CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 marzo 2021
555.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 17

DELIBERAZIONE DI RILIEVI

  Mercoledì 24 marzo 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

  La seduta comincia alle 13.35.

Sui lavori della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, poiché nella seduta della giornata odierna in sede di deliberazione di rilievi non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe.
Atto n. 247.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte di aver provveduto ad acquisire per le vie brevi dalla V Commissione la disponibilità ad attendere i rilievi della Commissione Giustizia entro martedì 30 marzo prossimo. Pertanto avverte che, come concordato nella seduta di ieri, oggi proseguirà la discussione generale sul provvedimento. Comunica poi che è pervenuta la documentazione richiesta al Procuratore di Torre Annunziata, dottor Nunzio Fragliasso, nel corso della sua audizione.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) fa presente che lo schema di decreto ministeriale all'esame della Commissione, pur essendo formalmente limitato alla definizione delle tariffe delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione, sottende in realtà un tema molto delicato, addirittura incandescente, in relazione all'utilizzo del trojan. Rammenta a tale proposito che il gruppo di Forza Italia contestò duramente anche in Assemblea l'introduzione del captatore informatico in quanto, pur condividendone l'utilizzo in casi di reati gravissimi Pag. 18di mafia e terrorismo, a suo parere si tratta di uno strumento molto pericoloso, che ha finito per aprire una grava falla nella tutela di valori costituzionali, quali il diritto alla riservatezza.

  Vittorio FERRARESI (M5S), interrompendo l'intervento del collega Zanettin, fa presente che lo schema di decreto in esame riguarda esclusivamente le tariffe.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) stigmatizzando il comportamento dell'ex sottosegretario Ferraresi, con il quale si è scontrato nel corso del fine settimana a colpi di agenzie sul medesimo argomento, ritiene che si debba evitare che, attraverso lo schema in esame, si legittimino implicitamente comportamenti e prassi illegali, come quelle verificatesi in fatti recenti. Per rassicurare l'ex sottosegretario Ferraresi, entra nel merito rammentando, con riguardo alla disciplina vigente, che in tema di esecuzione delle operazioni di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'articolo 268, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce, a pena di inutilizzabilità delle captazioni prevista dall'articolo 271 del medesimo codice, che: «Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria». Al riguardo, evidenzia che costituisce principio di diritto acquisito quello secondo il quale, in tema di captazione di flussi comunicativi, la condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione sia avvenuta nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre l'ascolto può avvenire «in remoto» presso gli uffici della polizia giudiziaria, senza che, in questo caso, sia necessaria l'autorizzazione prevista dall'articolo 268, comma 3, del codice di procedura penale in quanto le intercettazioni non possono essere considerate come eseguite per mezzo di impianti esterni all'ufficio requirente. Evidenzia altresì che, soltanto ove sussistano eccezionali ragioni di urgenza e gli impianti della Procura risultino insufficienti, il pubblico ministero può, con decreto motivato, autorizzare che le operazioni si svolgano mediante impianti del pubblico servizio o installati presso gli uffici della polizia giudiziaria. Ciò premesso, sottolinea che nello schema di decreto in esame si allude, all'articolo 1, lettera o), a «periferiche» per la temporanea registrazione e per la trasmissione in tempo reale o in differita dei segnali audio e video captati dal trojan. A suo parere si definisce quindi eufemisticamente «periferica» un server che effettua – sia pure, negli auspici, temporaneamente – operazioni di registrazione. Ritiene pertanto che tale «periferica», ove non fosse un impianto della Procura della Repubblica, non sarebbe tuttavia conforme alla legge e ne consentirebbe anzi un'agevole elusione. Evidenzia infatti che, ove le «periferiche» in questione fossero server gestiti dai soggetti privati fornitori del captatore informatico, non vi sarebbe alcuna garanzia non solo sulla effettiva natura «temporanea» della registrazione, ma neppure sull'assenza di un back up dei dati registrati prima della loro ritrasmissione al server della Procura e della loro cancellazione. Sottolinea pertanto il rischio che i dati registrati (anche per un solo istante) possano, ad esempio, essere illecitamente ritrasmessi su altri server privati, collocati chissà dove. Ritiene inoltre che anche la rigorosa disciplina prevista dall'articolo 4 dello schema, con «l'esclusiva allocazione dei dati raccolti nel corso delle operazioni di intercettazione all'interno degli apparati installati presso le sale C.I.T della Procura della Repubblica», potrebbe essere completamente vanificata dalla disponibilità in capo a soggetti privati delle cosiddette «periferiche» di «temporanea» registrazione dei dati. Segnala pertanto che le «periferiche» in questione, oltre a essere in contrasto con la legge, potrebbero costituire un'insidia formidabile per i fondamentali diritti alla riservatezza delle comunicazioni e per la stessa Pag. 19democrazia, rendendo astrattamente possibile l'illecita creazione di «archivi» occulti dei dati captati, al di fuori di ogni controllo. Nel ritenere sorprendente e inaccettabile che in un provvedimento si dia per scontata la presenza di «periferiche» per la «temporanea» registrazione dei dati captati, sottolinea la necessità che lo schema di decreto ribadisca invece in modo chiaro e inequivocabile che le cosiddette «periferiche» esterne alla Procura della Repubblica, ammesso che servano a qualche cosa, non possono in alcun caso registrare i dati captati, nemmeno «temporaneamente», in quanto tali dati non possono essere registrati in impianti diversi da quelli della Procura, vista la rilevanza costituzionale dei valori in gioco.

  Catello VITIELLO (IV), nel condividere le considerazioni svolte dal collega Zanettin, che sono in linea con le perplessità già espresse nelle sedute precedenti, sottolinea come lo schema in esame non contenga alcun richiamo all'articolo 268 del codice di procedura penale, che costituisce la fondamentale norma di riferimento per l'esecuzione delle operazioni di intercettazione. Evidenzia in particolare che il citato articolo stabilisce in modo rigoroso che le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica e che, qualora si debba operare diversamente, è necessario uno specifico provvedimento motivato del pubblico ministero, sottoposto ad un duplice vaglio. Nel sottolineare che la collega Giuliano, intervenuta nella seduta di ieri, avrebbe ragione se ci si attenesse esclusivamente al titolo dello schema in esame e a parte del suo contenuto, avanza la richiesta che la deliberazione della Commissione Giustizia preveda una condizione volta ad espungere dal testo l'articolo 4 e la lettera o) del dell'articolo 1. Preannunciando solo in questo caso il voto favorevole del gruppo di Italia viva, ritiene che diversamente lo schema in esame sia illegittimo e in contraddizione con il codice di rito.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo da remoto, chiede quale sia il termine per la deliberazione di rilievi da parte della Commissione Giustizia.

  Mario PERANTONI, presidente, nel ribadire che la deliberazione di rilievi da parte della Commissione Giustizia dovrà avvenire entro martedì 30 marzo, fa presente che i colleghi potranno sottoporre già a partire dalla giornata odierna le proprie osservazioni alla relatrice anche in forma scritta.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo da remoto, nel riservarsi di sottoporre all'attenzione della relatrice eventuali osservazioni in forma scritta, preannuncia il voto contrario del gruppo di Fratelli d'Italia per un triplice ordine di ragioni. In primo luogo, come rilevato dai colleghi nel corso dei loro interventi, esprime le proprie perplessità circa la conformità dello schema in esame con il codice di rito e con le norme costituzionali. Pertanto, evidenzia la necessità di espungere dal testo dello schema tali profili illegittimi, in modo da non avallare un decreto che darà luogo a problemi di interpretazione e a ipotesi di nullità in relazione alle vicende per cui si farà ricorso allo strumento dell'intercettazione. Con riguardo al secondo aspetto, ritiene che la diminuzione dei costi registrata nell'ultimo anno non sia destinata a permanere anche in futuro e dunque a consentire il contenimento della spesa nazionale per le intercettazioni, che è senza pari in Europa. Sottolinea inoltre che la definizione di un range di spesa per le tariffe di alcune delle prestazioni previste dallo schema in esame contribuisce a favorire la discrepanza tra le diverse procure. Nel riconoscere a tale proposito l'opportunità di fare riferimento, nella definizione delle tariffe, alle spese delle procure che maggiormente fanno ricorso alle intercettazioni, considera tuttavia indispensabile introdurre elementi più obiettivi, ricorrendo anche agli interessanti spunti forniti dai soggetti auditi. In ultimo, rileva i rischi che un accesso a informazioni riservate da parte di soggetti terzi può rappresentare, con particolare riguardo ad alcune zone del Paese, per la sicurezza nazionale e la riservatezza nel trattamento dei dati.

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  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), in primo luogo, chiede ai colleghi, alla relatrice e al presidente se siano in grado di fornire delucidazioni sui dati contenuti nella tabella inviata dal procuratore di Torre Annunziata, rilevando che per diverse operazioni non appare chiaro se la tariffa indicata si riferisca al costo giornaliero o ad una prestazione una tantum. Con riguardo alle preoccupazioni manifestate dalla collega Varchi, fa presente che le società che operano nel settore delle intercettazioni sono sottoposte ad un controllo stringente, rientrando nella categoria cosiddetta nulla osta sicurezza (NOS). A tale proposito evidenzia che l'Italia è chiamata una volta per tutte a decidere a chi, tra forze dell'ordine e soggetti terzi, vada affidata l'esecuzione delle intercettazioni. Rileva sull'argomento che, in un settore in rapida evoluzione tecnologica come quello in questione, le società di piccole dimensioni dimostrano una grande capacità di aggiornamento. Nel fare inoltre presente che le società operanti nel settore sono caratterizzate da un elevato background tecnico, essendo esse stesse in molti casi sviluppatrici di nuovi strumenti intercettativi, ritiene che sussista comunque il rischio di una illecita duplicazione dei dati raccolti. Fa presente d'altro canto che evitare di ricorrere alle società terze tecnologicamente aggiornate, affidandosi esclusivamente alle forze dell'ordine, può comunque determinare l'eventualità che non si sia in grado di intercettare chi faccia ricorso ad avanzati sistemi criptati.

  La sottosegretaria Anna MACINA, con spirito di massima collaborazione, fa presente di aver chiesto agli uffici del ministero un ulteriore approfondimento a seguito del dibattito emerso nel corso della seduta della Commissione svoltasi nella giornata di ieri. Ciò premesso, quanto ai rilievi degli onorevoli Bartolozzi e Costa sui decreti di attuazione, evidenzia che essi non riguardano il tema in oggetto, bensì la diversa riforma, per quanto connessa, che ha interessato la complessiva revisione del procedimento di autorizzazione ed esecuzione delle attività di intercettazione nonché quello relativo alla custodia dei dati, e quindi all'archivio digitale. Sottolinea che tale riforma – ed i relativi decreti attuativi – sono stati introdotti dapprima con il decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 e, a seguire, con il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, che disciplina anche la tempistica per l'adozione dei decreti. Osserva, inoltre che lo schema di decreto ministeriale in oggetto, quanto alla tempistica di adozione, è regolamentato dall'articolo 1, comma 89, della legge 23 giugno 2017, n. 103, che espressamente ne prevede l'adozione «entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge». Il dettato normativo dovrebbe da solo dirimere ogni dubbio sulla presunta pregiudizialità degli altri decreti attuativi. Osserva, inoltre, che tali decreti attuativi sono richiamati in maniera del tutto impropria, giacché sono frutto di diversa e ulteriore azione riformatrice e normativa: essi, invero, sono stati introdotti con il decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216. Fa presente, inoltre, che la riforma di cui al citato decreto legislativo n. 216 del 2017 è stata successivamente ridisegnata con il decreto-legge n. 161 del 2019, che disciplina anche la tempistica per l'adozione dei decreti attuativi. Peraltro, la normativa di cui al citato decreto legislativo n. 216 del 2017, a seguito di ulteriori interventi di differimento, è entrata in vigore soltanto in data 31 agosto 2020 e si applica di fatto alle operazioni di intercettazione dei soli procedimenti penali iscritti a far data dal 1° settembre 2020. Evidenzia che pertanto è questo il dies a quo di riferimento per l'adozione dei citati decreti di attuazione. Sottolinea quindi che la semplice assonanza per materia non legittima in alcun modo la confusione tra due iter normativi tra loro autonomi e che viaggiano, per così dire, su binari distinti e tra loro paralleli.

  Catello VITIELLO (IV), nel ringraziare la rappresentante del Governo per i chiarimenti forniti, sottolinea come alla luce di tali chiarimenti appaia ancora più chiaro che non soltanto l'articolo 4 dello schema di decreto in esame non abbia attinenza con il resto del contenuto del provvedimento, ma che tale materia dovrà essere oggetto di futuri decreti attuativi. Sottolineando come la Commissione debba formulare Pag. 21 i propri rilievi sul provvedimento che è relativo alle tariffe, reitera la proposta già avanzata nel corso del suo intervento precedente ed invita tutti i commissari a riflettere sul problema della relazione tra il tema della conservazione e gestione dei dati e tutto il resto delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame che sono riferite alle tariffe. Nel condividere, inoltre, le osservazioni formulate dal collega Costa nella seduta di ieri, relative ai «trojan», fa notare che nelle tabelle allegate al decreto ministeriale si fa riferimento all'utilizzo del captatore informatico per carpire gallerie di immagini, di contatti e di messaggi. Osserva che si tratta di attività che non afferiscono al contenuto dell'attività di intercettazione bensì a quella della perquisizione. Sottolinea che nelle tabelle che sono state trasmesse dal procuratore Fragliasso queste voci non sono presenti e pertanto ritiene necessario modificare il provvedimento, espungendo, dall'elenco delle tariffe, il dato che fa riferimento alla captazione di dati acquisiti sul telefono in data antecedente all'attività di captazione.

  Ingrid BISA (LEGA) ritiene che la rappresentante del Governo con il suo intervento abbia confermato le perplessità già emerse nel corso della seduta di ieri. Rileva, infatti, che, se è vero che lo schema di decreto ministeriale in esame fa riferimento ad una legge delega del 2017 che non chiedeva al Parlamento di intervenire in merito alla complessiva revisione del procedimento di autorizzazione ed esecuzione delle attività di intercettazione nonché a quello relativo alla custodia dei dati, non si comprende per quale ragione all'interno del provvedimento in esame siano stati inseriti un articolo in materia di garanzie di sicurezza nella conservazione e gestione dei dati e il riferimento alle periferiche.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, fermo restando quanto emerso nel corso del dibattito di ieri e di oggi, fa presente come, ai fini della predisposizione della proposta di parere, i membri della Commissione potranno far pervenire alla relatrice eventuali ulteriori rilievi e osservazioni. Rinvia quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 24 marzo 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 15.