CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 marzo 2021
544.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 9 marzo 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

  La seduta comincia alle 15.

Sui lavori della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, poiché nelle sedute della giornata odierna non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Sulla composizione della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, comunica che hanno cessato di far parte della Commissione i deputati Bilotti, Businarolo e Ricciardi e che è entrato a far parte della Commissione il deputato Ferraresi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Pag. 34 argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017.
C. 2654, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carla GIULIANO (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2654, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017.
  Evidenzia preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica abbia l'obiettivo di rafforzare e intensificare la collaborazione e il reciproco scambio di informazioni e prassi tra i due Paesi, al fine di prevenire e combattere la criminalità e il terrorismo, creando a tal fine uno strumento giuridico idoneo a regolamentare la collaborazione di polizia sotto il profilo strategico ed operativo, intensificando i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi e rendendoli più rispondenti alle esigenze attuali, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, dagli obblighi internazionali e dall'Accordo stesso. L'Accordo è stato redatto, come precisato nella relazione illustrativa al disegno di legge presentato al Senato (S. 1169), sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza nelle relazioni con Paesi extraeuropei.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, che si compone di 13 articoli, rammenta che nel preambolo vengono richiamati gli impegni e le convenzioni internazionali in materia, tra cui la risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 relativa alla cooperazione internazionale contro il crimine organizzato, la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, la Convenzione contro le sostanze stupefacenti e psicotrope del 1971 e quella contro il traffico delle sostanze stupefacenti e psicotrope del 1988, il Piano globale d'azione del febbraio 1990, la Convenzione contro la criminalità transnazionale del 2000 e i relativi protocolli aggiuntivi, la Convenzione contro la corruzione del 2003, nonché le pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e le Convenzioni contro il terrorismo adottate in sede ONU alle quali Italia e Argentina hanno aderito.
  Con riferimento all'articolato, precisando che di soffermarsi principalmente sugli aspetti di stretta attinenza alle competenze della Commissione Giustizia, rileva che l'articolo 1 indica come obiettivo dell'Accordo quello di promuovere, sviluppare e rafforzare la cooperazione di polizia ai fini della lotta alla criminalità nelle sue varie forme e al terrorismo. L'articolo 2 individua le autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo, che sono, per l'Italia, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno e, per l'Argentina, il Ministero della Sicurezza. L'articolo 3 individua, al paragrafo 1, i settori di cooperazione da effettuare, nell'ambito dei propri mezzi ed in conformità alle legislazioni nazionali delle Parti, per prevenire, e reprimere la criminalità nei seguenti settori: crimine organizzato transnazionale; reati contro la vita e l'integrità fisica; reati contro il patrimonio; produzione, traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei loro precursori chimici, nonché di sostanze chimiche di base utilizzate nei processi di fabbricazione; tratta di persone e traffico di migranti; traffici illeciti di armi, munizioni, esplosivi, nonché di materiali nucleari, radioattivi e tossici; criminalità informatica e pedopornografica on line; reati economici e finanziari, compreso il riciclaggio; corruzione.
  Evidenzia che le Parti, inoltre, collaborano nella prevenzione e repressione degli atti terroristici (paragrafo 2). L'Accordo non produce effetti in materia di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria (paragrafo 3). L'articolo 4 individua specifiche modalità per l'attuazione della cooperazione, tra le quali lo scambio delle informazioni e Pag. 35delle esperienze sulla criminalità organizzata transnazionale e sui sistemi di contrasto, per la ricerca dei latitanti, sui gruppi terroristici, sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope, sulle tecniche operative per l'individuazione, la localizzazione e il tracciamento di patrimoni di provenienza illecita, sulle tecniche operative dirette a prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici, sull'immigrazione illegale e sui metodi per contrastare la tratta di persone e il traffico illecito di migranti attraverso le frontiere, sull'identificazione dei propri cittadini in posizione irregolare, nonché sui passaporti ed altri documenti di viaggio, i visti, i timbri di ingresso e di uscita al fine di individuare documenti falsi, nonché sui reati di pedopornografia on line e sulla criminalità informatica. Sono inoltre previste ulteriori modalità di collaborazione, tra le quali, la possibilità dello scambio di esperti, la programmazione di corsi e attività addestrative, l'adozione delle speciali tecniche investigative, quali le consegne controllate, la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura, nonché quella di poter definire un protocollo applicativo per la riammissione di cittadini in posizione irregolare. In tale ambito l'articolo 4 specifica che la cooperazione avrà luogo attraverso i Punti di contatto designati dalle Autorità competenti, utilizzando in via principale il canale Interpol. L'articolo 5 individua le procedure per le richieste di assistenza. L'articolo 6 individua le ipotesi di rifiuto di assistenza, previsto nel caso in cui la richiesta possa essere pregiudizievole per i diritti umani e le libertà fondamentali, la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali, oppure sia in contrasto con la legislazione nazionale o gli obblighi internazionali della Parte richiesta. L'articolo 7 concerne le modalità di esecuzione delle richieste.
  Rammenta che l'articolo 8 riguarda la protezione dei dati personali e delle informazioni classificate scambiati durante la collaborazione bilaterale: ad essi ciascuna delle Parti garantisce un livello di protezione equivalente a quello in vigore nell'ordinamento della Parte che ha originato i documenti o le informazioni medesimi, che non potranno essere divulgati a Parti terze senza il consenso scritto della autorità competente che li ha forniti. Per quanto concerne i dati personali, questi verranno utilizzati, registrati e trasferiti esclusivamente per le finalità previste dall'Accordo e in conformità con la legislazione nazionale e con le condizioni e i principi relativa alla protezione dei dati personali. L'articolo 9 prevede che rappresentanti delle Autorità competenti possano, ove ritenuto necessario, tenere riunioni e consultazioni anche in modalità di videoconferenza. L'articolo 10 reca disposizioni in materia di spese, mentre l'articolo 11 riguarda le lingue di lavoro e l'articolo 12 è relativo alla composizione delle controversie, che avrà luogo per via diplomatica o mediante consultazioni o negoziati. L'articolo 13 reca disposizioni finali sull'entrata in vigore, la denuncia, nonché eventuali integrazioni ed emendamenti all'Accordo.
  Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, sottolinea che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Mario PERANTONI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede.
C. 2657, approvato dal Senato.
(Parere alla III e IV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 36

  Mario PERANTONI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Saitta, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite III (Affari esteri) IV (Difesa), del disegno di legge d'iniziativa governativa C. 2657, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede».
  Fa presente come, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato al Senato, l'Intesa raggiunta attraverso lo Scambio di lettere sia volta ad aggiornare la disciplina concernente l'assistenza spirituale alle Forze armate e lo status dei cappellani militari «alla luce dell'evoluzione storica, politica e normativa intervenuta negli anni e che ne ha condizionato i motivi ispiratori».
  Per quanto riguarda l'Intesa in esame, che si compone di 14 articoli, precisa che mi soffermerò ad illustrare esclusivamente i profili di interesse della Commissione Giustizia, rinviando, per un esame più approfondito dei contenuti della stessa, alla documentazione predisposta dagli uffici.
  In particolare, fa presente che l'articolo 11 stabilisce che i cappellani militari non sono soggetti al codice e alla disciplina militare, né alla giurisdizione penale militare se non in caso di mobilitazione totale o parziale o di servizio all'estero. In tale ambito si prevede che, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con l'Ordinario militare, sarà definito un regolamento disciplinare compatibile con la loro funzione. Il paragrafo 3 dispone che l'autorità giudiziaria, nel caso eserciti l'azione penale nei confronti di un cappellano militare, ne informa l'Ordinario militare.
  Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato, che è formato da sette articoli divisi in due capi, segnala che il capo I (costituito dagli articoli da 1 a 3) reca l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1) e l'ordine di esecuzione del Protocollo (articolo 2), nonché numerose novelle al Codice dell'ordinamento militare (articolo 3).
  Evidenzia che il capo II (costituito dagli articoli da 4 a 7) reca le disposizioni concernenti altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede. In particolare, rileva che l'articolo 4 investe profili di interesse della Commissione Giustizia, introducendo alcune modifiche all'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, relativo all'informazione del pubblico ministero sull'esercizio dell'azione penale nei confronti degli ecclesiastici, e precisando il contenuto dell'informazione e l'autorità ecclesiastica destinataria. In relazione a tale disposizione nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato al Senato è specificato che «si provvede a recepire il risultato degli accordi intercorsi tra Stato e Chiesa e formalizzati nello scambio di lettere tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Segretario di Stato della Santa Sede il 26 luglio 2006, con la precisazione del contenuto dell'informazione e con l'individuazione dell'autorità ecclesiastica destinataria della comunicazione in oggetto». Nel merito della modifica proposta, rammento che il comma 2 del richiamato articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, oggetto di sostituzione da parte dell'articolo 4 in esame, prevede che «quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'Ordinario della diocesi a cui appartiene l'imputato».
  In relazione a tale previsione, osserva che la nuova formulazione proposta dall'articolo 4 è volta a stabilire che quando un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico è arrestato, fermato o sottoposto a una misura cautelare limitativa della libertà personale o quando è comunicata allo stesso o al suo difensore la pendenza del procedimento penale o, in ogni caso, Pag. 37quando è esercitata l'azione penale nei suoi confronti, il pubblico ministero informa, segnalando le norme che si assumono violate, la data e il luogo del fatto: la Santa Sede, nella persona del Cardinale Segretario di Stato, se la comunicazione riguarda vescovi titolari o emeriti, inclusi gli ordinari diocesani, i prelati territoriali, i coadiutori e ausiliari, oppure ordinari di luogo equiparati a vescovi diocesani, inclusi gli abati di abbazie territoriali o i sacerdoti che, in sede vacante, svolgono l'ufficio di amministratore della diocesi; l'ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica, se la comunicazione riguarda sacerdoti, secolari o appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica.
  Rileva che le disposizioni previste dal successivo articolo 5 – il cui contenuto investe profili di competenza della Commissione giustizia – sono state elaborate, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato al Senato, in applicazione dell'Accordo tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Segretario di Stato della Santa Sede, intervenuto con scambio di lettere in data 15 febbraio 2008. Tale Accordo si sarebbe reso necessario per armonizzare i vigenti codici di procedura penale e civile all'articolo 21 della legge 27 maggio 1929, n. 810, che ha dato esecuzione al Trattato sottoscritto in Roma fra la Santa Sede e l'Italia l'11 febbraio 1929. In particolare, il comma 1 dell'articolo 5 novella il codice di procedura penale al fine di inserirvi il nuovo articolo 206-bis relativo all'assunzione della testimonianza di cardinali. Al riguardo, si prevede che, nel caso in cui debba essere assunta la testimonianza di un cardinale che svolge una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede, questi può chiedere di essere esaminato in un luogo da lui indicato, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui risulta preposto. A tal fine viene specificato che rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica. Si procede, invece, nelle forme ordinarie nei casi in cui il giudice ritenga indispensabile la comparizione dei richiamati soggetti per eseguire un atto di ricognizione o di confronto o per ogni altra necessità.
  Segnala che analoga disposizione è attualmente prevista dall'articolo 205 del codice di procedura penale esclusivamente a favore delle cinque più alte cariche dello Stato (Presidente della Repubblica; Presidenti delle Camere; Presidente del Consiglio dei ministri; Presidente della Corte costituzionale). Preciso che, mentre per le più alte cariche dello Stato l'assunzione della testimonianza avverrà sempre (per il Presidente della Repubblica) o dietro loro richiesta (per tutte le altre cariche) nel luogo in cui esse esercitano la loro funzione o ufficio, ai suddetti Cardinali viene riconosciuto il diritto di indicare un luogo qualsiasi (purché ciò avvenga per garantire la continuità e la regolarità della funzione cui essi risultano preposti).
  Evidenzia che il comma 2 dell'articolo 5 reca analoga modifica per i procedimenti civili tramite novella all'articolo 105 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Tale norma attualmente prevede che le disposizioni di cui all'articolo 225 del codice di procedura civile, relative all'esenzione della comparizione dei testimoni davanti al giudice, si applicano in ogni caso ai Cardinali e ai grandi Ufficiali dello Stato. A tal proposito la novella proposta dal comma 2 dell'articolo 5 è volta a specificare, alla lettera a), che la norma fa riferimento «ai cardinali che svolgono una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede», individuandone le figure alla successiva lettera b).
  Fa presente, infine, che l'articolo 6 prevede una clausola di invarianza finanziaria mentre l'articolo 7 dispone l'entrata in vigore della legge.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica Pag. 38 italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016.
C. 2631, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole Salafia, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, del disegno di legge, d'iniziativa governativa, C. 2631, che reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, trasmesso dal Senato.
  Sottolinea che il citato Accordo intende fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.
  Rammenta che l'Accordo, al momento della sua entrata in vigore, sostituirà l'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, sottoscritto a Roma il 6 ottobre 1992, ratificato con la legge n. 173 del 1996 ed entrato in vigore il 21 luglio 1997.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, fa presente che lo stesso è composto da 12 articoli preceduti da un breve preambolo nel quale sono ribaditi i valori della pace, della stabilità dell'ordine internazionale e dell'impegno comune alla Carta delle Nazioni Unite.
  Nel far presente che in questa sede intende soffermarsi sull'illustrazione dei profili di interesse della Commissione Giustizia, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una più completa analisi del contenuto del provvedimento, evidenzia che l'articolo 1 enuncia i princìpi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, che intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei princìpi di reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse in conformità agli impegni internazionali assunti dalle Parti e, per l'Italia, a quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'articolo 2 è dedicato alla cooperazione generale e definisce l'attuazione, i campi e le modalità della cooperazione che si svilupperà sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti.
  Rileva che l'articolo 3 disciplina gli aspetti finanziari dell'Accordo, mentre l'articolo 4, che riveste particolare rilievo per i profili di interesse della Commissione Giustizia, concerne gli aspetti giurisdizionali. In particolare, il citato articolo 4, stabilisce il diritto di giurisdizione dello Stato ospitante sul personale ospitato per i reati commessi nel suo territorio (paragrafo 1); tuttavia viene riconosciuto il diritto di giurisdizione dello Stato ospitato per i reati commessi dal proprio personale che riguardano la sicurezza o i beni dello Stato e per quelli commessi durante o in relazione al servizio (paragrafo 2). Il paragrafo 3 prevede espressamente che, qualora il personale ospitato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ricevente preveda l'applicazione della pena capitale e/o di altre sanzioni in contrasto con i princìpi fondamentali e l'ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene e/o sanzioni non saranno pronunciate e, se esse sono state già pronunciate, non saranno eseguite. Come ricordato dalla relazione illustrativa del disegno di legge originario, l'articolo 18 della Costituzione argentina stabilisce «l'abolizione per sempre della pena di morte per motivi politici, di ogni tipo di tortura e punizione corporale». La pena di morte è stata abolita per i delitti ordinari nel 1984. Nel 2008, con l'abolizione del codice di giustizia militare, l'Argentina ha cancellato l'ultima traccia di pena di morte presente nell'ordinamento del Paese. L'articolo 5, che regola le questioni relative al risarcimento dei danni, stabilisce che il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante Pag. 39 da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito dell'Accordo sarà, previo accordo tra le Parti, a carico della Parte inviante. Nel caso di responsabilità congiunta di entrambe le Parti per danni arrecati a terzi, le stesse si faranno carico, previa intesa, di indennizzare il danneggiato. L'articolo 6 disciplina la cooperazione nel settore dei prodotti della difesa che potrà avvenire solo in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici e limitatamente alle categorie di armamenti elencate. Evidenzio, inoltre, che l'Accordo disciplina, all'articolo 7, la regolamentazione della proprietà intellettuale. In particolare, tale articolo impegna le Parti ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, di quanto sviluppato in conformità con l'Accordo in esame, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti. L'articolo 8 riguarda la sicurezza delle informazioni classificate e regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza e che essi dovranno essere conservati, trattati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo. Inoltre, viene stabilito che il trasferimento a terze Parti di informazioni o materiali classificati acquisiti nell'ambito dell'Accordo non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice, mentre la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate viene demandata ad un ulteriore specifico Accordo, da sottoscrivere a cura delle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza.
  Ricorda che l'Accordo individua, inoltre, all'articolo 9 indica le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative e dispone l'entrata in vigore dell'Accordo stesso (articolo 10), nonché la possibilità di emendarne i contenuti o di integrarli mediante protocolli aggiuntivi (articolo 11). Infine, l'articolo 12 stabilisce che l'Accordo ha durata illimitata, potrà essere denunciato da una delle due Parti per iscritto attraverso i canali diplomatici ed avrà effetto dopo novanta giorni dalla notifica. La denuncia non avrà, comunque, conseguenze sui programmi e le attività già in atto.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, composto da 5 articoli, segnala che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria e stabilisce che all'onere derivante dall'articolo 2 dell'Accordo, valutato in euro 5.504 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo segnala come, durante l'esame presso il Senato, oltre che all'aggiornamento del riferimento temporale della copertura finanziaria al bilancio triennale 2020-2022, si sia provveduto alla riformulazione del testo come previsione di spesa, anziché come tetto, trattandosi di spese di missione. L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria per la quale dalle disposizioni dell'accordo, ad esclusione dell'articolo 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 5 dispone invece l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI

  Martedì 9 marzo 2021. — Presidenza del Presidente Mario PERANTONI. – Interviene, Pag. 40 in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

  La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe.
Atto n. 247.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che la V Commissione ha convenuto sull'opportunità di richiedere alla Commissione Giustizia di esprimere – ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento – i propri rilievi sull'atto in esame, in considerazione del fatto che esso investe in maniera rilevante le competenze della stessa Commissione. Accogliendo tale richiesta, il Presidente della Camera ha quindi invitato la Commissione Giustizia a formulare i propri rilievi sulla base della predetta disposizione regolamentare.

  Giulia SARTI (M5S), relatrice, intervenendo da remoto, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, ai fini della deliberazione di rilievi alla V Commissione, lo schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe (Atto del Governo 247), adottato in attuazione di quanto previsto dal comma 89 dell'articolo 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103 (cosiddetta riforma Orlando).
  Rammenta a tale proposito che la citata legge, intervenendo sul codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259), ha previsto una serie di misure per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico delle spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115). Si tratta delle spese per prestazioni obbligatorie effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni avanzate dalle competenti autorità giudiziarie nonché delle spese per le prestazioni funzionali relative alle medesime operazioni. Rammento che, come evidenziato dalla relazione tecnica all'atto in esame, se le prestazioni «obbligatorie» individuano il complesso di attività affidate ai sistemi di comunicazione apprestati dai concessionari operatori dei servizi di telecomunicazione (cosiddetti gestori), le prestazioni «funzionali» identificano tutte le altre operazioni di intercettazione (intercettazioni fra presenti, video-riprese, monitoraggi di natura informatica, e via dicendo) che non sono realizzate dagli operatori di telecomunicazione giacché il luogo fisico della captazione risulta al di fuori del loro dominio. In particolare, viene demandata ad un decreto interministeriale del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (emanato il 28 dicembre 2017) l'individuazione delle prestazioni obbligatorie e delle relative tariffe in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Evidenzio inoltre, ai fini del nostro esame, che il comma 89 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017 ha demandato ad un ulteriore decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e la determinazione delle corrispondenti tariffe, nonché, in aggiunta, la specificazione degli «obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti e alle modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e della necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità». Il comma 90 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017 ha inoltre previsto la trasmissione dello schema del suddetto decreto (corredato di relazione tecnica) alle Commissioni Pag. 41parlamentari competenti per i profili finanziari.
  Come sottolineato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, ricorda che la struttura dello schema al nostro esame è ispirata, vista l'assoluta omogeneità della materia, al citato decreto di revisione delle voci di listino per le prestazioni obbligatorie, dal quale sono state veicolate alcune disposizioni ritenute opportune e necessarie anche per quanto riguardo l'attuale oggetto di regolamentazione, previo adeguamento allo specifico settore di intervento.
  Passando all'illustrazione del contenuto dello schema in esame, fa presente che esso si compone di 10 articoli, il primo dei quali reca una serie di definizioni, che – come rilevato nella relazione illustrativa – riprendono le definizioni già formulate nel citato decreto ministeriale 28 dicembre 2017 «anche se non tutte necessarie per l'attuale ambito di intervento, allo scopo di confermare l'assoluta omogeneità del contesto applicativo seppure visto in relazione a due aspetti».
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per la descrizione di tutte le definizioni contenute all'articolo 1, segnala in particolare che lo schema definisce le prestazioni funzionali come il complesso degli impianti, sistemi, operazioni e servizi tecnici inservienti alla fruizione dei contenuti e dei dati associati, captati e veicolati dagli operatori di comunicazioni elettroniche e/o dagli internet service provider (Tel.co) in esecuzione delle prestazioni obbligatorie di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 2017: per la ricezione, registrazione, conservazione e trascrizione delle operazioni di intercettazione di conversazioni, di comunicazioni o di flussi informatici ed elaborazione della documentazione storica del traffico e dei dati associati; per la ricezione, visualizzazione, registrazione, conservazione e fruizione dei contenuti, dei dati, dei servizi e applicazioni web veicolati dagli internet service provider; per la vigilanza e manutenzione finalizzate al corretto funzionamento degli impianti e sistemi installati (comma 1, lettera a)).
  Sottolinea che, con l'espressione prestazioni funzionali alle intercettazioni di comunicazioni o collegamenti tra presenti o, comunque, diversi da quelli forniti dagli operatori Tel.co si intendono, invece, i sistemi elettronico/informatici e i servizi ad essi connessi, finalizzati all'acquisizione, veicolazione, geolocalizzazione, registrazione e fruizione dei segnali audio video e dei flussi di comunicazione comunque oggetto di captazione. In particolare si tratta dei servizi di installazione, manutenzione, vigilanza sul corretto funzionamento degli impianti e sistemi inservienti alle intercettazioni e degli interventi tecnici per l'accesso ai luoghi di installazione e captazione e per la dissimulazione delle attività di intercettazione (comma 1, lettera b)).
  Sempre con riguardo alle definizioni contenute nell'articolo 1 segnala che il Centro Intercettazione delle Telecomunicazioni (C.I.T.) è la struttura della Procura della Repubblica presso la quale sono situate le postazioni di ascolto e gli apparati elettronici e informatici utilizzati per lo svolgimento dei servizi di intercettazione ed in particolare gli apparati su cui vengono indirizzate le telefonate e le altre forme di comunicazione per la loro registrazione e il loro successivo trattamento, sino al loro conferimento con le modalità previste dall'articolo 269 del codice di procedura penale (comma 1, lettera g)).
  Rammenta che la disposizione fornisce poi la definizione di «archivi informatizzati», intesi quali sistemi di memorizzazione e storicizzazione dei dati allocati presso la sala CIT su apparati messi a disposizione dai fornitori della prestazione e sottoposti alla vigilanza dell'Autorità giudiziaria, funzionali alla conservazione del patrimonio informativo acquisito e alla fruizione di essi da parte dei soggetti legittimati (lettera c) del comma 1) e di «archivio digitale delle intercettazioni», inteso quale ambiente e sistema, nel dominio giustizia, realizzato attraverso risorse hardware e software, messe a disposizione dal Ministero della Giustizia per la trattazione informatica e telematica in regime di particolare riservatezza fisica ed elettronica dei contenuti, gestito, quanto all'accesso, secondo Pag. 42 le direttive del Procuratore della Repubblica, per la raccolta, conservazione, consultazione, selezione per le finalità previste dalle disposizioni vigenti dei documenti cartacei e digitali, dei contenuti multimediali, per il rilascio di copie, nonché per la custodia di quanto dichiarato inutilizzabile o irrilevante oggetto di raccolta nel corso delle operazioni di intercettazioni (lettera d) del comma 1).
  Precisa che con l'espressione punto di registrazione è indicato poi il punto di rete allocato presso la sala CIT della Procura della Repubblica, dove perviene il patrimonio informativo e probatorio acquisito (fonie, immagini, dati) per essere registrato, archiviato e fruito dai soggetti legittimati, anche con modalità di riascolto (lettera e) del comma 1), mentre i termini bersaglio o identità di rete identificano: l'utenza elettronico-informatica connessa al sistema di telecomunicazione o al web; ogni altro apparato di trasmissione e ricezione di comunicazioni nonché il luogo o il veicolo oggetto del provvedimento di intercettazione dell'Autorità giudiziaria (lettera i) del comma 1). La lettera q) del comma 1 dell'articolo 1 definisce la tariffa per le intercettazioni funzionali come: importo o erogazione comunque rientrante nella spesa di giustizia per le intercettazioni, liquidato con decreto dell'Autorità giudiziaria per le attività di intercettazione funzionali secondo il listino allegato al decreto.
  Rileva che l'articolo 2 – in attuazione di quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 89 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017 – rinvia al listino allegato allo schema di decreto per l'individuazione e la descrizione delle prestazioni funzionali alle operazioni captative e delle relative tariffe (comma 1). Tale listino – del quale gli operatori interessati devono munirsi – è disponibile presso il Ministero della giustizia – Direzione generale degli affari interni (comma 5). Segnala che le attività funzionali alle intercettazioni obbligatorie sono state classificate in diverse categorie, a ciascuna delle quali è applicata la corrispondente tariffa giornaliera. Come specificato nella relazione illustrativa, per la maggior parte delle voci tariffate si è ritenuto di stabilire non già un importo fisso – peraltro non imposto dalla richiamata legge –, ma un range tra minimo e massimo, in considerazione del fatto che vi possono essere numerosi elementi di variabilità nelle singole prestazioni, in relazione al loro concreto svolgimento, ma anche alla serialità od occasionalità delle stesse. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, nel caso in cui il listino preveda un minimo e un massimo, ai fini della concreta attività di determinazione dell'importo da liquidare, l'Autorità giudiziaria deve tenere conto del complesso delle attività svolte, con particolare riferimento al tempo e al personale necessario per l'espletamento della prestazione, ma anche del costo effettivo documentato, della perdita o del danneggiamento delle periferiche utilizzate eventualmente verificatosi in modo incolpevole, nonché dell'urgenza e complessità dell'intervento e della qualità del servizio reso. Al comma 3 si specifica che negli importi fissati nel tariffario sono incluse tutte le attività necessarie per il corretto adempimento della prestazione (con indicazione esemplificativa di alcune di esse, come le attività di installazione, di connettività, di messa in esercizio continuativo, di documentazione, di gestione assistenza e manutenzione, di imballaggio, di trasporto e di ripristino) nonché tutti i costi per il versamento di canoni per le licenze software nonché per eventuali spese assicurative. Il comma 4 prevede che, per eventuali prestazioni non indicate nel listino allegato al provvedimento, l'Autorità giudiziaria procede alla liquidazione sulla base dell'importo fissato per prestazioni analoghe, in ogni caso tenendo conto del costo effettivo, specificamente documentato in allegato all'istanza. In questi caso è previsto l'obbligo di trasmissione del provvedimento al tavolo tecnico permanente istituito presso il Ministero della giustizia (di cui al successivo articolo 8).
  Fa presente che l'articolo 3 – in attuazione della lettera c) del comma 89 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017 – disciplina gli obblighi dei fornitori delle prestazioni. In particolare, ai sensi del comma 1, i fornitori dovranno assicurare la tempestiva messa a disposizione di strumentazione Pag. 43 adeguata all'obiettivo, connotata da requisiti di eccezionale qualità dal punto di vista operativo, avuto riguardo ai modi ed ai tempi di fruizione nonché alla disponibilità delle migliori innovazioni tecnologiche. Inoltre, i fornitori dovranno adottare modelli organizzativi aziendali orientati alla competenza ed alla valorizzazione dell'esperienza e dell'abilità del personale incaricato della realizzazione della prestazione. La disposizione fa salvi gli obblighi già previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, e dall'articolo 2, commi da 3 a 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, che intervengono in materia di requisiti tecnici dei programmi informatici necessari all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile. L'articolo in questione detta, inoltre, al comma 2, le modalità esecutive delle prestazioni a cui i fornitori dovranno attenersi, con riguardo ai tempi di effettuazione delle prestazioni, alla trasmissione e consegna dei dati e dei contenuti acquisiti, alle funzionalità tecniche e ai modelli organizzativi da adottare nonché alla manutenzione del sistema.
  Con particolare riguardo alla manutenzione, sia essa ordinaria o adeguatrice ed evolutiva, evidenzia che il comma 3 dell'articolo 3 prescrive che essa sia operata secondo le modalità individuate in modo analitico in un'apposita comunicazione da inoltrare alla Procura della Repubblica procedente. In tale comunicazione il fornitore deve attestare che le innovazioni o gli adeguamenti operati sui sistemi non impediscono od ostacolano le modalità di comunicazione e monitoraggio operate attraverso i sistemi di rilevamento messi a disposizione dell'ufficio dal Ministero della giustizia-Direzione generale servizi per i sistemi informativi automatizzati. Nel caso provengano contemporaneamente richieste da distinte Autorità giudiziarie, sulle medesime identità di rete, gli operatori sono tenuti ad assicurare che le informazioni e i contenuti relativi alla medesima identità di rete siano consegnati, separatamente e contestualmente, ai distinti punti di registrazione indicati dall'Autorità giudiziaria e che comunque il numero complessivo delle operazioni attivabili sia sempre garantito (comma 4 dell'articolo 3).
  Ricorda che l'articolo 4, in linea con quanto previsto dalla lettera c) del comma 89 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017 – ribadisce l'obbligo dei fornitori delle prestazioni ad assicurare la conservazione e la gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e della necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità (comma 1). In particolare, il comma 2 definisce le modalità per: l'allocazione e la conservazione dei dati raccolti nel corso delle operazioni di intercettazione all'interno degli apparati installati presso le sale C.I.T. della Procura della Repubblica che ha disposto le operazioni, attraverso sistemi che attestino l'epoca della memorizzazione integrale e la conservazione del formato originale all'interno degli apparati, fino al conferimento all'archivio digitale; la loro custodia, evitando la consultazione da parte di personale non autorizzato, nonché la loro protezione da danneggiamenti accidentali; la loro cancellazione integrale e definitiva.
  Sottolinea, inoltre, che al fine di garantire la sicurezza dei dati e assicurare la conservazione dei contenuti oggetto dell'attività di intercettazione, il comma 3 dell'articolo 4 dispone che il fornitore dovrà comunicare al Procuratore della Repubblica, che ne curerà l'inoltro al Ministero della giustizia-Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, il documento tecnico descrittivo del proprio sistema, comprensivo delle modalità di collegamento da remoto realizzate, in conformità alle modalità indicate dalla medesima Direzione generale. Il comma 4 precisa, infine, che l'Autorità giudiziaria è tenuta a servirsi, comunque, nel corso delle operazioni di intercettazione, di sistemi di sicurezza messi a disposizione dal Ministero della giustizia, in grado di assicurare un controllo sulle modalità di accesso ai contenuti acquisiti e registrati, cui sono soggetti anche i sistemi utilizzati dal fornitore. Pag. 44
  Rammenta che l'articolo 5, ai fini della trasmissione e della gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, descrive i parametri tecnici che dovranno essere utilizzati per l'identificazione della prestazione richiesta, nonché la tipologia dei dati da utilizzare per lo scambio delle informazioni. L'articolo 6 semplifica le procedure di richiesta di attività funzionale alle prestazioni obbligatorie nonché gli adempimenti per la relativa fatturazione, associando a ciascuna richiesta un codice univoco di riferimento che viene annotato nell'apposito registro riservato, gestito anche con modalità informatiche, relativo alle intercettazioni, di cui all'articolo 267, comma 5, del codice di procedura penale. L'articolo 7 disciplina l'ipotesi in cui l'Autorità giudiziaria impieghi, per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione, impianti, sistemi e personale non forniti dall'amministrazione. In questi casi l'Autorità giudiziaria può procedere a verifiche in merito alla funzionalità e alla sicurezza delle attrezzature impiegate e dell'organizzazione complessiva, anche presso la sede o i locali del fornitore se le prestazioni sono effettuate da remoto.
  Segnala che il comma 1 dell'articolo 8 assegna al tavolo tecnico permanente istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto 28 dicembre 2017, il compito di garantire il monitoraggio del sistema delle prestazioni funzionali e delle relative tariffe, anche al fine di tener conto dell'evoluzione tecnologica ed organizzativa del settore delle telecomunicazioni e delle variazioni dei costi dei servizi. Gli ambiti di tale monitoraggio sono specificati al comma 2 dell'articolo 8. Come riportato nella relazione illustrativa, si è ritenuto di non prevedere la costituzione di un ulteriore tavolo tecnico permanente, preferendo assegnare anche questa competenza al tavolo già esistente, cui è già attribuito il monitoraggio del sistema delle prestazioni obbligatorie.
  Rileva che l'articolo 9 reca una disciplina transitoria, prevedendo che gli adeguamenti tecnici ed esecutivi contemplati dal provvedimento in esame si debbano effettuare anche rispetto alle operazioni di intercettazioni in corso alla data di entrata in vigore del decreto (comma 1). È previsto tuttavia che tali adeguamenti possano essere differiti alla cessazione delle singole attività di intercettazione, nel caso in cui la loro attuazione comporti la sospensione delle operazioni in atto o la possibilità di perdita l'inutilizzabilità dei contenuti e dei dati acquisiti (comma 2). Per quanto riguarda la parte tariffaria, il comma 3 stabilisce che gli importi previsti dal listino allegato si applichino alle prestazioni eseguite in forza di incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto, purché l'istanza di liquidazione sia depositata dopo tale termine e l'incarico sia ancora in corso a quella data.
  Fa presente, infine, che l'articolo 10 dello schema di decreto reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Tutto ciò premesso, sottolinea come il provvedimento in esame investa profili legati al costo delle intercettazioni e non alla loro disciplina giuridica. Rammenta, inoltre, che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato di avviare sullo schema di decreto ministeriale in discussione, un ciclo di audizioni.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel sottolineare come il decreto ministeriale in discussione è stato adottato in attuazione di quanto previsto dal comma 89 dell'articolo 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103 (cosiddetta riforma Orlando), evidenzia come il Parlamento abbia dovuto attendere ben quattro anni prima che i precedenti Governi sottoponessero alla sua attenzione una normativa in materia di risparmio delle spese relative alle intercettazioni. Rileva, quindi, che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione di merito sul provvedimento in esame, trasmesso alle Camere il 17 febbraio scorso, è fissato alla giornata odierna. Chiede pertanto se il Governo abbia manifestato la disponibilità ad una proroga di tale termine sottolineando come altrimenti risulterebbero compressi i lavori parlamentari.

  Mario PERANTONI, presidente, comunica che, a seguito di una interlocuzione Pag. 45per le vie brevi con la V Commissione, risulta acquisita la disponibilità da parte del Governo ad attendere il parere della Commissione Bilancio oltre il termine stabilito.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) ritiene, inoltre, per quanto attiene al merito del provvedimento, che il profilo in esso contenuto relativo ai costi delle intercettazioni non abbia effetto esclusivamente sulle coperture attualmente appostate bensì investa anche aspetti rilevanti per la Commissione Giustizia che ne avrebbero giustificato un esame congiunto. Evidenzia, inoltre, che a seguito della citata riforma Orlando, e dei successivi interventi sulla materia, si è prevista l'emanazione di numerosi decreti attuativi e sottolinea come almeno tre di essi non siano stati ancora attuati. Precisa che si tratta rispettivamente: del decreto del Ministro della giustizia relativo ai requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile (di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 161 del 2019,); del decreto del Ministro della giustizia da adottare sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che deve fissare i criteri a cui il Procuratore della Repubblica si attiene per regolare le modalità di accesso all'archivio riservato delle intercettazioni, previsto dal comma 5 del medesimo articolo 2; del decreto del Ministro della giustizia, per stabilire le modalità e i termini a decorrere dai quali il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni è eseguito esclusivamente in forma telematica, di cui al comma 6 dell'articolo 2. Chiede, inoltre, alla rappresentante del Governo se vi siano ulteriori decreti attuativi ancora non emanati. Rileva, inoltre, che il provvedimento prevede una tariffa minima ed una massima per molte delle prestazioni ivi illustrate e ritiene che introdurre la previsione di una forbice discrezionale di liquidazione delle spese non permetta alla Ragioneria generale dello Stato di quantificare in maniera corretta i costi effettivi delle intercettazioni. Sottolinea quindi come il costo delle intercettazioni sia variabile a seconda del distretto in cui le stesse vengono effettuate. Evidenzia inoltre che la Ragioneria generale dello Stato ha fornito un parere favorevole sul provvedimento ma che il medesimo provvedimento non è corredato della relativa bollinatura di tale Ufficio in quanto i costi effettivi potranno essere apposti soltanto a consuntivo. Si domanda quindi come sia possibile affermare che la previsione di spesa sia sufficiente quando gli effettivi costi potranno essere conosciuti solo a posteriori, non essendo possibile sapere preventivamente quante intercettazioni si dovranno effettuare nel corso dell'anno. Rileva, inoltre, che è stato attivato presso il Ministero della Giustizia un gruppo di lavoro denominato «piano della performance» che deve verificare non solo gli strumenti attuati ma anche i costi relativi alle intercettazioni. Chiede alla sottosegretaria Macina se sia possibile conoscere gli esiti di tale tavolo di lavoro nonché la sua composizione. Evidenzia, da ultimo, la necessità di prevedere una lista chiusa, asseverata, dei soggetti ai quali le procure possono rivolgersi per appaltare le intercettazioni. Sottolinea come tale lista consentirebbe di ottenere costi omogenei e una riduzione della spesa delle intercettazioni stesse. Si augura infine che gli spunti di riflessione da lei avanzati possano essere presi in considerazione dalla rappresentante del Governo per agevolare i lavori sulla materia.

  Enrico COSTA (MISTO-A-+E-RI) nel far presente preliminarmente che il provvedimento in esame presenta diversi profili di interesse per la Commissione Giustizia, rileva in particolare che lo schema di decreto ministeriale e le allegate relazioni forniscono una indicazione di carattere generale sul numero delle intercettazioni svolte annualmente, sottolineando come di norma sia molto complicato acquisire tali informazioni. Evidenzia quindi che, sulla base dei citati documenti, risultano 130.000 bersagli annui, con una durata media delle singole prestazioni di 57 giorni per le intercettazioni telefoniche e rispettivamente di 72 e 73 giorni per quelle ambientali e telematiche. Nel rammentare che i dati appena citati presuppongono un consistente Pag. 46 ricorso alla proroga da parte del giudice, considerato che il codice di procedura penale prevede per le intercettazioni una durata massima di 15 giorni, salvo proroga, ritiene che tale fenomeno meriti una riflessione, con riguardo sia alla verifica delle motivazioni addotte sia alle ripercussioni di carattere finanziario. Rileva inoltre la mancanza del dato relativo al numero di contatti medi giornalieri delle utenze telefoniche intercettate, considerato che la relazione tecnica si limita a riportare un costo massimo giornaliero di 2,42 euro senza ulteriore specificazioni con riguardo all'entità della prestazione. Nel sottolineare inoltre che la tariffa giornaliera per le intercettazioni ambientali ammonta a ben 75 euro, in considerazione dell'entità della spesa complessiva, chiede di disporre di dati aggregati per singolo distretto e per singolo tribunale, al fine di comprendere se si tratti di un fenomeno «a macchia di leopardo» o se al contrario la distribuzione sia omogenea a livello territoriale. Evidenzia inoltre l'esigenza di conoscere a quanto ammonti il costo del ricorso al captatore informatico, cosiddetto trojan, nell'ambito della spesa complessiva per le intercettazioni ambientali, rammentando di aver già avanzato la richiesta di acquisire tali dati dal competente dipartimento del Ministero della giustizia. Da ultimo, pone una questione che, seppur non strettamente attinente al contenuto del provvedimento in esame, è a suo parere meritevole di riflessione, rammentando la recente sentenza con cui la Corte di giustizia dell'Unione europea ha considerato essenziale che l'accesso da parte delle autorità competenti ad un insieme di dati di comunicazioni elettroniche relativi al traffico sia subordinato al controllo preventivo di un giudice e sia giustificato da obiettivi di lotta contro gravi forme di criminalità o di prevenzione di gravi minacce per la sicurezza pubblica. Rileva pertanto la necessità di adeguare a tali indicazioni la disciplina nazionale, recata in particolare dall'articolo 132 del codice della privacy, preannunciando l'intenzione di presentare una proposta emendativa al disegno di legge di delegazione 2019-2020 in corso di esame da parte dell'Assemblea della Camera. Evidenzia in caso contrario il rischio di una disapplicazione della norma interna confliggente con il diritto dell'Unione europea e di una conseguente inutilizzabilità dei contenuti delle eventuali intercettazioni effettuate.

  Mario PERANTONI, presidente, nell'esprimere la convinzione che la sottosegretaria Macina abbia preso nota di tutte le istanze emerse nel corso del dibattito, ritiene che molti degli aspetti sollevati dai colleghi potranno essere chiariti nel corso del concordato ciclo di audizioni, rammentando in particolare che è stata richiesta proprio dal deputato Costa l'audizione del responsabile del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 4 marzo 2021, n. 541, a pagina 22, prima colonna, trentaquattresima riga, la parola «genitori» è sostituita dalle seguenti: «figli conviventi».