CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 febbraio 2021
534.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 30

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 23 febbraio 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la ministra per le disabilità Erika Stefani.

  La seduta comincia alle 13.30.

Sui lavori della Commissione.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) richiama l'attenzione della presidenza sulla circostanza che la seduta odierna, così come quella di ieri, in cui si è svolta l'audizione di rappresentanti della Banca europea per gli Pag. 31investimenti, non è stata programmata nel corso di un precedente Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, mentre non è stata svolta l'audizione della sindaca di Roma che era in programma. Al riguardo, segnala le difficoltà dei deputati del proprio gruppo, che ormai costituisce l'unica forza di opposizione all'interno del Parlamento, ad organizzarsi per partecipare alle sedute e ad approfondire i provvedimenti in discussione senza che sia prevista un'opportuna programmazione. In proposito auspica che la nuova maggioranza non voglia procedere con arroganza nell'organizzare i lavori della Commissione, ma piuttosto adotti un atteggiamento rispettoso dell'opposizione, che, anche in occasione dell'esame del decreto-legge «Proroga termini» ha dimostrato di essere collaborativa. Pertanto, ritiene opportuno che i lavori della Commissione siano interrotti e che nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato al termine della seduta, si decida come proseguire con i lavori.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, replicando all'onorevole Trancassini, evidenzia che l'esame degli atti del Governo in discussione era già iniziato nelle scorse settimane e si era interrotto a seguito della crisi di Governo. Pertanto, sottolinea che si tratta di atti rispetto ai quali i commissari hanno avuto il tempo necessario per esaminare la relativa documentazione. Quanto allo svolgimento dell'audizione della sindaca di Roma, evidenzia che esso è stato rinviato per consentire alla Commissione di concludere l'esame del decreto-legge «Proroga termini». Per la programmazione di tale audizione, così come delle ulteriori audizioni previste nell'ambito dell'esame della proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza, rinvia all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato al termine della seduta.

Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'East Mediterranean Gas Forum (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020.
C. 2842 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, fa presente che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'East Mediterranean Gas Forum (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020 e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che lo Statuto prevede l'istituzione dell'EMGF come organizzazione regionale e intergovernativa (articolo 1), la cui struttura di governo si compone di Riunione ministeriale, Consiglio di amministrazione e Segretariato (articolo 6). Per quanto concerne gli aspetti finanziari, i contributi, in base allo Statuto, sono ripartiti tra gli Stati membri «su basi egualitarie», mentre il Forum sostiene le spese di viaggio dei componenti del Consiglio di amministrazione, ma non quelle per la partecipazione alle riunioni ministeriali o ai gruppi di lavoro di esperti (articolo 23).
  Segnala che la relazione tecnica, premesso che gli oneri finanziari a carico del bilancio statale saranno individuati sulla base dell'articolo 23 dello Statuto, stima gli oneri relativi al contributo finanziario obbligatorio a carico dell'Italia forfettariamente in un massimo di 130.000 euro annui e, inoltre, quantifica le spese di missione relative alla partecipazione di rappresentanti italiani alle riunioni degli organi statutari di EMGF in 8.800 euro annui. Sottolinea che tutte le spese sono qualificate come oneri valutati: in merito a tale profilo non ha osservazioni da formulare.
  Per quanto riguarda più specificamente la quantificazione degli oneri medesimi, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti in relazione ai seguenti aspetti:

   la relazione tecnica indica un contributo delle istituzioni finanziarie internazionali Pag. 32 (IFI) di 1.100.000 dollari annui (che avrebbe l'effetto di ridurre le quote dovute dai singoli Stati membri a parità di costi), senza fornire ulteriori indicazioni. In proposito, ritiene che andrebbero acquisiti ulteriori elementi circa gli impegni delle IFI, tenuto conto che la quota dovuta dall'Italia è stata calcolata ipotizzando la loro sussistenza e, implicitamente, il loro carattere permanente;

   in merito al costo del personale, la relazione tecnica indica una voce di spesa «Assicurazioni e sussidi», senza peraltro indicare il relativo ammontare: in proposito ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti, soprattutto qualora si tratti di spese di carattere obbligatorio (rammenta che le retribuzioni del personale saranno deliberate mediante regolamenti del Consiglio esecutivo, ai sensi dell'articolo 20 dell'Accordo), al fine di verificare l'effettivo ammontare delle complessive esigenze finanziarie connesse alla ratifica in esame;

   circa la quota italiana, la relazione tecnica evidenzia come allo stato attuale non vi siano state indicazioni precise sulla suddivisione dei costi fra i Paesi fondatori, rinviando a un momento successivo in cui si avrà maggior chiarezza sul core budget del Forum per gli anni a venire. Essa stima quindi la quota italiana in un massimo di 130.000 euro annui, basandosi sul contributo delle IFI e sul peso economico dell'Italia rispetto agli altri membri. In proposito, ritiene necessario conoscere se dopo la presentazione del disegno di legge e della relazione tecnica siano emersi ulteriori elementi di maggior dettaglio ed esplicitare i presupposti e i metodi di calcolo sulla cui base è stata stimata la suindicata quota; ciò al fine di verificare l'effettiva prudenzialità dello stanziamento disposto.

  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'esecuzione dello Statuto oggetto di ratifica, valutati in 138.800 euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2020-2022, che reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2021-2023. Al riguardo segnala che, in relazione all'entrata in vigore della legge di bilancio per il triennio 2021-2023, appare necessario aggiornare la norma di copertura finanziaria, eliminando il riferimento alle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale e facendo riferimento al bilancio triennale 2021- 2023, anziché a quello 2020-2022.

  La ministra Erika STEFANI, replicando alle richieste di chiarimento della relatrice, fa presente che gli oneri derivanti dalla ratifica dello Statuto del Forum del gas del Mediterraneo orientale (EMGF) sono stati stimati sulla base dei dati a disposizione, tenendo conto della struttura del governo e dell'organizzazione e dei compiti così come esplicitati nel corso della II riunione ministeriale del luglio 2019.
  Segnala che la voce di spesa relativa ai salari e alle indennità deve intendersi di carattere onnicomprensivo.
  Sottolinea che i presupposti e i metodi di calcolo sulla base dei quali è stata stimata la quota dovuta dall'Italia all'EMGF risultano ancora attuali.
  Ritiene, infine, necessario adeguare al nuovo triennio 2021-2023 la copertura finanziaria di cui all'articolo 3 che prevede, a fronte dei nuovi o maggiori oneri, la corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 2842 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'East Mediterranean Gas Pag. 33Forum (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    gli oneri derivanti dalla ratifica dello Statuto del Forum del gas del Mediterraneo orientale (EMGF) sono stati stimati sulla base dei dati a disposizione, tenendo conto della struttura del Governo e dell'organizzazione e dei compiti così come esplicitati nel corso della II riunione ministeriale del luglio 2019;

    la voce di spesa relativa ai salari e alle indennità deve intendersi di carattere onnicomprensivo;

    i presupposti e i metodi di calcolo sulla base dei quali è stata stimata la quota dovuta dall'Italia all'EMGF risultano ancora attuali;

    appare necessario adeguare al nuovo triennio 2021-2023 la copertura finanziaria di cui all'articolo 3 che prevede, a fronte dei nuovi o maggiori oneri, la corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   sopprimere le parole: delle proiezioni;

   sostituire le parole: ai fini del bilancio triennale 2020-2022 con le seguenti: ai fini del bilancio triennale 2021-2023;

   sostituire le parole: per l'anno 2020 con le seguenti: per l'anno 2021».

  La ministra Erika STEFANI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.
Testo unificato C. 164 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 gennaio 2021.

  La ministra Erika STEFANI comunica che non è stata ancora predisposta dal Ministero competente la relazione tecnica richiesta dalla Commissione bilancio nella seduta del 11 novembre 2020. Chiede, pertanto, che l'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

  Paolo RUSSO (FI), pur comprendendo i ritardi connessi all'insediamento del nuovo Esecutivo, ma, allo stesso tempo, rimarcando la continuità del Ministero competente, chiede alla presidenza di sollecitare formalmente il Governo affinché sia predisposta al più presto la relazione tecnica sul testo unificato della proposta di legge, della quale, peraltro, è primo firmatario.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, replicando all'onorevole Paolo Russo, fa presente che la presidenza predisporrà una lettera di sollecito da inviare al Ministero competente affinché sia predisposta al più presto la relazione tecnica sul provvedimento.

  La ministra Erika STEFANI assicura di farsi parte diligente affinché il competente Ministero proceda celermente alla redazione della relazione tecnica sul provvedimento.

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  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 23 febbraio 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la ministra per le disabilità Erika Stefani.

  La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.
Atto n. 226.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2021.

  Luigi GALLO (M5S), relatore, non presentando il provvedimento profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere un parere favorevole.

  La ministra Erika STEFANI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.
Atto n. 227.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2021.

  Luigi GALLO (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi (Atto n. 227),

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    gli adempimenti previsti dall'articolo 4, in materia di accelerazione e semplificazione del procedimento amministrativo, a carico dei soggetti pubblici competenti possono essere realizzati con le risorse disponibili a legislazione vigente;

    in particolare, gli adempimenti a carico del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sono volti a garantire il rispetto delle disposizioni di prevenzione incendi negli interventi di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;

    non si ravvisano, infine, problemi di coerenza rispetto alla disciplina vigente, dal momento che, da un lato, non sussiste in materia di impianti sportivi una specifica normativa a livello europeo, dall'altro, quella in tema di concorrenza e gare di appalto non risulta influenzata dallo schema di decreto in esame,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La ministra Erika STEFANI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Schema di decreto legislativo recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.
Atto n. 228.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2021.

  Luigi GALLO (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi (Atto n. 228),

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    all'attuazione delle disposizioni del provvedimento in oggetto si provvederà con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    in particolare, il Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio è in grado di fare fronte, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, al trasferimento delle funzioni di tenuta e aggiornamento del Registro delle società sportive, ridenominato “Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche”, di cui agli articoli 4 e da 6 a 8, posto che il predetto Registro, come riportato nella relazione tecnica, è gestito da Sport e salute spa attraverso la controllata ConiNet Spa;

    nell'ambito del bilancio di Sport e salute spa sono già stanziate somme per la digitalizzazione e l'adeguamento degli strumenti tecnologici;

    riguardo all'articolo 15, la predisposizione di moduli per autocertificazione è un'attività espletabile con le risorse umane e strumentali attualmente disponibili presso il Dipartimento per lo sport, considerata anche la non eccessiva complessità dei moduli in questione, nonché la presenza, presso il Dipartimento, di moduli utilizzati per attività similari;

    le Federazioni sportive nazionali svolgeranno i controlli di cui all'articolo 16 con le risorse previste a legislazione vigente,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La ministra Erika STEFANI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.
Atto n. 229.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2021.

  Luigi GALLO (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali (Atto n. 229),

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il passaggio dalle regioni allo Stato della determinazione degli importi delle sanzioni amministrative relative alle violazioni Pag. 36 degli obblighi degli utenti delle piste non comporta variazioni di gettito;

    relativamente alla possibilità, di cui all'articolo 39, che i soggetti affidatari di impianti sciistici rinegozino le condizioni dell'affidamento con i soggetti appaltanti o recedano dalla concessione, il citato articolo prevede il permanere dei rischi della gestione in capo al concessionario, anche qualora si opti per la revisione del rapporto;

    fermo restando che gli enti affidanti hanno la facoltà di accettare o meno le predette proposte di rinegoziazione, in sede di concessione del cespite in favore di un nuovo operatore economico subentrante si terrà comunque conto dei possibili rimborsi connessi all'eventuale recesso del precedente operatore economico,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La ministra Erika STEFANI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo.
Atto n. 230.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2021.

  Luigi GALLO (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (Atto n. 230),

   preso atto dei chiarimenti e dei dati forniti dal Governo, da cui si evince che:

    la clausola di invarianza finanziaria, di cui al comma 2 dell'articolo 1, attiene all'intero provvedimento e non a singole disposizioni in esso contenute;

    la società Sport e Salute, di cui il Dipartimento dello sport presso la Presidenza del Consiglio si avvarrà per porre in essere l'attività ispettiva di cui all'articolo 9, dispone già di un'articolazione territoriale capillare;

    l'articolo 11, comma 1, seppur con una formulazione leggermente diversa, riproduce – come precisato nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica – le disposizioni tributarie già vigenti di cui all'articolo 90, comma 4, della legge n. 289 del 2002, che prevedono il non assoggettamento alla ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche da parte del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, non comportando dunque nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto ci si limita ad operare una mera ricognizione di disposizioni preesistenti;

    le disposizioni di natura fiscale di cui all'articolo 11, comma 3, sono di carattere meramente ricognitorio rispetto alla normativa vigente e pertanto non determinano variazioni di gettito;

    dall'utilizzo di allenatori e direttori tecnici con specifica preparazione, di cui agli articoli 17 e 18, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    l'obbligo previsto all'articolo 20 per l'organizzatore di eventi sportivi con animali di garantire la presenza di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione Pag. 37 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché è già da tempo previsto in tutti i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali;

    le agevolazioni contributive di cui all'articolo 30, correlate alla stipula di contratti di apprendistato a tempo determinato con i giovani atleti da parte delle società o associazioni sportive, favorendo l'emersione contributiva di lavoratori del settore dilettantistico, sono suscettibili di determinare un saldo positivo per la finanza pubblica;

    con riferimento all'articolo 34, l'INAIL, in base alla normativa vigente, provvede a monitorare con cadenza annuale gli andamenti infortunistici al fine di verificare la congruità dei tassi medi di tariffa di ciascuna attività;

    i tassi medi sono correlati all'andamento infortunistico e ogni tre anni, in caso di scostamenti, si propongono le variazioni dei tassi medi al fine di assicurare l'equilibrio di gestione, in quanto l'andamento infortunistico, per essere significativo, presuppone l'osservazione di un congruo periodo di tempo;

    in particolare, le attività sportive sono già oggetto di una specifica voce di tariffa che tiene conto delle relative frequenze infortunistiche già registrate, le quali non necessariamente devono variare in relazione all'ampliamento della platea degli assicurati;

    in ordine agli sportivi appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia, gli stessi rimangono esclusi dalla tutela assicurativa INAIL, stante il disposto dell'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, tuttora non superato nonostante la disponibilità dell'Istituto all'ampliamento della tutela anche a favore di tali corpi dello Stato;

    pertanto, l'attività di monitoraggio posta in essere dall'INAIL è in grado di garantire l'equilibrio della gestione assicurativa e la conseguente invarianza dei saldi di finanza pubblica;

    la previsione normativa di cui all'articolo 36, comma 1, rappresenta una estensione soggettiva nel senso che si prevede la possibilità di erogare indennità di fine rapporto anche a sportivi dilettanti con rapporto di lavoro subordinato, assoggettandola a tassazione separata;

    tale circostanza, tuttavia, non dovrebbe, in linea di principio, comportare una contrazione di gettito nel presupposto che si tratta di soggetti per i quali oggi non sono riconosciute indennità di fine rapporto;

    riguardo all'articolo 36, comma 3, si precisa che il quarto comma dell'articolo 15 della legge 23 marzo 1981, n. 91, già prevede che l'applicazione dell'IVA alla cessione dei contratti di lavoro subordinato degli sportivi debba avvenire distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto del rispettivo volume d'affari;

    ferma restando tale precisazione, la norma di cui al citato articolo 36, comma 3, facendo riferimento ai rispettivi volumi d'affari, ha la finalità di tenere distinto il compenso derivante dalla cessione dei contratti di lavoro subordinato degli sportivi dal volume d'affari derivante da altre operazioni;

    ne consegue che i compensi derivanti dalla cessione di tali contratti non possono usufruire delle forfettizzazioni previste ai fini IVA per i soggetti che applicano, ad esempio, il regime speciale della legge n. 398 del 1991 e, per altro verso, che tali proventi non concorrono al limite di compensi richiesto per poter applicare tale regime;

    l'articolo 36, comma 7, che estende l'applicazione della soglia di esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, del citato TUIR, anche ai redditi da lavoro sportivo nei settori dilettantistici, non determina Pag. 38nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, da un lato, nel regime attuale i compensi percepiti da atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici e sportivi, operanti nei settori dilettantistici, anche quando il rapporto assume i connotati del lavoro sportivo, vengono per prassi consolidata qualificati come redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del TUIR, dall'altro, a normativa vigente non compete una no tax area con riferimento al reddito degli sportivi del settore dilettantistico di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, bensì la franchigia di cui all'articolo 69, comma 2, del predetto TUIR;

    per quanto riguarda l'articolo 37, in materia di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, da un punto di vista attuariale si ritiene che, dopo un periodo iniziale di maggiori entrate contributive per l'INPS, a regime si realizzerà un equilibrio tra contributi versati e trattamenti pensionistici erogati in quanto questi lavoratori rientrano nel sistema contributivo puro;

    tuttavia, per ragioni di prudenza, non si è voluto ascrivere effetti finanziari positivi per la finanza pubblica non conoscendo la consistenza e le caratteristiche di questa platea di lavoratori;

    l'articolo 40, in materia di promozione della parità di genere, prevede interventi sugli statuti federali, volti ad uniformare gli stessi ai principi della parità di genere, che saranno attuati nel limite delle risorse stanziate annualmente per ciascuna Federazione, senza ulteriore aggravio a carico della finanza pubblica;

    all'articolo 41, il riferimento alle “palestre della salute”, anche pubbliche, non implica nessun obbligo di istituzione delle stesse, ma si limita a riconoscere possibili luoghi di esercizio della professione di chinesiologo;

    in relazione all'impatto sugli impianti sportivi scolastici dell'obbligatoria presenza di presidi di primo soccorso di cui all'articolo 42, comma 6, ai sensi della normativa vigente per le scuole è sufficiente che ci sia un presidio sanitario di primo soccorso in ciascun plesso scolastico;

    il dirigente scolastico, quale datore di lavoro, in ogni caso è tenuto a predisporre quanto necessario al fine di una corretta e più opportuna dislocazione dei presidi sanitari nelle strutture delle istituzioni scolastiche dell'istituto ove si svolgono attività che in base alla normativa della sicurezza necessitano della presenza dei suddetti presìdi;

    pertanto, nel caso di strutture per attività motorie e sportive annesse alle scuole, l'obbligo deve intendersi soddisfatto se tali presìdi sono comunque presenti nella struttura scolastica e non determinano, quindi, oneri aggiuntivi;

    si conferma la neutralità finanziaria degli articoli 43, 44, 45, 47 e 48, poiché il reclutamento degli atleti paralimpici avviene – come precisato da ciascuna norma sopra richiamata – nell'ambito delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, annualmente determinate, per i Corpi di Polizia e per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con DPCM ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, per le Forze Armate, con DPCM ai sensi degli articoli 582 e seguenti del decreto legislativo n. 66 del 2010;

    per quanto riguarda le spese connesse all'organizzazione e al funzionamento della Sezione paralimpica delle Fiamme Oro, si provvederà con gli ordinari stanziamenti annuali di bilancio, con i contributi erogati ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge n. 145 del 2018 e con gli ulteriori contributi erogati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, nonché dal Comitato Italiano Paralimpico;

    inoltre, alle esigenze riconducibili al reclutamento degli atleti paralimpici e alla Pag. 39gestione della relativa Sezione, si farà fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente;

    in particolare, il reclutamento di tali atleti risulta pienamente compatibile con le facoltà assunzionali già autorizzate ai sensi della legislazione vigente e con i fabbisogni ordinari di reclutamento previsti per l'accesso al ruolo iniziale della Polizia di Stato;

    inoltre, gli accertamenti sanitari e tecnici relativi all'idoneità psicofisica degli atleti paralimpici possono essere svolti con le risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente;

    in merito alle risorse disponibili per il gruppo sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco “Fiamme rosse”, si fa presente che le spese correnti relative al pagamento delle cosiddette “spese fisse” (stipendi, contributi assistenziali e previdenziali a carico del dipendente e dell'Amministrazione e oneri accessori) degli atleti trovano copertura negli ordinari stanziamenti dei relativi capitoli di spesa (1801, 1820);

    analogamente, trovano copertura nell'ambito degli ordinari stanziamenti delle relative poste di bilancio le spese per la liquidazione delle eventuali spese di missione (capitolo 1901, pg 4) per la partecipazione degli atleti alle gare sul territorio nazionale, nel caso in cui le stesse non siano sostenute dalle pertinenti Federazioni sportive, nonché le spese di utilizzo dei mezzi di trasporto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli eventuali spostamenti degli atleti medesimi (capitolo 1982, pg 3);

    la dotazione organica prevista per gli atleti del gruppo sportivo “Fiamme rosse” è fissata – dalla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 – in 30 unità, di cui 19 attualmente presenti in ruolo;

    anche in relazione all'esiguo numero di unità interessate, per le eventuali spese riconducibili a speciali esigenze degli atleti paralimpici da assumere nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco le dotazioni finanziarie a legislazione vigente del pertinente Dipartimento dell'Amministrazione dell'interno risultano adeguate;

    sempre per quanto concerne le modalità di reclutamento degli atleti paralimpici, le relative assunzioni, da effettuarsi in ogni caso solo dopo l'adozione del regolamento previsto dall'articolo 45, avverranno sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate ai sensi della legislazione vigente e, soprattutto, compatibilmente con i fabbisogni ordinari di reclutamento previsti per l'accesso ai ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

    relativamente alle risorse disponibili per i nuovi reclutamenti nel gruppo sportivo “Fiamme rosse”, si rappresenta che nel recente DPCM del 28 dicembre 2020, recante “Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia Penitenziaria e dell'Arma dei carabinieri”, è prevista l'assunzione di 7 atleti, mentre le relative risorse stanziate sono pari ad euro 310.746,73;

    alla copertura dei fabbisogni di spesa relativi alle retribuzioni degli atleti da destinare alla “Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre”, di cui all'articolo 43, si provvederà attraverso l'utilizzo delle risorse già iscritte in bilancio sul capitolo 1601, nell'ambito degli stanziamenti previsti per facoltà assunzionali già autorizzate o derivanti dal futuro turn over;

    al funzionamento e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi dell'Amministrazione penitenziaria concessi in uso esclusivo al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre si provvederà mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente sui capitoli iscritti nel bilancio del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, attraverso la riprogrammazione Pag. 40 dei fabbisogni di spesa della stessa amministrazione;

    con specifico riferimento alla disciplina prevista dall'articolo 44, commi 3 e 4, e dall'articolo 45, comma 5, relativa ai requisiti di idoneità psicofisica degli atleti paralimpici e al reimpiego del relativo personale, gli organi sanitari e medico-legali delle diverse Amministrazioni svolgono già analoga attività in tutti i casi di sopravvenuta inidoneità alle attività di istituto;

    le facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie della Guardia di finanza nel triennio 2021-2023 risultano capienti rispetto al numero massimo di atleti con disabilità fisiche e sensoriali tesserabili (14 unità), anche in ragione del fatto che, una volta raggiunto il limite del 5 per cento, non sarà possibile stipulare ulteriori contratti di lavoro sportivo con atleti paralimpici;

    ai compensi mensili da riconoscere agli atleti paralimpici tesserati con i Gruppi sportivi “Fiamme Gialle” si provvederà a valere sulle risorse stanziate per le assunzioni nel ruolo “di base” della Guardia di finanza, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 2;

    le spese di funzionamento direttamente afferenti all'attività dei Gruppi sportivi “Fiamme Gialle”, ivi inclusa quella svolta dagli atleti tesserati con il Comitato italiano paralimpico (CIP), continueranno a essere sostenute attraverso il pertinente capitolo del bilancio della Guardia di finanza (cap. 4220/01), potendosi altresì ricorrere agli introiti correlati alla stipula di eventuali contratti di sponsorizzazione ovvero di sfruttamento commerciale dei propri stemmi, emblemi, denominazioni e segni distintivi;

    il Corpo provvederà alla preparazione e alla gestione degli atleti paralimpici con il personale tecnico già disponibile presso le “Fiamme Gialle”, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 47, relativo al tesseramento di atleti paralimpici da parte del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD), non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che il GSPD è un ente costituito sin dal 2014 e quindi già concretamente operativo da parecchi anni;

    per l'anno 2020, la Sport e Salute Spa ha destinato quali contributi per l'attività sportiva del comparto Difesa (Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri) un totale di 1.261.726 euro ed un analogo volume di contributi è verosimilmente atteso per l'anno 2021 e per i successivi;

    in relazione alla compatibilità del reclutamento degli atleti di discipline paralimpiche con le risorse assunzionali già autorizzate, per l'anno 2021 risultano autorizzate 59 immissioni di atleti (35 Esercito italiano – 10 Marina militare – 14 Aeronautica militare);

    sebbene in relazione ai tempi dell'iter approvativo del provvedimento in oggetto, potrebbe non essere possibile, per il corrente anno, “decurtare” dal suddetto numero di posti l'aliquota da destinare agli atleti paralimpici, tuttavia, si rappresenta che analogo volume di immissioni, che sarà sottoposto all'iter autorizzativo nel corso del corrente e del prossimo anno, è stato pianificato dalle forze armate per gli anni 2022 e 2023;

    infine, in merito al comma 7 del citato articolo 47, la valorizzazione dell'attività svolta dagli atleti paralimpici nei concorsi banditi per l'accesso nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa è da ricondursi al titolo preferenziale acquisito con la maturazione di almeno un triennio di esperienza nei Gruppi Sportivi Militari contemplata, a titolo generale, all'articolo 50, comma 1;

    l'attività svolta dagli atleti paralimpici nel corso della carriera agonistica nel periodo di appartenenza al GSPD potrà essere valorizzata attraverso l'attribuzione di punteggi incrementali legati al periodo Pag. 41di attività superiore ai primi tre anni e al conseguimento di risultati sportivi assoluti di livello internazionale da contemplare all'atto dell'emanazione del bando di concorso;

    la modifica normativa di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b), che fa rientrare tra le prestazioni di lavoro autonomo i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali, oggetto di contratto di lavoro non subordinato, ha la finalità di razionalizzare l'inquadramento fiscale dei redditi di natura autonoma non occasionale degli sportivi professionisti non mutando la platea di riferimento,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La ministra Erika STEFANI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.05.