CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 marzo 2021
541.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 9 MARZO 2021

Pag. 17

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 4 marzo 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL 2/2021: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.
C. 2921 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, coglie l'occasione per salutare la nuova sottosegretaria di Stato alla giustizia, Anna Macina, alla quale augura buon lavoro in una prospettiva di reciproca collaborazione.
  Ricorda quindi che la Commissione sarà chiamata ad esprimere il prescritto parere nella seduta in corso.
  Passa dunque ad illustrare, in qualità di relatore, il provvedimento in esame, ricordando che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere alla Commissione Affari Sociali, sul disegno di legge C. 2921, di conversione in legge del decreto-legge n. 2 del 2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», trasmesso dal Senato.
  Rammenta che il citato decreto-legge si pone in rapporto di successione e consequenziarietà rispetto ad una serie normativa costituita dai decreti-legge 2 dicembre 2020, n. 158, 18 dicembre 2020, n. 172; 5 gennaio 2021, n. 1. Questi, che si iscrivono, a loro volta, in una più complessa sequenza di atti normativi, con i quali è stata affrontata l'epidemia da Covid-19, hanno posto da ultimo misure restrittive ai fini di contenimento della stessa epidemia innanzi alla sua recrudescenza emersa nell'autunno del 2020.
  Prima di illustrare i contenuti del decreto-legge in esame, fa presente che l'articolo Pag. 18 1 del disegno di legge di conversione prevede, con una modifica approvata nel corso dell'esame al Senato, l'abrogazione dei decreti-legge 12 febbraio 2021, n. 12 (il cui contenuto non è stato riprodotto nel decreto-legge in esame avendo esaurito i suoi effetti, che si sostanziavano nella proroga della disciplina del blocco della mobilità interregionale fino al 25 febbraio 2021) e 23 febbraio 2021, n. 15 ( il cui contenuto è confluito nel testo, all'articolo 1, commi 3, 4-bis, 4-ter e capoverso comma 16-septies del comma 5). L'articolo 1 del disegno di legge di conversione dispone al contempo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi nella vigenza dei citati decreti-legge.
  Nel passare, quindi, ai contenuti del decreto-legge, modificato dal Senato, e rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una più approfondita analisi, fa presente che si soffermerà esclusivamente sulle parti di competenza della Commissione Giustizia. Segnala quindi che il provvedimento, all'articolo 1, reca ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento e la diffusione del Covid-19. In particolare, tale articolo: differisce al 30 aprile 2021 il termine (innanzi del 31 gennaio) per l'applicabilità delle misure restrittive enumerate dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché delle ulteriori misure circa spostamenti, riunioni, svolgimento delle attività economiche, dettate dal decreto-legge n. 33 del 2020 (commi 1 e 2); disciplina per il periodo 16 gennaio-27 marzo 2021 l'applicazione del divieto di spostamento tra regioni nonché, all'interno della regione, delle limitazioni e condizioni per gli spostamenti verso abitazioni private abitate e delle limitazioni per gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti, qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale (commi da 3 e 4-ter); amplia la fattispecie del passaggio del territorio regionale dalla «zona gialla» a quella «arancione», e prospetta per converso una zona («bianca») esente dalle limitazioni valevoli per la tipologia di zone («gialle», «arancioni», «rosse») finora individuate, ferma restando l'applicazione di determinati protocolli e misure (comma 5).
  L'articolo 2 prevede che la violazione delle misure di contenimento del contagio previste dall'articolo 1 sia sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stato approvato inoltre un emendamento volto a specificare che la norma si applichi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito in legge dalla legge n. 74 del 2020.In proposito, ricordo che il citato comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 33 del 2020 prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie – che siano accertate in tempo successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 33 che le prevede – siano devoluti allo Stato, qualora si tratti di violazioni accertate da funzionari, ufficiali, agenti dello Stato; siano devoluti agli enti territoriali (regioni, province, comuni), qualora l'accertamento sia effettuato da loro funzionari, ufficiali, agenti. Con riferimento al contenuto dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, fa presente che lo stesso, al comma 1, prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le misure di contenimento previste da decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o da ordinanze del Ministro della salute e da provvedimenti delle regioni, è soggetto alla sanzione amministrava pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro. La sanzione è aumentata fino a un terzo (da 533 a 1.333 euro) se la violazione avviene con l'utilizzo di un veicolo. In base al comma 2 del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni per le violazioni che riguardano specifiche attività ricreative, commerciali o professionali. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre subito la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio, in via cautelare, e per un Pag. 19periodo non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria sarà poi scomputato dalla sanzione accessoria effettivamente irrogata, in sede di esecuzione (comma 4). Ai sensi del successivo comma 5, se l'illecito amministrativo è reiterato, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata (da 800 a 2.000 euro) e la sanzione accessoria interdittiva è applicata nella misura massima (30 giorni). Secondo la formulazione testuale, la sanzione aggravata è prevista «in caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1». La sanzione amministrativa dovrà essere applicata salvo che la violazione delle misure integri gli estremi di un reato; al riguardo la norma esclude espressamente non solo l'applicabilità dell'articolo 650 del codice penale, ma anche di altre contravvenzioni previste per la violazione di misure imposte per ragioni di sanità. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 delinea il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa, specificando che si applicano, per quanto non stabilito dall'articolo in esame, le disposizioni della Sezione I (Principi generali) e II (Applicazione) della legge n. 689 del 1981; è inoltre possibile procedere al pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta in base all'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1 del Codice della strada. Conseguentemente, ferma l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative accessorie, l'illecito si estingue pagando una somma pari al minimo edittale ridotto del 30 per cento (280 euro) entro 5 giorni dalla contestazione ovvero il minimo edittale (400 euro) entro 60 giorni dalla contestazione; la sanzione è irrogata dal prefetto, in caso di violazione delle misure di contenimento disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con ordinanze del Ministro della salute, e dalle autorità regionali. Il comma 6 del articolo 4 del citato decreto-legge n. 19 del 2020, prevedendo che salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell'articolo 260 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dal comma 7 del citato articolo 4, ha introdotto il nuovo reato contravvenzionale di inosservanza della quarantena. Si tratta della violazione del «divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena, applicata dal sindaco quale autorità sanitaria locale, perché risultate positive al virus» (all'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 19 del 2020), che quindi, in base alla novella prevista dal citato comma 7 è punito con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e nell'ammenda da euro 500 ad euro 5.000. Ricorda in proposito che in materia di sanzioni e controlli per le violazioni delle misure di contenimento per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 è intervenuto anche l'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, in base al quale, salvo che il fatto integri un delitto colposo contro la salute pubblica (articolo 452 del codice penale) o comunque un più grave reato, l'inosservanza della quarantena (di cui all'articolo 1, comma 6 del delle stesso decreto-legge n. 33) è punita ai sensi dell'articolo 260 del testo unico delle leggi sanitarie (di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), cioè con l'arresto da 3 a 18 mesi e con l'ammenda da 500 a 5.000 euro, pene così inasprite dall'articolo 4, comma 7, del richiamato decreto-legge n. 19. Riguardo al coordinamento tra le disposizioni del decreto-legge n. 19 e quelle del decreto-legge n. 33, l'articolo 1-bis del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 stabilisce che le disposizioni del primo si applichino nei limiti della loro compatibilità con quanto stabilito dal secondo. Il comma 8 del citato articolo 4, regola i profili di diritto intertemporale, con riguardo alle violazioni delle misure di contenimento legate all'emergenza, commesse nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 6 del 2020 e la sua abrogazione ad opera del decreto-legge in esame. Tale comma 8 prevede che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio). Il richiamo di tali articoli è operato ai fini della Pag. 20disciplina dei procedimenti definiti con sentenza irrevocabile e della trasmissione all'autorità amministrativa competente, da parte dell'autorità giudiziaria, degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi. Inoltre, il rinvio, contenuto nell'articolo 101, all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981 consente, anche per le sanzioni applicate retroattivamente, il pagamento in forma ridotta (somma ridotta di un importo pari ad un terzo del massimo della pena edittale), entro il termine di sessanta giorni. Da ultimo, il comma 9 del richiamato articolo 4 attribuisce la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale militare impiegato nelle misure di contenimento. Il comma 9 prevede, inoltre, che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicuri l'esecuzione delle misure previste dal decreto-legge avvalendosi delle Forze di polizia, del personale delle polizie municipali munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Si stabilisce che il Prefetto assicuri l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro, avvalendosi anche del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, limitatamente alle sue proprie competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
  Rileva poi che l'articolo 3 del decreto-legge in esame definisce alcuni profili dell'attività di vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2 – attività già oggetto di un apposito piano strategico nazionale – prevedendo altresì l'istituzione di una piattaforma informativa nazionale. Più in particolare, i commi 1 e 2 prevedono l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della suddetta piattaforma informativa nazionale, predisposta e gestita da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 – avvalendosi prevalentemente (in modo da assicurare l'immediata operatività della piattaforma) del supporto di società a partecipazione pubblica – al fine di: agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. Nell'ambito di tali funzioni, la piattaforma tratta i dati relativi alle vaccinazioni esclusivamente in forma aggregata; svolgere in regime di sussidiarietà – su richiesta della singola regione o provincia autonoma, nell'ipotesi in cui il sistema informativo vaccinale del medesimo ente territoriale non risulti adeguato a gestire i volumi di dati relativi alle vaccinazioni in oggetto – le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute. Riguardo alle suddette società a partecipazione pubblica, la norma fa riferimento a quelle che siano in grado di assicurare una presenza capillare sul territorio e si prevede che esse prestino il servizio di supporto in oggetto a titolo gratuito. Dal richiamo, posto nel comma 2, all'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, consegue che, nei casi di suddetto svolgimento delle attività in via sussidiaria, il Commissario straordinario e le società di cui il medesimo si avvalga sono qualificati come soggetti responsabili del trattamento agli effetti della disciplina sulla protezione dei dati personali, mentre, come specifica il successivo comma 4, la regione o provincia autonoma resta il soggetto titolare del trattamento medesimo. Riguardo alle menzionate fattispecie di attività ordinaria della piattaforma (non svolte, cioè, in via sussidiaria), esse, come osserva la relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto, non implicano il trattamento di dati personali, ma solo di dati in forma aggregata. Il comma 5 prevede alcuni obblighi di trasmissione da parte delle regioni e delle province autonome anche nell'ipotesi in cui le attività sottostanti siano svolte in via sussidiaria tramite la piattaforma nazionale. Il comma Pag. 216 prevede che i dati personali trattati attraverso la suddetta piattaforma in regime di sussidiarietà, alla data di cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria (anche a carattere transfrontaliero) legate alla diffusione del virus SARS-CoV-2, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021, debbano essere cancellati o resi definitivamente anonimi ovvero restituiti alla regione o provincia autonoma. Il comma 7 stabilisce la trasmissione all'Istituto superiore di sanità dei dati individuali, relativi ai soggetti a cui sia stata somministrata la vaccinazione in esame, contenuti nella suddetta Anagrafe nazionale vaccini. Il comma 8 reca un'autorizzazione di spesa, pari a 966.000 euro per il 2021, per il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica e applicativa dell'Anagrafe nazionale vaccini.
  Ciò premesso, ferma restando la valutazione di rilievi che dovessero emergere nel corso del dibattito che seguirà, formula una proposta di parere favorevole.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) preannuncia l'astensione dei componenti del gruppo di Forza Italia dalla votazione sulla proposta di parere del relatore, per ragioni di metodo prima ancora che di contenuto. Evidenzia infatti la coerenza del suo gruppo, che ha sempre contestato la prassi, adottata anche in questa occasione, in base alla quale si affronta l'emergenza con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e con decreti-legge successivi che assorbono quelli precedenti. Nel rilevare che considerazioni analoghe sono contenute nel parere espresso dal Comitato per la legislazione, quanto al contenuto evidenzia che il provvedimento in esame richiama tra l'altro un nuovo reato contravvenzionale che pone tra l'altro questioni di diritto intertemporale. In conclusione, sulla base dei motivi esposti, ribadisce l'astensione dalla votazione del gruppo di Forza Italia.

  Ciro MASCHIO (FDI), nel rilevare preliminarmente che il provvedimento in esame non configura alcuna discontinuità rispetto al metodo poco corretto assunto dal Governo Conte bis sia sotto il profilo della tempistica sia sotto quello del mancato rispetto del ruolo del Parlamento, sottolinea come il gruppo di Fratelli d'Italia non possa votare in senso favorevole sulla proposta di parere. Nel rinviare alle considerazioni che verranno svolte dalla collega Varchi in sede di dichiarazione di voto, preannuncia le perplessità del proprio gruppo con riguardo al contenuto del provvedimento che, protraendo l'azione politica del Governo precedente, non fornisce alcuna risposta alle esigenze poste in più occasioni nelle sedi parlamentari.

  Cosimo Maria FERRI (IV), nel rivolgere alla sottosegretaria Macina i migliori auguri di buon lavoro, coglie l'occasione per dare il benvenuto al collega Gualtieri, ringraziandolo per il lavoro svolto nei mesi precedenti e per l'attenzione rivolta anche ai temi del fisco e della giustizia. Nell'evidenziare la chiarezza del parere del Comitato per la legislazione, di cui è stato relatore, invita Parlamento e Governo a tenere in considerazione le raccomandazioni in esso contenute con riguardo all'opportunità di ricondurre alla fonte legislativa, eventualmente anche attraverso lo strumento del decreto-legge, la definizione del quadro generale delle misure da applicare nella fase emergenziale, rinviando il loro dettaglio alle ordinanze del Ministro della salute o ad atti non legislativi ed evitando il passaggio intermedio dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Nel richiamare inoltre l'ulteriore sollecitazione ad evitare l'abrogazione o la modifica esplicita di disposizioni di decreti-legge in corso di conversione ad opera di successivi provvedimenti d'urgenza, sottolinea di aver ravvisato importanti segnali di discontinuità nell'andamento dei lavori in seno al Comitato, che si è espresso all'unanimità sul citato parere. Si augura pertanto che le forze di maggioranza si esprimano in senso favorevole sulla proposta di parere del relatore, ritenendo che le pur legittime questioni poste da alcuni colleghi rischino di indebolire l'azione di governo. Richiama infine l'attenzione dei colleghi su un tema relativo alla disuguaglianza tra lavoratori, Pag. 22anche se consapevole della mancanza di competenza della Commissione Giustizia. Sottolinea quindi la mancata proroga da parte del DPCM del 2 marzo scorso delle misure in materia di smart working per quanto riguarda i soggetti disabili. Nell'invitare il Governo, per il tramite della sottosegretaria Macina, ad affrontare la questione, che dovrebbe essere risolta nell'ambito dell'imminente decreto-legge sostegno, ritiene che si possa valutare il riferimento a tali profili problematici anche nel parere della Commissione Giustizia.

  Pierantonio ZANETTIN (FI), nell'associarsi agli auguri di buon lavoro alla sottosegretaria Macina, con la quale la Commissione sarà chiamata a collaborare, tiene preliminarmente a fare una precisazione con riguardo all'intervento di natura politica del collega Maschio. Nel fare presente infatti come non si possa pretendere la discontinuità dell'azione politica in un provvedimento adottato dal precedente Governo, sottolinea che da tale considerazione originano le ragioni dell'astensione del gruppo di Forza Italia, che non faceva parte dell'allora maggioranza. Con riguardo invece alla giusta sollecitazione del collega Ferri, ricorda di aver presentato, in sede di esame del cosiddetto decreto-legge mille proroghe, una proposta emendativa volta a incentivare forme di smart working, oltre che per i soggetti disabili, anche per i lavoratori che abbiano figli conviventi disabili o con sistema immunitario deficitario. Nel rammentare altresì che tale proposta emendativa è stata respinta ed è stata presentato successivamente un ordine del giorno su tale tema sottoscritto da diversi esponenti del suo gruppo, sollecita i colleghi ad affrontare il tema dei soggetti fragili con spirito di collaborazione, al fine di risolvere la questione.

  Manfredi POTENTI (LEGA), nel preannunciare il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal presidente e relatore per ragioni simili a quelle illustrate dai colleghi precedentemente intervenuti, augura ai sottosegretari alla giustizia e alla Ministra Cartabia buon lavoro, sottolineando come la Lega offrirà supporto e collaborazione se ci sarà il proposito di cambiare metodo. In merito sottolinea come la consequenzialità di decreti legge che ha caratterizzato la parte appena trascorsa di legislatura, ha spesso prodotto conseguenze dannose. Invita, quindi, la rappresentante del Governo ad evitare i rischi derivanti dalla successione convulsa di decreti leggi ed evidenzia, a titolo di esempio, come, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 3 del decreto-legge n. 7 del 2021, si sia corso il rischio di sviluppare una pandemia all'interno delle carceri. Segnala, infatti, che il citato decreto-legge, che all'articolo 3 proroga i termini, inizialmente fissati al 31 gennaio 2021, dei regimi straordinari stabiliti dal cosiddetto «decreto ristori» per i condannati ammessi al regime di semilibertà e di licenza, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella giornata di sabato 30 gennaio scorso. Per tale ragione molti detenuti sottoposti a tali regimi straordinari sono dovuti rientrare nelle carceri per alcuni giorni, in attesa del nuovo provvedimento da parte del magistrato di sorveglianza. Ritiene, pertanto, importante, ai fini di una fattiva collaborazione tra le varie forze di Governo, utilizzare in modo puntuale e saggio lo strumento della decretazione d'urgenza.

  Ciro MASCHIO (FDI), nel dichiarare di apprezzare la posizione di astensione del collega Zanettin e del gruppo di Forza Italia in merito al parere testé formulato dal presidente e relatore, precisa che il suo riferimento nel precedente intervento non era limitato al provvedimento in esame, bensì più ampio. Sottolinea, infatti, come il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, che prevede misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19 sostanzialmente identiche a quelle assunte fino ad ora, sia stato adottato dal nuovo Esecutivo.

  Carla GIULIANO (M5S), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo, sottolinea come il Paese si trovi in una situazione di assoluta emergenza e come Pag. 23anche l'attuale Governo abbia dimostrato che gli strumenti da mettere in campo per fronteggiare tale emergenza siano quelli già adottati dal precedente Governo. In questo senso sottolinea quindi come il suo gruppo veda favorevolmente l'azione del nuovo Esecutivo che, con gli strumenti giusti, si sta ponendo in continuità con quanto fatto fino ad ora. Porge quindi il benvenuto alla sottosegretaria Macina ed augura a lei ed a tutti i componenti della Commissione un buon lavoro ed un proficuo percorso condiviso.

  Walter VERINI (PD), nell'associarsi agli auguri non di rito di buon lavoro ai sottosegretari alla giustizia ed alla Ministra Cartabia, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, sottolineando come il Partito democratico condivida la sostanza e la metodologia del provvedimento. Sottolinea come sia legittima la polemica che nel corso dell'ultimo anno, caratterizzato dalla diffusione della pandemia, si è venuta a creare, tuttavia ritiene che la stessa sia per molti aspetti pretestuosa. Evidenzia come l'emergenza, infatti, abbia portato il precedente Governo ad assumere provvedimenti di assoluta urgenza che tuttavia gli allora Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro della Salute non hanno mai mancato di illustrare al Parlamento almeno nelle linee generali. Pur comprendendo i colleghi che vogliono rimarcare con l'astensione la precedente posizione, avrebbe preferito che tutte le forze che sostengono attualmente il Governo esprimessero compatte il loro sostegno al provvedimento. Ciò premesso, sottolinea che il Partito democratico si asterrà da tutti i provvedimenti adottati dal «ministro ombra» Salvini per la fornitura dei vaccini.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel replicare al collega Verini, precisa che il suo gruppo non si astiene per marcare la continuità con la precedente fase. Sottolinea infatti che Forza Italia fa parte della compagine di Governo ma evidenzia tuttavia come non sia corretto continuare a normare attraverso il ricorso a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e attraverso decreti legge definiti dallo stesso onorevole Ceccanti, autorevole esponente del Partito democratico ed esperto di diritto costituzionale, «decreti Minotauro». Nel condividere l'auspicio espresso dai colleghi della Lega di un cambio di passo significativo, ribadisce come l'emergenza non possa essere affrontata attraverso tali strumenti e sottolinea che il voto di Forza Italia non segna la continuità con la precedente posizione, bensì indica una nuova metodologia di lavoro che auspica venga adottata.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), nel dichiarare il voto contrario del suo gruppo, sottolinea la propria soddisfazione per la posizione assunta da Fratelli d'Italia in occasione della formazione della nuova compagine governativa, che le evita di dover effettuare – al contrario di quanto sono costretti a fare colleghi di altri gruppi – dei distinguo sul filo di lana per motivare le proprie scelte. Precisa che il voto contrario del suo gruppo è sostenuto sia da ragioni di metodo sia di merito. Quanto al primo aspetto, lamenta che il provvedimento in discussione, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimersi nella seduta odierna, è stato trasmesso alla Camera soltanto nella giornata di ieri sera. Evidenzia quindi che lo spazio per il dibattito è stato compresso al punto da definirlo inesistente e che pertanto, pur non trattandosi di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Parlamento, sotto il profilo sostanziale, è stato privato della sua possibilità di esprimersi. Relativamente al contenuto del provvedimento, inoltre, ritiene improponibile parlare di emergenza a tredici mesi dall'inizio della pandemia. A suo avviso è necessario un passaggio in avanti, che non può essere rappresentato dalle già note misure restrittive, né da un provvedimento nel quale non si rinviene traccia di una progressione nella gestione del problema, ossia della previsione di un piano vaccinale adeguato. Sottolineando quindi la mancanza di visione del provvedimento in esame, ribadisce il voto contrario del suo gruppo. Si unisce, infine, agli auguri di buon lavoro che già gli altri colleghi hanno formulato alla sottosegretaria Macina evidenziando come il settore Pag. 24 giustizia, dopo l'esperienza del precedente Governo, necessiti effettivamente di un buon lavoro per superare tale periodo.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, ribadisce la proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal presidente e relatore.

  La sottosegretaria Anna MACINA ringrazia per gli auguri che le sono stati rivolti dai componenti della Commissione, con la quale auspica di poter svolgere un percorso di lavoro costruttivo e costante.

  Mario PERANTONI, presidente, prima di dichiarare conclusa la seduta, ringrazia i colleghi per gli interventi svolti nei quali sono stati sollevati problemi di merito che certamente verranno presi in considerazione. Si unisce, quindi, ai saluti di benvenuto indirizzati al deputato Gualtieri che ringrazia personalmente per il lavoro svolto nei mesi precedenti all'interno del precedente Esecutivo.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.20.