CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 marzo 2021
554.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 78

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 23 marzo 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 10.05.

DL 5/2021: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
C. 2934 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, osserva che il disegno di legge – approvato senza modificazioni dal Senato – reca la conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Evidenzia che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, è assistito da una clausola di neutralità finanziaria (articolo 3).
  In merito ai profili di quantificazione relativi all'articolo 1, recante disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano, evidenzia preliminarmente che la norma determina in 165 unità la dotazione organica del CONI. A tal fine si dispone che il personale di «Sport e Salute» Spa già in regime di avvalimento da parte del CONI – e che risultava assunto dallo stesso ente alla data del 2 giugno 2002 – transiti nei ruoli del CONI, fatto salvo il diritto di opzione per restare alle dipendenze della predetta società. In esito a tale procedura, per il completamento della pianta organica del CONI vengono previsti concorsi pubblici con quota di riserva – pari al 50 per cento dei posti a concorso – in favore dei dipendenti di «Sport e Salute» in avvalimento presso il CONI, non rientranti nella precedente categoria in quanto assunti dopo il 2 giugno 2002.
  Osserva in primo luogo che, a fronte della definizione in via legislativa della dotazione organica del CONI, determinata in 165 unità, la norma in esame non indica la spesa complessiva derivante da tale dotazione né fornisce una stima dell'onere correlato alla copertura di posizioni che non risultino già finanziate a legislazione vigente.
  Segnala che una ricostruzione di tali occorrenze finanziarie è desumibile soltanto dalla relazione tecnica, che stima in circa 8.063.673 la spesa già sostenuta a legislazione vigente, per il personale (115 unità) attualmente in regime di avvalimento da parte del CONI. Conseguentemente, la relazione tecnica indica in 50 le nuove unità da assumere, fornendo una stima del relativo onere da sostenere, quantificato in circa 3.478.514: la spesa complessiva di personale per la copertura dei posti della dotazione organica del CONI viene quindi indicata in circa 11,5 milioni di euro.
  Evidenzia peraltro che, in altro punto della relazione tecnica, il numero di unità da assumere viene invece indicato in 52 unità, mentre è determinato in 113 il numero dei dipendenti in avvalimento, di cui 61 assunti prima del 2002 e 52 assunti dopo tale data.
  Premessa l'opportunità di un chiarimento riguardo alle differenze riscontrate nei dati, evidenzia che la relazione tecnica si limita ad indicare le unità da reclutare, distinte per qualifica funzionale e posizioni dirigenziali, senza esplicitare tutti gli elementi sottostanti la stima dell'onere per nuove assunzioni (3.478.514).
  Ricorda che i chiarimenti forniti in proposito presso il Senato evidenziano che i profili finanziari di dettaglio concernenti la disciplina del personale recata dall'articolo 1 saranno debitamente affrontati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, previsto dal comma 4 del medesimo articolo 1. Rileva peraltro Pag. 79che a tale provvedimento viene testualmente demandata la definizione della tabella di corrispondenza relativa al personale di cui al comma 2 (personale già in attività, in regime di avvalimento) e, per quanto attiene alle nuove unità da assumere, le modalità di reclutamento per le singole qualifiche professionali e per il personale dirigenziale.
  Inoltre, segnala che per l'adozione del predetto decreto non risulta espressamente prevista una fase di verifica parlamentare dei relativi effetti finanziari.
  Rileva pertanto l'opportunità di acquisire in questa fase i suddetti profili di maggior dettaglio relativi al trattamento del personale da assumere; ciò anche al fine di verificare la congruità con tale onere delle somme disponibili a fini di copertura.
  A quest'ultimo proposito, osserva che il testo della norma non fa espresso riferimento a specifiche fonti di copertura, mentre la relazione tecnica reca un rinvio, con riguardo all'intero articolo in esame, ai fondi stanziati annualmente sul bilancio CONI, ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge di bilancio 2019, così come rimodulati dall'articolo 2, comma 1.
  Quanto alle ipotesi formulate dalla relazione tecnica, osserva che l'onere per nuove assunzioni viene stimato in relazione a 50 (o 52) posizioni da ricoprire, muovendo dal presupposto dell'integrale assorbimento da parte del CONI del personale attualmente in regime di avvalimento, sia quindi di quello già assunto al 2 giugno 2002, interessato dalle procedure di trasferimento cui al comma 2 (61 unità per una spesa di circa 4 milioni), sia del personale assunto dopo tale data, per il quale è prevista una riserva di posti nei concorsi pubblici di cui al comma 3 (52 o 54 unità per una spesa di circa 4 milioni).
  Fa presente che non viene quindi considerata, ai fini della stima dell'onere assunzionale, l'ipotesi in cui il personale di cui al comma 2 decida, anche in parte, di esercitare l'opzione di rimanere alle dipendenze della società «Sport e salute», né viene considerata l'ipotesi in cui il personale assunto dopo il 2 giugno 2002 non partecipi alle procedure concorsuali in cui usufruirebbe di una riserva di posti al fine del «transito» presso il CONI o non risulti vincitore delle stesse, qualora tali procedure si intendano comunque aperte anche a soggetti esterni. Ove ricorrano uno o entrambi i predetti casi, poiché il comma 3 prevede che i concorsi pubblici siano indetti per «il completamento della pianta organica del CONI», le spese per nuove assunzioni potrebbero risultare di ammontare superiore rispetto a quello indicato dalla relazione tecnica, in quanto le posizioni da ricoprire con nuovi assunti aumenterebbero in ragione del mancato trasferimento al CONI di una quota del personale attualmente in regime di avvalimento. Tale eventualità appare quindi suscettibile, a suo avviso, di introdurre un elemento di indeterminatezza nella individuazione dell'onere per nuovi assunzioni, tenuto conto che detto onere non viene ricondotto dalla norma in esame entro uno specifico limite massimo di spesa. In proposito ritiene utile acquisire l'avviso del Governo.
  Segnala, inoltre, che, poiché la quota di personale in avvalimento non «assorbita» dal CONI continuerebbe a prestare attività presso «Sport e salute» Spa, potrebbe determinarsi un aggravio di spesa complessiva a carico della pubblica amministrazione rispetto a quanto indicato nella relazione tecnica: ciò in quanto, oltre alle spese connesse al completamento della copertura di 165 posizioni della pianta organica del CONI, occorrerebbe continuare ad erogare – e, quindi a computare ai fini della spesa complessiva della pubblica amministrazione – le unità di personale in avvalimento rimaste presso «Sport e salute» in quanto non assorbite nell'ambito della predetta pianta organica. In proposito ritiene quindi necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo al fine di escludere maggiori oneri, non quantificati dalla relazione tecnica, e in relazione ai quali andrebbero indicate le relative fonti di copertura.
  Per quanto attiene agli oneri, già sostenuti a legislazione vigente, relativi al personale attualmente in regime di avvalimento da parte del CONI, fa presente che Pag. 80la relazione tecnica evidenzia spese per circa 8.063.673, riferite ad un totale di 115 (o 113) unità.
  Segnala che la norma prevede inoltre espressamente, sia per il personale trasferito al CONI salvo diversa opzione (comma 2) sia per quello che accede alla riserva di posti nei concorsi pubblici (comma 3), la conservazione del trattamento economico complessivo in godimento, ove più favorevole: l'eventuale differenza rispetto al nuovo inquadramento retributivo viene riconosciuta dal CONI mediante assegno ad personam non riassorbibile.
  In merito al trasferimento a parità di trattamento, non formula osservazioni, considerato che sia il CONI sia «Sport e Salute» sono ricompresi nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni rilevanti ai fini del conto economico consolidato. Tuttavia, al fine di verificare la clausola di neutralità finanziaria recata dall'articolo 3, ritiene che andrebbe chiarito se possa verificarsi la diversa ipotesi, non espressamente considerata dalla relazione tecnica, in cui il personale trasferito possa eventualmente godere presso il CONI, per effetto della procedura di trasferimento, di un trattamento complessivo più favorevole rispetto a quello attualmente in godimento; sottolinea che detti chiarimenti – volti ad escludere maggiori oneri, rispetto a quanto già scontato, con riguardo alle unità di personale in questione, nei tendenziali di spesa a legislazione vigente – appaiono utili anche in considerazione del fatto che non risultano ancora definite le equivalenze delle «qualifiche» fra Sport e Salute e CONI, oggetto del provvedimento da adottare ai sensi del comma 4.
  Ritiene che andrebbe inoltre acquisito l'avviso del Governo in merito alla sostenibilità da parte di «Sport e Salute» delle proprie spese alla luce della ridefinizione del contratto di servizio con CONI e della rideterminazione – in riduzione di 5 milioni di euro l'anno – del livello di finanziamento statale disposto dall'articolo 2; ciò con particolare riguardo al caso in cui il personale assunto prima del 2 giugno 2002 decida di esercitare l'opzione di rimanere alle dipendenze della Società e/o il restante personale in avvalimento non partecipi alle procedure concorsuali, o non superi le stesse, ove queste ultime si intendano comunque aperte anche a soggetti esterni, finalizzate al suo «transito» preso il CONI. Evidenzia che, in tali casi, infatti, il costo di tale personale, che nel previgente regime di avvalimento è corrisposto dal CONI a «Sport e Salute», resterebbe a carico di quest'ultima società.
  Infine, in base a quanto riferito dalla relazione tecnica, evidenzia che il venir meno del regime di avvalimento – che in base alla previgente disciplina è regolato da un contratto di servizio che prevede anche il riconoscimento di una percentuale di ricarico in favore di «Sport e Salute» – comporterà una riduzione di spesa per il CONI, che viene stimata in euro 2.276.713 annui. Al riguardo, evidenzia che tale risparmio non appare rilevare ai fini complessivi della finanza pubblica, trattandosi di mancata corresponsione di somme in favore di altri soggetti pubblici.
  Con specifico riferimento alla componente IVA e agli eventuali riflessi sul saldo del bilancio dello Stato (saldo netto da finanziare), rinvia all'osservazione formulata all'articolo 3.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2, che reca ulteriori disposizioni, evidenzia preliminarmente che la norma rimodula le risorse spettanti al CONI e alla società «Sport e salute», rispettivamente, in aumento (+ 5 milioni di euro l'anno) e in riduzione (-5 milioni di euro l'anno) (comma 1). Viene inoltre dettata la disciplina per il trasferimento di alcuni beni dalla summenzionata società al CONI e per l'utilizzo in comune di altri beni (comma 4).
  Per quanto attiene alle variazioni, di carattere compensativo, delle risorse assegnate ai due enti, osserva che le stesse appaiono neutrali ai fini dei saldi di finanza pubblica, essendo entrambi i soggetti coinvolti ricompresi entro il perimetro delle pubbliche amministrazioni. Sotto tale profilo non formula quindi osservazioni.
  Osserva peraltro che non risultano esplicitati dalla relazione tecnica gli elementi sottostanti la rimodulazione, nella misura Pag. 81indicata, dei finanziamenti in relazione al quadro delle competenze dei soggetti interessati e alle connesse esigenze di spesa. Come segnalato in merito all'articolo 1, sottolinea che la variazione sembrerebbe, almeno in parte, riferibile all'onere – non definito in via legislativa, ma indicato dalla relazione tecnica in circa 3,5 milioni annui – per le nuove assunzioni di personale CONI previste dal medesimo articolo 1.
  In proposito considera peraltro utile acquisire elementi integrativi di valutazione al fine di verificare, da un lato, la congruità dell'incremento disposto per il CONI, tenendo conto dei possibili margini di indeterminatezza degli oneri assunzionali segnalati con riferimento all'articolo 1, e, dall'altro, la complessiva sostenibilità per «Sport e salute» della riduzione di risorse prevista, in considerazione del complesso dei compiti che residuano alla società e degli eventuali costi da sostenere per il personale che non dovesse eventualmente transitare nei ruoli del CONI, come già evidenziato con riguardo all'articolo 1.
  Riguardo al trasferimento dei beni, fa presente che la relazione tecnica rileva che lo stesso comporterà un minore esborso del CONI per complessivi euro 1.640.420. Come in precedenza rilevato, con riguardo ai mancati esborsi di CONI in relazione al personale di cui all'articolo 1, segnala che il suindicato risparmio di euro 1.640.420 conseguente al trasferimento dei beni non appare rilevante ai fini dei saldi complessivi della pubblica amministrazione, trattandosi della mancata corresponsione da parte del CONI di somme che sarebbero state comunque destinate a soggetti rientranti nel perimetro delle pubbliche amministrazioni.
  Con specifico riguardo all'eventuale incidenza della componente dell'IVA sul saldo del bilancio dello Stato (saldo netto da finanziare), rinvia invece alla richiesta di chiarimenti formulata con riferimento all'articolo 3.
  Quanto alla disciplina delle modalità e condizioni di utilizzo dei beni di cui all'allegato B al provvedimento in esame – cui potrà provvedersi con i contratti di servizio ovvero, oltre il termine di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di governo competente in materia di sport – non formula osservazioni, nel presupposto della neutralità di tale disciplina, stante la clausola generale di non onerosità di cui all'articolo 3.
  Riguardo all'articolo 3, che reca una clausola di neutralità finanziaria, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento alle maggiori spese, rinvia alle considerazioni svolte precedentemente.
  Per quanto attiene alle riduzioni che la relazione tecnica indica in relazione alle spese del CONI, come già segnalato, fa presente che gli stessi derivano in parte (euro 735.433 circa) dalla mancata corresponsione della percentuale di ricarico pari al 5,11 per cento in favore di «Sport e salute» Spa e, in parte, dal mancato versamento dell'IVA da parte del CONI, per complessivi euro 3.328.091 euro.
  Sottolinea che il venir meno del pagamento dell'IVA è dovuto alla modifica del regime applicabile agli oneri di personale (per quanto riguarda l'articolo 1), e agli oneri per la gestione degli impianti (per quanto attiene all'articolo 2), in quanto tali spese, essendo sostenute ora direttamente dal CONI e non acquisite in forza del contratto di servizio, non sono più assoggettate ad IVA.
  Pertanto, ferma restando la neutralità dei predetti effetti per la finanza pubblica nel suo complesso, trattandosi di versamenti tra soggetti interni al perimetro della pubblica amministrazione, ritiene che andrebbero chiariti i riflessi della riduzione di base imponibile dell'IVA, conseguente alle predette operazioni, sul saldo del bilancio dello Stato (saldo netto da finanziare). Ciò al fine di verificare la previsione complessiva di invarianza finanziaria anche con riguardo agli effetti sulle entrate delle norme contenute nel provvedimento in esame.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 3 prevede che dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che alla sua attuazione si provvede con le risorse finanziarie e strumentali Pag. 82disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, nel segnalare che la disposizione in esame utilizza l'espressione «non derivano nuovi o maggiori oneri», anziché la più puntuale espressione «non devono derivare nuovi o maggiori oneri», non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che la clausola di invarianza finanziaria sia comunque intesa con valore precettivo.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI fa presente che per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, l'incremento di 5 milioni di euro delle risorse assegnate annualmente al CONI risulta adeguato e rappresenta comunque un limite massimo di spesa, ai fini del rispetto della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 3.
  Segnala che i profili finanziari di dettaglio concernenti il personale, ivi inclusi quelli relativi all'effettivo verificarsi dei presupposti su cui si fonda la relazione tecnica, alla definizione delle equivalenze tra le qualifiche del personale medesimo e agli effetti che ne conseguono anche sulla gestione della Sport e Salute S.p.a., saranno affrontati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, di cui al comma 4 dell'articolo 1, nel rispetto del predetto limite di spesa e della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 3.
  Evidenzia che, ferma restando la predetta clausola di neutralità finanziaria, riferita alla pubblica amministrazione nel suo complesso, per effetto del decreto-legge in esame il CONI dovrebbe comunque ottenere un risparmio stimato in euro 2.276.713 annui, in relazione alla gestione del personale, e in euro 1.640.420 annui, in conseguenza della gestione diretta dei beni ad esso trasferiti.
  Conferma che la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, al di là della sua formulazione letterale, deve essere intesa con valore precettivo.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 2934 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 5 del 2021, recante Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, l'incremento di 5 milioni di euro delle risorse assegnate annualmente al CONI risulta adeguato e rappresenta comunque un limite massimo di spesa, ai fini del rispetto della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 3;

    i profili finanziari di dettaglio concernenti il personale, ivi inclusi quelli relativi all'effettivo verificarsi dei presupposti su cui si fonda la relazione tecnica, alla definizione delle equivalenze tra le qualifiche del personale medesimo e agli effetti che ne conseguono anche sulla gestione della Sport e Salute S.p.a., saranno affrontati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, di cui al comma 4 dell'articolo 1, nel rispetto del predetto limite di spesa e della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 3;

    ferma restando la predetta clausola di neutralità finanziaria, riferita alla pubblica amministrazione nel suo complesso, per effetto del decreto-legge in esame il CONI dovrebbe comunque ottenere un risparmio stimato in euro 2.276.713 annui, in relazione alla gestione del personale, e in euro 1.640.420 annui, in conseguenza della gestione diretta dei beni ad esso trasferiti;

    la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, al di là della sua formulazione letterale, deve essere intesa con valore precettivo,

  esprime

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PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

   Testamento 2.12, che è volta a sopprimere la disposizione che prevede un aumento della quota di finanziamento del CONI e una corrispondente riduzione di quella di Sport e Salute Spa, alterando in tal modo la ripartizione delle risorse risultante dalla relazione tecnica su cui si fonda la clausola di neutralità finanziaria;

   Testamento 2.13, che è volta a diminuire la quota di finanziamento del CONI e ad aumentare quella di Sport e Salute Spa, alterando in tal modo la ripartizione delle risorse risultante dalla relazione tecnica su cui si fonda la clausola di neutralità finanziaria.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

   Testamento 2.27, che elimina dall'elenco dei beni immobili destinati al CONI, di cui all'allegato A annesso al decreto-legge, l'impianto sportivo «Giulio Onesti» sito in Roma e demanda ai contratti di servizio tra CONI e Sport e salute Spa le modalità di utilizzo di tale impianto da parte del CONI. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative;

   Mollicone 2.02, che riconosce un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, alle imprese del settore sportivo, alle associazioni sportive dilettantistiche, alle società sportive dilettantistiche e alle società dell'impiantistica sportiva, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria indicata nella proposta emendativa.

  Segnala infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative testé puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) chiede alla rappresentante del Governo di fornire ulteriori elementi di chiarimento rispetto al parere contrario sull'articolo aggiuntivo Mollicone 2.02.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, replicando all'onorevole Trancassini, evidenzia che l'articolo aggiuntivo Mollicone 2.02 reca una copertura finanziaria che utilizza risorse che risultano già impegnate a legislazione vigente.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.12, 2.13 e 2.27 e sull'articolo aggiuntivo 2.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea Pag. 84 quantificazione e copertura, nonché nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.
C. 2757 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

  Mauro D'ATTIS (FI), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

   Montaruli 7.19, che introduce tra i principi e i criteri direttivi della delega di cui all'articolo 7 l'estensione dell'ambito di applicazione delle norme relative ai prodotti agricoli anche ai servizi relativi a tali prodotti. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza di cui al comma 2 del medesimo articolo 7;

   Montaruli 7.21, che è volta a sopprimere il principio e criterio direttivo di cui al comma 1, lettera c), che prevede il coordinamento della normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo con le previsioni relative alla fatturazione elettronica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame e, conseguentemente, alla possibilità di dare attuazione alla delega di cui all'articolo 7 nel rispetto della clausola di invarianza di cui al comma 2 del medesimo articolo;

   Ciaburro 7.28, che, nel modificare il principio e criterio direttivo di cui alla lettera p) del comma 1, dell'articolo 7, mantiene in capo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i compiti di vigilanza in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra le imprese della filiera agricola e alimentare. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame e, conseguentemente, alla possibilità di dare attuazione alla delega di cui all'articolo 7 nel rispetto della clausola di invarianza di cui al comma 2 del medesimo articolo;

   Montaruli 14.1, che, nel modificare i principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili, prevede che in tale contesto sia assicurata la piena valorizzazione dei risultati già raggiunti. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame ed alla possibilità di darvi comunque attuazione nel rispetto di quanto stabilito, in linea generale, dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento;

   Montaruli 14.3, che, nel modificare i principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili, prevede che, con riferimento alla possibilità di delegare specifiche attività ai veterinari non ufficiali, sia escluso qualsiasi onere a carico delle imprese di allevamento. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame ed alla possibilità di darvi comunque attuazione nel rispetto di quanto stabilito, in via generale, dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento;

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   Montaruli 14.4, che, nel modificare i principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili, prevede che nella Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche siano concentrati tutti i dati raccolti attraverso altri sistemi di rilevamento che fanno capo alle strutture di allevamento. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame ed alla possibilità di darvi comunque attuazione nel rispetto di quanto stabilito, in via generale, dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento;

   Bologna 15.100, che sopprime la lettera h) del comma 2 dell'articolo 15, che prevede l'introduzione di un sistema di finanziamento del governo dei dispositivi medici attraverso il versamento da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici di una quota non superiore all'1 per cento del fatturato, derivante dalla vendita al SSN dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo riguardo alla sostenibilità finanziaria della proposta emendativa in commento, anche alla luce di quanto indicato nella relazione tecnica sul provvedimento in esame, da cui si evince che il nuovo meccanismo prefigurato garantirà sino a circa 57 milioni di euro all'anno;

   Silli 22.100, che inserisce tra i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, volto a specificare che il divieto per gli Stati membri di immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato alla medesima direttiva si applichi, con riferimento agli agitatori di bevande, dal 3 luglio 2022. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla compatibilità della proposta emendativa con il corretto adempimento della disciplina comunitaria, al fine di escludere il verificarsi di oneri connessi all'eventuale avvio di una procedura di infrazione;

   Ruffino 29.01, che introduce un'ulteriore delega legislativa per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/883, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento, ai sensi del quale alla copertura degli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe si provvederà mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea e, qualora la dotazione di quest'ultimo si rivelasse insufficiente, attraverso il meccanismo previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009.

  Segnala infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative testé puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Ruffino 29.01, sul quale esprime invece nulla osta, in quanto privo di effetti finanziari. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative riferite al provvedimento.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) chiede alla rappresentante del Governo di specificare ulteriormente le ragioni del parere contrario sugli emendamenti Montaruli 7.19 e 7.21, Ciaburro 7.28 e Montaruli 14.1, 14.3 e 14.4.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, replicando all'onorevole Trancassini, evidenzia che l'emendamento Montaruli 7.19, ampliando l'ambito di applicazione delle norme relative ai prodotti agricoli anche ai servizi relativi a tali prodotti, è suscettibile di Pag. 86determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito all'emendamento Montaruli 7.21, volto a sopprimere il criterio direttivo relativo al coordinamento della normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo con le previsioni relative alla fatturazione elettronica, fa presente che il venir meno di tale coordinamento genererebbe effetti a carico della finanza pubblica. Quanto agli emendamenti Ciaburro 7.28 e Montaruli 14.1 e 14.4, in assenza di relazione tecnica, ritiene che non si possa escludere che essi siano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infine, in merito all'emendamento Montaruli 14.3, sottolinea che l'esclusione di qualsiasi onere a carico delle imprese di allevamento relativamente alla delega di specifiche attività ai veterinari non ufficiali, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), nel dichiararsi insoddisfatta della risposta della sottosegretaria, ritiene che le motivazioni a sostegno del parere contrario sugli emendamenti richiamati dall'onorevole Trancassini non siano esaustive. In proposito, rileva come la mancanza di relazione tecnica sulle proposte emendative sia responsabilità del Governo, che dovrebbe svolgere su tutte le proposte emendative presentate un'adeguata istruttoria. Venendo alle singole proposte emendative, segnala che l'emendamento Montaruli 7.19, estendendo l'ambito di applicazione delle norme relative ai prodotti agricoli a servizi della stessa filiera, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ritiene che la stessa cosa valga anche per l'emendamento Montaruli 7.21, che non ha l'obiettivo di eliminare la fatturazione elettronica, ma il criterio direttivo che prevede il coordinamento della normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo con le previsioni relative alla fatturazione elettronica. Allo stesso modo, evidenzia che l'emendamento Ciaburro 7.28, non prevedendo ulteriori compiti a carico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, non determina oneri a carico della finanza pubblica. Infine, relativamente all'emendamento Montaruli 14.3, fa presente che la normativa europea già prevede la possibilità di delegare talune attività ai veterinari non ufficiali. Pertanto, ritiene che tale proposta emendativa non comporti ulteriori oneri per la finanza pubblica.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) stigmatizza l'approssimazione e la superficialità con cui, a suo avviso, il Governo considera le proposte emendative dell'opposizione, che riguardano temi importanti per il settore agricolo, come la vigilanza sulle pratiche commerciali sleali e la delega di determinate attività ai veterinari non ufficiali. Su questo ultimo aspetto ricorda che in ambito agricolo le malattie animali trasmissibili rappresentano un grave problema, a cui l'emendamento Montaruli 14.3 cerca di dare una soluzione per prevenire difficoltà che potrebbero verificarsi in futuro. In merito all'emendamento Montaruli 14.4 sottolinea l'importanza per la tracciabilità delle malattie animali trasmissibili di un'unica banca dati che contenga i dati raccolti attraverso altri sistemi di rilevamento che fanno capo alle strutture di allevamento. Chiede, inoltre, che il Governo riveda il proprio parere sugli emendamenti Ciaburro 7.28 e Montaruli 14.3, che reputa di particolare rilevanza. In proposito, avrebbe auspicato un esame più serio da parte del Governo sulle poche proposte emendative dell'opposizione testé richiamate. Pertanto, chiede che i lavori della Commissione siano sospesi in attesa che il Governo predisponga le necessarie relazioni tecniche sugli emendamenti per i quali si propone di esprimere parere contrario.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, replicando all'onorevole Trancassini, evidenzia che le proposte emendative presentate dall'opposizione e contenute nel fascicolo n. 2 non sono solamente quelle puntualmente richiamate dal relatore, tant'è che sulle restanti proposte emendative, compresi taluni emendamenti dell'opposizione, il relatore e il Governo non hanno segnalato profili problematici dal punto di vista finanziario.

Pag. 87

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, nel replicare agli onorevoli Trancassini e Lucaselli, concorda con la necessità di rendere più tempestiva l'istruttoria svolta dal Governo sulle proposte emendative presentate.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) tiene ad evidenziare che la non convincente istruttoria svolta dal Governo sulle proposte emendative in esame risulta a suo avviso ancor più incomprensibile alla luce del fatto che il calendario dei lavori parlamentari delle ultime settimane non è stato particolarmente intenso. Ribadisce pertanto l'opportunità di posticipare ad altra seduta l'espressione del parere sulle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto, onde consentire lo svolgimento di una istruttoria seria e realmente approfondita sulle stesse, improntata a criteri di parità di trattamento tra le proposte emendative presentate dalle forze di maggioranza e quelle provenienti dall'opposizione.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, fa presente che, essendo il provvedimento calendarizzato per il seguito della discussione in Assemblea nella giornata di oggi, la Commissione bilancio è chiamata a pronunciarsi nella seduta odierna. Tanto premesso, invita il relatore e il Governo, anche alla luce del dibattito svoltosi, a formulare una proposta di parere sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

  Mauro D'ATTIS (FI), relatore, preso atto della discussione e degli ulteriori chiarimenti forniti dalla sottosegretaria Castelli, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 7.19, 7.21, 7.28, 14.1, 14.3, 14.4, 15.100 e 22.100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.
C. 1813, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 marzo 2021.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, nel chiedere un ulteriore breve rinvio dell'esame del provvedimento, tiene a precisare che gli approfondimenti in corso da parte delle amministrazioni interessate sono in via di ultimazione.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nel prendere atto delle rassicurazioni fornite dalla sottosegretaria Castelli, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019.
C. 2737 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione della relatrice, fa presente che il disegno di legge in titolo risulta corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente come lo scambio di note emendativo dell'Accordo in esame introduce alcune modifiche all'Accordo tra l'Italia e il Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, in tema di giurisdizione penale, sicurezza delle Pag. 88informazioni classificate e rinnovo automatico dell'accordo.
  In particolare, prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, sulla cui base l'esecuzione dello scambio di Note verbali in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nonché del fatto che agli oneri relativi al trasferimento di persona condannata dalla parte ricevente (articolo 6a, paragrafo 4, lettera b)), essendo gli stessi di natura meramente eventuale, si provvederà all'occorrenza mediante provvedimento legislativo, come previsto in numerosi accordi di analogo contenuto, e non ha pertanto osservazioni da formulare.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3, comma 1, prevede che dall'attuazione delle disposizioni dello Scambio di note oggetto di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il successivo comma 2 stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6a, paragrafo 4, lettera b), si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Rileva che tale articolo, introdotto dallo Scambio di Note, emenda l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, per quanto concerne il trasferimento, nel territorio della Parte inviante, delle persone condannate dalle autorità giurisdizionali della Parte ricevente al fine dell'esecuzione della pena. Rileva, inoltre, che la relazione tecnica precisa che allo stato attuale non sussistono casi di questo genere. Al riguardo, non ha quindi osservazioni da formulare. Tutto ciò considerato, propone di esprimere sul testo in discussione un parere favorevole.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017.
C. 2746 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge in esame è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che la stima degli oneri derivanti dall'Accordo, valutati in 2.383 euro ad anni alterni a decorrere dal 2020, risulta coerente con gli elementi forniti dalla relazione tecnica nel presupposto che trovino effettiva attuazione le ipotesi adottate dalla relazione medesima relative alla decorrenza e alle effettive modalità di applicazione delle disposizioni dell'Accordo. In particolare, prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica, in base alla quale gli oneri connessi all'attuazione del provvedimento sono esclusivamente riferiti all'invio, ad anni alterni a decorrere dal 2020, di due unità di personale militare italiano in Sud Africa con spese di viaggio, di missione e di soggiorno a carico dell'Italia: tale ipotesi appare a sua volta coerente con i criteri di ripartizione degli oneri desumibili degli articoli da 2 a 4 dell'Accordo. Evidenzia, inoltre, che il disegno di legge di ratifica, con riguardo alle altre disposizioni dell'Accordo (fatta eccezione per gli articoli 5, paragrafo 1, lettera b), 7 e 13) prevede un vincolo d'invarianza finanziaria: secondo la relazione tecnica, anche sulla base dell'esperienza verificatasi con riferimento ad analoghi Accordi, le attività di cooperazione di cui agli articoli 3 e 4 verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, non comportando quindi oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Al riguardo, prende atto di quanto affermato dalla relazione Pag. 89tecnica, tenuto conto che tale meccanismo, benché non esplicitato nel testo dell'Accordo, costituisce una prassi consolidata in materia in ambito bilaterale internazionale anche in mancanza di una espressa disposizione pattizia; del resto, l'articolo 5, comma 3, prevede che tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti. Quanto all'affermazione della relazione tecnica, erroneamente riferita al «personale italiano inviato in missione in Etiopia», in base alla quale le spese relative agli stipendi e all'assicurazione per la malattia e per gli infortuni (articolo 5, paragrafo 1, lettera a) sono già quantificate nelle previsioni di spesa relative ai corrispondenti capitoli di bilancio inerenti a stipendi, paghe e competenze per personale militare e civile della Difesa, nonché oneri sociali a carico dell'Amministrazione, andrebbe confermato, a suo avviso, che tali indicazioni possano essere in realtà riferite al personale italiano in Sud Africa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 2, paragrafo 4, e 4, lettera a), dell'Accordo oggetto di ratifica, valutati in 2.383 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dalla legge di bilancio per il triennio 2021-2023.
  Al riguardo segnala che, in relazione all'entrata in vigore della legge di bilancio per il triennio 2021-2023, appare necessario aggiornare la norma di copertura finanziaria, facendo riferimento al bilancio triennale 2021-2023, anziché a quello 2020-2022. Ciò premesso, considerato che il 2020 è ormai trascorso, fa presente che andrebbe altresì valutata l'opportunità di adeguare la decorrenza degli oneri a far data, ad anni alterni, dal 2021, nel presupposto – sul quale ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo – che il primo incontro tra le rispettive delegazioni dell'Italia e del Sud Africa, come sembra desumersi dalla relazione tecnica, si svolgerà in Sud Africa nel primo anno di presumibile entrata in vigore dell'Accordo. Fa presente, inoltre, che il comma 1 dell'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione degli articoli 2, paragrafo 4, e 4, lettera a), dell'Accordo medesimo, alla cui copertura si provvede ai sensi del precedente articolo 3. Al riguardo non ha osservazioni da formulare. Analogamente non ha osservazioni da formulare in merito al comma 2 dell'articolo 4, atteso che – secondo quanto ivi previsto – agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione di talune specifiche disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica (articoli 5, paragrafo 1, lettera b), 7 e 13), di carattere meramente eventuale, si provvederà tramite apposito provvedimento legislativo.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, in merito alla norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge, conviene circa la necessità, in considerazione del fatto che l'anno 2020 è oramai trascorso, da un lato, di adeguare la decorrenza degli oneri a far data, ad anni alterni, dal 2021 – giacché il primo incontro tra le rispettive delegazioni dell'Italia e del Sud Africa, come si evince dalla relazione tecnica, si svolgerà in Sud Africa nel primo anno di presumibile entrata in vigore dell'Accordo – dall'altro, di aggiornare la norma di copertura finanziaria, facendo riferimento al bilancio triennale 2021-2023, anziché al bilancio 2020-2022.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 2746 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel Pag. 90settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che, all'articolo 3, comma 1, essendo il 2020 ormai trascorso, da un lato, appare necessario adeguare la decorrenza degli oneri a far data, ad anni alterni, dal 2021 – giacché il primo incontro tra le rispettive delegazioni dell'Italia e del Sud Africa, come si evince dalla relazione tecnica, si svolgerà in Sud Africa nel primo anno di presumibile entrata in vigore dell'Accordo – dall'altro, appare necessario aggiornare la norma di copertura finanziaria, facendo riferimento al bilancio triennale 2021-2023, anziché al bilancio 2020-2022,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire le parole: dall'anno 2020 con le seguenti: dall'anno 2021;

   sostituire le parole: bilancio triennale 2020-2022 con le seguenti: bilancio triennale 2021-2023;

   sostituire le parole: per l'anno 2020 con le seguenti: per l'anno 2021».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.
C. 2580 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 novembre 2020.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento in titolo, da ultimo, nella seduta dell'11 novembre scorso. Fermi restando i chiarimenti in quella sede forniti dal rappresentante del Governo, segnala che, con specifico riguardo alla clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, considerato che il 2020 è ormai trascorso, da un lato, appare necessario adeguare la decorrenza degli oneri a far data dal 2022, conformemente alle minori entrate quantificate a decorrere dall'anno successivo a quello di presumibile entrata in vigore del provvedimento, dall'altro, appare necessario aggiornare la norma di copertura finanziaria, facendo riferimento all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del bilancio triennale 2021-2023, anziché del bilancio 2020-2022, che reca le occorrenti disponibilità. Tutto ciò considerato, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 2580 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019;

Pag. 91

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    rispetto ai dati utilizzati nella redazione della relazione tecnica, attualmente sono disponibili i dati e le informazioni provenienti dalle dichiarazioni modello 770 e CU per l'anno di imposta 2018;

    dalla elaborazione di tali dati non sono emerse significative variazioni degli effetti complessivi di gettito, posto che si rileva una perdita di gettito complessiva di 10,741 milioni di euro, rispetto alla precedente valutazione di 10,353 milioni di euro, dovuta a una diversa rimodulazione degli effetti di gettito sui diversi articoli;

    in particolare, per quanto riguarda l'articolo 10 dell'Accordo, in materia di dividendi, si evidenzia che l'esenzione dalla tassazione è prevista al verificarsi della condizione che una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, e, in particolare, che le disposizioni previste dal paragrafo 5, in relazione all'esenzione dalla tassazione, risultano invariate rispetto alla normativa vigente, pertanto non si producono variazioni di gettito;

    con riferimento al predetto articolo 10, l'aggiornamento ai dati 2018 rileva una perdita di gettito pari a 8,8 milioni di euro annui;

    per quanto riguarda l'articolo 11 dell'Accordo, in materia di interessi, si evidenzia che sono previste molteplici forme di esclusione dalla tassazione concorrente (stabilita nell'8 per cento o nel 10 per cento a seconda del soggetto percettore) che possono riassumersi, ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo, in ragione della natura pubblico-istituzionale del soggetto erogatore degli interessi (Governo dello Stato) o del soggetto percettore di detti redditi (Governo dell'altro Stato o sua suddivisione politica o ente locale, Banca centrale dell'altro Stato, oppure ente pubblico, etc.);

    non essendo possibile, dalle dichiarazioni fiscali, determinare la natura degli interessi pagati, si è proceduto in via prudenziale a determinare la perdita di gettito sull'intero ammontare delle somme risultanti dalle dichiarazioni modello 770;

    dall'analisi delle dichiarazioni modello 770 presentate per l'anno di imposta 2018, si rilevano importi assoggettati a ritenute pari a 1,3 milioni di euro, su cui sono state applicate imposte utilizzando l'aliquota del 10 per cento;

    risultano altresì importi erogati a soggetti residenti in Cina, su cui non è stata applicata tassazione, pari a circa 3,5 milioni di euro;

    seguendo lo stesso criterio adottato nella relazione tecnica, si ritiene che la stima aggiornata all'anno di imposta 2018 per gli effetti generati dall'articolo 11 sia pari a circa 26.000 euro annui;

    per quanto riguarda l'articolo 12 dell'Accordo, in materia di canoni, la stima riportata nella relazione tecnica ed effettuata sui dati relativi all'anno di imposta 2017 evidenzia che per le somme percepite da soggetti residenti in Cina, l'importo indicato comprende una parte riferita all'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi ed una parte riferita all'uso o concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;

    l'aliquota convenzionale è prevista nella misura del 10 per cento, ma sulla seconda tipologia di canoni (uso o concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche), la norma dispone che l'aliquota del 10 per cento sia applicata sull'ammontare “rettificato” delle somme erogate, ritenuto di prassi pari al 50 per cento dell'ammontare lordo dei canoni;

    applicando quanto disposto dalla norma, la perdita di gettito è stata stimata in circa 13.000 euro nella relazione tecnica originale;

    l'aggiornamento delle stime utilizzando i dati relativi all'anno di imposta Pag. 922018 produce una evidenza di somme erogate nella misura di circa 366.000 euro, su cui è stata applicata la tassazione di 70.000 euro;

    applicando la tassazione convenzionale secondo la ripartizione sopra citata, si determina una perdita di gettito pari a circa 40.000 euro annui:

    per quanto riguarda le condizioni di esenzione dalla tassazione, la disposizione prevista dal paragrafo 6 dell'articolo 12 risulta invariata rispetto alla normativa vigente, pertanto non si producono variazioni di gettito;

    riguardo all'articolo 13 dell'Accordo, in materia di utili di capitale, sono stati analizzati i dati presenti nel quadro SO delle dichiarazioni modello 770, contenenti le comunicazioni da parte degli intermediari delle operazioni che generano redditi diversi di natura finanziaria, riferiti all'anno di imposta 2018;

    applicando la metodologia consolidata nelle precedenti relazioni tecniche si stimano effetti di gettito negativi nella misura di 1,8 milioni di euro annui;

    riguardo all'articolo 15 dell'Accordo, in materia di lavoro subordinato, sono previste molteplici condizioni di esclusione dalla tassazione delle somme erogate, non riscontrabili dalle dichiarazioni fiscali, e pertanto si assume invarianza di effetti di gettito dall'applicazione delle norme convenzionali;

    riguardo all'articolo 17 dell'Accordo, in materia di artisti e sportivi, dai dati in possesso dell'Anagrafe tributaria non è rilevabile la specificazione se il finanziamento delle attività artistiche o sportive sia effettuato con fondi pubblici o nell'ambito di un programma di scambi culturali, e pertanto si assume invarianza di effetti di gettito dall'applicazione delle norme convenzionali;

    riguardo all'articolo 20 dell'Accordo, in materia di studenti, la norma convenzionale aumenta da 5 a 6 anni il periodo in cui si applica lo specifico regime fiscale agevolato previsto per gli studenti;

    non si dispone di tale informazione negli archivi dell'Anagrafe Tributaria e comunque si ritiene che gli effetti di gettito prodotti dalla disposizione non siano significativi;

    infine, l'aggiornamento ai dati 2018, per l'articolo 22 dell'Accordo, concernente altri redditi, rileva una perdita di gettito pari a circa 75.000 euro annui;

    appare quindi necessario adeguare la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, precisando che l'onere complessivo è valutato in 10,741 milioni di euro annui, anziché in 10,353 milioni di euro annui ed è costituito da minori entrate;

   considerato che il 2020 è ormai trascorso, all'articolo 3, comma 1, da un lato, appare necessario adeguare la decorrenza degli oneri a far data dal 2022, conformemente alle minori entrate quantificate a decorrere dall'anno successivo a quello di presumibile entrata in vigore del provvedimento, dall'altro, appare necessario aggiornare la norma di copertura finanziaria, facendo riferimento all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del bilancio triennale 2021-2023, anziché del bilancio 2020-2022, che reca le occorrenti disponibilità,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: All'onere derivante dalla presente legge, fino a: per l'anno 2020 con le seguenti: Alle minori entrate derivanti dalla Pag. 93presente legge, valutate in euro 10.741.000 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nell'evidenziate come, a suo parere, la relazione tecnica al provvedimento non risulti pienamente esauriente, rileva altresì la necessità di accertare in maniera esaustiva due aspetti a suo avviso cruciali, da un lato quello inerente alla disponibilità di dati aggiornati sottostanti la stima degli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo in esame, dall'altro quello concernente la mancata considerazione da parte della stessa relazione tecnica di specifiche ipotesi di esenzione previste dai pertinenti capitoli dell'Accordo medesimo. A margine di ciò, osserva altresì l'inusuale speditezza con la quale, pur in presenza dei predetti profili di criticità, gli organi parlamentari, ivi compresa la Commissione bilancio, si accingono a ratificare l'Accordo contro le doppie imposizioni fiscali tra il nostro Paese e la Cina.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente all'onorevole Trancassini che gli specifici chiarimenti sui profili finanziari delle questioni da esso sollevate sono compiutamente illustrati nelle premesse alla proposta di parere dianzi formulata, in coerenza con le informazioni al riguardo fornite dal rappresentante del Governo nella precedente seduta dello scorso 11 novembre. Rileva inoltre che, proprio sulla base dei predetti chiarimenti, è stata conseguentemente formulata la condizione apposta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a quantificare, in lieve aumento, l'importo degli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione dell'Accordo in esame. Quanto alla presunta celerità nella tempistica di esame da parte della Commissione bilancio, si limita ad osservare che la precedente seduta svolta sul provvedimento risale allo scorso novembre.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) chiede di poter anticipare l'esame del punto all'ordine del giorno relativo all'atto del Governo n. 247 in materia di intercettazioni, di cui è relatrice, in modo da poter onorare la sua presenza in qualità di Segretaria per l'inizio dei lavori dell'Assemblea, previsti per le ore 11 di oggi.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, accede alla richiesta dell'onorevole Comaroli, fermo restando che, al termine della trattazione dell'atto del Governo n. 247, nel tempo residuo prima dell'inizio delle votazioni in Assemblea potranno essere esaminati anche i restanti punti all'ordine del giorno.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), pur convenendo sulla richiesta formulata dalla deputata Comaroli, ritiene indispensabile che i singoli deputati siano sempre posti nelle condizioni di partecipare ai lavori dell'Assemblea non già a partire dall'orario previsto per l'inizio delle votazioni, bensì in coincidenza con l'avvio delle discussioni stesse, pena l'indebito sacrificio delle loro prerogative parlamentari. Invita pertanto la presidenza, come già del resto sollecitato in precedenti occasioni, a fare in modo che la programmazione dei lavori di Commissione sia tale da risultare sempre compatibile con la partecipazione dei suoi membri ai lavori dell'Assemblea, anche a prescindere dal fatto che in quest'ultima siano previste votazioni.

  Fabio RAMPELLI (FDI) si associa alle considerazioni svolte dal collega Trancassini in ordine alla ineludibile necessità che Pag. 94le sedute di Commissione non si svolgano contemporaneamente ai lavori dell'Assemblea, ciò a prescindere dal fatto che in essa abbiano o meno luogo votazioni.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nel confermare all'onorevole Trancassini che la costante prassi regolamentare è nel senso di consentire alle Commissioni parlamentari di svolgere i propri lavori anche in concomitanza a quelli dell'Assemblea, con la sola condizione che presso quest'ultima non siano in corso votazioni, avverte tuttavia che, in considerazione del prossimo inizio della seduta di Aula, previsto per le ore 11, dopo la trattazione dell'atto del Governo n. 247 i restanti punti all'ordine del giorno saranno rinviati ad altra seduta.

  La seduta termina 10.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 23 marzo 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 10.55.

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe.
Atto n. 247.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 marzo 2021.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, ricorda che nella scorsa seduta la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti in ordine ai profili di carattere finanziario del provvedimento.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione due note contenenti utili elementi di risposta redatte, rispettivamente, dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Ministero della giustizia (vedi allegato).

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, si riserva pertanto di formulare una proposta di parere, in modo da valorizzare sia la documentazione testé depositata dal Governo, sia i rilievi che dovessero pervenire da parte della Commissione giustizia, chiamata anch'essa ad esprimersi sul provvedimento in esame.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 16.15.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89a sessione.
C. 2666 CNEL.

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.
Testo unificato C. 164 e abb.

Pag. 95

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/112/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni.
Atto n. 248.