CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 marzo 2021
539.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 30

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 2 marzo 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.25.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016.
C. 2631 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Passando quindi all'esame delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione osserva preliminarmente che la stima degli oneri derivanti dall'Accordo, valutati in 5.504 euro ad anni alterni a decorrere dal 2020, risulta coerente con gli elementi forniti dalla relazione tecnica nel presupposto che trovino effettiva attuazione le ipotesi adottate dalla relazione medesima, relative alle modalità e alla decorrenza dal 2020 dell'applicazione delle disposizioni dell'Accordo. Evidenzia inoltre che il disegno di legge di ratifica, con riguardo alle altre disposizioni dell'Accordo (fatta eccezione per gli articoli 5 e 11) prevede un vincolo d'invarianza finanziaria: secondo la relazione tecnica, anche sulla base dell'esperienza verificatasi con riferimento ad analoghi Accordi, le attività di cooperazione di cui all'articolo 2 verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, non comportando quindi oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
  Al riguardo, anche se il meccanismo di rimborso delle spese non viene esplicitato nel testo dell'Accordo, non formula osservazioni, dal momento che la predetta previsione costituisce una prassi consolidata in materia in ambito bilaterale internazionale anche in mancanza di una espressa disposizione pattizia presente nell'Accordo stesso.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutato in 5.504 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità. Pag. 31
  Ciò premesso, per quanto riguarda la decorrenza degli oneri, fa presente che il testo del provvedimento, come modificato dal Senato, presuppone che il primo incontro tra le rispettive delegazioni dell'Italia e dell'Argentina si svolgerà in Argentina nell'anno 2020 e che, pertanto, l'onere derivante dall'Accordo si produrrà ad anni alterni a decorrere dal 2020, ossia dal primo anno di presumibile entrata in vigore dell'Accordo. In proposito, considerato che il 2020 è ormai trascorso, reputa necessario modificare la decorrenza degli oneri, giacché questi ultimi si dovrebbero ora produrre ad anni alterni a decorrere dal 2021 (nuovo anno di presumibile entrata in vigore dell'Accordo), salvo che il Governo non assicuri che il primo incontro tra le predette delegazioni si svolgerà nel 2021 in Italia, anziché in Argentina, e che, conseguentemente, gli oneri si verificheranno ad anni alterni a decorrere dal 2022 mentre quelli indicati dal provvedimento in relazione all'anno 2020, eventualmente slittati al 2021 ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, confluiranno in economia.
  Ritiene in ogni caso necessario che il Governo assicuri che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2020-2022 sia da intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri a regime a decorrere dall'anno 2022, al nuovo bilancio triennale 2021-2023.
  Fa presente, inoltre, che il comma 1 dell'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione dell'articolo 2 dell'Accordo medesimo, alla cui copertura si provvede ai sensi del precedente articolo 3. Al riguardo non ha osservazioni da formulare.
  Analogamente non formula osservazioni in merito al comma 2 dell'articolo in commento, atteso che – secondo quanto ivi previsto – agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione di talune specifiche disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica (articoli 5 e 11), di carattere meramente eventuale, si provvederà tramite apposito provvedimento legislativo.

  La viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, precisa che l'incontro tra la delegazione italiana e quella argentina si svolgerà nell'anno 2021 in Italia e che, conseguentemente, gli oneri si verificheranno ad anni alterni a decorrere dal 2022. Puntualizza, altresì, che gli oneri indicati dal provvedimento in relazione all'anno 2020, slittati al 2021 ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, confluiranno in economia. Rileva, infine, che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2020-2022 è da intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri a regime a decorrere dall'anno 2022, al nuovo bilancio triennale 2021-2023.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 2631 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'incontro tra la delegazione italiana e quella argentina si svolgerà nell'anno 2021 in Italia e, conseguentemente, gli oneri si verificheranno ad anni alterni a decorrere dal 2022;

    gli oneri indicati dal provvedimento in relazione all'anno 2020, slittati al 2021 ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, confluiranno in economia;

    il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2020-2022 è da intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri a regime a decorrere dall'anno Pag. 322022, al nuovo bilancio triennale 2021-2023,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017.
C. 2654 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione della relatrice, fa presente che il testo originario del disegno di legge è corredato di relazione tecnica. Passando quindi all'esame dei contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione osserva preliminarmente che gli oneri derivanti dall'Accordo di cooperazione, complessivamente quantificati in 89.505 euro annui dal 2020, sono ripartiti in oneri valutati (22.748 euro annui dal 2020, derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 4, paragrafo 1, lettera o), e 9 dell'Accordo), e oneri autorizzati (66.757 euro annui dal 2020, derivanti dalle restanti spese di cui agli articoli 4 e 9 dell'Accordo (spese per attività di cooperazione, riunioni e consultazioni).
  Circa tale ripartizione rileva che gli importi risultano ricostruibili sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica.
  In proposito, non formula osservazioni tenuto conto che le spese per missioni sono costantemente qualificate, in provvedimenti di analogo contenuto, come oneri valutati e nel presupposto – sul quale, a suo parere, andrebbe comunque acquisito l'avviso del Governo – che le attività cui si riferiscono le spese per attività di cooperazione, riunioni e consultazioni possano essere modulate in modo tale da contenere gli oneri entro i rispettivi limiti di spesa (anche con riferimento a costi di viaggio o di soggiorno).
  Oltre ai predetti profili di qualificazione degli oneri, per quanto riguarda più specificamente la quantificazione degli stessi, prende atto dei dati, delle ipotesi e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, che appaiono in linea con quelli esplicitati con riferimento ad analoghi provvedimenti, e non formula osservazioni.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 provvede alla copertura dell'onere derivante dalle spese di missione di cui agli articoli 4, paragrafo 1, lettera o), e 9 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutato in 22.748 euro annui a decorrere dall'anno 2020, e agli oneri derivanti dalle restanti spese di cui agli articoli 4 e 9 del medesimo Accordo, pari a 66.757 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità.
  Al riguardo non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che il provvedimento in esame sarà inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2020-2022 sia da intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri a regime a decorrere dall'anno 2021, al nuovo bilancio triennale 2021-2023. Su tali aspetti ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.
  Analogamente non ha osservazioni da formulare in merito al comma 3 dell'articolo in commento, atteso che – secondo quanto ivi previsto – agli ulteriori oneri Pag. 33derivanti dall'attuazione di talune specifiche disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica (articoli 10, paragrafo 1, e 12), di carattere meramente eventuale, si provvederà tramite apposito provvedimento legislativo.

  La viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, precisa che le spese per attività di cooperazione, riunioni e consultazioni sono quantificate, come riportato in relazione tecnica, quali oneri autorizzati e, pertanto, saranno contenute nell'ambito dei rispettivi limiti di spesa. Segnala, altresì che il provvedimento in esame risulta inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Rileva, infine, che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2020-2022, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente disegno di legge, è pertanto da intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri a regime a decorrere dall'anno 2021, al nuovo bilancio triennale 2021-2023.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 2654 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le spese per attività di cooperazione, riunioni e consultazioni sono quantificate, come riportato in relazione tecnica, quali oneri autorizzati e, pertanto, saranno contenute nell'ambito dei rispettivi limiti di spesa;

    il provvedimento in esame risulta inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

    il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2020-2022, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente disegno di legge, è pertanto da intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri a regime a decorrere dall'anno 2021, al nuovo bilancio triennale 2021-2023,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011.
C. 2656 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione della relatrice, fa presente che il testo originario del disegno di legge è corredato di relazione tecnica. Passando quindi all'esame dei contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che gli oneri derivanti dall'Accordo di cooperazione sono qualificati come oneri valutati (14.920 euro annui dal 2022), derivanti dagli articoli 5, 6, 11 e 15 (scambi di studenti ed esperti, contributi e cooperazioni), e oneri autorizzati (220.000 euro annui dal 2020) derivanti dall'articolo 16 (missioni), evidenziando che la somma di tali voci è appunto pari all'onere complessivo di 220.000 euro Pag. 34per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 234.920 euro annui dal 2022.
  Circa tale ripartizione non formula osservazioni, tenuto conto che le spese per missioni sono costantemente qualificate, in provvedimenti di analogo contenuto, come oneri valutati e nel presupposto – sul quale, a suo parere, andrebbe comunque acquisito l'avviso del Governo – che le attività cui si riferiscono le spese per scambi di studenti ed esperti, contributi e cooperazioni possano essere modulate in modo tale da contenere gli oneri entro i rispettivi limiti di spesa (anche con riferimento a costi di viaggio o di soggiorno).
  Inoltre, in merito alla Commissione mista prevista dall'art. 16 dell'Accordo, segnala che, ai fini della quantificazione, la relazione tecnica ipotizza che la stessa si riunisca ogni tre anni, alternativamente in Italia e in Gabon, e che la prima riunione si tenga in Gabon. Osserva che tale ipotesi (che condiziona la modulazione temporale del relativo onere nel primo triennio di applicazione), contenuta soltanto nella relazione tecnica, non emerge espressamente dal testo dell'Accordo, né dal disegno di legge: la quantificazione appare quindi corretta, a suo avviso, nel presupposto – sul quale andrebbe a suo parere acquisita conferma – che si realizzi effettivamente la predetta ipotesi.
  Sempre con riferimento alla Commissione mista, rileva che la relazione tecnica provvede alla stima degli oneri per la sola ipotesi dell'invio dei commissari italiani in Gabon: ritiene che andrebbero dunque acquisiti dati ed elementi di quantificazione per le annualità in cui è prevista – viceversa – l'accoglienza in Italia dei commissari gabonesi.
  Osserva inoltre che, sulla cooperazione delle Parti nel campo della radiodiffusione e della televisione, da attuare attraverso la collaborazione dei rispettivi organismi radiotelevisivi, la relazione tecnica afferma che quest'ultima si svolgerà attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze in modalità telematica e comunque senza costi aggiuntivi. Al riguardo, sarebbe a suo parere utile una conferma, dal momento che la modalità telematica di svolgimento è riportata nella relazione tecnica, mentre il testo dell'Accordo fa riferimento a un più generale scambio di informazioni, materiali ed esperti.
  Prende atto dei restanti elementi ed ipotesi formulati dalla relazione tecnica, nonché di quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, del disegno di legge di ratifica, in base al quale agli eventuali oneri relativi all'articolo 19 (sulla modifica in qualsiasi momento dell'Accordo) si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
  Infine, con riferimento alle previsioni contenute agli articoli 7 (accesso di specialisti, universitari, ricercatori e insegnanti di entrambe le Parti a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca e organismi culturali della controparte), 12 (collaborazione ed i partenariati sportivi tra i due Paesi, attraverso visite di sportivi e di tecnici) e 13 (partecipazione a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche e della gioventù) osserva come la relazione tecnica non consideri tali disposizioni che sembrano porre a carico delle Parti, fra cui appunto la Repubblica italiana, specifici adempimenti di carattere potenzialmente oneroso. Ciò premesso, reputa opportuno acquisire una valutazione da parte del Governo in merito alla eventualità che dall'attuazione delle disposizioni sopra segnalate derivino nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente ovvero gli elementi sulla cui base i relativi adempimenti possono essere realizzati nel quadro delle risorse già disponibili.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 16 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutati in 14.920 euro a decorrere dal 2022, e agli oneri derivanti dalle altre spese di cui agli articoli 5, 6, 11 e 15 del medesimo accordo, pari a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione Pag. 35internazionale, che reca le occorrenti disponibilità.
  Al riguardo non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che il provvedimento in esame sarà inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2020-2022 sia da intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri a regime a decorrere dall'anno 2021, al nuovo bilancio triennale 2021-2023. Su tali aspetti ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.
  Fa presente che il comma 1 dell'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione degli articoli 5, 6, 11, 15 e 16 dell'Accordo medesimo, alla cui copertura si provvede ai sensi del precedente articolo 3. Al riguardo non ha osservazioni da formulare.
  Analogamente non ha osservazioni da formulare in merito al comma 2 dell'articolo in commento, atteso che – secondo quanto ivi previsto – agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 19 dell'Accordo oggetto di ratifica, di carattere meramente eventuale, si provvederà tramite apposito provvedimento legislativo.

  La viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, precisa che la disposizione di cui all'articolo 9 dell'Accordo, in merito alla collaborazione tecnica tra le Parti e lo scambio di programmi culturali ed artistici tra le stazioni di radio-diffusione e la televisione, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché si limita a prevedere, come riportato nella relazione tecnica, che le parti incoraggino la predetta collaborazione. Assicura inoltre che dalle disposizioni di cui agli articoli 7 (accesso di specialisti, universitari, ricercatori e insegnanti di entrambe le Parti a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca e organismi culturali della controparte), 12 (facilitazione delle visite di sportivi e tecnici tra le Parti contraenti allo scopo di promuovere partenariati nel settore sportivo) e 13 (partecipazione a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche e della gioventù organizzate dall'altra Parte), non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, del provvedimento. Segnala altresì che la Commissione mista, di cui all'articolo 16 dell'Accordo, si riunirà ogni tre anni, alternativamente in Italia e in Gabon, e la sua prima riunione si terrà in Gabon e che gli oneri derivanti dalla predetta disposizione attengono alle sole spese di missione del personale italiano inviato in Gabon, posto che sarà il Gabon a sostenere le spese di missione del proprio personale da inviare in Italia. Rileva quindi che il provvedimento in esame risulta inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, precisando altresì che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2020-2022, di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge, è da intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri a regime a decorrere dall'anno 2021, al nuovo bilancio triennale 2021-2023.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 2656 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    la disposizione di cui all'articolo 9 dell'Accordo, in merito alla collaborazione tecnica tra le Parti e lo scambio di programmi culturali ed artistici tra le stazioni di radio-diffusione e la televisione, non comporta nuovi o maggiori oneri per la Pag. 36finanza pubblica, giacché si limita a prevedere, come riportato nella relazione tecnica, che le parti incoraggino la predetta collaborazione;

    le disposizioni di cui agli articoli 7 (accesso di specialisti, universitari, ricercatori e insegnanti di entrambe le Parti a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca e organismi culturali della controparte), 12 (facilitazione delle visite di sportivi e tecnici tra le Parti contraenti allo scopo di promuovere partenariati nel settore sportivo) e 13 (partecipazione a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche e della gioventù organizzate dall'altra Parte), non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, del provvedimento;

    la Commissione mista di cui all'articolo 16 dell'Accordo si riunirà ogni tre anni, alternativamente in Italia e in Gabon, e la sua prima riunione si terrà in Gabon;

    gli oneri derivanti dalla predetta disposizione attengono alle sole spese di missione del personale italiano inviato in Gabon, posto che sarà il Gabon a sostenere le spese di missione del proprio personale da inviare in Italia;

    il provvedimento in esame risulta inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

    il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2020-2022, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente disegno di legge, è da intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri a regime a decorrere dall'anno 2021, al nuovo bilancio triennale 2021-2023,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede.
C. 2657 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Cosimo ADELIZZI (M5S), relatore, fa presente che il disegno di legge – approvato in prima lettura dal Senato – ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dello Scambio di lettere tra Italia e Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede e che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge, recante Disposizioni in materia di Cappellani militari, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la norma (articolo 3), ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento interno all'Intesa (Scambio di lettere) intervenuta con la Santa Sede in tema di assistenza spirituale alle Forze armate, reca specifiche novelle al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, in materia di organici dei cappellani militari e dei relativi gradi militari di assimilazione nonché con riguardo alla loro progressione di carriera e al relativo trattamento economico. A tale riguardo, rileva che la relazione tecnica riferisce che l'intervento in esame determinerà uno sgravio dei relativi oneri a carico dello Stato, in quanto produrrà una riduzione dell'organico e un ridimensionamento del trattamento economico dei cappellani militari. Con specifico riguardo alla riduzione dell'organico evidenzia che questo viene portato Pag. 37 dalle attuali 204 unità (previste ai sensi del Codice dell'ordinamento militare) a 162 unità (comma 1, lettera s)).
  Con riferimento alla rideterminazione del trattamento economico, evidenzia che questa viene effettuata, con riguardo ai corrispondenti gradi militari di assimilazione, prevedendo anche la corresponsione di un elenco tassativo di indennità (integrativa speciale, di impiego operativo di base, di missione e di imbarco) ed escludendo espressamente compensi per lavoro straordinario (comma 1, lettera bbb)). Sul punto, la complessiva documentazione tecnica fornita evidenzia che la revisione del trattamento economico concerne l'esclusione della corresponsione di talune indennità operative accessorie tuttora percepite a legislazione vigente (indennità di campagna, super campagna, truppe alpine e via dicendo) e l'indennità mensile pensionabile, precedentemente spettante ai cappellani militari impiegati presso l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza. Tanto premesso, considerato che l'importo dei minori oneri a carico del bilancio dello Stato, determinabili in ragione della nuova disciplina introdotta, non viene scontato ai fini dei saldi di finanza pubblica e preso atto dei dati e degli elementi di quantificazione della relazione tecnica e dell'ulteriore documentazione fornita in risposta alle osservazioni formulate nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, non ha osservazioni da formulare.
  Peraltro, in merito al comma 1, lettera ee), che eleva da 62 a 65 anni di età il limite massimo per l'assolvimento dell'ufficio di cappellano militare, considerato che la disposizione appare suscettibile di produrre risparmi di spesa rispetto agli effetti finanziari già scontati a normativa vigente, rileva l'opportunità di acquisire elementi di stima, sia pur di massima, degli stessi.
  Non ha osservazioni da formulare, altresì, in merito alle altre disposizioni recate dalla norma, preso atto degli ulteriori elementi forniti nella documentazione fornita dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.
  In merito agli articoli 4 e 5, recanti disposizioni in materia di informazione sull'avvio del procedimento penale e in materia di assunzione delle testimonianze di cardinali, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare.
  Per quanto riguarda infine l'articolo 6, che reca la clausola di invarianza finanziaria relativa allo Scambio di lettere oggetto di ratifica ed alle conseguenti norme di adeguamento dell'ordinamento interno, prevedendo che dalla loro attuazione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non ha osservazioni da formulare.

  La viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente che la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ee), che eleva da 62 a 65 anni di età il limite massimo per l'assolvimento dell'ufficio di cappellano militare, non appare suscettibile di produrre risparmi di spesa, giacché da tale disposizione consegue che i cappellani militari continuano a gravare, per tre ulteriori anni, sul bilancio della difesa. Segnala, inoltre, che la mancata fuoriuscita dei cappellani militari per raggiungimento del limite di età non limita la possibilità di reclutarne di nuovi, dato che sono presenti carenze sia rispetto all'organico pari a 204 unità (ancora a legislazione vigente), sia rispetto all'organico fissato dall'accordo con la Santa Sede pari a 162 unità.

  Cosimo ADELIZZI (M5S), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 2657 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede;

Pag. 38

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ee), che eleva da 62 a 65 anni di età il limite massimo per l'assolvimento dell'ufficio di cappellano militare, non appare suscettibile di produrre risparmi di spesa, giacché da tale disposizione consegue che i cappellani militari continuano a gravare, per tre ulteriori anni, sul bilancio della Difesa;

    inoltre, la mancata fuoriuscita dei cappellani militari per raggiungimento del limite di età non limita la possibilità di reclutarne di nuovi, dato che sono presenti carenze sia rispetto all'organico pari a 204 unità (ancora a legislazione vigente), sia rispetto all'organico fissato dall'accordo con la Santa Sede pari a 162 unità,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.
C. 1813, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 gennaio 2021.

  Mauro DEL BARBA (IV), relatore, nel rammentare che sul provvedimento in titolo la Commissione bilancio ha deliberato, in data 3 novembre 2020, la richiesta di relazione tecnica, che non risulta tuttavia ancora pervenuta, invita la Viceministra Castelli a farsi tramite onde sollecitare la predisposizione da parte del Governo del predetto documento, al fine di consentire un utile prosieguo dell'iter parlamentare.

  La viceministra Laura CASTELLI avverte che sarà sua cura sollecitare la predisposizione della relazione tecnica da parte dei competenti uffici governativi, anche in considerazione del non irrilevante lasso di tempo intercorso dalla sua richiesta.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 2 marzo 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2019 concernenti gli interventi relativi alla categoria «Fame nel mondo».
Atto n. 243.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2019 concernenti gli interventi relativi alla categoria «Calamità naturali».
Atto n. 244.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2019 concernenti gli interventi relativi alla categoria «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati».
Atto n. 245. Pag. 39
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2019 concernenti gli interventi relativi alla categoria «Conservazione dei beni culturali».
Atto n. 246.
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame congiunto degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri all'ordine del giorno.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, nel segnalare che i quattro schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame provvedono alla ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF per l'anno 2019 di pertinenza statale, con riferimento alle scelte effettuate dai contribuenti sulle dichiarazioni dei redditi del 2016, relative ai redditi percepiti nell'anno 2015, rappresenta quanto segue.
  Il Governo ha presentato quattro distinti schemi di decreti di riparto, uno per ognuna delle categorie di interventi ammessi a finanziamento, con l'eccezione della quota assegnata alla categoria relativa all'Edilizia scolastica, per la quale – come precisato dalla relazione illustrativa – non sono state presentate istanze per l'anno 2019 (analogamente agli anni passati) in quanto le relative risorse, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015, sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili, con la conseguenza che la procedura di assegnazione delle risorse viene gestita direttamente dal Ministero dell'istruzione, senza la presentazione delle istanze alla Presidenza del Consiglio.
  Le risorse complessivamente ripartite per le finalità dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale per il 2019 sono pari a 48,21 milioni di euro.
  Si tratta di un importo notevolmente inferiore rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, pari a 197,7 milioni euro. Tale differenza deriva dalla circostanza che l'autorizzazione di spesa relativa all'otto per mille IRPEF, per la quota parte di competenza statale, ed i relativi importi iscritti in bilancio sul capitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano decurtati da numerose disposizioni legislative vigenti, che ne hanno disposto la destinazione ad altre finalità, per un totale di circa 149 milioni di euro.
  Al riguardo, ricorda che con il decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2013 è stata introdotta la previsione dell'obbligo per il Governo di riferire alle competenti Commissioni parlamentari nel caso in cui venga disposta, con un provvedimento legislativo di iniziativa governativa, la riduzione o la diversa destinazione delle risorse dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale, in merito alle modalità di reintegrazione delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative.
  Sul problema della riduzione delle risorse destinate all'otto per mille a gestione statale è più volte intervenuta la Corte dei Conti, sottolineando come la distrazione – sin dai primi anni di applicazione dell'istituto, ma sistematicamente a partire dal 2004, per esigenze di bilancio – della maggior parte delle risorse che i contribuenti destinano allo Stato, nella scelta effettuata in sede di dichiarazione dei redditi, verso finalità diverse da quelle tassativamente indicate dalla legge n. 222 del 1985, rappresenta un grave vulnus all'istituto, in quanto questo trova la sua ragion d'essere proprio nella libera scelta dei cittadini.
  Sulla questione è intervenuta la legge 4 agosto 2016, n. 163, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, che ha statuito il divieto di utilizzo delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate.
  Tuttavia, come anche sottolineato dalla Corte dei conti, le disposizioni normative Pag. 40intervenute finora continueranno ad incidere sulla capienza dei fondi dell'otto per mille di competenza statale, dato il carattere permanente di molte delle riduzioni ivi previste.
  Rispetto all'importo spettante allo Stato in base alle scelte dei contribuenti, lo stanziamento definitivo di competenza relativo alla quota dell'otto per mille di pertinenza statale, risultante nel Rendiconto generale dello Stato dell'esercizio finanziario 2019, è pari a circa 59,9 milioni (iscritti sul capitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Tale importo viene versato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (capitolo 224 «Contributi ad enti e associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato»), ai fini della gestione del procedimento per l'utilizzo delle relative risorse.
  Dall'importo versato vengono poi detratte le somme da assegnare all'Agenzia per la cooperazione e lo sviluppo (- 11,99 milioni di euro), ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge n. 125 del 2014, che prevede appunto che i mezzi finanziari a disposizione della predetta Agenzia siano costituiti anche da una quota del 20 per cento della quota a diretta gestione statale dell'otto per mille. Considerando anche l'importo aggiuntivo di circa 32.336 euro che si è reso disponibile sul capitolo di spesa della Presidenza del Consiglio, quale esito del recupero di somme delle annualità precedenti già pagate dell'otto per mille (rimborsi e restituzioni), la somma complessiva da ripartire per l'anno 2019 relativa alla quota dell'otto per mille a diretta gestione statale è pari a 48.213.870 euro.
  Il piano di riparto delle risorse 2019, contenuto negli schemi di decreto in esame, è elaborato sulla base dell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, il quale prevede che la quota dell'otto per mille di diretta gestione statale venga ripartita, di regola, in cinque quote uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo.
  In sede di ripartizione delle risorse complessivamente a disposizione per l'otto per mille IRPEF di competenza statale per l'anno 2019, l'importo di 48.213.870 euro è stato quindi suddiviso in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, per un importo unitario di 9.642,74 milioni di euro.
  Tuttavia, poiché all'esito dell'istruttoria svolta con riferimento alle categorie «Conservazione dei beni culturali» e «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati», gli interventi ammessi a contributo non hanno esaurito la somma attribuita per il 2019, l'importo residuo di 1.458.120 euro (derivate per 632.424 euro dalla categoria Conservazione dei beni culturali e per 825.696 euro dalla categoria assistenza ai rifugiati) è stato distribuito in modo uguale a favore delle restanti categorie («Fame nel mondo», «Calamità naturali» ed «Edilizia scolastica»), determinando per ognuna di esse un incremento di 486.040 euro, ed il raggiungimento dell'importo definitivo di 10.128.814 euro.
  Ai fini della ripartizione delle somme assegnate a ciascuna categoria tra gli interventi ammissibili al beneficio, sono stati presentati quattro distinti schemi di decreto:

   lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo (Atto n. 243);

   lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alle calamità naturali (Atto n. 244);

   lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati e minori stranieri non accompagnati (Atto n. 245);

   lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali (Atto n. 246).

  Come già detto, non è stato presentato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione del quinto delle risorse relative alla categoria Pag. 41dell'edilizia scolastica in quanto, per tale categoria, le risorse sono trasferite direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al quale spetta, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015, la gestione degli interventi relativi a tale categoria.
  Come indicato nel preambolo degli schemi di decreto in esame, ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale per il 2019 sono pervenute 262 domande, di cui: 119 per la fame nel mondo, di cui 109 ammesse alla valutazione tecnica; 46 per calamità naturali, di cui 41 ammesse alla valutazione tecnica; 41 per conservazione beni culturali, di cui 35 ammesse alla valutazione tecnica; 56 per assistenza ai rifugiati, di cui 23 ammesse alla valutazione tecnica.
  Delle 262 istanze pervenute, 54 sono state escluse per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, per cui sono stati ammessi alla valutazione delle Commissioni tecniche 208 progetti. Ai fini della ripartizione, sono state ammesse a finanziamento le istanze che hanno conseguito il punteggio più alto nella valutazione, fino a concorrenza della somma disponibile per ogni categoria.
  Nel complesso, le istanze ammesse al finanziamento sono risultate pari a 101, con una percentuale di ammissione, ossia un rapporto tra domande ammesse e domande presentate, pari al 38,5 per cento. Nel dettaglio, si tratta di:

   45 istanze, per un importo di euro 10.128.814, per interventi relativi alla Fame nel mondo, con una percentuale di ammissione (rapporto domande ammesse/domande presentate) pari al 37,8 per cento;

   8 istanze, per un importo di euro 10.128.814, per interventi relativi alle Calamità naturali, con una percentuale di ammissione pari al 17,4 per cento;

   29 istanze, per un importo di euro 8.818.077, per interventi relativi all'Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, con una percentuale di ammissione pari al 70,7 per cento;

   19 istanze, per un importo di euro 9,010.350, per interventi relativi alla Conservazione dei beni culturali, con una percentuale di ammissione pari al 33,9 per cento.

  Segnala che risultano inseriti nelle graduatorie delle quattro categorie anche alcuni progetti che, pur considerati inizialmente idonei al finanziamento, sono stati poi esclusi dal procedimento di ripartizione, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in quanto risultanti già destinatari del contributo nei due anni precedenti. Ricorda infatti che tale disposizione prevede, tra l'altro, che la concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo nei due anni precedenti richiede specifica motivazione delle ragioni della nuova concessione del beneficio.
  Infine, per il dettaglio della normativa che attualmente disciplina la materia, per gli interventi di rideterminazione della quota dell'8 per mille disposti dal legislatore nel corso del tempo a copertura di oneri derivanti da interventi legislativi, per i riparti degli anni precedenti, nonché per il dettaglio delle istanze presentate ed ammesse al finanziamento con i provvedimenti in esame, rinvia alla documentazione predisposta dal Servizio Studi.
  Per tutto quanto sopra considerato, non rilevandosi profili problematici sui provvedimenti in esame, anche in relazione agli aspetti finanziari, propone pertanto di esprimere un parere favorevole su ciascuno degli schemi di ripartizione della quota di pertinenza statale dell'8 per mille per il 2019, di cui agli atti del Governo nn. 243, 244, 245 e 246.

  La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere favorevole testé formulata dal relatore con riferimento a ciascuno degli atti del Governo nn. 243, 244, 245 e 246, recanti ripartizione della quota di pertinenza statale dell'8 per mille per il 2019.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi la proposta di parere favorevole Pag. 42 del relatore in relazione a ciascuno degli atti del Governo nn. 243, 244, 245 e 246.

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe.
Atto n. 247.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale all'ordine del giorno.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, ricorda che i commi 88 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017, recante la cosiddetta riforma Orlando relativa all'ordinamento penale, hanno previsto una serie di misure per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni. In proposito, rappresenta quanto segue.
  In particolare, la legge n. 103 del 2017 ha modificato l'articolo 96 del decreto legislativo n. 259 del 2003, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche. Questo articolo, nella sua formulazione vigente, ricomprende fra le prestazioni obbligatorie per gli operatori telefonici, le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie. La medesima disposizione, ai fini dell'adozione del canone annuo forfetario per le prestazioni obbligatorie suddette, ha demandato poi a un decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la revisione delle voci di listino di cui al decreto 26 aprile 2001.
  Il decreto interministeriale di revisione delle voci di listino di cui al decreto 26 aprile 2001 è stato adottato il 28 dicembre 2017 ed è entrato in vigore il 23 gennaio 2018. Tale decreto definisce le prestazioni obbligatorie nell'ambito delle intercettazioni, i soggetti tenuti alle suddette prestazioni obbligatorie e le modalità esecutive delle prestazioni, oltre a recare in allegato il nuovo listino delle prestazioni obbligatorie.
  In relazione alle prestazioni funzionali alle operazioni captative la legge n. 103 del 2017 demanda (comma 89 dell'articolo 1) ad un ulteriore decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da aggiornare ogni due anni sulla base delle innovazioni scientifiche, tecnologiche ed organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi, la definizione delle suddette prestazioni e la determinazione delle corrispondenti tariffe.
  Il comma 90 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017 ha previsto la trasmissione del suddetto schema di decreto (corredato di relazione tecnica) alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, le quali – nel caso in esame – dovranno esprimere il proprio parere entro il 9 marzo 2021.
  Il provvedimento in esame, adottato in attuazione dell'articolo 1, commi 89 e 90, della legge n. 103 del 2017, si compone di dieci articoli.
  L'articolo 1, in via preliminare, reca una serie di definizioni.
  L'articolo 2 rinvia al listino allegato allo schema di decreto per l'individuazione e la descrizione delle prestazioni funzionali alle operazioni captative e delle relative tariffe. Per la maggior parte delle voci tariffate è stato stabilito, non già un importo fisso, ma un range tra minimo e massimo. Si tratta di una scelta che, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, si pone in linea con la legge, la quale prevede che «la tariffa per ogni tipo di prestazione» non sia «superiore al costo medio» rilevato presso i cinque centri distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni (si tratta delle Procure della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Roma, Napoli, Milano e Reggio Calabria), per cui non sembra escludere la possibilità che siano previsti importi minimi e imporre la previsione di tariffe fisse. Sempre nella relazione si sottolinea come l'importo minimo sia stato fissato prendendo in considerazione Pag. 43 il costo effettivo minimo accertato analizzando le concrete spese sostenute presso i diversi uffici.
  Sulle ragioni della scelta di un range tariffario la relazione precisa che si tratta di una scelta diretta ad offrire criteri di orientamento coerenti con la discrezionalità dell'Autorità giudiziaria nell'attività di liquidazione, affinché si tenga conto, nella concreta attività di determinazione dell'importo da liquidare, del complesso delle attività svolte, con particolare riferimento al tempo e al personale necessario per l'espletamento della prestazione, del costo effettivo documentato, dell'eventuale perdita o danneggiamento incolpevole delle periferiche utilizzate, nonché dell'urgenza e complessità dell'intervento e della qualità del servizio reso. Nell'importo previsto si considerano incluse anche tutte le attività necessarie per il corretto adempimento della prestazione, quali le attività di installazione, di connettività, di messa in esercizio continuativa, di documentazione, di gestione assistenza e manutenzione, di imballaggio, di trasporto, di ripristino, nonché tutti i costi per il versamento di canoni per le licenze software e per eventuali spese assicurative. Considerata l'evoluzione tecnologica che investe anche le prestazioni funzionali, si prevede poi che per eventuali prestazioni non indicate nel listino l'Autorità giudiziaria procede alla liquidazione sulla base dell'importo fissato per prestazioni analoghe, ma, in ogni caso, tenendo conto del costo effettivo, da documentare espressamente. In questo caso, è previsto l'obbligo di trasmissione del provvedimento al tavolo tecnico permanente istituito presso il Ministero della giustizia, previsto dall'articolo 8 del provvedimento in esame.
  L'articolo 3 disciplina gli obblighi dei fornitori delle prestazioni, i quali devono, in particolare, assicurare, in relazione a ciascuna prestazione, la tempestiva messa a disposizione di strumentazione adeguata al bersaglio, connotata da requisiti di eccezionale qualità dal punto di vista operativo, avuto riguardo ai modi ed ai tempi di fruizione nonché alla disponibilità delle migliori innovazioni tecnologiche. Inoltre, devono adottare modelli organizzativi aziendali orientati alla competenza ed alla valorizzazione dell'esperienza e dell'abilità del personale incaricato della realizzazione della prestazione.
  L'articolo 4 ribadisce l'obbligo dei fornitori delle prestazioni di assicurare la conservazione e la gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e della necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità.
  L'articolo 5 disciplina i parametri tecnici che devono essere utilizzati per l'identificazione della prestazione richiesta ai fini della trasmissione e della gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, nonché la tipologia dei dati da utilizzare per lo scambio delle informazioni. In particolare, nella trasmissione e nella gestione delle comunicazioni di natura amministrativa si prevede che debba essere assicurato il rispetto delle procedure informatiche approvate dal Ministero della giustizia.
  L'articolo 6 reca disposizioni volte a razionalizzare e semplificare le procedure e gli adempimenti di fatturazione.
  L'articolo 7 disciplina l'ipotesi in cui l'Autorità giudiziaria impieghi, per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione, impianti, sistemi e personale non forniti dall'amministrazione. In questi casi l'Autorità giudiziaria può procedere a verifiche in merito alla funzionalità e alla sicurezza delle attrezzature impiegate e dell'organizzazione complessiva, anche presso la sede o i locali del fornitore se le prestazioni sono effettuate da remoto.
  L'articolo 8 reca norme in materia di monitoraggio del sistema delle prestazioni funzionali. La disposizione assegna al tavolo tecnico permanente istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 7 del decreto 28 dicembre 2017, il compito di garantire il monitoraggio del sistema delle prestazioni funzionali. Il tavolo tecnico è chiamato in particolare a: monitorare il sistema delle prestazioni funzionali in relazione alla qualità, all'efficienza e alla sicurezza dei servizi forniti, affinché sia garantita un'esecuzione ottimale, uniforme e razionale; monitorare le Pag. 44modalità di trasmissione e gestione delle comunicazioni amministrative relative alle prestazioni obbligatorie, promuovendo, ove necessario, la diffusione di prassi operative omogenee da parte di tutti gli operatori coinvolti nel circuito amministrativo; monitorare le liquidazioni effettuate; valutare l'opportunità di un aggiornamento del listino.
  L'articolo 9 reca una disciplina transitoria, prevedendo che gli adeguamenti tecnici ed esecutivi contemplati dal decreto in esame si debbano effettuare anche rispetto alle operazioni di intercettazioni in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Viene previsto tuttavia che tali adeguamenti possano essere differiti alla cessazione delle singole attività di intercettazione, nel caso in cui la loro attuazione comporti la sospensione delle operazioni in atto o la possibilità di perdita l'inutilizzabilità dei contenuti e dei dati acquisiti. Per quanto riguarda gli aspetti tariffari si prevede che gli importi previsti dal listino allegato si applichino anche alle prestazioni eseguite in forza di incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, purché l'istanza di liquidazione sia depositata dopo tale termine e l'incarico sia ancora in corso a quella data.
  L'articolo 10 dello schema di decreto, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti organizzativi e gestionali previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto attiene, invece, ai profili di carattere strettamente finanziario del provvedimento, segnala preliminarmente, quanto ai profili di quantificazione, che lo schema di decreto in esame dà attuazione, come in precedenza evidenziato, all'articolo 1, commi 89 e 90, della legge n. 103 del 2017 che, nel quadro di una più ampia disciplina di ristrutturazione e razionalizzazione delle spese per prestazioni (obbligatorie e funzionali) relative ad attività di intercettazione, demanda, con specifico riguardo alle prestazioni funzionali, ad un decreto interministeriale la determinazione di un nuovo regime tariffario, «così da conseguire un complessivo risparmio della spesa», secondo quanto previsto alla lettera b del comma citato 89.
  Rileva inoltre che, pur essendo lo schema di atto in esame accompagnato da una lettera del Ministero dell'economia e delle finanze che dà conto del «parere favorevole» della Ragioneria generale dello Stato, la relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia quale amministrazione competente non risulta formalmente «bollinata». Segnala che il nuovo regime tariffario è definito dal provvedimento in esame (listino cui fa rinvio l'articolo 2) mediante la fissazione di importi da erogare in corrispondenza di specifiche categorie di prestazioni funzionali, i cui valori sono indicati prevalentemente in un range compreso tra un minimo e un massimo e che il provvedimento in esame è, altresì, corredato di una clausola di neutralità finanziaria (articolo 10) che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni in esame, prescrive che le amministrazioni interessate provvedano ai relativi adempimenti organizzativi e gestionali con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Rileva che la relazione tecnica valuta i suddetti risparmi in circa 9,9 milioni di euro a regime, precisando che gli stessi potranno, comunque, essere verificati solo a consuntivo. In proposito, prende atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e non formula osservazioni in proposito, anche in considerazione del fatto che tali effetti di risparmio non risultano scontati sui saldi di finanza pubblica.
  Ravvisa peraltro l'opportunità di un chiarimento in merito alla disposizione che attribuisce al tavolo tecnico permanente – già operante presso il Ministero della giustizia per il monitoraggio del sistema delle prestazioni obbligatorie – le attività inerenti al monitoraggio del sistema delle prestazioni funzionali e delle relative tariffe (articolo 8). In particolare, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica – che rileva che la norma non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto ai partecipanti ai lavori del tavolo non sono attribuiti compensi o gettoni di presenza – osserva che il divieto di corresponsione Pag. 45 di tali emolumenti non parrebbe normativamente esplicitato né nella legge n. 103 del 2017 né nel decreto ministeriale 28 dicembre 2017 istitutivo del tavolo tecnico.
  Andrebbe, inoltre, a suo avviso, acquista una valutazione in merito agli effetti, sebbene di carattere eventuale ed indiretto, connessi all'applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 9. Questo prevede, infatti, l'applicazione ope legis del nuovo regime tariffario disciplinato dal decreto in esame anche alle prestazioni eseguite in forza di incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del medesimo, con la possibilità, pertanto, che a tali incarichi possa essere applicato un trattamento tariffario peggiorativo rispetto a quello contrattualmente stabilito sulla base della vigente normativa.
  Andrebbe quindi acquisita, a suo parere, una valutazione in merito all'eventualità di contenziosi connessi all'applicazione della disposizione e alle relative implicazioni finanziarie. Con riferimento all'articolo 4, segnala che la relazione tecnica evidenzia che agli adempimenti tecnico-informatici, legati anche all'adozione di adeguati protocolli di sicurezza, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Inoltre, più in generale, riguardo alla clausola di neutralità finanziaria riportata all'art. 10, osserva che la relazione tecnica afferma che agli adempimenti recati dal provvedimento in esame si provvederà mediante le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia sul capitolo 1363 «Spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni» che reca uno stanziamento di euro 216.718.734 per il 2020 e di euro 213.718.734 per ciascuno degli anni 2021 e 2022: non vengono peraltro esplicitati gli elementi che consentano di verificare la sufficienza degli stanziamenti medesimi rispetto agli adempimenti connessi all'applicazione della disciplina in esame. In proposito ritiene che sarebbero quindi utili ulteriori elementi di valutazione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 10 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso delle disposizioni introdotte dallo schema di decreto ministeriale in esame, stabilendo che dall'attuazione del medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti organizzativi e gestionali previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, andrebbe peraltro valutata, a suo avviso, l'opportunità di sopprimere la citata clausola di invarianza, sia perché la legge n. 103 del 2017 – di cui il presente schema costituisce attuazione – all'articolo 1, comma 92, già reca una clausola di neutralità di carattere generale, sia perché un atto normativo di rango secondario, qual è quello in esame, non è per sua natura suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Su tale aspetto reputa comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Conclusivamente, tiene tuttavia a segnalare che, investendo in maniera rilevante lo schema di decreto in esame anche le competenze della II Commissione giustizia in ordine ad una molteplicità di aspetti, andrebbe attentamente valutata l'opportunità di invitare la predetta Commissione, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento della Camera, a formulare i propri rilievi sullo schema medesimo.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, convenendo circa la proposta da ultimo formulata dalla relatrice Comaroli, per le ragioni da essa esposte, avverte che, ove non vi siano obiezioni, richiederà al Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, di invitare la II Commissione giustizia a formulare i propri rilievi sugli aspetti di sua competenza.

  La Commissione concorda.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), presidente, chiede pertanto alla viceministra Castelli se comunque vi sia la disponibilità da parte Pag. 46del Governo ad attendere la conclusione del mese di marzo ai fini dell'adozione definitiva dell'atto in esame, anche in considerazione del possibile coinvolgimento della Commissione giustizia per l'espressione dei propri rilievi sullo schema di decreto in discussione.

  La viceministra Laura CASTELLI, nel riservarsi di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice in riferimento ai profili di carattere finanziario del provvedimento, dichiara la piena disponibilità del Governo ad attendere la conclusione del mese di marzo ai fini dell'adozione definitiva dell'atto in esame, onde consentire lo svolgimento delle suddette attività parlamentari.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi l'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 2 marzo 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, della legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza.
Atto n. 240.
(Rilievi alle Commissioni I e IX).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto, composto di 11 articoli, è corredato di relazione tecnica.
  Passando all'esame dei contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala preliminarmente, in merito ai profili di quantificazione, che lo schema di regolamento in esame dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 105 del 2019 che, nel disporre l'istituzione del «Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica» – afferente alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici di amministrazioni pubbliche, enti ed operatori pubblici e privati rilevanti ai fini della sicurezza nazionale – ha demandato ad un DPCM: la definizione del sistema di notifica al Computer security incident response team (CSIRT) italiano, già operativo presso il Dipartimento informazioni e sicurezza (DIS), degli incidenti aventi impatto sul Perimetro nonché la definizione, da parte dei soggetti del medesimo Perimetro, delle misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza allo stesso.
  Osserva che i profili attuativi relativi al sistema di notifica e agli interventi da realizzare in tema di sicurezza dei beni ICT sono rispettivamente disciplinati dagli articoli da 2 a 6 e dagli articoli da 7 a 10 e che le stesse norme sono, inoltre, assistite da una previsione di neutralità finanziaria che, nel ribadire quanto già previsto dall'art. 1, comma 18, del decreto-legge n. 105 del 2019, prevede che all'attuazione delle suddette disposizioni si provveda nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Tanto premesso, con specifico riguardo al sistema di notifica degli incidenti, pur considerato quanto affermato dalla relazione tecnica – che riferisce che la notifica avverrà tramite appositi canali di comunicazione predisposti dal CSIRT italiano alla cui implementazione si provvederà con le risorse previste nei pertinenti capitoli del bilancio del DIS, dell'AISE e dell'AISI, già Pag. 47disponibili – andrebbero, a suo avviso, forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione volti a consentire la verifica della suddetta previsione di neutralità finanziaria. Ciò con riguardo alla generalità dei soggetti pubblici facenti parte del Perimetro della sicurezza nazionale cibernetica, che dovranno utilizzare i predetti canali di comunicazione.
  Anche per quanto riguarda le misure di sicurezza, definite ai sensi degli articoli da 7 a 10, rileva che la copertura di eventuali oneri è disposta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica come stabilito dal decreto-legge n. 105 del 2019 e ribadito dall'articolo 11 del testo in esame. A tal proposito, rileva che le misure prevedono tra l'altro attività, a carattere periodico, quali esercitazioni, attività di formazione, potenziamento dei sistemi di sicurezza, che potrebbero comportare oneri non già previsti a legislazione vigente. Ciò posto, andrebbero, a suo parere, forniti ulteriori elementi idonei a suffragare l'assunzione di invarianza finanziaria, tenendo conto, in particolare, che l'attuazione delle misure deve essere disposta nell'ambito di determinati intervalli temporali; pertanto andrebbe specificamente confermato l'effettivo allineamento, anche sotto un profilo temporale, delle risorse disponibili rispetto alle spese che si assume di dover sostenere per il perseguimento delle finalità previste dal decreto in esame.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, in considerazione del contenuto dell'articolo 11, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nello schema di decreto in esame, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica, sostituendo le parole: «Disposizioni finali» con le seguenti: «Clausola di invarianza finanziaria». Tanto premesso, andrebbe peraltro valutata, a suo avviso, l'opportunità di sopprimere la clausola di invarianza medesima, poiché, trattandosi di un atto normativo di rango secondario, esso per sua natura non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Su tale aspetto reputa comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

  La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
Atto n. 241.
(Rilievi alle Commissioni VIII e IX).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, fa presente che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame individua gli interventi infrastrutturali per la cui realizzazione o il cui completamento è necessaria la nomina di un Commissario straordinario e, contestualmente, provvede alla nomina dei Commissari per ciascuno di essi. Secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, tale nomina è necessaria per gli interventi caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale.
  Il predetto articolo 4 prevede, inoltre, che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle Pag. 48finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Inoltre, nel caso di interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, è necessaria l'intesa con la regione interessata soltanto al fine dell'individuazione degli interventi.
  Tanto premesso, rappresenta che l'articolo 1 dello schema di decreto rinvia all'allegato elenco 1, nel quale sono appunto indicati, per ciascun intervento, la descrizione dell'opera, il costo stimato, le fonti di finanziamento e i codici unici di progetto (CUP), che devono essere obbligatoriamente previsti per il funzionamento del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.
  In particolare, l'elenco individua 58 opere, per un costo complessivo di oltre 66 miliardi di euro, di cui 14 relative a infrastrutture stradali, 16 a infrastrutture ferroviarie, una relativa al trasporto rapido di massa, 12 a infrastrutture idriche, 3 a infrastrutture portuali e 12 a infrastrutture per presidi di pubblica sicurezza.
  L'articolo 2 dello schema rinvia invece all'allegato elenco 2, nel quale, per ciascun intervento, sono indicati i Commissari nominati con decorrenza dalla data del provvedimento in esame, fatta salva la nomina del Commissario straordinario Luciano Guerrieri che decorre dalla data di insediamento quale Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale, ove successiva alla data del presente decreto. La nomina del Commissario alla riorganizzazione dei presidi di sicurezza a Genova e a Torino, in particolare, è stata successivamente rettificata con lettera del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2021 (l'ingegnere Fabio Riva al posto dell'architetto Roberto Ferrazza).
  L'articolo 3 dello schema, infine, dispone che gli oneri connessi con la realizzazione di ciascuna opera sono a carico del quadro economico dell'intervento, nell'ambito delle risorse indicate per esso.
  Ciò posto, per quanto riguarda i profili di carattere finanziario ricorda che il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 76 del 2020, prevede che il decreto di individuazione delle opere stabilisca altresì una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare eventualmente alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari. Tale quota tuttavia non è indicata nello schema di decreto in esame, né tanto meno in esso figura una specifica clausola di neutralità finanziaria riferita alle attività dei Commissari ed ai relativi compensi. Tutto ciò considerato, appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

  La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.