CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 marzo 2021
559.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 30 marzo 2021.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2681 Governo e C. 2691 Costa, recanti disposizioni in materia di riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento, dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, di Carlo Nordio, già procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Venezia, e di rappresentanti dell'Associazione nazionale forense.

  Le audizioni informali sono state svolte dalle 10.30 alle 11.20.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 marzo 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene, da remoto, la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

  La seduta comincia alle 12.

Sui lavori della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, poiché nella seduta in sede consultiva non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
C. 2945 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite XI e XII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite Lavoro e Affari Sociali, del disegno di legge C. 2945, di conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena». Sottolinea preliminarmente che il decreto-legge in esame, composto da 4 articoli, costituisce l'ultimo intervento in ordine di tempo nella sequenza di atti normativi con i quali è stata affrontata l'epidemia da COVID-19. Tale decreto in particolare introduce disposizioni volte a rimodulare nel territorio nazionale le misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di evitare un ulteriore aggravamento dell'epidemia.
  Quanto al suo specifico contenuto, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una più approfondita analisi, fa presente che in questa sede si soffermerà prevalentemente sulle parti di competenza della Commissione Giustizia. Segnala quindi che il provvedimento, all'articolo 1 – nell'ambito di quanto già previsto dal comma 16-septies dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, che ha individuato quattro tipi di aree territoriali regionali per tipo di scenario e livello di rischio epidemiologico, cui si applicano gradi crescenti di misure restrittive – reca ulteriori disposizioni, dirette sostanzialmente ad omogeneizzare per un periodo ristretto le misure della zona gialla con quelle della zona arancione e ad uniformare il periodo pasquale in zona rossa similmente a quanto effettuato nel periodo natalizio.
  Evidenzia, in particolare, che: ai sensi del comma 1, dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e per il giorno 6 aprile 2021, nelle regioni e nelle province autonome i cui territori si collocano in zona gialla, si applicano le misure di contenimento più restrittive proprie della zona arancione, previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri nonché da eventuali ordinanze del Ministro della salute, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; al comma 2 si dispone, dal 15 marzo al 6 aprile 2021, per le regioni e province autonome individuate con ordinanza del Ministro della salute, l'ingresso automatico in zona rossa nel caso di incidenza cumulativa dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile; il comma 3 consente ai presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di applicare, nello stesso periodo di riferimento, le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive – comunque nell'ambito di quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020 – nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni Pag. 23100.000 abitanti ovvero nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave; il comma 4 consente dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021 – nelle sole regioni e territori in cui, anche sulla base del decreto-legge al nostro esame, si applicano le misure stabilite per la zona arancione – lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, nel limite di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Tale spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa; il comma 5 reca le misure specifiche, applicabili nell'intero territorio nazionale, per le festività pasquali; in particolare, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 si applicano sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, le misure previste per le regioni in zona rossa. Per il suddetto periodo delle festività pasquali sono comunque consentiti, in ambito regionale, gli spostamenti verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nei limiti di due persone, nell'arco temporale compreso fra le ore 5 e le 22 (come previsto dal comma 4, primo periodo, limitatamente al solo territorio comunale); il comma 6 prescrive che le regioni comunichino giornalmente al Ministero della salute il numero dei tamponi eseguiti nel loro territorio e che la cabina di regia ne verifichi l'adeguatezza dal punto di vista quantitativo in relazione al livello di circolazione del virus in sede locale.
  Fa presente come rilevi, ai fini dei profili di interesse della Commissione Giustizia, il comma 7 dell'articolo 1 che sanziona la violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 5, richiamando l'applicazione dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 19 del 2020. Con riferimento al contenuto di tale articolo, segnala che lo stesso, al comma 1, prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le misure di contenimento di cui al comma 2 dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge, previste da decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o da ordinanze del Ministro della salute e da provvedimenti delle regioni, è soggetto alla sanzione amministrava pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro. Non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. A proposito delle misure di contenimento, rammenta che esse possono prevedere tra l'altro limitazioni alla circolazione e alla mobilità, chiusure di luoghi pubblici e attività commerciali, ricreative e professionali, limitazione o sospensione di eventi, manifestazioni e cerimonie, sospensione dell'attività didattica. La sanzione è aumentata fino a un terzo (da 533 a 1.333 euro) se la violazione avviene con l'utilizzo di un veicolo. In base al comma 2 del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni per le violazioni che riguardano specifiche attività ricreative, commerciali o professionali. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre subito la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio, in via cautelare, e per un periodo non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria sarà poi scomputato dalla sanzione accessoria effettivamente irrogata, in sede di esecuzione.
  Rammenta che, ai sensi del successivo comma 5, se l'illecito amministrativo è reiterato, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata (da 800 a 2.000 euro) e la sanzione accessoria interdittiva è applicata nella misura massima (30 giorni). Secondo la formulazione testuale, la sanzione aggravata è prevista «in caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1». Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 delinea il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa, specificando che si applicano, per quanto non stabilito dall'articolo in Pag. 24esame, le disposizioni della Sezione I (Principi generali) e II (Applicazione) della legge 24 novembre 1981, n. 689; è possibile procedere al pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta in base all'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1 del codice della strada. Conseguentemente, ferma l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative accessorie, l'illecito si estingue pagando una somma pari al minimo edittale ridotto del 30 per cento (280 euro) entro 5 giorni dalla contestazione ovvero il minimo edittale (400 euro) entro 60 giorni dalla contestazione; la sanzione è irrogata dal prefetto, in caso di violazione delle misure di contenimento disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con ordinanze del Ministro della salute, e dalle autorità regionali. Il comma 6 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 19 del 2020 stabilisce la sanzione per la violazione del «divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena, applicata dal sindaco quale autorità sanitaria locale, perché risultate positive al virus», introdotto dall'articolo 1, comma 2, lettera e) del medesimo decreto-legge. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, il comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 introduce un nuovo reato contravvenzionale, stabilendo che il mancato rispetto del citato divieto è punito ai sensi dell'articolo 260 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dal successivo comma 7 del medesimo articolo 4, con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e nell'ammenda da euro 500 ad euro 5.000. Ricorda che in materia di sanzioni e controlli per le violazioni delle misure di contenimento per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 è intervenuto anche l'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, in base al quale, salvo che il fatto integri un delitto colposo contro la salute pubblica (articolo 452 c.p.) o comunque un più grave reato, l'inosservanza della quarantena (di cui all'articolo 1, comma 6 del delle stesso decreto-legge n. 33) è punita ai sensi dell'articolo 260 del testo unico delle leggi sanitarie (di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), cioè con l'arresto da 3 a 18 mesi e con l'ammenda da 500 a 5.000 euro, pene così inasprite dall'articolo 4, comma 7, del richiamato decreto-legge n. 19. Il comma 8 del citato articolo 4, regola i profili di diritto intertemporale, con riguardo alle violazioni delle misure di contenimento legate all'emergenza, commesse nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 6 del 2020 e la sua abrogazione ad opera del decreto-legge n. 19 del 2020. Tale comma 8 prevede che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 in materia di depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio. Il richiamo di tali articoli è operato ai fini della disciplina dei procedimenti definiti con sentenza irrevocabile e della trasmissione all'autorità amministrativa competente, da parte dell'autorità giudiziaria, degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi. Inoltre, il rinvio, contenuto nell'articolo 101, all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981 consente, anche per le sanzioni applicate retroattivamente, il pagamento in forma ridotta (somma ridotta di un importo pari ad un terzo del massimo della pena edittale), entro il termine di sessanta giorni. Il comma 9 prevede, inoltre, che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicuri l'esecuzione delle misure previste dal decreto-legge avvalendosi delle Forze di polizia, del personale delle polizie municipali munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Si stabilisce che il Prefetto assicuri l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro, avvalendosi anche del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, limitatamente alle sue proprie competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
  Con riguardo ai restanti articoli del provvedimento in esame, segnala che l'articolo 2 reintroduce dal 13 marzo fino al 30 Pag. 25giugno 2021 – come già previsto, con alcune differenze, per taluni periodi del 2020 – misure in materia di ricorso al lavoro agile o, in alternativa e a determinate condizioni, al congedo straordinario per i lavoratori dipendenti genitori di figlio convivente minore di 16 anni, per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza, dell'infezione da SARS Covid-19 o della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Per i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza e difesa e i lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato accreditato) è prevista la fruizione della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia. Pur non essendo l'articolo 2 di competenza della Commissione Giustizia, sottopone alla riflessione dei colleghi l'opportunità di prevedere per entrambi i genitori e non soltanto per uno di essi, come attualmente previsto dal testo del provvedimento, la possibilità di usufruire del ricorso al lavoro agile o al congedo straordinario, per motivi di ordine sanitario, per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 o della quarantena del figlio minore.
  Evidenzia, infine, che l'articolo 3, con l'allegato 1 annesso al provvedimento in esame, contiene le disposizioni necessarie per la copertura finanziaria degli interventi previsti dall'articolo 2, mentre l'articolo 4 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e ne dispone la presentazione alle Camere per la conversione in legge.

  Mario PERANTONI, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, 31 marzo, in cui si procederà alla votazione del prescritto parere.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019.
C. 2737 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole Giuliano, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019. Rammenta che la cooperazione nel settore della difesa tra l'Italia e il Qatar è attualmente disciplinata dal citato Accordo, ratificato ai sensi della legge 27 ottobre 2011, n. 198. Come si evince dalla relazione illustrativa allegata al provvedimento, sottolinea che tale Accordo è privo di una clausola sulla giurisdizione relativamente al personale in visita nei rispettivi territori esteri, in considerazione dell'indisponibilità più volte manifestata dalla controparte a concedere una seppur parziale cessione di sovranità in ordine alla propria giurisdizione. Considerato che con le autorità qatarine sono in fase di consolidamento e di avvio diverse iniziative nel campo del procurement, della formazione e dell'addestramento, con la possibilità di invio di personale nazionale in Qatar, si è ritenuto opportuna la firma di uno scambio di Note verbali emendativo contenente l'inserimento di una clausola sulla giurisdizione. In particolare, sottolinea che lo scambio di Note emendativo dell'Accordo – oggetto del disegno di legge di ratifica in esame – modifica il testo dell'Accordo introducendo, con l'articolo 6a una clausola sulla giurisdizione penale che prevede, al paragrafo 1, nell'ambito dell'invio di personale nazionale nell'altro Paese a fini di formazione e addestramento, Pag. 26 il riconoscimento della giurisdizione dello Stato di soggiorno nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge. Il paragrafo 2, tuttavia, riconosce allo Stato di origine il diritto ad esercitare la giurisdizione in via prioritaria sul proprio personale militare e civile per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio e per quelli commessi durante o in relazione al servizio. Il paragrafo 3 prevede altresì che, nel caso di esercizio della giurisdizione da parte dello Stato ricevente, la relativa sentenza, una volta divenuta definitiva, sarà eseguita a cura della parte inviante in conformità e nei limiti previsti dall'ordinamento di quest'ultima, determinando, in questo modo, il diritto del personale militare e civile, eventualmente condannato nel Paese della parte richiedente a scontare la pena nel Paese della parte inviante. Il paragrafo 4 infine definisce le modalità di informazione dell'avvenuta sentenza e di trasferimento del reo alla Parte inviante. Il luogo e i modi dell'esecuzione del trasferimento saranno concordati tra le Parti. Il consenso della persona condannata è necessario solo se la persona non ha la cittadinanza dello Stato inviante; in tal caso il consenso deve essere prestato per iscritto, liberamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. L'Autorità competente darà corso all'esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena stabilita e computando il tempo della privazione della libertà personale già subita, anche per custodia cautelare, per il medesimo titolo nel territorio della Parte ricevente. Tuttavia, se la natura o la durata della sanzione sono incompatibili con la legge della Parte inviante e se la sua legge lo esige, questa Parte può, a mezzo di una decisione giudiziaria, adattare la sanzione alla pena o alla durata previste dalla propria legge interna per lo stesso tipo di reato. La natura e la durata di tale pena devono corrispondere, per quanto possibile, a quelle inflitte con la condanna da eseguirsi e non possono essere più gravi di quelle inflitte nella medesima condanna, né eccedere il massimo previsto dalla legge della Parte inviante.
  Ricorda che lo scambio di note, inoltre, novella l'articolo 9 relativo alla sicurezza delle informazioni classificate, con cui si intende designare ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa su cui sia stata posta, da una delle Parti, una classifica di segretezza. Tali informazioni scambiate o generate nell'ambito dell'Accordo dovranno essere trasmesse, conservate o trattate in conformità alla legislazione e ai regolamenti nazionali e trasferite esclusivamente mediante i canali governativi autorizzati dall'Autorità per la sicurezza designata dalle Parti. In particolare, il paragrafo 4 individua la tabella di corrispondenza dei livelli di classificazione di sicurezza previsti dagli ordinamenti del Qatar e dell'Italia. Viene inoltre stabilito dal paragrafo 6 che tutte le informazioni classificate scambiate siano utilizzate esclusivamente agli scopi previsti e nell'ambito dell'Accordo. Ogni d'informazione classificata, acquisita nel contesto dell'Accordo, potrà essere trasferita a terze Parti o ad organizzazioni internazionali, esclusivamente previa autorizzazione scritta dalla Parte che l'ha originata. Il paragrafo 8 stabilisce che eventuali ulteriori aspetti di sicurezza relativi alle informazioni classificate saranno regolate da uno specifico Accordo generale sulla sicurezza che sarà stipulato dalle rispettive Autorità competenti per la sicurezza o da Autorità designate a tale scopo dalle Parti contraenti. Da ultimo, sottolinea che l'articolo 11, paragrafo 3, novella la precedente norma stabilendo il rinnovo automatico quinquennale dell'Accordo, salvo denuncia di una delle due Parti.
  Nel passare ad esaminare il contenuto del disegno di legge di ratifica dello scambio di note in esame, fa presente che lo stesso si compone di 4 articoli.
  Evidenzia che gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dello Scambio di Note e l'ordine di esecuzione del medesimo. L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria per la quale dalle disposizioni dello scambio di Note non devono derivare nuovi o Pag. 27maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 6a, paragrafo 4, lettera b dell'Accordo si farà fronte con apposito strumento legislativo. L'articolo 4, in fine, stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Ciò premesso, ferma restando la valutazione di eventuali rilievi che dovessero emergere dal dibattito, preannuncia la formulazione di una proposta di parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011.
C. 2656 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole Giuliano, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione, del disegno di legge del Governo C. 2656, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011», già approvato dal Senato. Sottolinea che l'Accordo di cui si propone la ratifica, secondo quanto precisato nel suo breve preambolo, è volto a rafforzare i legami di amicizia e cooperazione tra i due Paesi nei settori dell'istruzione, della cultura, delle arti, della scienza, della tecnologia, della gioventù e dello sport, nonché dell'informazione. Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, che si compone di 19 articoli, fa presente che gli articoli 1 e 2, rispettivamente, stabiliscono l'impegno delle Parti a sviluppare le relazioni tra i sistemi di istruzione superiore in campo scientifico, tecnologico, letterario, culturale, artistico e sportivo, nonché dell'informazione, allo scopo di contribuire ad una migliore conoscenza reciproca fra i rispettivi popoli e le loro culture (articolo 1), e quello a facilitare l'iscrizione, nelle università ed istituti di istruzione superiore, di cittadini dell'altra Parte, per conseguire, in conformità con la legislazione vigente, la formazione professionale, gli studi universitari e l'attività di ricerca nel paese della controparte (articolo 2). Ricorda che l'articolo 3 prevede che nei programmi di studio siano inseriti elementi che consentano una migliore conoscenza reciproca, mentre l'articolo 4 impegna le Parti a stabilire le equipollenze dei diplomi e titoli universitari rilasciati dai due Paesi e l'articolo 5 invita le Parti, nel limite delle risorse disponibili, a mettere a disposizione borse di studio e di perfezionamento nei settori concordati. L'articolo 6 incoraggia lo scambio di studenti, di tirocinanti, insegnanti, ricercatori, specialisti, tecnici e conferenzieri o di persone che svolgano la propria attività nei settori indicati all'articolo 1. L'articolo 7 garantisce agli specialisti, agli universitari, ai ricercatori ed agli insegnanti di entrambe le Parti l'accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca e organismi culturali della controparte. L'articolo 8 facilita gli scambi di materiale di studio e di ricerca diversi da quelli presenti nei musei e, in ambito museale, la collaborazione al fine di mettere in rilievo l'originalità culturale ed artistica di ciascun Paese, per favorire la conservazione del patrimonio, mentre l'articolo 9 promuove la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi nel settore radiofonico e radiotelevisivo. L'articolo 10 impegna le Parti a favorire lo scambio di materiale documentario, etnografico e musicale anche ai fini divulgativi ed educativi. L'articolo 11 facilita la cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo, delle arti visive, delle parti della scrittura e della parola, anche attraverso lo scambio di esperti e artisti per la partecipazione agli eventi e per la creazione dei relativi archivi audiovisivi. I costi dell'organizzazione di tali eventi saranno concordati tra le Parti, concordemente alla rispettiva legislazione vigente e alla disponibilità delle risorse. L'articolo 12 promuove Pag. 28 la collaborazione ed i partenariati sportivi tra i due Paesi, attraverso visite di sportivi e di tecnici. Le modalità di collaborazione ed i soggetti su cui graveranno i relativi oneri finanziari, verranno concordati, volta per volta, tra le Parti, in base alle disponibilità finanziarie. L'articolo 13 prevede l'impegno delle Parti, nel limite delle possibilità di ciascuno, a partecipare a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche e della gioventù organizzate dall'altra Parte e l'articolo 14 facilita lo sviluppo degli scambi in campo giornalistico, attraverso la realizzazione di visite dei giornalisti dei due paesi. L'articolo 15 prevede l'impegno delle Parti a promuove la cooperazione interuniversitaria anche attraverso la firma di appositi protocolli nel campo della formazione. L'articolo 16 istituisce una commissione mista per esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica ed incaricata di stipulare protocolli esecutivi pluriennali. L'articolo 17 prevede che eventuali controversie relative all'interpretazione o alla applicazione dell'Accordo saranno risolte per via diplomatica. L'articolo 18 stabilisce la durata di validità dell'Accordo e l'articolo 19 prevede la facoltà di ciascuna Parte di denunciare l'Accordo. La denuncia avrà effetto dopo un anno dall'avvenuta notifica scritta all'altra Parte e non avrà effetto sui programmi e iniziative già comunicate ai beneficiari per l'anno in corso e per i borsisti fino alla fine della formazione già in corso. Eventuali revisioni o modifiche dell'Accordo potranno essere decise consensualmente ed entreranno in vigore dopo l'approvazione delle Parti contraenti.
  Nel passare ad esaminare il contenuto del disegno di legge di ratifica dell'Accordo, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, fa presente che lo stesso è costituito da 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente la ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 riguarda le disposizioni finanziarie e l'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 5 del disegno di legge, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
  Ciò premesso, ferma restando la valutazione di eventuali rilievi che dovessero emergere dal dibattito, preannuncia la formulazione di una proposta di parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017.
C. 2746 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole Giuliano, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, del disegno di legge C. 2746, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017. Sottolinea che tale Accordo aggiorna la precedente intesa, firmata a Roma il 10 luglio 1997, ratificata ai sensi della legge 20 dicembre 2000, n. 408, rinnovata da ultimo nel 2009 e non più vigente dal febbraio 2014. Evidenzia che l'Accordo di cui si propone la ratifica ha l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra le rispettive forze armate, consolidando le reciproche capacità difensive, di contribuire ai processi di stabilizzazione e sicurezza di una regione di importante valore strategico, di supportare le attività di contrasto della pirateria nel Corno d'Africa, nonché di promuovere positivi effetti nei settori produttivi e commerciali dell'approvvigionamento e della logistica di entrambi i Paesi. Nel passare ad esaminare i contenuti dell'Accordo in esame, costituito da un breve Pag. 29preambolo e da 13 articoli, fa presente di soffermarsi ad illustrare esclusivamente i profili di stretta attinenza della Commissione Giustizia. In particolare, l'articolo 6 prevede la clausola di giurisdizione e stabilisce che lo Stato inviante ha il diritto esclusivo di esercitare la giurisdizione per i reati commessi dal proprio personale nell'attività di servizio nel territorio della Parte ospitante, adottando i provvedimenti giuridici consentiti dalla propria legislazione nazionale contro tale personale. Nei casi in cui la Parte ospitante ha il diritto esclusivo di esercizio della giurisdizione riguardo a reati commessi da personale della Parte inviante che non siano stati compiuti nell'ambito delle attività di servizio, la Parte ospitante esaminerà accuratamente la richiesta della parte inviante di rinunciare a tale esercizio per questioni di particolare importanza umanitaria. Il paragrafo 4 stabilisce la non applicazione della pena capitale o di altre sanzioni contrarie alla legislazione nazionale del Paese inviante. L'articolo 7 disciplina il risarcimento dei danni alla proprietà o per lesioni o morte di un membro della Parte ospitante causato dal personale della Parte inviante – durante o in relazione alla missione o esercitazione – e stabilisce che tale risarcimento sarà regolato mediante accordo tra le Parti. Nel caso di danno nei confronti di un privato cittadino della Parte ospitante, il paragrafo 2) stabilisce che il risarcimento sarà regolato secondo quanto previsto dalla legislazione della Parte ospitante. L'articolo 9 dispone in materia di diritti di proprietà intellettuale, stabilendo che nessuna disposizione dell'Accordo ridurrà o limiterà i diritti di proprietà intellettuale esistenti o acquisiti, inclusi i brevetti o i diritti d'autore delle Parti. Ricorda che l'articolo 10 riguarda la sicurezza delle informazioni classificate e regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza e che essi dovranno essere conservati, trattati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo. Infine, viene stabilito che il trasferimento a terze Parti di informazioni o materiali classificati acquisiti nell'ambito dell'Accordo non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice, mentre la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate viene demandata ad un ulteriore specifico Accordo, da sottoscrivere a cura delle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza. Nel passare ad esaminare il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli, fa presente che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria, l'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, e l'articolo 5, infine, dispone circa l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Ciò premesso, ferma restando la valutazione di eventuali rilievi che dovessero emergere nel corso del dibattito, preannuncia la formulazione di una proposta di parere favorevole.

  La seduta termina alle 12.10.