CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 marzo 2021
544.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 9 marzo 2021. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 10.55.

DL 2/2021: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.
Esame emendamenti C. 2921 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2921, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 2 del 2021, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentano profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto appare possibile esprimere su di essi nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

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Proposta di Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi.
Esame emendamenti Doc. XXII, n. 37-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati alla proposta di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi (Doc. XXII, n. 37- A).

  Sabrina DE CARLO (M5S), relatrice, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto appare possibile esprimere su di essi nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 11.

SEDE REFERENTE

  Martedì 9 marzo 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 19.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che, per il Gruppo Forza Italia – Berlusconi Presidente, il deputato Francesco Paolo Sisto è sostituito, in quanto componente del Governo, dal deputato Paolo Russo.
  Avverte inoltre che, per il gruppo Movimento 5 Stelle, cessano di far parte della Commissione i deputati Francesco Berti, Fabiana Dadone, Anna Macina e Vincenzo Spadafora e, per il medesimo gruppo, entrano a farne parte le deputate Lucia Azzolina, Sabrina De Carlo e Conny Giordano.

DL 22/2021: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.
C. 2915 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maurizio CATTOI (M5S), relatore, illustrando il contenuto del decreto-legge, che si compone di 12 articoli, suddivisi in 6 capi, rileva come esso istituisca innanzitutto il Ministero della transizione ecologica, che sostituisce il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, accorpando le funzioni di questo con quelle del Ministero dello sviluppo economico in materia di politica energetica e mineraria.
  Viene inoltre mutata la denominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
  È altresì istituito il Ministero del turismo, scorporando le funzioni in materia di turismo dal Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo, per trasferirle ad un dicastero ad hoc. Viene così aumentato il numero complessivo dei ministeri da 14 a 15. Di conseguenza viene modificata la denominazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura.
  In particolare, l'articolo 1 modifica l'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che disciplina l'organizzazione del Governo, e specificatamente il comma 1, che reca l'elenco dei ministeri, e il comma 4-bis, che fissa il numero massimo dei ministeri e dei membri complessivi dei Governo.
  Nel dettaglio, il comma 1, lettera a) dell'articolo 1 interviene sull'elenco dei ministeri.
  In primo luogo il numero 1) della lettera a) sostituisce la denominazione del Ministero Pag. 18 dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con quella di Ministero della transizione ecologica (disciplinato dai successivi articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge, che prevedono, tra l'altro, il trasferimento al nuovo dicastero delle funzioni in materia di politica energetica e mineraria nazionale esercitate dal Ministero dello sviluppo economico).
  Il numero 2) muta la denominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, la cui denominazione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge, sostituisce la precedente.
  Il numero 3) modifica la denominazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura.
  Tale modifica è conseguenziale allo scorporo delle funzioni in materia di turismo che sono attribuite ad un nuovo dicastero denominato Ministero del turismo (disciplinato dall'articolo 6 del decreto-legge).
  A tal fine, il numero 4) aggiunge all'elenco dei ministeri il Ministero del turismo, disciplinato dall'articolo 7 del decreto-legge.
  La lettera b) del comma 1, di conseguenza, modifica l'articolo 2, comma 4-bis del decreto legislativo n. 300 del 1999, elevando da 14 a 15 il numero massimo dei ministeri, a seguito dell'istituzione del dicastero del Turismo.
  Resta fermo a 65 il numero massimo complessivo dei membri del Governo (Presidente del Consiglio, ministri, viceministri e sottosegretari) stabilito dal medesimo articolo 2, comma 4-bis.
  Ricorda che, in attuazione a quanto disposto dal decreto-legge il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, con proprio decreto, ha nominato il professor Roberto Cingolani Ministro della transizione ecologica, il professor Enrico Giovannini Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, l'onorevole Dario Franceschini Ministro della cultura e l'onorevole Massimo Garavaglia Ministro del turismo (DPR 2 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2021, n. 54).
  L'articolo 2 disciplina la trasformazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica (MiTE).
  In particolare, il comma 1 dispone la ridenominazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) in «Ministero della transizione ecologica» (MiTE).
  Il comma 2 modifica il decreto legislativo n. 300 del 1999, prevedendo il trasferimento delle competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di politica energetica al Ministero della transizione ecologica.
  In dettaglio il comma 2, lettera a), modifica conseguentemente le competenze del Ministero dello sviluppo economico indicate all'articolo 28, commi 1e 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999.
  Il numero 1) della predetta lettera a) sopprime le competenze del MISE che riguardano:

   definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti;

   rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti comunitari nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Regioni;

   attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema;

   individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione;

   politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere;

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   ricerca e coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche;

   normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia;

   vigilanza su enti strumentali e collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche, nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica.

  Il numero 2) della lettera a), con riferimento alle attività di studio del MISE, sopprime il riferimento alla «rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria».
  Le competenze di cui ai numeri 1) e 2) sono elencate tra quelle del nuovo Ministero con le modifiche apportate dalla lettera d) dello stesso comma 2.
  La lettera c) del comma 2 riscrive la rubrica del Capo VIII del Titolo IV del decreto legislativo n. 300 del 1999, intitolata «Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» al fine di far riferimento alla nuova denominazione assunta dal Ministero, vale a dire quella di Ministero della transizione ecologica.
  La lettera d) reca modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 300 del 1999 che, nel testo previgente, disciplinava l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'ambiente.
  In particolare, il numero 1) della lettera d) modifica il comma 1 dell'articolo 35 citato del decreto legislativo n. 300, ove si dispone l'istituzione del Ministero dell'ambiente, al fine di disporre l'istituzione del Ministero della transizione ecologica.
  Il numero 2) della lettera d) invece riscrive integralmente il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 300 – che nel testo previgente disciplinava le funzioni e i compiti del Ministero dell'ambiente – al fine di individuare le funzioni e i compiti del nuovo Ministero della transizione ecologica.
  A differenza del testo previgente, che attribuiva al Ministero dell'ambiente le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, il nuovo testo previsto dalla lettera d) dispone che al Ministero della transizione ecologica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato:

   relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema.

  Segnala al riguardo come, rispetto al testo previgente, venga aggiunta la parola «valorizzazione».
  La riscrittura operata dall'articolo 2 interviene inoltre sull'elenco delle materie attribuite alla competenza del Ministero. Come sottolineato anche dalla relazione illustrativa del disegno di legge, segnala come, rispetto al testo previgente, i nuovi ambiti di intervento concernenti le nuove competenze attribuite al MiTE siano indicati alle lettere b), c), d) del nuovo testo dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 300, mentre le lettere a), e), f), g), h), i), l) ed m) riprendono i compiti già attribuiti al Ministero dell'ambiente, con la sola differenza (tralasciando differenze di carattere più formale che sostanziale) che alla lettera e) si fa espresso riferimento al riuso e riciclo dei rifiuti, nonché all'economia circolare, mentre alla lettera i) viene precisata la competenza del MiTE anche per la bonifica dei cosiddetti «siti orfani».
  Con riferimento alla lettera b) del nuovo testo del comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 300, nota come in esso siano traslate le disposizioni che nel testo previgente erano collocate nell'articolo 28 del medesimo decreto legislativo n. 300 e relative alle funzioni del Ministero dello sviluppo economico e che ora sono soppresse dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo. Pag. 20
  Segnala inoltre come la medesima lettera b) attribuisca al MiTE anche le competenze su:

   «sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi»: con riferimento a tale materia, la disciplina è essenzialmente contenuta nel decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, che, da un lato, aveva istituito come autorità di regolamentazione l'«Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN)» e, dall'altro, prevede l'adozione di un programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute, la Conferenza unificata e l'autorità di regolamentazione competente. Ora le competenze governative vengono concentrate nel Ministero per la transizione ecologica;

   «agro-energie»: sul punto, ricorda che – recependo le direttive comunitarie in materia, l'articolo 2-quater del decreto-legge n. 2 del 2006, prevede obblighi di immissione in consumo di quote percentuali di quote di biocarburanti, rapportate al consumo di carburanti diesel e benzina.

  Con riferimento alla lettera c) del nuovo testo del comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 300, fa presente che le competenze in materia di combustibili alternativi e delle reti per la ricarica dei veicoli elettrici sembrano definire in maniera più puntuale quanto già previsto dal regolamento di organizzazione del MiSE (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 93/2019); segnala, al riguardo, la novità costituita dalla «finanza climatica», espressione fin qui non usata a livello legislativo, ma usata a livello internazionale (ad esempio l'OCSE a novembre 2020 ha pubblicato un proprio report dedicato alla materia – Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2013-18).
  Relativamente alla qualità dell'aria e alle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici contemplate dalla nuova lettera c) del nuovo testo del comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 300, nonché alla pianificazione in materia di emissioni nei diversi settori dell'attività economica, ivi compreso quello dei trasporti, contemplata dalla lettera d), segnala come si tratti di una enunciazione più chiara e precisa di funzioni già svolte dal Ministero dell'ambiente in base a quanto disposto dal regolamento di organizzazione del MATTM (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 97/2019).
  La relazione illustrativa rimarca anche la novità prevista alla lettera d), in forza del quale al Ministero della transizione ecologica sono attribuiti compiti di pianificazione in materia di emissioni nei diversi settori dell'attività economica, ivi compreso il settore dei trasporti.
  La lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 modifica e integra il testo dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 300 del 1999, al fine di prevedere:

   che i dipartimenti in cui è articolato il Ministero possono essere non più di 3, aumentando quindi di una unità il limite previsto dal testo previgente;

   l'introduzione di un limite (pari a 10) anche per il numero delle direzioni generali del MiTE.

  Il comma 3 prevede che le nuove denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le precedenti denominazioni «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
  Il comma 4 dispone il subentro del Ministero della transizione ecologica al Ministero dello sviluppo economico con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300, che come, sopra ricordato, è stata riformulata per trasferire al nuovo Ministero Pag. 21 le competenze del MISE, come descritte nell'articolo 28 del medesimo decreto legislativo, ora sono soppresse dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge.
  Il comma 5 novella il secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 174-bis, nonché l'alinea del comma 1 dell'articolo 828 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, al fine di modificare l'attuale denominazione del «Comando carabinieri per la tutela ambientale» nella nuova nomenclatura «Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica».
  A tale cambiamento di denominazione non sembra conseguire, allo stato, un mutamento delle competenze del Comando medesimo.
  Il comma 6 reca una norma che prevede l'obbligo di adeguamento – entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto – dello statuto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile- ENEA, al fine di prevedere il passaggio dell'azione di vigilanza al Ministero della transizione ecologica.
  Il comma 7 precisa che nell'ambito delle competenze che passano dal MiSE al MiTE rientrano:

   a) le competenze a qualunque titolo inerenti all'attività delle società operanti nei settori di riferimento, tra i quali rientrano, come specificato nella relazione illustrativa, quelli a qualunque titolo afferenti all'attività della SO.G.I.N. (Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni), ivi compreso il potere di emanare indirizzi nei confronti della società;

   b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti di GSE s.p.a. – Gestore Servizi Energetici, la società (interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) individuata dallo Stato italiano per perseguire e conseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale, nei due pilastri delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.
   Per coprire gli oneri connessi all'aumento di una direzione generale, disposta dalla lettera e) del comma 2), il comma 8 autorizza la spesa di 249.000 euro per l'anno 2021 e di 332.000 euro a decorrere dal 2022.
   L'articolo 3 disciplina, ai commi da 1 a 3, il trasferimento al Ministero della transizione ecologica della Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico, incluse le risorse umane, strumentali e finanziarie, e la gestione dei residui, per l'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di politica energetica e mineraria nazionale, individuando, altresì, la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della transizione ecologica.
   Ai sensi del comma 4 con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono individuate le risorse umane e strumentali da trasferire dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica.
   I commi 4 e 5 stabiliscono, inoltre, misure riguardanti la corresponsione del trattamento economico del personale non dirigenziale trasferito al Ministero della transizione ecologica. In particolare, al personale non dirigenziale, trasferito ai sensi dell'articolo, si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile, pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione di destinazione.
   Al comma 5 si prevede altresì che – fino alla data di adozione del decreto del MEF relativo alla gestione finanziaria delle funzioni trasferite di cui al comma 6 dell'articolo 3 – il MISE provvede alla Pag. 22corresponsione del trattamento economico spettante al personale trasferito al MITE.
   Ai sensi del comma 6, fino alla data di trasferimento del personale individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero della transizione ecologica è consentito, per lo svolgimento delle funzioni trasferite, di avvalersi delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico. Fino alla medesima data, la gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal MISE.
   Il comma 7 istituisce, transitoriamente, presso il Ministero della transizione ecologica, il Dipartimento per l'energia e il clima, in cui confluiscono le due Direzioni generali trasferite dal Ministero dello sviluppo economico e la Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria, già istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
   Il comma 8 prevede, altresì, l'applicazione transitoria del vigente regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare e detta norme riguardanti il personale appartenente ai ruoli dirigenziali di amministrazioni centrali diverse dal Ministero dello sviluppo economico, titolare di incarichi dirigenziali nell'ambito delle direzioni generali, trasferite al Ministero della transizione ecologica.
   Il comma 9 reca disposizioni in materia di controllo della regolarità amministrativa e contabile, attribuito al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.
   L'articolo 4, comma 1, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione.
   Il comma 2 stabilisce la composizione del Comitato, che è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica. Lo compongono il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (come ridefinito dal presente decreto-legge), il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Al Comitato partecipano, altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.
   Ai sensi del comma 3, il CITE approva, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Piano per la transizione ecologica – sul quale, ai sensi del comma 4, è acquisito il parere della Conferenza Unificata – al fine di coordinare le politiche in materia di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, mobilità sostenibile, contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo, risorse idriche e relative infrastrutture, qualità dell'aria ed economia circolare.
   Il comma 5 affida al CITE la funzione di deliberare sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge n. 221 del 2015 (cosiddetto «collegato ambientale»), che disciplina il «Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli».
   Segnala come la formulazione del comma 5 preveda che il Comitato deliberi «sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi» (cosiddetti SAD), i quali, nella definizione più ampia fornita dalla legge, attengono a incentivi e agevolazioni, nonché esenzioni da tributi, che risultano normati da norme legislative.
   Segnala inoltre come la formulazione del comma non risulti espressamente riferita al Catalogo dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui al citato articolo 68 del collegato ambiente, menzionando i soli SAD.
   In base al comma 6, il Comitato monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in Pag. 23sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.
   Il comma 7 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'istituzione di un Comitato tecnico di supporto del CITE, con il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno e ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti.
   Il comma 8 affida a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, l'adozione del regolamento interno del CITE; la disposizione prevede inoltre che le deliberazioni del CITE sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
   In base al comma 9, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CITE nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
   Il comma 10 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
   Al riguardo segnala come la Relazione illustrativa al decreto-legge riporti che «Restano comunque ferme le funzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)», sebbene tale elemento non sia menzionato nella formulazione testuale della norma.
   L'articolo 5, comma 1, modifica la denominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), sostituendola con la nuova: «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» (MIMS).
   Ricorda in proposito che il Ministro Giovannini ha dichiarato, sia in una nota ministeriale sia nel corso dell'audizione del 2 marzo 2021 presso le Commissioni riunite Trasporti e Ambiente di Camera e Senato, che l'aggettivo in fondo alla nomenclatura del dicastero è «sostenibili», al plurale, con riferimento pertanto sia alle infrastrutture sostenibili che alla mobilità sostenibile e che l'ottica è quella di dare una visione di «sistema», evidenziando inoltre che il cambio di nome «corrisponde a una visione di sviluppo che ci allinea alle attuali politiche europee e ai principi del Next Generation Eu».
   Il comma 2 dispone conseguentemente che le nuove denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» sostituiscano, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
   L'articolo 6, commi 1 e 2, lettere a), b) e c), cambiano l'attuale denominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in «Ministero della cultura», e sopprime le attribuzioni da esso svolte in materia di turismo, novellando a tal fine il decreto legislativo n. 300 del 1999.
   Il comma 2, lettera d), dispone l'istituzione del Ministero del turismo e ne disciplina le relative attribuzioni, introducendo, a tal fine, nel decreto legislativo n. 300 del 1999 gli articoli da 54-bis a 54-quater, che costituiscono un nuovo Capo XII-bis, rubricato «Ministero del Turismo», nell'ambito del Titolo IV relativo a «I Ministeri».
   Al Ministero del turismo sono trasferite le funzioni già esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo.
   Il nuovo articolo 54-bis dispone, al comma 1, l'istituzione del Ministero del turismo cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia, eccettuate quelle attribuite ad altri Ministeri o ad Agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali.
   Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 54-bis al Ministero del turismo sono trasferite le funzioni già esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo. Pag. 24
   L'istituzione di un Ministero dedicato al turismo è motivata, come si legge in premessa al decreto-legge, dall'obiettivo prioritario di rilanciare il relativo settore fortemente inciso dall'emergenza da COVID-19.
   Il nuovo articolo 54-ter disciplina le seguenti aree funzionali del Ministero: curare la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – MAECI.
   Il Ministero cura altresì i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche e con le associazioni dei consumatori.
   Il nuovo articolo 54-quater disciplina, al comma 1, l'articolazione del Ministero, prevedendo in tale ambito che gli uffici dirigenziali generali, coordinati da un Segretario generale, sono pari a 4, ivi incluso quest'ultimo.
   Ricorda, in proposito, che l'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999 dispone che l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge n. 400 del 1988.
   Pertanto, la disposizione, diversamente da quanto dispone in via generale il decreto legislativo n. 300, fissa direttamente con fonte primaria, per il Ministero del turismo, il numero esatto degli uffici dirigenziali generali.
   Il comma 2 del nuovo articolo 54-quater novella il decreto legislativo n. 300 del 1999 e modifica:

   alla lettera a), la rubrica del Titolo IV del Capo XII, inserendo la nuova denominazione «Ministero della cultura»;

   alla lettera b), l'articolo 52, comma 1, relativo alle attribuzioni del Dicastero, sopprimendo il riferimento al turismo;

   alla lettera c), l'articolo 53, comma 1, sopprimendo il secondo periodo sui compiti del Ministero in materia di politiche turistiche nazionali.

  Il comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettera d), capoverso «Art. 54-quater», autorizzando a tale fine la spesa di euro 441.750 per l'anno 2021 e di euro 883.500 annui a decorrere dall'anno 2022.
  Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge – per quanto qui di interesse – sostituisce le denominazioni «Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» con le nuove denominazioni «Ministro della cultura» e «Ministero della cultura», ad ogni effetto e ovunque presenti.
  Il comma 4 incrementa di 692.000 euro annui a decorrere dal 2021 le risorse destinate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministero della cultura, di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2019. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 11.
  L'articolo 7, al comma 1, dispone il trasferimento al Ministero del turismo delle risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, destinate all'esercizio delle funzioni allo stesso Ministero riconosciute dall'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 300 del 1999, come inserito dall'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto-legge.
  Ai sensi del comma 2, entro il 31 maggio 2021 (novanta giorni dalla data di Pag. 25entrata in vigore del decreto-legge), la Direzione generale del turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è soppressa e i relativi posti di un dirigente di livello generale e di tre dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero del turismo.
  Tuttavia, la disposizione aggiunge che la dotazione organica dirigenziale del Ministero della cultura resta determinata in un numero di 192 posizioni di livello non generale e – in base all'articolo 54 del decreto legislativo n. 300 del 1999 – in massimo 27 posizioni di livello dirigenziale generale.
  A tal fine, il comma 2 autorizza la spesa di euro 337.500 per l'anno 2021 e di euro 675.000 annui a decorrere dall'anno 2022.
  Quanto alla dotazione organica del personale del Ministero del turismo, essa è definita dal comma 3, che rinvia alla Tabella A, seconda colonna, allegata al decreto (la predetta dotazione è pari a 150 unità, di cui 4 dirigenti di livello generale e 16 dirigenti di livello non generale).
  Al riguardo ricorda che l'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999 dispone che la dotazione organica dei Ministeri sia stabilita con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988. Pertanto, la disposizione, diversamente da quanto prevede in via generale il citato decreto legislativo n. 300 del 1999, fissa direttamente con fonte primaria la dotazione organica del Ministero del turismo.
  Ai sensi del comma 4 – ferma l'operatività del Segretariato generale mediante due uffici dirigenziali non generali – le competenti articolazioni amministrative del Ministero del turismo perseguono le seguenti missioni:

   a) reclutamento e gestione del personale; relazioni sindacali; gestione del bilancio; acquisizione di beni e servizi; supporto tecnologico ed informatico; adempimenti in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, e in materia di trasparenza e anticorruzione;

   b) attuazione del piano strategico e rapporti con le Regioni e le autonomie territoriali; attuazione di piani di sviluppo delle politiche turistiche nazionali; gestione delle relazioni con l'Unione europea e internazionali; coordinamento e integrazione dei programmi operativi nazionali e di quelli regionali;

   c) promozione turistica; attuazione delle misure di sostegno agli operatori del settore; programmazione e gestione degli interventi finanziati mediante fondi strutturali; promozione di investimenti di competenza; assistenza e tutela dei turisti; supporto e vigilanza nei confronti degli enti vigilati dal Ministero.

  Il comma 5 dispone il trasferimento al Ministero del turismo, entro il 31 maggio 2021 (novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge), delle risorse umane assegnate presso la Direzione generale del turismo del MIBACT, individuate nella Tabella A, prima colonna, in servizio alla data del 13 febbraio 2021, con le connesse risorse strumentali e finanziarie.
  Le unità della Direzione generale del turismo del MIBACT attualmente in servizio sono 27, delle quali 21 di personale non dirigenziale (13 di Area II e 8 di Area III). A tali unità, come precisa la relazione tecnica, si aggiungono 2 unità con provvedimento di distacco presso altre amministrazioni. Il trasferimento riguarda il personale del MIBACT a tempo indeterminato, compreso quello in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, entro i limiti stabiliti dai rispettivi contratti già stipulati. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero del turismo.
  La dotazione organica del Ministero della cultura e le relative facoltà di assunzioni sono conseguentemente ridotte Pag. 26in misura corrispondente alla dotazione organica del personale non dirigenziale di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 13 gennaio 2021 per la parte attribuita alla Direzione generale del turismo. Come precisato dalla relazione tecnica, la riduzione è relativa a 40 unità di area II e 42 unità di area III.
  Ai sensi del comma 6, al personale con qualifiche non dirigenziali trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, stabilito nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente. Al personale delle qualifiche non dirigenziali è riconosciuta l'indennità di amministrazione prevista per i dipendenti del Ministero della cultura.
  Il comma 8, terzo periodo, dispone che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che provvede ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti a dare attuazione al trasferimento di competenze e risorse al Ministero del turismo, debba essere adottato entro il 31 maggio 2021 (novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge).
  Il medesimo comma 8, al secondo periodo stabilisce che, fino all'adozione dell'appena richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alla gestione delle risorse finanziarie relative alla materia del turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, provvede il Ministero della cultura.
  Inoltre il comma 8, al primo periodo prevede che, sempre fino all'adozione del medesimo decreto, il Ministero del turismo si avvale, per lo svolgimento delle funzioni, delle competenti strutture e delle relative dotazioni organiche del Ministero della cultura.
  Ai sensi del comma 7, primo periodo, fino alla data di adozione del predetto decreto il Ministero della cultura è competente a corrispondere il trattamento economico spettante al personale trasferito.
  Il medesimo comma 7 prevede altresì, al secondo periodo, che, a decorrere dalla data di adozione del predetto decreto, le risorse finanziarie destinate al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico di cui al Fondo risorse decentrate.
  In base al comma 9, sempre a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, i rapporti giuridici attivi e passivi, già facenti capo al MIBACT, in materia di turismo transitano in capo al Ministero del turismo.
  Il comma 8, quarto periodo, inoltre, consente, nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, che lo stesso possa avvalersi, nei limiti strettamente indispensabili per assicurare la funzionalità del Ministero, delle risorse strumentali e di personale dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  In base al comma 10, in fase di prima applicazione, in assenza del regolamento di organizzazione del Ministero, per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, al Ministero del turismo si applica il regolamento di organizzazione del MIBACT, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169.
  Ai sensi del comma 11, nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del turismo, e nell'ambito del contingente di personale del Ministero (di cui al comma 3), il contingente di tali uffici di diretta collaborazione è stabilito in 30 unità e, in aggiunta, il Ministro può procedere immediatamente alla nomina dei responsabili dei predetti uffici. A tali fini, è autorizzata la spesa di 1,667 milioni per l'anno 2021 e di euro 2 Pag. 27milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  La relazione illustrativa precisa che il contingente degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della cultura resta fissato in 100 unità, oltre ad un massimo di 20 consiglieri a supporto del Ministro, di cui almeno 5 a titolo gratuito. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri interessati, l'Organismo indipendente di valutazione – previsto dall'articolo 11 del Regolamento di organizzazione del MIBACT – opera sia per il Ministero del turismo sia per il Ministero della cultura.
  Il comma 12 autorizza il Ministero del turismo ad assumere a tempo indeterminato fino a 107 unità di personale non dirigenziale, di cui 94 di area terza e 13 di area seconda, e fino a 13 unità di personale dirigenziale di livello non generale, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche, o l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici di altre pubbliche amministrazioni in corso di validità, o mediante procedure di mobilità, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  Nelle more dell'assunzione del personale, il Ministero può avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale delle istituzioni scolastiche, collocato in posizione di comando, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  Presso il Ministero del turismo, hanno sede e operano il Centro per la promozione del Codice mondiale di etica del turismo, costituito nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del turismo, e il Comitato permanente per la promozione del turismo di cui all'articolo 58 del decreto legislativo n. 79 del 2011 (Codice del turismo). Il Ministero supporta l'attività di tali organismi.
  Ai sensi del comma 13, i titolari di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione generale del turismo del MIBACT, appartenenti ai ruoli dirigenziali di altre amministrazioni e trasferiti al Ministero per il turismo, possono optare per il transito nel ruolo di quest'ultimo Ministero.
  Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale, nell'anno 2021, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale, i limiti percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, rispettivamente fino al 50 e al 30 per cento. I predetti limiti riguardano il conferimento di incarichi dirigenziali a persone esterne all'amministrazione. Gli incarichi dirigenziali di livello non generale cessano all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del Ministero per il turismo, dei vincitori delle predette procedure concorsuali.
  Ai sensi del comma 14, le funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sugli atti adottati dal Ministero del turismo, nella fase di prima applicazione, sono svolte dagli uffici competenti in base alla normativa vigente in materia alla data del 2 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge). Entro il 31 dicembre 2021, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del Ministero del turismo, è istituito un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale nell'ambito della Ragioneria generale dello Stato. Per le predette finalità sono, altresì, istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale e il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in deroga ai vigenti limiti assunzionali due unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero della cultura continuano Pag. 28 ad essere svolte dal relativo Ufficio centrale di bilancio.
  A tali fini, viene autorizzata la spesa di 483.000 euro per l'anno 2021 e di 966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  Ai sensi del comma 15, per le spese di locazione è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di euro 2 milioni di euro dall'anno 2022.
  In base al comma 16, per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di 290.000 euro per l'anno 2021 e di euro 456.100 euro dall'anno 2022.
  Ai sensi del comma 17, entro il 31 maggio 2021 (novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge), deve essere modificato lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo al fine di armonizzarlo con il nuovo assetto istituzionale e con i compiti del Ministro del turismo, nonché per assicurare un adeguato coinvolgimento delle Regioni e delle autonomie territoriali.
  L'articolo 8, comma 1, dispone circa le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, novellando l'articolo 5 della legge n. 400 del 1988, concernente in via generale le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri.
  In tale ambito la novella inserisce la previsione secondo cui il Presidente del Consiglio promuova, indirizzi, coordini l'azione del Governo nelle seguenti materie:

   innovazione tecnologica;

   attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea;

   strategia italiana per la banda ultra-larga;

   digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese;

   trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e privato;

   accesso dei servizi in rete;

   connettività;

   infrastrutture digitali materiali e immateriali;

   strategia nazionale dei dati pubblici.

  Il comma 2 – ferme restando, secondo quanto dispone espressamente il comma 8, le competenze e le funzioni attribuite dalla legge in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale – istituisce il Comitato interministeriale per la transizione digitale, il quale costituisce sede di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni competenti in via ordinaria.
  Sono in ogni caso ricomprese prioritariamente nelle materie di competenza del Comitato le attività di coordinamento e monitoraggio circa l'attuazione delle iniziative relative:

   alla strategia nazionale italiana per la banda ultra-larga e alle reti di comunicazione elettronica satellitari, terrestri mobili e fisse;

   al fascicolo sanitario elettronico e alla piattaforma dati sanitari;

   alle iniziative per lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie emergenti dell'intelligenza artificiale, dell'internet delle cose (IoT) e della blockchain.

  Il comma 6 specifica le funzioni del Comitato, le quali consistono, ferme restando le ordinarie competenze delle pubbliche amministrazioni sulle attività di attuazione dei singoli progetti:

   nell'esame di linee strategiche, attività e progetti di innovazione tecnologica e transizione digitale di ciascuna amministrazione, «anche per valorizzarli e metterli in connessione tra loro in modo da realizzare efficaci azioni sinergiche»;

Pag. 29

   nell'esame di modalità esecutive più idonee a fini realizzativi;

   nel monitoraggio delle azioni e dei progetti in corso, onde verificare lo stato di attuazione delle attività, individuare eventuali disfunzioni o criticità, elaborare possibili soluzioni e iniziative.

  La composizione e le modalità di funzionamento del Comitato sono disciplinate dai commi 3, 4 e 5.

  Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominato, ed è composto, ai sensi del comma 3, da:

   il Ministro per la pubblica amministrazione, ove nominato;

   il Ministro dell'economia e delle finanze;

   il Ministro della giustizia;

   il Ministro dello sviluppo economico;

   il Ministro della salute.

  Al Comitato partecipano altresì gli altri Ministri (o loro delegati) aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.
  In base al comma 4, quando il Comitato tratti materie d'interesse delle regioni e province autonome, alle sue riunioni prendono parte il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato, così come partecipano, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI).
  Ai sensi del comma 5, il Presidente del Comitato (ossia il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominato) lo convoca, ne determina l'ordine del giorno, ne definisce le modalità di funzionamento e ne cura, anche per il tramite di una segreteria tecnico-amministrativa, le attività propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei lavori e all'attuazione delle delibere. La disposizione specifica inoltre che il Comitato garantisce adeguata pubblicità ai propri lavori.
  Il comma 7 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una segreteria tecnico-amministrativa del Comitato, con compiti di supporto e collaborazione, per la preparazione e lo svolgimento dei lavori e per il compimento delle attività di attuazione delle deliberazioni del Comitato. Ai lavori della segreteria tecnico-amministrativa possono essere chiamati a partecipare (a titolo gratuito) rappresentanti delle pubbliche amministrazioni le quali partecipino al Comitato.
  La predetta segreteria tecnico amministrativa trae il proprio personale all'interno del contingente previsto dal comma 9, il quale prevede che presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – più precisamente, presso la struttura di questa competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale – operi un contingente composto da:

   esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica e digitale, i quali possono essere anche estranei alla pubblica amministrazione e sono nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente del Consiglio (come previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, cui la disposizione rinvia);

   unità di personale non dirigenziale, collocato in posizione di fuori ruolo o comando (o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza), proveniente da pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001), con esclusione del personale delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze di polizia. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di collocamento Pag. 30 fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta (secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, cui la disposizione rinvia).

  Il numero degli esperti e delle unità di personale non dirigenziale non è predeterminato dalla disposizione, la quale pone una complessiva autorizzazione di spesa nel limite di 2,2 milioni per il 2021 e di 3,2 milioni dal 2022.
  La determinazione numerica di esperti e personale non dirigenziale è rimessa dunque – secondo quanto previsto dal comma 10 – a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ferma restando la complessiva autorizzazione di spesa nonché, aggiunge la disposizione, un massimale di compenso individuale di 90.000 euro (al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione).
  Il comma 11 dispone un incremento di 15 unità del contingente previsto (per 7 unità) dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge n. 162 del 2019. Il limite massimo di spesa previsto a tal fine è di 600.000 euro annui, a decorrere dal 2021.
  L'articolo 9, comma 1, sostituendo il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 285 del 1997, pone in capo al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro delegato per la famiglia, le funzioni di competenza statale in materia di Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, precedentemente gestito e ripartito dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  Più precisamente, la norma dispone che il Fondo sia ripartito con decreto del Presidente del Consiglio, ovvero del Ministro delegato per la famiglia, emanato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia, e con il Ministro delegato per le pari opportunità, sentite la Conferenza Stato-regioni nonché le Commissioni parlamentari competenti.
  Come evidenziato dalla Relazione illustrativa del disegno di legge, la norma è finalizzata a rendere coerente la titolarità del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza rispetto alle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche di infanzia e adolescenza attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro delegato per la famiglia, dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 86 del 2018. La Relazione, inoltre, osserva che tale intervento consente di provvedere direttamente al finanziamento della Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza, prevista dall'articolo 11 della medesima legge n. 285 del 1997, la cui organizzazione e i relativi oneri sono attualmente già posti in carico al Dipartimento per le politiche della famiglia.
  Conseguentemente, il comma 2, modificando l'articolo 1, comma 1258, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), prevede che le somme impegnate, ma non liquidate, entro la chiusura dell'esercizio finanziario per gli interventi in favore dei comuni riservatari destinatari degli interventi del Fondo siano conservate per cinque anni nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri (precedentemente nella dotazione dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale).
  Il comma 3 sopprime l'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2), del decreto – legge n. 86 del 2018, che rimetteva alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni di espressione del concerto in materia di Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.
  L'articolo 10 stabilisce che entro il 30 giugno 2021 i regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 (nonché dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999), che prevede regolamenti governativi di delegificazione. Tali procedure semplificate di riorganizzazione coinvolgono tutti i dicasteri interessati dalle modifiche introdotte con il decreto-legge, ovvero dal medesimo istituiti.
  Per quanto concerne il procedimento di adozione dei decreto del Presidente del Pag. 31Consiglio dei ministri di riorganizzazione «semplificati», la disposizione richiede la proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché la delibera da parte del Consiglio dei ministri.
  La disposizione esplicita altresì che il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere sui decreti di riorganizzazione il parere del Consiglio di Stato, che pertanto non risulta obbligatorio, come nel caso dei regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988.
  Diversamente dalla procedura prevista per il decreto del Presidente della Repubblica di organizzazione dei Ministeri, di cui al citato comma 4-bis dell'articolo 17 della legge n. 400, per il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in questione non è previsto il parere delle Commissioni parlamentari.
  Ancorché non richiamato esplicitamente, sui medesimi decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è previsto il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, in virtù della norma generale che estende tale controllo a tutti i provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri (articolo 3, comma 1, della legge n. 20 del 1994).
  L'autorizzazione ad aggiornare l'organizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha carattere temporaneo. Secondo la lettera della disposizione tale facoltà è infatti ammessa, per tutte le amministrazioni interessate e ai fini di quanto disposto dal decreto-legge in esame, fino al 30 giugno 2021. Anche nei casi in cui negli ultimi anni il legislatore ha fatto ricorso, in deroga alle procedure ordinarie, a modalità di semplificazione e accelerazione dei processi di riorganizzazione ministeriale, prevedendo l'adozione di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in luogo dei regolamenti di delegificazione in occasione di complessivi riordini degli assetti ministeriali o di singoli dicasteri, tali modalità sono state sempre autorizzate in via transitoria.
  L'articolo 11 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri finanziari determinati dal provvedimento, che il comma 1 quantifica in 9.218.199 euro per l'anno 2021 e in 15.931.382 euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  Tali oneri, costituiti in gran parte dalle maggiori spese di personale connesse alle esigenze del nuovo assetto dei Ministeri, derivano in particolare dalle seguenti disposizioni:

   articolo 2, comma 8: maggiori spese connesse alla istituzione del Capo dipartimento del nuovo Ministero della transizione ecologica;

   articolo 3, commi 7 e 9: incremento del contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della transizione ecologica, e del personale del MEF per l'Ufficio centrale di bilancio destinato alle funzioni di controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti adottati dal medesimo Ministero;

   articolo 6, commi 4 e 5: esigenze finanziarie degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero della cultura e degli Uffici di direzione generale del Ministero del turismo;

   articolo 7, commi 2, 11, 12, 14, 15 e 16: assunzioni di personale per le competenze e l'assetto organizzativo del Ministero del turismo;

   articolo 8, commi 9 e 11: assunzione di un contingente di esperti di elevata competenza, ovvero di personale non dirigenziale, in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale.

  Alla copertura dei predetti oneri si provvede:

   quanto a 3.646.449 euro per l'anno 2021 e 5.100.897 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente Pag. 32utilizzo del Fondo speciale di parte corrente;

   quanto a 5.571.750 euro per l'anno 2021 e 10.830.485 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

  Il comma 2 stabilisce che – fatta eccezione per gli articoli elencati al comma 1, di cui si fornisce apposita copertura finanziaria – all'attuazione delle ulteriori disposizioni del provvedimento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  L'articolo 12 stabilisce l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale: il decreto-legge è dunque vigente dal 2 marzo 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 19.10.