovrebbe esprimere il parere medesimo entro i prossimi dieci giorni.

  La Sottosegretaria Laura CASTELLI concorda.

Pag. 40

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/112/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni.
Atto n. 248.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni relative agli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizio e le vendite a distanza di beni e che esso è corredato di relazione tecnica. Passando agli elementi di analisi e alle richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia, in via prioritaria, che il provvedimento in esame reca la disciplina del regime IVA applicabile alle vendite a distanza, incluse quelle effettuate tramite l'ausilio di piattaforme elettroniche. Osserva che la relazione tecnica ascrive alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) e b), effetti positivi di gettito in virtù dell'emersione di base imponibile determinata, in via prevalente, dall'introdotto coinvolgimento dei soggetti che facilitano le vendite tramite interfaccia elettronica. In proposito, rileva che le maggiori entrate stimate sono riferite a un'attività di contrasto all'evasione fiscale e presentano, pertanto, necessariamente un margine di aleatorietà. Sottolinea, inoltre, come evidenziato anche nella relazione tecnica, che tali entrate si aggiungono a quelle già scontate in precedenti provvedimenti che sono intervenuti sulla materia (i quali già prevedono degli adempimenti a carico dei soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza mediante l'uso di interfaccia elettroniche). Tanto premesso, andrebbero acquisiti, a suo parere, ulteriori elementi a sostegno della prudenzialità della stima indicata dalla relazione tecnica, tenuto conto che le predette entrate (che, come detto, presentano margini di aleatorietà) sono destinate dall'articolo 9 a maggiore spesa, attraverso l'incremento della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).
  Per quanto concerne le ulteriori disposizioni del provvedimento, evidenzia come la relazione tecnica affermi che le stesse determinano effetti finanziari di segno opposto e, pertanto, attribuisca alle disposizioni medesime una complessiva neutralità sul piano finanziario. In proposito, osserva che il provvedimento, da un lato, pone una regola generale in base alla quale le vendite a distanza si considerano effettuate nel Paese del cessionario (quindi tutti gli acquisti effettuati in Italia, sono imponibili in Italia), dall'altro, introduce numerose deroghe all'applicazione della stessa regola. Segnala, a titolo esemplificativo, che la regola generale non si applica nel caso in cui il fornitore effettui vendite a distanza in Italia non superiori a 10.000 euro annui, che la presunzione giuridica che riguarda il soggetto che facilita le vendite a distanza mediante l'uso di interfaccia elettronica non si applica per i beni importati di valore fino a 150 euro e che il fornitore che effettua vendite a distanza in più Stati membri dell'UE, può optare per il regime speciale IVA (OSS o IOSS). Rileva che tale regime consente, tra l'altro, di scegliere un solo Stato membro di riferimento in cui identificarsi ai fini dell'imposta e che gli adempimenti e i versamenti sono pertanto effettuati in tale Stato membro, salvo poi Pag. 41applicare le norme di ripartizione dell'imposta riscossa tra gli Stati aventi diritto. Pertanto, alla luce di quanto evidenziato e tenendo conto della tendenza dei contribuenti ad adottare scelte volte, ove consentito dalle norme, al risparmio tributario, andrebbero, a suo avviso, acquisiti ulteriori elementi di valutazione a conferma della prudenzialità delle stime indicate nella relazione tecnica, in base alle quali, complessivamente, gli effetti finanziari di segno opposto determinano una neutralità finanziaria.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 9, comma 1, integra di 55,14 milioni di euro per il 2021 e di 110,28 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo volte ad assicurare l'effettiva ed efficace riscossione dell'IVA sul commercio elettronico tramite il coinvolgimento dei soggetti che facilitano le vendite mediante piattaforme informatiche. In proposito, nel rammentare che la relazione tecnica stima prudenzialmente che dalle citate disposizioni deriva un recupero di gettito IVA pari a 55,14 milioni di euro nel 2021 e a 110,28 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, rinvia a quanto già osservato in merito ai profili di quantificazione. Rileva che il comma 2 dell'articolo 9 reca una clausola di invarianza finanziaria, che stabilisce che dall'attuazione dello schema di decreto legislativo in esame, ad eccezione del comma 1 del medesimo articolo 9, di cui si è detto in precedenza, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, segnala l'opportunità di riformulare più puntualmente la citata clausola di invarianza finanziaria, sostituendo le parole: «non derivano» con le seguenti: «non devono derivare».

  La Sottosegretaria Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento della relatrice, rappresenta quanto segue.
  Riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), fa presente che l'articolo 13 del decreto-legge n. 34 del 2019 ha differito, al 1° gennaio 2021, l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge n. 135 del 2018 e ha introdotto una disciplina transitoria, avente termine al 31 dicembre 2020, che individua, per tutte le cessioni di beni importati o le vendite a distanza di beni nell'Unione europea (comprese le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet, pc e laptop), nel gestore della piattaforma (in luogo del soggetto che, tramite la piattaforma, effettua le cessioni) il soggetto passivo cui sono riferiti obblighi informativi (trasmissione dati trimestrali), in assenza dei quali tale gestore è ritenuto debitore d'imposta.
  Le disposizioni contenute nell'articolo 11-bis, commi da 11 a 15 del decreto-legge n. 135 del 2018 stabiliscono, invece, che se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi), la cessione di telefoni cellulari, console da gioco, tablet, pc e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi nell'Unione europea, ma limitatamente alle spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, o le cessioni dei medesimi beni effettuate nell'Unione europea da un soggetto passivo non stabilito nell'Unione europea a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che tale soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni.
  Premesso quanto sopra, evidenzia che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema di decreto in esame, prevedono che i soggetti passivi i quali, tramite l'uso di una interfaccia elettronica, facilitano le vendite a distanza intracomunitarie dei beni, di cui all'articolo 38-bis, commi da 1 a 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, e le cessioni Pag. 42di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro da parte di soggetti non stabiliti nella UE, siano considerati soggetti che acquistano e cedono detti beni. Analoga disposizione è prevista per le vendite a distanza di beni, di cui all'articolo 38-bis, commi da 1 a 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, importati da territori terzi o Paesi terzi nell'Unione europea, ma limitatamente alle spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro. Da quanto sopra si evince che le suddette disposizioni ampliano notevolmente la portata delle disposizioni contenute nell'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge n. 135 del 2018 (efficaci dal 1° gennaio 2021), riguardando non solo le cessioni a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet, pc e laptop ma anche quelle degli altri beni.
  Pertanto, in merito ai profili finanziari, conferma quanto contenuto nella relazione tecnica allegata al provvedimento in oggetto, giacché, dalle relazioni tecniche riguardanti le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 34 del 2019 e all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge n. 135 del 2018 si evince che il gettito IVA evaso nell'ambito delle vendite a distanza è pari a 86,1 milioni di euro per quanto concerne telefoni cellulari, console da gioco, tablet, pc e laptop (il recupero di tale evasione risulta scontato a bilancio per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 11-bis, commi da 11 a 15) e a 367,6 milioni di euro per la vendita a distanza degli altri beni (il recupero di tale evasione, ancorché parziale, è stato scontato a bilancio esclusivamente per gli anni 2019 e 2020).
  A conferma della prudenzialità delle stime relative alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), dello schema di decreto in esame, rileva, infine, che nella relazione tecnica relativa al medesimo schema si è ipotizzato un recupero soltanto parziale, pari al 30 per cento, del gettito IVA evaso riferibile esclusivamente alle vendite a distanza degli altri beni, pari a 367,6 milioni di euro. Ciò è ancora più evidente se si considera che, in sede di valutazione degli effetti finanziari dell'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge n. 135 del 2018, era stato previsto un recupero pari al 100 per cento del gettito evaso per quanto concerne telefoni cellulari, console da gioco, tablet, pc e laptop e che tale recupero non è stato preso in considerazione nelle stime, in quanto già scontato a bilancio.
  Per quanto concerne le ulteriori disposizioni del provvedimento in oggetto, conferma che, con riferimento all'articolo 2, assumono rilievo, sotto il profilo finanziario, le disposizioni contenute nelle lettere b) e c) del comma 1, le quali prevedono, a determinate condizioni, che le prestazioni di servizi resi a consumatori finali di un altro Stato membro e le vendite a distanza intracomunitarie di beni siano assoggettate a IVA nello Stato del prestatore/cedente, qualora l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello del prestatore/cedente non abbia superato nell'anno solare precedente il limite di 10.000 euro, in luogo dei limiti attualmente previsti dai singoli Stati membri (per l'Italia tale soglia è pari a 35.000 euro). L'abbassamento del suddetto limite, poiché incide sulle regole di territorialità dell'imposta, è potenzialmente suscettibile di determinare effetti finanziari che possono assumere segno opposto, a seconda che le cessioni siano effettuate in uno Stato, piuttosto che in un altro. Al riguardo, si ribadisce che, non disponendo di dati puntuali utili, si può solo ragionevolmente presumere che le maggiori entrate ascrivibili alle disposizioni contenute nella lettera b), per effetto dell'incremento delle operazioni che risulteranno territorialmente riconducibili alla normativa nazionale, siano di entità superiore alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera c) connesse a quelle che verranno territorialmente ricondotte ad altri Stati membri. Per ragioni di prudenza, si è deciso di non ascrivere effetti finanziari Pag. 43alla disposizione in esame, sebbene da studi effettuati nell'ambito dei lavori propedeutici all'approvazione della disciplina unionale, che l'articolato in esame intende recepire, si evinca che gli acquisti on line B2C (business to consumer) effettuati in Italia da imprese non residenti nello Stato sono superiori agli acquisti on line B2C effettuati all'estero da imprese residenti in Italia (VAT Aspects of cross-border e-commerceOptions for modernisation, Final report – Lot 1). Infine, a conferma del carattere prudenziale delle stime contenute nella relazione tecnica relativa allo schema di decreto, si ribadisce che non si è proceduto, in mancanza di dati puntuali, a quantificare le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione, di cui all'articolo 6, delle franchigie dai diritti doganali (IVA all'importazione) per le merci il cui valore intrinseco non eccede complessivamente 22 euro per spedizione.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, a seguito delle puntualizzazioni del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

  esaminato lo Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/112/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (Atto n. 248);

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

   riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), si fa presente che l'articolo 13 del decreto-legge n. 34 del 2019 ha differito, al 1° gennaio 2021, l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge n. 135 del 2018 e ha introdotto una disciplina transitoria, avente termine al 31 dicembre 2020, che individua, per tutte le cessioni di beni importati o le vendite a distanza di beni nell'Unione europea (comprese le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet, PC e laptop), nel gestore della piattaforma (in luogo del soggetto che, tramite la piattaforma, effettua le cessioni) il soggetto passivo cui sono riferiti obblighi informativi (trasmissione dati trimestrali), in assenza dei quali tale gestore è ritenuto debitore d'imposta;

   le disposizioni contenute nell'articolo 11-bis, commi da 11 a 15 del decreto-legge n. 135 del 2018 stabiliscono, invece, che se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi), la cessione di telefoni cellulari, console da gioco, tablet, pc e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi nell'Unione europea, ma limitatamente alle spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, o le cessioni dei medesimi beni effettuate nell'Unione europea da un soggetto passivo non stabilito nell'Unione europea a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che tale soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni;

   premesso quanto sopra, si evidenzia che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema di decreto in esame, prevedono che i soggetti passivi i quali, tramite l'uso di una interfaccia elettronica, facilitano le vendite a distanza intracomunitarie dei beni, di cui all'articolo 38-bis, commi da 1 a 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro da parte di soggetti non stabiliti nella UE, siano considerati soggetti che acquistano e cedono detti beni;

   analoga disposizione è prevista per le vendite a distanza di beni, di cui all'articolo Pag. 4438-bis, commi da 1 a 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, importati da territori terzi o Paesi terzi nell'Unione europea, ma limitatamente alle spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro;

   da quanto sopra si evince che le suddette disposizioni ampliano notevolmente la portata delle disposizioni contenute nell'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge n. 135 del 2018 (efficaci dal 1° gennaio 2021), riguardando non solo le cessioni a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet, pc e laptop ma anche quelle degli altri beni;

   pertanto, in merito ai profili finanziari, si conferma quanto contenuto nella relazione tecnica allegata al provvedimento in oggetto, giacché, dalle relazioni tecniche riguardanti le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 34 del 2019 e all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge n. 135 del 2018 si evince che il gettito IVA evaso nell'ambito delle vendite a distanza è pari a 86,1 milioni di euro per quanto concerne telefoni cellulari, console da gioco, tablet, pc e laptop (il recupero di tale evasione risulta scontato a bilancio per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 11-bis, commi da 11 a 15) e a 367,6 milioni di euro per la vendita a distanza degli altri beni (il recupero di tale evasione, ancorché parziale, è stato scontato a bilancio esclusivamente per gli anni 2019 e 2020);

   a conferma della prudenzialità delle stime relative alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), dello schema di decreto in esame, si rileva, infine, che nella relazione tecnica relativa al medesimo schema si è ipotizzato un recupero soltanto parziale, pari al 30 per cento, del gettito IVA evaso riferibile esclusivamente alle vendite a distanza degli altri beni, pari a 367,6 milioni di euro;

   ciò è ancora più evidente se si considera che, in sede di valutazione degli effetti finanziari dell'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge n. 135 del 2018, era stato previsto un recupero pari al 100 per cento del gettito evaso per quanto concerne telefoni cellulari, console da gioco, tablet, pc e laptop e che tale recupero non è stato preso in considerazione nelle stime, in quanto già scontato a bilancio;

   per quanto concerne le ulteriori disposizioni del provvedimento in oggetto, si conferma che, con riferimento all'articolo 2, assumono rilievo, sotto il profilo finanziario, le disposizioni contenute nelle lettere b) e c) del comma 1, le quali prevedono, a determinate condizioni, che le prestazioni di servizi resi a consumatori finali di un altro Stato membro e le vendite a distanza intracomunitarie di beni siano assoggettate a IVA nello Stato del prestatore/cedente, qualora l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello del prestatore/cedente non abbia superato nell'anno solare precedente il limite di 10.000 euro, in luogo dei limiti attualmente previsti dai singoli Stati membri (per l'Italia tale soglia è pari a 35.000 euro);

   l'abbassamento del suddetto limite, poiché incide sulle regole di territorialità dell'imposta, è potenzialmente suscettibile di determinare effetti finanziari che possono assumere segno opposto, a seconda che le cessioni siano effettuate in uno Stato, piuttosto che in un altro;

   al riguardo, si ribadisce che, non disponendo di dati puntuali utili, si può solo ragionevolmente presumere che le maggiori entrate ascrivibili alle disposizioni contenute nella lettera b), per effetto dell'incremento delle operazioni che risulteranno territorialmente riconducibili alla normativa nazionale, siano di entità superiore alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera c) connesse a quelle che verranno territorialmente ricondotte ad altri Stati membri;

   per ragioni di prudenza, si è deciso di non ascrivere effetti finanziari alla disposizione Pag. 45 in esame, sebbene da studi effettuati nell'ambito dei lavori propedeutici all'approvazione della disciplina unionale, che l'articolato in esame intende recepire, si evinca che gli acquisti on line B2C (business to consumer) effettuati in Italia da imprese non residenti nello Stato sono superiori agli acquisti on line B2C effettuati all'estero da imprese residenti in Italia (VAT Aspects of cross-border e-commerce – Options for modernisation, Final report – Lot 1);

   infine, a conferma del carattere prudenziale delle stime contenute nella relazione tecnica relativa allo schema di decreto, si ribadisce che non si è proceduto, in mancanza di dati puntuali, a quantificare le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione, di cui all'articolo 6, delle franchigie dai diritti doganali (IVA all'importazione) per le merci il cui valore intrinseco non eccede complessivamente 22 euro per spedizione;

   rilevata la necessità di riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9, comma 2, sostituendo le parole: “non derivano” con le seguenti: “non devono derivare”,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   all'articolo 9, comma 2, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.