CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 febbraio 2021
534.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 9

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 23 febbraio 2021. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 13.35.

Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'East Mediterranean Gas Forum (EMGF).
Esame C. 2842 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, a fini del parere alla III Commissione (Affari esteri), il disegno di legge C. 2842, recante ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'East Mediterranean Gas Forum (EMGF).

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, illustrando il contenuto del provvedimento in esame, segnala innanzitutto come il Forum del gas del Mediterraneo orientale (East Mediterranean Gas Forum – EMGF), annunciato per la prima volta nell'ottobre 2018, si è costituito nel gennaio 2019 su iniziativa di Italia, Egitto, Giordania, Israele, Cipro, Grecia e Autorità Nazionale Palestinese. Gli Stati fondatori hanno approvato e parafato lo Statuto dell'EMGF nella riunione ministeriale del 15 e 16 gennaio 2019; il testo, ulteriormente emendato, è stato sottoscritto virtualmente nella riunione ministeriale il 22 settembre 2020, e successivamente sottoscritta in loco dall'Ambasciatore d'Italia al Cairo.
  Rileva come lo Statuto trasformi il Forum in un'organizzazione internazionale regionale con sede al Cairo, finalizzata a facilitare la creazione di un mercato del gas regionale nel Mediterraneo orientale e ad approfondire la collaborazione e il dialogo strategico tra i paesi produttori, di transito e consumatori di gas naturale, in una zona che si conferma ricca di grandi opportunità.
  Per quanto riguarda il contenuto dello Statuto del Forum del gas del Mediterraneo orientale, esso è costituito da un breve preambolo e da 31 articoli.
  La premessa richiama in particolare le recenti e significative scoperte di gas nel Mediterraneo orientale e il loro significato per lo sviluppo economico della regione, nonché l'importanza della cooperazione tra i Paesi aderenti a beneficio dei popoli, la Dichiarazione del Cairo dei Ministri dell'energia Pag. 10 del 14 gennaio 2019 in favore dell'istituzione dell'EMGF e l'importanza della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982.
  L'articolo 1 riguarda l'istituzione dell'EMGF come organizzazione internazionale, di tipo regionale e intergovernativo.
  L'articolo 2 definisce gli obiettivi fondamentali del Forum, che sono, in particolare:

   il rispetto dei diritti di ciascun membro sulle proprie riserve di gas e la cooperazione per la gestione sostenibile ed efficiente delle stesse a beneficio delle rispettive popolazioni;

   lo sviluppo della cooperazione sulle questioni attinenti al gas naturale, la definizione di un'agenda per le politiche regionali attinenti, l'incentivo alla cooperazione intergovernativa per definire strategie condivise per il futuro delle risorse;

   il sostegno agli sforzi dei Paesi produttori e di quelli con risorse di gas della regione a monetizzare le riserve, promuovendo la cooperazione tra di loro e con i Paesi di transito e consumatori;

   utilizzare al meglio le infrastrutture esistenti e sviluppare proposte per infrastrutture future in grado di rispondere a nuove scoperte;

   la creazione di un mercato del gas regionale a beneficio di tutti i membri dal punto di vista della sicurezza, delle forniture, dei trasporti, dei prezzi e delle relazioni commerciali;

   lo sviluppo di un dialogo per utilizzare tutto il potenziale delle risorse presenti nell'intera regione.

  La disposizione identifica, inoltre, le azioni e gli strumenti volti alla promozione dei citati obiettivi: sviluppo di politiche e strategie; cooperazione a livello governativo, dialogo su temi tecnici e commerciali; interazione tra rappresentanti del settore privato; elaborazione di quadri regolatori comuni tra autorità competenti; proposte di progetti con finanziamenti specifici; utilizzo condiviso di infrastrutture esistenti o creazione di nuove.
  L'articolo 3 precisa che per membri dell'EMGF devono intendersi le Parti stesse dello Statuto, mentre l'articolo 4 disciplina l'ammissione di nuovi membri, stabilendo che il Forum è aperto a qualsiasi governo del Mediterraneo orientale che sia produttore, consumatore o di transito del gas naturale e che sia ritenuto capace e disponibile a condividere gli obiettivi comuni. L'ammissione avviene, dopo presentazione della domanda al Segretariato del Forum, per consenso unanime dei membri fondatori che abbiano firmato e ratificato lo Statuto.
  L'articolo 5 disciplina lo status di osservatore nel Forum, aperto a ogni Paese produttore, consumatore o di transito di gas naturale, nonché alle organizzazioni internazionali intergovernative. È richiesta l'unanimità dei membri dell'EMGF a livello ministeriale. Gli osservatori non hanno diritto di voto in alcun organo del Forum.
  L'articolo 6 definisce la struttura di governo dell'organizzazione, composta dai seguenti organi: Riunione ministeriale, Consiglio di amministrazione e Segretariato.
  L'articolo 7 disciplina nel dettaglio la Riunione ministeriale, che si riunisce annualmente ed è il principale organo di governo e decisionale del Forum. Vi partecipano i delegati dei membri, con un quorum pari almeno ai due terzi di essi, e ogni membro dispone di un voto. È richiesto il consenso per tutte le decisioni e le comunicazioni della Riunione, con diritto di obiezione entro due settimane per i membri che non abbiano potuto partecipare alla Riunione. La Riunione si tiene normalmente presso la sede dell'EMGF, salva diversa decisione.
  L'articolo 8 prevede la possibilità di convocare riunioni ministeriali straordinarie a richiesta di un membro o del Segretario generale dell'organizzazione, previa consultazione con il presidente della Riunione ministeriale e approvazione della maggioranza semplice dei membri. Pag. 11
  L'articolo 9 detta disposizioni sulla Presidenza della riunione ministeriale. La scelta avviene alla prima riunione, seguendo l'ordine alfabetico dei membri e dando priorità ai membri fondatori. La durata della presidenza è di un anno. In caso di assenza del Presidente, o nei casi in cui sia impossibilitato a svolgere le sue funzioni, la Presidenza della riunione ministeriale viene assicurata dal membro successore alla presidenza per l'anno seguente. Le funzioni di segretario della Riunione sono svolte dal Segretario generale.
  L'articolo 10 stabilisce le funzioni della Riunione ministeriale, che: nomina il Segretario generale; formula politiche e orientamenti e prevede i mezzi per raggiungerli; decide sulle ammissioni di nuovi membri; decide sulla scelta dei membri del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente; formula indicazioni operative al Consiglio medesimo; approva l'ammissione di emendamenti allo Statuto; decide sul bilancio del Forum, sui documenti contabili e sul rapporto dei revisori, sottoposti dal Consiglio di amministrazione; nomina il revisore del Segretariato, su raccomandazione del Consiglio di amministrazione per la durata di un anno; approva ogni emendamento allo Statuto e nomina il Presidente del Consiglio di amministrazione.
  L'articolo 11 assegna alla Riunione ministeriale una competenza residuale per tutte le materie non espressamente assegnate ad altri organi.
  L'articolo 12 disciplina il Consiglio di amministrazione, prevedendo che i suoi componenti sono scelti tra funzionari «senior» che rappresentino i Ministri competenti per l'energia dei Paesi membri (uno per membro). Il Consiglio si riunisce validamente con il quorum dei due terzi dei membri. Le decisioni sono prese per consenso, con un voto per ogni componente.
  L'articolo 13 riguarda la condotta degli affari del Consiglio di amministrazione, che si riunisce due volte all'anno, ordinariamente presso la sede del Forum, salve convocazioni straordinarie a richiesta del Presidente, del Segretario generale o dei due terzi dei componenti. Il Consiglio può inoltre istituire gruppi di lavoro di esperti, o comitati, su specifici aspetti del suo lavoro.
  L'articolo 14 stabilisce le funzioni del Consiglio di amministrazione: tale organismo guida il Forum ed assicura l'attuazione delle decisioni delle riunioni ministeriali; valuta e decide circa le relazioni da presentare al Segretario generale; presenta relazioni e propone raccomandazioni alla riunione dei ministri; approva il programma di lavoro del Segretariato; rivede il bilancio, i documenti contabili e il rapporto dei revisori e li sottopone alla Riunione ministeriale per l'approvazione; approva la struttura del Segretariato e le nomine dei Capi di dipartimento; sottopone alla Riunione ministeriale le sue raccomandazioni per la scelta del Segretario generale; svolge ogni altra funzione demandatagli dalla Riunione ministeriale e può avvalersi di comitati consultivi istituiti ad hoc.
  L'articolo 15 stabilisce che il Presidente del Consiglio di amministrazione è un funzionario del Paese che detiene la presidenza dell'EMGF per l'anno di riferimento. Egli convoca il Consiglio e dirige i suoi lavori.
  L'articolo 16 prevede che il Segretariato, composto dal Segretario generale e dal personale richiesto, abbia funzioni amministrative, sotto la direzione del Consiglio di amministrazione, in osservanza delle decisioni della Riunione ministeriale.
  L'articolo 17 definisce il Segretario generale quale rappresentante legale del Forum e capo del Segretariato. Egli è responsabile del suo lavoro dinanzi al Consiglio di amministrazione e alla Riunione ministeriale. Inoltre, è tenuto all'imparzialità e all'osservanza delle previsioni dello Statuto.
  L'articolo 18 stabilisce che il Segretario generale è nominato dalla Riunione ministeriale, previa valutazione del Consiglio di amministrazione, tramite consenso, per un mandato di tre anni, con possibile estensione per un ulteriore mandato. La disposizione fissa, poi, i criteri di base minimi del candidato potenziale.
  L'articolo 19 enumera i doveri del Segretario generale, tra cui assicurare il rispetto del bilancio e del programma di Pag. 12lavoro dell'EMGF, garantire il funzionamento e la struttura del Segretariato, preparare rapporti e resoconti per il Consiglio di amministrazione e per la Riunione ministeriale, ai quali partecipa e risponde. Nei limiti del bilancio, il Segretario generale può avvalersi di esperti esterni od organizzare gruppi di lavoro per compiere i propri doveri. Egli è, infine, depositario dello Statuto.
  L'articolo 20 riguarda il personale del Segretariato e stabilisce che esso sia costituito da dipendenti internazionali dei Paesi membri, che svolgono le loro funzioni in modo imparziale senza ricevere istruzioni da alcun Governo o altra autorità che non sia il Forum stesso. Il personale è nominato dal Segretario generale o distaccato dai Paesi membri. La retribuzione è determinata in base a un regolamento apposito, approvato dal Consiglio di amministrazione.
  L'articolo 21 istituisce il Comitato consultivo dell'industria del gas, allo scopo di consigliare e coadiuvare il Consiglio di amministrazione e il Segretario generale, anche sottoponendo raccomandazioni e studi. Il Comitato si riunisce a margine delle riunioni ministeriali e del Consiglio di amministrazione e vi partecipa se invitato.
  Esso si compone di rappresentanti del settore privato in numerose aree di potenziale interesse del Forum, dall'esplorazione alla commercializzazione, dal transito alla realizzazione di infrastrutture per il gas, fino alla regolamentazione dei mercati. I componenti devono rappresentare entità o imprese attive nei Paesi membri del Forum. Per esservi ammessi è richiesto il consenso del Consiglio di amministrazione.
  L'articolo 22 assegna alla Riunione ministeriale il potere di istituire organi specializzati per svolgere incarichi ad hoc nell'ambito del Segretariato.
  L'articolo 23 disciplina gli aspetti finanziari e stabilisce innanzitutto che il bilancio venga redatto per ogni anno solare.
  Si prevede inoltre che agli osservatori la riunione ministeriale può richiedere il versamento di un contributo annuale fisso. Le ripartizioni di bilancio tra i membri sono effettuate su basi egualitarie tenendo conto dei contributi degli osservatori. Il Forum sostiene le spese di viaggio dei componenti del Consiglio di amministrazione, ma non quelle per la partecipazione alle riunioni ministeriali o ai gruppi di lavoro di esperti.
  L'articolo 24 riguarda gli obblighi dei membri e stabilisce l'eguaglianza di diritti e di obblighi, il rispetto dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, nonché dei loro obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
  L'articolo 25 prevede che gli emendamenti allo Statuto possono essere presentati da ciascun membro, previa comunicazione scritta a tutti gli altri componenti. Le proposte sono vagliate dal Consiglio di amministrazione, che può sottoporle per l'approvazione alla Riunione ministeriale, la quale le approva per consenso. L'entrata in vigore è condizionata alla ricezione da parte del depositario (il Segretario generale) degli strumenti di ratifica da parte di tutti i membri.
  L'articolo 26 stabilisce che la lingua ufficiale del Forum è l'inglese, mentre l'articolo 27 dispone che eventuali diversità di interpretazione o di applicazione dello Statuto debbano essere regolate attraverso negoziati e consultazioni tra i membri all'interno degli organi del Forum.
  L'articolo 28 stabilisce la sede dell'EMGF nella città del Cairo, nella Repubblica araba d'Egitto. L'Egitto è tenuto a concludere un accordo di sede con l'EMGF per garantire i privilegi e le immunità necessari al Forum.
  L'articolo 29 sancisce che lo Statuto è aperto alla firma di tutti i membri fondatori, a seguito della sua adozione da parte dei Ministri che rappresentano i Governi dei membri fondatori stessi, ed entra in vigore a seguito di ratifica ai sensi dell'articolo 30. I membri fondatori che non abbiano firmato o ratificato lo Statuto dopo la sua entrata in vigore possono farlo successivamente senza altre condizioni.
  La disposizione regola altresì l'adesione di nuovi membri che non abbiano firmato lo Statuto, prevedendo che essa è possibile a seguito dell'approvazione del loro ingresso nel Forum da parte della riunione ministeriale ai sensi dell'articolo 4. Il Governo Pag. 13 dell'Egitto funge da depositario dello Statuto, fino a quando le funzioni non siano demandate al Segretario generale a seguito dell'entrata in vigore dello Statuto.
  L'articolo 30 dispone che l'entrata in vigore dello Statuto avvenga dopo trenta giorni dal deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da parte di almeno cinque membri fondatori firmatari dello Statuto. Per i membri che accedono successivamente, l'entrata in vigore avviene trenta giorni dopo il deposito del loro strumento di ratifica. Spetta al depositario avvisare i membri sia dell'entrata in vigore dello Statuto, sia dell'adesione di nuovi membri.
  L'articolo 31 regola il ritiro di un membro dall'organizzazione, che avviene a seguito di richiesta scritta al Segretario generale, in qualità di depositario, il quale ne informa i membri del Forum. Il ritiro ha effetto dopo due mesi, che decorrono dal giorno successivo alla data della ricezione della comunicazione da parte della Riunione ministeriale, a condizione che il membro uscente abbia regolato ogni obbligo finanziario inerente alla sua partecipazione al Forum.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 reca la copertura finanziaria, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.40.